CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL21 GIUGNO 1978
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La società Union française de céréales effettuò nel 1975 la spedizione di una partita di grano tenero dalla Germania in Gran Bretagna, dopo avere ottenuto la prefissazione dell'importo compensativo «adesione», cioè dello speciale importo compensativo previsto dall'articolo 55, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, e successivamente disciplinato dal regolamento n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, e dal regolamento n. 269/73 della Commissione, in pari data. Ma la nave che trasportava la merce affondò, e quindi la società esportatrice non fu in grado di fornire la prova prescritta dall'articolo 5, paragrafo 2, del citato regolamento 269/73 in merito al compimento delle formalità d'importazione nel paese di destinazione e al pagamento dei relativi oneri doganali. In mancanza di tale prova, le autorità doganali tedesche rifiutarono di versare l'importo compensativo «adesione».
È scaturita da ciò una controversia, che ha avuto due fasi: la prima dinanzi all'Ufficio doganale principale di Ham-burg-Jonas — che ha respinto il ricorso presentato dalla società Union française de céréales — e la seconda tuttora aperta dinanzi al Finanzgericht di Amburgo. Quest'ultimo ha rivolto alla nostra Corte, con ordinanza 14 dicembre 1977, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, due domande pregiudiziali, con la prima delle quali si chiede, in sostanza, se in materia d'importi compensativi «adesione» possa applicarsi per analogia la disposizione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che definisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. Questa disposizione stabilisce fra l'altro: «Il pagamento della restituzione è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico della Comunità, alla condizione che esso — salvo distruzione durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore — sia stato importato in un paese terzo, ed eventualmente in un paese terzo determinato …». Il punto che qui interessa è, evidentemente, l'eccezione del caso di forza maggiore, in quanto essa fa cadere la condizione dell'arrivo della merce al paese di destinazione.
La giurisdizione richiedente ritiene che sussista una lacuna normativa atta a giustificare tale applicazione analogica; e a questo riguardo si riferisce alla cronologia dei regolamenti comunitari che entrano in considerazione. Essa rileva che il diritto a riscuotere la restituzione all'esportazione in caso di distruzione della merce fu espressamente riconosciuto per la prima volta dal regolamento n. 2110/74/CEE, e dunque successivamente all'adozione del citato regolamento 269/73, relativo all'applicazione degli importi compensativi «adesione». In precedenza l'ipotesi di «forza maggiore» era stata prevista solo in relazione all'inosservanza di termini o all'impossibilità di produrre una prova (regolamento 1041/67, articoli 4, § 3, e 9, § 2). Si può dunque pensare, secondo la giurisdizione germanica, che il legislatore comunitario abbia dimenticato di estendere al campo degli importi compensativi «adesione» la norma derogatoria introdotta in materia di restituzioni.
Naturalmente, alla base dell'atteggiamento preso dal Finanzgericht di Amburgo c'è la convinzione che la disciplina e le finalità della concessione delle restituzioni all'esportazione nei paesi terzi siano simili a quelle del versamento degli importi compensativi «adesione» per l'esportazione nei nuovi Stati membri. Al tempo stesso, i giudici tedeschi mettono in risalto il carattere equitativo della deroga per ragioni di forza maggiore: essa risponderebbe ad una esigenza d'indole generale.
La seconda domanda posta dal Finanzgericht di Amburgo ha ragion d'essere soltanto in caso di risposta affermativa alla prima. In tal caso, ci viene chiesto quale sia l'aliquota dell'importo compensativo da versare, e vengono prospettate tre possibilità: che si paghi l'importo compensativo fissato per il paese a cui la merce era destinata, o l'importo compensativo più basso, ovvero la restituzione più bassa. A tal riguardo, la giurisdizione richiedente si fonda sulla tesi, peraltro non pacifica, che, a norma dell'articolo 11 del citato regolamento 192/75, qualora siano in vigore diverse aliquote di restituzione a seconda della destinazione e si verifichi l'ipotesi di distruzione della merce dovuta a forza maggiore, debba essere versata la restituzione più bassa. Perciò, tenuto conto del fatto che l'aliquota minima della restituzione è inferiore all'aliquota minima dell'importo compensativo, il giudice tedesco è dell'avviso che, nel caso di specie, la società esportatrice non dovrebbe ottenere nulla di più di quanto spetterebbe all'avente diritto alla restituzione; essa avrebbe cioè soltanto titolo per ottenere l'aliquota più bassa della restituzione concessa all'epoca che entra in rilievo.
2.
Al fine di stabilire se sussistano le condizioni necessarie per il ricorso all'analogia suggerito dal giudice richiedente, converrà delineare un quadro sintetico delle disposizioni sulle quali si fondano i due regimi d'intervento che qui assumono rilevanza.
Va anzitutto menzionato il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio del 21 giugno 1967, che fissò le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali. Esso precisa che tali restituzioni mirano a «coprire la differenza tra i corsi e i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale» (primo considerando). Viene inoltre reputato necessario «prevedere una differenziazione dell'ammontare delle restituzioni, secondo la destinazione dei prodotti, in ragione sia della lontananza dei mercati della Comunità dai paesi di destinazione, sia delle condizioni particolari d'importazione di taluni paesi di destinazione» (quinto considerando).
Il regolamento n. 87/75/CEE del Consiglio del 13 gennaio 1975, che modifica il citato regolamento 139/67, specifica nella sua motivazione che «la restituzione costituisce uno strumento che permette il mantenimento delle esportazioni dei prodotti cerealicoli nei paesi terzi».
Quanto agli importi compensativi «adesione», ho già detto che essi furono istituiti dall'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati. Gli articoli 51 e 52 dell'Atto ammettono per i nuovi Stati membri, durante il periodo di transizione, un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni. Ai sensi dell'articolo 55 dell'Atto, tali differenze devono venire compensate mediante un regime di importi compensativi, che negli scambi dei nuovi Stati membri fra di loro, e con la Comunità nella sua composizione originaria, vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore.
Nella motivazione del citato regolamento 229/73, che stabilisce le norme generali di questo regime nel settore dei cereali, il Consiglio precisa che gli importi compensativi negli scambi intracomunitari hanno lo scopo di permettere in condizioni soddisfacenti la circolazione dei prodotti fra due Stati membri che hanno livelli di prezzi differenti. A tal fine, il regolamento prevede il diritto di riscuotere un importo compensativo a favore di chi esporti cereali da uno Stato membro che pratica prezzi più elevati e, inversamente, l'obbligo di pagare un importo corrispondente a carico di chi importi da uno Stato membro che ha un livello di prezzi più basso. L'ammontare di tali importi deve corrispondere alla differenza dei prezzi esistente fra gli Stati membri in questione.
È chiaro che tali misure intendevano porre i prodotti agricoli di tutti gli Stati membri, vecchi e nuovi, in grado di circolare effettivamente nell'intera area comunitaria ampliata, senza essere intralciati dalle differenze dei livelli dei prezzi.
Risulta dalla disposizione del paragrafo 6 del citato articolo 55 che sui prodotti importati da uno Stato che pratica prezzi più bassi — come è il caso dei nuovi Stati membri e soprattutto del Regno Unito — non possono esser fatti gravare importi compensativi superiori all'importo totale riscosso sulle importazioni dai paesi terzi. Questa disposizione è espressione del principio generale della preferenza comunitaria, che deve naturalmente valere anche per determinare la disciplina applicabile ai prodotti esportati dall'area originaria della Comunità verso un nuovo Stato membro.
3.
A mio avviso, la funzione essenziale del regime degli importi compensativi «adesione», per quanto riguarda le esportazioni dagli Stati membri originari verso i nuovi Stati membri, è sostanzialmente identica a quella delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi; nell'uno e nell'altro caso si è voluto superare, con la concessione di un aiuto agli esportatori, l'ostacolo all'esportazione, rappresentato dal livello più alto dei prezzi dell'area comunitaria (della vecchia area comunitaria, nel primo caso) rispetto ai prezzi dei paesi di destinazione. Invece, in relazione alle importazioni nei vecchi Stati membri di prodotti agricoli provenienti dai nuovi Stati membri, l'importo compensativo «adesione» svolge una funzione che ricorda quella svolta dal prelievo o dal dazio doganale in relazione ai prodotti importati dai paesi terzi. Ciò spiega il richiamo fatto dall'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento 269/73 al regime del prelievo o dei dazi doganali, per quanto concerne il momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione del tasso dell'importo compensativo «adesione», nel caso in cui questo debba essere percepito sulla merce importata. Ma questo aspetto del regime degli importi compensativi di cui trattasi esula dalla nostra considerazione, non solo perché è estraneo al caso di specie, ma soprattutto perché il problema della rilevanza della ipotesi di forza maggiore può porsi soltanto in relazione agli importi compensativi versati all'esportazione da un vecchio Stato membro verso un nuovo Stato membro. Invero, esso non potrebbe in nessun caso concernere gli importi compensativi applicati ai prodotti dei nuovi Stati membri importati in uno degli Stati membri originari della Comunità, per la semplice ragione che questi importi vengono percepiti al momento dello sdoganamento nello Stato d'importazione, e non potrebbero quindi esserlo se la merce venisse distrutta o scomparisse prima dell'importazione.
L'analogia fra i due regimi considerati riguarda, oltre che le rispettive funzioni, anche le modalità d'applicazione. Il citato regolamento 269/73 della Commissione, relativo all'applicazione degli importi compensativi «adesione», riprende infatti tutta una serie di regole che caratterizzano il regime delle restituzioni all'esportazione. Precisamente:
a)
A norma dell'articolo 4 del regolamento 269/73, per la determinazione dell'aliquota dell'importo compensativo da accordare, il giorno dell'esportazione è quello in cui il servizio doganale accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la propria volontà di esportare un prodotto comunitario verso un altro Stato membro, beneficiando dell'importo compensativo. L'accettazione dell'atto di cui sopra equivale all'espletamento delle formalità doganali d'esportazione. La data in questione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.
Tale disposizione corrisponde quasi alla lettera alla disposizione dell'articolo 2 del citato regolamento 192/75 della Commissione, che ha ribadito e riordinato la precedente disciplina delle modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
b)
L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 269/73 riflette sostanzialmente il contenuto dell'articolo 3 del regolamento della Commissione 1041/67, il quale a sua volta è stato ripreso dall'articolo 4, primo comma, del regolamento della Commissione 192/75. Esso dispone che il pagamento dell'importo compensativo è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali d'esportazione ha lasciato il territorio dello Stato membro, dove tali formalità sono state espletate.
È importante sottolineare che in tal modo entrambi i regimi considerati appaiono ispirarsi al criterio secondo cui l'esportazione del prodotto costituisce la condizione essenziale per la concessione della restituzione o dell'importo compensativo.
c)
Il paragrafo 2 del citato articolo 5 del regolamento 269/73 stabilisce inoltre che, quando l'importo compensativo è corretto da incidenze di dazi doganali, o quando esso è superiore alla restituzione più bassa all'esportazione applicabile il giorno dell'esportazione del prodotto considerato, o quando si applica a un prodotto per il quale non è fissata alcuna restituzione, il pagamento è subordinato ad una seconda condizione, cioè alla prova dell'espletamento delle formalità d'importazione e della riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro di destinazione.
Questa norma trova parziale corrispondenza, in materia di restituzioni all'esportazione, nel già citato articolo 6 del regolamento 192/75 della Commissione, il quale subordina egualmente il pagamento della restituzione alla condizione supplementare che il prodotto sia stato importato in un paese terzo, ed eventualmente in un paese terzo determinato, ma limitatamente a due ipotesi: che sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, ovvero che il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità, per effetto della differenza tra il tasso della restituzione applicabile al prodotto esportato e l'onere all'importazione applicabile ad un prodotto identico al giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione.
Entrambe le disposizioni sopra citate mirano chiaramente ad evitare abusi, che potrebbero consistere nell'indicare un paese di destinazione riguardo a cui sia prevista l'aliquota più elevata d'intervento (a titolo di restituzione o d'importo compensativo «adesione»), mentre poi la merce sarebbe importata in un diverso paese per il quale si applichi un'aliquota d'intervento meno elevata (e potrebbe perfino, in certi casi, essere reintrodotta con profitto nel paese d'esportazione).
Non dimentichiamo poi che la differenza più importante fra le due norme messe a confronto sta nel fatto, già sottolineato, che soltanto l'articolo 6 del regolamento 192/75 contiene l'eccezione della distruzione della merce durante il trasporto per evento di forza maggiore.
d)
Sia l'importo compensativo, sia la restituzione sono previsti soltanto per i prodotti di qualità sana, leale e mercantile, che si trovino in libera circolazione all'interno della Comunità. Inoltre, qualora si tratti di prodotti destinati all'alimentazione umana, occorre che la loro utilizzazione a tal fine non sia esclusa, o notevolmente ridotta, a motivo della loro caratteristica o del loro stato (articolo 7 del regolamento 269/73; articolo 6 del regolamento 1041/67).
e)
A norma dell'articolo 9 del regolamento 269/73 e dell'articolo 12 del regolamento 192/75, gli Stati membri possono anticipare all'esportatore, in tutto o in parte, al momento dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione, le somme corrispondenti all'importo compensativo «adesione» o alle restituzioni all'esportazione, purchè ciò si faccia dietro garanzia, mediante costituzione di una cauzione.
4.
Mi sembra dunque indiscutibile che, sia nei loro aspetti di fondo, sia in quelli procedurali, i due regimi presi in esame si assomiglino notevolmente. Ma a questa tesi della somiglianza sono state mosse talune obiezioni da parte della Commissione; occorre discuterle.
In primo luogo, il regime delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi avrebbe, secondo la Commissione, una funzione diversa da quella del sistema degli importi compensativi «adesione»; l'uno sarebbe basato sull'interesse della Comunità a liberarsi delle eccedenze esportandole sul mercato mondiale, con la conseguenza che le sue finalità sarebbero soddisfatte dalla semplice uscita di una merce dalla Comunità, mentre l'altro tenderebbe ad agevolare la circolazione dei prodotti fra due Stati membri aventi livelli di prezzi differenti, cosicché il momento dell'esportazione e quello dell'importazione si presenterebbero indissolubilmente connessi. Ciò spiegherebbe il pagamento delle restituzioni anche in caso di perdita fortuita della merce durante il trasporto, visto che comunque la merce avrebbe lasciato l'area comunitaria; mentre in un caso dello stesso genere il pagamento degli-importi compensativi «adesione» sarebbe ingiustificato, dato che la circolazione della merce fra i due Stati membri non avrebbe potuto aver luogo.
Osservo che l'interesse della Comunità a liberarsi dei prodotti eccedentari, pur potendo rappresentare uno dei motivi politici che hanno indotto a creare il regime delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, non può assurgere a elemento qualificante e caratteristico di tale regime sul piano giuridico. Non mi sembra che si trovi traccia di tale finalità nelle motivazioni dei regolamenti che disciplinano la materia delle restituzioni. In ogni caso, anche secondo la Commissione, quella finalità dovrebbe esser riconosciuta come propria della sola aliquota di base delle restituzioni. E in effetti, la circostanza che esistano importi di restituzione differenziati si spiega non soltanto in base ai diversi livelli di prezzo esistenti nei vari Stati terzi, ma anche in funzione di scelte di politica commerciale e di esigenze di mantenimento di tradizionali correnti di traffico o di promozione di nuovi sbocchi.
La Commissione sostiene poi che un altro ostacolo all'applicazione analogica della citata disposizione dell'articolo 6 del regolamento 192/75 stia in ciò, che il caso di forza maggiore ivi previsto consentirebbe soltanto la concessione dell'aliquota minima della restituzione, mentre il regime degli importi compensativi «adesione», essendo basato sulla fissazione di importi distinti per ciascuno dei tre nuovi Stati membri, prescinderebbe completamente dal criterio di un tasso generale di base.
A me pare che questa differenza potrebbe forse entrare in linea di conto ai fini della determinazione degli effetti che avrebbe, sul piano quantitativo, il riconoscimento del caso di forza maggiore (e quindi nel quadro della seconda domanda pregiudiziale) ma senza che ne sia influenzata la soluzione della prima questione sottoposta alla Corte dal giudice richiedente.
Infine la Commissione ha negato che l'ipotesi della forza maggiore sia stata presa in considerazione per la prima volta nel quadro del regolamento 192/75, e quindi successivamente all'entrata in vigore della disciplina degli importi compensativi «adesione». Essa ha ricordato che già l'articolo 4 del regolamento 1041/67 della Commissione medesima aveva attribuito rilevanza alla forza maggiore, pur senza menzionare il caso specifico della distruzione della merce durante il trasporto.
Osservo tuttavia che il paragrafo 3 di quell'articolo si limitava ad esentare l'esportatore dal produrre la prova dello sdoganamento della merce nello Stato d'importazione, qualora tale prova non potesse essere fornita per un caso di forza maggiore. Una norma del genere poteva anche essere intesa nel senso che la deroga consentita si riferisse al modo di dimostrare l'avvenuta importazione, e non riguardasse invece l'ipotesi di una importazione che non avesse avuto affatto luogo.
La Commissione stessa ha riconosciuto che l'applicazione del citato articolo 4, paragrafo 3, ha dato luogo a notevoli incertezze e divergenze nei diversi Stati membri, e che proprio per questo, mediante il regolamento 2110/74 del 26 luglio 1974, essa ha previsto il caso della distruzione della merce durante il trasporto per ragioni di forza maggiore, ed ha escluso chiaramente che in tal caso dovesse ricorrere l'ulteriore condizione dell'avvenuta importazione per il pagamento della restituzione. Perciò rimane fermo che solo a partire dal regolamento 2110/74 tale effetto può ricollegarsi con certezza all'evento fortuito sopra menzionato.
5.
Credo, comunque, sia sufficiente constatare che nel confronto fra i due regimi comunitari di sovvenzioni alle esportazioni, dei quali ci stiamo occupando, le somiglianze prevalgono sulle differenze. Se ciò è vero, è possibile e giustificata l'applicazione analogica della disposizione più volte citata, contenuta nell'articolo 6 del regolamento 192/75 della Commissione, al fine di colmare la lacuna rappresentata dalla mancata previsione dell'ipotesi di distruzione fortuita della merce, nell'ambito della disciplina degli importi compensativi «adesione».
Conviene, a questo punto, tener conto anche di alcune considerazioni generali, le quali concorrono a dimostrare l'opportunità dell'anzidetta applicazione analogica.
Ho già avuto occasione di notare che dall'articolo 55, paragrafo 6, dell'Atto di adesione risulta implicitamente ribadito quel principio della preferenza comunitaria che occupa certamente un posto importante nella disciplina del commercio degli Stati membri. Ora, se dovesse escludersi l'applicabilità al regime degli importi compensativi «adesione» della disposizione concernente la distruzione della merce durante il trasporto per caso fortuito, gli operatori degli scambi intracomunitari verrebbero a trovarsi in una posizione meno protetta di coloro che esportano verso i paesi terzi, usufruendo delle restituzioni. Ciò contrasterebbe con il criterio (che si può logicamente dedurre dal principio della preferenza comunitaria) secondo cui le operazioni commerciali interne all'area comunitaria dovrebbero svolgersi in condizioni più favorevoli di quelle relative al commercio con paesi terzi. In termini concreti: un'impresa comunitaria non avrebbe avuto interesse ad esportare la merce di cui trattasi in Gran Bretagna, vendendola a un prezzo più basso di quello comunitario (e verosimilmente più basso anche del prezzo minimo garantito dai meccanismi comunitari d'intervento), se non avesse potuto contare sull'importo compensativo «adesione»; e sarebbe stata indotta a esportare piuttosto in un paese terzo, se avesse dovuto prevedere che le condizioni di pagamento delle restituzioni erano più convenienti.
Un altro problema di differenza di trattamento si presenterebbe — qualora la disposizione circa la perdita fortuita della merce durante il trasporto venisse considerata inapplicabile — a causa del meccanismo di pagamento degli importi compensativi «adesione», quale è disciplinato dall'articolo 5 del citato regolamento 269/73.
In effetti, quando l'importo compensativo «adesione» è inferiore all'aliquota più bassa della restituzione all'esportazione applicabile alla merce considerata il giorno dell'esportazione, non è richiesta la prova del compimento delle formalità d'importazione nello Stato membro di destinazione. Ciò comporta che in una ipotesi del genere l'esportatore ha la possibilità di riscuotere l'importo compensativo fissato a suo favore anche se, a causa della perdita della merce durante il trasporto, non è in grado di provarne l'arrivo nel paese di destinazione. Si pensi, a titolo di esempio, ad un'impresa di uno Stato membro originario, che all'epoca in cui si è verificato il caso di specie avesse esportato una partita della stessa merce verso la Danimarca o l'Irlanda; essa avrebbe potuto ricevere, anche in caso di distruzione della merce in corso di trasporto, gli importi compensativi stabiliti per l'esportazione in quei paesi (6 unità di conto per tonnellata per la Danimarca, 4,5 unità di conto per l'Irlanda), essendo tali importi inferiori al tasso minimo delle restituzioni allora previsto per l'esportazione dell'identica merce nei paesi terzi (8 unità di conto la tonnellata). In questo modo, imprese esportatrici operanti nel medesimo ramo di attività entro il mercato comune si troverebbero ad essere trattate diversamente, a seconda del paese di destinazione della merce nell'ambito della Comunità.
Se passiamo ora a considerare la ratio della norma, la quale impone di provare l'avvenuta importazione della merce per aver diritto a riscuotere gli importi compensativi «adesione», constatiamo che essa fornisce ancora un argomento a favore della rilevanza del caso di forza maggiore, nei termini più volte chiariti. Ho già precisato che, in entrambi i sistemi di sovvenzione alle esportazioni qui presi in esame, quella norma mira ad evitare abusi, nel senso che qualora vi sia stata la fissazione anticipata di una restituzione o di un importo compensativo «adesione» che non si ponga al più basso livello degli interventi comunitari a sostegno delle esportazioni, la prova dello sdoganamento della merce nel paese di destinazione serve ad evitare il pericolo di dirottamenti della merce stessa verso paesi per cui siano previste aliquote inferiori di restituzione o di importo compensativo (e così pure il pericolo di una reimportazione nell'area di provenienza). Ma quando la merce è andata distrutta durante il trasporto, viene a cadere ogni rischio che tale abuso si verifichi. Perciò se in un caso eccezionale come è quello dell'affondamento del mezzo di trasporto l'esportatore può provare che egli aveva venduto la merce ad un acquirente situato nel paese indicato come paese di destinazione e che la merce era stata regolarmente spedita, non mi pare che sia ragionevole applicare a danno dell'esportatore una norma ispirata ad una finalità preventiva, che le particolari circostanze rendono inutile perseguire. In realtà, è chiaro che eventi eccezionali mal si prestano ad essere regolati in base a criteri concepiti per situazioni normali, e che, reciprocamente, l'applicazione di norme di deroga (come quelle sui casi di forza maggiore) a situazioni eccezionali non intralcia e non turba il funzionamento normale del sistema.
Da ultimo, vorrei notare che il ricorso al metodo analogico, di cui qui si discute, non è certo nuovo nella giurisprudenza della nostra Corte. Ricordo, in particolare, che nella sentenza 20 febbraio 1975 nella causa 64/74, Reich/Hauptzollamt Landau (Raccolta 1975, pag. 261), la Corte riconobbe l'applicabilità per analogia di una norma che nell'ipotesi d'inosservanza del termine assegnato in una licenza per l'importazione da paesi terzi, con fissazione anticipata del prelievo, prevedeva l'esimente del ritardo dovuto a forza maggiore. Tale norma è stata estesa, per via analogica, ai casi d'importazione da altri Stati membri che (come avveniva nel periodo transitorio regolato dal Trattato CEE) vi fosse stata fissazione anticipata di un prelievo. Come ho già avuto occasione di osservare nelle conclusioni nella causa 68/77, IFG, la Corte si basò sul fatto che il caso sottoposto al suo esame presentava gli stessi elementi caratteristici della situazione, che la precedente norma comunitaria aveva regolato ammettendo l'esimente della forza maggiore, e cioè l'esistenza di una licenza d'importazione con fissazione anticipata del prelievo e l'obbligo di osservanza di un termine prestabilito.
6.
Alla prima domanda posta dal giudice tedesco deve dunque darsi, a mio avviso, una risposta affermativa. Resta da vedere, per rispondere alla seconda domanda pregiudiziale, in base a quale criterio vada determinato il tasso dell'importo compensativo da versare all'esportatore, la cui merce è perita durante il trasporto per caso di forza maggiore.
La Commissione sostiene, come già ho detto, che la forza maggiore prevista dalla disposizione dell'articolo 6 del regolamento 192/75 consenta solo di pagare il tasso di base della restituzione, e non l'eventuale ulteriore importo fissato in relazione alla particolare destinazione del prodotto.
Tale interpretazione non mi pare suffragata dal testo della disposizione. Nel subordinare il pagamento della restituzione alla condizione che sia provata l'avvenuta importazione della merce in un Stato terzo, il citato articolo 6, paragrafo 1, menziona infatti espressamente anche l'eventualità che la merce debba essere importata «in un paese terzo determinato». Direi che in tal modo si è inteso comprendere gli importi di tutte le restituzioni, sia quella di base, sia quelle addizionali eventuali, stabilite in funzione di destinazioni specifiche. Sappiamo bene, in effetti, che, quando si prevede l'importazione del prodotto in uno Stato terzo determinato, la ditta esportatrice ha diritto a una restituzione più elevata di quella di base. In tal caso, dunque, l'ammissione del pagamento, in forza dello stesso articolo 6, anche se la merce vada perduta nel trasporto per causa di forza maggiore, deve valere a consentire che sia pagato l'intero importo della restituzione spettante in relazione a tale destinazione specifica.
La Commissione ha cercato di trarre argomenti a favore del suo punto di vista da ciò che dispone l'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 192/75 nel disciplinare il caso di tassi di restituzione differenziati a seconda della destinazione della merce. Questa norma attribuisce rilevanza alla forza maggiore (o più esattamente a «circostanze indipendenti dalla volontà dell'importatore») in relazione alla mancata presentazione della prova dello sdoganamento che in linea di principio è richiesta per ottenere il pagamento dell'importo della restituzione eccedente l'aliquota di base. Credo però che la presenza di tale norma non escluda la rilevanza, ai fini del detto pagamento, del diverso e più ampio caso di forza maggiore previsto dall'articolo 6. Proprio in quanto si limita ad occuparsi di circostanze di forza maggiore che abbiano impedito di provare il compimento delle formalità doganali d'importazione — mentre l'articolo 6 si occupa delle condizioni di pagamento e dell'influenza su di esse della forza maggiore — la citata disposizione dell'articolo 11 non basta evidentemente a coprire il caso in cui la merce sia andata distrutta. Quest'ultimo resta dunque sottoposto alla disciplina dell'articolo 6; e torno a sottolineare che questa norma si riferisce espressamente sia all'ipotesi generica d'importazione in uno Stato terzo, sia all'importazione «in un paese terzo determinato». Così disponendo, essa consente, a mio avviso, che venga pagato sia l'importo di base della restituzione, sia l'importo addizionale in funzione della specifica destinazione della merce esportata. Tale interpretazione del citato articolo 6 conferma dunque l'infondatezza di uno degli argomenti in base a cui la Commissione aveva cercato di escludere l'applicabilità analogica di tale disposizione alla materia degli importi compensativi «adesione». Essa inoltre conduce a ritenere fondata, sulla base dell'analogia, solo la prima delle tre ipotesi prospettate dalla giurisdizione nazionale nella sua seconda domanda: quella cioè che prevede il pagamento dell'intero ammontare dell'importo compensativo fissato per il paese di destinazione. Mi pare che una sola riserva debba esser fatta: da tale importo bisognerebbe eventualmente sottrarre l'aliquota che fosse stata destinata a coprire l'importo dei dazi doganali e di altri oneri che il prodotto avrebbe dovuto sopportare per il fatto della sua importazione nello Stato a cui era destinato. Tale sottrazione sarebbe giustificata per la sopravvenuta mancanza della necessità di pagare tali somme.
7.
Per le considerazioni fin qui esposte, concludo proponendo alla corte di rispondere alle domande pregiudiziali poste dal Finanzgericht di Amburgo, con decisione del 14 dicembre 1977, nel modo seguente:
1.
La disposizione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, secondo cui in caso di distruzione della merce esportata a seguito di un evento di forza maggiore sopravvenuto durante il trasporto è consentito il pagamento delle restituzioni all'esportazione, in deroga alla normale condizione che la merce risulti importata in un paese terzo, è applicabile per analogia in materia di importi compensativi «adesione» previsti dall'articolo 55' dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, e disciplinati dal regolamento 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, e dal regolamento 269/73 della Commissione, in pari data.
2.
Qualora l'importazione in un nuovo Stato membro della merce per cui sia stata ottenuta la fissazione anticipata dell'importo compensativo «adesione» sia divenuta impossibile a causa del verificarsi del suddetto evento di forza maggiore, dovrà esser versato all'avente diritto l'importo compensativo fissato per il paese a cui la merce era effettivamente destinata, salva restando la possibilità di dedurre previamente la quota eventuale che fosse stata destinata a compensare gli oneri inerenti allo sdoganamento nel paese d'importazione.
Full & Egal Universal Law Academy