CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DEL 31 GENNAIO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
gli importi compensativi monetari (i.c.m.) sul frumento duro e sui prodotti da esso ottenuti venivano aboliti a partire dal 12 agosto 1974 col regolamento (CEE) della Commissione n. 2119/74. Il motivo della loro abolizione, come è detto nel preambolo del suddetto regolamento, consisteva nel fatto che «la situazione del mercato del frumento duro era caratterizzata dall'esistenza di prezzi notevolmente superiori al prezzo d'entrata» cosicché «i provvedimenti monetari» di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71 «non rischiavano di provocare perturbazioni negli scambi di frumento duro».
Tali i.c.m. venivano reintrodotti a partire dal 2 gennaio 1978 col regolamento (CEE) della Commissione n. 2604/77 che veniva adottato il 25 novembre 1977 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del giorno successivo (GU n. L 303 del 26. 11. 1977). È pacifico che nel frattempo i prezzi del mercato mondiale per il grano duro erano calati al disotto dei prezzi comunitari.
I motivi esposti nel preambolo del regolamento n. 2604/77 per la reintroduzione degli i.c.m. erano che:
«negli ultimi mesi, la mancanza di importi compensativi monetari ha causato difficoltà sia per il frumento duro, sia per i prodotti da esso ottenuti; … si sono infatti accertate deviazioni di traffico per il frumento duro e distorsioni della concorrenza per alcuni dei prodotti in questione; … inoltre questi problemi sono aggravati dal forte calo delle disponibilità di frumento duro di produzione comunitaria e dall'accresciuto fabbisogno d'importazioni dai paesi terzi;
… per ovviare a codesti problemi occorre introdurre gli importi in oggetto per il frumento duro e per i prodotti da esso ottenuti.»
Vanno fatte due osservazioni riguardo a queste considerazioni. La prima è che, per il frumento duro, vi si parla di «deviazioni di traffico», mentre per i prodotti derivati vengono menzionate «distorsioni della concorrenza». La seconda è che tali deviazioni o distorsioni sono non solo da temere o possibili, ma «si sono accertate». In altri termini, la Commissione basava apertamente la reintroduzione degli i.c.m. non su previsioni o su timori bensì su fatti accertati.
Il motivo esposto nel preambolo del regolamento per il rinvio della sua applicazione dal 26 novembre 1977 al 2 gennaio 1978 consisteva nel fatto che:
«per l'introduzione dei nuovi importi compensativi monetari è necessario un periodo transitorio, affinché il commercio possa adeguarvisi, tenuto conto tuttavia dell'importanza che rivestono le disposizioni del presente regolamento per un corretto funzionamento dei mercati e per evitare le speculazioni.»
I prodotti derivati cui si applica il regolamento sono in primo luogo la semola di frumento duro di cui alle voce 11.02 A I (a) della TDC ed in secondo luogo quelli che la versione inglese della TDC alla voce 19.03 chiama «Macaroni, spaghetti and similar products» e che io chiamerò più brevemente e col loro nome più comune di pasta.
La semola di frumento duro è un prodotto della prima fase di trasformazione del frumento duro ed è incontestabilmente un prodotto agricolo ai sensi dell'art. 38 del Trattato; esso rientra fra quelli elencati nell'allegato II.
La pasta, d'altro canto, è un prodotto di ulteriore trasformazione e non è un prodotto agricolo nel senso di cui sopra. Esso rientra tra i prodotti contemplati dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1059/69, adottato in forza, fra l'altro, dell'art. 235 del Trattato e che determina «il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli». L'effetto di detto regolamento, per quanto qui c'interessa, è che la pasta importata nella Comunità, è gravata da un dazio ad valorem, ed inoltre da un «elemento mobile» destinato a compensare l'importo del prelievo all'importazione che sarebbe stato pagato sui quantitativi di frumento duro «che si considerano entrati» nella sua fabbricazione (vedasi art. 5). II regolamento inoltre contempla il versamento delle restituzioni accordate per i prodotti agricoli trasformati in merci esportate nei paesi terzi (vedasi art. 9). Risulta che, in media, kg 167 di frumento duro rendono kg 107 di semola che, a loro volta, danno 1 q.le di pasta.
Ricorderete che, in forza dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 974/71 (GU n. L 106 del 12. 5. 1971 gli i.c.m. si applicano:
«(a)
ai prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;
(b)
ai prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla lettera a) e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati o sono disciplinati da una regolamentazione specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato.»
Pel frumento duro sono ovviamente previste misure d'intervento, cosicché sia la semola di frumento duro sia la pasta rientrano nella lettera b).
Nel dicembre 1977 la Commissione adottava due regolamenti transitori che limitavano la portata del regolamento n. 2604/77. In primo luogo, il regolamento (CEE) n. 2792/77 aggiungeva al regolamento n. 2604/77 una disposizione che esentava dagli i.c.m., su domanda scritta dell'interessato, il negozio effettuato in base ad una licenza implicante fissazione anticipata della restituzione all'esportazione o del prelievo all'importazione, qualora la domanda della licenza fosse stata presentata prima del 26 novembre 1977. Giacché non vi sono restituzioni né prelievi negli scambi tra Stati membri tale disposizione poteva riguardare solo le esportazioni o le importazioni da paesi terzi. In secondo luogo, il regolamento (CEE) n. 2917/77 disponeva che, nel periodo 2 gennaio -28 febbraio 1978, gli i.c.m. non sarebbero stati concessi sulle esportazioni dagli Stati membri a moneta apprezzata, né sulle importazioni da uno Stato membro del genere in uno Stato membro a moneta deprezzata, sia di frumento duro sia di semola di frumento duro, a meno che non fossero soddisfatte determinate condizioni.
Di queste due cause, una, la 12/78, è un ricorso proposto dalla Repubblica italiana contro la Commissione ex art. 173 del Trattato con cui si chiede l'annullamento del regolamento n. 2604/77, ed il conseguente annullamento dei regolamenti nn. 2792/77 e 2917/77. La Repubblica italiana sostiene:
(1)
che non esistevano in realtà deviazioni di traffico per il irumento duro, o comunque non erano di tale rilevanza da legittimare l'imposizione degli i.c.m.;
(2)
che in forza dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71 (nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 2746/72) gli i.c.m. possono essere imposti solo nel caso in cui l'applicazione dei provvedimenti monetari di cui all'art. 1, n. 1, di detto regolamento dovesse provocare «perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli», cosicché, nei limiti in cui era basato sull'asserita esistenza di perturbazioni negli scambi della pasta, il regolamento n. 2604/77 era viziato da eccesso di potere (ultra vires); e
(3)
che il vero scopo della imposizione degli i.c.m. in forza di tale regolamento era quello di contrapporsi alla concorrenza fatta dall'industria italiana della pasta alle industrie della pasta degli altri Stati membri, il che non rappresentava uno scopo legittimo per l'imposizione degli i.c.m.; cosicché l'adozione del regolamento' costituiva uno sviamento di potere.
L'altra causa, n. 84/78, trae origine da un rinvio pregiudiziale del Pretore di Trento. L'attrice nel procedimento avanti il Pretore è una ditta italiana produttrice di pasta, Angelo Tomadini S.n.c. (che chiamerò «Tomadini»), la quale, in forza di un contratto 23 aprile 1977 per la fornitura ad un cliente tedesco, nel periodo giugno 1977-giugno 1978, di 10000 tonnellate di paste diverse a prezzi fissati dal contratto, esportava dall'Italia in Germania il 21 gennaio 1978 una partita di pasta su cui era obbligata a pagare un i.c.m. al tasso di Lit. 85,20 il kg. Il convenuto avanti il Pretore è l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, cui l'attrice chiede il rimborso di tale importo. L'Unione industriali pastai italiani (o «UNIPI»), un'associazione di produttori di pasta italiani, è intervenuta a fianco della Tomadini.
Le questioni sottoposte alla Corte dal Pretore sono le seguenti :
«1.
Se il regolamento CEE n. 974/71 del Consiglio (e successive modificazioni) debba essere interpretato nel senso che le istituzioni comunitarie possano, dopo un periodo di tre anni — durante i quali esse si sono astenute dall'applicare gli importi compensativi ad un fondamentale prodotto agricolo di base (grano duro) — introdurre specifici importi compensativi monetari ai prodotti derivati da detto prodotto di base (paste alimentari), senza che in detti tre anni, né tantomeno nell'ultimo anno (1977), siano intervenute perturbazioni di sorta sul mercato del prodotto agricolo di base considerato (grano duro).
2.
Se, in caso di risposta negativa al quesito n. 1 di cui sopra, il regolamento CEE n. 2604/77 della Commissione debba essere considerato invalido, quantomeno nella parte in cui esso introduce gli importi compensativi monetari alle esportazioni di paste alimentari.
3.
Se, in caso di risposta positiva al quesito n. 1 di cui sopra, il regolamento n. 2604/77 con riferimento al regolamento CEE n. 2792/77 e al regolamento n. 2917 possa considerarsi applicabile all'esportazione di paste alimentari dall'Italia verso gli altri Paesi membri e paesi terzi dopo il 2 gennaio 1978, in esecuzione di contratti stipulati precedentemente al 25 novembre 1977, data di emanazione del regolamento n. 2604/77, in un periodo in cui non era prevedibile l'introduzione di alcun importo compensativo nel settore considerato.»
Tre sono quindi, a mio avviso, le questioni principali avanti la Corte:
(1)
Se l'imposizione degli i.c.m. sul grano duro e sulla semola dello stesso fosse legittima. (Alla semola si è accennato solo incidentalmente nelle argomentazioni delle parti e, tenuto conto della natura di queste argomentazioni, si può, a mio avviso, ritenere parcifico che, se l'imposizione degli i.c.m. sul frumento duro era legittima, lo era altrettanto la loro imposizione sulla semola).
(2)
Se l'imposizione degli i.c.m. sulla pasta fosse legittima.
(3)
In caso affermativo, se, per le operazioni effettuate in forza di contratti stipulati prima del 26 novembre 1977, avrebbero dovuto essere adottate disposizioni transitorie in aggiunta a quelle contenute nel regolamento n. 2792/77 e nel regolamento n. 2917/77.
Affrontando la prima e la seconda questione ritengo necessario ricordare taluni principi stabiliti dalla Corte.
In primo luogo, il Trattato non autorizza il Consiglio a disporre l'imposizione negli scambi intracomunitari di oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale; vedi cause riunite 80 e 81/77, Commissionaires Réunis c/ Receveur dei Douanes (Racc. 1978, pag. . 927), nella quale (al punto 37 della motivazione) la Corte ha affermato che l'applicazione degli i.c.m. negli scambi tra Stati membri era legittimata solo dalla necessità di evitare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli provocate dall'incidenza di variazioni dei tassi di cambio sulle organizzazioni dei mercati per detti prodotti basate su prezzi comuni. Ciò naturalmente fa seguito a svariate precedenti pronunzie della Corte nel senso che lo scopo degli i.c.m. è quello di evitare che le oscillazioni dei tassi di cambio si ripercuotano sui prezzi agricoli in modo da perturbare il funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati. In alcune di queste precedenti pronunzie (che ho menzionato nelle mie conclusioni per la causa 29/77, la terza causa Roquette; Racc. 1977, pag. 1850) venivano indicati due modi in cui le oscillazioni dei tassi di cambio potevano provocare tali perturbazioni. Uno consiste nella perturbazione diretta delle disposizioni d'intervento, come nel caso della vendita all'ente d'intervento di uno Stato membro a moneta apprezzata di prodotti ottenuti in uno Stato membro a moneta deprezzata. L'altro consiste nella perturbazione degli scambi tra la Comunità e paesi terzi, in particolare a causa della deviazione delle importazioni attraverso Stati membri a moneta deprezzata onde pagare prelievi inferiori e della deviazione delle esportazioni attraverso Stati membri a moneta apprezzata onde ottenere più elevate restituzioni.
In secondo luogo, nel decidere se gli i.c.m. siano necessari per evitare perturba zioni in un particolare settore, la Commissione ed il Comitato di gestione dispongono di un ampio potere discrezionale. Giacché l'esercizio di tale potere discrezionale comporta un giudizio su una situazione economica complessa, il sindacato giurisdizionale da parte della Corte sull'esercizio di detto potere «deve limitarsi agli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale» (vedansi punto 4 della motivazione della sentenza nella causa 136/77 Racke c/ HZA Mainz (Racc. 1978, pag. 1245) e punto 5 della recentissima sentenza 98/78 pure Racke c/ HZA Mainz, che sono conformi a precedenti pronunzie).
Alla luce di questi principi, non si può, a mio avviso, affermare che l'imposizione degli i.c.m. sul grano duro e sulla semola dello stesso nell'inverno 1977-1978 fosse illegittima. La Commissione aveva accertato ambedue le specie di perturbazioni degli scambi che ho menzionato come tipiche per l'imposizione degli i.c.m. Le constavano vendite di frumento duro italiano all'ente belga d'intervento; nonché fornitura di frumento duro dall'America del Nord, destinate al Belgio, alla Germania ed ai Paesi Bassi, scaricate in Inghiltera e sdoganate in modo da essere colà in libera pratica, e poi ricaricate per essere spedite alle loro vere destinazioni.
Il Governo italiano ha sostenuto che le vendite all'ente belga d'intervento si limitavano a 3500 tonnellate, contro vendite molto più rilevanti effettuate nel medesimo periodo agli enti d'intervento francesi ed italiani, e che esse potevano essere dovute a fattori diversi dal desiderio di ottenere il prezzo d'intervento belga che era più elevato. Forse è così, ma la Commissione poteva, a mio avviso, considerarle almeno come un segno premonitore.
Il Governo italiano ha cercato pure di sminuire il peso delle deviazioni di frumento dall'America del Nord attraverso l'Inghilterra. Tuttavia le prove fornite alla Corte mostrano che esse erano rilevanti e probabilmente in aumento. Esse, invero, erano così gravi da risvegliare l'interesse della sottocommissione di controllo della commissione Bilancio del Parlamento europeo (vedasi ali. IV alla controreplica nella causa 12/78) e della Corte dei Conti (vedasi la sua Relazione annuale 1977, pagg. 235-237, secondo la quale i profitti realizzati dagli operatori a spese della Comunità superavano il milione di sterline). Il Governo italiano ha suggerito che la situazione avrebbe potuto sanarsi, piuttosto che con l'imposizione di i.c.m., aumentando i controlli doganali. Questa tesi del Governo italiano mi sembra, tuttavia, non tener conto del fatto che le merci, una volta messe in libera pratica in uno Stato membro, sono in libera pratica nell'intera Comunità.
La Commissione, nella causa 12/78 e nelle osservazioni per la causa 84/78, ha indicato un terzo motivo che avrebbe reso necessaria l'applicazione degli i.c.m. al frumento duro, cioè che la divergenza tra il tasso rappresentativo (o «verde») della lira ed il suo valore reale era divenuta tale che il prezzo mondiale del frumento duro aveva superato il prezzo d'entrata espresso in lire, col risultato che venivano ostacolate le importazioni italiane di frumento duro. Confesso di aver trovato ciò difficile da comprendere alla luce di quanto stava contemporaneamente accadendo in Inghilterra. Per di più dubito che gli i.c.m. possano legittimamente usarsi per neutralizzare l'eccesiva divergenza tra i tassi rappresentativi ed il loro valore reale. Mi sembra che il rimedio vero sia che il Consiglio modifichi il tasso rappresentativo. Giacché cionondimeno vi erano a mio avviso molte altre ragioni per giustificare l'applicazione degli i.c.m. al grano duro, non ritengo necessario approfondire questo punto.
La questione del se l'imposizione degli i.c.m. sulla pasta fosse legittima mi sembra di più difficile soluzione.
In diverse sentenze della Corte vi sono indubbiamente affermazioni che confortano la tesi del Governo italiano secondo cui, in forza dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71, gli i.c.m. non possono imporsi su un prodotto a meno che non risulti che in loro mancanza si determinerebbero perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli. D'altro canto, tale tesi renderebbe virtualmente irrilevante il richiamo, all'art. 1, n. 2, lett. b) del suddetto regolamento, ai prodotti che sono soggetti ad un particolare trattamento ex art. 235, giacché è difficile immaginare circostanze nelle quali l'applicazione degli i.c.m. agli scambi di un prodotto del genere potrebbe rendersi necessaria onde evitare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli dai quali esso è derivato, tanto meno perturbazioni negli scambi di altri prodotti agricoli.
L'art. 1, n. 3, preso alla lettera, non vuol dire altro che, solo nel caso in cui i provvedimenti monetari di cui all'art. 1, n. 1, del suddetto regolamento portassero a perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli, gli i.c.m. possono imporsi ai prodotti indicati nell'art. 1, n. 2, ivi compresi i prodotti che sono soggetti ad uno specifico trattamento ex art. 235. Quindi, così inteso, esso lascia aperta la possibilità che gli i.c.m. siano imposti su quello che in prosieguo chiamerò per brevità un «prodotto di cui all'art. 235», non allo scopo di evitare perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli, ma onde evitare perturbazioni negli scambi di detto prodotto, in circostanze nelle quali gli i.c.m. siano stati imposti sui prodotti agricoli ad esso connessi. Uso in questo contesto la locuzione lata «ad esso connessi», in quanto mi rendo conto del fatto che vi sono casi in cui l'imposizione degli i.c.m. su un prodotto derivato può esser attribuita alla loro imposizione non sui prodotti da cui esso deriva, ma sui prodotti che sono in concorrenza con questi.
Non posso trovare un motivo convincente per discostarmi dall'interpretazione letterale dell'art. 1, n. 3. Viceversa la logica e la coerenza del sistema sono salve se, ad esempio, in una situazione in cui i prelievi e le restituzioni da applicarsi agli scambi coi paesi terzi di determinati prodotti agricoli sono gravati dagli i.c.m., l'elemento mobile che va pagato sulle importazioni da paesi terzi di un prodotto da loro trasformato, e la restituzione che va pagata sulle esportazioni in paesi terzi di tale prodotto, possono essere analogamente gravati. Ciò ovviamente non vuol dire che, ogni volta che vengono imposti su un prodotto agricolo, gli i.c.m. possano automaticamente esser imposti sui prodotti derivati ad esso connessi.
Quindi la questione è in questi termini, quando gli i.c.m. possano applicarsi a un prodotto di cui all'art. 235. Più esattamente, se fossero legittimi i motivi per i quali la Commissione li rendeva applicabili alla pasta nell'inverno 1977/78.
Dall'esame di quanto dedotto dalla Commissione nella causa 12/78 e dalle sue osservazioni scritte nella causa 84/78, il tutto integrato dalle osservazioni orali da essa svolte all'udienza delle due cause, mi risulta che quei motivi erano i seguenti:
(1)
La costante svalutazione della lira dava ai pastai italiani un vantaggio sui loro concorrenti in altri Stati membri riguardo al quale i Governi di alcuni di questi altri Stati membri ed associazioni di pastai degli stessi avevano protestato.
(2)
Le vendite da parte dell'ente italiano di intervento, l'«AIMA», di frumento duro importato da paesi terzi a prezzi inferiori al prezzo indicativo comunitario avevano aumentato tale vantaggio.
(3)
Taluni Governi di Stati membri diversi dall'Italia ed associazioni di pastai degli stessi Stati avevano protestato per il fatto che gli i.c.m. venivano applicati al grano tenero, ma non alla pasta ricavata da esso.
Ritengo giusto rilevare sin d'ora che ciascuno di quei motivi riguardava gli scambi nell'ambito della Comunità. Nessuno di essi riguardava l'andamento degli scambi comunitari coi paesi terzi, eccettuato forse il fatto che le vendite dell'AIMA possano aver influito sulle importazioni di frumento duro. Così pure, nessuno di questi motivi riguarda il sistema dell'intervento né alcuna delle altre strutture dell'organizzazione comune di un qualsivoglia mercato.
Il motivo n. 1 sembra a prima vista compatibile col regolamento n. 974/71 per il fatto che esso è in relazione con la svalutazione della moneta di uno Stato membro. Tuttavia, ove rappresentasse un valido motivo per imporre gli i.c.m., potrebbe pure invocarsi per i prodotti industriali non ricavati da materie prime agricole, con la sola condizione che il Consiglio emani le occorrenti norme autorizzative. Riconoscerlo come un valido motivo per l'imposizione degli i.c.m. starebbe a significare che il Trattato autorizzava la lóro imposizione su qualsiasi prodotto di uno Stato membro semplicemente per il fatto che la moneta di tale Stato membro era diminuita di valore e quindi rendeva i suoi prodotti più concorrenziali. Evidentemente, però, il fatto che la moneta di uno Stato membro sia calata di valore non è un motivo per il quale un'istituzione comunitaria possa autorizzare o disporre l'imposizione, tra tale Stato membro ed altri, di tasse aventi effetto equivalente a dazi doganali, o di qualisasi altro ostacolo per gli scambi. Gli i.c.m., come ho rilevato, possono applicarsi solo se ed in quanto siano necessari per tutelare il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e per motivi connessi.
Quanto al 2o motivo, questa Corte non ignora naturalmente l'argomento delle asserite vendite da parte dell'AIMA di frumento duro e di frumento tenero importati; vedansi ad esempio le cause 60/75, Russo c/ AIMA (Racc. 1976, pag. 45) e 52/76, Benedetti e/ Munari (Racc. 1977, pag. 163), nelle quali è stato affermato che «l'attività di uno Stato membro consistente nell'acquistare grano duro sul mercato mondiale e nel rivenderlo poi sul mercato comunitario a prezzo inferiore al prezzo indicativo è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati». Ammesso, a favore della Commissione, che la Repubblica italiana sia sotto questo aspetto colpevole di violazione del diritto comunitario, non credo che si possa stiracchiare tale diritto in modo da consentire alla Commissione di reagire imponendo i.c.m. sulla pasta. Il rimedio adeguato va ricercato nell'art. 169 del Trattato.
Il motivo n. 3 è stato esposto solo a grandi linee dalla Commissione, che non è giunta sino a dire che sarebbe iniquo applicare gli i.c.m. al grano tenero ed al grano duro senza applicarli pure alla pasta. Si possono naturalmente immaginare circostanze in cui potrebbe apparire ingiusto attribuire ai produttori i.c.m. sulle importazioni delle loro materie prime senza riscuoterli sulle esportazioni dei loro prodotti. In proposito la Corte ha chiesto ulteriori ragguagli alla Commissione, da cui è trapelato che, in base alle cifre per il 1977, il frumento duro importato (sul quale sarebbero stati concessi gli i.c.m.) veniva usato per la produzione della pasta italiana solo in proporzione del 20 %. Ne sappiamo ancora meno sulla proporzione in cui il grano tenero importato viene usato per la produzione della pasta italiana, benché dalle cifre presentateci dalla Commissione risulti che, nel 1977, l'Italia produceva circa 4245000 tonnellate di frumento tenero e ne importava (al netto) circa 1483000 tonnellate (per la maggior parte dalla Francia).
Vengo ora alla tesi svolta dalla Commissione e basata sui nn. 13 e 14 della motivazione della sentenza di questa Corte nella terza causa Roquette (Racc. 1977, pag. 1842). La Corte vi ha affermato:
«Le possibilità di perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli sono così numerose e svariate che sarebbe difficile, per non dire impossibile, per la Commissione enumerarle tutte in un regolamento;
di conseguenza è lecito alla Commissione di accertare, in base unicamente ad un ribasso notevole del corso del cambio di una moneta, il rischio di perturbazioni.»
Non va tuttavia dimenticato che in tale causa, come in molte precedenti, la Corte si trovava di fronte alla situazione in cui, in seguito ad un «evento monetario» (nella terza causa Roquette si trattava dell'uscita del franco francese dal «serpente» nel marzo 1976) la Commissione deve rapidamente decidere in merito all'applicazione degli i.c.m. all'intera gamma dei prodotti cui essi possono applicarsi. In una situazione del genere, la rapidità con cui la Commissione deve agire e l'esorbitante numero di prodotti che deve prendere in considerazione richiedono da parte sua un modo di procedere forfettario ed ampiamente astratto. Nel nostro caso, viceversa, la Commissione doveva stabilire, indipendentemente da qualsiasi particolare evento monetario e con relativo agio, se si dovessero imporre i.c.m. su una ristretta gamma di specifici prodotti in base a fatti accertati ad essi relativi. In una situazione del genere la Commissione deve, a mio avviso, accertarsi (e, se richiestone, provare alla Corte) che tali fatti siano tali da autorizzare l'applicazione degli i.c.m. a ciascuno dei detti prodotti.
Giungo alla conclusione che nessuno dei motivi per cui, per sua stessa ammissone, la Commissione ha voluto imporre i.c.m. sulla pasta era compatibile con lo scopo per cui l'imposizione degli i.c.m. è legittima. Quindi l'azione della Commissione costituisce sotto questo aspetto un eccesso di potere (ultra vires). Nel linguaggio usato dalla Corte nelle sentenze Racke ed in precedenti cause, si tratta di eccesso di potere o di un caso in cui la Commissione è chiaramente andata al di là dei limiti del suo potere discrezionale — a seconda del modo in cui si preferisce definire precisamente ciascuno di questi concetti. La mia preferenza va al punto di vista secondo il quale si tratta di un caso in cui la Commissione è chiaramente andata oltre i limiti del suo potere discrezionale.
Se ho ragione nel ritenere che il regolamento n. 2604/77, benché valido nella parte in cui rendeva applicabili gli i.c.m. al frumento duro ed alla semola dello stesso, fosse nullo nella parte in cui li estendeva alla pasta, la terza questione sottoposta alla Corte, relativa al se la Commissione fosse tenuta ad emanare ulteriori disposizioni transitorie, non ri chiede soluzione, giacché essa viene sollevata solo nella causa 84/78 e solo in relazione alla pasta. Stando così le cose, non ritengo giusto insistere su questo punto, anche se se ne è parlato a dovizia. Non mi sembra una questione che possa essere trattata in breve.
Se condividete il mio punto di vista, dovrebbe conseguirne che, in ciascuna delle presenti cause, dovreste dichiarare che il regolamento n. 2604/77 è nullo nella parte in cui vuole rendere gli i.c.m. applicabili ai prodotti di cui alla voce 19.03 della TDC, ma che, altrimenti, dall'esame delle questioni sollevate non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità di tale regolamento né dei regolamenti nn. 2792/77 e n. 2917/77.
Quanto alle spese della causa 12/78, giacché la Repubblica italiana riuscirà vittoriosa su parte della causa e la Commissione sul resto della stessa, propongo che ciascuna parte sopporti le proprie spese (vedasi art. 69, § 3, del regolamento di procedura). La decisione sulle spese nella causa 84/78 spetterà ovviamente al Pretore.
( 1 ) Traduzioni dall'inglese.
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