CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 13 LUGLIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
Sovente (e da ultimo il 29.6. 1978, sentenza Dechmann, punto 8 della motivazione) vi siete dichiarati incompetenti, nell'ambito di cause promosse a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, a pronunciarsi sulla compatibilità tra norme, giuridiche interne e norme comunitarie, mentre avete invece riconosciuto la vostra competenza, sempre nello stesso ambito, a fornire al giudice nazionale qualsiasi elemento d'interpretazione, tratto dal diritto comunitario, che consenta al giudice a quo di pronunciarsi sulla compatibilità di dette norme interne con la norma comunitaria in questione.
Anche nella presente causa dovrete cimentarvi in questo difficile esercizio; per offrire al giudice proponente quanti più elementi possibile che gli consentano di dare al Trattato — nella fattispecie agli artt. 30-36 e, in subordine, 86 e 90 — la massima efficacia pratica, sarà inevitabile analizzare, in alcune delle sue modalità, la norma interna, nonché le sue conseguenze potenziali, se non reali. Voi stessi mi avete istradato sulla giusta via rivolgendo domande molto circostanziate alle «parti nel procedimento principale» e chiedendo al Governo della Repubblica federale di Germania e alla Commissione di produrre in causa alcuni documenti molto simili a quelli che vengono scambiati prima di iniziare un procedimento per inosservanza degli obblighi imposti dal Trattato.
Dopo aver dichiarato ch'essa considerava la «possibilità» di far ricorso all'art. 169, possibilità alla quale pare avesse cominciato a pensare nel maggio 1971, la Commissione ha indirizzato, in extremis, il 3 luglio 1978, al Governo federale una lettera a firma del vice-presidente, in cui si constatava che, emanando le disposizioni su cui verte la causa principale, esso era venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del Trattato. La Commissione si è riservata, dopo aver preso visione delle osservazioni che il Governo tedesco è invitato a presentarle entro un mese, il diritto di emanare, se necessario, il parere motivato di cui all'art. 169 del Trattato. La Commissione potrà forse far a meno di ricorrere a questa misura così drastica, sempre delicata da adottare, se vi pronuncerete con la celerità che vi è abituale nel risolvere i problemi pregiudiziali.
I fatti che sono alla base della causa di merito sono i seguenti:
L'attrice, società tedesca di Brema, fabbrica acquavite di vino (Branntwein) che vende sotto i propri marchi. Per far ciò, detta società, che non dispone di distilleria propria, acquista i distillati di vino necessari e vende poi i prodotti senza trasformarli o lavorarli, ma semplice-mente dopo averli lasciati invecchiare, averli tagliati, cioè aver aggiunto all'acquavite naturale dell'alcol etilico ottenuto dalla stessa materia da cui si ricava l'acquavite naturale, aver ridotto la loro gradazione e averli marchiati.
All'inizio del 1976, essa importava una certa quantità di distillato di vino (Weindestillat) francese appena uscito dall'alambicco; essa invecchiava il prodotto per almeno un semestre in fusti di rovere nei suoi locali, sotto controllo doganale, e lo trasformava poi in acquavite di vino (Branntwein aus Wein). Le cantine di Brema sono infatti famose per i loro invecchiamenti.
Essa intendeva vendere il prodotto, in Germania o all'estero, sotto il nome di «acquavite di vino di qualità» (Qualitätsbranntwein aus Wein) e di «Weinbrand», senza altre indicazioni sull'origine, più esattamente con la denominazione di «Qualitätsbranntwein aus Wein Weinbrand (Anno 1773, Prominent Dreistern Royal)». A norma del § 40, n. 1, 8o comma, della legge tedesca sul vino (Weingesetz) 14 luglio 1971, essa avrebbe potuto servirsi di questa denominazione solo se l'autorità nazionale competente le avesse rilasciato un numero di controllo per l'acquavite così fabbricata. Nel gennaio 1977, l'attrice presentava dunque la domanda all'autorità competente di Brema per ottenere il numero che le avrebbe consentito di porre in vendita la sua acquavite, numero che le veniva attribuito.
Tuttavia, dopo aver constatato che la ditta in questione si era limitata a far invecchiare il distillato di vino francese in fusti di rovere per sei mesi prima di denominarlo «acquavite di vino di qualità» o «Weinbrand», nell'aprile 1977 l'autorità competente revocava la propria decisione circa il numero di controllo già concesso, adducendo che non sussistevano i presupposti stabiliti dal § 40, n. 1, 1o e 4o comma, della legge tedesca.
L'attrice presentava allora reclamo contro la revoca, sostenendo che i presupposti di cui sopra erano incompatibili con gli artt. 30 e segg. del Trattato.
Nel giugno 1977 l'autorità competente respingeva il reclamo.
La società interessata impugnava perciò il provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo della città di Brema, che a sua volta vi ha sottoposto le questioni pregiudiziali ora in esame.
II —
La legge sui vini del 25 luglio 1930 è stata sostituita da quelle del 16 luglio 1969, cui subentrava successivamente la legge 14 luglio 1971 in materia di «vino, vino liquoroso, spumanti, bevande a base di vino e acquavite di vino». Il relativo disegno di legge è stato radicalmente rielaborato per tener conto dei regolamenti del Consiglio 28 aprile 1970, nn. 816 e 817, che completavano l'organizzazione comune dei mercati nel settore del vino.
In proposito si avevano intense consultazioni tra la Commissione e il Governo federale, al quale la Commissione aveva ritenuto opportuno indirizzare, l'11 dicembre 1968, una raccomandazione su taluni aspetti di quello che allora era solo un disegno di legge.
La dettagliata descrizione della fabbricazione dell'acquavite a partire dal vino esula dall'esame che sto conducendo. Mi limiterò a ricordare che, a prescindere dai problemi di denominazione, per poter ottenere acquavite di vino, si deve distillare il vino, il vino alcolizzato (Brennwein) — questi termini sono intesi ai sensi del regolamento n. 816/70, allegato II — il distillato grezzo (Rohbrand) passato attraverso una prima di-stillazione, o semplicemente impiegare del distillato di vino (ai sensi dell'art. 4 del regolamento del Consiglio 18 novembre 1974, n. 2893) già pronto o un'altra acquavite di vino. In quest'ultimo caso la «fabbricazione» non consiste in altra operazione che l'invecchiamento, il taglio, la diminuzione della gradazione dei distillati o delle acquaviti impiegati e, eventualmente, una certa «colorazione» o «aromatizzazione», nei limiti consentiti dalla disciplina nazionale vigente.
Poiché il vino tedesco non si presta, per ragioni di prezzo od altri motivi, alla fabbricazione dei distillati, tutte le acquaviti fabbricate in Germania sono ottenute da vini o vini alcolizzati stranieri, da distillati o acquaviti provenienti dall'estero. In Germania, anche le vere e proprie distillerie che impiegno distillati grezzi (Rohbrand) d'importazione, si limitano a una «nuova distillazione», che consente di dichiarare il prodotto «d'origine nazionale» (denominazione che, come vedremo, è richiesta dalla legge), salvo tagliarlo, nei limiti autorizzati, con distillati o acquaviti straniere «tali e quali».
Il vino alcolizzato è un vino che raggiunge i 18o-24o, grazie all'aggiunta di acquavite di vino. Questo prodotto, che rientra nella voce 22.05 C della tariffa doganale comune, è soggetto allo stesso regime doganale stabilito per l'alcool etilico non denaturato con contenuto alcolico inferiore agli 80o, per le acquaviti, i liquori e le altre bevande alcoliche della voce 22.09. Prima dell'integrale instaurazione della tariffa doganale comune, la Repubblica federale di Germania importava ad aliquota ridotta notevoli contingenti di vino alcolizzato, destinati alla produzione di acquavite, importato dai paesi terzi del bacino mediterraneo. Avete dovuto occuparvi del problema nella causa risolta con la sentenza 4 luglio 1963(Governo della Repubblica federale di Germanial Commissione, Racc. pag. 129). Ultimamente, il 22 maggio 1978, un contingente di 500000 hl concesso per i vini di uve fresche destinati ad essere addizionati con alcool, di origine algerina, è stato suddiviso tra gli Stati membri (regolamento del Consiglio 22 maggio 1978, n. 1130).
La legge tedesca sul vino comprende otto parti. In quella che interessa più particolarmente la causa di merito (seconda parte, «bevande a base di vino, acquaviti di vino») si distingue tra l'acquavite di vino di produzione nazionale (acquavite indigena, § 36, titolo 1), cioè fabbricata nella Repubblica federale di Germania, come ho indicato, e l'acquavite di provenienza estera (§ 42, titolo 2): come tale si definisce l'acquavite «fabbricata» — sempre nello stesso senso — all'estero.
A differenza delle acquaviti comuni indigene, le acquaviti straniere di questa categoria devono portare l'indicazione del paese d'origine.
Per potersi fregiare della denominazione di acquavite di vino di qualità («Qualitätsbranntwein aus Wein») o di «Weinbrand», con i vantaggi di prezzo che tale denominazione consente, le acquaviti indigene devono, in particolare, a norma del § 40, n. 1, 1o e 4o comma, presentare i seguenti requisiti:
1)
almeno l'85 % della gradazione alcolica (Alkoholgehalt) (ai sensi dell'allegato I del regolamento n. 816/70) deve provenire da distillati ottenuti sul territorio nazionale mediante di-stillazione;
2)
ogni distillato impiegato deve essere stato conservato almeno sei mesi in fusti di rovere presso l'impresa nazionale che ha prodotto per distillazione il distillato di vino ottenuto nel territorio nazionale.
Dal combinato disposto del § 44, n. 1, 1o comma, e del § 42, n. 1, 4o comma, risulta che, per fruire della denominazione «Weinbrand», le acquaviti di produzione straniera devono soddisfare le seguenti condizioni:
1)
che l'85 % almeno della gradazione alcolometrica del prodotto finito provenga dalla distillazione effettuata nella Repubblica federale;
2)
che tutto il distillato impiegato sia stato conservato per almeno sei mesi in fusti di rovere presso l'impresa che ha effettuato la distillazione.
In forza dell'ultimo comma del § 44, n. 1, la denominazione «Weinbrand» può venir combinata con quella di «acquavite di vino di qualità» solo se il prodotto può fregiarsi di quest'ultima qualifica e se tutto il processo di fabbricazione si è svolto in un paese di lingua tedesca.
Se non sussistono questi requisiti, le acquaviti di provenienza straniera sono soggette all'oneroso vincolo dell'indicazione del nome del paese di produzione o dell'aggettivo derivato da detto nome.
Questo è stato definito come principio della «concentrazione della fabbricazione presso la stessa impresa» o della «responsabilità unica», giacché il legislatore ha voluto assoggettare queste due categorie di bevande alcoliche ad un identico regime, affinché i consumatori fruiscano delle stesse garanzie.
Secondo l'attrice, invece, i distillati grezzi (Rohbrand) importati dai distillatori tedeschi sono in effetti distillati finiti (fertiges Destillat), definiti «grezzi» dagli esportatori solo per conformarsi alla disciplina tedesca. La conseguenza più appariscente di questo regime è che il distillato di vino (Weindestillat) che essa importa, il quale avrebbe potuto trasformarsi in «acquavite di vino di qualità» o «Weinbrand», senza indicazione dell'origine straniera, purché fosse stato sottoposto a distillazione fittizia per conformarsi ai dettami della legge tedesca, non può più fruire di questo vantaggio se è «trattato» da operatori che, come l'attrice, non possiedono distillerie proprie e si limitano a conservarlo nei loro locali.
L'effetto pratico di una siffatta legislazione è quello di ostacolare la libera circolazione dei distillati di vino; tale effetto non è giustificato da quanto dispone l'art. 36 e provoca una discriminazione tra i fabbricanti di «Weinbrand», a seconda che abbiano o meno una distilleria propria. In complesso, questa disciplina ha lo scopo e l'effetto di favorire i distillatori nazionali attribuendo loro, in pratica, il monopolio delle denominazioni di qualità apprezzate dai consumatori.
III —
Prima di esaminare le questioni sottopostevi, è opportuno ricordare che la Commissione ha fatto dichiarare, con la vostra sentenza 20 febbraio 1975, Commissione/Repubblica federale di Germania (Racc. pag. 182), che le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza devono, per fruire di tutela giuridica, designare un prodotto proveniente da una zona geografica determinata. Queste denominazioni adempiono la loro funzione specifica solo se il prodotto che esse contraddistinguono possiede effettivamente qualità e caratteristiche dovute alla regione geografica da cui proviene, che deve, più particolarmente allorché si tratta di indicazioni di provenienza, conferire al prodotto qualità e caratteristiche particolari, tali da contraddistinguerlo.
La zona di provenienza definita in base al territorio nazionale o secondo criteri linguistici non può bastare a costituire una regione geografica nel senso di cui sopra, atta a giustificare un'indicazione di provenienza, tanto più che i prodotti in questione (spumanti e acquaviti di vino) possono venir fabbricati servendosi di prodotti di base di provenienza indeterminata.
Avete espressamente stabilito che la denominazione «Weinbrand» ha carattere puramente generico e che il fatto di riservare la tutela contemplata per le indicazioni di provenienza alle acquaviti prodotte in qualsiasi paese ove la lingua ufficiale sia il tedesco, su tutto il territorio, si risolve nell'introduzione di un criterio nuovo, che implica effetti equivalenti a restrizioni quantitative, arbitrario e non giustificato sotto il profilo dell'art. 36.
È vero che quella causa verteva sulle acquaviti straniere, mentre ora è in discussione un'altra parte della stessa legge, cioè quella che riguarda la denominazione delle acquaviti indigene: si tratta di accertare se i requisiti stabiliti da una normativa come quella tedesca circa le caratteristiche che consentono di definire prodotto di qualità le acquaviti indigene trovino giustificazione nell'art. 36. Tuttavia vi è stretta connessione tra le due parti della legge, in quanto le condizioni poste dal § 40, n. 1, 1o e 4o comma per le denominazioni delle acquaviti indigene e le condizioni poste dal § 44, n. 1, 2o e 3o comma, per le denominazioni delle acquaviti straniere sono sostanzialmente le stesse.
È altresì vero che, in Germania, la Corte costituzionale federale di Karlsruhe ha rilevato, in una sentenza del 7 gennaio 1976, che il ministro federale della gioventù, della famiglia e della sanità aveva «chiesto» alle autorità responsabili dell'attuazione della disciplina vinicola di vegliare affinché la sentenza 20 febbraio 1975 della Corte di giustizia fosse rispettata ed ha osservato che la «norma impugnata», cioè il § 44, n. 1, 3o comma, «non era più applicata» o, quanto meno, era applicata in modo non discriminatorio.
Tuttavia la Commissione, con lettera del 16 luglio 1976, a firma del suo presidente, indirizzata al Governo della Repubblica federale, comunicava a quest'ultimo che era necessario, per garantire la «certezza del diritto», che la situazione giuridica fosse immediatamente rettificata a fondo, giacché la sentenza era stata pronunciata da oltre quindici mesi.
«Non basta — continuava la lettera — impartire agli uffici istruzioni interne, invitandoli a disapplicare le disposizioni riconosciute contrastanti col diritto comunitario per sopprimere, agli occhi degli interessati e della massa, l'apparenza di legittimità di norme sempre in vigore sotto l'aspetto formale». La Commissione ricordava espressamente al Governo federale gli obblighi ad esso imposti dagli artt. 171 e 5 del Trattato. Essa aggiungeva di essere tenuta ad accertarsi che questi obblighi fossero rispettati e — se del caso — ad esercitare le facoltà conferitele dagli artt. 155, 169 e segg. del Trattato. La Commissione ha ora compiuto un ulteriore passo inviando al Governo tedesco la lettera del 3 luglio 1978.
Le condizioni poste dal § 44 sono state chiaramente ritenute illegittime dalla vostra sentenza 20 febbraio 1975; sorge quindi la questione del se, dal semplice accostamento tra detta sentenza e la presente domanda pregiudiziale, non si possa già desumere che la Repubblica federale non si è ancora conformata alla sentenza summenzionata.
Poiché, tuttavia, il Governo federale sostiene che «rispettando i termini dell'art. 171, esso ha adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte 20 febbraio 1975», e la Commissione non ha ancora portato formalmente in questa sede il problema dell'inadempimento che tale inosservanza potrebbe costituire, mentre voi non siete chiamati, nell'ambito del presente procedimento, a constatare che la Repubblica federale sia venuta meno ai suoi obblighi in quanto non si sarebbe conformata alla vostra sentenza, non è possibile concludere così l'esame del problema.
IV —
Ritengo opportuno, come hanno fatto il Governo tedesco e la Commissione, ciascuno nelle sue osservazioni, riunire ed esaminare insieme le due prime questioni relative alla misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative risultante dalla «denominazione indiretta di provenienza» istituita dalla legge tedesca.
I distillati di vino fabbricati negli Stati membri possono essere importati senza alcuna restrizione quantitativa nella Repubblica federale. Però, a prescindere da una gradazione alcolica del 15 %, il distillato di vino straniero non può venir direttamente impiegato se non per la fabbricazione dell'acquavite straniera, giacché il «Weinbrand» vero e proprio deve contenere, almeno per l'85 % della gradazione alcolica, distillato di vino «nazionalizzato».
Le importazioni di distillati da altri Stati membri avranno andamento diverso a seconda che si applichi o meno questa disciplina. Le acquaviti di qualità o il Weinbrand indigeni sono venduti a prezzo più alto delle acquaviti straniere, ad eccezione beninteso dei prodotti come il cognac e l'armagnac, e il prezzo è «fatto» dai fabbricanti di dette acquaviti indigene, mentre, se i distillati stranieri potessero venir «trasformati» senza altre particolari condizioni, l'acquavite ottenuta da questi distillati potrebbe entrare in concorrenza con le acquaviti di qualità indigene e aumenterebbe la do-manda di distillati stranieri.
Del resto, il Governo tedesco non nega recisamente che la disciplina in questione, anche se non influisce sul volume totale delle importazioni di distillati stranieri nella Repubblica federale, abbia incidenza sulla «struttura» di dette importazioni.
Il vero problema consiste nel sapere se l'effetto restrittivo inerente ad una disciplina nazionale di questo genere sia indispensabile al perseguimento degli scopi — di per sé legittimi — contemplati dalla disciplina stessa o se questo effetto sia sproporzionato rispetto, allo scopo perseguito.
Ho ripetuto più volte che una siffatta indagine può esser effettuata in modo imparziale ed utile solo dalla Commissione, sotto il vostro controllo. Nella fattispecie, la sentenza 20 febbraio 1975 e le osservazioni della Commissione forniscono solidi spunti in tal senso.
Il Governo tedesco sostiene che riservare il nome di Weinbrand a prodotti di alto livello qualitativo risponde allo scopo di migliorare la qualità, nella mi-sura in cui il consumatore tende a ravvisare in un prodotto di questo tipo una merce più pregiata di un qualsiasi «brandy». La differenziazione così istituita sarebbe indispensabile alla realizzazione di un siffatto obiettivo. La concentrazione del procedimento di distillazione e di conservazione presso un'unica e sola impresa — fattore determinante, in quanto ulteriori lavorazioni e preparazioni potrebbero effettuarsi presso terzi — ha lo scopo di consentire alle autorità competenti di controllare queste operazioni.
Ricordo che l'art. 36, a stretto rigor di logica, non mira al miglioramento della qualità dei prodotti. Tuttavia, poiché nelle intenzioni del Governo tedesco questo miglioramento della qualità è associato alla tutela della salute, collocherò il mio punto di vista nell'ambito di questa disposizione.
1)
Il Governo tedesco sottolinea vigorosamente il fatto che la Commissione, nella raccomandazione 11 dicembre 1968, relativa al «disegno di legge tedesco per la viticoltura», abbia «approvato a suo tempo il principio dell'intera fabbricazione nella stessa impresa».
Che la Commissione si sia dichiarata d'accordo con questo principio non mi pare proprio si possa desumere dalla suddetta raccomandazione. Essa osserva che la sua presa di posizione riguardava solo le «bevande a base di vino». Per il «Weinbrand», la Commissione era e rimane del parere che il requisito imposto in tal caso dalla disciplina tedesca per la fabbricazione del prodotto di base, — a differenza di quanto richiesto per la comune «acquavite di vino» (§ 38, n. 1) — e cioè la distillazione e l'invecchiamento del distillato nel territorio nazionale e presso la stessa impresa nazionale (§ 4, n. 1, 1o e 4o comma), non trovi alcuna giustificazione.
Per contro, la Commissione non solleva obiezioni circa il requisito secondo cui «la lavorazione del distillato e le operazioni successive di produzione dell'acquative, nonché il trattamento destinato a rendere il prodotto atto al consumo devono essere state effettuate presso la stessa impresa» (§ 40, n. 1, 2o comma). Tutto ciò che essa pretende è che al momento dell'utilizzazione del distillato per produrre acquavite non si verifichino restrizioni della libera circolazione dei prodotti di base.
Comunque, dal 12 dicembre 1968 la legge tedesca è stata modificata in vari punti e il fatto che la Commissione avesse espresso riserve soltanto sul § 8 del disegno (che contemplava il divieto di fabbricare, conservare, travasare o imbottigliare vini stranieri negli stessi locali in cui si producono vini tedeschi) non le vieta, dieci anni dopo, in considerazione dell'evoluzione del diritto e della giurisprudenza comunitaria, di modificare il proprio atteggiamento.
2)
Il Governo federale osserva poi che l'effetto restrittivo sull'importazione dei distillati di vino è conseguenza della disparità tra le legislazioni nazionali in materia di denominazione controllata o di tutela dei consumatori e che il solo rimedio in proposito consiste nel ravvicinamento di dette legislazioni conformemente all'art. 110 del Trattato e nell'instaurazione di un «regime comunitario delle acquaviti di qualità».
È vero che, sul piano comunitario, non è stata definita l'«acquavite di vino». La denominazione comune potrà eventualmente essere creata solo nell'ambito di un'organizzazione comune del mercato degli alcolici che escluda qualsiasi discriminazione tra produttori e consumatori nella Comunità (art. 40, n. 3, del Trattato).
Ho detto «eventualmente», poiché il regolamento del Consiglio 18 dicembre 1959, n. 7 bis (GU n. 7, del 30 gennaio 1961, pag. 71) ha espressamente escluso dalla sfera della politica agricola comune «acquaviti, liquori e altre bevande» alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande ed il Trattato non pare abbia contemplato le facoltà richieste per adottare, nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato nel settore dell'alcool etilico d'origine agricola, una definizione dell'acquavite.
3)
Il punto cruciale è dunque quello di sapere se la tutela dei produttori contro la concorrenza sleale e dei consumatori contro le confusioni e gli inganni, che possono avere conseguenze sulla sanità pubblica, autorizzi gli Stati membri ad organizzare come meglio credano il regime delle denominazioni delle acquaviti di vino e la tutela di tali denominazioni e se la mancanza di un «marchio comunitario di qualità» giustifichi l'istituzione di una «denominazione nazionale di qualità», nonostante le palesi restrizioni per il commercio tra Stati membri connesse con detta tutela.
A differenza della legislazione francese, in base alla quale la tutela del cognac e dell'armagnac è garantita secondo gli stessi criteri di quella dei vini di marca, la legislazione tedesca non tende all'affermazione di prodotti famosi per la loro origine, giacché la Repubblica federale non produce acquavite di reputazione comparabile e che si caratterizzi in base a determinate regioni geografiche.
Il termine «Weinbrand» è sorto all'inizio del secolo per sostituire la denominazione «cognac», allora abituale per questo tipo di acquavite, ma riservata in forza dell'art. 275 del Trattato di Vesailles, e designare le acquaviti destinate al consumo e prodotte in Germania secondo lo stesso metodo seguito per il cognac. Come il termine «Weinbrand», la denominazione «acquavite di vino di qualità» designa semplicemente una certa categoria d'acquavite e non implica alcuna indicazione circa la regione di produzione o circa la provenienza geografica delle materie di base utilizzate: è un'indicazione «generica» o «di natura».
Il prof. Robert Plaisant, che aveva fornito una consulenza al Governo tedesco nella causa 12/74, rilevava già (Il diritto delle denominazioni d'origine, la denominazione cognac, 1974, pag. 148 e segg.) che le denominazioni e le altre indicazioni riguardanti le acquaviti di vino di provenienza straniera contemplate dalla legge tedesca al § 44 non costituiscono denominazioni d'origine né indicazioni di provenienza.
La fabbricazione di un prodotto in un determinato Stato membro non giusti-fica il fatto che per questo prodotto sia prevista una particolare denominazione, diversa da quella data agli stessi prodotti negli altri Stati membri, salvo il caso in cui si tratti di una denominazione d'origine o di un'indicazione di provenienza geografica. Così avete stabilito per il «Sekt» nella causa 12/74.
Un diverso trattamento è atto a sminuire, agli occhi del consumatore, le acquaviti di qualità fabbricate negli altri Stati membri. La denominazione «Qualitätsbranntwein aus Wein», appesantita dall'indicazione del paese d'origine, fa in realtà pensare che non si tratti di un prodotto equivalente al «Weinbrand»; il fatto che la denominazione «acquavite di vino di qualità» possa anche servire per il prodotto indigeno non si può porre sullo stesso piano con il fatto che la denominazione «Weinbrand» è vietata per i prodotti stranieri.
Non si può obiettare che, agli occhi del consumatore tedesco, il termine «Weinbrand» si riferisce ad un prodotto fabbricato in Germania. Infatti, nel regime precedente, la denominazione «Weinbrand» era consentita anche per le acquaviti straniere; anche la disciplina attuale contempla un'eccezione a favore dei paesi produttori per i quali «nella totalità del territorio il tedesco sia la lingua ufficiale».
Non si può nemmeno sostenere che le proprietà che determinano la qualifica «Weinbrand» dipendano essenzialmente dalla trasformazione e, in particolare, dalla località in cui si è svolto un unico procedimento di distillazione, d'invecchiamento o di taglio. Il Governo tedesco osserva che «durante la seconda di-stillazione, denominata distillazione fine (Feinbrand), lo specialista distingue la te-sta, il cuore e la coda del distillato alcolico … Solo l'acquavite del cuore, comunemente detta “cuore”, si impiega nel caso di prodotti di qualità per la fabbricazione del Weinbrand». Questo è ciò che conferisce a quest'acquavite il suo aroma particolare. Da parte mia, ammetto di non aver conoscenze di tecnico raffinato e penso sia opportuno «bere» prima di credere !
Non si può tuttavia affermare che la «ridistillazione» dei distillati importati conferisca all'acquavite così «confezionata» caratteri organolettici apprezzati dai consumatori: se è possibile, anche in base alla legge tedesca, tagliare fino al 15 % il «patrimonio alcolico» dell'acquavite così nazionalizzata con distillati stranieri «tali e quali», si deve ritenere che questi ultimi non si prestino ad alcuna critica, né dal punto di vista della qualità, né dal punto di vista della salute pubblica.
Vi è già una disposizione che può garantire la protezione cui mira la legge in questione: a norma del § 42, n. 1, l'acquavite straniera non può venir importata se non corrisponde ai criteri vigenti nel paese produttore e se non è fornita di una bolletta d'accompagnamento rilasciata dall'organo ufficiale per la repressione delle frodi del suddetto paese. Il fatto che l'acquavite sia stata sottoposta a un trattamento che la rende atta al consumo fuori del paese di produzione o che sia stata conservata in fusti di rovere senza travasi non costituisce, secondo lo stesso tenore di questa disposizione, un ostacolo alla sua importazione nel territorio nazionale.
4)
Il Governo federale sostiene che non vi è alcuna discriminazione tra le acquaviti, indigene o straniere, giacché prodotti nazionali ed importati, indistintamente, sono sottoposti alla stessa condizione della «distillazione e conservazione in loco presso la stessa impresa».
Tuttavia, secondo la vostra giurisprudenza (da ultimo sentenza 24 gennaio 1978, Van Tiggele, Racc. pag. 39) anche provvedimenti indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e ai prodotti importati in uno Stato membro possono costituire provvedimenti che hanno effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 30 a segg., se hanno l'effetto di ridurre le importazioni dagli altri Stati membri.
Se è ammesso che la rifinitura di un distillato importato, cioè la diluizione, la colorazione e l'aromatizzazione per renderlo atto al consumo, avvenga nell'impresa di un distillatore nazionale, quindi fuori dal paese in cui è stato fabbricato il distillato, non pare che vi sia rischio di alterazione se la stessa operazione di rifinitura si effettua in un'impresa come quella dell'attrice.
Non vi sarebbe alcuna discriminazione, come sostiene il Governo tedesco, solo se, nella Repubblica federale, l'acquavite indigena di qualità non potesse venir prodotta da un fabbricante tedesco che si serve di distillati provenienti da altre distillerie tedesche e se, sempre nella Repubblica federale, la conservazione del distillato potesse anch'essa operarsi solo da parte del fabbricante e non di altri distillatori. Ora, queste due possibilità esistono. Il divieto di taglio e di «lavorazione» si applica solo ai prodotti importati dagli Stati membri, mentre le distillerie tedesche possono tagliare o lavorare distillati delle loro succursali ubicate, in Germania, in località diverse. Quindi, come ammette lo stesso Governo tedesco, il principio della «concentrazione della fabbricazione presso la stessa impresa» è soggetto ad eccezioni, «a motivo di difficoltà speciali, tenuto conto della struttura media tradizionale delle imprese».
Per riassumere su questo punto, penso che provvedimenti come quelli in esame, sotto il manto dell'indiscriminata applicazione ai prodotti nazionali come a quelli importati, «dreprezzano il prodotto importato, provocando in particolare la diminuzione del valore intrinseco, o lo rendono più costoso; impediscono l'acquisto da parte dei privati dei soli prodotti importati, incitano all'acquisto dei soli prodotti nazionali, o ancora impongono tale acquisto oppure gli accordano una preferenza; esse riservano ai soli prodotti nazionali denominazioni che non costituiscono né denominazione d'origine né indicazioni di provenienza», ai sensi del n. 3, lettere f), k) e s) della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, fondata sulle disposizioni dell'art. 33, n. 7, del Trattato.
L'obiettivo della tutela della salute pubblica (art. 36) e della «creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune», (art. 3, f) o della «lealtà nella concorrenza» (preambolo del Trattato) non può giustificare l'istituzione di un regime che mira a far prevalere i prodotti di denominazione nazionale all'interno o all'estero e che «può ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto od in potenza, gli scambi intracomunitari»; di conseguenza tale regime «va considerato misura d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative» ai sensi della vostra sentenza Dassonville dell'11 luglio 1974 (Racc. pag. 837).
V —
Infine, poiché l'attrice nella causa principale ha sostenuto che la denominazione «acquavite di vino di qualità» o «Weinbrand» e la disciplina in materia hanno l'effetto di riservare le importazioni di distillati ad un piccolo numero di imprese «finanziariamente molto solide, che detengono in pratica il monopolio della distillazione», il giudice nazionale vi sottopone il quesito della compatibilità della disciplina tedesca con l'art. 86, 1o comma, b) e con l'art. 90, n. 1.
Tenuto conto di quanto ho testé esposto circa la libertà di circolazione, non penso sia necessario dilungarsi in questa disamina.
Qualora trovi giustificazione nell'art. 36 del Trattato, una disciplina come quella in esame non è in contrasto con l'art. 86 per il solo motivo di recare vantaggio ad un gruppo di imprese in posizione dominante sul mercato, a meno che costituisca lo strumento di uno sfruttamento abusivo di tale posizione. Analogamente alla causa Hoffmann-La Roche (sentenza 23 maggio 1978), la presente causa si colloca nell'ambito dell'interpretazione a titolo pregiudiziale; non è vostro compito esaminare se tutte le condizioni richieste per la violazione dell'art. 86 sussistano nella fattispecie. L'applicazione di questo articolo, come del resto quella dell'art. 90, è soggetta a speciali presupposti processuali e non è possibile confondere l'indole dell'art. 86 con quella dell'art. 177, come è impossibile confondere il ricorso per inosservanza degli obblighi imposti dal Trattato con il rinvio pregiudiziale.
Mi asterrò pure dall'esaminare se un regime che favorisce, specialmente o esclusivamente, alcune categorie di imprese rispetto al complesso dei produttori del settore possa costituire una misura contemplata dall'art. 90.
Le acquaviti di vino non costituiscono un «prodotto agricolo» ai sensi del Trattato e le disposizioni del capitolo relativo alle norme sulla concorrenza, e specie l'art. 90, possono venir applicate nei loro confronti. È noto, d'altra parte, che le distillerie tedesche fruiscono di sovvenzioni governative. Tuttavia, come ricordava l'avvocato generale Capotorti il 4 luglio scorso nelle conclusioni per la causa Hansen, in materia di aiuti concessi dagli Stati, contemplati nel capo che tratta le norme sulla concorrenza, la disciplina relativa ai diritti speciali o esclusivi conferiti alle imprese pubbliche o private presenta caratteri particolari, sia rispetto alla disciplina della libera circolazione delle merci, sia rispetto alle disposizioni del Trattato in materia fiscale.
Dato che l'art. 90, invocato dall'attrice nella causa principale si richiama esso stesso, in particolare, agli artt. 92-94, le condizioni poste dall'art. 93 affinché l'art. 90 conferisca diritti soggettivi agli amministrati non sussistono (sentenza 19 giugno 1973), Capolongo, Racc. pag. 613).
Concludo proponendovi una pronuncia in questo senso:
—
va considerata misura che restringe il commercio tra Stati membri e incompatibile con gli artt. 30 e segg. del Trattato la disciplina di uno Stato membro strutturata in modo tale da subordinare il beneficio della denominazione nazionale «acquavite di vino di qualità» alla duplice condizione che:
—
l'85 % almeno del contenuto di alcool del prodotto finito provenga dalla distillazione, in questo Stato, di distillati di vino importati da altri Stati membri, e che
—
tutto il distillato impiegato in quest'operazione sia stato conservato in fusti di rovere, per almeno sei mesi, presso l'impresa nazionale che ha prodotto il distillato di vino nazionale mediante distillazione.
L'art. 36 non giustifica una siffatta disciplina, se essa va oltre i limiti stretta-mente necessari allo Stato membro in questione per tutelare ragionevolmente la salute e la vita delle persone, nonché la lealtà della concorrenza.
( 1 ) Traduzione dal francese.
Full & Egal Universal Law Academy