CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 14 DICEMBRE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La ricorrente nella presente causa lavora, dal gennaio 1961, alle dipendenze delle Comunità europee presso l'Ufficio Stampa e Informazioni. Lo svolgimento particolarmente insolito della sua carriera ha portato al presente procedimento.
All'inizio la ricorrente aveva la qualifica di «esperta» e lavorava in base ad un contratto che veniva ripetutamente rinnovato, da ultimo fino al 28 febbraio 1964. Dal 1o marzo 1964 essa aveva la qualifica di «agente ausiliaria» ai sensi dell'art. 3 del «Regime applicabile agli altri agenti»; anche questo contratto veniva ripetutamente rinnovato, da ultimo fino al 31 dicembre 1968. Con effetto dal 1o gennaio 1969, la sua posizione amministrativa era quella di «agente temporanea», ai sensi dell'art. 2 dello stesso Regime. Questa situazione doveva dapprima perdurare fino al 31 dicembre 1969, ma si protraeva poi fino al 31 dicembre 1971. Seguiva un rapporto contrattuale nel quale la ricorrente aveva ancora una volta la qualifica di agente ausiliaria, rapporto che — in seguito a proroga — durava fino al 30 novembre 1972. Dal 1o dicembre 1972, la ricorrente era — come veniva disposto con decisione 7 febbraio 1973 — dipendente in prova; con effetto dal 1o settembre 1973, essa veniva infine nominata, con decisione 22 ottobre 1973, dipendente di ruolo.
Nel presente procedimento, la ricorrente (che ha dichiarato di avere sempre esercitato le stesse mansioni di amministratore principale) intende ottenere che, nel calcolo della sua futura pensione d'anzianità, venga tenuto conto dei periodi durante i quali essa è stata occupata in qualità di espena e di agente ausiliaria e per i quali la Comunità non ha pagato alcun contributo di previdenza sociale (periodo di lavoro effettuato in qualità di esperta) o per i quali essa era assicurata presso la previdenza sociale belga (periodo di occupazione in qualità di agente ausiliaria).
A tale scopo, essa si era rivolta, il 21 giugno 1976, al capo della direzione «Diritti individuali, privilegi», chiedendo che, per i già ricordati periodi di lavoro (1o gennaio 1961 - 28 febbraio 1964; 1o marzo 1964 -31 dicembre 1968; 1o gennaio 1972 - 30 novembre 1972) venisse reso possibile il riscatto dei diritti a pensione ai sensi dell'art. 11 dell'allegato VIII dello Statuto del personale. Al riguardo, in data 2 luglio 1976, le veniva comunicato che il trasferimento alla Comunità dei diritti acquistati nei confronti della previdenza sociale belga non era possibile per mancanza di un accordo in materia.
Ciò induceva la ricorrente a rivolgersi nuovamente, il 13 agosto 1976, al responsabile della direzione «Diritti individuali, privilegi». Questa volta essa non parlava di riscatto dei diritti a pensione, ma sosteneva che, ai fini della disciplina della pensione, i suddetti periodi dovevano essere equiparati a quelli maturati da un dipendente di ruolo o da un agente temporaneo. Ciò valeva in ogni caso per il secondo periodo di occupazione in qualità di agente ausiliaria, in quanto esso aveva fatto immediatamente seguito al periodo in cui la ricorrente aveva lavorato come agente temporanea e che, incontestabilmente, va preso in considerazione nell'ambito della disciplina del trattamento di quiescenza. In proposito, in una lettera del 14 settembre 1976, alla ricorrente veniva comunicato che il periodo durante il quale essa aveva avuto la qualifica di agente temporanea poteva certamente esser preso in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, in forza dell'art. 3, leu. c), dell'allegato VIII dello Statuto del personale. Invece, per il secondo periodo in cui la ricorrente era stata occupata in qualità di agente ausiliaria, l'equiparazione con i periodi di lavoro maturati da dipendenti di ruolo era esclusa; per questo periodo era unicamente ipotizzabile un riscatto dei diritti a pensione ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale. Quanto al periodo durante il quale la ricorrente era stata occupata in qualità di esperta, sulla sua domanda di riscatto dei diritti a pensione non era stata ancora adottata alcuna decisione definitiva.
In un'altra lettera indirizzata, in data 17 marzo 1977, al capo della direzione «Diritti individuali, privilegi», la ricorrente ribadiva il punto di vista secondo cui tanto il periodo in cui essa era stata occupata in qualità di esperta quanto quello in cui aveva lavorato come agente ausiliaria dovevano essere equiparati, ai fini dei suoi diritti a pensione, ai periodi di lavoro maturati da dipendenti di ruolo, poiché nei suddetti periodi la ricorrente aveva lavorato alle stesse condizioni di tali dipendenti. Si doveva osservare, inoltre, quanto al rapporto di lavoro svolto in qualità di agente ausiliaria, ch'esso era stato interrotto dal periodo durante il quale la ricorrente aveva avuto la qualifica di agente temporanea. In risposta a ciò, il direttore del personale comunicava all'interessata, con nota 30 giugno 1977, che nel calcolo della sua pensione non era possibile tener conto del periodo durante il quale essa aveva lavorato come esperta.
A questo punto, il 20 luglio 1977, la ricorrente presentava all'autorità che ha il potere di nomina un formale reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale, reclamo nel quale essa criticava la «decisione» contenuta nella suddetta nota e chiedeva nuovamente che i periodi durante i quali essa era stata occupata in qualità di esperta e di agente ausiliaria venissero equiparati, ai fini della liquidazione della pensione, ai periodi di lavoro compiuti da dipendenti di ruolo o agenti temporanei. In merito a questo reclamo veniva presa posizione in una lettera 15 febbraio 1978 a firma di un membro della Commissione, nella quale si dichiarava che alla ricorrente, per i periodi durante i quali era stata occupata come agente ausiliaria, spettavano diritti a pensione nei confronti della previdenza sociale belga, alla quale la Commissione aveva versato contributi. Quanto al periodo di lavoro effettuato in qualità di esperta, era necessario un esame globale della questione su un piano generale, e la ricorrente sarebbe stata informata dei risultati di tale esame non appena fossero divenuti disponibili.
Il 17 febbraio 1978, l'interessata adiva questa Corte chiedendole:
—
di dichiarare che la natura giuridica dei contratti da essa conclusi con la Commissione, per i periodi di lavoro 1o gennaio 1961-31 dicembre 1968 e 1o gennaio -30 novembre 1972, è quella di contratti di dipendente temporanea,
—
o, in subordine, di dichiarare che, per il calcolo della pensione d'anzianità della ricorrente, detti periodi vanno assimilati a periodi di lavoro compiuti come dipendente di ruolo o, quantomeno, come dipendente temporanea;
—
condannare la convenuta a tener conto, per il calcolo della pensione d'anzianità della ricorrente, dei suddetti periodi di lavoro, e
—
annullare il silenzio-rifiuto opposto al reclamo della ricorente registrato il 20 luglio 1977.
In proposito prenderò posizione come segue:
I — Sulla ricevibilità
La Commissione mette in dubbio la ricevibilità della domanda sotto vari profili.
1.
Essa sostiene anzitutto che la ricorrente non ha alcun attuale interesse al chiarimento di questioni riguardanti i suoi futuri diritti a pensione. Tali diritti sorgono soltanto con l'inizio del periodo di quiescenza e sono quindi subordinati ad un evento futuro e incerto; in proposito va inoltre tenuto conto del presupposto relativo al compimento di almeno 10 anni di servizio (art. 77 dello Statuto del personale). Eventuali dichiarazioni dell'amministrazione in proposito non hanno quindi alcun effetto giuridico immediato sull'attuale situazione della ricorrente. Va inoltre tenuta presente la possibilità che l'amministrazione muti il proprio punto di vista o che lo Statuto del personale venga modificato su questo punto. La ricorrente ha quindi, al massimo, un astratto interesse all'interpretazione dello Statuto del personale. Se un siffatto interesse fosse ritenuto sufficiente, si creerebbe una specie di azione popolare e, in ogni caso, si correrebbe il rischio che vengano proposte azioni di ogni sorta relativamente all'applicazione di norme giuridiche a fattispecie non ancora esistenti e soltanto eventuali.
Mi sembra che la Commissione — manifestamente basandosi sulla prassi giuridica francese — si basi su una interpretazione troppo ristretta del concetto di «interesse ad agire» o «interesse alla tutela giuridica», il quale è sicuramente rilevante anche per quanto riguarda il diritto amministrativo delle Comunità europee, ma del quale non si trova alcuna ulteriore precisazione. Nella giurisprudenza finora esistente, la questione della ricevibilità di una domanda, in un contesto analogo a quello in esame, non è stata ancora risolta. Dalle sentenze richiamate dalla Commissione (9 luglio 1970, causa 23/69, Annelise Fiehn/Commissione, Racc. 1970, pag. 547, e 11 luglio 1974, causa 5/74, Andreas Reinarz/Commissione, Racc. 1974, pag. 819) non si può comunque desumere che il chiarimento in sede giurisdizionale di determinate questioni possa essere richiesto soltanto qualora il ricorrente sia già in possesso del corrispondente status (nella fattispecie, quello di pensionato).
Nel caso in esame si tratta del calcolo della futura pensione di una dipendente e la questione sarà risolta in modo diverso a seconda che determinati periodi di servizio da questa prestati in passato alle dipendenze della Comunità vengano o meno presi in considerazione. È indubbio che la ricorrente acquista di giorno in giorno, con la sua attività alle dipendenze delle Comunità, il diritto alla pensione. Anche se tale diritto può essere fatto valere soltanto in seguito, a mio avviso, l'interessata può fin d'ora vantare quantomeno un'aspettativa, la cui sostanza non può certo essere intaccata liberamente, anche se il legislatore può sempre disporre in merito ai particolari.
Questa posizione giuridica giustifica a sufficienza, secondo me, l'interesse all'attuale soluzione dei problemi ad essa connessi. In realtà, anzitutto sarebbe assolutamente illogico che solo al momento del collocamento a riposo potessero aver luogo discussioni a volte lunghe e complicate circa l'entità dei diritti spettanti in forza dell'assicurazione vecchiaia e che, in tal modo, il beneficiario possa non avere tempestivamente il pieno godimento del proprio trattamento di quiescenza, o che la soluzione di questioni a ciò connesse — in particolare qualora venga richiesta dai superstiti — possa essere resa notevolmente più difficile in quanto sia trascorso un periodo di tempo abbastanza lungo. Inoltre, si deve pensare che la ricorrente, a seconda dei risultati del chiarimento da essa richiesto, potrebbe adottare diverse disposizioni, decidendo, ad esempio, di contrarre una ulteriore assicurazione vecchiaia — per la qual cosa non potrebbe attendere l'inizio del periodo di quiescenza — o di porre fine tempestivamente al proprio rapporto di lavoro prima del decorso di 10 anni, per garantirsi il pagamento dell'indennità una tantum. Perciò, di fronte ad uno Statuto in cui manca qualsiasi precisazione del concetto di «interesse ad agire», non mi pare giustificato parlare soltanto di un irrilevante interesse indiretto. Va inoltre osservato che altri ordinamenti giuridici non conoscono una così rigida delimitazione di tale concetto come quella stabilita dal diritto francese. Rimando in proposito al diritto tedesco, secondo cui, in via eccezionale, sono ammesse anche azioni preventive di accertamento, senza che debba aspettarsi l'emanazione del futuro atto amministrativo (cfr. Bundesverwaltungsgericht, sentenza 12 gennaio 1967, Neue Juristische Wochenschrift 1967, pag. 996). In realtà, non si vede perché la tutela giuridica garantita dal diritto comunitario dovrebbe restare al disotto di tale livello.
Il ricorso non può quindi essere dichiarato irricevibile per mancanza di un attuale interesse ad agire.
2.
La Commissione eccepisce poi l'irricevibilità della domanda anche perché le dichiarazioni della propria amministrazione in merito alla presa in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, di periodi di lavoro compiuti in passato dalla ricorrente erano semplici informazioni sul comportamento che si prevedeva di adottare in futuro, e costituivano quindi, al massimo, atti preparatori, ma non atti recanti pregiudizio ai sensi dell'art. 91 dello Statuto del personale. A suo avviso, in effetti, queste dichiarazioni non avevano alcuna conseguenza immediata nel senso di definitivo pregiudizio; questo avrebbe potuto configurarsi soltanto al momento della liquidazione della pensione, atto nei confronti del quale le suddette dichiarazioni rapresentavano soltanto uno dei vari elementi da prendere in considerazione.
Neppure su questo punto condivido il parere della Commissione. Dobbiamo partire dal presupposto che le dichiarazioni di cui trattasi riguardano una posizione giuridica attualmente esistente, l'aspettativa alla pensione, sulla quale esse hanno, incidendo sull'ammontare di quest'ultima, conseguenze dirette. Si potrebbe addirittura pensare che un provvedimento concreto, come quello sollecitato dalla ricorrente, abbia efficacia costitutiva, il che naturalmente influirebbe anche sulla qualificazione del rifiuto di adottare un atto del genere. Non si può assolutamente affermare, poi, che le lettere di cui trattasi contenessero soltanto informazioni non vincolanti circa l'atteggiamento che l'amministrazione avrebbe assunto in futuro. Si tratta invece — come risulta chiaramente dal loro testo — di dichiarazioni aventi carattere molto risoluto in merito a ben precise richieste della ricorrente e per le quali questa poteva giustamente ritenere che, se non le avesse impugnate, un giorno avrebbero potuto esserle opposte.
Inoltre, mentre bisogna ammettere che i provvedimenti amministrativi adottati nella fattispecie dalla Commissione possono essere in un certo senso considerati, rispetto alla liquidazione della pensione, come atti preparatori, riterrei tuttavia che tali provvedimenti, a causa del loro autonomo contenuto giuridico — vengono trattate solo determinate, ben delimitate questioni giuridiche —, come pure in ragione del notevole lasso di tempo che sarebbe intercorso fra la loro emanazione e quella dell'atto futuro ad esse connesso, nonché del vivo interesse della ricorrente ad un'attuale soluzione dei problemi di cui trattasi, non possono essere equiparati ad altri atti preparatori già presi in considerazione nella vostra giurisprudenza (ad esempio, nella sentenza 7 aprile 1965, causa 11/64, Kurt Weighardt/Commissione della CEEA, Racc. 1965, pag. 352, nella quale provvedimenti adottati nell'ambito di un procedimento d'integrazione ai sensi dell'art. 102 dello Statuto del personale non venivano considerati atti recanti pregiudizio, bensì semplici atti preparatori, non impugnabili in modo autonomo).
La ricevibilità del ricorso non dovrebbe quindi essere negata neppure in considerazione della natura giuridica degli atti di cui trattasi.
3.
Va inoltre accertato se la ricevibilità della domanda possa essere contestata per il fatto che la ricorrente non avrebbe fatto valere tempestivamente la propria pretesa dinanzi alla Corte, tenuto conto dei termini stabiliti.
In proposito non sorge alcun problema se ci si basa sul provvedimento del direttore del personale in data 30 giugno 1977. Contro tale atto, infatti, il reclamo in sede amministrativa è stato proposto tempestivamente (il 20 luglio 1977, vale a dire entro il termine di tre mesi) ed anche il ricorso giurisdizionale, depositato il 17 febbraio 1978, non risulta esser stato tardivo, considerato che il silenziorifiuto si perfeziona alla scadenza di 4 mesi.
La Commissione mette tuttavia in dubbiò che il suddetto reclamo, presupposto necessario della domanda giurisdizionale a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale, sia stato proposto in tempo utile e si chiede se la ricorrente non avrebbe dovuto far valere più sollecitamente le proprie pretese in sede amministrativa. Secondo la Commissione, ai cui organi la ricorrente doveva sottoporre, secondo il sistema di tutela giurisdizionale previsto dallo Statuto del personale, la questione del computo dei passati periodi di lavoro ai fini della sua pensione d'anzianità, si devono prendere le mosse dalla lettera 13 agosto 1976 al capo della direzione «Diritti individuali, privilegi», nella quale si parlava per la prima volta della necessità di equiparare i periodi in cui la ricorrente aveva lavorato in qualità di esperta o di agente ausiliaria a quelli maturati da agenti temporanei. In questa lettera si dovrebbe ravvisare una domanda ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale. In proposito, in una nota 14 settembre 1976, nei confronti della ricorrente era stato adottato un espresso provvedimento in merito ad un problema parziale; per il resto — e cioè per quanto si riferisce ai periodi in cui l'interessata aveva avuto la qualifica di esperta —, la sua domanda dovrebbe invece considerarsi tacitamente respinta alla scadenza di 4 mesi dal deposito della stessa, e cioè in data 13 dicembre 1976. Il termine per la presentazione del reclamo cominciava quindi a decorrere il 14 settembre, e rispettivamente, il 13 dicembre 1976, e su tale base la presentazione dello stesso reclamo in data 20 luglio 1977 dovrebbe in ogni caso essere considerata tardiva. Quanto alla espressa dichiarazione del 30 giugno 1977 sulla questione del trattamento riservato ai periodi di lavoro compiuti dalla ricorrente in qualità di esperta, essa non ha alcun significato autonomo, ma va invece considerata, dato il silenzio-rifiuto già opposto alla corrispondente domanda, come un atto semplicemente confermativo, che non poteva far decorrere un nuovo termine per la presentazione del reclamo. Ora, se il reclamo va considerato tardivo e perciò irricevibile, lo stesso deve dirsi necessariamente per il conseguente ricorso giurisdizionale, depositato il 17 febbraio 1978.
La ricorrente è invece del parere che la sua lettera 13 agosto 1976 non possa essere considerata una formale domanda ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale, in quanto non era stata diretta all'autorità avente il potere di nomina, né era stato rispettato, in proposito, il procedimento stabilito in una circolare della Commissione in data 1o ottobre 1974 (riferimento all'art. 90 dello Statuto del personale, uso di un modulo prestabilito e registrazione presso la segreteria generale della Commissione). D'altra parte, essa ritiene significativo, il fatto che, in seguito alla suddetta lettera, l'amministrazione abbia preso posizione, in una nota del settembre 1976, soltanto su un problema parziale e, quanto ai periodi di lavoro compiuti dalla ricorrente in qualità di esperta, abbia dichiarato che tale questione doveva essere ancora definita. La decisione in merito alla questione lasciata in sospeso era intervenuta, in seguito ad una messa in mora del marzo 1977 da parte della ricorrente, solo il 30 giugno 1977. È questa, dunque, a suo avviso, la data da prendere in considerazione, anche perché la lettera 30 giugno 1977 costituisce con quella del settembre 1976 un tutto unico da valutare in quanto tale.
La definizione di questo punto della controversia dipende largamente dal se si propenda o meno ad assumere un atteggiamento formalistico. A mio parere, un punto di vista strettamente formalistico a svantaggio dell'attore si giustifica al massimo qualora siano in gioco anche interessi di terzi, in considerazione dei quali — e qui assume importanza il criterio della certezza del diritto — si debba cioè tener conto di uno scrupoloso rispetto dei termini previsti. Quest'ipotesi, però, non si verifica nella presente fattispecie; ritengo perciò senz'altro ammissibile un atteggiamento meno rigido per quanto riguarda la questione della domanda rivolta alla Commissione, il significato della riserva contenuta nella risposta data a tale domanda e, in particolare, la necessità di una valutazione complessiva di più dichiarazioni distinte dell'amministrazione in merito alla domanda presentata da un dipendente. A questa presa di posizione mi sento autorizzato in primo luogo dal contenuto di due sentenze già emesse in merito all'efficacia delle domande presentate all'amministrazione da un dipendente. Nelle cause riunite 22 e 23/60 (Raymond Elz/Alta Autorità della CECA, sentenza 13 luglio 1961, Racc. 1961, pag. 347) veniva dichiarato che si ha una diffida nei confronti dell'amministrazione soltanto qualora dal relativo atto emerga con sufficiente chiarezza che esso dà inizio al decorso del termine per ricorrere. Analogamente, nella causa 31/72 (Domenico Angelini/Parlamento europeo, sentenza 4 aprile 1973, Racc. 1973, pag. 403), una lettera con cui un dipendente richiamava l'attenzione dell'amministrazione su determinati diritti che l'interessato riteneva di poter vantare non veniva considerata come una domanda ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale, nonostante la circostanza che fosse stata preceduta da altri passi dell'interessato ed in essa si accennasse espressamente al fatto che una decisione sfavorevole avrebbe costretto quest'ultimo a rivolgersi ad altre istanze. Una concezione relativamente liberale è d'altra parte giustificata anche dalla constatazione che i casi di risposte irrilevanti, contenenti riserve, trattati nella giurisprudenza riguardano esclusivamente fattispecie nelle quali dette risposte venivano date in seguito a formale reclamo (sentenza 14 aprile 1970, causa 24/69, Theo Nebel Commissione, Racc. 1970, pag. 145, e sentenza 7 luglio 1971, causa 79/70, Helmut Müllers/Comitato economico e sociale della CEE e della CEEA, Racc. 1971, pag. 689).
Con quanto precede, tuttavia, non è detto che la lettera dell'agosto 1976 nella quale la ricorrente sottoponeva per la prima volta all'amministrazione la richiesta che costituisce oggetto del presente procedimento sia senz'altro una domanda ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale; una siffatta domanda può invece ravvisarsi al massimo nella diffida del marzo 1977, tenuto conto della quale si deve ritenere che i termini siano stati rispettati. Inoltre, la ricorrente non aveva alcuna possibilità di reagire con un reclamo alla nota 14 settembre 1976, in cui non si prendeva posizione in modo esauriente sulla sua richiesta; tale nota va invece considerata come un tutto unico con quella del 30 giugno 1977, che conteneva la preannunciata risposta alle questioni rimaste in sospeso, di guisa che solo a partire da quest'ultima data diveniva possibile la presentazione di un reclamo.
Ora, se si condivide la mia tesi, è manifestamente inesatto parlare di presentazione tardiva e di irricevibilità del ricorso.
4.
Infine, la Commissione eccepisce che il ricorso costituisce una domanda di accertamento; essa critica inoltre il fatto che nell'atto introduttivo si parli unicamente dell'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo, mentre non sono menzionati gli atti che recherebbero pregiudizio, dei quali si tratta in realtà (note 14 settembre 1976 e 30 giugno 1977).
A mio parere, neppure queste obiezioni sono fondate.
È infatti esatto che, nella sentenza 10 dicembre 1969 (causa 32/68, Giuseppe Grasselli/Commissione, Racc. 1969, pag. 505) veniva sottolineato che, nelle cause di personale, questa Corte non può emettere sentenze di accertamento. Ciò avveniva tuttavia in un caso in cui la decisione impugnata poteva qualificarsi unicamente come informazione e, quindi, la relativa domanda di annullamento doveva essere dichiarata irricevibile. Ritengo che, in un caso come quello di specie, benché le sentenze di accertamento non siano espressamente previste nel sistema di tutela giurisdizionale contemplato dallo Statuto del personale, non sussistano dubbi sul fatto che questa Corte possa procedere agli accertamenti connessi con l'annullamento dell'atto impugnato e dichiararne i risultati non solo nella motivazione, ma anche nel dispositivo della sentenza. Se però la mia opinione non venisse condivisa, la conseguenza non sarebbe certo l'irricevibilità del ricorso; al massimo sarebbe necessario interpretare in modo ragionevole il capo della domanda considerato, poiché l'interesse con esso perseguito non è certamente sottratto al controllo giurisdizionale.
Per quanto riguarda la seconda obiezione della Commissione, ritengo che gli atti impugnati dalla ricorrente siano indicati in modo sufficientemente chiaro attraverso il riferimento al reclamo e al suo contenuto. In caso di annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo, la Commissione sarà naturalmente tenuta a trarne le conseguenze per gli atti menzionati nel reclamo stesso. Dal punto di vista della ricorrente, ciò appare in effetti sufficiente. Infine, vorrei ancora accennare al fatto che la ricorrente, nella fase orale del procedimento, ha espressamente dichiarato che, se necessario, essa modificherebbe la propria domanda di annullamento nel senso che questa venga a riferirsi ad entrambi i provvedimenti. Qualora ciò fosse ritenuto necessario — il che non credo —, la suddetta dichiarazione potrebbe senz'altro essere accettata, poiché si tratta in sostanza non già di una modifica della domanda, bensì al massimo di un chiarimento e di una precisazione delle pretese già formulate nel ricorso.
II — Nel merito
Quanto al merito, si tratta di stabilire se i periodi di lavoro compiuti dalla ricorrente in qualità di esperta o di agente ausiliaria debbano essere presi in considerazione nel calcolo della pensione d'anzianità. Secondo la ricorrente, ciò si deve ammettere per tre motivi.
1.
In primo luogo essa sostiene che i contratti di cui si è parlato vanno in realtà considerati, in base alle caratteristiche obiettive, indipendentemente dalla qualificazione a suo tempo data loro dalle parti contraenti, come contratti di agente temporanea ai sensi dell'art. 2 del «Regime applicabile agli altri agenti». Anche in qualità di esperta, la ricorrente si trovava in un rapporto di subordinazione rispetto alla Commissione e lavorava esclusivamente per quest'ultima. Inoltre, essa ha sempre esercitato le stesse mansioni, che in precedenza non venivano svolte da alcuna altra persona, e quindi, in particolare, non ha sostituito alcun dipendente, di ruolo o meno, provvisoriamente impedito. Infine, almeno dal 1963 nella tabella degli organici esisteva un posto permanente con funzioni corrispondenti a quelle della ricorrente.
Per prendere posizione su questi motivi di ricorso, va chiarita anzitutto la questione preliminare del se la ricorrente fosse effettivamente incaricata, in quanto «esperta», di singoli compiti ben definiti, ovvero agisse in realtà in qualità di dipendente, e dovesse svolgere lavori di un determinato tipo in un rapporto di subordinazione rispetto alla Commissione. In proposito, quest'ultima ha indicato che i contratti aventi ad oggetto le prestazioni della ricorrente in qualità di esperta nulla dicono circa la natura dei compiti ad essa affidati ed il loro svolgimento, come pure che certi poteri di impartire direttive, i quali non implicano subordinazione ai sensi del diritto del lavoro, si ritrovano anche in contratti diversi dal tipico contratto d'impiego. Ora, in proposito, non ho alcun serio dubbio quanto al fatto che la ricorrente, dal 1961, nonostante la qualificazione dei contratti in base ai quali essa era occupata con la qualifica di esperta, si trovava, nei confronti della Comunità, in un tipico rapporto di impiego, cosicché la Commissione deve provvedere, come essa si è dichiarata disposta a fare, alla tutela previdenziale della ricorrente, per detto periodo, mediante assicurazione presso enti nazionali. Per giungere a tale conclusione è sufficiente riferirsi a certe note di superiori della ricorrente, che costituiscono gli allegati 25, 30 e 33 del ricorso. In esse si parla del carattere duraturo dei compiti della ricorrente, nonché del fatto che questa svolge da nove anni le funzioni attribuitele e, in particolare, anche della circostanza che dal 1961 ci si sforza di regolarizzare la sua situazione, il che non può significare altro se non che l'espressa qualificazione del suo rapporto contrattuale non corrisponde alla realtà.
Con ciò, naturalmente, non se è ancora detto alcunché di decisivo a favore della vera e propria pretesa della ricorrente, in quanto la modifica della qualificazione dei contratti in base ai quali essa lavorava come «esperta» non significa necessariamente che detti contratti vadano ritenuti costitutivi di un rapporto d'impiego in qualità di agente temporanea; essi potrebbero essere considerati anche contratti di agente ausiliaria.
Nell'accertare, poi, quale delle due qualificazioni sia in realtà esatta, si deve concordare con la Commissione almeno quando essa ritiene escluso, che, per il 1961, si tratti di un contratto di agente temporanea, in quanto il «Regime applicabile agli altri agenti», che contempla questa specie di contratti, è entrato in vigore, come lo Statuto del personale, il 1o gennaio 1962. La ricorrente poteva quindi avere la qualità di agente temporanea al massimo a partire dal 1962.
A ciò aggiungasi, per l'intero periodo da prendere in considerazione, il fatto che, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, ai fini della valutazione del rapporto di lavoro non è unicamente rilevante l'espletamento delle stesse mansioni per un periodo di tempo abbastanza lungo; il pieno riconoscimento della qualità di agente temporaneo ai sensi dell'art. 2 del «Regime applicabile agli altri agenti», dipende invece, in primo luogo, della circostanza che nell'organigramma dell'ufficio considerato esista un posto permanente con funzioni corrispondenti a quelle dell'interessato e, in secondo luogo, dal fatto che l'organo competente abbia espressamente deciso di assegnare tale posto. A ragione, quindi, la Commissione ha richiamato le seguenti definizioni del «Regime»:
«È considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime …
b)
l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione».
(art. 2); e
«È considerato agente ausiliario, ai sensi del presente regime, l'agente assunto:
a)
per svolgere, sia ad orario parziale, sia ad orario completo, entro i limiti di cui all'articolo 52, delle funzioni in una istituzione senza essere assegnato a un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a detta istituzione».
(art. 3).
Inoltre, la giurisprudenza relativa a questo problema è abbastanza chiara. Ricordo soltanto la sentenza 19 marzo 1964 (causa 18/63, Estelle Schmitz, in Wollast/Commissione della CEE, Racc. 1964, pag. 165), nella quale si trattava dell'assunzione in ruolo di un dipendente dopo l'entrata in vigore dello Statuto del personale, la sentenza 15 giugno 1976 (causa 5/76, Heinz Giinter Jänsch/Commissione, Racc. 1976, pag. 1027), vertente su eccezioni alle norme relative al passaggio da una categoria all'altra per i dipendenti di cui all'art. 92, o altre sentenze in cui si trattava di pretese all'inquadramento in un grado superiore in considerazione dell'effettivo esercizio di mansioni di livello superiore (come, ad esempio, la sentenza 19 marzo 1975, causa 189/73, Gijbertus van Reenen/Commissione, Racc. 1975, pag. 445). Se ci si attiene a questa giurisprudenza — come si deve fare, per evitare di usurpare poteri riservati alle autorità di bilancio e all'autorità che ha il potere di nomina —, si deve ammettere che i contratti riguardanti la ricorrente ed ora in esame non possono essere qualificati contratti di agente temporanea ai sensi dell'art. 2 del «Regime applicabile agli altri agenti».
Ciò vale certamente per i primi anni dell'attività della ricorrente, durante i quali mancava, nell'organigramma, il posto corrispondente. Nel corso del procedimento, le parti hanno sostenuto opinioni divergenti quanto al se tale situazione fosse durata fino all'inizio del 1963 o fino all'inizio del 1964. A mio avviso, tuttavia, la Commissione ha dimostrato che solo quest'ultima data può essere esatta. La decisione del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio stampa e informazione circa l'assegnazione di un posto ad esso attribuito nel gennaio 1963 non era infatti sufficiente; l'organigramma così fissato doveva essere inoltre approvato dalla Commissione dei quattro presidenti, e l'approvazione — come si desume da una nota 13 settembre 1963 (allegato 25 del ricorso) — non era stata ancora data verso la fine del 1963. In tal senso si esprime, del resto, anche una nota del superiore della ricorrente in data 24 ottobre 1968 (allegato 30 del ricorso), nella quale si dice che fino all'inizio del 1964 mancava nell'organigramma dell'Ufficio stampa un posto corrispondente alle funzioni della ricorrente.
Ma neppure per il restante periodo da prendere in considerazione il rapporto contrattuale della ricorrente può essere considerato come un rapporto d'impiego a tempo determinato. Nel gennaio 1964, il posto permanente creato nell'organico costituiva oggetto di un procedimento di concorso nell'ambito della CECA, nell'agosto 1964 di un procedimento di concorso interistituzionale e nel gennaio 1965 di un concorso generale. Durante lo svolgimento di detti procedimenti, il posto rimaneva vacante, in particolare, esso non veniva assegnato — come sarebbe stato possibile — in via provvisoria alla ricorrente; con quest'ultima, invece, la Commissione stipulava, tenuto espressamente conto di detti procedimenti di concorso (cfr. allegato 1 della replica), un contratto di agente ausiliaria, sottoposto a termine. Al concorso partecipava anche la ricorrente, che, nell'aprile 1965, venvia classificata al primo posto sull'elenco degli idonei. Ciononostante, il posto veniva assegnato, alla fine del 1965, ad un altro candidato che seguiva da presso la ricorrente nella graduatoria. A partire da questo momento, dapprima non si aveva, nell'Ufficio stampa, alcun posto permanente con funzioni corrispondenti a quelle della ricorrente. Un posto del genere si rendeva nuovamente disponibile soltanto dal 1o gennaio 1969, essendo stato messo temporaneamente a disposizione della direzione generale «Agricoltura» (vedere allegato 33 del ricorso), e da quel momento la ricorrente otteneva effettivamente un contratto di agente temporanea ai sensi dell'art. 2, del «Regime applicabile agli altri agenti», fino al 31 dicembre 1971. Allorché detto posto doveva essere restituito alla direzione generale «Agricoltura», veniva di nuovo a mancare, nell'Ufficio stampa, un posto permanente adatto alla ricorrente e l'interessata lavorava perciò nuovamente, come già detto all'inizio, per 11 mesi in qualità di agente ausiliaria.
Stando così le cose, si deve constatare che, in parte per motivi attinenti al bilancio, in parte in ragione di quanto disposto dal «Regime applicabile agli altri agenti», non è possibile ammettere che la ricorrente si trovasse in realtà, dal 1o gennaio 1961 fino alla sua nomina in prova, nella posizione di agente temporanea ai sensi dell'art. 2 del suddetto «Regime».
2.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione, nel configurare il suo rapporto d'impiego, ha commesso un illecito. A torto essa ha attribuito alla ricorrente la qualifica di «esperta»; quanto ai contratti di agente ausiliaria, è da criticare ch'essi abbiano avuto durata superiore ad un anno e che tale disciplina del rapporto di lavoro sia stata nuovamente applicata dopo che la ricorrente era stata già occupata per tre anni in qualità di agente temporanea. Ciò costituisce violazione dell'art. 52 del «Regime applicabile agli altri agenti», nonché del dovere di assistenza cui si riferisce, mediante rinvio all'art. 24 dello Statuto del personale, l'art. 54 dello stesso «Regime». In tal modo, la ricorrente ha subito un danno, poiché i relativi periodi di lavoro non vengono presi in considerazione nel calcolo della sua pensione d'anzianità. Tale danno va risarcito, e il tipo di risarcimento più opportuno è, per così dire, quello in forma specifica, cioè l'equiparazione dei suddetti periodi di lavoro ai periodi compiuti da un agente temporaneo.
Per quanto riguarda questo tentativo della ricorrente di motivare la propria pretesa, si deve senz'altro riconoscere che il comportamento della Commissione, in certi momenti e sotto un certo profilo, è stato illegittimo (il che costituisce il primo, anche se non unico presupposto della sua eventuale responsabilità). Ciò vale per il fatto di aver concluso con la ricorrente un contratto in base al quale questa esercitava le proprie mansioni in qualità di «esperta», benché in realtà fosse stato posto in atto un tipico rapporto d'impiego. Ciò vale anche per il fatto che i contratti di agente ausiliaria hanno avuto durata che superava il limite massimo di un anno (art. 52, leu. b), del «Regime applicabile agli altri agenti». In proposito, va comunque osservato che tale «Regime» è entrato in vigore solo il 1o gennaio 1962, di guisa che dell'accennata illegittimità si può parlare solo a partire dal 1o gennaio 1963. Non ritengo invece che una siffatta illegittimità possa es sere riscontrata anche per il periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro in qualità di agente temporanea. Per quanto riguarda tale periodo, infatti, il contratto di agente ausiliaria ha avuto la durata di soli undici mesi; né ritengo che dal diritto comunitario si possa desumere il divieto di stipulare un contratto di agente ausiliario dopo l'estinzione di un rapporto d'impiego in qualità di agente temporaneo. Almeno per questo periodo, e cioè per l'anno 1972, si può tuttavia rilevare una violazione dell'obbligo di assistenza, poiché la Commissione non si è sufficientemente preoccupata di modificare la posizione amministrativa della ricorrente in senso favorevole per le sue aspettative di pensione. Inoltre, a mio avviso, la violazione dell'obbligo di assistenza si può ammettere anche per un periodo di tempo molto più remoto, in quanto già all'inizio era stata manifestata l'intenzione di assumere la ricorrente come agente temporanea (rimando in proposito agli allegati 25 e 30 del ricorso), essendo provata, dopo la sua partecipazione al concorso del 1965, la sua idoneità all'assunzione in ruolo ed essendo evidente che la Commissione — com'è stato completamente chiarito nella fase orale del procedimento — ha proceduto all'assegnazione del posto, in esito al sudddetto concorso, in modo irregolare, affidando al dipendenté nominato a tale posto non già le mansioni indicate nel bando, che corrispondono a quelle della ricorrente, bensì altre mansioni precisate poco tempo dopo.
Tuttavia — come già detto — la violazione di norme giuridiche non è sufficiente. Dev'essere inoltre provato il nesso di causalità fra tale violazione e l'asserito danno, e quindi il fatto che sussisteva la possibilità di creare, mediante provvedimenti diversi, una situazione in base alla quale sarebbe stato possibile il computo dei relativi anni di servizio ai fini del calcolo della pensione d'anzianità; inoltre, si deve poter parlare di colpa.
Dalle precedenti considerazioni si desume che la questione decisiva, in proposito, è quella del se esistesse nell'organico un posto permanente che avrebbe potuto essere assegnato alla ricorrente, o se un siffatto posto potesse o dovesse essere creato. Qualora tale questione venisse risolta negativamente, dalla constatata illegittimità del fatto di occupare la ricorrente in base ad un contratto di «esperta», può trarsi al massimo l'illazione che, per detto periodo, essa doveva essere qualificata agente ausiliaria; l'altra constatazione, secondo cui i contratti di agente ausiliaria erano stati stipulati, in spregio all'art. 52, leu. b), del «Regime applicabile agli altri agenti», per una durata superiore ad un anno, porterebbe a concludere che al relativo rapporto avrebbe dovuto esser posto fine al più tardi il 1o gennaio 1963.
In merito a questa importante questione si deve anzitutto ritenere che, prima dell'inizio del 1964, nell'Ufficio stampa e informazione non era disponibile alcun posto permanente con funzioni corrispondenti a quelle della ricorrente. Per quanto riguarda tale periodo, non è stato neppure addotto alcun argomento che possa giustificare la presunzione della possibilità e dell'opportunità di creare un siffatto posto. Non si deve del resto dimenticare che stiamo trattando dell'esercizio del potere di organizzazione, per il quale esiste un ampio margine discrezionale. A mio avviso, non esiste il minimo indizio del fatto che tale potere, per quanto riguarda la ripartizione dei posti, all'inizio poco numerosi, fosse stato esercitato in modo scorretto. Un posto era però disponibile dall'inizio del 1964 fino alla decisione circa la sua assegnazione, intervenuta, in modo criticabile, come già ho detto, alla fine del 1965. Almeno per questo periodo il comportamento illegittimo e dannoso per la ricorrente avrebbe potuto essere evitato mediante la provvisoria assegnazione dell'interessata a tale posto. Né si vede alcun plausibile motivo per cui ciò non è avvenuto e in base al quale sarebbe giustificato escludere l'esistenza di un illecito: lo svolgimento del procedimento di concorso, infatti, non sarebbe stato certamente impedito se il posto fosse stato assegnato alla ricorrente a tempo indeterminato, con possibilità di tempestiva disdetta. Per il periodo successivo venivano nuovamente a mancare possibilità d'impiego della ricorrente, a prescindere, dagli anni 1969-1971, per i quali un posto veniva «messo a disposizione» dalla direzione «Agricoltura» ed effettivamente assegnato all'interessata. Non sono tuttavia convinto che per questo periodo, e cioè per gli anni 1966, 1967 e 1968 e per il 1972, valgano senz'altro le stesse considerazioni fatte a proposito del periodo precedente al 1964. Il problema della soddisfacente disciplina del rapporto d'impiego della ricorrente era divenuto, al più tardi dalla metà degli anni '60, particolarmente urgente. Questo fatto, nonché la circostanza che per gli anni 1969-1971 era stato possibile procurare provvisoriamente un posto, può indurre invece a ritenere che una soluzione analoga avrebbe dovuto essere ricercata anche per gli anni 1966-1968 e per il 1972, il che, in una struttura così vasta come quella della Commissione, sarebbe stato anche possibile. Qualora tuttavia, in base ai dati attualmente acquisiti, si ritenesse insostenibile una conclusione in tal senso, sarebbe certamente opportuno approfondire la questione della disponibilità di posti in altri settori della Commissione, a meno che non si voglia trovare un'adeguata soluzione, in senso analogo, in base a considerazioni relative al terzo motivo di ricorso, che dev'essere ancora preso in esame.
Ammesso che — per il periodo compreso fra l'inizio del 1964 e la fine del 1965 — sussistano manifestamente i presupposti della responsabilità da illecito amministrativo, è tuttavia necessario (prima di riconoscere che la ricorrente ha diritto, per il suddetto periodo, quanto al calcolo della sua pensione d'anzianità, alla restitutio in integrum) valutare due obiezioni sollevate dalla Commissione e riferentisi all'eventuale concorso di colpa da parte della ricorrente, nonché al fatto che non si tratterebbe di un danno attuale e certo, ma tutt'al più di un danno futuro e ipotetico, che non può essere fatto valere, secondo la giurisprudenza della Corte, se non nel rispetto di rigorose condizioni.
Non è necessario, a mio avviso, dilungarsi su questo argomento. Da una parte ritengo che non si possa senz'altro parlare di concorso di colpa della ricorrente con riferimento al fatto che questa abbia accettato la proroga dei contrati di agente ausiliaria oltre la durata di un anno e non abbia cercato essa stessa, presentando la propria candidatura ad altri posti vacanti, di regolarizzare la propria situazione amministrativa. Basta accennare, al riguardo, alla circostanza che, dati i suoi meriti e l'importanza dei compiti da essa svolti, si voleva assolutamente mantenerla in servizio, come dimostrano i continui tentativi di regolarizzare la sua posizione e le reiterate promesse fatte in proposito. Su questo punto, rimando alle note dei suoi superiori, prodotte in causa come allegati 25, 30 e 33 del ricorso. Per quanto riguarda, d'altra parte, il problema del danno futuro, che si realizzerebbe soltanto al momento del collocamento a risposo, riterrei che tale danno sia, nel senso della giurisprudenza richiamata dalla Commissione, sufficientemente prevedibile. Inoltre, in considerazione della già esistente e sempre più consistente aspettativa, non è anormale parlare di danno attuale, e non puramente ipotetico, per il quale è senz'altro possibile riconoscere fin d'ora il diritto al risarcimento, anche se ciò non implica l'attribuzione di un attuale diritto patrimoniale.
Perciò, nella misura in cui è basato sulla violazione di obblighi incombenti all'amministrazione, il ricorso può essere ritenuto senz'altro fondato, quanto meno per una parte del periodo di tempo considerato, e cioè per gli anni 1964 e 1965, cosicché la Commissione dovrebbe tener conto quanto meno di tali anni nel calcolo della pensione d'anzianità della ricorrente.
3.
Infine, a sostegno della propria pretesa, la ricorrente richiama anche i principi di equità, parità di trattamento, giustizia distributiva e sana amministrazione, coi quali sarebbe in contrasto il rifiuto della Commissione di equiparare, in ogni caso ai fini del calcolo della pensione, i periodi durante i quali la ricorrente ha svolto la propria attività in qualità di «esperta» o di «agente ausiliaria» a periodi lavorativi maturati ai sensi dell'art. 2, del «Regime applicabile agli altri agenti». Essa assume che, avendo in realtà lavorato ininterrottamente, dal 1961 al 1972, alle stesse condizioni di un dipendente di ruolo e poiché, fin dall'inizio, si era inteso assegnarle un posto permanente, dovrebbe essere considerato estremamente iniquo il non tenere conto di tali circostanze ai fini della pensione. Inoltre, essa ritiene significativo il fatto che l'esattezza della sua tesi sia stata ammessa nel caso di un altro dipendente, per il quale, dopo la nomina in ruolo, i periodi in cui egli aveva lavorato per la Comunità come «esperto» erano stati riconosciuti utili ai fini della pensione.
A questi argomenti, la Commissione ha obiettato che non è possibile accogliere, basandosi su principi di equità, una soluzione non conciliabile con il diritto positivo. In particolare, ci si porrebbe in tal modo in contrasto con la giurisprudenza della Corte (sentenza 1o aprile 1971, causa 54/70, Luigi Landra/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1971, pag. 311), secondo cui l'art. 3, lett. c), dell'allegato VIII dello Statuto del personale non può essere interpretato nel senso che, nel calcolare le annualità maturate ai fini della pensione d'anzianità, si tenga conto del servizio prestato dall'interessato in qualità di dipendente ausiliario. Va inoltre osservato che, qualora si accettasse la soluzione proposta dalle ricorrente, sarebbero considerati utili ai fini della pensione periodi per i quali non sono stati versati contributi a norma dell'art. 3 dell'allegato VIII dello Statuto e, per tali periodi, verrebbero a sussistere più diritti all'assicurazione vecchiaia. Quanto al caso, richiamato dalla ricorrente, di un altro dipendente cui è stato concesso un siffatto trattamento, non si deve, in definitiva, dimenticare che la situazione era diversa, in quanto allora la nomina in ruolo aveva fatto immediamente seguito al periodo in cui l'interessato aveva lavorato in qualità di «esperto».
In merito a questo aspetto della controversia si deve certo ammettere che appare naturalmente più che problematico giustificare, in nome dei suddetti principi, una soluzione esclusa dalla lettera dei testi vigenti. Tuttavia, in considerazione del fatto che il diritto amministrativo scritto relativo a questa materia non offre, nonostante la sua complessità, una soluzione assolutamente adeguata per ciascun caso concreto, non ritengo a priori inammissibile un tentativo del genere. Nel procedervi si deve assumere, è naturale, un atteggiamento estremamente cauto e riservato. Una siffatta possibilità può invero essere presa in esame soltanto in gravi casi eccezionali, nei quali, considerate tutte le circostanze, un risultato puramente conforme alla legge sarebbe manifestamente contrario alla giustizia, Inoltre, è naturalmente necessario evitare, per quanto possibile, che vengano ignorate le esigenze poste dal diritto scritto.
A questo proposito, nel caso in esame è rilevante il fatto che, evidentemente per motivi di organizzazione e di bilancio, la ricorrente è stata lasciata per un periodo indebitamente lungo in una posizione precaria. Al tempo stesso, già all'inizio era chiaro — com'è stato provato — ch'essa avrebbe dovuto avere un posto di agente temporanea, ed è pacifico ch'essa ha svolto compiti importanti per le Comunità. Risulta, inoltre, che la ricorrente ha partecipato ad un concorso per un posto corrispondente alla sue mansioni, ch'essa si è classificata come la migliore fra i concorrenti, ma che il posto vacante non è stato assegnato a lei, bensì, in seguito a modifica delle mansioni ad esso inerenti — il che costituisce una grave irregolarità —, ad un altro candidato. Infine, non ultima circostanza da ricordare, la ricorrente non mira alla modifica retroattiva della propria posizione amministrativa con tutte le relative conseguenze, bensì unicamente all'assimilazione ai fini del calcolo della pensione d'anzianità.
Stando così le cose, non si dovrebbe esitare a riconoscere, in linea di principio, la fondatezza della sua pretesa. Da parte mia, ritengo che ciò sia giustificato per il periodo decorrente dal momento in cui, partecipando con successo ad un concorso, l'interessata dimostrava la propria idoneità ad essere nominata in ruolo. Dai principi ora in esame — resta naturalmente impregiudicato quanto detto a proposito della responsabilità per illecito amministrativo — non è invece possibile trarre più ampie conseguenze a favore della ricorrente. Non dovrebbe quindi essere possibile imporre — premesso che la disciplina del suo rapporto d'impiego sino alla fine del 1962 è ineccepibile — la desiderata regolarizzazione parziale con effetto già dal 1963. Né può soccorrere, in proposito, l'esempio di un altro «esperto», addotto dalla ricorrente, in quanto non solo questo caso presentava la particolarità di una nomina in ruolo immediatamente successiva, ma inoltre si trattava della regolarizzazione retroattiva di un periodo di circa due anni e mezzo soltanto.
Mi sembra poi necessario osservare — e ciò si riferisce alla necessità di tener conto delle esigenze del diritto scritto — che la ricorrente non trarrebbe, dall'equiparazione retroattiva da essa auspicata, alcun ingiustificato vantaggio. In proposito non dovrebbe sussistere alcun problema, visto che la ricorrente si è espressamente dichiarata disposta a versare retroattivamente, per i periodi considerati, contributi analoghi a quelli dovuti dai dipendenti di ruolo e temporanei ed a cedere alla Comunità i diritti spettantile nei confronti della previdenza sociale belga, da essa acquistati in qualità di agente ausiliaria.
Se si ammette quanto precede — il che lascia naturalmente impregiudicata la sentenza 54/70 cui ha fatto riferimento la Commissione —, ne risulterebbe che la ricorrente ha diritto all'equiparazione non soltanto per quanto riguarda il periodo in cui nell'Ufficio stampa e informazione era disponibile un posto permanente con funzioni corrispondenti a quelle da essa svolte, ma anche per il periodo successivo (1966-1968 ed undici mesi del 1972), durante il quale un siffatto posto non era disponibile e per il quale, in relazione a ciò, non si può escludere con certezza l'esistenza di un illecito amministrativo.
4.
Si può quindi concludere che il rifiuto, da parte della Commissione, di tener conto, nel calcolo della pensione d'anzianità della ricorrente, dei periodi da questa compiuti in qualità di «esperta» o di «agente ausiliaria» è illegittimo per quanto riguarda il periodo successivo al 1964. Entro questi limiti e tenendo conto del fatto che è necessario provvedere al versamento posticipato di contributi, nonché evitare che la ricorrente fruisca, per il periodo di tempo indicato, tanto di diritti nei confronti della previdenza sociale belga, quanto del trattamento di quiescenza a norma del diritto comunitario, vanno annullate di dichiarazioni dell'amministrazione della Commissione indicate nel reclamo della ricorrente. Quanto alle spese giudiziali, poiché le pretese della ricorrente vanno, a mio avviso, in gran parte accolte, riterrei giusto che le spese causate alla ricorrente dal presente procedimento vengano poste per due terzi a carico della Commissione.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy