CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 2 MAGGIO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il procedimento nel quale devo oggi esprimere il mio parere riguarda una decisione adottata dalla Commissione l'8 dicembre 1977, ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE, nei confronti dell'impresa Hugin Kassaregister AB (in prosieguo, «Hugin AB») e della sua affiliata britannica Hugin Cash Registers Ltd. (in prosieguo, «Hugin UK», per abuso di posizione dominante.
La Hugin AB, fondata a Stoccolma nel 1928 e interamente controllata dalla Köoperativa Forbundet, federazione dei consumatori svedesi, produce registratori di cassa e attrezzature analoghe. Essa de tiene, nell'ambito della Comunità, una quota di mercato pari al 12 % e nel Regno Unito — il che principalmente interessa nella fattispecie — una quota di mercato del 13 %, mentre le quote di altri produttori ammontano, nel mercato comune, al 36, 15 e 13 % e, nel Regno Unito, al 34, 18 e 16 %. La distribuzione delle macchine Hugin nella Comunità è affidata in parte, e cioè nel Regno Unito, nel Belgio, in Danimarca, in Francia e nelle Repubblica federale di Germania, ad affiliate della Hugin AB; in parte essa avviene — come in Irlanda, in Italia e nei Paesi Bassi — tramite rappresentanti generali o distributori esclusivi, con i quali venivano stipulati appositi accordi dal 1971 al 1976. La politica commerciale della Hugin AB è caratterizzata dal fatto che alla manutenzione e alla riparazione di registratori Hugin provvedono esclusivamente tecnici che lavorano alle dipendenze della Hugin AB, delle sue affiliate e dei suoi distributori, cosicché da questo ramo di attività sono escluse le imprese indipendenti.
Fino al 1968, nel Regno Unito esistevano due società aventi l'esclusiva di vendita per i registratori di cassa Hugin, alle quali non partecipava la Hugin AB: la prima — Cash Machines Ltd., affiliata della società inglese Cooperative Wholesale Society — vendeva esclusivamente a cooperative; la seconda — Gledhill — effettuava la vendita ad altri clienti. Nel 1969, cessava il rapporto contrattuale con la Gledhill, e la Cash Machines rilevava l'attività di quest'ultima, mutando la propria ragione sociale in Hugin Great Britain Ltd. (in prosieguo, «Hugin GB»). Nel 1972, probabilmente perché la Hugin GB era venuta a trovarsi in difficoltà finanziarie, la Hugin AB fondava la suddetta affiliata britannica Hugin Cash Registers Ltd. (in prosieguo, «Hugin UK»). In base ad un accordo stipulato nel marzo 1972 fra la Hugin GB e la società madre, da un lato, e la Hugin AB e la Hugin UK, dall'altro, alla Hugin UK veniva trasferita una parte dei diritti e degli obblighi della Hugin GB. Questa modificava quindi la propria ragione sociale, assumendo la denominazione di Century Cash Registers Ltd., e diveniva una società non commerciale.
Nel Regno Unito esiste inoltre l'impresa Liptons Cash Registers and Business Equipment Ltd. (in prosieguo, «Liptons»), fondata a Londra circa venticinque anni fa, che svolge attività di manutenzione, revisione, vendita e locazione di registratori di cassa di varie marche. Dalla fine degli anni '50 al 1969, essa acquistava dalla Cash Machines, importatrice di registratori Hugin, i pezzi di ricambio per questi ultimi. In base ad un accordo concluso nel 1969, per la durata di cinque anni, con la Hugin GB, la Liptons diveniva — fra l'altro a causa dell'introduzione nel Regno Unito del sistema decimale, avvenuta nel 1971 — rappresentante generale per la vendita di registratori di cassa Hugin in Inghilterra, in Iscozia e nel Galles. Detto accordo veniva denunciato nell'aprile 1972 dalla Hugin GB; in ogni caso, come si desume da una lettera del presidente di quest'ultima in data 10 gennaio 1973, esso non veniva riconosciuto dalla Hugin UK nell'ambito del summenzionato accordo del marzo 1972. A quanto pare, durante il periodo in cui la Liptons era rappresentante generale della Hugin GB, questa si era riservata i compiti di assistenza tecnica per i registratori di cassa Hugin. Negli anni 1969-1971, però, evidentemente, al servizio di manutenzione di registratori Hugin nuovi partecipavano anche tecnici della Liptons. Inoltre, questa continuava a svolgere il servizio di assistenza tecnica nell'ambito della propria attività — revisione e vendita di registratori usati, dal 1970 anche locazione di registratori di cassa — e, come ci è stato detto, si riforniva senza difficoltà di pezzi di ricambio presso la Hugin GB. Dopo la fondazione della Hugin UK e la creazione di una nuova organizzazione di vendita per il Regno Unito, costituita da 13 distributori (ciascuno competente per una determinata zona), i quali non devono provvedere al servizio di assistenza, la Liptons — che, secondo quanto viene sostenuto, era stata informata fin dal dicembre 1971 delle trattative con la Hugin GB e delle relative conseguenze — riceveva dalla Hugin UK, nell'aprile 1972, l'offerta per la conclusione di un contratto in forza del quale essa sarebbe divenuta distributore per la zona di Londra. Nel periodo in cui si svolgevano le trattative, la Liptons continuava ad essere rifornita di re gistratori di cassa e pezzi di ricambio dalla Hugin UK. Da quando, nell'ottobre 1972, declinata l'offerta di quest'ultima, per il motivo che la zona di esclusiva ed i margini di profitto previsti erano troppo ristretti, essa si vedeva rifiutare dalla Hugin UK la fornitura di registratori di cassa a prezzi all'ingrosso e di pezzi di ricambio per registratori Hugin.
In relazione a tali fatti, nell'ottobre 1975 la Liptons si rivolgeva alla Commissione delle Comunità europee, chiedendo che venisse instaurato nei confronti della Hugin un procedimento ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17. Ciò aveva formalmente luogo mediante una decisione della Commissione in data 22 aprile 1977. Il procedimento, nel corso del quale la Commissione chiedeva varie informazioni alle parti interessate, che potevano esprimere il proprio punto di vista in un'audizione tenutasi nel giugno 1977, si concludeva con la decisione 8 dicembre 1977 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 22, del 27 gennaio 1978, pag. 23).
In questa decisione veniva dichiarato, all'art. 1, che la Hugin AB e la Hugin UK, rifiutando di fornire, dal 1o gennaio 1973, parti di ricambio per i registratori di cassa Hugin alla Liptons, avevano violato l'art. 86 del Trattato, e che la Hugin AB aveva violato questo stesso articolo anche per aver vietato alle sue affiliate ad ai suoi distributori nel mercato comune di vendere dette parti di ricambio al di fuori della propria zona di distribuzione. Nell'art. 2, alle due imprese di cui sopra veniva inflitta un'ammenda di 50000 unità di conto, pari a 20833 lire sterline, da pagarsi entro tre mesi dalla notifica della decisione. L'art. 3 stabiliva che le suddette imprese dovevano porre immediatamente fine all'infrazione, e che la Hugin UK doveva presentare all'approvazione della Commissione, entro un mese dalla notifica della decisione, proposte per la ripresa delle forniture alla Liptons di parti di ricambio per registratori di cassa Hugin. Infine, nell'art. 4 veniva fissata una penalità di mora di 1000 unità di conto per ogni giorno di ritardo, per il caso che la Hugin UK non adempisse entro il termine stabilito l'obbligo di cui all'art. 3.
Le imprese ricorrenti hanno impugnato tale decisione, chiedendo che la Corte voglia annullarla o, in subordine, annullare o ridurre l'ammenda.
La Hugin UK ha tuttavia ottemperato all'obbligo impostole: il 3 gennaio 1978 essa dichiarava alla Commissione di essere disposta a fornire pezzi di ricambio alla Liptons, e chiedeva di farle pervenire un elenco relativo al fabbisogno urgente ed una stima del fabbisogno prevedibile per un periodo di cinque mesi. Tuttavia, nei mesi successivi, essa riceveva dalla Liptons, cui pure era stata notificata la decisione della Commissione, soltanto ordini del tutto insignificanti.
I —
Nell'esaminare questa controversia va anzitutto accertato se si possa effettivamente ritenere che le ricorrenti occupassero una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE.
La decisione impugnata, che considera la Hugin AB e la sua affiliata — interamente controllata dalla società madre — come un'unica entità economica, parte da tale presupposto, per quanto riguarda la fornitura di pezzi di ricambio Hugin. Detti pezzi, infatti, non sarebbero intercambiabili con parti staccate di registratori di cassa di altre marche, né potrebbero — anche perché la Hugin AB ha diritti di esclusiva sulla maggioranza delle parti dei suoi registratori — essere altrimenti riprodotte. In proposito, la Hugin godrebbe quindi di una vera e propria situazione di monopolio. Inoltre, in mancanza di pezzi di ricambio originali, sarebbe impossibile provvedere alla manutenzione dei registratori di cassa Hugin, di guisa che la Hugin si troverebbe in posizione dominante anche nel settore dell'assistenza tecnica per le sue macchine, in particolare nei confronti delle imprese che svolgono attività di locazione delle stesse.
Le ricorrenti sostengono invece, anzitutto, che la Commissione si è basata su una definizione troppo restrittiva del mercato in questione (fornitura di pezzi di ricambio Hugin e manutenzione di registratori di cassa Hugin). In realtà, queste prestazioni avrebbero dovuto essere considerate in connessione col mercato generale dei registratori di cassa. Su tale mercato esse costituirebbero — come risulterebbe dalla quota detenuta dalla Hugin e dal crescente affermarsi dei produttori giapponesi sul mercato comune — solo un elemento di una concorrenza estremamente vivace. Secondo le ricorrenti, deve quindi escludersi che esista una posizione dominante del gruppo Hugin, sia pare quanto ai pezzi di ricambio e all'assistenza tecnica. Ciò sarebbe confermato anche dal comportamento tenuto dalla Hugin sul mercato: esso non avrebbe arrecato alcun danno alla clientela, in quanto l'assistenza tecnica, ivi compresa la fornitura di pezzi di ricambio, verrebbe prestata dalla Hugin a prezzi molto bassi, o addirittura in perdita. Sarebbe assolutamente fuori luogo procedere all'accertamento del se esista una posizione dominante della Hugin nei confronti di imprese come la Liptons. Della dipendenza di siffatte imprese dalla Hugin non si potrebbe parlare già per il fatto che i pezzi di ricambio Hugin possono ottenersi anche in altro modo, e cioè mediante smontaggio di registratori Hugin usati e destinati ad essere ritirati dalla circolazione o, altrimenti, fabbricandoli; il che non può in realtà essere impedito neppure in forza dei diritti di proprietà Hugin.
1.
Per quanto riguarda questo punto della controversia, è difficile contestare che la fornitura di pezzi di ricambio e la manutenzione dei registratori di cassa siano elementi della concorrenza sul mercato di questi, ed abbiano naturalmente importanza per la clientela al momento dell'acquisto di un registratore. Com'è stato giustamente messo in rilievo dalle ricorrenti, esse fanno parte delle condizioni di vendita, in quanto viene offerta una garanzia gratuita per un anno — il che corrisponde, a quanto pare, agli usi generali — e, inoltre, nelle trattative di vendita, i clienti vengono informati in modo circostanziato del servizio di assistenza tecnica, per il quale essi possono stipulare contratti che contemplano, per un prezzo forfettario, regolari operazioni di manutenzione, compresa la fornitura di pezzi di ricambio. Ciò autorizza senz'altro a considerare l'assistenza tecnica come un'attività accessoria, in un certo senso, a quella di vendita dei registratori di cassa.
D'altra parte, questa circostanza non porta necessariamente, a mio avviso, alla conclusione che dette prestazioni debbano essere considerate soltanto in relazione al mercato dei registratori di cassa, negando loro qualsiasi significato autonomo, per sostenere che non esiste un mercato specifico dei pezzi di ricambio e dei servizi di manutenzione. Se un cliente, infatti, ha acquistato un registratore del quale gli è stato detto che la durata sarà in media di otto anni, per molto tempo la sua domanda riguarderà unicamente pezzi di ricambio e servizi di manutenzione. Ora, gran parte della clientela — a detta delle ricorrenti, più di un terzo — non si vale della possibilità di stipulare con la Hugin contratti di manutenzione, bensì richiede di volta in volta, a seconda delle necessità, la prestazione di servizi di manutenzione e la fornitura di pezzi di ricambio. Così pure, non si deve dimenticare che esistono imprese indipendenti le quali svolgono la loro attività in questo campo — nel Regno Unito vi sono, a quanto pare, oltre alla Liptons, all'incirca altre 40 imprese — e che, non seguendo gli altri produttori la stessa politica di assistenza tecnica della Hugin, si hanno forniture di pezzi di ricambio da parte di questi produttori alle suddette imprese indipendenti. Ciò si verifica, secondo la documentazione prodotta in causa dalla Commissione, per le ditte NCR, Sweda, Anker e Gross.
Ritengo, perciò, che giustamente la Commissione sia partita dal presupposto di un mercato specifico dei pezzi di ricambio e dei servizi di assistenza tecnica, per chiedersi se la Hugin detenga su tale mercato limitato una posizione dominante. In proposito, è anche irrilevante la questione del se, in base al volume d'affari, si tratti di un mercato significativo, poiché, ai sensi dell'art. 86, ammesso che la posizione dominante si riferisca almeno ad una parte sostanziale del mercato comune, tale aspetto è sicuramente privo d'importanza. Comunque, dalle cifre indicate dalla Commissione quanto al fatturato della Hugin relativo ai pezzi di ricambio e ai servizi di manutenzione, per il Regno Unito e per la Comunità, risulta che non si tratta affatto di un mercato assolutamente subordinato.
2.
Partendo da questa definizione è certamente importante, per valutare la posizione della Hugin sul mercato dei pezzi di ricambio di sua fabbricazione, il fatto che i pezzi di ricambio delle varie marche non sono intercambiabili, ma sono in vece specialmente adattati a macchine che, in parte, differiscono notevolmente tra loro sul piano tecnico. Si può quindi effettivamente parlare, quanto alla fornitura dei pezzi di ricambio Hugin, di una situazione monopolistica della Hugin, e, perciò, ammettere l'esistenza di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86, analogamente a quanto è stato ritenuto nel caso della General Motors (sentenza 13 novembre 1975, causa 26/75, General Motors Continental NV c/ Commissione, Racc, pag. 1367) in cui, ritenuta l'esitenza di un mercato specifico per determinati servizi — rilascio di attestati di omologazione per autoveicoli —, si accertava che la General Motors fruiva di una situazione di monopolio su tale mercato, poiché nel Belgio, per i veicoli di sua produzione importati da altri Stati membri, il rilascio dei suddetti attestati era esclusivamente riservato alla sua affiliata belga.
Questa conclusione non è infirmata dall'obiezione sollevata dalla Hugin, secondo cui i suoi pezzi di ricambio potevano essere prodotti anche altrimenti. In realtà, finora una produzione del genere non esiste, né su di essa si può in alcun modo contare per il futuro. Al riguardo, non è necessario affrontare la controversa questione del se a tale produzione si oppongano ostacoli giuridici e, in particolare, se essa sia esclusa nel Regno Unito, il cui mercato viene soprattutto in considerazione, dal Design Copy Act del 1968. In ogni caso, da quanto esposto dalla Commissione nell'allegato V della controreplica si può ricavare l'impressione che la persistenza di dubbi e la minaccia di pesanti sanzioni facciano apparire troppo rischioso il tentativo di produrre pezzi di ricambio Hugin. Per di più, i produttori indipendenti dalla Hugin si troverebbero, dato il vantaggio di quest'ultima in materia di «know-how», in situazione priva di qualsiasi prospettiva, a prescindere dal fatto che una produzione indipendente dalla Hugin non sarebbe economicamente conveniente, né comunque, in ragione del suo modesto volume, competitiva nei confronti della Hugin, anche perché, a causa della varietà e del gran numero di tipi dei pezzi di ricambio, potrebbero essere prodotte soltanto serie limitate. Stando così le cose, e considerato il modesto valore dei singoli pezzi di ricambio, pari in media al 3 % appena del valore della macchina, deve certamente escludersi — almeno fino a quando la Hugin non pretenda prezzi assolutamente eccessivi — che si trovino imprese disposte a produrre pezzi di ricambio Hugin.
La constatazione del fatto che la Hugin fruisce in pratica del monopolio per la fornitura di pezzi di ricambio Hugin non è inficiata neppure dall'altra obiezione delle ricorrenti, secondo cui un'altra fonte di approvvigionamento per tali pezzi sarebbe lo smontaggio di registratori di cassa usati, destinati ad essere ritirati dalla circolazione. Una prassi del genere esiste incontestabilmente e viene, a quanto pare, seguita anche dalla Liptons (in parte, comunque, per necessità, dato che la Hugin aveva cessato le forniture di pezzi di ricambio). Questa possibilità di approvvigionamento non può, tuttavia, essere seriamente considerata come un fattore di concorrenza, e ciò per vari motivi. Abbiamo appreso che il 30 % circa dei registratori di cassa usati ritirati dai produttori all'acquisto di registratori nuovi, vengono revisionati e quindi rivenduti o dati in locazione. Sarebbe molto meno conveniente — come ha dimostrato la Liptons — smontare tali registratori usati per ricavarne, a costo abbastanza elevato, pezzi di ricambio, invece di ricostituirli, con una spesa relativamente modesta, per ottenere macchine ancora utilizzabili, il cui valore supera di molto quello dei pezzi di ricambio. Quanto ai casi in cui ciò non è possibile — ed è questa la fonte effettivamente a buon mercato di pezzi di ricambio —, si deve considerare non soltanto che sulla competitività influisce la necessità di tenere scorte piuttosto rilevanti di registratori usati e di smontare spesso più di una macchina per ottenere un solo pezzo di ricambio, ma anche — e ciò è importante — che in tal modo si possono ottenere solo pezzi di ricambio usati e parecchie volte proprio quelli che sono inutilizzabili, in quanto hanno subito un eccessivo logoramento. Perciò per i nuovi modelli non è possibile, o lo è in misura assai ridotta — ricordo in proposito quanto è stato detto in merito al rapido sviluppo dei registratori di cassa —, un adeguato servizio di manutenzione che si basi sul metodo di cui sopra.
Conseguentemente si può ritenere che la Hugin fruisce, per i pezzi di ricambio originali delle proprie macchine, quanto meno di una situazione analoga ad un monopolio e che la concorrenza, esistente al massimo per i pezzi di ricambio usati, è così ridotta da non poter influire sulla constatazione che la Hugin detiene una posizione dominante sul mercato dei pezzi di ricambio (tanto più che, secondo la giurisprudenza, la posizione dominante non presuppone l'assoluta mancanza di concorrenza).
3.
Tuttavia, visto quanto le ricorrenti hanno dedotto circa i rapporti fra il servizio di assistenza alla clientela e la concorrenza sul mercato dei registratori di cassa, e tenuto conto della giurisprudenza in materia (ved., ad esempio, sentenza 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. c/ Commissione, Racc. pag. 1875), secondo cui si può parlare di posizione dominante qualora l'impresa interessata possa agire in modo indipendente, senza tener conto dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori, la suddetta constatazione non esaurisce ogni problema. È invece necessario accertare se si verifichi, nella fattispecie, il suddetto presupposto della posizione dominante. A tal fine, se deve pensare anzitutto ai rapporti fra la Hugin ed i normali clienti che acquistano registratori di cassa per proprio uso professionale. D'altra parte, sorge la questione del se esista una speciale categoria di clienti, e cioè quella di coloro che — come la Liptons — necessitano di pezzi di ricambio per la manutenzione di macchine altrui o di macchine proprie date in locazione, ovvero per la revisione di registratori usati, e del come si configuri la dipendenza di questa cerchia di clienti dalla Hugin.
a)
In merito al primo punto, le ricorrenti sostengono di non avere in realtà, nei confronti dei clienti normali, alcuna possibilità di agire in modo indipendente quanto allo smercio di pezzi di ricambio. Se venissero fissati prezzi eccessivi, si dovrebbe temere l'immediata perdita della clientela poiché questa può senz'altro sostituire un registratore prima della scadenza della sua normale durata, acquistandone uno nuovo col vantaggio del ritiro di quello usato. Si dovrebbe inoltre considerare che il mercato dei registratori di cassa non può ampliarsi facilmente, essendo per il 95 % circa un mercato di sostituzione. Stando così le cose, si dovrebbe temere, in caso di fissazione di prezzi eccessivi per le parti di ricambio, il fatto che i clienti, alla scadenza del normale periodo di vita di un registratore, si rivolgano ad altre marche, il che porterebbe a ristabilire prezzi di concorrenza.
A mio avviso, si può certamente ammettere che siffatte considerazioni dissuadano i produttori dal fissare prezzi eccessivi per i pezzi di ricambio. Ritengo, tuttavia, che rimanga pur sempre, almeno entro certi limiti, la possibilità di agire in modo indipendente ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE.
Importante, in proposito, è anzitutto il valore dei pezzi di ricambio rispetto a quello dei registratori di casa e a quello dei servizi di manutenzione. Dalle cifre relative al fatturato della ricorrente si può desumere, come ha dimostrato la Commissione, che il costo dei pezzi di ricambio è, in media, pari al 3 % del prezzo del registratore; il loro valore è relativamente modesto anche rispetto al costo della manutenzione annuale, per la quale le ricorrenti fanno pagare 25 sterline, cioè press'a poco 1/18 del prezzo del registratore. Data questa situazione, si può senz'altro ritenere che aumenti di prezzo anche relativamente importanti, per i pezzi di ricambio, siano possibili, senza ripercusioni, al livello della clientela, sulla scelta della marca.
Inoltre, la possibilità di sostituire il registratore prima della scadenza del suo normale periodo di vita (circa 8 anni), e di eludere in tal modo eventuali aumenti dei prezzi delle parti di ricambio, dovrebbe limitare solo in modo insignificante il margine di manovra esistente per i fabbricanti di tali parti. Nel corso del procedimento è emerso, in base a dichiarazioni rilasciate da produttori di registratori di cassa, che non sempre — ad esempio, nel caso della Sweda — è ammesso il principio del ritiro di registratori usati. Per i casi in cui questo viene praticato, non sono stati indicati valori precisi — la Anker e la Sweda, qualora ammettano il ritiro, decidono caso per caso — ovvero si è trattato — come per la NCR — di valori molto bassi (10-50 sterline per registratori elettromeccanici; 50 sterline per registratori elettronici) ed è stato segnalato che vengono ritirati soltanto modelli standard e il prezzo d'acquisto del registratore nuovo deve superare di una determinata somma minima — 500 sterline — il valore del registratore usato. Ciò concorda, del resto, con quanto hanno sostenuto le ricorrenti in merito allo smontaggio di registratori usati per ricavarne pezzi di ricambio, e cioè che il prezzo di tali macchine è tanto basso da rendere conveniente l'operazione. Se d'altro canto le ricorrenti — ponendosi in un certo senso in contraddizione con le suddette considerazioni — hanno dichiarato che, dopo un anno di uso, la macchina può ancora essere venduta ad un prezzo pari al 90 % del suo valore allo stato nuovo, si deve pensare che siffatte sostituzioni costituiscono certamente rare eccezioni. Inoltre, anche dal raffronto tra l'ammortamento annuo (all'incirca 12 % del valore del registratore) col suddetto modesto valore dei pezzi di ricambio risulta che perfino sostituzioni così vantaggiose implicano sempre una perdita per l'acquirente; anche sotto questo profilo, resta quindi, per la fornitura di pezzi di ricambio e la fissazione dei relativi prezzi, un margine di manovra abbastanza ampio, che può essere sfruttato senza correre il pericolo di porre prematuramente fine, per tale ragione, ai rapporti commerciali esistenti.
b)
In definitiva, comunque, è superfluo approfondire in ogni dettaglio questo aspetto della questione, in quanto — come giustamente ritiene la Commissione — si configura una speciale categoria di acquirenti di pezzi di ricambio — quella formata dalle imprese indipendenti che svolgono attività di manutenzione — per la quale deve presumersi un vero e proprio, ancor più stretto, rapporto di dipendenza dalla Hugin, che consente di agire con notevole margine di autonomia quanto alla formazione dei prezzi.
Si deve infatti partire dal presupposto che la vendita di pezzi di ricambio avviene su un duplice piano, e cioè nei con fronti della clientela normale, da un lato, e delle officine di riparazione, dall'altro, categorie che, avendo esigenze diverse, vanno tenute separate nella valutazione del mercato. È questo il metodo applicato anche dal Bundesgerichtshof, nella sentenza 26 ottobre 1972 (WuW 2/1973, pag. 118), pronunziata in una causa vertente anch'essa sul rifiuto di vendere pezzi di ricambio per registratori di cassa ad un'impresa indipendente del settore della manutenzione. In detta sentenza veniva sottolineato che i pezzi di ricambio, nel caso di prodotti di elevata tecnicità, costituiscono — pur rappresentando, data la loro stretta connessione con la merce principale, un elemento della concorrenza nello smercio di questa — un mercato separato; che la delimitazione del mercato dipende dalla idoneità della merce a rispondere alle esigenze delle controparti commerciali; che, a questo riguardo, la domanda dei consumatori non può tuttavia, data la diversità della rispettiva funzione economica e della rispettiva fase del ciclo economico — essere assimilata a quella degli intermediari commerciali e delle imprese di manutenzione.
È d'altronde evidente che le imprese che si occupano della manutenzione di registratori di cassa Hugin, della revisione e della vendita di tali registratori usati o della locazione delle stesse macchine, nuove o usate, si trovano in un rapporto di dipendenza dalla Hugin, relativamente a pezzi di ricambio originali, diverso da quello in cui si trovano i clienti normali. Per le prime, il passaggio ad altre marche come reazione alla fissazione di prezzi eccessivi per le parti di ricambio non è certo così facile come per i secondi. Ricordo in proposito l'argomento — che non è stato contestato — secondo cui negli anni 1972 e 1973 erano ancora in uso parecchi registratori di cassa Hugin distribuiti dalla Liptons e per i quali si rendevano necessari servizi di manutenzione. In parte, si trattava di macchine date in locazione a relativamente lunga scadenza e di cui la Liptons si era impegnata ad effettuare la manutenzione. Inoltre, si deve tener conto del fatto che la Liptons aveva fra l'altro alle sue dipendenze personale appositamente addestrato per i registratori di cassa Hugin, che poteva essere utilmente impiegato solo nel settore in questione. Ora, di fronte ad un tal grado di dipendenza, deve senz'altro presumersi che la Hugin disponesse di un notevole margine di autonomia quanto al proprio comportamento. Si può quindi affermare che la Hugin occupa una posizione dominante, quanto meno nei confronti della Liptons e di imprese analoghe, per quel che riguarda i pezzi di ricambio Hugin.
Non è perciò neppure necessario esaminare in modo approfondito un'ulteriore considerazione fatta in questo contesto dalla Commissione e basata sulla formula, ripetutamente usata nella giurisprudenza, secondo cui esiste una posizione dominante qualora l'impresa interessata — com'è detto nella sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft c/ Metro SB-Großmärkte, Racc. pag. 487 — abbia la possibilità di ostacolare una concorrenza effettiva. Può restare in sospeso la questione del se detta formula si riferisca in realtà a fattispecie come quella in esame. Comunque — mi limiterò a questo accenno — non si può fare a meno di constatare che, manifestamente, la Hugin ha la possibilità, senza dover temere alcuna reazione negativa da parte della sua clientela normale, di attuare per i propri pezzi di ricambio una politica che esclude dalla concorrenza, per il settore Hugin, le imprese indipendenti che svolgono attività di manutenzione.
4.
Per completezza, si deve ancora stabilire se i risultati finora raggiunti non possano essere modificati in ragione di altri due argomenti dedotti dalle ricorrenti. In primo luogo si fa valere che l'indipendenza della Liptons rispetto alla Hugin risulta già dalla circostanza che la Liptons, nel 1978, dopo l'adozione della decisione della Commissione, ha fatto alla Hugin una sola, modesta ordinazione, riguardante inoltre, soprattutto, accessori per registratori di cassa, che vengono usati soltanto per la manutenzione e che la Hugin è stata sempre disposta a fornire. In secondo luogo, ci si riferisce al comportamento effettivamente tenuto dalla Hugin sul mercato, comportamento il quale — dato che l'impresa effettua la manutenzione a prezzi estremamente bassi o addirittura in perdita — non costituisce certo un indizio di posizione dominante.
a)
Sul primo punto, a mio avviso, va osservato che dall'atteggiamento adottato dalla Liptons circa cinque anni dopo la rottura dei suoi rapporti d'affari con la Hugin è difficile trarre illazioni quanto al se, negli anni 1972-1973, esistesse una forte dipendenza della prima impresa dalla seconda. Viene invece spontaneo di considerare tale atteggiamento come la naturale conseguenza dell'atrofizzazione dei rapporti commerciali, voluta dalla Hugin, situazione che ha costretto la Liptons, fra l'altro, a procurarsi pezzi di ricambio mediante smontaggio di registratori usati e si riflette anche nelle cifre prodotte dalla Commissione circa l'andamento del reddito ricavato dalla Liptons dall'attività di manutenzione e di locazione di registratori di cassa Hugin durante gli anni dal 1972 al 1977.
A ciò si aggiunge il fatto che la Liptons ha potuto dare spiegazioni plausibili per la modesta entità delle suddette ordinazioni: essa voleva anzitutto conoscere i prezzi attualmente praticati dalle ricorrenti; i listini le venivano trasmessi molto tempo dopo, e da essi risultava che la Hugin è disposta a lasciare solo un esiguo margine di profitto. In connessione con l'altra circostanza di cui sopra, ciò può in effetti aver indotto l'interessata, anche se i costi per i pezzi di ricambio sono di per sé ridotti, ad astenersi in un primo momento dal fare ordinazioni più importanti. Tuttavia, con ciò non è detto — in ogni caso è in tal senso che vanno intese le dichiarazioni della Liptons — che, dopo un definitivo chiarimento della situazione, i rapporti commerciali non potessero svilupparsi di nuovo e alla concessione di condizioni ragionevoli non potessero corrispondere ordinazioni più consistenti.
b)
Per quanto riguarda poi il comportamento tenuto sul mercato dalla Hugin, benché sia vero che un comportamento abusivo è un forte indizio dell'esistenza di una posizione dominante, la mancanza del carattere abusivo non può tuttavia escludere in alcun modo che l'impresa interessata si trovi in posizione di forza sul mercato. Di conseguenza, non è necessario accertare se il prezzo praticato dalla Hugin nell'ambito di contratti di manutenzione sia effettivamente molto basso o se, nel caso di servizi di manutenzione prestati al di fuori di un contratto a più o meno lunga scadenza, non vengano fatturati prezzi più elevati di quelli dei concorrenti, così come è superfluo prendere in cosiderazione l'argomento della Hugin, secondo cui l'importo forfettario convenuto nei contratti di manutenzione non comprenderebbe in realtà i costi dei controlli, di guisa che, per la Hugin, anche detraendo dai conteggi da essa prodotti in causa le spese relative alla garanzia, ne deriverebbero delle perdite. In proposito, si deve però almeno accennare al fatto che, secondo le incontestate affermazioni della Commissione, l'attività di manutenzione svolta dalla Liptons risulta esser stata redditizia, il che fa presumere che i prezzi praticati dalla Hugin fossero piuttosto l'espressione di una strategia commerciale che non il risultato di pressioni concorrenziali.
II —
Dal momento che risulta incontestabile la dichiarazione contenuta nella decisione impugnata — secondo cui la Hugin occupa una posizione dominante sul mercato dei propri pezzi di ricambio e, in quanto tale posizione consente la monopolizzazione dei servizi di assistenza tecnica per le macchine Hugin, anche sul mercato di tali servizi — si deve ora accertare se la Hugin si sia resa effettivamente responsabile dell'abuso di posizione dominante di cui le si fa carico.
La Commissione ravvisa uno sfruttamento abusivo della posizione dominante nel fatto che la Hugin rifiuti, senza valide ragioni obiettive, di fornire pezzi di ricambio ad imprese indipendenti che si occupano della manutenzione e della locazione di registratori di cassa Hugin, ed ha vietato anche alle proprie affiliate e ai propri distributori esclusivi di effettuare tali forniture. Detto comportamento sarebbe, in particolare, abusivo nei confronti della Liptons, poiché questa non solo acquistava da tempo pezzi di ricambio Hugin ed era divenuta, dal 1972, uno dei principali clienti per tali pezzi, ma inoltre era stata per anni il più importante distributore di apparecchi Hugin in Inghilterra, in Iscozia e nel Galles. Al riguardo, non potrebbe, in particolare, essere considerata una giustificazione obiettiva la circostanza che la Liptons, nel 1972, non era più distributore esclusivo della Hugin.
1.
Per respingere questo addebito, le ricorrenti sostengono anzitutto che la politica da esse seguita, e criticata dalla Commissione, non implica sostanziali restrizioni della concorrenza, dato il carattere insignificante del mercato dei pezzi di ricambio per registratori di cassa e dei servizi di manutenzione, sul quale operano pochissime imprese indipendenti. Anche qualora si potesse parlare di una restrizione della concorrenza si dovrebbe considerare che il comportamento di cui trattasi contribuisce ad intensificare la già vivace concorrenza esistente sul mercato dei registratori di cassa. Per quanto riguarda la Liptons, esse fanno valere che nel settembre 1972 la Hugin si era dichiarata disposta a fornire determinati pezzi di ricambio per la revisione di registratori di cassa, mentre la Liptons non si era valsa di tale possibilità. Inoltre, la Liptons richiederebbe soltanto forniture di poca importanza e, in realtà, rivolgendosi ad una diversa clientela, non sarebbe in concorrenza con la Hugin. Né, infine, la Liptons sarebbe stata costretta a scomparire dal mercato o lesa nella sua attività. Essa avrebbe infatti potuto ottenere pezzi di ricambio da registratori di cassa usati, nonché continuare, come dimostrerebbe l'andamento del suo fatturato, l'attività di locazione dei registratori Hugin. Anche ammesso che i suoi affari abbiano subito un certo regresso, questo resterebbe nei limiti della normalità dopo la fine del «boom» degli anni 1971/1972.
a)
In merito a questi contrapposti argomenti va rilevato anzitutto che, in linea di principio, il riferimento all'art. 86 è esatto nel caso di un'impresa in posizione dominante, che sfrutti tale posizione per eliminare un importante (e in pratica l'unico) concorrente su un mercato subordinato e per monopolizzare in tal modo questo mercato, connesso a quello dominato dall'impresa interessata. In tale ipotesi si verifica un'inammissibile alterazione delle condizioni di concorrenza, mediante il rafforzamento della posizione dominante; e, nella fattispecie, è anche possibile pensare al divieto relativo alle prestazioni supplementari, di cui agli artt. 86, lett. d), e 85, lett. e), in quanto i clienti interessati ad ottenere pezzi di ricambio vengono costretti ad affidare alla Hugin anche la manutenzione dei propri registratori di cassa.
In proposito, la Commissione ha giustamente fatto richiamo all'orientamento adottato, sul piano nazionale, dalla «Monopolies Commission» britannica e dalle autorità «antitrust» americane, in caso di eliminazione dal mercato di imprese indipendenti del settore dello sviluppo di pellicole fotografiche, o dal Bundesgerichtshof, in Germania, in merito al surricordato rifiuto di vendere pezzi di ricambio ad un'impresa di manutenzione di registratori di cassa. In tale contesto, è interessante anche la vostra famosa sentenza «dello zucchero» (16 dicembre 1975, cause 40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73, Suiker Unie e a. c/ Commissione, Racc. 1975, pag. 1663), nella quale è stata avallata l'applicazione dell'art. 86, lett. b), con riguardo alla limitazione degli sbocchi dei concorrenti. Si possono inoltre ricordare le sentenze emesse nelle cause riunite 6 e 7/73 (16 marzo 1974, Istituto Chemioterapico Italiano c/ Commissione, Racc. 1974, pag. 223) e nella causa «delle banane», 27/76 (14 febbraio 1978, United Brands c/ Commissione, Racc. 1978, pag. 207). Com'è noto, nella prima di queste due sentenze è stato considerato abusivo il rifiuto di vendita di materie prime da parte di un'impresa che si trovava in posizione dominante sul relativo mercato, in quanto tale rifiuto aveva effetti restrittivi della concorrenza sul mercato dei prodotti derivati. Nella seconda, veniva ritenuta abusiva la sospensione delle forniture da parte della United Brands ad un acquirente danese (cliente di lunga data, il cui comportamento risultava conforme agli usi commerciali ed i cui ordinativi non avevano alcunché di anormale) per il motivo che il rifiuto di vendita limitava le possibilità di smercio dell'acquirente e perseguiva lo scopo illecito del consolidamento della posizione dominante del fornitore.
b)
Alle suddette considerazioni, nella presente causa le ricorrenti obiettano che il rifiuto di vendere pezzi di ricambio non incide in sostanza sulla concorrenza, in quanto praticamente non esistono imprese indipendenti nel settore della manutenzione. In proposito, devo ricordare che altri produttori vendono senz'altro pezzi di ricambio a siffatte imprese indipendenti. Ciò costituisce già un indizio del fatto che, in realtà, vi è concorrenza nel campo dell'assistenza tecnica per i registratori di cassa. Inoltre, nel corso del procedimento si è parlato non solo della Liptons, ma anche di circa 40 altre imprese analoghe che operano nel Regno Unito. Al riguardo è ora irrilevante stabilire se queste altre imprese trattino effettivamente solo registratori usati, per i quali si possono ottenere pezzi di ricambio da registratori messi fuori uso, ovvero — come sostengono in altro contesto le ricorrenti — semplicemente esse non siano in grado di prestare un servizio di manutenzione di prima qualità. In ogni caso, le ricorrenti non possono negare quanto meno il fatto che la Liptons si è rifornita per anni di pezzi di ricambio preso la Hugin ed ha svolto attività di manutenzione per i registratori di cassa di questa marca, visto che tecnici della Liptons venivano addirittura preparati a tal fine direttamente dalla Hugin.
c)
Condividendo il parere della Commisione, ritengo inoltre che, in linea di principio, un'impresa la quale rifiuta di fornire pezzi di ricambio originali, nuovi, non altrimenti reperibili, ad aziende indipendenti, e monopolizza in tal modo il mercato dei servizi di assistenza tecnica, dipendente dai pezzi di ricambio nuovi, non può sostenere che il mercato è insignificante e che perciò non sussiste al cuna sostanziale restrizione della concorrenza.
Nelle conclusioni per la causa Hoffmann-La Roche, ho già accennato al fatto che la teoria del «carattere rilevante» delle restrizioni della concorrenza è stata messa a punto con riferimento all'art. 85 del Trattato CEE, e cioè ad un settore in cui si tratta unicamente di restrizioni della normale ed effettiva concorrenza attuate mediante accordi. In tal caso la suddetta teoria ha senz'altro una giustificazione logica, mentre essa non ha alcun fondamento relativamente ad un mercato in cui la concorrenza è comunque limitata in quanto un'impresa vi detiene una posizione dominante. Altrimenti si dovrebbe ritenere lecito — il che mi sembra inammissibile — il fatto che le piccole imprese vengano senz'altro eliminate dal mercato, in ragione delle loro modeste capacità di concorrenza.
Per di più, nella presente fattispecie, non si tratta soltanto di elementi quantitativi che possano senz'altro essere trascurati. Le ricorrenti, infatti, commettono l'errore di riferirsi unicamente ai concorrenti attuali ed al loro fatturato. Se invece, come ritengo debba farsi, si prende in considerazione l'entità del mercato in questione, e cioè il fatturato della Hugin relativo ai pezzi di ricambio e ai servizi di assistenza tecnica, nell'intero mercato comune o anche soltanto nel Regno Unito — le cifre sono indicate nella decisione impugnata —, non si può certamente affermare che l'eliminazione delle imprese indipendenti dal settore dei servizi di manutenzione — del quale non è escluso che, col tempo, esse potrebbero conquistare una maggiore quota — sia irrilevante, secondo criteri quantitativi, per il diritto della concorrenza.
d)
Il tentativo di monopolizzare il settore dell'assistenza tecnica non può essere neppure giustificato — anche su questo punto sono d'accordo con la Commissione — in base alla considerazione che l'accentramento dei relativi servizi nelle mani della Hugin permette l'intensificarsi della concorrenza sul mercato dei registratori di cassa, con vantaggio dei consumatori.
A mio avviso, qualora si tratti della completa eliminazione di imprese indipendenti, e cioè di una fondamentale modifica della struttura della concorrenza, una siffatta «giustificazione» suscita gravi obiezioni. Dalla giurisprudenza finora esistente non può trarsi alcuno spunto a sostegno della tesi delle ricorrenti. Ciò vale anzitutto per la summenzionata sentenza «dello zucchero», cui queste hanno fatto riferimento nel presente contesto: se in essa venivano dichiarati ineccepibili i divieti di concorrenza sanciti in contratti di rappresentanza commerciale, ciò era dovuto unicamente al fatto che un divieto del genere è conforme alla natura e allo spirito del rapporto nascente da contratti del genere, poiché i rappresentanti di commercio vanno di regola considerati organi ausilari, costituenti un'unica entità economica con l'impresa rappresentata. Inoltre, non si deve dimenticare che la sentenza in parola afferma anche il principio secondo cui una siffatta disciplina contrattuale può constituire un abuso da parte di un'impresa in posizione dominante, qualora impedisca ai concorrenti stranieri di rivolgersi ad imprese indipendenti per lo smercio dei propri prodotti. Lo stesso vale per l'altra sentenza cui si è accennato (Metro, causa 26/76): è infatti unicamente con riguardo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, e cioè nell'ambito di una decisione discrezionale della Commissione, che in questa pronunzia venivano dichiarate lecite determinate restizioni della concorrenza, in considerazione dell'incremento di questa in altri settori, e in proposito si considerava rilevante la circostanza che non si trattava dell'eliminazione della concorrenza in una intera fase commerciale e che, invece, il sistema di distribuzione selettivo di cui si doveva allora dare una valutazione lasciava sufficiente spazio per una efficace concorrenza «intra-brand» fra i rivenditori autorizzati.
Infine, per il caso che si ritenessero ammissibili, con riguardo all'art. 86, considerazioni del genere di quelle svolte dalle ricorrenti, va inoltre sottolineato che queste non hanno provato, in corso di causa, che la loro politica commerciale abbia il suddetto effetto — incremento della concorrenza fra produttori di registratori di cassa — e che tale effetto sia connesso a favorevoli ripercussioni nei confronti dei consumatori, precisamente nel settore dell'assistenza tecnica e della fornitura di pezzi di ricambio.
e)
L'abuso, da parte delle ricorrenti, in particolare nei confronti della Liptons, della posizione da esse detenuta sul mercato non può certamente essere negato in base al fatto che detta impresa, avendo una clientela diversa da quella della Hugin, non dovrebbe essere considerata concorrente di questa. Le ricorrenti, come sapete, sostengono questa tesi, adducendo che la Liptons non presta assistenza tecnica per i registratori nuovi, ma si occupa principalmente della revisione dei registratori più semplici, acquistati da piccole imprese, nonché della locazione, mentre la Hugin preferisce vendere registratori nuovi ad importanti catene di negozi e solo in casi eccezionali svolge attività di locazione. Ora, dall'accordo esistente con la Hugin GB risulta che la Liptons, negli anni 1969-1971, era senz'altro attiva, in una certa misura, anche nel settore dell'assistenza tecnica e non si occupava unicamente della trasformazione dei registratori di cassa in funzione del sistema decimale. In ogni caso, le contrarie allegazioni delle ricorrenti non si possono considerare provate né dalla lettera in cui la Liptons nel novembre 1972, indirizzava, per i servizi di manutenzione, determinati clienti alla Hugin, né da tre fatture, relative a riparazioni, inviate dalla Hugin alla Liptons nei mesi dal luglio all'ottobre 1972; tali circostanze possono trovare una spiegazione plausibile nel fatto che, a quell'epoca, la Hugin non metteva a disposizione della Liptons parti di ricambio in quantità sufficiente. D'altro canto, anche ammesso che la Liptons non abbia prestato regolarmente servizi di assistenza tecnica per i registratori nuovi, un rapporto di concorrenza di quest'impresa con la Hugin si deve presumere almeno in quanto la Liptons effettua la distribuzione di registratori revisionati e la locazione di registratori Hugin, ed ogni regresso — determinato dal rifiuto di vendita di pezzi di ricambio — nell'andamento dei suoi affari in questo settore si risolve in un vantaggio per la Hugin in quanto fornitore di registratori nuovi.
Così pure, tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, non può valere come giustificazione l'accenno al fatto che la Liptons, in ragione del suo giro d'affari, non sarebbe un importante concorrente per la Hugin. Perciò, può anche restare in sospeso la questione del se le cifre prodotte dalle ricorrenti quanto al fatturato della Liptons per il 1974 rispecchino un andamento normale, dopo la fine del «boom» dei registratori di cassa degli anni 1971/1972, ovvero siano almeno in parte imputabili alla politica commerciale della Hugin. La sola cosa importante mi sembra il fatto che la Liptons è stata per anni, nel settore della manutenzione dei registratori di cassa Hugin, l'unico concorrente di rilievo dell'impresa produttrice di tali machine nel Regno Unito.
Né può portare ad una diversa valutazione il riferimento alla circostanza che la Hugin, nel settembre 1972, sarebbe stata disposta a fornire alla Liptons determinati pezzi di ricambio, circostanza di cui la Liptons non avrebbe approfittato. In proposito è irrilevante che se trattasse — come sostiene la Liptons — di un'offerta isolata o che in effetti si desiderasse una soluzione a più lunga scadenza. Ciò che importa è invece il fatto che l'offerta interessava unicamente l'attività della Liptons nel settore della revisione di registratori usati, e che quindi la Hugin non era disposta a fornire pezzi di ricambio per altri importanti settori di attività (assistenza tecnica in generale e locazione).
Infine, l'abuso commesso nei confronti della Liptons non può essere negato neppure in base alla circostanza che quest'impresa non sarebbe scomparsa dal mercato, e che un certo regresso nell'andamento dei suoi affari sarebbe da ascrivere piuttosto all'andamento generale della situazione economica che non alla politica commerciale della Hugin, tanto più che questa sarebbe stata sempre disposta a prestare servizi di assistenza tecnica anche per registratori dati in locazione e revisionati dalla Liptons. In proposito, si deve anzitutto osservare che l'abuso ai sensi dell'art. 86 è configurabile non soltanto qualora ad un concorrente venga dato, per così dire, il «colpo di grazia». Ciò è dimostrato dal caso della United Brands, in cui l'art. 86 è stato applicato nonostante il fatto che il cliente boicottato avesse potuto proseguire la propria attività commerciale con altre marche di banane. Inoltre, si può senz'altro presumere che la politica commerciale della Hugin abbia avuto ripercussioni negative sull'attività economica svolta dalla Liptons. In ogni caso, infatti, è stata resa impossibile per quest'impresa la manutenzione di registratori di cassa Hugin con l'uso di pezzi di ricambio originali, che in precedenza risulta le venissero forniti in una certa quantità. Si deve poi ammettere che il rifiuto di vendita ha pregiudicato — anche se la Hugin è disposta a prestare servizi di assistenza tecnica — le operazioni relative a registratori revisionati o dati in locazione, in quanto, naturalmente, in mancanza di formali assicurazioni in tal senso da parte della Hugin, non tutti i clienti della Liptons fanno senz'altro affidamento su un tempestivo servizio di assistenza Hugin o vogliono affrontare l'incoveniente di aver a che fare con due imprese diverse. Sotto questo profilo, è irrilevante l'esatta entità delle perdite. Basta invece riferirsi all'andamento delle entrate della Liptons relative alla manutenzione e alla locazione di registratori Hugin negli anni 1970-1975, dalle quali risulta inequivocabilmente, in cifre assolute (che devono tener conto anche dell'inflazione) e in percentuale, una riduzione del fatturato.
2.
Per cercare di dimostrare che il loro comportamento non è criticabile ai sensi dell'art. 86 le ricorrenti adducono anche altre giustificazioni obiettive. Esse fanno riferimento al fatto che, per i moderni registratori di cassa, prodotti di alta complessità, l'assistenza di elevato livello qualitativo è importante, e necessaria soprattutto come arma nella concorrenza contro le piccole imprese che cercano di accaparrarsi maggiore spazio sul mercato. Riservando ai propri tecnici i servizi di assistenza, la Hugin non perseguirebbe quindi, in sostanza, una politica diversa da quella che già in molti casi è risultata ineccepibile, sul piano del diritto della concorrenza, nell'ambito dei sistemi di distribuzione selettivi. In particolare, non potrebbe essere criticata l'esclusione della Liptons dal servizio di assistenza tecnica. Al riguardo si dovrebbe considerare non soltanto che, all'epoca della interruzione dei rapporti commerciali (autunno 1972), l'art. 86 non era ancora applicable nel Regno Unito, ma anche che la Liptons sapeva fin dall'inizio che la sua attività nel settore della manutenzione poteva essere soltanto provvisoria: la Liptons non sarebbe in grado di prestare servizi di assistenza tecnica di prima qualità, poiché neppure negli anni 1969-1971 quest'impresa aveva mai fornito vere e proprie prestazioni di assistenza tecnica e, inoltre, non sarebbe al corrente della recente, rapida evoluzione tecnologica.
a)
Nel valutare questi argomenti si deve riconoscere che il mercato dei registratori di cassa e dei relativi servizi di manutenzione presenta peculiarità ignote ai mercati di altri apparecchi tecnici. Esse dipendono dal fatto che esiste una molteplicità di tipi, i quali vengono adattati in funzione di speciali esigenze della clientela, giungono sul mercato soltanto in serie limitate e sono soggetti a rapida trasformazione. La loro manutenzione richiede una relativamente costosa gestione delle scorte e una speciale preparazione tecnica, in parte limitata a pochi modelli, che dev'essere costantemente aggiornata.
Queste caratteristiche, tuttavia, valgono per il mercato dei registratori di cassa in generale, non già soltanto per i registratori Hugin. In ogni caso, è da notare che altri produttori non riservano a se stessi o ai propri distributori esclusivi il servizio di assistenza tecnica, ma ammettono senz'altro, sia pur stabilendo talvolta criteri restrittivi, che questo venga prestato da officine indipendenti; tale circostanza non trova, nel caso della NCR, una spiegazione convincente nel solo disinteresse di questa per il mercato dei registratori di cassa, né è chiarita dal solo riferimento alle varie dimensioni delle imprese. In realtà, infatti, anche imprese di medie dimensioni che, come la Hugin, cercano di allargare e difendere la buona reputazione dei loro prodotti, seguono una politica più liberale. Da ciò desumo che la criticata politica commerciale della Hugin — assistenza tecnica riservata esclusivamente ai propri tecnici — non può giustificarsi in base alle peculiari caratteristiche del prodotto. Anche relativamente a questo punto ci si può richiamare alla summenzionata sentenza del Bundesgerichtshof, in cui viene giustamente sottolineato che se i servizi di manutenzione prestati da terzi lasciano a desiderare, ciò non consente necessariamente illazioni negative circa la qualità dei prodotti.
Quanto poi al tentativo di giustificare il comportamento controverso riferendosi alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza in merito ai sistemi di distribuzione selettivi, è ovvio che non si può senz'altro porre in atto unilateralmente ciò che appare lecito in ragione di accordi conclusi con autonomi partecipanti al mercato, e notificati alla Commissione. È inoltre inesatta l'opinione secondo cui sistemi di distribuzione del genere, in quanto ineccepibili sotto il profilo del diritto della concorrenza, non ricadrebbero affatto sotto l'art. 85. Nella sentenza 26/76 è stato affermato soltanto che siffatti sistemi sono compatibili con l'art. 85, n. 1, qualora la scelta degli operatori ammessi a parteciparvi avvenga secondo criteri oggettivi di indole qualitativa e tali criteri siano applicati in modo non discriminatorio. Per il resto, la sentenza parte dal presupposto che, in certi casi, l'art. 85, n. 1, può senz'altro trovare applicazione e che, nell'effettuare la conseguente valutazione necessaria ai fini dell'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, vanno prese in considerazione tutte le circostanze e in particolare dev'essere garantito che non venga eliminata la concorrenza. Se si considera inoltre che nella sentenza BMW, anch'essa già ricordata, è stato espressamente affermato che i servizi di assistenza tecnica devono poter essere prestati da officine indipendenti — siffatti obblighi possono essere imposti in forza dell'art. 85, n. 3 —, il sistema di cui trattasi nella presente fattispecie, in cui i terzi sono del tutto esclusi dal servizio di assistenza tecnica ed in cui, esistendo in ciascuno Stato membro un unico organo competente per tale servizio, manca un'efficace concorrenza «intra-brand», difficilmente potrebbe essere giustificato in base ai principi vigenti per la distribuzione selettiva.
b)
Per quanto riguarda poi la particolare questione del se la Liptons sia stata legittimamente esclusa dal mercato, è certamente irrilevante che, all'epoca dell'interruzione dei rapporti commerciali con quest'impresa, l'art. 86 del Trattato CEE non fosse ancora applicabile nel Regno Unito. Al centro del presente procedimento è la politica commerciale generale, impostata dalla Hugin a lunga scadenza e da essa proseguita anche dopo l'adesione del Regno Unito alla Comunità.
Altrettanto irrilevante è, a mio avviso, che la Liptons, secondo gli accordi conclusi con la Hugin GB, avesse dovuto svolgere solo in via provvisoria il servizio di assistenza tecnica e che inoltre, nel 1972, la Liptons fosse consapevole del fatto che la fornitura di pezzi di ricambio veniva continuata nei suoi confronti soltanto in attesa della stipulazione di un contratto di distribuzione. Neppure queste circostanze incidono in alcun modo sulla illiceità della politica commerciale generale della Hugin, che portava all'esclusione della Liptons dal mercato. In proposito si deve considerare, a favore della Liptons, che questa intratteneva da anni rapporti commerciali con la Hugin GB, rapporti di cui la Hugin AB era a conoscenza, mentre il rifiuto dell'offerta di contratto fattale dalla Hugin, e per il quale sarebbe difficile negare che esistessero, dal punto di vista della Liptons, ragionevoli motivi — limitazione della zona di distribuzione e riduzione del margine di profitto —, non dovrebbe avere alcun peso.
Infine, non sembra convincente neppure l'argomento secondo cui la Liptons avrebbe dovuto essere esclusa dal servizio di manutenzione, in quanto non sarebbe stata in possesso dei particolari requisiti ritenuti necessari dalla Hugin per l'assistenza tecnica alla clientela. Anche se non è facile stabilire quali fossero, in concreto, i compiti svolti dalla Liptons nel settore dell'assistenza tecnica prima del 1972 — su questo punto sarebbero stati utili ulteriori chiarimenti da parte della Commissione —, sta di fatto, tuttavia, che all'epoca in cui la Hugin GB era importatore esclusivo per il Regno Unito, la Liptons prestava taluni servizi di manutenzione e, a tale scopo, tecnici della Liptons venivano anche addestrati dalla Hugin AB. Risulta inoltre che la Liptons è in grado di provvedere alla manutenzione di registratori di cassa NCR di livello equivalente, né si vede come possano essere fondate le allegazioni delle ricorrenti, secondo cui la Liptons non avrebbe prestato un soddisfacente servizio di assistenza tecnica prima della cessazione dei suoi rapporti commerciali con la Hugin, dal momento che, manifestamente, questa non ha esitato ad ammettere la Liptons nella sua rete di distribuzione, ritenendola in possesso delle qualificazioni a tal fine richieste. In quanto, poi, viene sottolineato che la Liptons non possiede più attualmente i necessari requisiti, il fatto che essa non sia al corrente dei più recenti sviluppi della tecnica nel campo delle macchine Hugin non va preso in considerazione, poiché è imputabile allo stesso gruppo Hugin, il quale non ha mai proposto di provvedere al perfezionamento dei tecnici della Liptons, né le ha fatto pervenire, a differenza di altri produttori, dettagliate informazioni sui nuovi modelli.
c)
Si deve quindi constatare che non è stato messo in luce alcun elemento obiettivo atto ad escludere la possibilità di applicare l'art. 86 alla politica commerciale seguita dalle ricorrenti nell'ambito dell'assistenza tecnica e, in particolare, nei confronti della Liptons.
3.
Con ciò non è tuttavia esaurito l'accertamento del se l'art. 86 sia stato esattamente applicato nella fattispecie. Come è noto, a tal fine non è sufficiente la prova dell'esistenza di una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune e dello sfruttamento abusivo di tale posizione; l'art. 86 può applicarsi soltanto qualora l'abuso possa «essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri». Mi sembra che si ponga, in tal modo, il problema particolarmente delicato della delimitazione della sfera d'applicazione del diritto comunitario rispetto al diritto interno, problema che va risolto — come è stato sottolineato nelle cause riunite 56 e 58/64 (Consten GmbH e Grundig-Verkaufs-GmbH c/ Commissione, sentenza 13 luglio 1966, Racc. 1966, pag. 458) e nelle cause riunite 6 e 7/73 — con riferimento all'espressione sopra citata. Si potrà così stabilire se in un caso come quello di cui trattasi la competenza a decidere spetti alla Commissione ovvero — come nella fattispecie sulla quale si è pronunciato il Bundesgerichtshof — appaia più opportuna l'applicazione di mezzi offerti dal diritto interno.
Quest'ultima è, a quanto pare, la tesi sostenuta dalle ricorrenti. Esse fanno valere che la Liptons, impresa cui principalmente si riferisce la decisione impugnata, svolge la propria attività commerciale soltanto nella zona di Londra. Neppure quando era distributore esclusivo della Hugin GB per l'intero territorio britannico la Liptons avrebbe mai venduto registratori di cassa oltre frontiera, il che si spiegherebbe essenzialmente col fatto che i registratori devono essere adattati alle particolari caratteristiche di ciascun paese (lingua, moneta, ecc.) e la trasformazione per l'esportazione non sarebbe economicamente conveniente. Così pure, la Liptons non avrebbe mai prestato servizi di assistenza tecnica al di fuori del territorio nazionale. Ora, in quanto la decisione si riferisca alla politica commerciale generale della Hugin, secondo cui, in via di principio, non dovevano essere forniti pezzi di ricambio ad officine indipendenti, sarebbe importante il fatto che questo divieto non si doveva considerare — secondo precisazioni fornite in proposito della Hugin — come un divieto d'esportazione. Del resto, si potrebbe generalmente presumere che i registratori di cassa Hugin venissero acquistati non già presso rivenditori di un altro paese, bensì presso il più vicino distributore all'interno e che, naturalmente, lo stesso avvenisse per il servizio di assistenza tecnica.
a)
In proposito è necessario anzitutto chiarire come vada intesa, alla luce della giurisprudenza esistente, la suddetta espressione di cui all'art. 86, che si trova anche nell'art. 85.
In base a tale giurisprudenza si può certamente ritenere — e ciò risulta anche dal tenore letterale dell'espressione di cui sopra — che non si tratta unicamente di ripercussioni attuali e determinabili sugli scambi interstatali. Come è stato affermato nella causa 56/65 (Société Technique Minière c/ Maschinenbau Ulm GmbH, sentenza 30 giugno 1966, Racc. 1966, pag. 262), devono essere accertate le incidenze dirette o indirette, attuali o potenziali, sulle correnti di scambio. Si tratta di stabilire se il comportamento da valutare costituisca un ostacolo per la realizzazione di un mercato unico o se si possa prevedere con sufficiente probabilità una sua incidenza sulle correnti di scambio.
Né si può ritenere, a mio avviso, in base alle sentenze emesse nelle cause 6 e 7/73 e 27/76, che la situazione sia diversa per quanto riguarda l'art. 86. Nella prima di queste due sentenze è stato per l'appunto messo in rilievo che si deve presupporre l'esistenza di un pregiudizio per gli scambi qualora il comportamento criticato incida sulla struttura della concorrenza nell'ambito del mercato comune; in caso di eliminazione di un concorrente dal mercato comune, è indifferente che il comportamento abusivo riguardi l'attività di esportazione ovvero l'attività svolta dall'impresa considerata entro i confini della Comunità. Considerazioni analoghe si trovano nella sentenza United Brands, nella quale è stato affermato che, in caso di esclusione di un concorrente dal mercato, è irrilevante che il relativo comportamento riguardi il commercio fra Stati membri. Non si deve tuttavia perdere di vista che, nella prima delle due sudette sentenze, si è posto l'accento anche sulla circostanza che l'impresa boicottata esportava in due Stati membri e tale attività veniva lesa dal criticato boicottaggio. Analogamente, nell'altra sentenza di cui sopra, veniva considerato importante il fatto che l'impresa danese di cui allora si trattava era stata posta nell'impossibilità di acquistare banane nella Repubblica federale e di venderle in Danimarca. Perciò, in entrambi i casi, non si trattava affatto di un comportamento limitato ad un solo Stato membro, non avente quindi alcuna influenza sul commercio interstatale. Comunque, mi sembra impossibile che il criterio del «pregiudizio per il commercio» possa coincidere, per così dire, con quello del pregiudizio per la concorrenza. Si tratterebbe infatti di una interpretazione contrastante con la lettera della norma, secondo cui la delimitazione della sfera di applicazione di questa deve avvenire proprio in base all'elemento del «pregiudizio per il commercio», il che significa necessariamente che tale elemento ha carattere autonomo.
b)
Passando quindi all'esame del se la politica commerciale generale della Hugin — divieto di fornire pezzi di ricambio ad officine indipendenti — e il comportamento di tale impresa nei confronti della Liptons influiscano sul commercio interstatale o quanto meno possano, con sufficiente probabilità, avere incidenza in questo campo, si deve osservare in particolare quanto segue:
aa)
In merito alle politica commerciale della Hugin nel mercato comune deve ammettersi, nonostante il contenuto di accordi con i distributori e di istruzioni destinate alle affiliate, che non si è mai avuto un vero e proprio divieto di esportazione, bensì unicamente un divieto di fornire a terzi. Ciò è stato sottolineato dalla Hugin già in occasione dell'audizione da parte della Commissione, e precisazioni in tal senso, comunicate in progetto alla Commissione il 7 novembre 1977, sono state fornite nella lettera inviata ai distributori ed alle affiliate alla fine del novembre 1977. Non è quindi escluso che un distributore acquisti pezzi di ricambio da un altro distributore o da un'affiliata del gruppo Hugin in un altro Stato membro, anche se ciò dovrebbe avvenire in casi del tutto eccezionali.
D'altra parte, per quanto riguarda il divieto di fornire pezzi di ricambio ad officine indipendenti, per le quali si rendeva così impossibile la manutenzione dei registratori di cassa Hugin, e le cui altre attività, come la locazione di detti registratori e la revisione di macchine Hugin usate, venivano in tal modo danneggiate, si deve constatare che manca qualsiasi documentazione concreta sulla situazione del mercato al di fuori del Regno Unito, la quale possa giustificare la conclusione che il divieto si ripercuote sugli scambi interstatali. Non si sa quindi quante officine indipendenti esistano in altri Stati membri, né se esse effettuino scambi internazionali o quanto meno siano in grado di effettuarli. Tuttavia si deve presumere che ciò è molto improbabile, poiché, in base a quanto abbiamo appreso, le peculiarità del mercato di cui trattasi non sono affatto tali da permettere la creazione di imprese di manutenzione indipendenti di dimensioni rilevanti.
Per quanto riguarda la politica commerciale generale della Hugin è perciò impossibile — parlerò fra poco del caso particolare della Liptons — dare un giudizio circa le possibili ripercussioni sul commercio interstatale. Poiché, a mio avviso, non è sufficiente constatare un effetto negativo sulla struttura della concorrenza in ogni singolo Stato membro, con ripercussioni che possono essere di carattere puramente locale, si deve necessariamente concludere che la Commissione non ha sufficientemente provato di aver esattamente applicato l'art. 86 quanto alla suddetta politica commerciale generale della Hugin.
bb)
Circa il comportamento della Hugin nei confronti della Liptons, vengono anzitutto in considerazione gli effetti delle mancate forniture di pezzi di ricambio sulla manutenzione di registratori Hugin, sulla revisione di registratori usati e sulla locazione, e cioè, in complesso, sull'attività economica svolta dalla Liptons e concretantesi nella vendita di merci e nella prestazione di servizi; inoltre, va tenuto conto del fatto che per la Liptons è impossibile importare pezzi di ricambio Hugin da altri Stati membri.
Relativamente al primo punto, dalle dichiarazioni fatte nel corso del procedimento risulta che la Liptons ha effettivamente venduto fino al 1972 registratori Hugin nuovi nell'intero territorio britannico, anche se, al di fuori della zona di Londra, essa ha svolto tale attività non già attraverso una propria rete di distribuzione, bensì unicamente tramite rappresentanti. Nel presente contesto non si tratta, però, di queste operazioni — dato che la Liptons ha rifiutato di entrare a far parte della rete di distribuzione della Hugin —, bensì unicamente della manutenzione, della revisione di macchine usate e della locazione. In proposito è chiaro e incontestabile che l'attività della Liptons si limita in sostanza alla città di Londra e ad una zona compresa nel raggio di 50 miglia intorno a Londra, mentre al di fuori di tale zona l'impresa svolge attività molto ridotta. In particolare, la Liptons non si è mai occupata di commercio internazionale, pur avendone avuto concretamente la possibilità quanto meno per l'Irlanda, ove non si presentavano problemi di adeguamento. Né vi è alcun indizio di futuri sviluppi in tal senso, ad esempio nell'ambito di un'espansione dell'attività commerciale, alla quale non si oppone alcun ostacolo per quanto riguarda i registratori di altre marche. Così pure è incontestabile che la Liptons non ha mai prestato servizi di assistenza tecnica al di fuori del Regno Unito e che, anche in questo campo, essa non ha alcun progetto concreto per il futuro. Ora, stando così le cose, si deve necessariamente constatare che la condizione del «pregiudizio per il commercio tra Stati membri» non risulta soddisfatta, poiché al riguardo non ci si può a mio avviso contentare di una semplice possibilità teorica, ma si deve raggiungere un ragionevole grado di probabilità del fatto che detti scambi subiscano un pregiudizio e il loro sviluppo venga ostacolato.
Dirò subito che lo stesso ragionamento vale per il secondo punto ora in esame. In proposito non si può negare che la Liptons abbia invano tentato di importare pezzi di ricambio da altri Stati membri, quando la Hugin le rifiutava le relative forniture. Manifestamente, però, non si trattava di operazioni normali. È chiaro, e ciò è stato ammesso nel corso del procedimento, che le imprese di manutenzione si rivolgono naturalmente all'affiliata Hugin ad esse geograficamente più vicina e, qualora questa non disponga di pezzi di ricambio, direttamente alle Hugin AB in Isvezia. Perciò, qualora venisse dichiarato che il divieto di effettuare forniture al di fuori della rete di distribuzione Hugin — non si può parlare di un vero e proprio divieto di esportazione — è illecito, si tratterebbe, nel caso della Liptons — né la situazione risulta diversa nel caso di altre imprese di manutenzione —, unicamente di operazioni effettuate nell'ambito nazionale o di ordinazioni in un paese terzo. Ora, né l'una né l'altra ipotesi hanno manifestamente a che fare col commercio fra gli Stati membri e col pregiudizio ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE.
cc)
Si deve quindi necessariamente constatare, senza che sia necessario approfondire la questione del se, nel caso dell'art. 86, debba trattarsi di un rilevante pregiudizio del commercio fra Stati membri, che l'abuso di posizione dominante, pur esistente nel presente caso, non ricade sotto l'art. 86 del Trattato CEE, ma al massimo sotto le norme nazionali in materia di concorrenza, in quanto si tratta di un fenomeno puramente locale, senza alcun collegamento internazionale.
III —
Da quanto precede risulta che la dichiarazione fatta dalla Commissione, nell'art. 1 della propria decisione, circa la violazione dell'art. 86 è infondata e che perciò la relativa domanda d'annullamento dev'essere accolta. Ciò implica inoltre la mancanza di fondamento giuridico per l'irrogazione dell'ammenda di cui all'art. 2 e per l'ingiunzione di cui all'art. 3, con la relativa sanzione costituita dalla penalità di mora comminata nell'art. 4. L'intera decisione impugnata dev'essere perciò anullata, come richiesto dalle ricorrenti.
Appare quindi inutile l'esame specifico degli argomenti dedotti in merito all'irrogazione dell'amenda.
Infine, la conclusione cui sono pervenuto rende altresì superfluo l'accertamento del se la qualificazione del divieto di vendita effettuata nella motivazione della decisione possa essere contestata.
IV —
Concludo perciò nel senso che la decisione della Commissione impugnata dalla Hugin AB e dalla Hugin UK dev'essere annullata e che le spese del giudizio vanno poste a carico della Commissione.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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