CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 13 LUGLIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Non ritengo necessario, in questo procedimento, chiedervi di differire l'udienza per consentirmi di preparare le mie conclusioni.
I fatti della causa vi sono noti.
La prima questione sottopostavi dalla Corte Suprema di Cassazione verte in sostanza sul seguente problema: se la decisione del Consiglio n. 66/532 del 26 luglio 1966 — spesso ricordata come «la decisione di acceleramento» — abbia accorciato il periodo transitorio di cui all'art. 8 del Trattato CEE.
La soluzione che io suggerisco è chiaramente negativa.
La decisione d'acceleramento ha operato sotto tre aspetti, e precisamente :
1.
ha affrettato la soppressione dei dazi doganali fra gli Stati membri;
2.
ha anticipato la data d'entrata in vigore della Tariffa Doganale Comune;
3.
ha abolito le restrizioni quantitative alle importazioni in uno Stato membro di merci provenienti da un altro Stato membro.
Di per sé, la decisione non ha comunque fatto altro, né espressamente né implicitamente, come invero è stato chiarito dalla Corte, che, nella sentenza 94/74 (IGAV c. ENCC, Racc. 1975, pag. 712), ha dichiarato quanto segue:
«In effetti, la decisione del Consiglio 26 luglio 1966, relativa all'abolizione dei dazi doganali e parallela alla messa in opera della tariffa doganale comune in data 1o luglio 1968, (GU n. L 172; 22. 7. 1968, pag. 2971), si fonda sull'idea di accelerare lo sviluppo di alcune, ben determinate, iniziative che dovevano, nel loro complesso, essere portate a termine entro il periodo transitorio. Tali essendone i presupposti, la decisione testé citata si applica soltanto ai provvedimenti da essa espressamente richiamati, cioè ai dazi doganali in senso stretto ed alle restrizioni quantitative».
Se si ritiene che la prima questione sollevata dalla Corte Suprema di Cassazione vada risolta in senso negativo, la seconda diventa, a rigor di logica, priva d'oggetto.
La Commissione ha tuttavia sostenuto che in conseguenza della decisione d'acceleramento uno Stato membro non poteva più, dopo l'entrata in vigore della Tariffa Doganale Comune, avvenuta il 1o luglio 1968, imporre mediante un provvedimento di salvaguardia ai sensi dell'art. 115, 2o comma, del Trattato un dazio doganale su merci provenienti da un paese terzo che si trovassero in libera pratica in un altro Stato membro. L'argomento è suggestivo perché, come questa Corte ha ribadito una quantità di volte, si può far ricorso all'art. 115 solo se il trattamento che tutti gli Stati membri devono accordare alle importazioni di determinate merci da determinati paesi terzi non è ancora disciplinato da norme comunitarie. È dunque possibile che, dopo l'entrata in vigore della Tariffa Doganale Comune, i provvedimenti di salvaguardia che uno Stato membro poteva adottare in forza dell'art. 115 si limitassero a provvedimenti diversi dai dazi doganali — per esempio ai contingenti. Tuttavia noi non abbiamo sentito l'opinione del Governo italiano su tale problema, che d'altronde non è stato sollevato nemmeno nell'ordinanza di rinvio. Mi astengo perciò dall'esaminare più dettagliatamente questo punto.
Con la terza questione, la Corte Suprema di Cassazione domanda se l'art. 115, 2o comma, del Trattato CEE, nello stabilire che gli Stati membri, ove adottino, in base ad esso, provvedimenti di salvaguardia, li «notificano agli altri Stati membri e alla Commissione», abbia reso tale notifica condizione di validità e di efficacia dei suddetti provvedimenti.
La questione si fonda sull'assunto che la Repubblica italiana non abbia in realtà notificato i provvedimenti di cui trattasi (cioè quelli emanati dal Ministero delle finanze con circolare n. 292 del 17 giugno 1968) agli altri Stati membri ed alla Commissione. Il Governo italiano sostiene che ciò non è esatto e che i suddetti provvedimenti furono emanati previa consultazione della Commissione e ritualmente notificati. La Commissione, da parte sua, ci ha testé riferito di non aver trovato nei propri archivi alcuna traccia di tale notifica.
Checché ne sia, mi sembra che l'efficacia in uno Stato membro di provvedimenti da esso adottati a norma dell'art. 115, 2o comma, non potesse dipendere dal soddisfacimento della condizione consistente nel notificarli agli altri Stati membri ed alla Commissione, giacché, come risulta dal chiaro dettato dell'art. 115, in base al predetto articolo la notifica, doveva avvenire non appena i provvedimenti fossero emanati, ma non necessariamente prima della loro adozione.
Il Governo italiano ha richiamato la nostra attenzione — ad abundantiam — sulle conclusioni presentate dall'Avvocato generale Dutheillet de Lamothe nella causa 62/70 (Bock c. Commissione, Racc. 1971, pag. 916). In tali conclusioni si legge quanto segue:
«Le norme di procedura istituite dall'art. 115 del Trattato disciplinano i rapporti tra la Commissione e gli Stati membri. A mio parere dunque la norma non ha effetto diretto e non conferisce ai singoli diritti soggettivi. I singoli quindi non possono invocare tale norma in giudizio.»
Condivido tale opinione e, in definitiva, concordo con il Governo italiano nell'affermare che anche la terza questione va risolta in senso negativo.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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