CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 14 DICEMBRE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
Mi permetto di presentarvi congiuntamente le conclusioni relative a queste due cause, poiché si tratta di questioni sollevate dallo stesso giudice, nate a proposito di due controversie fra la stessa società e la stessa amministrazione, discusse nella stessa udienza e, infine, vertenti sulla stessa disciplina nazionale.
Questa è la prima volta, che io sappia, che dovete occuparvi della disciplina economica francese per l'alcool. Tuttavia, nell'ambito delle presenti cause pregiudiziali, sarebbe impossibile fare un esame esauriente della detta disciplina, estremamente tecnica, tanto più che il Governo francese non ha presentato né osservazioni scritte, né osservazioni orali nella seconda causa (119/78).
L'applicazione della suddetta disciplina è affidata al Service des alcools, ente tramite il quale lo Stato «controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni tra gli Stati membri» (art. 37, n. 1, 2o comma del Trattato CEE); essa costituisce un «monopolio nazionale che presenta carattere commerciale» ai sensi del 1o comma di detto numero.
Questa disciplina era — ed è ancora — palesemente atta ad essere modificata nell'ambito del Trattato CEE.
Il monopolio attribuito allo Stato non riguarda la produzione dell'alcool — diversamente da quanto avviene per il tabacco — bensì l'acquisto e la vendita di determinati tipi di alcool; con questo espediente, la produzione viene controllata e disciplinata. Lo Stato non produce direttamente l'alcool etilico, bensì obbliga i produttori a cederglielo a determinate condizioni.
Come contropartita, l'amministrazione del monopolio paga ai produttori un prezzo, detto «de prise en charge», calcolato partendo dal prezzo base fissato dall'amministrazione in modo da coprire il costo medio di produzione di un ettolitro di alcool.
Taluni alcolici sono riservati allo Stato e possono venire acquistati solamente da questo: si tratta in genere degli alcool rettificati ad alta gradazione, degli alcool industriali e di sintesi, di quelli di uva, di mele e di pere, che non siano prodotti dai distillatori di grezzo né muniti di denominazione di origine controllata o regolamentata. Dunque, vi è l'obbligo di cedere la propria produzione di determinati alcool non consumabili tali e quali, obbligo che equivale al monopolio della produzione.
Questa disciplina si fonda essenzialmente sull'art. 358 del Code général des impôts, il quale a sua volta è stato introdotto dalla legge 13 gennaio 1941, ed è una delle norme che interessano il giudice a quo. Esso dispone:
«È riservato allo Stato, rappresentato dal Service des alcools, il diritto di produrre gli alcool etilici, eccezione fatta per:
1o
le acquaviti che non abbiano il carattere di alcolico rettificato:
a)
prodotte dai distillatori di grezzo e per loro conto nel limite della concessione in franchigia;
b)
ottenute dalla distillazione di frutta fresche che non siano mele, pere e uva o i loro sottoprodotti;
c)
che abbiano diritto alla denominazione di origine controllata o regolamentata:
2o
i distillati di ginepro …».
Il Service des alcools acquista, a prezzi fissati con decreto ministeriale, gli alcolici riservati, nei limiti di determinati contingenti. Il monopolio riguarda pure la vendita degli alcolici riservati, che il Service des alcools rivende tali e quali o previa rettifica. Per l'attuazione di questa disciplina è stata emanata una normativa sulla produzione e sul trasporto dell'alcool e le imprese che producono tipi di alcool che possono rientrare nel monopolio sono soggette al controllo delle «Contributions indirectes».
Tuttavia, previa decisione speciale del Service des alcools, è possibile disporre liberamente di determinati tipi di alcool, salvo quanto precisato qui di seguito. Si tratta in particolare delle acquaviti munite di denominazione d'origine controllata o regolamentata e di quelle ottenute dalla distillazione di frutta fresche (mele, pere e uva) o dei loro sottoprodotti: mentre vi è l'obbligo di cedere determinati tipi di alcool consumabili tali e quali, a prezzo garantito e senza possibilità di riscatto, lo smercio di queste acquaviti è libero, contro pagamento di un diritto (soulte).
Ad integrazione del divieto di importare alcolici allo stato naturale, la disciplina francese contempla il divieto di distillare «qualunque materia prima importata», sancito dall'art. 268 dell'Allegato II del Code général des impôts (CGI), norma d'attuazione introdotta dal decreto «en Conseil d'Etat» n. 74/91, del 6 febbraio 1974, il quale, all'art. 2, recita:
«È vietata la distillazione di qualunque materia prima importata, eccezion fatta per le frutta fresche diverse dalle mele, pere e uva».
È questa la seconda norma che interessa il giudice nazionale.
E veniamo al sistema del diritto (soulte).
Prima del 1974, il Codice non ammetteva deroghe all'obbligo di cedere la produzione allo Stato, obbligo imposto dall'art. 358. A partire dal 1o aprile 1974 e fino al 29 luglio 1977, i produttori hanno potuto, cionondimeno, liberarsi dal monopolio di produzione dello Stato e conservare la libera disponibilità di determinate acquaviti, pagando un diritto.
Il decreto 6 febbraio 1974 ha infatti introdotto l'art. 269 dell'allegato II del Code, che suona così:
«Il Service des alcools può lasciare ai produttori, a loro richiesta, la libera disponibilità di determinati tipi di alcool riservati allo Stato, contro pagamento di un diritto, il cui ammontare non può superare la differenza fra il prezzo di vendita più elevato dell'alcool del monopolio e il prezzo di acquisto più basso dell'alcool di origine agricola prodotto nell'ambito dei contingenti durante la stagione precedente …».
Questo testo è stato sostituito, con decreto 25 luglio 1977, con effetto dal 29 luglio 1977, dalle seguenti norme:
«Il Service des alcools può lasciare ai produttori, a loro richiesta, la libera disponibilità degli alcool riservati allo Stato, contro pagamento di un diritto il cui ammontare non può superare la differenza fra il prezzo di vendita più elevato degli alcool del monopolio e il prezzo d'acquisto più basso dello stesso alcool acquistato durante la stagione precedente. Queste norme si applicano anche allo stesso alcool importato da e originario degli Stati membri della Comunità economica europea, oppure originario di paesi terzi e messo in libera pratica in uno di detti Stati membri».
Ai sensi dell'art. 2 del decreto 25 luglio 1977, relativo ai prezzi di vendita dell'alcool riservato allo Stato:
«le tariffe normali di vendita dell'alcool riservato allo Stato sono … costituite da un prezzo base e da una quota supplementare pari al diritto contemplato dall'art. 269 dell'Allegato II del Code général des impôts».
La facoltà di «riscatto» è stata così estesa a tutto l'alcool riservato: i produttori di alcool etilico possono disporre liberamente, senza preventiva autorizzazione, dell'alcool di loro produzione, previo pagamento del diritto. È pacifico che questo adattamento è stato introdotto per adeguarsi all'art. 37 del Trattato CEE.
II —
Le due controversie principali, nelle quali si inseriscono le domande pregiudiziali sottoposte a questa Corte dal Tribunal de grande instarne di Lure, sono sorte come segue: la Société anonyme Distilleries Peureux non è un «distillatore di grezzo»: essa possiede in Fougerolles un grande stabilimento con una vasta produzione di alcolici di frutta; essa fruisce del regime speciale delle «distillerie industriali di frutta col nocciolo e della macerazione di frutta col nocciolo». In questa produzione, essa impiega sia materie prime nazionali, sia frutti sotto spirito importati da Stati membri della Comunità o da paesi terzi.
La Peureux importa, produce ed esporta distillati di pera Williams.
Sembra che questo prodotto derivi il proprio nome dalla «Bon Chrétien Williams», varietà di pero che produce frutta da tavola (fruit à couteau), ottenuto in Inghilterra e che si innesta sul franco. Non si comprende molto bene il nesso fra questo frutto e l'«acquavite di pera», dato che questa bevanda, a differenza del «poiré», è prodotta da pere aspre, a meno che la denominazione «eau de vie de poire Williams» non provenga dal fatto che, in certe confezioni di questa bevanda, è posta a macerare una «pera Williams».
In particolare, si trovano in commercio le seguenti specialità imbottigliate: Pera Williams a 45o«La Duchesse», Pera Williams «Grundbacher», Pera Williams a 45o«Klosterwald», Pera Williamine a 43o«Morand», prodotto svizzero.
Il distillato di pere con una gradazione alcolica di più di 57o, in particolare, è prodotto in Italia. In questo paese, la distilleria L. Psenner, di Termeno (Bolzano), produce e vende l'«acquavite fine di pera Williams» a 40o, in bottiglie da l 0,75, e un «distillato di pera Williams», a 40o, in bottiglie da l 0,50, contenenti una pera autentica.
Si tratta, a quanto pare, di denominazioni semplici o di fantasia che, per lo meno in Francia, non hanno nulla a che fare con le acquaviti ottenute dal detto frutto, mediante distillazione tradizionale ed artigianale, in certe regioni dell'Est. In generale, non esiste una denominazione di origine per le «pere Williams», o «William's» in Francia; se ne possono valere solamente alcune specialità alsaziane.
Infatti, per la legge francese, la semplice denominazione «acquavite di pera» è riservata alle acquaviti prodotte esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione del frutto suddetto. L'alcolico di cui si tratta perde il diritto a tale denominazione quando, in seguito a una rettifica successiva alla distillazione, perde le sue caratteristiche specifiche.
Detta denominazione viene tuttavia usata per le miscele delle acquaviti fra di loro oppure con alcool di frutta, o con alcool industriale, a condizione che la denominazione usata per designare la miscela sia seguita da un qualificativo che distingua la miscela dall'acquavite di cui viene usata la denominazione.
Non esiste una definizione comunitaria dell'«acquavite di pera». Cionondimeno, in base alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo «all'organizzazione comune del mercato dell'alcool etilico di origine agricola e a disposizioni complementari per l'alcool etilico di origine non agricola, e per taluni prodotti contenenti alcool, presentata dalla Commissione al Consiglio il 6 marzo 1972, l'acquavite di frutta con semi è quella ottenuta mediante distillazione esclusiva di mosti fermentati di tali frutta che, all' uscita dal distillatore, abbia la gradazione massima di 80o G.L. e possieda i requisiti analitici di cui alla tabella delle specificazioni analitiche. Questa definizione non è stata accolta nella proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo “all'organizzazione comune del mercato dell'alcool etilico di origine agricola e a disposizioni complementari per taluni prodotti contenenti alcool etilico”, presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 dicembre 1976.
La Peureux, d'altronde, iniziava a distillare, nel 1976, delle “arance conservate sotto spirito” importate dall'Italia, a quanto pare, sotto la voce 20.06 B I della tariffa doganale comune. Non sappiamo esattamente in quale confezione o sotto quale denominazione dovesse essere smerciato questo prodotto; secondo le osservazioni della Peureux, essa mirava a produrre un liquore “tipo Cointreau”. Come sapete, il vero Cointreau è fabbricato ad Angers. Avendo chiesto alla direzione dell'amministrazione fiscale competente (Administration des Contributions in-directes) di confermarle che essa aveva diritto d'impiegare la detta materia prima, le veniva risposto, il 1o marzo 1977, che l'art. 268 dell'Allegato II del CGI vieta la distillazione, nel territorio nazionale, di detta materia prima. Essendole stato ingiunto di pagare, a causa di tale distillazione, il decuplo dei tributi evasi (cioè più di 17 milioni di franchi) la Peureux chiedeva al Tribunal de grande instance di Lure di annullare questo provvedimento amministrativo.
Passando, per così dire, al contrattacco, la Peureux citava poi in giudizio lo Stato francese per ottenere la restituzione della somma complessiva di 399435 franchi, pagata fra il 6 febbraio 1970 ed il 6 ottobre 1976 come diritto (soulte) sulla distillazione dell'acquavite di pera Williams di sua produzione di cui aveva chiesto ed ottenuto la libera disponibilità.
Dopo aver constatato che la domanda dell'attrice verteva, per le somme pagate prima del 31 dicembre 1974, su diritti prescritti, il Tribunal de grande instance di Lure ha sottoposto a questa Corte la seguente questione:
“Se l'esistenza di un monopolio dello Stato francese per la produzione di determinate acquaviti, quale quella di pera Williams, il quale implica la riscossione a favore dello Stato — nei casi in cui la disponibilità di dette acquaviti è lasciata ai produttori — di una ‘soulte de rétrocession’, sia compatibile — dal 1o gennaio 1975 o da una data successiva — con l'art. 37 del Trattato di Roma che vieta qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea nelle operazioni d'importazione e d'esportazione” (causa 86/78).
Lo stesso tribunale vi chiede di decidere, nella causa 119/78,
“Se il divieto, vigente in Francia, di distillare qualsiasi materia prima importata, ad eccezione delle frutta fresche diverse dalle mele, pere e uva (art. 268 dell'allegato II del Code général des impôts) sia compatibile con gli artt. 10 e 27 o con qualsiasi altra disposizione del Trattato di Roma relativa alla libera circolazione e pratica delle merci provenienti da paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la distillazione di arance sotto spirito provenienti dall'Italia”.
A proposito delle due suddette questioni, è ancora opportuno osservare quanto segue:
1.
rispondendo, il 19 aprile 1978, ad una interrogazione scritta, la Commissione ha comunicato che l'esame della normativa stabilita dal decreto n. 77/842 del 25 luglio 1977, — la quale d'altronde doveva ancora costituire oggetto di provvedimenti legislativi — era tuttora in corso. Non sappiamo a che punto sia giunto questo esame;
2.
il divieto di distillare arance macerate nello spirito è stato oggetto, nel dicembre del 1977, di una presa di posizione della Commissione, e, in mancanza di una risposta soddisfacente da pane del Governo francese, la Commissione ha deciso, nella primavera di quest'anno, l'apertura del procedimento di cui all'art. 169 del Trattato. Nelle osservazioni orali, la Commissione ha dichiarato che, in una lettera del 2 ottobre 1978, le autorità francesi si sono mostrate consapevoli della necessità di attuare l'adeguamento legislativo della normativa in questione e che è in corso di preparazione un progetto di legge.
III —
Prima di esaminare l'incidenza dell'art. 37 del Trattato CEE sulla normativa francese, nella parte in cui impone l'obbligo di cessione al monopolio, con la possibilità di sottrarvisi mediante il pagamento del diritto, nonché nella parte in cui vieta la distillazione di qualsiasi materia prima importata, fatta eccezione per le frutta fresche che non siano mele, pere e uva, è opportuno chiederci se questo articolo del Trattato vieti quelle che si è convenuto di chiamare “discriminazioni alla rovescia” — dato che l'attrice nelle cause principali lamenta nella prima causa di essere oggetto di una discriminazione di questo genere — e se l'art. 37 si applichi ancora alle situazioni del genere di quelle sulle quali il giudice nazionale deve pronunziarsi in entrambe le cause principali.
1.
L'art. 7 vieta, nel campo di applicazione del Trattato, qualsiasi discriminazione effettuata in ragione della nazionalità, senza pregiudizio delle disposizioni particolari del Trattato stesso.
Ci si deve quindi chiedere se il Trattato vieti in via generale quelle che si è convenuto di chiamare “discriminazioni alla rovescia”.
Avete già avuto modo di pronunziarvi su questo problema in materia di previdenza sociale. Nella sentenza 28 giugno 1978(Kenny), avete affermato (punto 18 della motivazione) che “gli artt. 7 e 48, vietando ad ogni Stato membro di applicare, nella sfera di applicazione del Trattato, il proprio diritto in maniera diversa a seconda della nazionalità, non contemplano le eventuali disparità di trattamento che possono derivare, da uno Stato membro all'altro, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, purché ciascuna di tali legislazioni si applichi a chiunque sia ad esse soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità”.
Io stesso avevo sostenuto nelle conclusioni per la causa Thieffry (Racc. 1977, pag. 780) che l'art. 52 del Trattato, in materia di libertà di stabilimento, vieta discriminazioni di questo genere; l'avvocato generale Reischl (causa Knoors, 115/78) e l'avvocato generale Warner (causa Auer, 136/78) hanno sostenuto, l'altro ieri, la stessa tesi.
Nel campo che interessa al giudice a quo, il divieto dell'art. 7 viene attuato dall'art. 37, n. 1, e, in via accessoria, dall'art. 95. A proposito dell'art. 37, n. 2, l'avvocato generale Dutheillet de Lamothe aveva ritenuto, nelle conclusioni per la causa Cinzano (Racc. 1970, pag. 1105), che questa norma, “pur vietando ogni provvedimento discriminatorio nuovo nei confronti degli importatori, non costituisce un ostacolo alla soppressione di una discriminazione operata a danno dei produttori nazionali”.
Da parte sua, l'avvocato generale Warner, nelle conclusioni per la causa Manghera (Racc. 1976, pag. 107), ha ritenuto, tenendo conto della posizione dell'art. 37 nel capitolo concernente le restrizioni quantitative degli scambi, che le discriminazioni di cui all'art. 37 “sono le discriminazioni a danno di prodotti fabbricati o messi in commercio da cittadini di altri Stati membri”.
In merito all'art. 95, avete affermato, nella sentenza 22 marzo 1977(Steinicke, cfr. punto n. 30 della motivazione, Racc. pag. 614) che “l'art. 95 ha … lo scopo di abolire le discriminazioni, dirette o indirette, riguardo ai prodotti importati, ma non di porre questi in una situazione fiscale privilegiata rispetto ai prodotti nazionali”.
Da parte mia, dato che l'art. 37 parla di “qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi”, propendo a ritenere che esso si riferisca proprio alle discriminazioni in ragione dell'ubicazione geografica della produzione, quale che sia la nazionalità del prodotto. Infatti, le discriminazioni in ragione dell'origine dei prodotti non sono meno criticabili di quelle in ragione della cittadinanza degli operatori; anche se può essere definita come “puramente nazionale”, la discriminazione non è del tutto priva di nesso con fatti localizzati in un altro Stato membro; essa si colloca quindi nel contesto comunitario. Aggiungo però subito che l'eliminazione delle “discriminazioni alla rovescia” si potrà ottenere unicamente nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati, grazie al ravvicinamento od all'armonizzazione delle legislazioni.
2. Veniamo ora alla questione del se l'art. 37 si applichi ancora.
Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione sostiene la tesi — già esposta nella causa Hansen, sulla quale avete pronunziato la sentenza del 10 ottobre 1978, e che essa sostiene anche in un'altra causa Hansen, n. 91/78, sulla quale dovrete presto pronunziarvi — secondo la quale, dalla fine del periodo transitorio CEE a tutte le misure non relative a diritti esclusivi di monopolio non si deve più applicare l'art. 37, bensì gli artt. 12, 30-34, 95, ed, eventualmente, 92. In subordine, essa sostiene che l'art. 37 non si applica più giacché il regime francese, — in seguito al decreto 25 luglio 1977, n. 77/842 — benché sia ancora un monopolio di produzione, deve considerarsi“riordinato”, e quindi non costituisce più un monopolio commerciale ai sensi di detto articolo. Solo il diritto di produrre l'alcool resta soggetto al monopolio, sempreché sia compatibile con la libera circolazione dei prodotti fra gli Stati membri.
Cionondimeno, nelle osservazioni orali essa sostiene — se ho ben capito — che se, ad onta dell'art. 37, n. 1, dopo la fine del periodo transitorio un monopolio nazionale continua ad esercitare diritti esclusivi d'importazione, d'esportazione e di smercio, questa norma speciale si applica alle misure che, in mancanza del monopolio stesso, ricadrebbero nell'ambito di applicazione degli artt. 12, 30 e 95.
Detta questione è stata esaminata dall'avvocato generale Capotorti nelle conclusioni del 4 luglio 1978, pagg. 10 e 11, per la citata causa Hansen (la sentenza è stata pronunziata il 10 ottobre 1978).
Non avete ancora preso espressamente posizione su questo punto — mi sembra — benché in detta sentenza abbiate affermato (punto n. 13 della motivazione) che “sembra quindi preferibile esaminare il problema posto dal giudice nazionale, in primo luogo, dal punto di vista della norma fiscale stabilita dall'art. 95, in ragione del suo carattere generale, non già dell'art. 37, che si riferisce specificamente al regime dei monopoli nazionali; questo metodo è tanto più opportuno in quanto l'art. 37 è fondato sullo stesso principio dell'art. 95, cioè sull'eliminazione di tutte le discriminazioni negli scambi fra Stati membri”.
Ciononostante, secondo la vostra sentenza 17 febbraio 1976(Miritz, punto n. 8 della motivazione, Racc. pag. 229),
“L'art. 37, n. 1, non contempla esclusivamente l'abolizione delle restrizioni quantitative, ma vieta, alla scadenza del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto concerne le condizioni di approvvigionamento e di smercio. Ne consegue che tale norma riguarda non solo le importazioni e le esportazioni che costituiscono l'oggetto immediato del monopolio, ma anche qualsiasi provvedimento connesso all'esistenza di questo e che incida sugli scambi intracomunitari di determinati prodotti, soggetti o meno a regime di monopolio [formula presa direttamente dal punto n. 5 della vostra sentenza Cinzano del 16 dicembre 1970, Racc. pag. 1096], e di conseguenza qualsiasi tributo che abbia per effetto di discriminare le merci importate rispetto ai prodotti nazionali soggetti al regime monopolistico”.
Decisivo in proposito è il fatto che determinate misure, rientranti nell'ambito del monopolio, abbiano conseguenze per gli scambi fra Stati membri. Orbene, le misure delle quali l'attrice nella causa principale critica gli effetti sugli scambi sono direttamente connesse all'esistenza del monopolio. Devo quindi formulare le più ampie riserve sul punto di vista della Commissione. Se la soppressione delle discriminazioni che derivano direttamente dalle norme relative ai prodotti soggetti al monopolio potesse essere ottenuta grazie alle norme del Trattato che vietano le tasse e le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative (artt. 30-34) o le discriminazioni fiscali (art. 95), l'art. 37 sarebbe inutile. Dunque, la portata di questo articolo non si riduce al perseguimento e alla realizzazione di quest'unico obiettivo: esso mira al riordinamento dei monopoli, il quale, a sua volta, dev'essere, ai sensi del n. 3, “adattato all'eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli articoli da 30 a 34 inclusi”.
La stessa Commissione mostra qualche incertezza circa la data a partire dalla quale questa trasformazione sarebbe avvenuta: secondo la logica, essa avrebbe dovuto avvenire il 1o gennaio 1970. Ora, secondo la Commissione, essa si è verificata, nella migliore delle ipotesi, nel luglio del 1977. Dalla risposta ch'essa ha dato, il 13 dicembre 1977, ad un'interrogazione scritta, risulta che il riordinamento della disciplina francese dell'alcool non era, a tale data, definitivo e che il suo esame da parte della Commissione non era ancora terminato.
Da parte mia ho molti dubbi sul fatto che i monopoli nazionali di carattere commerciale — in particolare il monopolio francese dell'alcool, come del resto quello tedesco — se mi è permessa questa osservazione — siano stati riordinati, nella parte in cui implicano misure d'effetto equivalente ad un'organizzazione nazionale di mercato, nel modo indicato all'art. 37, n. 1, sia pure nel luglio del 1977, e che, con l'eliminazione dei diritti esclusivi di importazione, d'esportazione e di smercio, i monopoli abbiano cessato di esistere in quanto tali.
Rispondendo, il 21 maggio 1976, ad un'interrogazione scritta, la Commissione dichiarava che “dato che la Francia, in seguito alle sentenze 45/75 (Rewe) e 91/75 (Miritz), non ha ancora preso provvedimenti adeguati per rendere il suo monopolio dell'alcool conforme alle esigenze del Trattato CEE ed in particolare dell'art. 37, la Commissione, in data 12 aprile 1976, ha avviato contro detto Stato membro il procedimento d'infrazione contemplato dall'art. 169 del Trattato”. Non vi è nulla nel fascicolo che consenta di sapere a che punto si trova questo procedimento.
Mi sembra dunque estremamente pericoloso classificare l'art. 37 fra le norme inutili. In questo caso, però, quest'articolo deve poter essere applicato integralmente.
3.
A questo proposito, non bisogna perdere di vista un altro aspetto fondamentale: è certo che il monopolio francese dell'alcool, accanto all'aspetto fiscale sul quale tornerò, “comporta una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli” ai sensi dell'art. 37, n. 4. Esso è tuttora obbligato ad acquistare, nei limiti di determinati contingenti, l'alcool etilico agricolo ed a garantirne lo smercio e la valorizzazione, al fine di assicurare un certo tenore di vita ai produttori. Il 22 dicembre 1969, la Commissione si esprimeva nel senso che “sarebbe impossibile dissociare il riordinamento definitivo del monopolio dall'attuazione dell'organizzazione comune prevista per l'alcool etilico di origine agricola”. In risposta ad un'interrogazione parlamentare scritta, la Commissione dichiarava anche, il 28 aprile 1971, che “il definitivo riordinamento dei monopoli francese e tedesco dell'alcool dipende dall'elaborazione di un'organizzazione comune dei mercati dell'alcool etilico di origine agricola”. Condivido pienamente questo punto di vista.
Non vi è affatto bisogno di ricordare che l'organizzazione comune di cui trattasi non è ancora divenuta realtà e che il regime francese nel settore dell'alcool non è ancora stato riordinato, a tutt'oggi, in modo da non avere più il carattere di un'organizzazione agricola nazionale, coi provvedimenti di sostegno all'esportazione ch'essa implica in particolare.
Basti addurre come prova le decisioni della Commissione che autorizzano la riscossione di un'imposta avente il fine di controbilanciare il “pregiudizio concorrenziale” subito dai prodotti analoghi degli altri Stati membri a causa della disciplina nazionale di effetto equivalente ad un'organizzazione nazionale di mercato, dovuta al monopolio francese.
Nel regolamento 26 giugno 1978, n. 1407, la Commissione dichiara che la differenza fra i prezzi rilevati sul mercato francese e quelli rilevati sui mercati tedesco, belga, lussemburghese ed olandese “risulta in particolare dalla politica dei prezzi praticata dai servizi francesi degli alcool, politica che consiste nel vendere taluni alcool d'origine agricola destinati all'esportazione a un prezzo medio nettamente inferiore al prezzo del medesimo alcool destinato al consumo sul mercato interno francese; che tuttavia sfuggono a questa politica di prezzi taluni alcool che possono essere lasciati alla libera disposizione dei produttori, dietro loro richiesta, conformemente all'adeguamento operato di recente in Francia in ordine al regime economico dell'alcool”; constatando poi che il Consiglio “non ha deciso, ai sensi dell'art. 42 del Trattato, sull'applicabilità all'alcool etilico di origine agricola … delle disposizioni del Trattato relative agli aiuti degli Stati” — il che, nella migliore delle ipotesi, potrà essere fatto nel contesto del regolamento che istituirà l'organizzazione comune del mercato di questo prodotto — e che, “se la Francia mantiene il suo aiuto all'esportazione di alcool, è possibile rimediare alle conseguenti difficoltà esclusivamente con la fissazione, ai termini dell'articolo 46 del Trattato, di una tassa nei confronti delle esportazioni francesi destinata a ristabilire l'equilibrio”.
Anch'io ritengo che la differenza di prezzi accertata dalla Commissione sia il risultato della disciplina francese dell'alcool considerata nel suo complesso, disciplina che, secondo la Commissione, dovrebbe essere “neutra” a partire dal 1o gennaio 1970, dal 1o aprile 1974 o dal 29 luglio 1977.
Ma, con tutto il rispetto per la Commissione, ed accettando la sua tesi, non ritengo che l'autorizzazione a riscuotere un'imposta compensativa costituisca un rimedio adeguato per questa situazione.
Se fosse esatto, come sostiene la Commissione, che gli ostacoli o le discriminazioni inerenti alla disciplina francese dell'alcool violano direttamente gli artt. 30-34 e 95 del Trattato a partire dal 1o gennaio 1970, dal 1o aprile 1974 o dal 29 luglio 1977, l'art. 46 non si dovrebbe più applicare a partire da una di queste tre date. Questo è stato, almeno fino ad ora, il parere dei maggiori commentatori. Avete espressamente affermato, nella sentenza 20 aprile 1978 (cause riunite 80 e 81/77, Société Les Commissionaires Réunis Sàrl cl Esattore della dogana; Sàrl Les Fils de Henri Ramel cl Esattore della dogana, Racc. pag. 947), che gli artt. 45 e 46 “si riferiscono espressamente alla ipotesi del provvisorio mantenimento in vigore, durante il periodo transitorio, di organizzazioni nazionali di mercato, in attesa che queste vengano sostituite da organizzazioni comuni”.
Invece, questo ricorso all'art. 46 collima perfettamente con l'art. 37, n. 3, 2o comma, il quale dispone che:
“qualora un prodotto non sia soggetto che in un solo Stato membro o in più Stati membri a un monopolio nazionale a carattere commerciale, la Commissione può autorizzare gli altri Stati membri ad applicare misure di salvaguardia di cui essa determina le condizioni e modalità, fino a quando non sia stato realizzato il riordinamento previsto dal paragrafo 1”.
Mi sembra che ciò costituisca la prova del fatto che il riordinamento non è ancora stato realizzato.
Aggiungerò ancora le seguenti considerazioni:
L'art. 33 della proposta di regolamento sull'alcool, presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 dicembre 1976, vieta, per quanto riguarda l'alcool di provenienza agricola, i monopoli di produzione e di distribuzione e, per quanto riguarda l'alcool non agricolo, i monopoli di distribuzione, dato che, per quest'ultimo prodotto, la produzione viene effettuata da ditte che si trovano in situazioni di concorrenza. Ora, se il riordinamento contemplato all'art. 37 del Trattato avesse avuto luogo, non si vedrebbe l'utilità di una norma del genere.
Infine, il Consiglio ha ben chiarito, con la risoluzione del 28 dicembre 1972, che, a suo parere, i provvedimenti destinati a garantire l'effettiva corresponsione — a norma del protocollo n. 19 allegato all'Atto d'adesione — di restituzioni all'esportazione delle bevande alcoliche ottenute dai cereali andavano adottati simultaneamente al futuro regolamento relativo al settore dell'alcool. Il fatto che l'adozione non vi sia stata non significa che il detto protocollo sia divenuto completamente privo d'importanza.
Penso quindi che l'art. 37, nel suo complesso, vada tuttora applicato e che sia tuttora necessario, in particolare, — “offrire, applicando l'art. 37, n. 4, garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie” —, formula identica a quella usata dall'art. 43, n. 3, a) perché un'organizzazione comune possa sostituirsi alle organizzazioni nazionali. Mi sembra che questo sia il solo modo per sfuggire alle insormontabili difficoltà sollevate — con riferimento alle norme del Trattato che regolano le condizioni alle quali si può considerare come notificato in tempo utile alla Commissione l'aiuto concesso da uno Stato (artt. 92-94), nonché con riferimento alle norme fiscali (artt. 95-99) — dalla fiscalizzazione o “parafiscalizzazione” dei regimi di sostegno dell'alcool creati in Francia e nella Repubblica federale di Germania per supplire alla mancanza di un'organizzazione comune dei mercati pur nel rispetto delle norme che vietano le restrizioni quantitative.
È vero che avete affermato nella sentenza 3 febbraio 1976, (Manghera, Racc. pag. 100) che “l'obbligo imposto al n. 1 (dell'art. 37) intende garantire il rispetto del principio fondamentale della libera circolazione delle merci nell'intero mercato comune, in particolare mediante l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure d'effetto equivalente negli scambi fra Stati membri” (punto n. 9 della motivazione).
“Il predetto obiettivo non sarebbe raggiunto se non si garantisse, in uno Stato membro in cui esista un monopolio commerciale, la libera circolazione, in provenienza da altri Stati membri, di merci simili a quelle per cui vige il monopolio nazionale” (punto n. 10).
Tuttavia, in detta causa non sussisteva l'aspetto “organizzazione agricola del mercato”; come diceva l'avvocato generale Warner nelle conclusioni (Racc. 1976, pag. 105), “nessuno ha mai sostenuto che il monopolio italiano dei tabacchi si proponga o si sia mai proposto, anche solo in parte, di agevolare i coltivatori italiani di tabacco”.
Orbene, la componente agricola assume invece importanza fondamentale nelle presenti cause.
Qualche giorno dopo, nella sentenza 17 febbraio 1976(Rewe, Racc. pag. 197), avete affermato che “l'abolizione, alla scadenza del periodo transitorio, di qualsiasi discriminazione nel settore considerato” (vale a dire per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e allo smercio delle merci prodotte o distribuite dai cittadini dei vari Stati membri) “costituisce un preciso obbligo di risultato, il cui adempimento doveva essere agevolato, non già condizionato, dal carattere progressivo del riordinamento prescritto” (punto n. 24).
Nella sentenza Miritz, dello stesso giorno (Racc. pag. 229-230), avete affermato che “pur non prescrivendo l'abolizione dei predetti monopoli, tale norma ne impone un riordinamento che garantisca, alla scadenza del periodo transitorio, la soppressione totale delle discriminazioni in oggetto”. Avete poi ripetuto il punto n. 9 della motivazione della sentenza Manghera, riferendovi tuttavia, anziché alle restrizioni quantitative e alle misure d'effetto equivalente, ai dazi doganali e ai diritti fiscali d'effetto equivalente.
Questo avete affermato a proposito del monopolio tedesco dell'alcool, il quale implica anch'esso una componente agricola (in particolare, alcool ricavato dalle patate). Quanto sopra può forse essere applicato per analogia ad un monopolio quale il monopolio francese dell'alcool, in cui la componente agricola mi sembra molto più importante (alcool di barbabietole, prestazioni viniche)?
Nella sentenza Hansen del 10 ottobre 1978 (punto n. 16) avete ammesso che “nell'attuale fase di evoluzione, e in mancanza dell'unificazione o dell'armonizzazione delle norme in questione, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzione o di riduzione dei tributi, a determinate qualità di alcool o a determinate categorie di produttori”. Questo significa, a mio parere, reintrodurre, attraverso l'art. 95, “gli adattamenti previsti dall'art. 37, n. 4”, e mi permetto di sollevare qualche dubbio sul valore dei risultati così ottenuti.
Per riassumere quanto ho detto fin qui, ritengo che la cosa migliore sia esaminare il divieto di discriminazioni o di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative alla luce delle specifiche norme del Trattato in materia di monopoli, cioè con riferimento all'art. 37, considerato nel suo complesso. Nell'applicare il n. 2 dell'articolo suddetto a un provvedimento, anche nuovo, adottato nell'ambito di un regime di monopolio avente funzioni equivalenti a quelle di un'organizzazione nazionale di mercato agricolo, si deve far salvo quanto stabilisce l'art. 37, n. 4.
IV —
Anche ammesso che all'epoca dei fatti sottoposti al giudice nazionale il divieto di qualsiasi discriminazione, sia pure “alla rovescia”, sancito dall'art. 37, fosse “direttamente applicabile”, sarebbe inoltre necessario che si trattasse di prodotti “analoghi”, tenuto conto della normativa sulle denominazioni d'origine. Infatti, occorrerebbe accertare se il prodotto dell'attrice sia analogo ai prodotti originari degli o provenienti dagli altri Stati membri (Italia), rispetto ai quali essa sostiene di essere discriminata.
Un'oscura disputa è nata a questo proposito all'udienza fra i difensori dell'attrice, da una parte, e gli agenti e gli esperti del Governo francese, dall'altra, ed io, come del resto il giudice relatore, non sono certo di avere capito tutto.
Secondo il Governo francese, dal 1974 al 1977 l'alcool di pera Williams, all'uscita dell'alambicco in Francia, era considerato come “alcool materia prima”, o “alcool grezzo”, e pertanto era sottoposto al monopolio. Per poter ottenere la libera disponibilità di questo alcool, il produttore doveva pagare un diritto (soulte). Non so esattamente per quali prodotti l'attrice “ripeta” il diritto; sembra si tratti di questo alcool, o di una bevanda a base di questo alcool, resa idonea al consumo mediante aggiunta d'acqua o distillazione fino alla gradazione per il consumo. Se si tratta di una bevanda “alcolica”, la quale si distingua dall'alcool etilico per la presenza di principi aromatici o di caratteristiche di gusto tipiche, essa va classificata nella voce doganale 22.09 CV, mentre l'«alcool etilico non denaturato di meno di 80o» rientra nella voce doganale 22.09 A.
L'«acquavite di pera Williams» importata sfusa in Francia dai paesi della CEE era anch'essa considerata come una materia prima grezza, quindi soggetta alla tassa di conguaglio. Invece, se importata imbottigliata, quest'acquavite andava considerata come alcool usabile o consumabile tale e quale; per questo motivo, essa non sarebbe stata assoggettata al pagamento del diritto se fosse stata prodotta in Francia; essa era cionondimeno soggetta alla tassa di conguaglio all'importazione in quanto non meritevole della denominazione «acquavite commestibile»(eau-de-vie-de-bouche).
A sostegno della propria tesi, il Governo francese cita il bollettino ufficiale delle dogane francesi, secondo il quale «la nozione di prodotti non usabili o consumabili tali e quali — equivalente a quella di materie prime — comprende i prodotti atti a fare la concorrenza all'alcool di monopolio. Sono considerati tali gli alcool e le acquaviti la cui gradazione alcolica sia eguale o superiore a 57o».
La Commissione ritiene che questi criteri non siano più validi. A suo parere, non si può classificare un prodotto a seconda dei recipienti che lo contengono. In questa forma, l'appunto mi sembra inesatto. Il rapporto fra il volume del recipiente e l'aliquota dei dazi si desume infatti direttamente dalla tariffa doganale comune, la quale distingue, alla voce doganale 22.09 A e C, a seconda che il prodotto sia contenuto in recipienti fino a due litri o di più di due litri.
Mi sembra dunque che non si tratti di una distinzione meramente legale o fiscale, bensì anche tecnica, qualitativa e geografica e non è assurdo sostenere che l'espressione «prodotto usabile o consumabile tale e quale, contenente alcool etilico» non è necessariamente sinonimo dell'espressione «prodotto destinato al consumo per via orale», poiché esistono bevande come il gin o la vodka le quali, a seconda del procedimento di fabbricazione, sono considerate alcool etilico di origine agricola oppure bevande alcooliche pur avendo, per il consumatore, caratteristiche organolettiche simili.
La decisione della causa 86/78 richiede che si risolva previamente il problema della classificazione doganale dell' «acquavite di pera Williams» importata dagli Stati membri e dell'«acquavite di pera Williams» eventualmente esportata dall'attrice. Secondo questa, la discriminazione nasce dal fatto che il Governo francese considera l'«acquavite di pera Williams» come alcool grezzo, se essa è prodotta in Francia, mentre la considera come una bevanda alcolica quando viene importata. In ogni modo, il giudice nazionale non vi chiede di pronunziarvi su questo punto e, a meno che voi non disponiate una vera e propria istruttoria, spetterà a lui determinare se il prodotto in questione sia un alcool grezzo oppure, al contrario, un'«acquavite commestibile».
V —
Forse, non sarà cionondimeno necessario decidere tutte queste complesse questioni, per le ragioni seguenti:
Ricordiamo che la causa 86/78 si riferisce alla compatibilità col Trattato di una disciplina nazionale non più in vigore, e che la Commissione non ha proposto alla Corte alcun ricorso per trasgressione del Trattato. Secondo l'attrice, detta disciplina era discriminatoria per il fatto che l'alcool proveniente degli Stati membri, il quale non doveva essere soggetto al pagamento della tassa (o soprattassa) di conguaglio, era allora privilegiato rispetto all'alcool nazionale il quale, per poter essere «liberato», era soggetto al pagamento del diritto (soulte). Nella raccomandazione rivolta alla Francia il 22 dicembre 1969, la Commissione aveva richiamato l'attenzione di questo paese sul carattere discriminatorio della soprattassa di conguaglio gravante sull'alcool importato, chiedendone la soppressione. In questo testo, che non e vincolante (art. 189 del Trattato) e che è l'unico strumento espressamente contemplato dall'art. 37, n. 6, per l'attuazione del riordinamento stabilito da questo articolo, testo che non è stato pubblicato se non dopo la fine del periodo transitorio, la Commissione dichiara che «l'apertura incondizionata del mercato francese ai prodotti degli altri Stati membri, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati, potrebbe … danneggiare la vendita dell'alcool etilico di origine agricola, nonché la competitività delle acquaviti francesi e, di conseguenza, l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori di determinate materie prime». Riferendosi all'art. 37, n. 4, essa dichiarava che, fino all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati, avrebbe potuto rivelarsi necessario adottare misure particolari e ammetteva la liceità della tassa di conguaglio riscossa all'importazione dell'alcool e delle bevande alcoliche.
1.
Secondo l'attrice, a partire dal 1o gennaio 1970, i produttori degli altri Stati membri dovevano essere liberi di esportare e di smerciare la loro produzione nello Stato dove vige il monopolio, mentre i cittadini di questo Stato restavano privi del diritto di smerciare liberamente la loro produzione, tanto nel proprio Stato quanto negli altri. Essa deduce che, poiché la riscossione della tassa (o soprattassa) di conguaglio era illegittima, gli importatori di prodotti stranieri non dovevano pagarla e che, se questa era la situazione, la riscossione del diritto (soulte) dai produttori francesi costituiva una discriminazione.
Tuttavia, la situazione dei fabbricanti e degli importatori dei prodotti in oggetto, anche volendo considerarla analoga, non mi sembra identica in fatto. Il diritto infatti degli esportatori degli Stati membri originari della CEE di esportare liberamente l'alcool in Francia a partire dal 1o gennaio 1970, contro pagamento dei prescritti tributi, era puramente teorico: non si sarebbe potuto riconoscere se non in seguito alle sentenze Rewe e Miritz, che non hanno comunque efficacia normativa né retroattiva. L'acool proveniente dagli altri Stati membri, rispetto al quale l'attrice si considera discriminata, era soggetto ad altre limitazioni. Fino al 1o aprile 1974, esso era soggetto alla soprattassa di conguaglio di cui alla raccomandazione della Commissione del 1969.
2.
Anche dopo il 1o aprile 1974 e fino al 29 luglio 1977, l'importazione dell'alcool etilico era soggetta al pagamento di una soprattassa di conguaglio sempre pari, per l'alcool puro contenuto nel prodotto, «alla differenza fra il prezzo di acquisto meno elevato praticato dal Service des alcools alla fine della stagione precedente e il prezzo di vendita dell'alcool destinato all'uso corrispondente», formula analoga a quella usata in seguito nell'art. 269 dell'Allegato II per il diritto (soulte). L'importazione dei prodotti «destinati al consumo per via orale e contenenti alcool etilico» dagli Stati membri era soggetta «quando il prezzo di vendita minimo dell'alcool neutro per il consumo per via orale nel paese d'origine è inferiore al prezzo di vendita praticato in Francia per lo stesso uso», ad una tassa di conguaglio pari alla differenza fra questi due prezzi.
È possibile che l'obbligo, imposto ai produttori, prima del luglio 1977, di consegnare l'intera produzione allo Stato, impedisse loro di esportare la produzione stessa e pregiudicasse, almeno in parte, gli scambi fra Stati membri. Il fatto che
lo Stato sia disposto ad acquistare ad un prezzo economicamente ragionevole solo una parte della produzione nazionale, quella che il Service des alcools è disposto a smaltire, può provocare il contingentamento di fatto della produzione nazionale. D'altronde, se i produttori della CEE avessero il diritto di smerciare liberamente in Francia la loro produzione di alcool, ne risulterebbe una discriminazione a scapito dei produttori francesi, la quale altererebbe l'eguaglianza nella concorrenza voluta dal Trattato. Ma ciò in realtà non avviene. Non è neppure escluso che, a causa della tassa di conguaglio istituita nel 1974, il prodotto nazionale fosse posto, quanto al prezzo finale, in una posizione più sfavorevole che non
il prodotto importato equivalente e che la tassa di conguaglio aumentasse quando, nell'ambito della sua politica di vendita, l'amministrazione del monopolio fissava a un livello particolarmente basso il prezzo dell'alcool venduto per scopi speciali e, d'altra parte, fissava il prezzo di vendita dell'alcool commestibile a un livello particolarmente elevato.
Il Governo francese rileva però che, in mancanza di un'organizzazione comune dei mercati dell'alcool, l'obbligo di pagare un diritto (soulte) gravante unicamente sull'alcool grezzo (e non sull'alcool usabile o consumabile tale, e quale) è controbilanciato, per i produttori e per i consumatori francesi d'alcool nazionale soggetti a tale diritto — a differenza dell'alcool importato usabile o consumabile tale e quale — dalla garanzia d'approvvigionamento.
Dal punto di vista dell'art. 95, anch'esso preso in considerazione dalla Commissione, è vietato agli Stati membri gravare il prodotto importato di un tributo superiore a quello cui sono soggetti i prodotti nazionali analoghi: a quell'epoca, le merci importate erano gravate — legittimamente o no — da un tributo analogo a quello che colpiva i prodotti nazionali. Quindi non sussisteva, per questo motivo, alcuna discriminazione. Secondo il Governo francese, questo articolo non impedisce di assoggettare alla stessa imposta il prodotto importato ed il prodotto nazionale analogo, nemmeno se una parte dell'onere gravante sul prodotto nazionale è destinata a finanziare un monopolio di Stato, mentre quella che grava sul prodotto importato va a beneficio del bilancio generale dello Stato.
3.
Il giudice nazionale vi chiede altresì di pronunziarvi sull'aspetto discriminatorio assunto, dopo il 29 luglio 1977, dal fatto che non fosse soggetto al diritto (soulte) l'alcool puro (materia prima) contenuto nelle bevande alcoliche importate, mentre lo stesso alcool, quando è contenuto nelle bevande alcoliche prodotte in Francia, ne è colpito. Benché la soluzione di tale questione mi sembri del tutto inutile ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale e mi sembri più opportuno ch'essa sia oggetto di un procedimento per trasgressione del Trattato, rileverò quanto segue:
La Commissione osserva che il diritto riscosso dal Service des alcools per concedere ai produttori francesi la libera disponibilità dell'alcool riservato allo Stato (e che è pari al sovrapprezzo riscosso in caso di restituzione da parte del Service des alcools, sovrapprezzo contemplato dall'art. 2 del decreto 25 luglio 1977) è l'equivalente del diritto riscosso in Francia sull'alcool prodotto in altri Stati membri ed usato o consumato in Francia. Questo secondo diritto, qualora rientri nella normativa fiscale generale che si applica all'alcool usato o consumato in Francia, non costituisce un ostacolo per la libera circolazione delle merci ed è conforme all'art. 95.
In altri termini, il diritto di cui al nuovo 1o comma dell'art. 269 è la contropartita di un regime di aiuti alla produzione e al commercio dell'alcool nazionale di origine agricola. Cionondimeno, nutro forti dubbi sul fatto che sia stato rispettato l'art. 93, n. 3, secondo e terzo inciso, del Trattato CEE, dato che, in coerenza con la sentenza Miritz, dal 1o gennaio 1970 avrebbe dovuto esistere, negli Stati membri originari, un regime di «libero scambio» per l'alcool etilico di origine agricola, e l'art. 4 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, avrebbe dovuto anch'esso cessare di aver vigore.
La «discriminazione» si riferisce al fatto che, secondo l'attrice nella causa principale, i produttori francesi sono tuttora tenuti a cedere la loro produzione al monopolio, salvo pagamento del diritto (soulte), mentre i produttori degli altri Stati membri originari hanno ottenuto il diritto di esportare liberamente in Francia. Anche se il diritto esclusivo di importazione e di esportazione è stato soppresso, il monopolio, grazie all'obbligo di consegna gravante sui produttori nazionali, influirebbe direttamente o indirettamente sugli scambi. Però, l'origine prima di questa situazione va ricercata nell'obbligo di acquisto a prezzo garantito, congiunto all'obbligo di cessione, imposto ai produttori nazionali: solo l'abolizione di quest'obbligo, che è la contropartita del monopolio d'acquisto del Service des alcools, potrebbe eliminare qualsiasi rischio di discriminazione alla rovescia. Ebbene, a mio parere, tale abolizione comprometterebbe l'esistenza stessa del monopolio e provocherebbe la sua abolizione, mentre l'art. 222 fa espressamente salva l'esistenza dei monopoli.
Del resto, questo problema è ancora oggetto delle trattative relative alla creazione dell'organizzazione comune dei mercati per l'alcool etilico. Benché la questione non sia stata considerata sotto questo aspetto nell'ambito delle presenti cause, non si può negare che il Service des alcools francese, se non costituisce un «servizio d'interesse economico generale», abbia almeno «carattere di monopolio fiscale» ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato. Compito di questo monopolio, è, fra l'altro, di raggiungere il massimo rendimento fiscale compatibile con l'equilibrio ottimale delle risorse e del fabbisogno di alcool. La pura e semplice abolizione dell'obbligo di cessione impedirebbe, di diritto o di fatto, l'espletamento dei compiti assegnati a detto ufficio. La questione del se, mantenendo in vita quest'obbligo, si comprometta lo sviluppo degli scambi in modo incompatibile con gli interessi della Comunità, resta naturalmente aperta. Questa è però una valutazione complessa, in quanto è connessa a considerazioni di pubblica sanità. Si tratta infatti di conciliare obiettivi del tutto contraddittori: da un lato, ricavare il massimo gettito fiscale dalla produzione e dal consumo dell'alcool e favorire la libera circolazione di questa merce e, dall'altro, non perdere di vista il fatto che il regime economico dell'alcool non è irrilevante per la politica sanitaria e che l'eventuale eccesso della produzione di alcool etilico sarebbe in contrasto col (difficile) conseguimento dell'equilibrio fra gettito fiscale e sanità pubblica. È incontestabile che i tributi di qualunque genere sull'alcool, a parte gli scopi di organizzazione dei mercati e di gettito fiscale, rispondono ad esigenze di sanità pubblica, in particolare nei nuovi Stati membri.
Riassumendo le mie osservazioni quanto alla prima causa, ritengo che, se è vero che, durante il periodo 1974/1977 preso in considerazione dal giudice nazionale, i produttori nazionali erano soggetti al diritto (soulte) per i prodotti usabili e consumabili tali e quali e contenenti alcool «libero», questo onere era almeno controbilanciato dalla tassa alla quale erano soggetti i prodotti analoghi importati dagli altri Stati membri. Il fatto che queste restrizioni o questa situazione potessero essere in contrasto col Trattato non può essere ora fatto valere dall'attrice nella causa principale, giacché la validità delle stesse restrizioni nei confronti del diritto comunitario non è mai stata sottoposta al sindacato della Corte né con un ricorso diretto, né in via pregiudiziale.
Lo stesso ragionamento vale per l'asserita discriminazione derivante dal fatto che l'alcool «libero» francese o le bevande alcoliche francesi contenenti detto alcool erano meno competitive sui mercati esteri a causa della riscossione del diritto (soulte): in caso di esportazione di detti prodotti, il diritto gravante sull'alcool nazionale «libero» contenuto negli stessi non veniva riscosso o veniva rimborsato.
VI —
1.
L'attrice, che nella causa 86/78, pretende di essere stata discriminata rispetto agli importatori nazionali di «distillati di pera Williams», nella causa 119/78 lamenta di essere stata svantaggiata nei confronti dei produttori nazionali di liquori, fabbricanti del vero Cointreau. Sembra — uso questa formula prudente in mancanza di qualsiasi altra precisazione nel fascicolo — che essa avesse l'intenzione di procedere ad un «repassage d'alcool», operazione che non è una semplice trasformazione, giacché per gli alcolici consiste in una nuova distillazione che si conclude con la produzione di merci differenti dal punto di vista della normativa francese o nella nuova distillazione di materie prime per produrre un nuovo alcool rettificato ad alta gradazione. Orbene, quest'ultima produzione è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 358 del Code général des impôts di cui ho parlato prima.
La causa principale non è dunque priva di riferimenti alla causa Miritz. In quel caso, si trattava di una partita di distillati di bucce d'agrumi o di estratti concentrati di varie sostanze aromatiche in soluzione alcolica, importati dall'Italia, prodotti rientranti nella voce doganale 33.04, che vengono usati per la produzione di bevande della voce 22.06. Il divieto di importazione esisteva nella Repubblica federale di Germania già prima dell'approvazione della legge 23 dicembre 1970: il monopolio tedesco aveva il diritto esclusivo d'importare l'alcool etilico ed i prodotti che lo contengono. Prima di detta legge, il compito della tassa di conguaglio tedesca era svolta da questo diritto esclusivo, che in pratica equivaleva al divieto di importazione, salvo che per alcuni prodotti. Tuttavia, a differenza della presente causa, non si trattava del divieto di mettere in lavorazione questo prodotto, bensì della ripetizione della tassa di conguaglio istituita dalle leggi tedesche in ragione della gradazione alcolica della merce.
Secondo l'attrice nella causa principale, si tratta non di materie prime (macerazioni) alcoligene, bensì di materie prime (macerazioni) alcoliche destinate alla produzione di alcool o di acquaviti. In effetti, i frutti la cui fermentazione sia stata arrestata mediante immersione in un alcool ad elevata gradazione non sono materie prime alcoligene: si tratta di una macerazione alcolica. In questo caso, però, si avrebbe a che fare con un prodotto che ha subito l'aggiunta di alcool etilico non denaturato di meno di 80o, di origine agricola, prodotto rientrante nella voce 22.09 B, «preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati)», per il quale è prescritta l'inclusione nella futura organizzazione comune dei mercati.
Sorge quindi, come nella causa precedente, una questione preliminare di classificazione.
Non esiste ancora una nozione comunitaria di «materie prime» alcoliche o alcoli-gene. D'altronde, avete affermato, nella sentenza Hansen del 10 ottobre 1978, che:
«Nello stato attuale della sua evoluzione, ed in mancanza di unificazione o armonizzazione delle norme rilevanti in materia, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzione dai tributi o riduzione di questi, a taluni tipi di prodotti alcolici o a talune categorie di produttori; agevolazioni fiscali del genere possono infatti servire a legittimi fini economici e sociali, quali l'uso, da parte della distilleria, di determinate materie prime, la conservazione della produzione di bevande alcoliche di alto livello qualitativo, o il mantenimento in vita di alcune categorie di imprese, come le distillerie agricole» (punto n. 16);
«In tale contesto possono sorgere delicati problemi di assimilazione, tenuto conto dei fattori, quali la natura delle materie prime, le caratteristiche tecniche degli impianti, i procedimenti di distillazione, le modalità d'imposizione ed i metodi di controllo fiscale» (punto n. 18).
Il giudice nazionale ha stabilito che le «arance macerate sotto spirito» di cui trattasi, in quanto destinate alla distillazione, sono materie prime ai sensi dell'art. 268 dell'Allegato II e sembra che, proprio a causa del fatto che questi frutti sono stati arricchiti con dell'alcool diverso dall'alcool agricolo di produzione nazionale, l'amministrazione fiscale rifiuti di concedere l'autorizzazione richiesta dall'attrice: si tratterebbe di un alcool importato da paesi terzi o prodotto in uno Stato membro, partendo da materie prime provenienti da questo Stato membro o da paesi terzi, ma non sappiamo con certezza quale ne sia la natura e l'origine.
2.
Ricordiamo che in Francia, ai sensi dell'art. 268 dell'Allegato II del Code général des impôts:
1)
è permessa la distillazione di frutta fresche di importazione che non siano mele, pere ed uva;
2)
è vietata la distillazione delle mele, pere e uva fresca importate;
3)
è vietato distillare altre «materie prime» di importazione.
Innanzitutto, devo esprimere dubbi in merito alla compatibilità del divieto di distillare frutta fresche — almeno per quanto riguarda le pere —, con le aste permanenti indette dall'ente italiano d'intervento (AIMA) per la cessione di pere, ritirate dal mercato, alle industrie distillatrici, come quella oggetto del bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 giugno 1978, dal momento che il regolamento della Commissione 31 luglio 1970, n. 1562, in base al quale è stata organizzata la suddetta asta, prescrive la «parità di trattamento di tutti gli interessati» nell'ambito della Comunità e contempla la possibilità per «tutte le industrie di presentare le loro offerte», a condizione che il prodotto ceduto sia trasformato in alcool di più di 80o.
3.
Tuttavia, il giudice nazionale ha dichiarato che, poiché le arance macerate sotto spirito sono importate, l'impossibilità di distillarle lede la libera circolazione delle merci nel mercato comune e il divieto di qualsiasi discriminazione fra cittadini degli Stati membri (art. 37).
Di conseguenza l'attrice, quand'anche le venisse riconosciuto il diritto di importare la merce — e l'amministrazione fiscale ammette che questo diritto, teoricamente, le spetta — non potrebbe metterla in lavorazione a suo piacimento.
La formulazione della questione che vi viene sottoposta è alquanto oscura. L'art. 10 si riferisce infatti ai prodotti importati dai paesi terzi e che si trovano in libera pratica in uno Stato membro, e non vedo bene la rilevanza della questione vertente su questo articolo ai fini della decisione della causa nazionale, a meno di ipotizzare uno «sviamento di traffico» attraverso l'Italia, ad esempio se le arance provenissero in realtà dalla Spagna e fossero state oggetto di un'aggiunta di alcool vuoi in Spagna, vuoi in Italia, indipendentemente dal fatto che questo alcool provenga da materie prime italiane o straniere. La questione deve dunque essere riformulata come segue: se gli artt. 10 e 37 o qualsiasi altra disposizione del Trattato ostino al provvedimento nazionale che proibisce, in uno Stato membro, la distillazione di materie prime originarie di un altro Stato membro o messe in libera pratica in questo Stato dopo essere state importate da paesi terzi.
L'attrice nella causa principale deduce dal precedente Miritz che il divieto di distillare materie prime (alcoliche), connesso all'esistenza del monopolio è di ostacolo all'importazione di dette materie prime da altri Stati membri e costituisce quindi una discriminazione, qualora le stesse materie prime possano essere distillate liberamente se sono di origine francese. Messe in libera pratica dopo essere state importate dai paesi terzi, queste merci avrebbero pagato i tributi o prelievi relativi alla voce doganale 20.06 B I, e l'attrice vorrebbe poter distillare liberamente ciò che essa chiama «preparazioni alcoliche composte», senza sottrarsi al pagamento del «droit de consommation».
Ritroviamo qui la stessa questione: la soppressione di questo divieto non provocherebbe forse, prima o poi, almeno in parte, la soppressione del monopolio, mentre l'art. 37 non richiede altro che il suo «riordinamento», secondo quanto stabilito dal n. 4? Non posso fare altro che ribadire i dubbi che ho espresso sopra. Inoltre, ricorderò che, trattandosi di alcool tale e quale o contenuto in altri prodotti, importato da Paesi non membri delle CC.EE., si applicano le norme della direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, n. 69/74, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali, come pure la direttiva del Consiglio 21 giugno 1971, n. 71/235, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche.
Se, come propone la Commissione, ci si pone dal punto di vista del regime generale degli artt. 30 e seguenti del Trattato, perché il divieto sia illegittimo occorre inoltre che esso non valga per le merci nazionali «analoghe» e che queste possano essere messe liberamente in lavorazione. Spetterà al giudice nazionale accertare se ciò avvenga.
In questa ipotesi, e nel caso in cui le «materie prime» in questione non siano una «preparazione alcolica composta» di cui alla voce doganale 22.09, il divieto di distillare arance macerate sotto spirito importate dall'Italia, o da paesi terzi dopo essere state messe in libera pratica in Italia, mi sembra in contrasto col diritto comunitario.
4.
Originariamente, i frutti preparati o conservati sotto spirito non rientravano nell'organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli. Così pure, i frutti preparati o conservati sotto altra forma, con o senza aggiunta d'alcool e con aggiunta di zucchero, non erano presi in considerazione dalla direttiva della Commissione 7 novembre 1966, n. 66/683, relativa alla soppressione di qualsiasi disparità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato, devono essere ammessi alla libera circolazione. In ogni modo, questa direttiva, a norma del suo art. 3, non si applicava alla disposizioni ricadenti sotto l'art. 37, n. 1, del Trattato, o facenti parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato agricolo. L'art. 5 della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50, ha lo stesso tenore.
Però, le «arance macerate sotto spirito» sono soggette al regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, salvo disposizioni contrarie o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, il divieto di distillare di cui trattasi è incompatibile, dal 1o aprile 1977, con l'art. 13, n. 2, di questo regolamento.
Concludo nel senso che si risolvano come segue le questioni sollevate:
Nel mese di marzo del 1977, il concetto «discriminazione fra cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi» ai sensi dell'art. 37 del Trattato CEE non riguardava la riscossione, a favore di un monopolio di Stato, di un diritto (soulte de rétrocession) riscosso su alcune materie prime alcoliche quando la libera disponibilità delle medesime sia lasciata ai produttori, e al quale siano soggetti anche i prodotti analoghi importati dagli altri Stati membri, né il divieto di distillazione che si applichi, in uno Stato membro, indistintamente alle materie prime importate da un altro Stato membro dopo essere state messe in libera pratica in un altro Stato membro e alle stesse materie prime nazionali.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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