CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 9 NOVEMBRE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La domanda pregiudiziale della quale dobbiamo oggi occuparci si basa sui seguenti fatti:
A norma dell'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 25 settembre 1975, n. 2448, che sospende per alcuni vini l'applicazione degli importi compensativi monetari (i.c.m.) (GU n. L 250 del 26 settembre 1975, pag. 29), con effetto dal 29 settembre 1975, l'applicazione degli i.c.m. — da ultimo stabiliti dal regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1975, n. 2021, che fissa gli i.c.m. e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (GU n. L 205 del 4 agosto 1975, pag. 1) — veniva sospesa nel settore del vino, salvo in Germania, per i seguenti vini:
«…
—
vini da pasto dei tipi A II e A III ai sensi del regolamento (CEE) n. 945/70, e vini bianchi presentati all'importazione con la denominazione dei rispettivi vitigni “Riesling” o “Sylvaner”.»
Il regolamento (CEE) del Consiglio 26 maggio 1970, n. 945, che determina i tipi di vino da pasto (GU n. L 144, del 27 maggio 1970, pag. 1) stabilisce all'art. 2:
«I tipi di vino da pasto bianchi sono:
a)
il vino da pasto bianco diverso da quello di cui alle lettere b) e c), avente gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 10o né superiore a 12o; tale vino è denominato “tipo A I”;
b)
il vino da pasto bianco proveniente dai vitigni del tipo Sylvaner o del tipo Müller-Thurgau; tale vino è denominato “tipo A II”;
c)
il vino da pasto bianco proveniente dai vitigni del tipo Riesling; tale vino è denominato “tipo A III”.»
L'attrice e resistente in cassazione nella causa principale, ditta Hermann Kendermann, esportava in Canada, nel periodo 3-15 ottobre 1975, vino tagliato, composto dalle varietà tedesche Müller-Thurgau e Sylvaner, tagliate con vini italiani o francesi. Per le partite di vino successivamente esportate si indicava la seguente composizione:
1.
Müller-Thurgau/Sylvaner ca. 70 %;
vino da pasto del vitigno Cépagne Chenin ca. 30 %.
2.
Müller-Thurgau/Sylvaner 99,9 %;
vino da pasto italiano del vitigno Trebbiano ca. 0,1 %.
3.
Müller-Thurgau/Sylvaner 99.8 %;
Trebbiano 0,2 %.
4.
Müller-Thurgau/Sylvaner 98,7 %;
vino da pasto francese del vitigno Chenin ca. 1,3 %.
Per queste esportazioni l'attrice chiedeva gli i.c.m. in forza del regolamento n. 2021/75. L' Hauptzollamt Hamburg-Jonas, convenuto e ricorrente in cassazione nella causa principale, respingeva la domanda richiamandosi al regolamento n. 2448/75, giacché non trattavasi di un vino da pasto del tipo A II.
Dopo aver invano reclamato, l'attrice adiva il Finanzgericht di Amburgo che condannava il convenuto a versarle gli i.c.m. richiesti. Questo ricorreva in cassazione avanti il Bundesfinanzhof.
Con ordinanza 28 febbraio 1978, il Bundesfinanzhofha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
1.
Se appartengano al tipo di vini A II ai sensi dell'art. 2 b) del regolamento del Consiglio 26 maggio 1970, n. 945 anche vini tagliati, composti da vini da pasto dei tipi A II e A I, nei quali la componente che ne determina le caratteristiche è il vino di tipo A II ;
2.
Se il vino tagliato di cui al n. 1 rientri sempre e comunque nel tipo A II ai sensi dell'art. 2 b), del regolamento (CEE) n. 945/70 qualora la sua percentuale di vino del tipo A I sia molto ridotta. In caso positivo: in quali condizioni si può ancora ritenere che la percentuale di vino del tipo A I sia ridotta.
3.
In caso di soluzione negativa del punto 1: se il vino tagliato di cui al n. 1 debba complessivamente ritenersi vino del tipo A I ai sensi dell'art. 2 b) del regolamento (CEE) n. 945/70 oppure se lo si possa quanto meno, dato che contiene vino del tipo A II, considerare vino da pasto di tipo A II ai sensi dell'allegato I, parte 6, del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1975, n. 2021 e ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 25 settembre 1975, n. 2448, per il quale (in proporzione) si possono concedere importi compensativi monetari per l'esportazione dalla Germania.
4.
Se sia valido il regolamento (CEE) n. 2448/75 qualora vada interpretato nel senso che, in caso di esportazione di vini tagliati del tipo di cui ai punti 1 e 2, non vengono versati importi compensativi monetari, vale a dire nemmeno per la parte costituita da vini di tipo A II.
Quanto alla trattazione delle suddette questioni mi sembra opportuno esaminare dapprima i problemi di principio.
I —
Il nocciolo del problema nel presente caso sta nel se appartengano ai vini di tipo A II ai sensi dell'art. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 945/70 anche vini tagliati, composti da vini da pasto dei tipi A II e A I e — in caso affermativo — quale dev'essere la percentuale di vino di tipo A I perché si possa far ancora rientrare il vino tagliato nella suddetta classificazione, dato che, in forza dell' art. 1 del regolamento della Commissione n. 2448/75, solo il vino da pasto di tipo A II della Repubblica federale di Germania poteva, al momento dell'esportazione dei vini di cui è causa ad opera dell'attrice, ancora fruire degli i.c.m.
La questione sollevata dalla Commissione ma non risolta per mancanza di documenti, e consistente nel se i vini tagliati esportati dall'attrice rientrino in genere nel tipo dei «vini da pasto», ai sensi dell'art. 26 del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 99, del 5 maggio 1970, pag. 1), nel presente caso può esser, a mio avviso, tralasciata. Essa è in primo luogo incontestata tra le parti — il che in fondo non sarebbe determinante nel diritto pubblico — ma anche il Finanzgericht di Amburgo — giudice del fatto — parte dal principio che trattasi di «vino da pasto». Questa è in ogni caso una questione di fatto che spetta ai giudici nazionali decidere. Non siamo stati neppure richiesti di interpretare questa nozione.
Quella che è importante per noi è l'interpretazione della nozione «vino di tipo A II», di cui all'art. 2, lett. b), del regolamento n. 945/70.
Come risulta dalla motivazione, la classificazione dei diversi tipi di vino da pasto di cui al regolamento n. 945/70 serve in primo luogo per la determinazione dei prezzi orientativi per i vini da pasto rappresentativi ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 816/70. Essa, come soggiunge la Commissione, è inoltre importante per i rimanenti prezzi rilevanti nell'ambito del sistema d'intervento comune. Per interpretare il regolamento n. 945/70 si deve quindi cominciare dal suo scopo, che attiene alla disciplina dei prezzi.
Ai fini della disciplina dei prezzi, la sola cosa che conta sono le caratteristiche dei singoli tipi di vino e di vitigni o, come ha detto in termini concisi la Commissione, quali vini di quali tipi di vitigni possano essere messi in commercio e in vendita come appartenenti allo stesso tipo. Una precisa distinzione tariffaria, basata sulle caratteristiche organolettiche e sulle particolarità, non è necessaria all'uopo e non era quindi nemmeno necessaria nel regolamento n. 945/70. Così l'art. 2, leu. b) di questo regolamento enumera due tipi di vitigni, Müller-Thurgau e Sylvaner, che sotto l'aspetto del prezzo sono molto prossimi, come ambedue appartenenti al tipo A II: ed anche questi due tipi vanno considerati — come indica l'art. 3 del regolamento — solo come tipi indicativi. Lo stabilire più precisamente quali altri tipi di vitigni dovessero classificarsi nella categoria A II, in considerazione della loro acidità e della loro affinità con le varietà Müller-Thurgau e Sylvaner, spettava finora ai singoli Stati membri.
Poiché, come già detto, il regolamento n. 945/70 è in stretta connessione col regolamento n. 816/70, a mio avviso ci si può basare, come la Commissione fa con ragione, anche sul loro testo ai fini della definizione del vino e dei suoi tipi. Nell'ambito del regolamento n. 816/70 è stato invece regolarmente ed espressamente stabilito quando un vino debba provenire esclusivamente da determinati tipi di vitigni per rispondere ad una data definizione. Giacché il regolamento n. 945/70 non contempla una limitazione del genere, ritengo che se ne possa senza esitazione desumere che anche i vini tagliati possono rientrare nei diversi tipi di vino, purché siano conservate le caratteristiche del vitigno determinanti per l'assegnazione di un vino ad un certo tipo.
L'unica questione che resta ancora da risolvere in questo contesto è quella del grado cui può arrivare l'aggiunta di altri vini senza che per questo sia messa in questione l'appartenenza del vino tagliato al tipo A II. Dal 1o settembre 1976, circa l'ammissibilità e la percentuale dell'aggiunta dispone il regolamento del Consiglio 8 agosto 1974, n. 2133, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 227, del 17 agosto 1974, pag. 1), il quale consente l'aggiunta di un 15 % di altri vini. Prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, in mancanza di norme comunitarie si dovevano prendere in considerazione le norme vigenti nei singoli Stati membri, nel presente caso quindi il § 8 del decreto tedesco sul vino 15 luglio 1971, (BGBl I, pag. 926), a norma del quale l'aggiunta non poteva superare il 25 % del vino tagliato. L'attrice, che invoca essa stessa questa disposizione, ove ritenga che quando il vino è di sapore neutro l'aggiunta può arrivare ad una percentuale più elevata, perde di vista il tatto che il gusto neutro è difficile da provare e che è quindi necessario stabilire una percentuale fissa di aggiunta, come già faceva il decreto tedesco sul vino ed ora fa il regolamento n. 2133/74. Solo in questo modo si può arrivare a risultati chiari e precisi nell'assegnare i vini tagliati ai vari tipi di cui al regolamento n. 945/70.
Con ciò ho chiarito i presupposti per la soluzione delle questioni 1 e 2, sollevate dal giudice proponente. L'attrice, qualora ritenga, in forza di norme in materia di diritti doganali, di poter addurre ragioni a sostegno di una aggiunta più elevata, non tiene conto del fatto che il regolamento n. 2448/75, si richiama espressamente al regolamento n. 945/70, il quale, dato il suo scopo, può esser interpretato e completato solo secondo i principi vigenti in materia di vino o di disciplina dei prezzi.
II —
Secondo la lettera del regolamento n. 2448/75, il vino esportato deve appartenere al tipo A II per aver diritto agli i.c.m. Condivido il parere della Commissione secondo cui il pagamento proporzionale non può trovare fondamento nemmeno nell'art. 6 del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, recante modalità di applicazione degli i.c.m. (GU n. L 139 del 30 maggio 1975, pag. 37) in relazione all'art. 8 del regolamento della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192/75, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 25 del 31 gennaio 1975, pag. 1). É vero che, in forza dell'art. 6 del regolamento n. 1380/75, le disposizioni relative alla corresponsione delle restituzioni all'esportazione valgono anche per il pagamento degli i.c.m. Tuttavia, a norma dell'art. 8 del regolamento 192/75, la restituzione viene corrisposta per una singola parte di un prodotto solo se è stata fissata con riguardo ad una o più parti di questo. Ciò non vale però nel presente caso, giacché per il vino da pasto del tipo A II che venga esportato come parte di un vino tagliato con caratteristiche proprie, non è appunto contemplato alcun i.c.m.
È chiaro con ciò che la questione n. 3 non può esser risolta se non negativamente.
III —
Per quanto riguarda infine la validità del regolamento n. 2448/75, nell' interpretazione da me proposta, non ho alcun dubbio. Detto regolamento ha mantenuto in vigore gli i.c.m. solo per i vini dei tipi A II e A III, e ciò — in proposito mi richiamo alla sentenza 25 maggio 1978, nella causa 136/77, Ditta A. Racke/Hauptzollamt di Magonza) — è avvenuto in forza dell'ampio potere discrezionale spettante alla Commissione la quale ha tenuto conto di tutti i fattori economici rilevanti. La Commissione ravvisava ancora un'esigenza di protezione per i vini tedeschi dei tipi A II e A III, non solo per l'appunto per i vini o vini tagliati che rientrassero in detti tipi. Quali vini vi rientrassero, lo si doveva — come già detto — stabilire solo in base a considerazioni attinenti alle norme sul vino e sulla disciplina dei prezzi. Detto regolamento non poteva costituire una discriminazione, dato che era adeguatamente motivato.
IV —
Propongo quindi di risolvere le questioni sollevate dal Bundesfinanzhof come segue:
1.
Al tipo di vino A II, ai sensi dell'art. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 945/70, appartengono anche i vini risultanti dal taglio dei tipi A II e A I. Fino a che punto il carattere di un vino del genere fosse determinato dal tipo di vino A II, andava stabilito, fino all'entrata in vigore del regolamento CEE del Consiglio n. 2133/74, in base alle norme nazionali sul vino, nel presente caso quindi a norma del § 8 del decreto tedesco sul vino, 15 luglio 1971, che autorizzava l'aggiunta di un 25 % di vini di altro tipo.
2.
La corresponsione proporzionale degli i.c.m. per i vini tagliati del tipo A II non è possibile.
3.
In corso di causa non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione n. 2448/75.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy