CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 7 MARZO 1979
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La causa, nel cui ambito vi presento queste conclusioni, è stata introdotta il 3 aprile 1978 dall'impresa olandese Granaria in base agli articoli 175 e 178 del Trattato CEE. Essa rappresenta uno sviluppo della situazione determinata da una precedente sentenza della nofstra Corte: mi riferisco alla sentenza del 19 ottobre 1977, nelle cause riunite 117/76 e 16/77 (Raccolta 1977, pag. 1753).
Conviene ricordare brevemente come si sono svolti i fatti. In quanto produttrice di quellmehl, la società Granaria aveva beneficiato dal 1972 al 1974 delle restituzioni obbligatorie alla produzione istituite dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 120/67 del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. Questo beneficio venne meno a partire dal 1o agosto 1974, data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio 1125/74 del 29 aprile 1974, poiché in forza di esso l'articolo 11 sopramenzionato fu sostituito da un nuovo testo, che limitava le restituzioni alla produzione di amido rigonfiato, e non le prevedeva più relativamente al quellmehl. L'abolizione dell'aiuto comunitario per tale prodotto diede luogo a controversia innanzi al Finanzgericht di Amburgo, e, su richiesta di quest'ultimo, alla menzionata vostra sentenza pregiudiziale del 19 ottobre 1977. La Corte dichiarò che il citato articolo 11, nella sua nuova versione del 1974, era incompatibile con il principio d'uguaglianza, in quanto implicava «una disparità di trattamento, tra il quellmehl e l'amido rigonfiato, per quel che riguarda le restituzioni alla produzione per il granturco impiegato nella fabbricazione dei due prodotti in questione». La Corte aggiunse: «Spetta alle istituzioni competenti in materia di politica agraria comune fare il necessario per ovviare a tale situazione».
In seguito a tale sentenza, l'impresa Granaria si è rivolta al Consiglio e alla Commissione, con lettera del 30 gennaio 1978, chiedendo che le siano versate le restituzioni per il quellmehl da essa prodotto successivamente al 1o agosto 1974 e che le due istituzioni si riconoscano responsabili dei danni da essa subiti a causa della soppressione dell'aiuto comunitario in questione. Dopo di ciò, essendo trascorsi due mesi senza che le misure richieste venissero adottate, l'impresa Granaria ha intentato il ricorso del quale ci stiamo occupando.
In base all'articolo 175 del Trattato CEE, la ricorrente ha domandato dunque alla Corte di constatare che il Consiglio (e, in via cumulativa o alternativa, la Commissione) ha trascurato di prendere le misure da essa sollecitate. In via subordinata, per il caso che la Corte ravvisasse nel silenzio delle due istituzioni delle decisioni implicite di rifiuto, l'impresa Granaria ha chiesto l'annullamento di tali decisioni. È chiaro che, con entrambe queste domande, la ricorrente mira ad ottenere una pronunzia che obblighi la Comunità a versarle le restituzioni per il quellmehl da essa prodotto a partire dal 1o agosto 1974. Infine, in base agli articoli 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, Granaria ha chiesto la condanna della Comunità a risarcirle il danno causato dalle sue istituzioni con la soppressione delle restituzioni alla produzione di quellmehl. La ricorrente si è riservata di precisare ulteriormente l'entità di tale danno.
Per completare l'esposizione dei fatti, va segnalato che successivamente all'introduzione del ricorso, il 22 maggio 1978, il Consiglio ha adottato i regolamenti 1125 e 1127/78, e con essi ha reintrodotto le restituzioni alla produzione a beneficio del quellmehl destinato alla panificazione, escludendo quindi il quellmehl impiegato per l'alimentazione degli animali. Le restituzioni possono essere accordate a decorrere dal 19 ottobre 1977 (data della citata sentenza della Corte) ma non per il periodo compreso fra il 1o agosto 1974 e il 19 ottobre 1977.
2.
Le due istituzioni convenute eccepiscono l'irricevibilità della prima domanda della impresa Granaria poiché essa non risponderebbe alle condizioni prescritte dall'articolo 175 del Trattato CEE. In effetti, secondo tale disposizione, ogni soggetto privato, dopo aver debitamente messo in mora la Commissione o il Consiglio e dopo che siano trascorsi due mesi dalla richiesta, può adire la Corte di giustizia per contestare a dette istituzioni «di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere». Ora, dato che la citata sentenza della Corte nelle cause riunite 117/76 e 16/77 non aveva dichiarato invalido il regolamento 1125/74 del Consiglio e non aveva quindi potuto far rivivere la precedente disciplina dell'articolo 11 del regolamento 120/67, la Commissione e il Consiglio, se avessero voluto accogliere la richiesta dell'impresa Granaria e corrisponderle le restituzioni per il periodo successivo al 1o agosto 1974, non avrebbero potuto legittimamente adottare un atto individuale ad essa rivolto. Solo la modifica della situazione normativa, cioè l'adozione di un nuovo regolamento, avrebbe potuto consentire di soddisfare la pretesa di Granaria; ma l'omessa emanazione di un regolamento non può essere contestata da una persona fisica o giuridica interessata, ai sensi del citato articolo 175. In ogni caso, poi, il principio dell'uguaglianza di trattamento avrebbe costituito un altro ostacolo contro l'ipotesi di una decisione a favore di Granaria, al di fuori di una nuova regolamentazione generale: l'impresa Granaria avrebbe in tal modo ricevuto un trattamento ingiustamente preferenziale, rispetto agli altri produttori di quellmehl.
La ricorrente dal canto suo insiste nell'affermare di aver voluto sollecitare soltanto una decisione individuale ad essa rivolta, che le concedesse le restituzioni per il quellmehl da essa prodotto a partire dal 1o agosto 1974. A tali restituzioni essa ritiene di aver diritto, partendo dal presupposto che la citata sentenza della Corte nelle cause 117/76 e 16/77 abbia fatto rivivere il regime giuridico anteriore al regolamento 1125/74: l'incompatibilità di questo regolamento con il principio di uguaglianza, dichiarata dalla Corte, avrebbe determinato la inefficacia ex tunc di tale atto, cancellando quindi la modifica dell'articolo 11 del regolamento 120/67.
A mio avviso, questo punto di vista è erroneo.
La citata sentenza del 19 ottobre 1977 ha escluso in modo espresso (punto 11 della motivazione) che la constatata illegittimità del regolamento 1125/74 dovesse necessariamente tradursi in una dichiarazione d'invalidità. A sostegno di tale soluzione la Corte ha posto tre argomenti. In primo luogo (punto 12 della motivazione) la constatata violazione del principio d'uguaglianza risultava da una omissione anziché da una disposizione del regolamento 1125/74, poiché l'articolo 5 di questo, invece di abolire espressamente le restituzioni per il quellmehl, aveva sostituito la vecchia versione dell'articolo 11 del regolamento 120/67 con una nuova, la quale si limitava a non fare più menzione di detto prodotto. In secondo luogo (punto 13 della motivazione), siffatta illegittimità «non poteva venir cancellata per il solo fatto che la Corte, nell'ambito di un procedimento a norma dell'articolo 177, dichiarasse l'invalidità della disposizione litigiosa». Questo brano, pur se a mio avviso non pregiudica la soluzione del grave problema della idoneità di una decisione preliminare a far cessare erga omnes gli effetti di atti generali dichiarati invalidi, implica certamente la constatazione che, in casi come quello di cui trattasi, privare l'atto illegittimo dei suoi effetti non basta a rimediare alla illegittimità. Ciò che occorre, è un nuovo provvedimento delle istituzioni comunitarie competenti; e la terza ragione per imboccare questa via è che «vi sono molteplici possibilità di ripristinare la parità di trattamento fra i due prodotti in questione e di risarcire il danno eventualmente arrecato agli interessati; e spetta alle istituzioni competenti in materia di politica agraria comune valutare i fattori economici e politici in base ai quali si opererà la scelta» (punto 13 della motivazione, in fine).
La sentenza del 19 ottobre 1977 ha dunque chiaramente evitato di collegare alla illegittimità del regolamento la dichiarazione della sua invalidità, e quindi della sua inefficacia ex tunc. Quest'ultima soluzione era stata prospettata nelle mie conclusioni relative alle cause 117/76 e 16/77 (v. Raccolta 1977, pag. 1773), sebbene io stesso ravvisassi in ogni caso necessario un apposito provvedimento del Consiglio «per determinare le modalità e l'ammontare delle restituzioni alla produzione a vantaggio dei produttori di quellmehl per il periodo successivo all'entrata in vigore del regolamento 1125/74»; ma la Corte ha preferito rimettere al Consiglio per intero il compito di rimediare alla situazione illegittima determinata da quel regolamento. E vale la pena di notare che lo stesso linguaggio usato dalla Corte — là dove essa ha parlato di incompatibilità con il principio di uguaglianza della situazione giuridica sorta per effetto dell'articolo 5 del regolamento 1125/74 — conferma l'idea che non fosse in gioco una sola norma, e che quindi il problema non si esaurisse nel rimuovere i suoi effetti e far rivivere automaticamente la situazione anteriore, ma che bisognasse obbligare le istituzioni comunitarie a riconsiderare tutta la situazione delle restituzioni ai produttori di quellmehl, emanando misure generali conformi alla regola violata.
In via di principio, è appena il caso di ricordare che l'illegittimità di un atto, per contrasto con una norma superiore, non produce necessariamente la sua invalidità. Il contrasto può essere rimosso da un atto successivo, proveniente dalla stessa autorità che aveva emanato l'atto illegittimo, e rivolto a creare una situazione conforme alla norma superiore; senza pregiudizio per l'eventuale responsabilità per i danni prodotti dall'atto illegittimo. Dato poi che il regolamento 1125/74 non è stato dichiarato invalido dalla Corte, diventa superfluo discutere se una sentenza pregiudiziale che contenga una dichiarazione del genere possa produrre effetti simili a quelli di una sentenza di annullamento, e se, in particolare, possa invocarla un privato che era estraneo al giudizio nel cui ambito è intervenuta la decisione pregiudiziale.
Io credo che le riflessioni svolte finora conducano senz'altro a ritenere che l'impresa Granaria non aveva titolo per ottenere dalla Commissione e dal Consiglio che emanassero nei suoi confronti un provvedimento di corresponsione delle restituzioni per il periodo successivo al 1o agosto 1974, e che quindi l'ommessa emanazione di tale provvedimento non concretava alcuna violazione del diritto comunitario (né contraddiceva il dispositivo della sentenza del 19 ottobre 1977). Ma questa constatazione deve condurre a respingere nel merito il ricorso «per carenza» delle istituzioni, non a dichiararne la irricevibilità. Ai fini della ricevibilità, era sufficiente che fosse rispettata la disposizione dell'articolo 175, 3o comma, e che quindi l'interessato, prima di introdurre il ricorso, avesse chiesto alle istituzioni di prendere nei suoi confronti una determinata misura: come nella specie è avvenuto. Il fatto che tale misura non rientrava nei poteri delle istituzioni, e che queste dovessero invece adottare un provvedimento generale, alla stregua della sentenza più volte citata, è rilevante dal punto di vista del merito della causa, non della ricevibilità dell'azione; mentre sostenere che l'interessato chiedeva in sostanza un regolamento, poiché questo soltanto rappresentava il mezzo idoneo a realizzare il suo intento pratico, significa disconoscere che l'interessato ha in realtà chiesto una decisione individuale. L'azione basata sull'articolo 175 del Trattato CEE deve dunque, a mio avviso, considerarsi ricevibile, ma infondata.
3.
Richiamandosi agli articoli 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, la ricorrente fa valere, a titolo di responsabilità extracontrattuale, una domanda identica nella sua sostanza economica a quella avanzata mediante il ricorso in carenza, e che ha per oggetto il versamento di una somma pari all'importo delle restituzioni già richieste nelle citate lettere del 30 gennaio 1978, maggiorata degli interessi di mora.
Le istituzioni convenute oppongono anche qui delle eccezioni di irricevibilità. Esse affermano in primo luogo che l'anzidetta domanda, non precisando il carattere e l'entità del supposto danno e non fornendo nessun elemento atto a provare il rapporto di causalità fra l'atto del Consiglio e il danno, non risponderebbe ai requisiti stabiliti dall'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Non basta tuttavia, a mio avviso, la mancata indicazione del preciso ammontare del danno per rendere irricevibile la domanda di risarcimento; soprattutto quando, come nella specie, la ricorrente sostiene di non poter fornire tale precisazione perché le convenute non hanno fissato l'importo delle restituzioni, che Granaria ritiene spettarle.
L'articolo 38 esige infatti all'alinea c) l'indicazione dell'oggetto della controversia; e, nella specie, questo è stato identificato dalla ricorrente nella richiesta dell'importo che gli sarebbe spettato a titolo di restituzioni sul quellmehl da essa prodotto a partire dal 1o agosto 1974. Tale importo dovrebbe esser determinato tenendo conto del principio di uguaglianza nei confronti delle restituzioni per l'amido rigonfiato; con l'eventuale maggiorazione degli interessi di mora. Per individuare l'oggetto della controversia ai fini della ricevibilità della domanda, mi pare che gli elementi così forniti dalla ricorrente siano adeguati, tanto più che, a questo riguardo, la giurisprudenza della nostra Corte appare orientata in senso non formalista (v. sentenza del 14 maggio 1975 nella causa 74/74, CNTA, Raccolta 1975, pag. 533, spec. n. 2-5 della motivazione).
Quanto al preteso difetto di prova circa il nesso di causalità fra l'atto del Consiglio e il danno, si tratta di un'eccezione che tocca il merito del ricorso, e non la sua ricevibilità.
Secondo la Commissione, un ulteriore motivo d'irricevibilità starebbe nel fatto che viene chiesto, a titolo di risarcimento danni, l'importo delle restituzioni non percepite. La Commissione ha invocato a questo riguardo la sentenza del 15 giugno 1976 pronunciata anch'essa nella causa 74/74, CNTA (Raccolta 1976, pag. 797). Ma è da rilevare che in quel caso la Corte escluse l'identificazione del danno risarcibile con l'ammontare dei soppressi importi compensativi monetari per una ragione specifica: perché il ricorrente aveva avuto la possibilità di effettuare il pagamento nella propria moneta nazionale, e aveva così potuto escludere totalmente il rischio di cambio, da cui tali importi intendevano tutelare l'operatore. Non ritengo quindi che, dalla pronunzia del 15 giugno 1976, possano trarsi criteri generali di ricevibilità delle azioni di risarcimento, validi anche nel presente caso.
4.
Rimane, peraltro, da esaminare sotto altra luce la questione sollevata dalla Commissione, e cioè se la ricorrente sia legittimata a chiedere a questa Corte, mediante un'azione di responsabilità, le restituzioni a cui ritiene aver diritto nell'ambito del sistema comunitario. È indubbio che tale diritto può esser fatto valere, di regola, solo nei confronti delle autorità amministrative nazionali e, se del caso, introducendo un procedimento davanti alla giurisdizione statale competente a giudicare la legittimità delle decisioni di tali autorità. Tenuto conto di questo, la giurisprudenza della nostra Corte ha costantemente escluso la ricevibilità dei ricorsi a norma degli articoli 178 e 215, secondo comma, del Trattato, ogni qualvolta il risarcimento richiesto avrebbe una funzione succedanea, rispetto a una prestazione prevista dal diritto comunitario, che il ricorrente sarebbe legittimato a chiedere all'autorità nazionale.
Vi è stata anzitutto a questo riguardo l'affermazione del principio dell'esaurimento delle vie interne di ricorso.
Nella causa 96/71, Haegemann, il ricorrente aveva chiesto la condanna della Comunità a rimborsargli, a titolo di risarcimento, l'importo di una tassa comunitaria all'importazione, basata su di una normativa di cui si contestava la legittimità, e riscossa per conto della Comunità dall'autorità doganale nazionale. La Corte, nella sentenza del 25 ottobre 1972 (Raccolta 1972, pag. 1005) respinse la domanda senza entrare nel merito, considerando che «l'eventuale responsabilità della Comunità dipende in primo luogo dalla legittimità (o meno) della riscossione della tassa», e che «nei rapporti tra i singoli e l'ufficio fiscale che ha proceduto alla tassazione, il sindacato su tale legittimità spetta ai giudici nazionali». Perciò la Corte ritenne di dover respingere la domanda «allo stato degli atti» (n. 17 della motivazione). Parrebbe dunque che l'ostacolo essenziale alla ricevibilità fosse stato in quel caso il mancato esaurimento delle vie interne di ricorso, attraverso le quali si sarebbe dovuta accertare l'eventuale illegittimità della norma comunitaria che si asseriva essere all'origine del danno.
Nella giurisprudenza successiva della Corte è emersa anche l'esigenza di evitare che sia richiesta alle istituzioni comunitarie, mediante un giudizio di risarcimento innanzi alla Corte, una prestazione che incomberebbe eventualmente alle autorità nazionali in esecuzione di norme comunitarie. Tale idea risulta espressa chiaramente nelle sentenze del 27 gennaio 1976 nella causa 46/75, IBC/Commissione (Raccolta 1976, pag. 65) e del 2 marzo 1978 nelle cause riunite 12, 18 e 21/77, Debayser e altri (Raccolta 1978, pag. 553). In quest'ultimo caso, la Corte dichiarò irricevibili i ricorsi basati sugli articoli 178 e 215 del Trattato CEE, in quanto l'azione risultava «sostanzialmente diretta contro provvedimenti adottati dalle autorità nazionali in forza di disposizioni del diritto comunitario».
Ma il profilo di maggiore interesse, ai fini della presente causa, è quello della ricevibilità di domande di risarcimento dei danni provocati dall'applicazione, ad opera delle autorità interne, di norme comunitarie che si ritengono illegittime; domande che tendono in genere ad ottenere dalla Commissione o dal Consiglio una prestazione equivalente nella sua sostanza economica a quella che i ricorrenti avrebbero ricevuto qualora non fosse stata adottata la normativa illegittima.
La posizione tradizionale della Corte a questo riguardo trova espressione nelle sentenze del 2 dicembre 1971 nella causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt, Raccolta 1971, pag. 975; del 13 giugno 1972 nelle cause 9 e 11/71, Compagnie d'Ap-provisionnement, Raccolta 1972, pag. 392; del 24 ottobre 1973 nella causa 43/72, Merkur, Raccolta 1973, pag. 1056; del 2 luglio 1974 nella causa Holtz & Willemsen, Raccolta 1974, pag. 676; del 14 maggio 1975 nella causa 74/74, CNTA, Raccolta 1975, pag. 534; del 10 dicembre 1975 nelle cause riunite da 95 a 98/74, 15 e 100/75, Coopératives Agricoles de Céréales, Raccolta 1975, pag. 1615.
In tutte le pronunzie citate, la Corte ha ammesso la ricevibilità delle domande senza opporre la necessità del previo esaurimento delle vie interne di ricorso. Ciò si spiega, a mio avviso, perché si trattava di casi in cui il ricorrente, anche se fosse riuscito a far constatare al giudice interno l'illegittimità delle misure comunitarie che erano all'origine del suo danno, non avrebbe comunque potuto ottenere dall'amministrazione nazionale la prestazione a cui riteneva di aver diritto senza un previo intervento del legislatore comunitario. Per contro, nella ipotesi in cui la pretesa poteva essere soddisfatta in sede nazionale, la Corte ha escluso la ricevibilità del ricorso per risarcimento ex articolo 215. Tale è la ragione per cui è stato, ad esempio, dichiarato inammissibile il ricorso dei Grands Moulins des Antilles (sentenza del 26 novembre 1975 nella causa 99/74, Raccolta 1975, pag. 1531).
A mio avviso, la linea seguita dalla giurisprudenza fin qui citata resta valida malgrado il fatto che con la sentenza del 17 marzo 1976 nelle cause riunite 67-85/75, Lesieur Cotelle et Associés (Raccolta 1976, pag. 391), la Corte abbia adottato una posizione che sembra discostarsi da quella tradizionale. In questo caso, i ricorsi miravano a far dichiarare la Comunità responsabile del danno che le ricorrenti asserivano di avere subito in conseguenza della soppressione, effettuata mediante regolamento della Commissione, di taluni importi compensativi monetari. La Corte ha ritenuto i ricorsi irricevibili nella parte in cui concernevano le integrazioni prefissate richieste e concesse in un periodo successivo all'entrata in vigore del suddetto regolamento soppressivo, per la ragione che «le ricorrenti avevano in tal caso la possibilità di adire i giudici nazionali competenti contro l'asserita violazione di talune norme del Trattato e di diritto derivato, intese a tutelare i singoli nell'ambito della Comunità» (n. 16 della motivazione). Ora, non è chiaro quale beneficio le ricorrenti avrebbero potuto trarre dalla constatazione, ad opera del giudice interno, dell'eventuale illegittimità del regolamento che era alla base delle decisioni nazionali pregiudizievoli. Ma non mi sembra comunque che si possa ravvisare nella citata sentenza la volontà della Corte di rinnegare, senza il sostegno di argomentazioni di carattere generale, la sua linea anteriore, che ha una solida base razionale e pratica.
Applichiamo al caso di specie i criteri, che la prevalente giurisprudenza ha permesso di determinare. Abbiamo visto che, con la sentenza nelle cause riunite 117/76 e 16/77, la nostra Corte ha riconosciuto l'illegittimità della situazione normativa sorta per effetto dell'articolo 5 del regolamento 1125/74, ma che d'altra parte, non dichiarando l'invalidità di tale regolamento e affidando alle istituzioni comunitarie la scelta dei mezzi per rimediare alla situazione illegittima, essa ha chiaramente escluso che riprendesse automaticamente vigore la normativa precedente. Perciò l'amministrazione nazionale si è trovata, anche dopo la citata sentenza, nell'impossibilità di corrispondere agli interessati le restituzioni alla produzione per il quellmehl relative al periodo successivo al 1o agosto 1974: così come nella generalità dei casi cui si riferisce la folta giurisprudenza citata, mancavano (quantomeno al momento dell'introduzione del ricorso) le disposizioni normative comunitarie necessarie per abilitare l'autorità nazionale a effettuare le prestazioni richieste. Ciò considerato, l'unica possibilità di tutela giurisdizionale che restava alla ricorrente per cercare di far rimuovere le conseguenze a lei pregiudizievoli dell'illecito comunitario consisteva appunto nel ricorso per risarcimento, a norma degli articoli 178 e 215, secondo comma.
Ad escludere la ricevibilità di tale ricorso non può valere la circostanza che la ricorrente non abbia prima esperito le vie giurisdizionali interne, perché è chiaro che ciò non avrebbe potuto condurre a nessun risultato positivo. Appare quindi irrilevante che la richiesta di risarcimento coincida sostanzialmente con il contenuto del diritto principale vantato dalla ricorrente e negatole dalla normativa comunitaria già dichiarata illegittima.
5.
Nel merito, tuttavia, la domanda di risarcimento è da ritenere infondata, perché manca una condizione essenziale per il sorgere della responsabilità della Comunità in relazione ai danni risultanti da un suo atto: e cioè che quest'atto abbia violato un diritto proprio del soggetto che pretende la riparazione del danno. Indubbiamente, in assenza del regolamento 1125/74, la ricorrente avrebbe continuato a percepire delle restituzioni per la sua produzione di quellmehl. Ma l'abolizione di tale beneficio non basta ad obbligare la Comunità a indennizzare la società Granaria per lo svantaggio economico da essa subito, poiché la variazione di disciplina intervenuta con quel regolamento non ha violato un diritto della medesima impresa.
Risulta dai punti 8 e 9 della motivazione della citata sentenza nelle cause riunite 117/76 e 16/77, che la Corte ha accertato la violazione del principio di uguaglianza esclusivamente in relazione al quellmehl destinato al suo «impiego specifico e tradizionale», cioè all'alimentazione umana. Nel corso delle suddette cause, il Consiglio e la Commissione avevano sostenuto che la soppressione delle restituzioni per il quellmehl era giustificata dal fatto che notevoli quantità di tale prodotto erano state distratte dal settore dell'alimentazione umana per essere vendute come mangime. La Corte aveva evidentemente ritenuto rilevante tale circostanza, poiché aveva invitato la Commissione a produrre elementi di prova circa l'impiego del quellmehl nel settore dei, mangimi; ma la Commissione non era stata in grado di ottemperare a tale invito. La sentenza del 19 ottobre 1977 ha ritenuto che «pur supponendo che questo impiego potesse essere realmente comprovato — e che l'amido sovvenzionato non sia stato impiegato in modo analogo (nella versione italiana di questo inciso, figurante nella Raccolta della giurisprudenza, è sfuggita la negazione!) —, il fatto non poteva giustificare la soppressione delle restituzioni se non relativamente ai quantitativi così impiegati, ma non anche per le partite del prodotto impiegate per l'alimentazione umana». E evidente dunque che, contrariamente a quanto pare ritenere la ricorrente, la citata sentenza ha constatato la violazione del principio di uguaglianza limitatamente alla soppressione della restituzione alla produzione per il quellmehl impiegato nel settore dell'alimentazione umana.
Le due istituzioni convenute in questa causa hanno affermato che la produzione di quellmehl della società Granaria è destinata all'alimentazione animale. La ricorrente ha ribattuto che essa ignora quale destinazione i suoi clienti diano alla merce in questione. Essa non ha quindi potuto fornire la prova, che sarebbe stata indispensabile, della destinazione del quellmehl da lei prodotto all'alimentazione umana.
In effetti, durante tutta la procedura scritta, la società Granaria si è limitata a basare il suo preteso diritto ad ottenere l'importo delle restituzioni, a titolo di risarcimento, sull'erroneo presupposto della reviviscenza della normativa anteriore al regolamento 1125/74. Per la prima volta nel corso dell'udienza, poi, essa ha prospettato la tesi dell'esistenza di una violazione del principio di uguaglianza anche in relazione al quellmehl impiegato per l'alimentazione animale, affermando che l'amido di granturco, che beneficia delle restituzioni, sarebbe impiegato pur esso per l'alimentazione animale. Si tratta però di un'affermazione pura e semplice, non suffragata da alcun elemento di prova, che la Commissione ha smentito senza riserve, affermando che l'amido di granturco è troppo caro per poter essere utilmente impiegato nella preparazione di foraggi. L'unico amido impiegato per l'alimentazione animale sarebbe, secondo la Commissione, quello estratto da cereali di basso costo, come ad esempio la tapioca, ma non l'amido di granturco. Questa contestazione è rimasta senza risposta da parte della ricorrente, la quale non ha fornito il benché minimo elemento a sostegno della tesi tardivamente accennata nelle difese orali.
6.
In conclusione, propongo alla Corte di dichiarare infondate entrambe le domande proposte dall'impresa Granaria con atto del 3 aprile 1978; addossando di conseguenza alla ricorrente tutte le spese di causa.
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