CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 26 OTTOBRE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Non avremo bisogno di soffermarci a lungo su questo procedimento pregiudiziale, per cui nessuno Stato membro e nessuna istituzione, salvo la Commissione, hanno mostrato interesse.
Mediante un contratto stipulato il 1o agosto 1977, l'attore nella causa principale s'era impegnato a svolgere, a pagamento, per conto d'un importatore di frutta, che è il convenuto nella causa principale, una serie di ricerche di mercato su alcuni prodotti agricoli in Spagna ed in Portogallo. Le ricerche avrebbero dovuto essere disponibili alla data dell'adesione dei predetti Stati, adesione che, come si sa, non è ancora avvenuta.
In base al suo penultimo comma il contratto era concluso per la durata di cinque anni e, qualora l'adesione dei suddetti paesi fosse risultata, di diritto o di fatto, irrealizzabile, il convenuto avrebbe potuto recedere dal contratto stesso senza dovere all'attore alcun indennizzo. Era precisato che «al fine d'accertare la possibilità giuridica dell'adesione sarà determinante una pronunzia della Corte di giustizia delle Comunità Europee».
Con lettera del 22 gennaio 1978, l'attore chiedeva al convenuto il rimborso delle spese sostenute. In data 31 gennaio 1978, il convenuto respingeva la richiesta e contemporaneamente recedeva dal contratto affermando che sulla base dei testi attualmente in vigore l'adesione della Grecia, della Spagna e del Portogallo era giuridicamente impossibile.
Si può pensare che questa controversia sia stata appositamente costruita per indurre la Corte a pronunziarsi su un problema che interessa, di certo, moltissimo gli operatori commerciali, ma che ha un legame assai vago con il contratto litigioso. Inoltre, poiché la Corte ha formalmente invitato la Commissione a dichiarare per iscritto se, a suo parere, clausole come quella contenuta nell'ultimo (si tratta in realtà del penultimo) comma del contratto in questione siano compatibili con l'ordine pubblico comunitario ed ha di nuovo posto analoghi quesiti durante la discussione orale, non è escluso che essa neghi ai privati la facoltà di attribuirle, mediante clausola compromissoria, una competenza che le viene conferita soltanto alle condizioni contemplate dall'art. 177 del Trattato CEE. Il sorgere di questa competenza non può essere automatico neppure quando si tratta di giudici nazionali d'ultima istanza. Per quanto concerne i giudici di cui al n. 2 dell'art. 177, occorre che costoro reputino necessaria per emanare la loro sentenza una decisione della Corte di giustizia; in altri termini, il giudice nazionale non può esimersi dal «vagliare» la fattispecie prima di far uso della facoltà attribuitagli dall'art. 177; se si comportasse in modo diverso violerebbe tanto l'ordine pubblico interno quanto l'ordine pubblico comunitario.
Nel caso di cui trattasi, il tribunale di prima istanza vi sottopone le predette questioni «su domanda delle parti» ed è quindi immaginabile che, nel far ciò, esso si sia sentito vincolato dalla clausola secondo cui il problema dell'impossibilità giuridica dell'adesione deve essere risolto da una pronunzia della Corte.
Il direttore del servizio giuridico della Commissione ha tuttavia osservato — con ragione, mi sembra — che è dubbio che tale frase costituisca una clausola compromissoria: pur contenendo un espresso riferimento alla procedura contemplata dall'art. 177, essa non significa affatto che la Corte debba pronunziarsi su tutte le questioni che potrebbero nascere dal contratto. Mediante tale clausola le parti si sono semplicemente accordate sulla procedura da seguire, senza vincolare in alcun modo il giudice nazionale. Quest'ultimo ha del resto interpretato la frase come un semplice suggerimento; benché si rivolga alla Corte «su domanda delle parti, formula che, d'altronde, ricorre spesso nelle domande di pronunzia pregiudiziale, egli cita espressamente l'art. 177, n. 2, del Trattato ed espone altresì i motivi per cui ritiene d'aver bisogno d'una decisione della Corte per definire la controversia. È quindi in base ad una propria valutazione ch'egli ha deciso di servirsi della procedura contemplata dall'art. 177.
La Corte ha ritenuto regolari persino le domande sottopostele da taluni giudici italiani in base alle sole deduzioni dell'attore e senza previo contraddittorio tra le parti, giacché la redazione delle questioni era opera del solo attore.
Non è tuttavia necessario approfondire ulteriormente questo punto preliminare. In primo luogo, perché ciò significherebbe ingerirsi nell'interpretazione del contratto, nel giudizio che il giudice nazionale ha maturato circa la serietà della controversia e nella sua concezione delle facoltà e degli obblighi derivanti dall'art. 177. Un esame di questo genere spetta eventualmente ai giudici nazionali d'appello o d'ultima istanza.
In secondo luogo, perché mi sembra che la Corte non sia comunque competente a risolvere la «quaestio iuris» sottopostale.
Con le prime due questioni si intende far dichiarare dalla Corte quali sono le condizioni non già formali, bensì sostanziali, cui l'art. 237 del Trattato CEE, da solo o in collegamento con altre norme dello stesso Trattato, subordina l'adesione di nuovi Stati europei alla Comunità Economica Europea. La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Comunità Europea dell'Energia Atomica non vanno qui prese in considerazione, giacché la domanda di pronunzia pregiudiziale si fonda sull'art. 177 del Trattato CEE.
Orbene, in base all'art. 237 del Trattato CEE, la soluzione sollecitata dipende dall'adattamento delle norme sostanziali del Trattato, adattamento che dovrà essere oggetto d'ardui negoziati di natura essenzialmente politica.
Anche se l'adesione degli Stati di cui trattasi è giuridicamente possibile — cosa di cui, per conto mio, non dubito affatto — la sua realizzazione effettiva deve, d'altra parte, rispettare, secondo quanto risulta espressamente dall'art. 237, precise condizioni di forma: il Consiglio deve pronunziarsi all'unanimità, dopo aver chiesto il parere della Commissione; successivamente deve essere concluso tra gli Stati membri e lo Stato o gli Stati richiedente(i) un accordo che va, infine, sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Di conseguenza, anche se le questioni sottoposte alla Corte mettono in gioco l'interpretazione delle norme sostanziali del Trattato, questa interpretazione deve anzitutto tradursi, in via preliminare, in altri atti comunitari, nazionali o internazionali. Contrariamente a ciò che dispongono l'art. 95 del Trattato CECA per la «piccola revisione» e l'art. 228 del Trattato CEE, in questo caso la Corte non può né deve essere ufficialmente consultata. Quindi le condizioni giuridiche sostanziali per l'adesione di nuovi Stati europei alle Comunità Europee esistenti non possono essere definite che nell'ambito della procedura istituita a tale scopo dagli artt. 237 del Trattato CEE, 205 del Trattato Euratom e 98 del Trattato CECA. L'interpretazione giudiziaria fornita nell'ambito dell'art. 177 si colloca su un piano diverso.
A differenza delle precedenti, la terza questione non è frutto dell'«iniziativa delle parti», bensì vi è sottoposta d'ufficio dal giudice nazionale, che domanda se l'adesione della Spagna, del Portogallo e della Grecia (per quanto quest'ultimo paese non fosse oggetto degli studi di «marketing» previsti dal contratto) risulti impossibile in un prevedibile futuro per motivi di diritto comunitario. Come hanno osservato la Commissione ed il convenuto nella causa principale, detta questione concerne non già l'interpretazione, bensì l'applicazione del Trattato, ed esula quindi, al pari delle precedenti, dalla competenza della Corte.
Propongo quindi che la Corte di giustizia si dichiari non competente a pronunziarsi, nell'ambito dell'art. 177 del Trattato, sui limiti giuridici sostanziali all'adesione di altri Stati europei alla Comunità economica europea.
( 1 ) Traduzione dal francese.
Full & Egal Universal Law Academy