CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 15 MARZO 1979
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il ricorso di cui trattasi vi ripropone il tema dei requisiti di legittimità formali e sostanziali di una decisione, con la quale una commissione giudicatrice di concorso rifiuta di ammettere alle prove scritte uno dei candidati.
La ricorrente, signora Kobor, presentò nel 1977 la propria candidatura nel concorso generale COM/B/155 per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti di categoria B. Ella non fu ammessa a partecipare alle prove scritte, in quanto la commissione giudicatrice ritenne che non possedesse un'esperienza professionale sufficiente nel settore della «applicazione di norme sulla gestione amministrativa», per il quale l'interessata aveva scelto di concorrere.
Di fronte a questo rifiuto la signora Kobor dapprima sollecitò, con lettera del 29 settembre 1977, un riesame della sua posizione; poi, ricevuta una risposta negativa, fece reclamo alla Commissione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto del personale. Rimasto il reclamo senza alcun esito, ella introdusse il presente ricorso giurisdizionale con atto registrato in data 8 maggio 1978, sostenendo che la commissione giudicatrice avesse erroneamente valutato la sua esperienza professionale e chiedendo pertanto che la decisione di non ammetterla alle prove fosse annullata. Successivamente, nella memoria di replica, la ricorrente ha aggiunto alla prima censura una seconda di indole formale: insufficiente motivazione della decisione impugnata. Conviene, a mio avviso, cominciare con l'esaminare questo punto, che è di interesse più generale.
2.
Ci si potrebbe chiedere se una doglianza introdotta per la prima volta con la memoria di replica sia ammissibile. L'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura dispone che «è vietata la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta» e aggiunge poi, al secondo comma, che «se, durante la fase scritta, una delle parti deduce dei mezzi nuovi ai sensi del comma precedente, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini di procedura … impartire all'altra parte un termine per controdedurre su tali mezzi». Queste disposizioni a prima vista sembrerebbero doversi interpretare nel senso che il divieto posto dal primo comma non sia derogabile se non nei casi, eccezionali, esplicitamente previsti. Ma va considerato che la norma di cui trattasi ha una precisa funzione, la quale emerge chiaramente dal secondo comma citato: evitare che una parte sia privata della possibilità di controdedurre alla nuova doglianza, nel corso della fase scritta (v. in tal senso le conclusioni dell'avvocato generale Warner nella causa 46/75, IBC, Raccolta 1976, p. 89). Perciò una interpretazione troppo rigida dell'articolo 42, paragrafo 2, non sembra giustificata: l'importante è stabilire se la parte contro cui il nuovo mezzo è stato fatto valere abbia subito pregiudizio nella sua difesa per effetto della condotta processuale della controparte.
Nella specie, la Commissione ha sollevato per prima, nel controricorso (v. p. 6, in fine), la questione della congruità della motivazione della decisione impugnata, sostenendo che la decisione di rifiuto della commissione giudicatrice era sufficientemente motivata. Più tardi, nel corso dell'udienza pubblica, il rappresentante della Commissione ha preso in esame questo aspetto della controversia, dichiarando espressamente che non intendeva eccepire la inammissibilità della censura. Non solo dunque va escluso ché la Commissione non abbia avuto la possibilità di difendersi, ma si deve anzi constatare che il problema dei requisiti formali della decisione impugnata è stato messo in evidenza dalla Commissione medesima.
D'altro canto, va considerato che oggetto della nuova doglianza era l'insufficienza della motivazione dell'atto impugnato. Ora è noto che l'obbligo di motivare la decisione non è previsto solo per tutelare i soggetti, nei cui confronti l'atto debba avere applicazione, ma anche per mettere la Corte in condizione di esercitare pienamente il controllo giurisdizionale che il Trattato le affida. Da ciò consegue che un eventuale difetto di motivazione dovrebbe sempre essere rilevabile di ufficio. In questo senso la Corte si pronunciò nella sentenza 2 marzo 1959 nella causa 18/57, Nold (Raccolta 1958-1959, p. 85).
Passando al merito, la. circostanza da valutare è questa: la decisione della commissione giudicatrice fu resa nota all'interessata con una lettera-formulario, che conteneva una lista di quattro motivi di non ammissione alle prove e recava una X sulla casella posta a fianco del motivo n. 3 («la sua esperienza professionale non è sufficiente»). Come ho già avuto occasione di osservare in un caso analogo (conclusioni del 16 novembre 1978 nelle cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno, Authié e Massangioli), le motivazioni delle decisioni di commissioni giudicatrici circa l'ammissione dei candidati alle prove d'esame non possono ritenersi congrue e sufficienti quando contengano soltanto l'indicazione, generica, della mancanza di uno dei requisiti richiesti dal bando. Mi limito, quindi, a ribadire il mio punto di vista, che è stato condiviso dalla sentenza del 30 novembre 1978 nelle cause citate: è a mio avviso indispensabile che le motivazioni comunicate ai candidati siano redatte in modo da far comprendere loro in maniera precisa le ragioni dell'esclusione, e da agevolare il controllo di legittimità. Ora, la formula «esperienza professionale insufficiente» è quanto meno ambigua: l'insufficienza, infatti, può avere carattere qualitativo, o derivare dalla corta durata di tale esperienza, o implicare che essa non era in rapporto con il campo prescelto. La lettera, formulata nei termini generici che ho riferito, non permette di stabilire per quale specifico difetto la candidata non sia stata ammessa alle prove scritte.
Quanto alle difficoltà derivanti dal gran numero dei candidati, non credo che esse bastino a giustificare una motivazione non esauriente. Ho già detto nella causa Salerno ed altri, che «le conseguenze negative del sovraffollamento non devono cadere sulle spalle dei candidati», e che per evitare questo «l'autorità organizzatrice di un concorso ha il dovere di prepararsi in modo da svolgere il suo compito nel pieno rispetto delle regole, anche se i partecipanti sono migliaia».
Ricordo che la Corte si è già pronunciata per la necessità di una congrua motivazione delle decisioni delle commissioni giudicatrici nelle sentenze del 14 giugno 1972 nella causa 44/71, Marcato (Raccolta 1972, p. 427), 15 marzo 1973 nella causa 37/72, Marcato (Raccolta 1973, p. 361), 4 dicembre 1975 nella causa 31/75, Costacurta (Raccolta 1975, p. 1563), oltre che nella citata sentenza 30 novembre 1978, Salerno ed altri. Non vedo ragione di discostarsi, nel caso di specie, da questo orientamento.
3.
Con l'altro mezzo di impugnazione la ricorrente si duole, come ho detto, che la sua esperienza professionale sia stata male valutata. A mio avviso, anche questa doglianza trova conferma nell'insieme degli elementi emersi in corso di causa.
Innanzi tutto non si può trascurare il fatto che, in occasione di due concorsi precedenti, indetti nel 1974 e nel 1975 sempre per la copertura di posti di assistente aggiunto nella categoria B (concorsi COM/B/117 e COM/B/139), le commissioni giudicatrici considerarono adeguata l'esperienza professionale acquisita dalla ricorrente nel campo della «gestione amministrativa», ammettendola perciò alle prove. È vero che il bando relativo al concorso del 1974 si contentava di una esperienza professionale alquanto limitata (di almeno 5 mesi); ma il bando del concorso successivo richiedeva che l'esperienza professionale fosse durata almeno un anno, cioè per un periodo di tempo uguale a quello prescritto per l'ammissione al concorso cui si riferisce la presente controversia. Suscita quindi gravi perplessità la circostanza che a distanza di due anni dal concorso del 1975 si sia negato alla stessa candidata il riconoscimento di quella esperienza professionale, che prima era stata ritenuta sufficiente.
La Commissione ha replicato che ogni concorso costituisce una procedura a sé, e che pertanto non vi sarebbe luogo a confrontare le valutazioni espresse da diverse commissioni giudicatrici relativamente a un medesimo candidato, nell'ambito di concorsi successivi. La Commissione ha anche sostenuto che la maggiore severità, dimostrata nel concorso del 1977, era conseguenza del numero molto elevato dei candidati, che avrebbe consigliato una più decisa selezione fin dal momento del controllo dei requisiti di ammissione alle prove scritte. Ora, per quanto riguarda i criteri di valutazione dei candidati nelle prove di esame, ogni concorso ha indubbiamente una sua autonomia; ma qui è in gioco la valutazione dei titoli individuali e dei requisiti indicati nel bando ai fini dell'ammissione alle prove. Come ha affermato la Corte nelle citate sentenze 14 giugno 1972 nella causa 44/71 e 15 marzo 1973 nella causa 37/72, mentre la fase della valutazione delle prove «è essenzialmente di carattere comparativo», la precedente fase in cui si tratta di decidere dell'ammissione dei candidati «consiste … nel confronto fra i titoli dichiarati … e i requisiti indicati nel bando, confronto che viene effettuato in base a dati obbiettivi» e non può quindi essere influenzata in maniera decisiva dal numero dei concorrenti.
Nel caso in esame, nessun criterio specifico di valutazione risulta dal verbale delle riunioni tenute dalla commissione giudicatrice l'8 e il 9 settembre 1977 e tanto meno emerge dalla motivazione (insufficiente, come si è detto) della decisione di esclusione della candidata dalla prove scritte. Perciò riesce difficile superare la contraddizione che c'è fra le valutazioni favorevoli del 1974, e soprattutto del 1975, e quella negativa del 1977. A ciò deve aggiungersi che il «rapport de notation» relativo al periodo dal 1o luglio 1975 al 30 giugno 1977 (allegato al ricorso) dà atto che la signora Kobor, tra le altre funzioni svolte, aveva contribuito «à l'organisation de réunions, à la préparation de documents et d'ouvrages à imprimer» ed aveva dato una «contribution importante à la préparation des réunions de nombreux groupes de travail … et à la préparation d'une publication importante et complexe sur le plan technique» (p. 1, punto 4, b); cosicchè «la formation et les aptitudes du fonctionnaire non seulement correspondent (aux tâches effectuées) mais permettraient l'exécution de tâches supérieures» (p. 2, punto 5, b).
Un'ultima conferma del fatto che la signora Kobor possedesse la richiesta esperienza professionale in campo amministrativo si ricava dalle note in data 25 marzo 1977 e 6 febbraio 1978 trasmesse dal capo di divisione, signor Henz, al direttore generale, signor Degimbe, e contenenti la proposta di promuovere la ricorrente al grado C 1 (allegati 3 e 4 alla memoria di replica). In entrambe queste note si legge che «depuis quelque temps, et en raison notamment de l'extension des tâches de ma division, Mme Kobor exerce de plus en plus fréquemment des fonctions d'assistante».
A me sembra in tal modo dimostrato che la ricorrente possedeva l'esperienza professionale di almeno un anno in campo amministrativo richiesta dal bando di concorso. In ogni caso, la commissione giudicatrice aveva il dovere di rendere espliciti eventuali criteri più restrittivi, anche per consentirne il controllo in sede giurisdizionale, e poi di indicare espressamente per quali motivi si riteneva che la ricorrente non avesse l'esperienza professionale richiesta. Ciò non è avvenuto: bisogna dunque riconoscere che la commissione, escludendo la ricorrente dalle prove, ha applicato in modo erroneo i criteri selettivi fissati nel bando.
4.
Per tutte le considerazioni svolte, credo che il ricorso meriti di essere ac colto. L'annullamento deve però limitarsi alla decisione di esclusione: ed invero, trattandosi di un concorso generale bandito al fine di costituire un elenco di riserva, l'esclusione della ricorrente non ha influito sull'ammissione alle prove delle persone che, secondo la commissione giudicatrice, possedevano i necessari requisiti. Di conseguenza, come la Corte ha già affermato nei casi Costacurta e Salerno, i diritti della ricorrente «si potranno considerare adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice riesaminerà la propria decisione, senza che sia necessario rimettere in questione il risultato complessivo del concorso o annullare le nomine intervenute in seguito allo stesso»
Concludo dunque proponendo alle Corte che, in parziale accoglimento del ricorso introdotto dalla signora Kobor, la decisione di non ammissione al concorso COM/B/155 sia annullata per quanto la concerne, e la Commissione sia condannata alle spese del giudizio.
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