CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 28 GIUGNO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il ricorrente nella causa cui si riferiscono le mie conclusioni odierne lavora alle dipendenze delle Comunità europee dal 1961. Dopo aver svolto la propria attività presso il Parlamento ed il Consiglio dei ministri, nel 1965 passava al servizio linguistico della Commissione. Nel 1967 veniva inquadrato nel grado LA 5 e nel 1973 promosso al grado LA 4. Dal 1974 fa parte del gruppo traduzione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (CASSLM). Questo gruppo è formato da traduttori per diverse lingue e, pur facendo amministrativamente parte della Direzione generale IX, è in pratica a disposizione della Direzione generale V. Esso è inquadrato nella Divisione IX/D/3 (traduzione: affari generali) che a sua volta dipende dalla Direzione IX/D (traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca). In questo gruppo, diretto da un capogruppo, il ricorrente prestava servizio in qualità di traduttore e di revisore di testi tradotti in tedesco. Dal 1975 gli veniva affidato l'ulteriore compito di coordinare il lavoro dei cinque traduttori tedeschi di grado LA 5 appartenenti al gruppo; egli sostituiva inoltre il capo del gruppo in caso di assenza di quest'ultimo. A seguito di ripetute tensioni e difficoltà sorte tra il ricorrente e gli altri membri del gruppo di traduzione, i cinque traduttori tedeschi comunicavano per iscritto al capo divisione competente, sig. Pignot, che essi rifiutavano il ricorrente sia come collega sia come responsabile della direzione del lavoro a qualsiasi titolo, per esempio relativamente alla ripartizione del lavoro. Su questi fatti, il capo divisione ascoltava allora le dichiarazioni degli interessati e del ricorrente e tentava di organizzare un confronto. Questo, tuttavia, non aveva luogo, poiché il ricorrente affermava all'ultimo momento che non intendeva subire un confronto con i «congiurati» e che avrebbe invece presentato un reclamo al presidente della Commissione. In una «Nota per gli archivi» del 20 giugno 1977 il sig. Pignot costatava il fallimento dei suoi tentativi di mediazione e chiedeva alla Peppinck, capo del gruppo traduzione CASSLM, di provvedere personalmente a distribuire nella sua sezione il lavoro di traduzione in tedesco. Questa nota veniva controfirmata da tutti gli interessati. In un'altra nota, emessa lo stesso giorno, il capo divisione, su richiesta del ricorrente, gli confermava per iscritto di aver pregato la Peppinck di ripartire personalmente il lavoro fra i traduttori tedeschi del gruppo CASSLM. Egli sottolineava che tale provvedimento non aveva assolutamente carattere sanzionatorio, ma era stato adottato provvisoriamente nell'interesse del servizio, al solo scopo di garantire la continuità del lavoro.
Con lettera 21 giugno 1977, indirizzata al presidente della Commissione, il ricorrente chiedeva che la Commissione adottasse senza indugio provvedimenti nei confronti dei dipendenti che avevano ordito una congiura contro di lui, annullasse i provvedimenti emessi a suo carico dal sig. Pignot (capo della Divisione IX/D/3) per soddisfare le pretese dei congiurati, ed adottasse misure idonee a ristabilire nel gruppo traduzione CASSLM soddisfacenti condizioni di lavoro, non turbate da paure ed inquietudini.
Il 1o luglio 1977 il sig. Pignot comunicava verbalmente al ricorrente che egli non era autorizzato a sostituire il capo del gruppo, temporaneamente assente.
A seguito di tale comunicazione, il ricorrente, ad integrazione della lettera sopra citata, chiedeva al presidente della Commissione, con lettera 4 luglio 1977, l'annullamento della misura adottata contro di lui che, in mancanza di un provvedimento della Commissione nello stesso senso, configurava, a suo parere, una violazione dell'art. 26 del Regolamento interno della Commissione.
Con lettera 1o luglio 1977 il ricorrente rifiutava l'assegnazione alla «Task Force Négociation Portugal» propostagli dal direttore Ciancio il 28 giugno 1977. Dopo essere stato nuovamente pregato dal direttore di riflettere sulla proposta, il ricorrente indirizzava al presidente della Commissione, il 25 luglio 1977, una seconda nota integrativa, in cui chiedeva che l'esame della sua domanda 21 giugno 1977 non fosse affidato al direttore Ciancio o al capo divisione Pignot, bensì a un superiore imparziale.
Con lettera 27 luglio 1977 il direttore generale Baichère metteva il ricorrente a disposizione della «Task Force Portugal» con decorrenza 1o settembre 1977. Egli sottolineava che la «domanda» presentata dal ricorrente alla Commissione il 21 giugno 1977 nonché la sua «domanda supplementare»4 luglio 1977 sarebbero state riesaminate.
Non appena si rendeva conto che, presso la «Task Force Portugal», egli avrebbe dovuto tradurre prevalentemente dal portoghese in francese, il ricorrente presentava, il 24 ottobre 1977, un reclamo al presidente della Commissione «contro tutte le misure adottate a (suo) sfavore o contro le omissioni di cui si è resa nel (suo) caso responsabile l'autorità che ha il potere di nomina».
Con lettera 27 ottobre 1977 — e quindi posteriormente al reclamo — il direttore generale Baichère gli faceva sapere di voler ancora riflettere sulla situazione per trovare al più presto possibile una nuova assegnazione per il ricorrente, che potesse rispondere meglio sia ai suoi meriti sia all'interesse del servizio. Nel frattempo pregava il ricorrente di eseguire i compiti specifici affidatigli dal direttore Ciancio.
Con lettera 8 febbraio 1978, ricevuta dal ricorrente il 1o marzo 1978, il sig. Tugendhat, membro della Commissione, gli comunicava che la Commissione non poteva dar seguito al suo reclamo 24 ottobre 1977, dal momento che l'esame della sua domanda 21 giugno 1977 non aveva rivelato l'esistenza di congiure. Egli precisava che a motivare la decisione del direttore generale di assegnare il ricorrente alla «Task Force Portugal» erano state unicamente le esigenze di tale gruppo e le qualifiche del ricorrente e che anche la decisione di affidargli i compiti specifici era stata adottata nell'interesse del servizio e tenendo conto delle capacità del ricorrente.
Il 29 maggio 1978 l'interessato ha proposto il presente ricorso, inteso ad ottenere:
1)
l'annullamento della decisione del sig. Pignot di cui alla nota 20 giugno 1977, relativa all'esonero del ricorrente dalle funzioni di coordinatore della sezione tedesca del gruppo CASSLM;
2)
l'annullamento della decisione del sig. Pignot in base alla quale il ricorrente, in caso d'assenza dei suoi superiori, non è autorizzato a sostituirli;
3)
l'annullamento della decisione adottata il 27 luglio 1977 dal direttore generale sig. Baichère, con cui il ricorrente è stato tramutato dal posto di revisore-coordinatore presso il gruppo CASSLM alla «Task Force Portugal»;
4)
l'annullamento — per quel che è necessario — della decisione adottata il 27 ottobre 1977 dal direttore generale sig. Baichère con la quale il ricorrente è messo a disposizione del direttore sig. Ciancio;
5)
l'annullamento del rifiuto opposto dalla controparte alla domanda 21 giugno 1977, con cui il ricorrente chiedeva di esser tutelato contro le manovre di alcuni suoi colleghi;
6)
la condanna della controparte alle spese di giudizio.
La Commissione, convenuta, sostiene dal canto suo che il ricorrente non può impugnare in via contenziosa la maggior parte degli atti contestati. Essa chiede pertanto che il ricorso venga dichiarato irricevibile e comunque respinto e che il ricorrente sia condannato alle spese.
A proposito dei fatti sopra esposti e di queste domande, osserverò quanto segue:
I — Sulla ricevibilità
Analizzerò anzitutto i singoli punti del ricorso sotto il profilo della ricevibilità.
1.
Il ricorrente chiede in primo luogo l'annullamento della decisione 20 giugno 1977, con cui il capo divisione ha affidato al capo gruppo la ripartizione del lavoro di traduzione nell'ambito della sezione tedesca, funzione svolta fino ad allora dal ricorrente.
Secondo la Commissione, questo capo della domanda è irricevibile già per il fatto che il termine per la presentazione del ricorso non è stato rispettato. Essa adduce che con la lettera 21 giugno, ricevuta il 22 giugno, il ricorrente ha proposto un reclamo alla Commissione in quanto autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale. Poiché entro il termine di 3 mesi fissato dalla stessa disposizione non è stata notificata alcuna risposta, il reclamo va considerato tacitamente respinto in data 22 ottobre. A norma dell'art. 91, n. 3, dello Statuto, il ricorso avrebbe dovuto essere pertanto presentato al più tardi il 22 gennaio 1978.
La convenuta contesta inoltre la ricevibilità del suddetto capo della domanda in ragione della natura giuridica del provvedimento impugnato. Nella decisione 20 giugno 1977 essa vede soltanto un atto di organizzazione amministrativa interna, che non pregiudica in alcun modo la posizione statutaria del ricorrente e non costituisce pertanto un provvedimento annullabile ai sensi dell'art. 91 dello Statuto.
Il ricorrente sostiene invece che la lettera 21 giugno non contiene un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, ma soltanto una domanda ai sensi del n. 1 di questo stesso articolo. Ciò può venir dedotto già dalla espressione «chiedo» ed è confermato inoltre dalla lettera 27 luglio del direttore generale Baichère, che si riferisce del pari alla «domanda 21 giugno 1977». Per un profano non è poi sempre facile distinguere tra domanda e reclamo e tra le diverse conseguenze che ne derivano. A suo parere la Commissione avrebbe dovuto richiamare la sua attenzione sul fatto che la lettera veniva considerata reclamo e che pertanto il ricorso alla Corte di giustizia doveva essere presentato entro un determinato termine.
Egli assume poi che la misura criticata, che, contrariamente a quanto dichiarato nella nota, non è provvisoria, pregiudica effettivamente la sua posizione gerarchica, nuocendo in particolare alla sua carriera. Anche se, dal punto di vista gerarchico, non aveva un rango più elevato rispetto ai colleghi, non si può disconoscere che, come coordinatore, egli ha svolto rispetto agli altri revisori una funzione direttiva, che certamente ha influenzato la sua posizione di servizio. L'attività di coordinatore è del resto messa particolarmente in rilievo sia nel rapporto informativo concernente il ricorrente sia nella «Guida pratica del traduttore».
A mio avviso, quanto alla lettera indirizzata dal ricorrente il 21 giugno 1977 al presidente della Commissione, va osservato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, per determinare la natura di un atto giuridico, non bisogna rifarsi al criterio formale dell'apparenza o addirittura alla qualifica che ad esso dà il suo autore o un terzo, bensì soltanto al suo contenuto oggettivo e al suo vero significato. Già per questo motivo sono irrilevanti i termini impiegati nella lettera e quelli usati dal direttore generale nel riferirsi alla stessa.
Per contro, è decisivo il fatto che il ricorrente, con questa lettera, abbia fra l'altro chiesto alla Commissione di «annullare immediatamente le misure adottate nei (suoi) confronti dal sig. Pignot (capo della Divisione IX/D/3)». A mio parere, questa formulazione dimostra inequivocabilmente che il ricorrente non voleva presentare una domanda affinché nei suoi confronti fosse adottata una decisione ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto; egli chiedeva invece l'annullamento di un provvedimento adottato dall'autorità che ha il potere di nomina e quindi ha proposto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
Con la presentazione del reclamo, e cioè il 22 giugno 1977, hanno pertanto cominciato a correre i termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto. Al più tardi il 22 ottobre 1977 il reclamo veniva considerato implicitamente respinto e il ricorrente avrebbe pertanto dovuto proporre ricorso non oltre il 22 gennaio 1978 ai sensi dell'art. 91, n. 3.
I termini summenzionati sono termini perentori, che la Corte di giustizia deve osservare d'ufficio e che non lasciano spazio a considerazioni basate sull'equità. Né è necessario sottolineare particolarmente che la decisione di rigetto della Commissione in data 8 febbraio 1978, emessa dopo la scadenza dei termini, non fa rivivere questi ultimi.
Poiché dalla lettera 21 giugno può chiaramente e univocamente dedursi la volontà del ricorrente di proporre un reclamo, la Commissione non aveva alcun motivo di attirare l'attenzione del ricorrente, conformemente al principio della buona fede, sul fatto che i termini cominciavano a correre.
Del resto concordo con la Commissione nel ritenere che la decisione di non affidare più al ricorrente il compito di ripartire il lavoro costituisce, in questo caso concreto, un provvedimento che riguarda esclusivamente l'organizzazione interna dell'istituzione e non rappresenta pertanto un atto annullabile ai sensi dell'art. 91 dello Statuto.
Nella sentenza 20 maggio 1976 (causa 66/75, Macevicius; Racc. 1976, pag. 593), la Corte di giustizia ha affermato che un atto rientrante nel potere d'organizzazione interna può essere impugnato a norma dell'art. 91 dello Statuto soltanto qualora pregiudichi i diritti spettanti all'interessato in base agli artt. 5 e 7 dello Statuto stesso, in particolare qualora questi sia stato costretto a svolgere mansioni che non corrispondono al suo posto e al suo grado. Perché questo avvenga, il provvedimento deve implicare non già un semplice cambiamento o una qualsiasi riduzione delle attribuzioni del dipendente, bensì un grave declassamento delle rimanenti funzioni, di guisa che queste, nel loro insieme, non corrispondono più, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza, al grado ed al posto dell'interessato. A questo proposito si vedano anche le sentenze 11 luglio 1968 (causa 16/67, Henri Labeyrie c/ Commissione; Racc. 1968, pag. 387) e 14 luglio 1976 (causa 129/75, Nemirovsky-Hirschberg c/ Commissione; Racc. 1976, pag. 1259).
Dall'esposizione dei fatti risulta che il ricorrente — inquadrato, in quanto revisore, nel grado LA 4 — venne incaricato verbalmente, nel 1975, di coordinare il lavoro degli altri cinque traduttori tedeschi del gruppo CASSLM. A questo proposito è necessario innanzitutto sottolineare che il coordinatore in quanto tale non figura nella tabella che indica la corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere, di cui all'allegato I A dello Statuto. La «Guida pratica del traduttore» dell'ottobre 1975, pubblicata dalla Direzione generale del personale e dell'amministrazione, sottolinea invece che l'attività del coordinatore si situa su un piano puramente tecnico, e precisa che dell'autorità gerarchica resta interamente investito il capo divisione, il quale pertanto è il solo responsabile della distribuzione del lavoro. La funzione di coordinatore non è dunque legata al rango gerarchico e ai diritti statutari del dipendente. La soppressione di questa attività ha certamente comportato la riduzione delle attribuzioni del ricorrente, ma non ha compromesso la sua posizione giuridica fissata dallo Statuto. Il fatto ch'egli fosse stato sollevato dalle funzioni di coordinamento concerneva dunque esclusivamente gli affari interni del servizio e la direzione delle attività amministrative, che l'autorità gerarchica deve poter organizzare e modificare in funzione delle esigenze del servizio. Il carattere provvisorio o definitivo del provvedimento è sotto questo aspetto senza importanza.
Certo, ha ragione il ricorrente quando asserisce che la menzione dell'attività di coordinamento nel rapporto informativo può influire sulla carriere e sulle possibilità di promozione. Questo solo fatto non può tuttavia attribuire il diritto di continuare a svolgere tale funzione, che è stata affidata all'interessato per soddisfare le esigenze del servizio e non è legata al suo rango gerarchico.
In conclusione, ritengo che il primo capo della domanda sia irricevibile in ragione tanto della tardività del ricorso quanto della mancanza di un interesse giuridicamente protetto.
2.
In secondo luogo, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione comunicatagli a voce dal sig. Pignot il 1o luglio 1977, in base alla quale egli non poteva più sostituire il suo superiore in caso d'assenza di quest'ultimo.
La Commissione sostiene che anche questo capo della domanda è irricevibile perché il ricorso è tardivo. Essa osserva inoltre che la decisione contestata non aveva valore generale, ma si riferiva esclusivamente alla sostituzione del capo del gruppo, sig. na Peppinck, durante le ferie annuali del 1977. Pertanto, nemmeno tale decisione può, a suo avviso, essere considerata alla stregua di un provvedimento atto ad arrecare pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
Per contro, il ricorrente considera, anche in questo caso, la sua lettera 4 luglio 1977 come una domanda e non come un reclamo e ravvisa nel divieto di sostituire il superiore un provvedimento definitivo.
Risulta chiaramente dalla lettera indirizzata dal ricorrente al presidente della Commissione in data 4 luglio 1977 che egli voleva, indipendentemente dalla definizione che ne ha dato, proporre reclamo contro un provvedimento lesivo, scrivendo: «chiedo l'annullamento di questo provvedimento adottato nei miei confronti». A questo punto posso riferirmi alle considerazioni svolte a proposito del primo capo della domanda. Poiché fino al 4 novembre la Commissione non aveva dato risposta al reclamo, questo andava considerato tacitamente respinto a partire da questa data e il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di rigetto entro e non oltre il 4 febbraio 1978. Il ricorso presentato il 29 maggio 1978 è dunque, a questo proposito, del pari irricevibile.
La Commissione è inoltre nel giusto quando asserisce che la decisione di cui trattasi concerne soltanto il caso specifico dell'assenza, per ferie, del capo del gruppo nel 1977. Il fatto che, nella lettera 4 luglio 1977, il ricorrente stesso affermi che il sig. Pignot gli ha dichiarato «d'aver deciso che io (il ricorrente) non potevo sostituire il capo del gruppo provvisoriamente assente» depone a favore di questa tesi. Di conseguenza, è certo che tale provvedimento, avente un effetto molto limitato nel tempo, non poteva compromettere la posizione gerarchica del ricorrente ma deve essere considerato unicamente come una misura di organizzazione delle attività amministrative, che non può essere annullata ai sensi dell'art. 91 dello Statuto.
Né vale eccepire che in seguito il ricorrente non è stato più incaricato di sostituire il capo del gruppo. Questa circostanza, cui ha accennato anche la Commissione è dovuta non alla decisione orale impugnata, bensì al fatto che, a seguito di altre decisioni che esaminerò tra poco, il ricorrente non lavorava più nel gruppo di traduzione CASSLM.
3.
Il terzo capo della domanda concerne l'annullamento della decisione 27 luglio 1977 con cui il direttore generale Baichère ha messo il ricorrente a disposizione della «Task Force Négociation Portugal» a partire dal 1o settembre 1977.
Secondo la convenuta, anche questo capo della domanda è irricevibile. Innanzitutto, a suo avviso, la domanda è divenuta priva d'oggetto prima della presentazione del ricorso, poiché la decisione di cui trattasi è stata revocata prima di tale data; inoltre, come nel caso delle due precedenti decisioni, trattasi semplicemente di un atto emanato nell'ambito del potere di organizzazione interna dell'istituzione e nell'interesse del servizio.
Il ricorrente obietta che la decisione non è stata revocata, poiché ne è stata riconosciuta l'illiceità. Egli può impugnarla già per il fatto che, a seguito di essa, è stato sollevato dalle funzioni svolte in precedenza. Anche ammettendo che la decisione sia stata revocata, essa ha pur sempre prodotto effetti sul piano morale e materiale: il suo annullamento costituirebbe dunque per lui una riparazione.
Invero, il provvedimento di cui trattasi è stato revocato dal direttore generale con decisione 27 ottobre 1977, vale a dire dopo la presentazione del reclamo amministrativo 24 ottobre del ricorrente e prima della proposizione del ricorso. La domanda è pertanto divenuta in via di principio priva d'oggetto (cfr. sentenza 27 ottobre 1977, cause riunite 126/75, 34 e 92/76, Robert Giry c/ Commissione; Racc. 1977, pag. 1937). Perché si possa ammettere, ciononostante, l'esistenza d'un interesse ad agire, il ricorrente dovrebbe inoltre presentare prove dettagliate e obiettivamente concludenti attestanti un interesse degno di tutela all'annullamento retroattivo d'un atto che non ha più alcuna conseguenza. Questo interesse potrebbe eventualmente essere riconosciuto qualora il provvedimento di «tramutamento» fosse inficiato da vizi formali o sostanziali o si trattasse di un provvedimento disciplinare.
Come può dedursi dal testo della decisione, il ricorrente non è stato tramutato alla «Task Force» (soltanto l'autorità che ha il potere di nomina sarebbe stata competente a disporre in tal senso, a norma dell'art. 7 dello Statuto) ma semplicemente assegnato a questo gruppo; pertanto il suo rango gerarchico e i suoi diritti statutari son sono stati compromessi. Inoltre, nella decisione si dichiara espressamente che l'assegnazione è stata disposta unicamente in funzione delle esigenze del servizio e in considerazione delle qualifiche riconosciute, in quanto revisore, del ricorrente. Una simile motivazione, del tutto positiva, non è, in quanto tale, idonea a compromettere la carriera e le possibilità di promozione del ricorrente. Inoltre, ci è stato confermato che la «Task Force» aveva realmente bisogno di traduttori che padroneggiassero la lingua portoghese.
Infine, la decisione del direttore generale Baichère non può considerarsi illegittima neppure per il fatto che, a seguito di essa, il ricorrente è stato privato delle funzioni di coordinatore e della possibilità di sostituire il capo del gruppo CASSLM. Come ho già detto poc'anzi, il dipendente al quale siano state attribuite determinate mansioni in forza del potere d'organizzazione interna dell'istituzione può venire sollevato dalle stesse in qualsiasi momento con un provvedimento di carattere organizzativo. Il problema della sostituzione della Peppinck non si poneva più dopo l'assegnazione del ricorrente alla «Task Force».
In base a tali considerazioni, concludo che il ricorrente non ha un interesse specifico all'annullamento della decisione, divenuta priva d'oggetto. Pertanto vi suggerisco di respingere il terzo capo della domanda per difetto d'interesse.
4.
Infine, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione 27 ottobre 1977 del direttore generale, con cui il ricorrente è stato messo a disposizione del direttore Ciancio per svolgere compiti specifici.
Questa decisione, essendo stata emessa soltanto tre giorni dopo il reclamo del ricorrente del 24 ottobre 1977, non è stata impugnata con un ricorso amministrativo ai sensi del'art. 90, n. 2, dello Statuto. In mancanza di tale ricorso, anche questo capo della domanda va dichiarato irricevibile.
II — Nel merito
Poiché i primi quattro capi della domanda sono risultati irricevibili, non occorre esaminarne la fondatezza. Inoltre risulta già dalle considerazioni che ho svolto a proposito della ricevibilità che detti capi della domanda, anche ammettendo che siano ricevibili, sono, a mio avviso, infondati: infatti, tutti i provvedimenti impugnati costituiscono misure di organizzazione interna intese ad eliminare perturbazioni nel funzionamento del servizio e che non pregiudicano l'assegnazione del ricorrente a un posto corrispondente al suo grado. Questo vale in particolare per la decisione presa da ultimo dal direttore generale Baichère, che ha revocato l'assegnazione del ricorrente alla «Task Force». Come ci è stato detto, egli è incaricato, nell'ambito della stessa Direzione, d'effettuare traduzioni difficili e revisioni. Per la loro natura, la loro importanza e la loro ampiezza, queste funzioni non sono inferiori a quelle che corrispondono al grado LA 4 e al posto del ricorrente.
Non mi resta ora che esaminare l'ultimo capo della domanda del ricorrente, che concerne il rigetto della sua richiesta di protezione contro le macchinazioni dei suoi colleghi e che non pone alcun problema di ricevibilità.
Il ricorrente si richiama all'art. 24, n. 1, dello Statuto del personale, a norma del quale «le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni … di cui il funzionario … (è) oggetto, a motivo delle sue qualità e delle sue funzioni». Egli ravvisa nella lettera 15 giugno 1977, in cui i suoi colleghi dichiaravano al capo divisione di non essere più disposti a collaborare con il ricorrente, una cospirazione che lede la sua onorabilità. A suo avviso, inoltre, l'obbligo di assistenza di cui all'art. 24 dello Statuto incombeva non al capo divisione, sig. Pignot, bensì, trattandosi di un dipendente del ruolo LA, alla Commissione, che conserva la sua competenza in materia. Riferendosi alla sentenza 18 ottobre 1976 (causa 128/75, Signor N. c/ Commissione, Race. 1976, pag. 1567), la convenuta rileva che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, l'amministrazione deve intervenire e prendere tutte le misure adatte solo in caso di accuse che ledano la dignità professionale del dipendente. La lettera 15 giugno 1977 sopra citata non costituisce grave lesione dell'onore dell'interessato e il sig. Pignot ha fatto tutto il possibile per comporre la controversia. Se innanzitutto ci soffermiamo sui fatti, le note scambiate già prima del 15 giugno 1977 mostrano che nel servizio in cui lavorava il ricorrente esistevano tensioni e difficoltà — e mi astengo dal prendere posizione sul problema della responsabilità — che alteravano il normale funzionamento del servizio. A mio parere, si può sorvolare sul problema del se, alla luce di questi fatti, la lettera di cui trattasi costituisca già una lesione grave e ingiustificata della dignità professionale del ricorrente nell'esercizio delle sue funzioni. Comunque sia, il capo divisione competente, dopo aver sentito gli interessati, ha preso un'opportuna iniziativa invitando le parti a riunirsi per appianare i contrasti. Poiché il ricorrente non ha accolto l'invito, è a lui che va imputato il fallimento del tentativo di conciliazione. Non vi è dubbio che il capo divisione, quale superiore gerarchico, era a ciò competente, visto che l'art. 24 dispone semplicemente che le Comunità assistano i dipendenti vittime di determinati atti illeciti.
Tenuto conto della situazione, l'autorità responsabile aveva certamente il diritto di separare, mettendo fine ai loro rapporti di ufficio, le parti in contrasto e di assicurare in tal modo il funzionamento del servizio. Né il ricorrente ha fornito prove sufficienti per dimostrare che tali provvedimenti costituiscano una «congiura». Dalla lettera 8 febbraio 1978 della Commissione risulta che, successivamente, il caso è stato riesaminato a fondo.
Ritengo pertanto che il quinto capo della domanda vada respinto.
In base a quanto sopra esposto, vi propongo di respingere il ricorso e, a norma degli artt. 69 e 70 del regolamento di procedura, di porre a carico di ciascuna delle parti le spese da essa sopportate.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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