CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 14 DICEMBRE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
Gli scambi di carne bovina fresca o semplicemente refrigerata o congelata, di cui alla sottovoce 02.01 A II della tariffa doganale comune, dal 1971 sono stati assoggettati al regime degli importi compensativi monetari con regolamento della Commissione n. 1014/71.
Per contro, rimanevano esclusi da questa disciplina i prodotti contemplati dalla sottovoce 16.02 B III b) 1 della tariffa doganale, definiti come «altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie contenenti carne o frattaglie della specie bovina», quanto meno fino all'avvento del regolamento della Commissione 17 dicembre 1976, n. 3092.
L'art. 1 del regolamento in questione recita:
«Negli scambi intracomunitari, ai prodotti freschi, refrigerati o congelati, non tritati, che rientrano nella sottovoce 16.02 B III b) 1 della tariffa doganale comune e che non possono essere classificati al capitolo 2 della stessa a causa della semplice aggiunta di condimenti (per esempio pepe e sale) o a causa dell'aggiunta di altre sostanze (per esempio olio, verdure, farine), si applicano gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti analoghi privi di tali condimenti o aggiunte, che rientrano nella sottovoce 02.01 A II della tariffa.»
Il 30 novembre 1976 la società Hans Spitta & Co., con sede in Francoforte, stipulava con un fornitore francese un contratto per l'acquisto di complessive 25 t e mezzo di un prodotto qualificato «quarti anteriori di bue e parti staccate di bue senza ossa, condite con pepe, di cui alla voce 16.02 B III b) 1 della tariffa doganale comune».
Il prodotto in questione veniva però importato in Germania solo il 29 dicembre 1976 e, rispettivamente, il 7 gennaio 1977, cioè dopo l'entrata in vigore — 20 dicembre 1976 — del summenzionato regolamento della Commissione.
In forza di dette norme, l'ufficio doganale principale di Francoforte Est riscuoteva, applicando gli importi compensativi vigenti, DM 13655,01.
Il Finanzgericht dell'Assia, dinanzi al quale la Spitta ha impugnato la relativa ingiunzione di pagamento, a richiesta dell'attrice vi sottopone la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento della Commissione n. 3092/76 sia invalido o vada disapplicato:
a)
per mancanza dei presupposti di cui all'art. 1, n. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71,
b)
per mancanza di disposizioni transitorie,
c)
a causa della limitazione al commercio intracomunitario.»
II —
Anzitutto, quanto alla validità del regolamento in questione sotto il profilo del regolamento di base del Consiglio n. 974/71, relativo alla compensazione monetaria nel settore degli scambi di prodotti agricoli — più volte modificato — è opportuno ricordare, quanto al primo punto, che in forza dell'art. 1, n. 1 di detto regolamento l'unica condizione richiesta per l'istituzione di importi compensativi monetari è quella che le variazioni del tasso del cambio della moneta, negli Stati membri interessati, siano superiori al limite delle variazioni autorizzate dalla disciplina internazionale vigente il 12 maggio 1971, cioè alle parità ammesse dal Fondo Monetario Internazionale.
L'attrice nella causa principale invoca, a questo proposito, il regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509, che modifica l'art. 1, n. 1, del regolamento di base, giacchè, nella sua nuova versione, questo principio vigerebbe solo per gli scambi tra Stati membri e paesi terzi, e non per gli scambi nell'ambito della Comunità.
Questa tesi mi pare il risultato di un'erronea interpretazione di questa norma che prescrive la riscossione — o il versamento — di importi compensativi monetari «negli scambi con gli Stati membri e con i paesi terzi» e quindi contempla vuoi il commercio intracomunitario, vuoi gli scambi tra gli Stati membri della Comunità ed i paesi terzi.
Lo stesso può dirsi dell'argomento secondo cui l'applicazione ad un determinato prodotto del sistema degli importi compensativi monetari implicherebbe la previa modifica dei tassi di cambio delle monete degli Stati interessati.
Queste variazioni, che devono venire registrate durante un determinato periodo ed essere «rappresentative», hanno ripercussioni sul tasso degli importi compensativi monetari, come risulta sia dal regolamento di base del Consiglio, sia dal regolamento della Commissione n. 1380/75 che determina le modalità di attuazione del primo, specie per quel che riguarda la fissazione degli importi compensativi monetari.
La messa in atto del regime istituito dall'art. 1, n. 1, del regolamento di base è però subordinata all'unica condizione che il tasso di cambio della moneta di un determinato Stato membro sia superiore al limite di oscillazione autorizzato. Questa condizione sussisteva nei confronti del marco tedesco a partire dal maggio 1971 ed era pure soddisfatta, per il franco francese, dal dicembre 1971 in poi.
Nel dicembre 1976, allorchè la Commissione adottò il regolamento criticato, il divario di ciascuna di dette monete, nel primo caso' verso l'alto, nel secondo verso il basso, rispetto alle parità notificate, sussisteva sempre, pur se nel frattempo era stato creato il «serpente monetario».
III —
In secondo luogo, gli importi compensativi monetari sono riscossi, o concessi, in forza dell'art. 1, n. 3, del regolamento di base, solo nel caso in cui la situazione monetaria comporti il rischio di perturbazione degli scambi di prodotti agricoli. Secondo la Commissione, il pericolo di perturbazione, ravvisato già in precedenza per la carne bovina fresca, esisteva anche per la carne bovina con semplice aggiunta di condimenti, specie con l'aggiunta di quantitativi minimi di sale e di pepe.
Ora, in primo luogo, questo prodotto è soggetto all'organizzazione comune dei mercati per il settore della carne bovina; per questo solo fatto quindi, il suo prezzo dipende da quello dei prodotti soggetti all'intervento.
In secondo luogo, la Commissione sostiene che, nel dicembre 1976, il pericolo di perturbazione era dimostrato dall'aumento anormale delle importazioni di carne condita nella Repubblica federale di Germania, specie delle importazioni dal Regno Unito e dall'Irlanda nell'ultimo mese del 1976.
Essa si richiama, a questo proposito, alle statistiche delle importazioni in Germania, per l'intero 1976, dei prodotti contemplati dalla sottovoce doganale di cui trattasi.
Dalla tabella che essa ha prodotto risulta infatti che le importazioni di detti prodotti, nel loro complesso, sono notevolmente aumentate, specie a decorrere dal mese di settembre. Questo rilievo vale per le importazioni dalla Francia, che sono passate da una media di 200-300 tonnellate nei primi mesi dell'anno in esame a oltre 600 tonnellate dopo il settembre, per toccare le 864 tonnellate durante il mese di dicembre. Meno eloquenti sono i dati relativi all'Italia, le cui esportazioni dei prodotti in questione nella Germania federale si sono mantenute, da marzo a novembre, ad un livello oscillante fra 300 e 400 tonnellate, ma comunque hanno sfiorato le 500 tonnellate in dicembre.
Sono in realtà le importazioni dal Regno Unito e dall'Irlanda che fanno registrare, proporzionalmente, l'aumento più significativo, poichè, da alcune tonnellate tra gennaio e settembre, sono aumentate sino a raggiungere le 1167 tonnellate nel dicembre per il Regno Unito e le 2705 tonnellate, nello stesso mese, per l'Irlanda.
Tuttavia, Signori, questo quadro statistico non dimostra appieno, da solo, un aumento anormalmente cospicuo delle importazioni di carne bovina semplicemente condita.
Anzitutto perchè esso si riferisce al complesso dei prodotti contemplati dalla sottovoce 16.02 B III b) 1 e non esiste, all'interno di questa sottovoce, alcuna suddivisione che consenta di distinguere tra l'incidenza della carne condita di cui ci occupiamo e quella delle altre preparazioni e conserve di carne bovina.
In secondo luogo, perchè i dati su cui la Commissione fa particolarmente leva, quelli relativi al dicembre 1976, non potevano, evidentemente, essere noti al momento dell'adozione del regolamento n. 3092/76, cioè il 17 dicembre.
D'altra parte, per queste stesse ragioni il vostro giudice relatore ha chiesto alla Commissione di fornirvi dati più precisi riguardanti particolarmente la carne bovina semplicemente condita e di esibire pure le statistiche delle importazioni nella Repubblica federale di detto prodotto dopo il 20 dicembre 1976, data alla quale è entrato in opera il sistema degli importi compensativi, nonchè i dati relativi al primo bimestre 1977.
Il 16 novembre scorso, la Commissione ha ottemperato, almeno in parte, a dette richieste, ma questi elementi d'informazione suppletivi, fondati sui rapporti di controllo delle autorità doganali tedesche, paiono atti a chiarire i dati del problema.
Benchè in realtà non sia stato possibile effettuare la suddivisione delle importazioni, come richiesto, tra i periodi 1-19 dicembre, da un lato, e 20-31 dicembre dall'altro, giacché generalmente gli operatori economici fanno dichiarazioni doganali mensili, risulta dalla tabella prodotta, relativa esclusivamente alle importazioni in Germania federale di carne condita proveniente da alcuni altri Stati membri per il periodo ottobre 1976 — gennaio 1977 (compreso) che, durante l'ultimo trimestre 1976, queste importazioni, particolarmente dall'Irlanda e dal Regno Unito, hanno fatto registrare un aumento insolito, ad un tempo molto rapido e molto notevole.
Per quel che riguarda l'Irlanda, le importazioni di detto prodotto, limitate a 335 tonnellate in ottobre, sarebbero salite a 1077 tonnellate in novembre e a 1829 tonnellate in dicembre. Per il Regno Unito l'aumento è meno forte: 321 tonnellate in novembre e 496 tonnellate in dicembre.
Per contro, nel corso del gennaio 1977, cioè dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 3092/76, si registra una brusca diminuzione di dette importazioni: 337 tonnellate dall'Irlanda, zero dal Regno Unito. Mi pare chiaro che questa situazione sia stata la conseguenza dell'instaurazione degli importi compensativi monetari.
L'attrice nella causa principale contesta questi dati statistici, che ritiene materialmente inesatti. Essa si basa soprattutto sul fatto che gli stessi rapporti sui controlli all'importazione, redatti dalle autorità doganali, sono indirizzati sia all'ufficio statistico federale, sia all'ente federale per l'organizzazione dei mercati agricoli. Non potrebbero quindi esservi divergenze tra le informazioni ricevute dai due enti in questione.
In secondo luogo, la Spitta rileva una patente contraddizione tra i dati statistici globali per il novembre 1976, relativi alle importazioni dall'Irlanda e comprendenti tutti i prodotti rientranti nella sottovoce tariffaria 16.02 B III b) 1, cioè 916 tonnellate, e i dati indicati dalla Commissione nelle sue recenti informazioni, cioè 1077 tonnellate per la sola carne condita, che tuttavia è solo uno dei prodotti rientranti in questa sottovoce.
Infine, essa dubita che la Commissione abbia potuto disporre di statistiche riferentisi unicamente alla carne solamente condita, giacchè i dati provenienti tanto dall'Ufficio federale delle statistiche, quanto dall'ente federale per l'organizzazione dei mercati agricoli si riferiscono soltanto al complesso dei prodotti rientranti nella sottovoce tariffaria summenzionata.
Tuttavia, l'attrice nella causa principale ammette — e ciò mi pare in contraddizione con quanto essa sostiene — che «la tendenza sulla quale la Commissione continua a basarsi», cioè il forte aumento delle importazioni nella Repubblica federale di carne condita, era «già evidente nel novembre 1976» e sarebbe stato dunque opportuno adottare, fin da quel momento, un. provvedimento che comprendesse un regime transitorio per i contratti stipulati a breve termine.
Quindi, malgrado le contestazioni della Spitta, sarei incline a condividere gli argomenti della Commissione e ad ammettere che una perturbazione non indifferente in taluni scambi intracomunitari del prodotto in causa si era profilata, specie dal novembre 1976 in poi.
Non penso perciò che la Commissione si sia fondata su fatti materialmente inesatti, né che abbia sconfinato dai limiti dell'ampio potere discrezionale di cui dispone in materia.
IV —
Veniamo quindi al problema dell'insussistenza, nel regolamento litigioso, di qualsiasi regime transitorio per i contratti in corso al momento in cui esso è entrato in vigore.
In primo luogo, poca importanza ha il fatto che il contratto in questione sia stato eseguito a breve termine, cioè nel giro di alcune settimane, come dichiara l'attrice nella causa principale, e che sia stato stipulato il 30 novembre 1976, cioè prima della pubblicazione del regolamento n. 3092/76.
Quel che conta, nel nostro caso, è che le importazioni siano state materialmente effettuate dopo l'entrata in vigore di questa norma, fatto che è incontestato.
Ora, questo regolamento del 20 dicembre andava applicato senza riserve a tutte le operazioni che rientrano nella sua sfera d'applicazione, senza far eccezione per quelle inerenti a contratti stipulati anteriormente.
La Spitta sostiene che non poteva più recedere dal contratto, anzitutto in quanto la preparazione delle partite di carne bovina condita ordinate il 30 novembre 1976 era già stata portata a termine dal fornitore al momento in cui il regolamento è entrato in vigore, in secondo luogo perchè la stessa carne, in realtà, era già stata rivenduta.
Però, Signori, l'impossibilità di recedere dal contratto conta, indipendentemente dalle obbligazioni privatistiche contratte dall'acquirente, solo qualora questo si sia pure impegnato nei confronti dell'amministrazione a portare a termine l'operazione iniziata.
A sostegno cito la giurisprudenza della Corte, specie quella che scaturisce dalle sentenze 14 febbraio 1978 (causa 68/77, Interkontinentale Fleischhandelsgesellschaft/ Commissione, punto n. 8, Racc. 1978, pag. 369) e 27 aprile 1978 (causa 90/77, Stimming/Commissione, Racc. 1978, pag. 995).
Come già nella causa IFG, il regime d'importazione vigente nella fattispecie «non prescriveva nè autorizzazioni preventive, nè impegni definitivi da parte dell'interessato nei confronti delle autorità incaricate della gestione dell'organizzazione di mercato in questione».
In secondo luogo, il provvedimento adottato dalla Commissione non era imprevedibile per gli operatori interessati e, di conseguenza, per l'attrice. L'inclusione della carne bovina semplicemente condita nel sistema degli importi compensativi comunitari non poteva arrecare pregiudizio al legittimo affidamento degli interessati nella conservazione del precedente regime, che non contemplava l'applicazione di detti importi. Nella sentenza 15 febbraio 1978 (causa 96/77, Bauche, Racc. 1978, pag. 383) la Corte ha chiaramente affermato, riproducendo il punto n. 39 della sentenza CNTA del 15 maggio 1975 (Racc. 1975, pag. 549) che:
«le condizioni stabilite per l'applicazione e l'abrogazione del regime di cui trattasi in un determinato settore non tengono conto della situazione dei singoli operatori e non offrono a questi alcuna garanzia di permanenza del regime stesso».
Ora, l'attrice non poteva ignorare che le importazioni di carne bovina semplicemente condita, prodotto che non differisce molto dalla carne fresca, consentivano, in realtà, di sottrarsi alla riscossione degli importi compensativi vigenti per detta carne fresca o semplicemente refrigerata o congelata.
Infine, l'attrice, che opera sul mercato internazionale delle carni, non poteva nemmeno ignorare che i prodotti in questione rappresentano, come ho detto nelle mie conclusioni per la causa Stimming, di cui sopra, «un settore delicato».
Negli scambi coi paesi terzi, d'altronde, la Commissione aveva agito in modo tale che, nonostante le possibilità offerte agli operatori dalla redazione di questa sottovoce e sfruttate per esimersi dai vincoli dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, questa carne condita con sale e pepe o «preparata» mescolandovi altre sostanze, fosse trattata alla stessa stregua della carne fresca.
Così stando le cose, qualsiasi operatore economico specializzato, accorto e prudente — e non dubito che la Spitta lo sia — avrebbe dovuto immaginare che la stessa parità di trattamento tra la carne bovina semplicemente condita e la carne fresca sarebbe stata praticata anche sotto il profilo degli importi compensativi negli scambi intracomunitari.
È opportuno aggiungere che la «preparazione» di questa carne condita può effettuarsi entro termini molto brevi, come peraltro conferma l'attrice stessa, adducendo il breve termine d'esecuzione del contratto stipulato con il suo fornitore.
Così stando le cose, spostare l'entrata in vigore del regolamento n. 3092/76 ad una data posteriore o contemplare un periodo transitorio piuttosto lungo, avrebbe solo potuto pregiudicare l'efficacia del provvedimento adottato nell'interesse generale del buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione. In realtà, questo modo di procedere avrebbe costituito, per gli operatori economici, un incitamento ad importare, prima che il regolamento venisse effettivamente applicato, grandi quantitativi di carne condita.
V —
Resta da dire qualcosa sulla limitazione del regolamento criticato al solo commercio intracomunitario.
Anche qui ritengo che la Commissione sia nel giusto. Infatti, dopo l'entrata in vigore (il 1o settembre 1975) del regolamento della Commissione n. 2033/75, che estendeva le misure di salvaguardia (regime EXIM) in particolare alle carni bovine condite (art. 1, n. 4), questi prodotti erano praticamente scomparsi dagli scambi con i paesi terzi, come si rileva, in particolare, dalla vostra sentenza IFG (causa 68/77) già citata.
Ne consegue che, non essendovi rischio di perturbazioni degli scambi con i paesi extracomunitari, non era necessario ricorrere all'imposizione di importi compensativi monetari. In altri termini, la situazione era completamente diversa da quella esistente alla fine del 1976 negli scambi tra Stati membri. Non è stata dunque commessa alcuna violazione del divieto di discriminazione fondato sull'art. 40, n. 3, seconda frase, del Trattato.
Propongo che dichiariate che l'esame della questione sottoposta dal Finanzgericht dell'Assia non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento della Commissione n. 3092/76, relativo all'applicazione di importi compensativi monetari a determinati prodotti del settore della carne bovina.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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