CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 22 MARZO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il presente procedimento è stato originato da una domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, che in prosieguo chiamerò, per brevità, «College».
Le attrici nella causa pendente dinanzi al College sono una società americana, la Henningsen Food Inc., con sede nel Nebraska, ed una società olandese, la Van den Burg Eierprodukten BV, con sede in Waalwijk, nei Paesi Bassi. Esse agiscono in giudizio in qualità di soci amministratori di una società olandese, la Henningsen Van den Burg, avente sede anch'essa in Waalwijk. In prosieguo, menzionerò collettivamente le attrici col nome «Henningsen».
Convenuto è il Produktschap voor Pluimvee en Eieren, un ente che, fra l'altro, ha il compito di applicare nei Paesi Bassi la normativa comunitaria concernente gli importi compensativi monetari («i.c.m.») per i prodotti che rientrano nell'organizzazione comune del mercato delle uova.
Detti prodotti, descritti all'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2771/75, sono quelli compresi nelle voci 04.05 A I («uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate») e 04.05 B I («uova sgusciate e giallo d'uova, atti ad usi alimentari, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no») della TDC. Tali descrizioni riflettono esattamente il testo delle voci 04.05 A I e 04.05 B I figurante nella stessa TDC.
La Henningsen fabbrica nei Paesi Bassi ed esporta nel Regno Unito, sotto i marchi «Hentex 76» e «Hentex 10», prodotti il cui principale ingrediente è costituito da polvere d'uova intere di gallina. L'ordinanza di rinvio è basata sul presupposto che non vi è differenza tra la composizione dello Hentex 76 e quella dello Hentex 10. In essa si dichiara .che tali prodotti contengono:
polvere di uova intere di gallina (52 %)
farina di soja (25 %)
sciroppo di glucosio (22 %)
sale e lecitina (1 %).
In udienza il patrono della Henningsen ha asserito che questa è in realtà la composizione dello Hentex 76 e che lo Hentex 10 ha una diversa composizione, e cioè:
polvere di uova intere di gallina (74 %)
sciroppo di glucosio (25 %)
sale (1 %).
Nell'ambito di un procedimento a norma dell'art. 177, questa Corte non può tuttavia riesaminare fatti del genere accertati dal giudice nazionale e soprattutto non può farlo sulla base di una semplice dichiarazione verbale di un avvocato.
Secondo quanto constatato dal College ed esposto nell'ordinanza di rinvio — datata 9 giugno 1978 — la Henningsen designava abitualmente da due anni, nelle dichiarazioni d'esportazione, i prodotti di cui trattasi come «polvere d'uova intere di gallina», classificandoli stotto la voce 04.05 B I della TDC. Tale classificazione veniva accettata dal convenuto fino al momento in cui (a quanto pare, nella secondo metà del 1977) le autorità doganali inglesi la contestavano. A seguito di un'analisi effettuata dal British Government Chemist, dette autorità decidevano che le merci considerate andavano classificate sotto la voce 21.07 della TDC, che concerne le «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove». In particolare, la sottovoce da applicare era la F I a) che, a seguito di una modifica apportata alla TDC dal Consiglio con il regolamento (CEE) 7 novembre 1977, n. 2500, è divenuta G I a).
La differenza essenziale è che, mentre le merci di cui alla voce 04.05 B I sono soggette al regime degli i.c.m., quelle comprese nella voce 21.07 ne sono escluse.
Come sapete, a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71, più volte modificato, gli Stati membri a moneta forte, come i Paesi Bassi, versano i.c.m. all'esportazione, mentre quelli a moneta debole, come il Regno Unito, li concedono all'importazione. Di conseguenza, le merci esportate dai Paesi Bassi nel Regno Unito, se soggette all'applicazione del regime degli i.c.m., fruiscono contemporaneamente dell'i.c.m. «olandese» all'esportazione dai Paesi Bassi e dell'i.c.m. «inglese» all'importazione nel Regno Unito.
L'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 (modificato dall'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1112/73) autorizza gli Stati membri ad accordarsi tra loro nel senso che, in casi del genere, i due i.c.m. vengano versati dallo Stato esportatore. Un accordo in tal senso esisteva fra i Paesi Bassi e il Regno Unito nei periodi che qui ci interessano.
L'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1380/75 dispone che, quando vi sono accordi siffatti, il pagamento, da parte dello Stato membro esportatore, dell'i.c.m. dovuto dallo Stato membro importatore «è subordinato alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione», e che tale prova «viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69» compilato in determinate parti. In particolare, il competente ufficio doganale dello Stato membro importatore deve compilare la rubrica «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione) ed aggiungervi la menzione: «importo compensativo monetario applicabile il (data d'immissione in consumo) non concesso in (Stato membro importatore)».
Nel caso delle operazioni di cui trattasi le autorità doganali inglesi si rifiutavano di aggiungere tale menzione. Di conseguenza, il convenuto si riteneva obbligato a negare il pagamento degli i.c.m. inglesi per dette operazioni sebbene avesse versato gli i.c.m. olandesi all'esportazione.
Esso chiedeva tuttavia al Ministero olandese dell'agricoltura e della pesca di consultare la Commissione quanto alla corretta classificazione doganale dei prodotti Hentex. La Commissione si pronunziava nel senso che questi, considerata la loro composizione, dovevano essere classificati sotto la voce 21.07 G I a 1. L'agente della Commissione ha dichiarato che, sebbene tale parere non fosse giuridicamente vincolante, qualora le autorità olandesi avessero pagato i.c.m. senza tenere conto, la Commissione avrebbe respinto qualsiasi domanda dei Paesi Bassi mirante ad ottenere il rimborso, dal FEAOG, di detti importi.
Il 9 marzo 1978 la Henningsen impugnava dinanzi al College il provvedimento col quale il convenuto si era rifiutato di pagarle gli i.c.m. inglesi. Tenuto conto di taluni argomenti dedotti dalle parti, il College, con ordinanza 9 giugno 1978, ha sottoposto a questa Corte due questioni.
La prima mira in sostanza a stabilire se un prodotto contenente per il 52 % polvere di uova intere di gallina, per il 25 % farina di soia, per il 22 % sciroppo di glucosio e per l'1 % sale e lecitina vada classificato sotto la voce 04.05 B I oppure sotto la voce 21.07 G I a 1 della TDC.
Nell'ordinanza di rinvio, il College precisa che se tale questione viene risolta nel senso della classificazione sotto la voce 21.07, la seconda questione diviene priva d'oggetto. Quest'ultima questione — e anche qui mi limito all'essenziale — concerne il se, anche qualore il prodotto Hentex fosse compreso nella voce 04.05 B I, l'assenza dell'«esemplare di controllo» compilato dalle autorità doganali inglesi conformemente a quanto prescritto dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75 impedisca al convenuto di pagare l'i.c.m. inglese.
A mio parere, non può esservi alcun dubbio che un prodotto avente la composizione descritta nella prima questione del College non rientra nella voce 04.05 B I, ma è compreso nella voce 21.07 della TDC. Il testo della voce 04.05 B I non si attaglia ad un miscuglio del genere, che invece corrisponde al testo della voce 21.07 G I a 1.
La conclusione per la quale propendo, basandomi unicamente sul testo delle due voci, è corroborata dalle Note esplicative della Nomenclatura del CCD e dalle Note esplicative della stessa TDC. Da queste ultime in particolare risulta che la voce 04.05 non è destinata a comprendere tutti i prodotti a base di uova o comunque qualsiasi prodotto — quale che sia la sua composizione — contenente per la maggior parte uova. Se mai essa può comprendere miscugli, deve trattarsi di tuorli d'uova o di uova intere con l'aggiunta di edulcoranti o di una piccola quantità di sale e di sostanze chimiche conservanti. La voce 04.05 non è certamente destinata a comprendere un prodotto composto per il 25 % di farina di soja.
La Hennigsen ha tentato di eludere tale conclusione richiamandosi alle Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, in particolare alle disposizioni di cui sub 2, leu. b), 3, lett. a), e 3, leu. b).
Queste, però, in base al n. 1 delle stesse Regole, si applicano solo se «non contrastino» col testo delle voci della nomenclatura. Così, il n. 2, che concerne i miscugli, può, secondo me, trovare applicazione unicamente se nessuna voce comprenda espressamente il miscuglio considerato. Nella fattispecie, la voce 21.07 comprende i prodotti di cui trattasi e pertanto tale condizioni non è soddisfatta.
L'applicazione delle disposizioni di cui sub 3, leu. a) e b), è subordinata non solo alla condizione generale stabilita al n. 1, ma anche a quella indicata allo stesso n. 3, cioè che «per qualsiasi … ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci». Questo non è il caso della fattispecie poiché i prodotti Hentex risultano prima facie classificabili solo sotto la voce 21.07.
La Commissione, nell'abituale (e commendevole) intento di procedere ad un'analisi il più possibile esauriente, ha accennato alla possibilità di classificare detti prodotti sotto la voce 23.07, che comprende «preparazioni foraggere melassate o zuccherate» e «altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali». Tuttavia, nulla nel fascicolo di causa, e in particolare nell'ordinanza di rinvio, lascia ritenere che i prodotti Hentex siano destinati all'alimentazione degli animali. A ogni buon conto, il patrono della Henningsen ha dichiarato in udienza che questi prodotti «hanno svariati impieghi nel settore dell'alimentazione umana». Penso pertanto che nel caso presente si possa tranquillamente lasciare da parte la voce 23.07.
In conclusione, ritengo che dobbiate risolvere la prima questione sottopostavi dal College nel senso che un prodotto avente la composizione indicata nella stessa questione rientra nella voce 21.07 e non nella voce 04.05 della TDC.
Posso così fare a meno di occuparmi della seconda questione. Mi limito ad osservare che non sono rimasto insensibile agli argomenti della Commissione miranti a concludere che l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75 vuol dire, né più né meno, quel che dice. Se tale conclusione è esatta, ne consegue necessariamente che nella fattispecie, qualora la decisione delle autorità doganali inglesi fosse stata inficiata da errore, la Henningsen
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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