CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DELL'11 SETTEMBRE 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il 9 marzo 1977 veniva emanato nel Regno Unito il «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977». Questo decreto, che ha ad oggetto la protezione di determinate specie di pesci ed è entrato in vigore il 1o aprile 1977, contiene disposizioni relative alle dimensioni delle maglie delle reti da pesca il cui uso è consentito per la cattura di talune specie di pesci e al volume delle cosiddette catture accessorie, cioè delle catture di pesci, di per sé protetti, che vengono pescati involontariamente assieme alle specie non protette mediante reti consentite.
Nell'autunno 1977, il peschereccio francese «Cap Cavai» violava tali disposizioni mentre pescava — a quanto sembra, soprattutto scampi — nelle acque territoriali inglesi. Esso veniva fermato ai margini di una zona di pesca degli scampi ed il proprietario veniva condannato ad un'ammenda da un giudice britannico, con la motivazione che egli s'era servito di reti le cui maglie non avevano le dimensioni prescritte — a bordo si trovavano solo reti a maglia piccola — e che il volume delle catture accessorie era superiore a quello massimo consentito: secondo il capitano esse rappresentavano il 61 % delle catture totali, mentre il già menzionato decreto britannico autorizza le prese accessorie solo nella misura massima del 20 %.
A seguito di questo episodio, il Governo francese, che ritiene il decreto britannico incompatibile col diritto comunitario per varie ragioni, sulle quali ritornerò più tardi, promuoveva un procedimento ex art. 170 del Trattato CEE contro il Regno Unito.
Giusta l'art. 170, n. 3, la Commissione invitava il Governo britannico a presentare le sue osservazioni in merito alle censure mossegli. A titolo di giustificazione, questo deduceva che, secondo la sentenza 14 luglio 1976 (cause riunite 3, 4 e 6/76, Kramer ed altri; Racc. 1976, pag. 1279), gli Stati membri hanno senz'altro il diritto di adottare provvedimenti intesi a preservare il patrimonio ittico. Esso sottolineava inoltre, che il decreto era stato emanato per l'attuazione della raccomandazione n. 5 della Commissione istituita nell'ambito della Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nord-orientale, cioè per applicare un atto che vincola gli Stati membri. Pertanto, a suo avviso, non si tratta d'un provvedimento unilaterale ai sensi dell'Allegato VI della risoluzione dell'Aia del 3 novembre 1976 che recita:
«In attesa dell'applicazione delle misure comunitarie in materia di conservazione delle risorse naturali, attualmente in corso di elaborazione, gli Stati membri non adottano misure unilaterali di conservazione delle risorse.
Tuttavia, se non si dovesse pervenire ad un accordo in seno alle commissioni internazionali della pesca per l'anno 1977 e se in seguito non potessero essere adottate immediatamente misure comunitarie autonome, gli Stati membri potrebbero prendere, a titolo conservativo e in modo non discriminatorio, le misure atte ad assicurare la protezione delle risorse situate nelle zone di pesca che costeggiano le loro rive.
Prima di prendere tali misure, lo Stato membro in questione cercherà di ottenere l'approvazione della Commissione che dovrà essere consultata in tutte le fasi di tali procedure.
Siffatte eventuali misure lasciano impregiudicati gli orientamenti che saranno adottati per l'applicazione delle disposizioni di carattere comunitario in materia di conservazione delle risorse».
Secondo l'interpretazione di detta risoluzione sostenuta dal Governo del Regno Unito, non v'era motivo di chiedere l'approvazione della Commissione. Non da ultimo, si dovrebbe poi ammettere che il provvedimento adottato non è discriminatorio e può persino venir considerato ragionevole; infatti, esso sarebbe conforme all'art. 6 del regolamento del Consiglio n. 350/77, che definisce alcune mi-sure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche (GU n. L 48 del 19 febbraio 1977, pag. 28), il quale recita:
«La percentuale delle catture accessorie delle specie demersali, autorizzate in occasione della pesca a scopo industriale, secondo le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri adottate conformemente alla raccomandazione n. 5 della North East Atlantic Fisheries Commission, è ridotta da 25 a 20 % a decorrere dal 1o aprile 1977.
…»
Nel parere motivato 22 marzo 1978, la Commissione, in contrasto con tale punto di vista, sosteneva che in realtà il Governo britannico era tenuto, in base alla risoluzione dell'Aia, a sollecitare l'approvazione della Commissione, giacché il decreto di cui trattasi non si limita ad applicare la summenzionata raccomandazione n. 5, ma va oltre quanto da questa prescritto, prescindendo dalla destinazione della cattura. Inoltre, in forza dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 101/76 (GU n. L 20 del 28 gennaio 1976, pag. 19), il Governo britannico sarebbe stato tenuto a notificare agli altri Stati membri ed alla Commissione il provvedimento ch'esso intendeva adottare. Poiché non lo ha fatto, si dovrebbe constatare che il Regno Unito ha tenuto in non cale il diritto comunitario.
A seguito di ciò, il Governo francese ha adito la Corte di giustizia. Nell'atto introduttivo esso ha chiesto alla Corte di dichiarare che il decreto 9 marzo 1977 non è un provvedimento che il Governo del Regno Unito era giuridicamente obbligato ad adottare a norma della Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nord-orientale, ed inoltre che lo stesso decreto è illegittimo a norma del diritto comunitario.
Nel procedimento avanti la Corte, nel corso del quale la Commissione è intervenuta a fianco del Governo francese, il Governo britannico contestava gli argomenti sopra esposti. Dopo il vano tentativo del rappresentante britannico di ottenere, nel corso dell'audizione del 2 febbraio 1978, l'approvazione del decreto da parte della Commissione — quest'ultima insisteva sulla necessità che tale atto andasse reso conforme ad una sua proposta, che contempla la limitazione delle catture accessorie al 40 % — il Governo britannico chiedeva ufficialmente alla Commissione, in data 3 luglio 1978, l'autorizzazione a modificare il decreto di cui è causa. Tale modifica veniva successivamente effettuata col «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1978» del 7 luglio 1978, che ha abolito la limitazione delle catture accessorie nella pesca degli scampi.
Riguardo a tale controversia osserverò quanto segue:
1.
Occorre in primo luogo prendere in esame le obiezioni del Governo britannico in merito alla domanda così com'è formulata nelle memorie depositate dal Governo francese.
Tali obiezioni sono infondate. Nell'ambito di un procedimento come il presente, la Corte, a norma degli artt. 170 e 171 del Trattato CEE, può — se del caso — dichiarare soltanto che uno Stato membro è venuto meno ad obblighi impostigli dal Trattato (con questo termine si fa riferimento al diritto comunitario in generale). Di conseguenza, non mi sembra possibile — e ciò riguarda il secondo capo della domanda —, che, in un pro-cedimento del genere, la Corte dichiari illegittima una norma nazionale. A tale declaratoria possono comunque procedere i giudici nazionali. Del pari, a mio avviso, la Corte non può constatare l'esistenza di obblighi risultanti dalla Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nord-orientale per concludere che non ne derivava per il Governo britannico la necessità di emanare il decreto controverso, o che comunque il provvedimento britannico non è stato emanato in base a detta Convenzione. In un procedimento come il presente, il solo parametro di giudizio per la Corte è costituito dal diritto comunitario oppure da norme cui questo rinvia, nonché da disposizioni che la Comunità ha recepito e da cui è, pertanto, anch'essa vincolata. La menzionata Convenzione non rientra in tale novero; infatti essa è stata denunciata alla fine del 1977, il 7 febbraio 1978 ed il 24 febbraio 1978, dagli Stati membri della Comunità, che ne erano parti contraenti, in quanto occorreva adeguarla alle nuova situazione giuridica — estensione delle acque territoriali a 200 miglia marine — e bisognava fornire alla Comunità in quanto tale la possibilità di aderirvi direttamente.
Manifestamente, anche il Governo francese ha aderito a questo punto di vista, altrimenti non si spiegherebbe, a mio avviso, come mai nel corso della fase orale si sia parlato unicamente della declaratoria dell'inadempimento, da parte del Regno Unito, di obblighi derivanti dal diritto comunitario, in relazione al decreto 9 marzo 1977. Occorre quindi prendere in considerazione la domanda modificata in tal senso.
2.
Al Governo britannico vengono mosse due censure:
a)
Esso avrebbe emanato il decreto di cui trattasi senza aver seguito il procedimento contemplato dal diritto comunitario, cioè dal già menzionato Allegato VI della risoluzione dell'Aia del 3 novembre 1976, nonché dall'art. 3 del regolamento n. 101/76, il quale dispone che gli Stati membri notificano agli altri Stati membri ed alla Commissione le modifiche ch'essi intendono apportare al regime della pesca definito a norma delle disposizioni di cui all'art. 2. Inizialmente, il Governo francese aveva inoltre sostenuto che, siccome la Comunità ha esercitato i suoi poteri in materia di conservazione delle risorse della pesca, gli Stati membri non possono più emanare norme nazionali in tale materia. Nel corso della fase orale, esso ha però manifestamente rinunciato a tale argomento, poiché ha ammesso che i provvedimenti adottati dalla Comunità sono frammentari ed incompleti e cioè si limitano a determinate zone e a determi-nate specie di pesci e che quindi — malgrado l'adozione del regolamento n. 350/77 — il Consiglio non ha ancora fatto pienamente uso dei suoi poteri.
b)
In secondo luogo viene criticato anche il contenuto del decreto britannico. Ad esempio per quanto riguarda il patrimonio ittico interessato, la necessità della sua adozione non sarebbe stata provata sotto il profilo scientifico e, in ogni caso, la percentuale fissata per le catture accessorie andrebbe considerata eccessivamente limitata. Inoltre il provvedimento sarebbe discriminatorio ed inciderebbe negativamente sugli scopi e sul funzionamento dell'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca, in relazione, soprattutto, al regime dei prezzi ed all'approvvigionamento; inoltre, comprometterebbe le trattative che la Commissione deve intavolare con paesi terzi in vista di un accordo relativo ai provvedimenti di conservazione ed ai diritti di pesca nelle acque territoriali della Comunità.
A ciò il Governo del Regno Unito ha obiettato in particolare — respingendo, beninteso, anche le censure relative al contenuto del decreto — che la risoluzione dell'Aia e l'art. 3 del regolamento n. 101/76 si applicano solo ai provvedimenti puramente unilaterali, adottati dagli Stati membri di propria iniziativa e non già — com'è invece il caso del provvedimento criticato — per l'adempimento di accordi internazionali.
Il Governo francese ribatte che il Governo britannico non puo più invocare la Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nord-orientale giacché ormai la disapplica, in parte, esso stesso. Il Governo francese ritiene inoltre che la risoluzione dell'Aia si applichi comunque ai provvedimenti che non si limitino a trasporre semplicemente nel diritto nazionale le raccomandazioni della Commissione della Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nord-orientale.
3.
Prima di affrontare l'esame dei punti controversi, è opportuno, a mio avviso, ricordare la giurisprudenza in materia nonché alcune dichiarazioni di principio che interessano anche il caso di specie.
a)
In primo luogo, è importante richiamare la sentenza pronunziata il 14 luglio 1976 nelle cause riunite 3, 4 e 6/76 (Kramer) nelle quali si trattava di provvedimenti olandesi adottati per l'adempimento di obblighi risultanti dalla Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nord-orientale, e più precisamente di una normativa d'attuazione d'una raccomandazione relativa alla pesca di sogliole e di passere di mare, che gli Stati membri erano tenuti ad applicare in forza dell'art. 8 della Convenzione. Considerato che la Comunità non ha ancora esercitato appieno le sue funzioni in materia di protezione dei fondali e di conservazione delle risorse biologiche del mare, la Corte ha dichiarato che gli Stati membri — anche se solamente per un periodo transitorio — hanno la facoltà di assumere, nell'ambito della menzionata Convenzione, degli impegni e di garantirne l'adempimento; d'altra parte, gli Stati membri sono già vincolati da obblighi comunitari, e in particolare da quelli risultanti dall'art. 5 del Trattato CEE. Ciò sta in concreto a significare — la sentenza non è andata oltre —, che la Comunità non deve essere ostacolata nell'esercizio delle funzioni attribuitele dall'art. 102 dell'Atto di adesione, a norma del quale, al più tardi a partire dal sesto anno successivo all'adesione, il Consiglio, statuendo su proposta della Commissione, determina le condizioni d'esercizio della pesca al fine di garantire la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a vigilare a che eventuali discipline nazionali in materia di limitazione della pesca incidano il meno possibile sul funzionamento dell'organizzazione comune di mercato dei prodotti della pesca.
b)
Altrettanto importante è la sentenza emessa il 16 febbraio 1978 nella causa 61/77 (Commissione c/ Irlanda, Racc. 1978, pag. 417). Anche in tale sentenza si dichiara che fintantoché non sia scaduto il periodo transitorio fissato dall'art. 102 dell'Atto di adesione e la Comunità non abbia ancora esercitato appieno i suoi poteri, è consentito agli Stati membri adottare adeguati provvedimenti di conservazione. Tuttavia, è del pari sottolineato che gli Stati membri non possono venir meno all'obbligo di cooperazione loro imposto dall'art. 5 del Trattato CEE. Inoltre, per quanto riguarda l'Allegato VI della risoluzione dell'Aia, la Corte ha dichiarato, in termini affatto generali, che esso consente agli Stati membri di emanare adeguati provvedimenti conservativi in collaborazione con la Commissione.
c)
Interessante è, infine, anche la prima ordinanza 61/77 R, emessa il 22 maggio 1977 nella suddetta causa a seguito di un'istanza presentata in forza dell'art. 83 del regolamento di procedura (Racc. 1977, pag. 937). In essa viene sottolineata la necessità di non compromettere il buon esito dei lavori comunitari d'elaborazione d'una politica comune nel settore della pesca e di non recare danno alla posizione della Comunità nelle trattative intraprese a livello internazionale. Degna di rilievo, per quanto riguarda l'Allegato VI della risoluzione dell'Aia, è poi l'affermazione che esso contempla un procedimento che potrebbe consentire l'elaborazione, di comune accordo, di soluzioni alternative.
4.
È chiaro che il punto cruciale della controversia — che mi accingo ora a prendere in esame — consiste nell'accertare quali obblighi incombano agli Stati membri in forza dell'Allegato VI della risoluzione dell'Aia (l'esistenza di obblighi giuridici da questo derivanti è ammessa senza difficoltà persino dal Governo del Regno Unito). Dal dibattito finora svoltosi dinanzi alla Corte risulta infatti che la questione essenziale da risolvere è se il procedimento contemplato dalla risoluzione dell'Aia — che il Governo britannico ammette di non aver osservato — dovesse essere seguito anche in relazione a provvedimenti nazionali adottati per l'adempimento di obblighi risultanti dalla Convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nord-orientale.
In proposito, si pone la questione preliminare del se il Regno Unito possa invocare tale Convenzione. Il Governo francese esprime dei dubbi al riguardo sotto-lineando che al momento dell'emanazione del decreto controverso il Regno Unito non applicava più senza riserve la Convenzione, ma anzi l'aveva parzialmente denunciata. Esso fa osservare che in una nota del 27 gennaio 1977 il Governo britannico dichiarava che la raccomandazione relativa ai provvedimenti di controllo — secondo cui le infrazioni della Convenzione vanno notificate allo Stato interessato che provvede quindi a perseguire i propri cittadini — non sarebbe stata più applicata a causa dell'estensione delle acque territoriali a 200 miglia marine; la Gran Bretagna, per contro, sarebbe direttamente intervenuta nei confronti dei pescherecci francesi che avessero violato le norme della Convenzione. Non credo però che questo punto meriti di essere approfondito né tanto meno che sia il caso di soffermarsi sull'interpretazione dell'art. 13 della Convenzione — a termini del quale «tout État contractant prendra dans ses territoires et à l'égard des ses nationaux et de ses navires les mesures appropriées …» — e del «Revised Scheme of Joint Enforcement» della Commissione per la pesca nell'Atlantico Nord-orientale, che riguarda i controlli internazionali al di fuori delle acque territoriali. Si può infatti ritenere — e nel dir ciò anticipo il risultato delle mie considerazioni — che il Regno Unito, quand'anche avesse potuto ancora invocare obblighi impostigli dalla Convenzione sulla pesca, se cioè avesse puntualmente dato attuazione a tutte le altre raccomandazioni — fatto che dovrebbe avere importanza decisiva — non sarebbe stato affatto dispensato, per questo, dall'osservare le norme di procedure stabilite dalla risoluzione dell'Aia.
Di conseguenza, non è nemmeno necessario, nel caso presente, stabilire quali obblighi risultino dalla risoluzione dell'Aia nell'ipotesi di semplice trasposizione nel diritto nazionale delle raccomandazioni della Commissione costituita nell'ambito della Convenzione sulla pesca, ipotesi in cui nessuno spazio è lasciato al potere discrezionale e all'apprezzamento delle autorità nazionali. A tale proposito va tuttavia rilevato — e mi limiterò a questa osservazione — che la Commissione ha addotto validi motivi per dimostrare l'opportunità del suo intervento anche in siffatti casi, ad esempio al fine di accertarsi che non sia stato trascurato alcun punto essenziale o che la disciplina nazionale non contenga alcun ulteriore elemento illecito. In realtà, la fattispecie non costituisce, manifestamente, un caso di semplice trasposizione nel diritto nazionale di raccomandazioni in materia di pesca. È quanto risulta chiaramente dalle argomentazioni che il Governo britannico ha presentato in sua difesa. Come sapete, esso si richiama innanzitutto alle raccomandazioni nn. 2 e 5 della Commissione per la pesca. Tuttavia, è evidente che la raccomandazione n. 2 contiene solo disposizioni relative alle dimensioni delle maglie delle reti destinate alla cattura di determinate specie di pesci, ma non contempla una limitazione delle catture accessorie. Per giustificare il suo punto di vista in proposito, il Governo britannico ha quindi dovuto invocare l'obbligo di garantire l'applicazione della Convenzione, che risulta dall'art. 13 di questa, a norma del quale ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti adeguati per una effettiva applicazione. Detto Governo sostiene che la normativa ch'esso ha adottato — e la quale esclude che la presenza a bordo dei pescherecci di reti a maglia stretta possa essere giustificata con l'argomento ch'esse sono destinate unicamente alla cattura di determinate specie di pesci, qualora la cattura sia composta per oltre il 20 % di pesci per i quali sono prescritte reti a maglie più larghe — costituisce chiaramente un provvedimento destinato a facilitare l'applicazione della raccomandazione n. 2. Per quanto riguarda, d'altra parte, la raccomandazione n. 5, essa contiene certamente disposizioni relative al volume delle catture accessorie; tuttavia queste disposizioni riguardano esclusivamente la pesca a fini industriali, al pari, del resto, del regolamento n. 350/77 che ha ridotto la percentuale contemplata nella raccomandazione n. 5 al 20 %. Per superare l'ostacolo rappresentato da questa chiara distinzione, il Governo britannico ha do-vuto invocare lo spirito e lo scopo della raccomandazione e sostenere che questa va logicamente applicata anche alla cattura di pesci destinati all'alimentazione dell'uomo. Tuttavia non si può trascurare il fatto che il pericolo derivante dalle catture accessorie — e il Governo francese ha prodotto taluni dati in proposito — assume un aspetto del tutto diverso quando si tratta di pesci destinati all'alimentazione umana. Tenuto conto di ciò e del fatto che il Governo britannico per giustificare la propria interpretazione ha dovuto richiamarsi anche a quello ch'esso ritiene sia lo spirito e il significato di tutte le raccomandazioni in materia di pesca — ivi comprese quelle che non sono pertinenti al caso presente — non si può certamente parlare d'una semplice trasposizione nel diritto nazionale di disposizioni che risultano dalla Convenzione sulla pesca; trattasi invece d'una applicazione che comporta un margine di valutazione e di discrezionalità di cui altri Stati membri possono fare un uso completamente diverso. Inoltre, è chiaro che, prima dell'adozione del decreto di cui trattasi, la prassi dei giudici britannici variava al riguardo notevolmente da un caso all'altro.
Ciò premesso, sono convinto che l'Allegato VI della risoluzione dell'Aia si applichi per l'appunto anche a provvedimenti del genere e quindi non solo a mi-sure puramente nazionali che vengono adottate senza alcun riferimento ad obblighi internazionali. Varie considerazioni militano in effetti a favore d'una interpretazione così restrittiva della risoluzione dell'Aia. Ad esempio, ci si può richiamare alla menzionata giurisprudenza che ha chiaramente enunciato il principio secondo cui gli Stati membri devono agire in conformità agli interessi della Comunità e, di conseguenza, ha sottolineato la necessità di fare in modo, in caso di dubbio, che gli interessi comunitari prevalgano, ogni volta che ciò possa sembrare opportuno. È quanto deriva dalla natura delle cose per quanto concerne i provvedimenti di conservazione delle risorse della pesca, come ha spiegato la Commissione; essa ha ricordato che molte specie di pesci non stanziali vanno considerati appartenenti a più Stati membri e che, pertanto, per garantire l'efficacia dei provvedimenti di protezione appare opportuno che gli Stati membri agiscano, nella maggior misura possibile, di concerto od almeno in maniera coordinata, con l'intervento degli organi della Comunità i quali nell'applicare la risoluzione dell'Aia consultano sempre gli altri Stati membri. Ci si può inoltre richiamare al principio secondo cui gli Stati membri non adottano provvedimenti unilaterali, enunciato nella parte iniziale dell'Allegato VI della risoluzione dell'Aia. Si deve quindi ammettere che, in caso di infrazione eccezionale, le disposizioni vigenti in materia e destinate a salvaguardare gli interessi comunitari vanno interpretate in senso lato. Esse dovrebbero pertanto essere applicate ogni volta che se ne presenti la minima necessità, ciò che indubbiamente si verifica quando si tratti di adempiere, con un margine di discrezionalità, obblighi inter-nazionali giacché, in tal caso, qualsiasi applicazione divergente potrebbe rendere più difficile l'elaborazione di provvedimenti comuni e recare pregiudizio alle necessarie trattative coi paesi terzi. Infine, dovrebbe avere un certo peso anche il fatto che nel novembre 1976 erano già state emanate, nell'ambito della Convenzione sulla pesca, 23 raccomandazioni, di cui però non vi è alcuna menzione nell'Allegato VI. Ciò autorizza senz'altro a concludere che ai sensi di tale Allegato occorre considerare «misure unilaterali» tutti i provvedimenti che non promanino dalle autorità comunitarie. D'altra parte, mi sembra evidente che nemmeno dalla motivazione del regolamento n. 350/77 si può trarre una diversa conclusione. In tale motivazione, infatti, pur se vi è dichiarato che gli Stati membri applicano nelle zone di pesca situate al largo delle coste prospicienti il mare del Nord e l'Atlantico del Nord dei provvedimenti di conservazione, in particolare in forza degli accordi internazionali già stipulati, si fa, tuttavia, anche espresso riferimento al procedimento di cui all'Allegato VI della risoluzione dell'Aia.
Di conseguenza, a mio avviso non si può chiaramente fare altro che constatare che il decreto inglese su cui verte la presente controversia, proprio perchè prima della sua emanazione non è stato sollecitato l'intervento della Commissione — non vi è stata alcuna consultazione né è stato compiuto alcun tentativo di ottenere l'approvazione della Commissione — è stato adottato in violazione del diritto comunitario e che la censura di inadempimento degli obblighi imposti dal Trattato, mossa al Governo del Regno Unito, è fondata.
A questo punto, non è più necessario soffermarsi ad accertare quale debba essere, nei dettagli, il procedimento da seguire in conformità all'Allegato VI ed in particolare se l'obbligo da questo sancito non costituisca nient'altro che un'espressione specifica degli obblighi che risultano dall'art. 5 del Trattato CEE. Tuttavia, dato che questo punto è stato discusso minuziosamente nel corso del procedimento, vorrei osservare brevemente quanto segue:
È certo che non si tratta solo del semplice obbligo di informare la Commissione onde consentirle di promuovere, ove occorra, un procedimento per inosservanza del Trattato da parte di uno Stato membro. L'Allegato VI ha manifestamente lo scopo di garantire un mi-nimo di coordinamento fra i provvedimenti nazionali, e, in certi casi, fra un gran numero di provvedimenti nazionali, in considerazione sia della futura elaborazione di una politica comunitaria sia delle relazioni coi paesi terzi; di conseguenza, esso esige — come è già stato sottolineato nella giurisprudenza — la collaborazione con la Commissione, la quale implica una sincera volontà di cercare soluzioni che possano essere accettate dalla Comunità. Lo Stato che consulta la Commissione deve quindi essere disposto ad accettare modifiche dei provvedimenti ch'esso intende adottare e chiaramente non ha il diritto, dopo che la Commissione abbia respinto un primo progetto, di metterlo subito in vigore. Anche se l'Allegato VI non menziona espressamente la necessità dell'autorizzazione della Commissione o un vero e proprio diritto di veto da parte di questa, si può tuttavia concordare con il Governo francese nel ritenere che il suo contenuto si avvicini di molto a tali nozioni giuridiche. Tale questione potrà un giorno essere ulteriormente chiarita, qualora la sua soluzione risulti d'importanza davvero determinante.
5.
È stato poi fatto carico al Governo britannico d'aver violato altresì l'art. 3 del regolamento n. 101/76 che fa obbligo a ciascun Stato membro di notificare agli altri Stati membri ed alla Commissione le modifiche ch'esso intenda apportare al regime della pesca definito a norma delle disposizioni contemplate all'art. 2, cioè delle norme nazionali che disciplinano l'esercizio della pesca nelle acque marine soggette alla sua sovranità. Nemmeno questo punto merita d'essere ulteriormente approfondito, dato il risultato cui hanno condotto le precedenti considerazioni. Tuttavia, non nascondo che questa censura mi sembra essa pure giustificata.
In proposito, è sufficiente rilevare che le menzionate disposizioni sono redatte in termini del tutto generali. Né il testo né la motivazione del regolamento contengono elementi che autorizzino a ritenere ch'esso non possa riferirsi a provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di raccomandazioni formulate nell'ambito della Convenzione sulla pesca. È anche chiaro che l'obbligo di notifica di cui all'art. 3 del regolamento n. 101/76 si basa su considerazioni che corrispondono a quelle esposte nell'Allegato VI della risoluzione dell'Aia e che pertanto tutte le. considerazioni svolte a proposito di questo valgono anche per il suddetto art. 3. Poiché il Regno Unito ha effettuato la notifica richiesta solo dopo l'emanazione del decreto di cui trattasi, si può parlare, in effetti, anche d'una violazione dell'art. 3 del regolamento n. 101/76, e ciò certamente vale per l'intero contenuto del decreto e non già soltanto per il suo art. 6, 3o comma, al quale il Governo francese ha, in origine, fatto specialmente riferimento.
6.
Non resta ora che esaminare le censure relative al contenuto del decreto bri tannico. A mio avviso, anche tale esame è superfluo, alla luce delle considerazioni finora svolte. Tuttavia, per non trascurare completamente le questioni sollevate a tale proposito osserverò brevemente quanto segue:
a)
Difficilmente può sostenersi che la necessità di una disciplina come quella di cui si discute non sia stata, in sostanza, dimostrata. Va tuttavia rilevato che le autorità francesi emanarono un provvedimento analogo (decreto 31 dicembre 1976) pur fissando un limite diverso (80 %) per le catture accessorie. Inoltre si può ricordare una proposta della Commissione del gennaio 1978 che contemplava però un altro limite per dette catture (40 %).
b)
Probabilmente è impossibile dare una soluzione definitiva alla questione del se il provvedimento britannico debba considerarsi eccessivo. A tal uopo mancano i dati scientifici indispensabili. Comunque non è sufficiente far riferimento all'art. 6 del regolamento n. 350/77; questo concerne infatti solo la pesca a fini industriali. D'altra parte, non ci si può nemmeno semplicemente richiamare — contro il decreto britannico — alla già menzionata proposta della Commissione, cui il Governo britannico — come esso stesso sottolinea — non ha aderito e che costituisce solo un compromesso privo di base scientifica (il limite, in origine, discusso era del 20 %). A questo proposito è pur sempre interessante rilevare che la proposta della Commissione, relativa ad un periodo transitorio, contempla anche altri provvedimenti — diverse dimensioni delle maglie, norme sulle dimensioni dei pesci — per cui non sembra lecito prenderne in considerazione soltanto un aspetto ai fini del raffronto col provvedimento britannico che non prescrive dimensioni minime per i pesci. Del pari, è interessante osservare che la proposta della Commissione in vista di una soluzione definitiva — com'è stato sostenuto senza alcuna obiezione — è in complesso molto più restrittiva del decreto britannico.
c)
Quanto al danno assertivamente arrecato alle trattative coi paesi terzi, è importante sottolineare che la Commissione ha essa stessa dichiarato che difficilmente si può muovere questa censura al decreto britannico. Tuttavia per quanto riguarda il pregiudizio recato alle finalità ed al funzionamento dell'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca — effetti del provvedimento britannico sulla situazione dei prezzi e dell'approvvigionamento — non è stata fornita nessun'altra precisazione che consenta di parlare d'una violazione del Trattato anche sotto questo punto di vista.
d)
Infine, per quanto riguarda la censura di discriminazione, formulata in quanto non si sarebbe tenuto conto del fatto che i pescatori francesi dovevano anche astenersi dal catturare pesci di dimensioni superiori a quelle minime fissate dalla normativa francese e quindi erano costretti ad aumentare il volume delle catture accessorie, a differenza dei pescatori britannici, vorrei limitarmi ad osservare che mi sembra dubbio che, per questo motivo, si possa effettivamente parlare d'una inammissibile disparità di trattamento a proposito d'una disciplina nazionale avente portata generale. Tuttavia, nel presente procedimento si può senz'altro fare a meno di approfondire tale questione.
7.
In conclusione, ribadisco, in base a tutte le considerazioni sopra svolte, che il ricorso presentato dal Governo francese è fondato. In conformità alla sua domanda, come da ultimo formulata, si deve pertanto dichiarare che, emanando unilateralmente il «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977», il Governo del Regno Unito è venuto meno a taluni obblighi impostigli dal diritto comunitario. Poiché il ricorrente è riuscito vittorioso, si deve, accogliendo la sua domanda, condannare il Regno Unito alle spese del pro-cedimento; infine, poiché nessuna domanda è stata formulata a questo proposito, occorre disporre la compensazione delle spese causate dall'intervento.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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