CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 5 DICEMBRE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
In questa causa la Corte ha davanti a sè sentenze molto complete e chiare dell' Østre Landsret e dello Højesteret e può inoltre valersi delle esaurienti ed accurate esposizioni delle parti e della Commissione. Le questioni sottoposte alla Corte dallo Højesteret sono, in sostanza, semplici. Stando così le cose, non vedo l'utilità di chiedervi un termine per preparare le mie conclusioni, né penso che sarebbe corretto da parte mia il farlo.
Posso essere molto breve, ma data l'ampiezza della discussione che si è svolta dinanzi a noi, ritengo opportuno ricordarvi il preciso tenore delle questioni sottoposte alla Corte dallo Højesteret.
La questione A è la seguente:
«Se sia conforme ai regolamenti CEE in materia di zucchero, ed in particolare al regolamento del Consiglio 18 marzo 1975, n. 741, il fatto che uno Stato membro, nel caso di disaccordo fra i soci d'uno zuccherificio organizzato in forma di società cooperativa ed altre persone che tradizionalmente vendono barbabietole da zucchero a detto zuccherificio sulla ripartizione dei quantitativi che possono essere forniti nell'ambito della quota di base, spettante all'impresa, ed in mancanza di corrispondenti convenzioni settoriali, fissi esso stesso la ripartizione oppure detti regolamenti implichino che tale Stato può provvedere alla ripartizione solo quando sono soddisfatte anche altre condizioni, diverse da quelle espressamente menzionate nel preambolo del regolamento del Consiglio n. 741/75 e nell'art. 1, 1o comma del medesimo.»
A mio parere la soluzione di tale questione è che il regolamento n. 741/75 significa precisamente quello che dice. In altre parole, il potere discrezionale dello Stato membro interessato di fissare norme per la ripartizione dei quantitativi di barbabietole che un produttore offre di acquistare prima della semina sorge in caso di disaccordo in seno alla categoria. Non vi sono altre condizioni.
La questione B recita:
«Se, ammesso che, quanto al resto, siano soddisfatte le condizioni per la fissazione della ripartizione della quota di base ad opera dello Stato membro e che la ripartizione sia effettuata su un fondamento obiettivo, appaia conforme ai regolamenti CEE in materia di zucchero, ed in particolare al regolamento del Consiglio n. 741/75, il fatto che uno Stato membro possa fissare la ripartizione fra i soci ed altri fornitori tradizionali dell'impresa in questione, anche quando tale ripartizione implica che le forniture di barbabietole cui, secondo lo Statuto della società, i soci sono tenuti ed autorizzati nei confronti dello zuccherificio, non possono venire effettuate completamente nell'ambito della quota di base.»
Mi pare che la soluzione di tale questione debba essere affermativa.
È stato molto dibattuto il significato del 2o comma dell'art. 1 del regolamento. Secondo me, esso significa che le norme stabilite dallo Stato membro possono autorizzare i coltivatori ad effettuare consegne che altrimenti sarebbero state loro precluse, a meno che non fossero membri della cooperativa. Comunque stiano le cose, un fatto è certo, cioè che detto comma non restringe il potere discrezionale attribuito allo Stato membro dal 1o comma. Esso inizia con le parole: «Tali norme possono inoltre conferire …», cosicché può solo ampliare il potere discrezionale. Non vedo nel regolamento nulla che possa essere interpretato come una limitazione di detto potere nel senso voluto dall'appellante.
Il nocciolo della tesi dell'appellante mi è parso essere il fatto che l'interpretazione del regolamento caldeggiata dall'appellato e dalla Commissione avrebbe implicato la diminuzione, senza contropartita, delle spettanze, a norma di statuto, dei soci della cooperativa. Questo dipende appunto dalla natura e dall'ampiezza di tali spettanze, il che rientra nel diritto danese. Le parti contrastano su questo punto e lo Højesteret ha molto opportunamente formulato la questione in modo che questa Corte non dovesse occuparsene. Mi astengo quindi da qualsiasi considerazione in proposito.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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