CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 7 GIUGNO 1979
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La questione pregiudiziale che nel presente caso attende di essere risolta dalla Corte appartiene alla categoria dei problemi di classificazione tariffaria. Si tratta precisamente di stabilire se della carne sminuzzata, aromatizzata e congelata in blocchi, per il 10 % di specie suina e per il 90 % di specie bovina, importata dall'Europa Orientale nel territorio comunitario, debba essere inquadrata, alla stregua della Tariffa doganale comune in vigore all'epoca dei fatti (e cioè tre anni fa), nella sottovoce 16.02 B III a) 1 cc) oppure in quella 16.02 B III a) 3.
I fatti all'origine della controversia sono i seguenti.
Nel maggio 1976 la ditta Intercontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG, attrice nella causa principale, fece sdoganare, presso lo Hauptzollamt di Monaco-Ovest, circa ottanta tonnellate di carne sminuzzata, aromatizzata e congelata in blocchi, originaria della Romania, contenente, secondo quanto risultava dalla fattura e dalla dichiarazione doganale, il 10 % di carne suina ed il 90 % di carne bovina. In seguito al controllo doganale la merce fu classificata sotto la voce 16.02 B III a) 1 cc) della TDC, con un'aliquota di prelievo pari a DM 133,45 il quintale ed una aliquota di importo compensativo pari a DM 41,24 il quintale.
L'attrice nella causa principale dapprima impugnò in via amministrativa entrambi i provvedimenti impositivi; poi, avendo lo Hauptzollamt respinto le sue opposizioni, propose ricorso giurisdizionale contro le decisioni negative davanti al Finanzgericht di Monaco. Questo tribunale, con ordinanza in data 11 luglio 1978, ha rilevato che la definizione della controversia dipendeva dalla interpretazione di una della TDC e, sospendendo il procedimento, ha sottoposto alla nostra Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il termine “carne” di cui alla voce 16.02 B III a), cifre 1, 2 e 3 della Tariffa doganale comune del 1976 indichi soltanto la carne suina oppure anche altri tipi di carne (ad esempio la carne bovina)».
2.
Conviene ricordare brevemente il contenuto delle voci tariffarie che sono in gioco nella presente controversia.
La voce 16.02 della TDC, nell'ambito della quale sorge il problema di classificazione su cui la nostra Corte dovrà pronunciarsi, è intitolata «Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie». Essa comprende, nella versione in vigore al momento dei fatti, tutte le preparazioni e conserve di carne o frattaglie, che siano diverse da quelle contemplate nella posizione 16.01 (salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue) e che inoltre non siano classificabili sotto il capitolo 2 (carni e frattaglie commestibili) dato che quest'ultimo, come è precisato nelle considerazioni generali che seguono immediatamente il titolo, concerne soltanto le «carni e … frattaglie, crude (non cotte), tritate ma non altrimenti preparate».
La citata voce tariffaria 16.02 a sua volta si ripartisce in una serie di sottovoci. In particolare, la sottovoce 16.02 B III a), che contiene l'alternativa presente nel caso di specie, comprende le preparazioni «non nominate … contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica». Per preparazioni «non nominate» devono intendersi quelle che non siano né di fegato (16.02 A) né di volatili, selvaggina o coniglio (16.02 B I e II). La stessa sottovoce si divide poi in tre numeri a seconda delle percentuali di «carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine», presenti nel prodotto: così, il numero 1 comprende le preparazioni con l'«80 % o più di carne e/o frattaglie …», il numero 2 quelle con il «40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie …» e il numero 3 quelle con «meno del 40 % di carne e/o frattaglie …». Il numero 1 si divide a sua volta in tre ulteriori sezioni a seconda che si tratti di «aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti», «bb) Spalle, anche in parti», oppure «cc) altre» (sottinteso: preparazioni e conserve).
Il problema che questa Corte è chiamata a risolvere consiste nello stabilire se le suddette percentuali minime, in base alle quali viene individuata la posizione tariffaria all'interno della sottovoce 16.02 B III a), siano fissate con riferimento alle sole carni della specie suina domestica (oltre alle frattaglie, al lardo ed ai grassi), o con riferimento a carni e frattaglie di ogni specie e cioè tali da poter contenere insieme alla carne suina — eventualmente in quantità molto ridotta — altri tipi di carne, e fra questi quella bovina. A seconda che si accolga l'una o l'altra tesi la merce dovrà, nel caso di specie, essere classificata nell'una o nell'altra delle sottovoci di cui si discute: e precisamente, se si accoglie la prima sarà classificata nella sottovoce 16.02 B III a) 3, in quanto contenente meno del 40 % di carne della specie suina domestica, se invece si accoglie la seconda nella sottovoce 16.02 B III a) 1 cc), in quanto contenente più dell'80 % di carne bovina e suina.
3.
L'attrice nella causa principale sostiene che l'espressione «carne e/o frattaglie, di ogni specie», che figura ai numeri 1, 2 e 3 della voce 16.02 B III a) della TDC in vigore nel 1976, indicherebbe soltanto la carne suina.
Una tale tesi troverebbe conferma innanzi tutto nella formulazione del testo. L'inciso «di ogni specie», posto fra virgole subito dopo l'espressione «carne e/o frattaglie», si dovrebbe riferire, secondo questa tesi, soltanto alle frattaglie, con la conseguenza che la carne da computare nella percentuale di prodotto rilevante ai fini della classificazione dovrebbe essere quella «della specie suina domestica» nominata all'alinea a), mentre le frattaglie potrebbero essere di specie diverse (suina, bovina, ovina, e così via).
Dal punto di vista metodologico, è senza dubbio corretto basarsi anzitutto sul tenore letterale della tariffa: ciò del resto è previsto espressamente nelle Regole generali per la interpretazione della tariffa doganale comune (v. il regolamento 2723/76/CEE del Consiglio, Allegato, parte prima, titolo primo, punto A, numero 1). Ma, nella tesi sopra prospettata non è per nulla convincente il modo in cui il criterio letterale è stato utilizzato e non si possono quindi condividere i risultati cui l'attrice perviene. Osservo a tal proposito che quando la tariffa ha inteso riferirsi alla carne o alle frattaglie di una specie determinata lo ha fatto in termini espressi: così ad esempio nelle sottovoci 16.02 B III a) e 16.02 B III b) 1; sicché appare arbitrario attribuire un significato ristretto alla espressione generale «carne» impiegata nei numeri 1, 2 e 3 della lettera a), subordinandone la portata all'espressione «carne o frattaglie della specie suina domestica» che figura nell'alinea a). Ma vi è di più: l'espressione generale «carne e/o frattaglie» è immediatamente seguita dalle parole «di ogni specie», le quali sembrano avere proprio la funzione di sottolineare che nella voce tariffaria sono comprese tutte le specie (suina, bovina, ovina, e così via), di carni e frattaglie. Noto ancora che il fatto che l'inciso «di ogni specie» sia separato mediante una virgola dalla parte precedente della frase induce a ritenere che l'inciso stesso si riferisca sia alla carne che alle frattaglie. Ed infine sottolineo che la considerazione congiunta della carne e delle frattaglie si riscontra così nell'alinea a) come nei numeri 1, 2 e 3; di conseguenza sarebbe incoerente e ingiustificato che l'espressione «di ogni specie» (ai numeri 1, 2 e 3) si riferisse soltanto alle frattaglie e l'espressione «della specie suina domestica» (alinea a) comandasse l'interpretazione del solo termine «carne».
Conviene tener presente che la tesi prospettata dalla difesa della ditta attrice nella causa principale è in contrasto col parere Dittmar, che la stessa difesa ha prodotto, e al quale essa ha fatto più volte richiamo sia nella memoria scritta che nella procedura orale. Il parere infatti riconosce — a pagina 10 — che l'espressione «di ogni specie» va riferita sia alla carne che alle frattaglie; tuttavia essa mirerebbe a indicare non la specie animale, bensì le parti dell'animale. Dico subito che anche questa tesi mi sembra priva di fondamento, perchè trascura la circostanza che la parola «specie» è chiaramente adoperata nel quadro della voce tariffaria 16.02 per indicare la specie animale, sicchè, sarebbe davvero singolare che la stessa espressione fosse usata nel medesimo contesto con significati variabili.
Sempre dal punto di vista lessicale, la difesa della ditta attrice ritiene di trarre argomento in favore della propria tesi dall'inciso «compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine». Il riferimento alla natura e alla origine indifferenziate, fatto soltanto con riguardo al lardo e ai grassi, rafforzerebbe — sembra di comprendere — la tesi secondo cui l'espressione «carne e/o frattaglie, di ogni specie» riguarderebbe soltanto la carne e le frattaglie di specie suina. Noto a tal riguardo che ancora una volta la difesa della ditta attrice si contraddice, quando estende alle frattaglie la sua affermazione che la carne contempista nella sottovoce tariffaria in discussione debba essere di specie suina (si veda pagina 5 della memoria 13 ottobre 1978), dopo avere sostenuto, come ho detto, la tesi secondo cui l'inciso «di ogni specie» si riferirebbe soltanto alle frattaglie e significherebbe «provenienti da qualsiasi specie animale». A parte ciò l'argomento tratto dall'inciso che riguarda il lardo e i grassi mi sembra assolutamente inconsistente: come esattamente ha osservato il rappresentante della Commissione (p. 11 della memoria 21 settembre 1978), quell'inciso riguarda una questione specifica — l'estensione della posizione tariffaria al lardo e ai grassi —, la quale non ha niente a che vedere con la nozione di carne e frattaglie di ogni specie.
4.
Per tutti questi motivi ritengo più aderente alla formulazione letterale della tariffa l'interpretazione secondo cui la parola «carne», che figura senza alcuna aggettivazione riduttiva nei numeri 1, 2, e 3 della voce 16.02 B III a), ha il più ampio significato di carne proveniente da ogni specie animale. Naturalmente, per poter essere classificato nella suddetta voce, il prodotto deve sempre contenere una quantità, anche minima, di carne suina, come risulta chiaramente dalla parte introduttiva della lettera a) (Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate: a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica …), che è comune ai numeri 1, 2 e 3.
Non mi sembra poi che, in favore della interpretazione della tariffa proposta dalla difesa dell'attrice, possa trarsi argomento dalle note esplicative pubblicate dalla Commissione in relazione alla posizione tariffaria 16.02 B III a). Queste note si limitano a precisare che «per la determinazione delle percentuali di carne e di frattaglie nelle sottovoci 16.02 B III a) 2 aa), bb) e cc), al peso delle carni e delle frattaglie deve essere aggiunto quello di tutti i grassi, compreso il lardo, contenuti nel prodotto» e che «le sostanze diverse dalla carne, dalle frattaglie, dal lardo e dai grassi (la gelatina e le salse, per esempio) non devono essere prese in considerazione per la determinazione delle percentuali anzidette».
È invece significativa la citata nota inerente alla posizione 16.02 B III b), là dove essa segnala che «i prodotti contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica in qualsiasi proporzione rimangono classificati nella sottovoce 16.02 B III a)». Si vuole così sottolineare che il criterio adottato nella tariffa in vigore nel 1976, modificata per questo aspetto nel 1977, consisteva nel classificare entro la voce tariffaria 16.02 B III a), e nell'assoggettare quindi alla organizzazione comune di mercato della carne suina, i prodotti risultanti da commistione di carne suina, anche in proporzione minima, con carni di altre specie.
5.
Se si ha riguardo alla funzione che svolgeva la sottovoce tariffaria 16.02 B III a), nella versione in vigore nel 1976, ci si convince ulteriormente che nelle percentuali contemplate nei citati numeri 1, 2 e 3 devono ritenersi comprese sia la carne suina che quella bovina, o altre.
La tariffa infatti aveva lo scopo di sottoporre esclusivamente al regime delle importazioni previsto per le carni i prodotti comprendenti carni suine e carni bovine mescolate, e ciò allo scopo di evitare le difficoltà pratiche che sarebbero certamente sorte se si fosse dovuta fare una distinzione quantitativa tra le percentuali dell'una e dell'altra specie all'interno della sottovoce 16.02 B. L'esistenza di queste difficoltà obbiettive e la rilevanza che ad esse venne attribuita trovano conferma nel preambolo del regolamento della Commissione n. 2333 del 25 ottobre 1977, dove, alla fine del secondo considerando, espressamente si afferma «che una differenziazione secondo la proporzione delle carni bovine e suine non è praticabile». L'adozione della voce tariffaria 16.02 B a) per le preparazioni contenenti anche carne suina, sia pure in quantità molto ridotta, e la conseguente estensione alle importazioni di questi prodotti del regime dell'organizzazione comune di mercato della carne suina (cfr. articolo 1, punto c), del regolamento 805/68), comportavano la non applicazione ai preparati misti dei criteri fissati al punto 3 delle Regole generali per la interpretazione della tariffa de applicarsi a questo tipo di prodotti. Che la logica del sistema vigente nel 1976 fosse quella che si è ora delineata risulta poi confermato dalle modifiche che ad esso sono state apportate con il regolamento 2333/77. La Commissione ha constatato che la voce tariffaria 16.02 permetteva di sottrarre le carni bovine alle restrizioni alle importazioni vigenti in quel settore col semplice fatto di mescolare ad esse una quantità anche minima di carne suina: in tal caso trovava applicazione la sottovoce 16.02 B III a) e il prodotto rientrava nell'organizzazione comune di mercato del settore delle carni suine. Per evitare che attraverso un tale espediente si aggirassero alcune restrizioni alle importazioni e fossero applicati alle merci prelievi non corrispondenti al loro valore reale, la Commissione con il regolamento del 1977 ha introdotto una sottovoce specifica per i prodotti contenenti carne e frattaglie della specie suina domestica e carne della specie bovina non cotta ed ha previsto per tale sottovoce un coefficiente di prelievo particolarmente elevato, adeguato al valore effettivo del prodotto. La distinzione in tre fasce, in funzione delle percentuali di carni e frattaglie, è rimasta soltanto per le preparazioni non contenenti carne bovina.
Lo sviluppo della disciplina tariffaria nel settore è stato dunque influenzato, da un lato, dalla constatazione che non era opportuno differenziare tra loro le preparazioni miste in base alla proporzione delle carni bovine e suine, e dall'altro dalla esigenza di assoggettare i prodotti misti, contenenti carni bovine, ad un regime di prelievi adeguato (secondo criteri necessariamente forfettari) al maggior valore di queste carni.
6.
Concludo pertanto esprimendo l'opinione che la Corte dovrebbe rispondere alla questione pregiudiziale ad essa rivolta dal Finanzgericht di Monaco, con ordinanza dell'11 luglio 1978, nel modo seguente:
Il termine «carne», così come è impiegato nei numeri 1, 2 e 3 della voce 16.02 B III a) della Tariffa doganale comune in vigore nel 1976, indica la carne di ogni specie, ivi compresa quindi quella di provenienza bovina.
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