CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 22 MARZO 1979
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Con ordinanza del 13 giugno 1978, il Bundesfinanzhof germanico ha rivolto alla Corte tre domande pregiudiziali, le quali mirano essenzialmente a chiarire il significato e la portata della regola generale n. 2, lettera a), seconda frase, per l'interpretazione della Tariffa doganale comune (TDC).
Detta regola generale n. 2, a) è così formulata: «Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della Tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto com pleto o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato».
È accaduto che, nell'ambito di una controversia fra un importatore di penne a sfera e l'amministrazione doganale germanica, è stata messa in dubbio la conformità alla citata regola di un parere vincolante, pronunciato il 15 giugno 1977 su richiesta dell'importatore interessato dall'Oberfinanzdirektion (a norma del paragrafo 23, n. 1, della legge doganale germanica). Tale parere vincolante concerneva l'ipotesi di importazione contemporanea di varie partite di pezzi costitutivi di penne a sfera complementari fra loro: precisamente, di fusti di metallo comune contenenti i meccanismi delle penne a sfera, di ricambi destinati ad essere montati sui fusti, e di cappucci, pure di metallo comune. Nelle stesse partite di pezzi l'importatore usava anche includere dei ricambi in sovrannumero, per l'integrazione delle sue scorte.
Secondo il parere dell'Oberfinanzdirektion, i cappucci, i fusti ed i ricambi a questi numericamente corrispondenti dovevano essere classificati in base alla TDC come penne a sfera smontate (voce 98.03 A), mentre i ricambi in soprannumero rientravano nella voce 98.03 C II, quali pezzi staccati di penne a sfera. Conviene precisare, a tal riguardo, che la voce tariffaria 98.03, intitolata «portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori», comprende sotto la lettera A «portapenne a serbatoio e stilografi» e sotto la lettera C «pezzi staccati ed accessori», e che le merci rientranti nella posizione tariffaria di cui alla lettera A sono sottoposte a un dazio doganale più elevato di quello previsto dalla lettera C.
Nel classificare come si è detto i cappucci, i fusti e i ricambi fra loro numericamente corrispondenti, l'organismo germanico si è richiamato alla citata regola generale n. 2, lettera a), per l'interpretazione della TDC, oltre che alle note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale. Ma l'importatore esclude che tale regola valga nel caso in cui, come nella fattispecie, esista una voce tariffaria specifica riguardante i pezzi staccati (citata voce 98.03 C).
Nel procedimento davanti al Bundesfinanzhof, l'importatore ha contestato anche per un altro verso la legittimità dell'interpretazione vincolante dell'Oberfinanzdirektion, basandosi sulla versione tedesca della citata regola generale n. 2, a). Questa versione, a differenza di quelle in tutte le altre lingue ufficiali della Comunità, non si riferisce all'oggetto presentato «smontato o non montato», ma semplicemente all'oggetto «zerlegt», termine che, preso di per sé solo, potrebbe essere inteso come riferentesi a oggetti che già fossero stati montati e siano stati successivamente smontati. Perciò l'interessato ha sostenuto che tutti i pezzi da lui importati, i quali vengono montati per ottenere penne a sfera solo dopo l'importazione, dovrebbero essere classificati, in base alle stessa regola generale n. 2, a), come pezzi staccati, e quindi classificati sotto la lettera C della detta voce tariffaria.
2.
Con il primo quesito, la Corte è invitata a dire se vada disapplicata la parte finale della citata regola interpretativa n. 2, a) (che, come si è visto, estende il trattamento tariffario dei prodotti completi o finiti ai loro pezzi costitutivi i quali si presentino nell'insieme come l'oggetto smontato o non montato), allorchè la TDC contenga una voce specifica per le parti staccate di un oggetto; e ciò in virtù della regola generale n. 1, terza frase, secondo cui la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, oltre che da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli.
La risposta deve, a mio avviso, essere negativa. In primo luogo, infatti, va considerato che la regola interpretativa n. 2, a), contribuisce a determinare l'ampiezza delle voci tariffarie (e dunque la portata del loro testo), assimilando gli oggetti smontati o non montati ai prodotti completi o finiti. In tal senso, le regole n. 2, a), seconda frase, e n. 1, terza frase, risultano perfettamente compatibili tra loro. In secondo luogo, come ha rilevato la Commissione, la nozione di «pezzi staccati» ha una posizione subordinata rispetto alle nozioni di «articolo completo o finito», nel senso che quando un prodotto si presta ad essere considerato come completo o finito non vi è più luogo per qualificare i suoi elementi costitutivi come staccati. A norma della regola interpretativa n. 2, a), seconda frase, sopra citata, perché un articolo rivesta qualità di «completo o finito» basta che i suoi elementi costitutivi siano tutti presenti, anche se non ancora riuniti gli uni agli altri.
L'evoluzione delle disposizioni della TDC conferma la validità di tale interpretazione. La Commissione ricorda che quando ancora non esisteva la regola interpretativa n. 2, a), (adottata il 1o gennaio 1972 conformemente a una raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale) una disposizione dello stesso genere era prevista solo in riferimento agli articoli delle sezioni XVI e XVII della TDC. Come giustamente osserva la Commissione, se fosse vero che le voci di classificazione tariffaria relative ai pezzi staccati, già contenute in tali sezioni, prevalgono sulla regola inerente alla classificazione tariffaria degli articoli completi smontati o non montati, l'esistenza simultanea di quelle voci e di questa regola non avrebbe avuto senso. Si può affermare che nel periodo anteriore all'adozione della regola generale n. 2, a), l'applicazione delle disposizioni concernenti i casi di articoli completi importati in pezzi smontati non era esclusa dall'esistenza di voci o sottovoci tariffarie re lative ai pezzi staccati. Con l'adozione della regola interpretativa generale anzidetta non si è poi fatto altro che estendere a tutti gli articoli della TDC un criterio già prima previsto, limitatamente agli articoli delle sezioni XVI e XVII.
Questa interpretazione trova ulteriore conferma nelle note esplicative relative alla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale. Infatti il commento relativo al capitolo XVI, al punto V, in riferimento alle macchine e agli apparecchi non riuniti, dopo aver richiamato espressamente la regola generale n. 2, a), afferma quanto segue: «Per ragioni quali la necessità o la comodità del trasporto, le macchine sono talvolta presentate allo stato smontato o non montato. Benchè si tratti in tal caso di parti separate, l'insieme è classificato come macchina o apparecchio e non già, quando una tale posizione esiste, nella distinta rubrica relativa alle parti e pezzi staccati. Questa regola vale anche quando l'insieme presentato corrisponderebbe a una macchina incompleta …».
Mi pare risulti così sufficientemente dimostrato che la citata regola generale n. 2, a), si applica anche nei casi in cui la TDC contenga una voce specifica per le parti staccate di un articolo.
3.
Passiamo alla seconda domanda, con cui il giudice germanico chiede se la citata regola n. 2, a), concerna, oltre agli oggetti smontati, anche quelli che non fossero stati precedentemente mai montati. Il dubbio deriva dalla versione tedesca della regola che, come si è visto sopra, non è perfettamente conforme alle versioni ufficiali nelle altre lingue della Comunità.
Quando ha dovuto affrontare problemi posti dalla coesistenza di diverse versioni linguistiche non pienamente armonizzate, la Corte ha costantemente messo in risalto la necessità di una interpretazione uniforme dei testi comunitari ed ha conseguentemente escluso che un testo il quale si distacchi dalle altre versioni linguistiche possa essere considerato isolatamente. Esso va invece interpretato alla luce delle altre versioni, tenendo conto della volontà reale del suo autore e della finalità perseguita: si vedano le sentenze del 12 novembre 1969 nella causa 29/69, Stauder (Raccolta 1969, p. 419), del 13 marzo 1973 nella causa 61/72, Mij PPW International NV (Raccolta 1973, p. 301); del 21 novembre 1974 nella causa 6/74, Moulin (Raccolta 1974, p. 1287). In una più recente presa di posizione (sentenza del 27 ottobre 1977 nella causa 30/77, Regina C/Bouchereau, Raccolta 1977, p. 2000), la Corte ha sintetizzato in questi termini il criterio a cui si ispira la sua giurisprudenza: «Le varie versioni linguistiche di un testo comunitario vanno interpretate in modo uniforme e perciò, in caso di divergenze fra le versioni stesse, la disposizione in questione deve essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte» (n. 14 della motivazione).
Trattandosi di interpretare disposizioni relative alla classificazione tariffaria delle merci, occorre tener presente la necessità per le autorità doganali di basarsi su criteri obiettivi di agevole determinazione o verifica; necessità che la Corte ha sempre riconosciuto. In quest'ordine di idee condivido un rilievo espresso dalla Commissione, e cioè che in linea generale riesce difficile determinare, al momento dell'importazione, se i pezzi costitutivi di un determinato prodotto eventualmente risultino dallo smontaggio di articoli che fossero stati precedentemente montati. Ciò che l'esame dei pezzi staccati permette invece di stabilire agevolmente, al momento dell'importazione, è la loro idoneità ad essere riuniti in modo da costituire un determinato prodotto finito. Sulla base di queste considerazioni, e tenuto conto della formulazione chiara e non equivoca di tutte le altre versioni linguistiche della stessa disposizione, non mi pare esservi dubbio che questa riguardi sia gli articoli smontati sia quelli non ancora montati.
4.
Il Bundesfinanzhof chiede in terzo luogo se la regola generale n. 2, a), seconda frase, debba essere applicata anche quando, al momento della presentazione all'ufficio doganale di più parti di oggetti non ancora montati, sia impossibile determinare con certezza quali di esse saranno montate assieme per ottenere ciascun prodotto finito. Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio è precisato che, nel caso di specie, l'unione dei vari pezzi importati poteva produrre penne a sfera diverse fra loro per l'aspetto e l'utilizzazione, dal momento che i cappucci ed i fusti contenuti in ogni invio erano di vario modello, e che i ricambi contenevano inchiostro di vario colore ed avevano punte di diversa grossezza. Essendoci varie possibilità di combinazione fra gli stessi pezzi, ancora non vi era modo di identificare nella loro individualità, al momento .dell'importazione, le singole penne a sfera, di cui esistevano, come si è visto, tutte le parti costitutive staccate.
In una situazione del genere, può dirsi che gli oggetti importati nello stato in cui si trovano al momento dell'importazione presentino le caratteristiche essenziali del prodotto completo o finito, ai sensi della citata regola generale d'interpretazione?
Il punto importante, a mio avviso, è la intercambiabilità (o fungibilità) di ciascun pezzo di una penna a sfera con qualsiasi altro pezzo costitutivo dello stesso tipo, ai fini del montaggio. In altri termini, conta il fatto che qualsiasi combinazione fra i tre elementi di cui trattasi (fusti, ricambi, cappucci) dà sempre per risultato una penna a sfera, cioè un oggetto rientrante nella voce doganale 98.03 A.
Mi sembra che, in presenza di questo fatto, per soddisfare la condizione enunciata dalla menzionata regola interpretativa n. 2, a), basterà che al momento del l'importazione i pezzi costitutivi di ciascuna penna a sfera vi siano tutti, in maniera che dalla loro riunione risulti un prodotto completo e finito. Si possano o meno combinare quei pezzi in modi di versi, essi serviranno comunque nel loro insieme ad assicurare il montaggio del numero previsto di prodotti finiti. Trattandosi di elementi determinati quanto al loro genere e alla loro rispettiva funzione, essi si prestano ad essere classificati nell'ambito della voce tariffaria loro propria in quanto pezzi di articoli non montati, conformemente alla suddetta regola interpretativa n. 2, a).
È ovvio infine che i pezzi in soprannumero, i quali non trovino nella stessa partita di merci il complemento degli altri pezzi necessari a costituire il prodotto finale, dovranno essere inquadrati nella voce della TDC relativa alle parti staccate dell'articolo in questione.
5.
Per le ragioni finora chiarite, concludo proponendo che la Corte, in risposta alle domande pregiudiziali poste dal Bundesfinanzhof con ordinanza del 13 giugno 1978, dichiari quanto segue:
1.
La regola generale n. 2, lettera a), seconda frase, relativa all'interpretazione della Tariffa doganale comune, si applica anche là dove la tariffa contiene una voce specifica per le parti staccate di un articolo.
2.
La suddetta regola generale concerne, oltre agli oggetti smontati, anche quelli che non siano mai stati prima montati.
3.
Se si tratta di classificare oggetti fungibili, la citata regola generale si applica anche quando, al momento della presentazione della merce all'ufficio doganale, le parti da montare insieme per costituire ciascun articolo finito non possano essere determinate singolarmente.
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