CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 28 NOVEMBRE 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il presente ricorso per inadempimento va visto in correlazione con una serie di altri ricorsi, che la Commissione ha proposto contro vari Stati membri (cause 169/78, 170/78, 171/78 e 55/79) facendo loro carico di essere venuti meno, sottoponendo le bevande alcoliche di produzione nazionale ad un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello delle bevande similari o concorrenti degli altri Stati membri, agli obblighi loro incombenti in forza dell'art. 95 del Trattato CEE.
I fatti che sono alla base del presente ricorso possono essere riassunti come segue.
La produzione francese di acquaviti è stata, nel 1975, di circa 1230000 ettolitri; per acquaviti si intendono le bevande alcoliche di cui alla sottovoce doganale 22.09 C della TDC ottenute sia direttamente mediante distillazione di liquidi fermentati naturali, come il vino, ovvero di frutta e di altri prodotti vegetali precedentemente fermentati, sia mediante incorporazione di varie sostanze aromatiche, ed eventualmente di zucchero, all'alcool di distillazione. Di questa produzione, quasi due terzi erano costituiti dalle acquaviti rinomate ottenute dalla distillazione di vino o di frutta, e cioè circa 546000 ettolitri di cognac, circa 120000 ettolitri di altri distillati di vino e circa 140000 ettolitri di distillati di frutta. Inoltre, 100000 ettolitri di acquavite di vino e di frutta vennero prodotti da piccoli coltivatori, impiegando materie prime di propria produzione. Vanno inoltre menzionati 312000 ettolitri di rum, originari dei dipartimenti d'oltremare. In confronto con queste cifre, la produzione francese di acquaviti di cereali è piuttosto modesta. Merita di essere ricordata solamente la produzione, limitata e contingentata, di acquavite di ginepro, ottenuta dal mosto di cereali con aggiunta di bacche di ginepro, ammontante a 8000 ettolitri. Per contro la produzione di altre acquaviti di cereali, come whisky, vodka e gin, ha importanza marginale. Cionondimeno, il consumo francese di whisky è stato, nello stesso anno, di circa 106000 ettolitri, i quali, ovviamente, hanno dovuto essere quasi totalmente importati.
In Francia, tutte le acquaviti sono assoggettate uniformemente all'imposta di consumo ed inoltre viene riscossa, per le acquaviti di cereali e di ginepro, l'imposta di fabbricazione. Ai sensi della legislazione fiscale francese (artt. 403 e 406 A del Code général des impôts; art. 12 della Lois de finances pour 1977, n. 76-1232, del 29 dicembre 1976, JORF, del 30 dicembre 1976, pag. 7587; Instruction ministérielle 2 A-2-77, del 24 gennaio 1977) l'imposta di consumo ammontava precedentemente, ad esempio, a 3880 FF per ettolitro. Veniva inoltre riscossa un'imposta di fabbricazione di 1920 FF per le acquaviti di cereali e di 645 FF per l'acquavite di ginepro, con la conseguenza che le acquaviti di cereali venivano sottoposte ad un tributo complessivo di 5800 FF e le acquaviti di ginepro ad un tributo di 4250 FF per ettolitro di contenuto alcolico, mentre, ad esempio, le acquaviti di vino erano assoggettate ad un tributo di soli 3880 FF per ettolitro di alcool puro. Come abbiamo avuto modo di apprendere nel corso della fase orale, l'imposta di consumo, alla quale sono assoggettate tutte le acquaviti, é nel frattempo aumentata a 4270 FF per ettolitro di alcool puro, mentre l'ulteriore imposta di fabbricazione per le acquaviti di cereali è stata aumentata a 2110 FF e quella per le acquaviti di ginepro a 710 FF per ettolitro di contenuto alcolico. In totale, quindi, risulta di 4270 FF il tributo applicato, ad esempio, al cognac, prodotto in grandi quantità in Francia, di 4980 FF quello applicato all'acquavite di ginepro, di cui esiste una limitata produzione francese, e di 6380 FF quello applicato al whisky, che praticamente non viene prodotto in Francia.
Con lettera 14 luglio 1975, la Commissione informava il Governo francese di ritenere che il trattamento fiscale differenziato di prodotti similari, o, almeno, concorrenti, costituisse violazione dell'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE, o, in via subordinata, del 2° comma dello stesso articolo. Con lettera 25 febbraio 1976, il Governo francese rispondeva che, in mancanza di una disciplina comunitaria, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire essi stessi la classificazione delle acquaviti. La classificazione francese si fonda essenzialmente sulla semplice differenza fra le acquaviti naturali e le cosiddette bevande alcoliche rettificate; dal canto loro, le acquaviti di ginepro non appartengono né all'uno né all'altro gruppo. Di conseguenza, dette bevande non costituiscono prodotti similari ai sensi dell'art. 95, 1o comma, del Trattato. Neppure può parlarsi, data la diversità degli impieghi e delle consuetudini nazionali, di prodotti sostituibili ai sensi dell'art. 95, 2° comma, del Trattato CEE. Ad esempio, le acquaviti di cereali vengono di solito consumate con acqua, come aperitivo, mentre le acquaviti di vino o di frutta e quelle di ginepro vengono normalmente bevute senza acqua, dopo i pasti, come digestivo. Per questo motivo, le acquaviti di cereali, come ad esempio il whisky, sono state equiparate agli altri aperitivi alcolici, assoggettati al trattamento fiscale più oneroso, ai quali appartiene anche il gruppo delle acquaviti di anice, che in Francia ha notevole importanza.
In seguito a questa risposta, la Commissione iniziava, con lettera 16 marzo 1976, il procedimento formale contemplato dall'art. 169 del Trattato CEE. Poiché il Governo francese, con lettera della Rappresentanza permanente 31 maggio 1976, insisteva sulle sue tesi, la Commissione emetteva, il 23 dicembre 1976, un parere motivato ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, constatando l'inadempimento, da parte della Francia, degli obblighi incombentile in forza dell'art. 95 del Trattato CEE, e ingiungendo a questo Stato di conformarsi al parere stesso entro 45 giorni. Poiché la Rappresentanza permanente della Francia si limitava ad accusare ricevuta, il 10 gennaio 1977, del parere motivato della Commissione, questa proponeva, il 7 agosto 1978, il presente ricorso, chiedendo alla Corte di giustizia di dichiarare che la Repubblica francese, applicando un sistema di tributi differenziati per le acquaviti, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 95 del Trattato CEE, e, di conseguenza, condannare la convenuta alle spese di causa.
La Repubblica francese chiede il rigetto del ricorso della Commissione e la condanna della ricorrente alle spese.
I —
Nell'esame della controversia, mi sembra opportuno innanzitutto definire l'ambito di applicazione dell'art. 95 nel sistema del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. L'art. 95, 1° comma, stabilisce com'è noto che «nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari». A norma del 2° comma dello stesso articolo, «... nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni». L'articolo fa parte delle disposizioni fiscali del Trattato CEE. Gli Stati membri, mentre erano tenuti, fin dall'inizio, ad abolire i dazi e le tasse di effetto equivalente, come pure le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente, hanno conservato, in via di principio il diritto di scegliere autonomamente, per quanto concerne i tributi interni, la propria politica fiscale. L'autonomia dei singoli Stati è limitata solamente nella misura in cui ciò risulti necessario per perseguire le finalità generali del Trattato, ed in particolare la libera circolazione delle merci. Orbene, l'obiettivo di eliminare le disparità fiscali derivanti dalle differenze fra i sistemi fiscali dei singoli Stati viene perseguito di regola attraverso l'istituto dell'armonizzazione, contemplato dall'art. 99 del Trattato CEE.
Pertanto, va accolta sostanzialmente la tesi del Governo francese, secondo la quale gli Stati membri hanno ancora la facoltà, nell'ambito dell'autonomia impositiva ad essi rimasta, di classificare le merci, ai fini fiscali, come meglio credono e pertanto possono, in linea generale, assoggettare le acquaviti a un regime fiscale differenziato (cfr. sentenza 22 giugno 1976, in causa 127/75, Bobie Getränkevertrieb GmbH c/Hauptzollamt Aachen-Nord, Race. pag. 1079). Ciò è stato affermato inequivocabilmente dalla Corte, ad esempio, anche nella sentenza 10 ottobre 1978 (causa 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. c/ Hauptzollamt Flensburg, Race. pag. 1787) dove si dichiara fra l'altro che, nello stadio attuale della sua evoluzione, in mancanza di unificazione o armonizzazione delle norme rilevanti in materia, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzione da tributi o riduzione di questi, a taluni tipi di prodotti alcolici o a talune categorie di produttori; agevolazioni fiscali del genere possono infatti servire a legittimi fini economici e sociali, quali l'uso, da parte della distilleria, di determinate materie prime, la conservazione della produzione di bevande alcoliche tipiche di alto livello qualitativo, o il mantenimento in vita di talune categorie di imprese, come le distillerie agricole; ai sensi dell'art. 95, siffatti regimi di favore devono tuttavia essere estesi senza discriminazione ai prodotti alcolici originari di altri Stati membri. Ne deriva che le particolari agevolazioni contemplate da una normativa nazionale a favore di taluni tipi di prodotti alcolici o di talune categorie di produttori debbono essere concesse anche ai prodotti importati da altri stati membri, in tutti i casi in cui siano soddisfatte le condizioni che sono alla base del 1o e del 2° comma dell'art. 95, e dunque quando si tratta di prodotti similari a prodotti nazionali ai sensi del 1° comma, o quando uno Stato applica ai prodotti importati imposizioni interne intese a proteggere un prodotto nazionale, ai sensi del 2° comma. Ciò a sua volta dipende dal se i due prodotti siano in concorrenza fra di loro, vale a dire siano reciprocamente sostituibili. La Corte di giustizia ritiene che tale sostituibilità sussista qualora il prodotto importato si trovi in concorrenza con il prodotto nazionale «in uno o più impieghi economici, senza tuttavia essere un prodotto similare ai sensi dell'art. 95, 1° comma» (cfr. sentenza 4 aprile 1968, in causa 27/67, Fink-Frucht e/ Hauptzollamt München-Landsberger Straße, Racc, pag. 297).
Da quanto affermato risulta chiaramente che il concetto di «similarità» ha quindi un rilievo decisivo.
La difficoltà di determinare in via generale i «prodotti similari» deriva innanzitutto dalla necessità di definire questi prodotti, sia nei confronti dì tutti gli altri, sia nei confronti dei prodotti sostituibili ai sensi dell'art. 95, 2° comma, del Trattato CEE; giacché la lettura testuale della norma non permette di pervenire a risultati univoci, l'interprete deve prendere in considerazione la ratio della norma stessa, tenendo conto del diritto comunitario derivato e della giurisprudenza della Corte.
Come è stato più volte rilevato dalla Corte, l'art. 95 mira a garantire, rimuovendo gli ostacoli di carattere fiscale, la libera circolazione delle merci, senza distorsione alcuna. Questa norma costituisce, pertanto, un'importante integrazione degli artt. 9, 12, 13 e 30 del Trattato CEE, in quanto è intesa a colmare una lacuna che, dopo l'abolizione dei dazi e tasse di effetto equivalente e delle restrizioni quantitative, potrebbe permettere agli Stati membri di porre in essere nuovi ostacoli (cfr. sentenza 1o luglio 1969, in causa 24/68, Commissione d Repubblica italiana, Race. pag. 193). Per questo motivo, essa, per quanto non sia contenuta nella seconda parte del Trattato, intitolata «Fondamenti della Comunità», rientra nei principi fondamentali ed inderogabili del mercato comune (cfr. sentenza 16 giugno 1966, cause riunite 52 e 55/65, Repubblica federale di Germania c/Commissione, Race. pag. 345). Questa norma ha lo scopo di eliminare ogni discriminazione nel commercio fra gli Stati membri (cfr. causa 148/77, Flansen). Diversamente dalle norme citate in materia di libera circolazione delle merci, l'art. 95 non contempla però l'abolizione di tributi, bensì unicamente l'equiparazione ai prodotti nazionali dei prodotti importati similari (cfr. sentenza 20 febbraio 1973, in causa 54/72, FOR d Vereinigte Kammgarn-Spinnereien «VKS», Race. 1973, pag. 193). Quanto esposto è già sufficiente a smentire la tesi — che mi pare sottintesa nelle argomentazioni del Governo francese — secondo la quale la disparità di trattamento di cui trattasi può venire eliminata solamente nell'ambito dell'armonizzazione fiscale di cui all'art. 99 del Trattato CEE, sicché non vi è alcuno spazio per l'applicazione dell'art. 95.
A questo proposito, bisogna innanzitutto rilevare che le disparità di trattamento di prodotti nel mercato comune possono avere origine non solo da norme nazionali differenziatrici, ma anche dalla diversa disciplina vigente per le stesse merci nei singoli Stati membri. La sfera d'applicazione dell'art. 99 si estende però unicamente alla seconda ipotesi. Nella fattispecie la controversa disparità di trattamento fra le acquaviti di cereali e quelle di vino o di frutta trae però origine non già dal fatto che il regime fiscale francese è diverso da quelli vigenti negli altri Stati membri, bensì dal fatto che le norme fiscali francesi stabiliscono, per le summenzionate bevande alcoliche, aliquote differenti a seconda della materia prima impiegata. Una siffatta disparità di trattamento, originata da norme nazionali differenziatrici, rientra certamente fra i trattamenti fiscali cui si applica l'art. 95, il quale ha lo scopo di garantire «che l'applicazione dei tributi interni in uno Stato membro non si risolva, per i prodotti importati dagli altri Stati membri, in un onere superiore a quello gravante sui prodotti nazionali similari, né in un onere mirante a proteggere altri prodotti contemplati dal 2° comma dello stesso articolo» (cfr. sentenza 4 aprile 1968, in causa 31/67, Ditta August Stier c/ Hauptzollamt Hamburg-Ericus, Race, pag. 313).
Questo scopo della norma consente inoltre di confutare un ulteriore argomento del Governo francese, secondo il quale il whisky, che in Francia viene di solito consumato con acqua, come aperitivo, oppure usato per la preparazione di cocktails, è equiparato, dal punto di vista fiscale, alle acquaviti di anice nazionali, prodotte in grandi quantità, le quali sono anch'esse assoggettate ad aliquote fiscali più elevate delle acquaviti di vino;infatti, questa norma non mira ad interferire nella classificazione nazionale. Invece, sussiste giá una violazione dell'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE, qualora il prodotto importato venga sottoposto a un onere fiscale più elevato rispetto ad un solo prodotto nazionale, prescindendo dalle altre classificazioni nazionali. In questo senso si è pronunziata recentemente la Corte di giustizia nella sentenza 13 marzo 1979 (causa 86/78, Grandes Distilleries Peureux c/ Directeur des Services fiscaux de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort), dove si afferma che l'art. 95, benché vieti a ciascuno Stato membro di applicare ai prodotti degli altri Stati membri tributi superiori a quelli gravanti sui prodotti nazionali, non vieta di applicare ai prodotti nazionali tributi superiori a quelli che colpiscono i prodotti importati; le diseguaglianze di questo genere non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 95, bensì derivano dalle peculiarità delle legislazioni nazionali non armonizzate in settori di competenza degli Stati membri.
Solo in questo senso gli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi, nello stabilire i propri tributi, alle regole comunitarie. D'altronde, se la definizione della similarità fra i prodotti andasse effettuata in base a criteri nazionali, l'art. 95, inteso come norma volta ad impedire provvedimenti arbitrari e destinata ad integrare l'unione doganale risulterebbe, come giustamente rileva la Commissione, un mezzo inadeguato per rimuovere gli ostacoli fiscali alla libera circolazione all'interno della Comunità. Se così non fosse, sarebbe troppo facile per gli Stati membri eludere l'art. 95, che vieta al legislatore nazionale di perseguire, nel determinare il trattamento fiscale dei prodotti importati, finalità extrafiscali, giustificando l'eventuale trattamento differenziato con la diversa struttura economica del paese di provenienza e col diverso comportamento dei consumatori. Qualora si accettassero giustificazioni di questo genere, aumenterebbe inevitabilmente il pericolo che, di fatto, si pervenga a nove diverse definizioni del concetto di similarità e la norma venga di conseguenza svuotata di ogni contenuto. Pertanto, al concetto di similarità va data uria definizione uniforme, di guisa che alla norma possa essere riconosciuta efficacia diretta, come ha fatto la Corte di giustizia nella sentenza nelle cause riunite 52 e 55/65. Per questi motivi, non si può aderire alla tesi del Governo francese secondo la quale, nel determinare i prodotti similari, ci si deve basare sulle abitudini dei consumatori nei singoli Stati membri, o addirittura su consuetudini locali.
Un'ulteriore conseguenza del principio sancito dall'art. 95 è che non si può tener conto di elementi extrafiscali che incidono sui costi di produzione dei prodotti messi a confronto. A questo proposito, la Corte di giustizia, nella sentenza 17 febbraio 1976(Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH c/ Hauptzollamt Landau-Pfalz, Racc, pag. 181), ha affermato, fra l'altro, che detto articolo non può essere interpretato estensivamente, nel senso che esso consenta di istituire oneri fiscali sulle importazioni di una data merce onde compensare oneri di diversa natura — ad esempio economica — gravanti sul prodotto interno corrispondente. Di conseguenza, il tributo al quale sono assoggettati i prodotti da raffrontare deve essere lo stesso, prescindendo dai suoi effetti sul prezzo finale del prodotto nazionale e di quello importato. L'art. 95 va quindi interpretato nel senso «che tale norma vieta la riscossione, all'importazione di un determinato prodotto, di un onere calcolato in base a criteri diversi o applicato secondo modalità differenti da quelle vigenti per il tributo gravante sul prodotto nazionale corrispondente». La libera circolazione delle merci, tutelata dal diritto comunitario, è comunque già compromessa «quando i due tributi sono calcolati secondo criteri e modalità differenti, con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato — almeno in determinati casi — ad un onere più gravoso». Ai fini dell'applicazione dell'art. 95, n. 1, non è necessario dimostrare l'esistenza di effetti protezionistici, che presuppongo una situazione di concorrenza, in quanto la situazione di concorrenza esiste per definizione fra i prodotti similari ai sensi di questo comma.
Il 2° comma, invece, vieta agli Stati membri di applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere altre produzioni. Questo divieto di discriminazione interviene solamente qualore i prodotti importati e le «altre produzioni» si trovino in concorrenza sul mercato di uno Stato membro; essi possono essere in concorrenza, qualora non siano similari, solamente se, in relazione alla loro destinazione, siano intercambiabili o sostituibili. Mentre il divieto del 1° comma si applica purché sussista una discriminazione, quello di cui al 2° comma presuppone che, oltre alla discriminazione, vi sia un effeto protezionistico (cfr. causa 27/67, Fink-Frucht). Pertanto, il divieto del 2° comma non è, sotto questo punto di vista, così rigido come quello del 1o comma. Si tratta dunque di due norme autonome, e l'applicazione dell'una si pone come alternativa a quella dell'altra; per stabilire se si applichi il 1° o il 2° comma, occorre accertare se i prodotti concorrenti siano similari oppure sostituibili. Spesso, i prodotti, pur non essendo similari, sono sostituibili, sicché si applica il divieto del 2° comma, qualora provvedimenti fiscali a favore di taluno di essi alterino la situazione del mercato a favore di questo prodotto.
II —
Perché si applichi l'art. 985, 1° comma, è quindi necessario che i prodotti siano similari. Il carattere della similarità, ai sensi di questa norma, sussiste «qualora i prodotti in questione si debbano normalmente considerare come rientranti, a seconda dei casi, nella stessa categoria fiscale, doganale o statistica» (cfr. causa 27/67, Fink-Frucbt). Nella sentenza in causa 45/75 (Rewe), la Corte di giustizia precisa ulteriormente che non è sufficiente — ai fini dell'applicazione del divieto sancito dall'art. 95, 1° comma — che tanto la merce importata, quanto il prodotto nazionale derivino dalla stessa materia prima anche se il tributo è stabilito, in tutto o ih parte, in relazione a tale materia prima. Occorre piuttosto accertare se, nella stessa fase produttiva o distributiva, entrambi i prodotti abbiano, agli occhi del consumatore, proprietà analoghe e rispondano alle medesime esigenze. A tal fine, la circostanza che la merce di produzione nazionale e quella importata siano o meno classificate sotto la stessa voce della tariffa doganale comune costituisce un importante criterio di valutazione.
Secondo questa giurisprudenza, pertanto, per accertare l'esistenza del carattere della similarità, si deve far ricorso in primo luogo, per esigenze di chiarezza e di comprensibilità, a puri criteri formali, quali la classificazione fiscale, doganale o statistica. Come si desume anche dalla sentenza 15 aprile 1970 (causa 28/69. Commissione e/ Repubblica italiana, Race. pag. 187), nella quale si fa riferimento solamente alla classificazione fiscale, la Corte è incline a ritenere che questi criteri vadano applicati alternativamente piuttosto che cumulativamente. Che questa enumerazione non sia tassativa si evince già dalla sentenza in causa 27/67 (Fink-Fruht), in cui si afferma che detti criteri vanno impiegati «normalmente» e «a seconda dei casi». Infine, la Corte, nella sentenza emessa nella causa 45/75 (Rewe), dopo aver sottolineato l'importanza dei criteri formali, ha preso in considerazione anche aspetti sostanziali, sui quali ci soffermeremo in seguito.
A quanto mi consta, anche le parti sono concordi su questo punto, per quanto valutino diversamente l'importanza dei criteri formali e materiali. Ad esempio, il Governo francese sottolinea che, in base alla giurisprudenza, i soli criteri formali non permettono di affermare che i prodotti in questione sono similari. Secondo il Governo francese, quand'anche ci si basasse sulla designazione delle merci figurante nella Tariffa doganale comune, si perverrebbe a constatare che le bevande alcoliche classificate nella sottovoce doganale 22.09 C sono assoggettate a diverse aliquote doganali a seconda che rientrino nell'uno o nell'altro dei gruppi designati con i numeri da I a V; di questa «realtà doganale» andrebbe tenuto conto anche nell'accertare se vi sia similarità fra i prodotti in questione. Il Governo convenuto ricorda, infine, che anche la Corte di giustizia ha affermato, nella sentenza 29 maggio 1974 (causa 185/73, Hauptzollamt Bielefeld c/Offene Handelsgesellschaft in Firma H. C. Köning, Race. pag. 607), che «l'alcool etilico di cui alla sottovoce 22.09 A si distingue dai prodotti di cui alla sottovoce 22.09 C V per la presenza, in questi ultimi, di sostanze aromatiche o di specifiche caratteristiche di sapore». Ad un diverso risultato non si potrebbe pervenire neppure, come invece vorrebbe la Commissione, basandosi sulla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, questa nomenclatura può essere utilizzata solamente per interpretare la Tariffa doganale comune e non per modificarla.
Tuttavia, per vari motivi, queste argomentazioni non mi presuadono. Com'è noto, la disciplina della Tariffa doganale, che fa parte del diritto tributario, riguarda i tributi riscossi, a titolo di dazio, nel commercio fra gli Stati. Questa disciplina si riferisce alle singole merci, stabilendo un'aliquota per ciascuna di esse. In particolare, la nomenclatura costituisce un elemento di carattere tecnico, mentre le aliquote, che rappresentano la base di calcolo per la liquidazione dei dazi doganali, costituiscono l'elemento politico della Tariffa doganale e ne fanno un importante strumento della politica doganale, nell'ambito più generale della politica commerciale. Contrariamente alle aliquote, che si basano sulla denominazione delle merci, e pertanto sono inconcepibili senza la nomenclatura, questa costituisce un testo normativo in sé compiuto, elaborato secondo i criteri della tecnica doganale. Già questo fatto dimostra che dalla diversità delle aliquote non può desumersi che siano tra loro diverse le bevande alcoliche comprese nei gruppi designati con i numeri da I fino a V. Considerando con maggiore attenzione le bevande di questi gruppi, ci accorgiamo che la loro suddivisione non introduce nuove denominazioni delle merci, dalle quali si possa dedurre la mancanza di similarità fra le acquaviti di cereali e quelle di vino e di frutta. Così, ad esempio, il gin, il whisky e la vodka, bevande ottenute dai cereali, figurano tutti in gruppi diversi, mentre la vodka è nuovamente citata in un altro gruppo, insieme alle acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie. D'altra parte, all'interno del gruppo dei whisky si distingue — evidentemente per motivi di politica doganale — fra il whisky detto «Bourbon» ed altri whisky. Infine, il cognac, che è un'acquavite di vino, è menzionato, con altre bevande non specificate, sotto il numero V. Questi esempi dimostrano che i prodotti in questione, acquaviti di cereali e acquaviti di vino o frutta, sono classificati nella stessa sottovoce della Tariffa doganale comune, «bevande alcoliche»; orbene, la classificazione nella stessa sottovoce doganale costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte, almeno un indizio del fatto che trattasi di prodotti similari ai sensi dell'art. 95, 1o comma.
Come ha sottolineato la Corte di giustizia nella sentenza in causa 185/73 (König), per garantire la certezza del diritto e per facilitare la gestione amministrativa, il criterio decisivo per la classificazione delle merci nella Tariffa doganale comune è costituito in generale dalle caratteristiche e dalle proprietà obiettive delle merci stesse. Poiché tanto le acquaviti di cereali quanto le acquaviti di vino o di frutta sono classificate nella stessa sottovoce doganale, si deve ritenere che esse posseggano le stesse caratteristiche e proprietà oggettive.
Nella citata sentenza, la Corte di giustizia afferma poi che, in mancanza di note esplicative comunitarie in materia, le note contenute nella Convenzione di Bruxelles sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nella Tariffa doganale costituiscono un adeguato mezzo di interpretazione delle voci della Tariffa doganale comune. Da queste note risulta, a mio parere, con particolare chiarezza che le acquaviti in quanto tali, prescindendo dalla materia prima, vanno considerate come prodotti similari. Infatti in esse è dichiarato che la voce doganale 22.09 comprende, fra l'altro, le acquaviti ottenute (senza aggiunta di sostanze aromatiche) mediante distillazione di liquidi fermentati naturali quali vino, sidro ecc., ovvero di frutta, di vinacce, di cereali e di altri prodotti vegetali precedentemente fermentati. Le proprietà che fanno sì che le varie categorie di acquavite vadano considerate come prodotti similari ai sensi del diritto doganale vengono ulteriormente precisate come segue: queste acquaviti sono caratterizzate da un particolare «bouquet» o aroma, grazie alla presenza di componenti aromatici secondari (esteri, aldeidi, acidi, sostanze alcoliche volatili, ecc.), dovuta alle caratteristiche delle materie prime impiegate.
Riassumendo, si deve ritenere che, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che le acquaviti di cereali e quelle di vino o frutta siano classificate nella stessa sottovoce della Tariffa doganale comune costituisca un importante criterio di valutazione per accertare se i prodotti summenzionati siano prodotti similari ai sensi dell'art.95.
Che sia giustificato considerare i vari tipi di acquavite come prodotti similari ai sensi dell'art. 95 del Trattato CEE, si desume anche da varie sentenze della Corte di giustizia. Si può citare ad esempio la sentenza 15 ottobre 1969 (causa 16/69, Commissione e/ Governo della Repubblica italiana, Racc. pag. 377) nella quale la Corte afferma che la Repubblica italiana, continuando a riscuotere sulle acquaviti importate dagli altri Stati membri la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che all'interno va applicato all'alcool, sopra una gradazione alcolica non inferiore a 70°, mentre i prodotti nazionali similari vengono tassati in ragione della gradazione alcolica effettiva, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. Senza soffermarsi sui criteri che consentono di distinguere i vari tipi di bevande alcoliche, la Corte constata in tale sentenza che sia il diritto comunitario sia il diritto italiano distinguono le acquaviti dall'alcool, e perviene alla conclusione che l'art. 95 del Trattato deve ricevere piena applicazione, sicché il sistema di tassazione delle acquaviti importate dagli altri Stati membri, previsto dalla legislazione italiana, va considerato in contrasto con detto articolo. Un altro esempio è costituito dalla sentenza nella causa 148/77 (Hansen), relativa, come sapete, a una domanda di pronunzia pregiudiziale vertente sull'imposizione di rum importato da dipartimenti francesi d'oltremare: la Corte ha affermato che le agevolazioni concesse alle acquaviti di produzione nazionale debbono essere estese senza discriminazione anche ai prodotti originari di altri Stati membri. Infine, nella sentenza in causa 185/73 (König), la Corte ha dichiarato che le caratteristiche e proprietà obiettive che individuano le acquaviti di cui alle sottovoci 22.09 C, I-V, della Tariffa doganale comune, come prodotti similari, distinguendole dall'alcool etilico di cui alla sottovoce 22.09 A, sono costituite dalla presenza di «sostanze aromatiche o di specifiche caratteristiche di sapore».
Secondo il Governo francese, invece, è proprio la presenza di sostanze aromatiche o di specifiche caratteristiche di sapore nelle acquaviti delle varie categorie merceologiche ad escludere il carattere della similarità. Esso cita a questo proposito la pronunzia della Corte di giustizia in causa 45/75 (Rewe), secondo la quale, per poter stabilire se i prodotti siano analoghi ai sensi dell'art. 95, 1° comma, «occorre ... accertare se, nella stessa fase produttiva o distributiva, entrambi i prodotti abbiano, agli occhi del consumatore, proprietà analoghe e rispondano alle medesime esigenze». Nel caso di specie, invece, non si può parlare di proprietà analoghe, in quanto nei distillati in questione si possono riscontrare più di 275 sostanze non alcoliche, dalla cui diversa combinazione derivano le proprietà organolettiche delle bevande, che il consumatore apprezza come gusto, aroma e profumo. Per ciò che concerne le esigenze dei consumatori, il Governo francese osserva che le proprietà organolettiche delle varie categorie di bevande influenzano anche il comportamento dei consumatori. Così, ad esempio, le acquaviti di vino, e principalmente il cognac e l'armagnac, vengono consumati senza acqua dopo i pasti, come digestivi, mentre le bevande ottenute dai cereali, come il whisky ed il gin, vengono consumate prevalentemente con acqua o soda, prima dei pasti, come aperitivi. Pertanto, i prodotti di cui trattasi non sono né in concorrenza né sostituibili fra loro, e, pertanto, non sono similari.
La Commissione sostiene invece che, per stabilire se le bevande siano similari, occorre prendere in considerazione solamente le esigenze del consumatore, prescindendo da ogni caratteristica fisica o chimica. A suo avviso, la differenza fra le tre categorie di acquavite, sottoposte a diversi regimi fiscali, consiste semplicemente nel diverso aroma tipico di queste bevande, ma, siccome anche i distillati classificati in ciascuna delle tre categorie presentano un'infinita varietà di aromi, non se ne può desumere l'assenza del carattere di «similarità». Piuttosto che nell'effetto inebriante, la proprietà comune delle acquaviti va individuata nel fatto ch'esse contengono sostanze aromatiche ed hanno specifiche proprietà di gusto, grazie alle quali soddisfano tutte le diverse esigenze dei consumatori. Anche i modi di consumo delle acquaviti sono estremamente vari, senza alcun rapporto con la materia prima. L'infinita varietà di questi prodotti fa sì che ogni tipo di acquavite sia in ogni caso sostituibile con un altro. La Commissione contesta poi che si possa parlare di consuetudini stabili, vista la molteplicità dei modi di consumo delle acquaviti; siffatte consuetudini, quand'anche esistessero, non potrebbero tuttavia venir prese in considerazione, poiché sarebbero condizionate in primo luogo dal prezzo delle corrispondenti bevande e pertanto, indirettamente, dal tributo e, in secondo luogo, dipenderebbero da tradizioni legate alla disponibilità, in epoche passate, di determinate bevande.
Nel valutare queste testi, va innanzitutto ricordato che, secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza nella causa 45/75 (Rewe), onde stabilire se i prodotti siano similari, non è sufficiente che tanto la merce importata quanto il prodotto nazionale derivino dalla stessa materia prima, ma occorre piuttosto accertare se, nella stessa fase produttiva o distributiva, entrambi i prodotti abbiano, agli occhi del consumatore, proprietà analoghe e rispondano alle medesime esigenze.
Tutti i tipi di acquavite sono accomunati, agli occhi dei consumatori, dalle seguenti caratteristiche: si tratta di liquidi alcolici ottenuti mediante distillazione di materie prime precedentemente fermentate; esse, cioè, si distinguono dalle bevande ottenute mediante semplice fermentazione, come ad esempio la birra ed il vino, in quanto hanno un contenuto alcolico relativamente elevato, cioè prossimo al limite oltre il quale le bevande non sarebbero più idonee al consumo. Esse si distinguono, ci è stato detto, dall'alcool etilico, per il fatto di possedere, grazie alla presenza di ingredienti secondari, proprietà organolettiche apprezzate dai consumatori. Come abbiamo appreso nel corso della discussione della causa, è impossibile, per il consumatore, stabilire se le proprietà organolettiche che caratterizzano le singole acquaviti derivino dalle materie prime distillate oppure dalle sostanze aromatiche incorporate prima, durante o dopo la distillazione. Così, il fatto che, ad esempio l' «aqvavit» sia ottenuta dall'alcool puro, con aggiunta di sostanze aromatiche, e che quindi non si tratti di un'acquavite ai sensi delle summenzionate note esplicative alla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, non impedice che anche questa bevanda presenti, agli occhi dei consumatori, le caratteristiche tipiche delle acquaviti. Inoltre, ci è stato spiegato che perfino l'alcool prodotto sinteticamente può essere impiegato come materia prima nella produzione di acquavite, senza che il consumatore sia in grado di accorgersene. Perciò, mi sembra chiaro che tutte le bevande che presentano le caratteristiche già descritte posseggono, agli occhi dei consumatori, le stesse caratteristiche, e pertanto vanno considerate similari, prescindendo dalla diversità delle materie prime, dai sistemi di produzione, dalla composizione chimica o da eventuali aggiunte di sostanze aromatiche.
Neppure dalle diverse consuetudini dei consumatori si può, a mio parere, desumere, come invece vorrebbe il Governo francese, che le bevande in questione non siano prodotti similari ai sensi dell'art. 95. A questo proposito, occorre ricordare quanto affermato dalla Commissione, che, cioè, il comportamento dei consumatori, in quanto tale, può essere condizionato da una molteplicità di elementi, quali le consuetudini, le preferenze individuali, le tradizioni, locali e nazionali, le situazioni sociali, stagionali e climatiche, ed inoltre può essere influenzato dalle tendenze della moda. Nell'ambito nazionale o locale, esiste poi spesso una certa tradizione, in quanto la materia prima, o la stessa acquavite, viene prodotta nella zona. Inoltre, com'è noto, il comportamento dei consumatori può venire influenzato mediante dazi protettivi e tasse con effetto protezionistico, con i quali si impedisce l'accesso al mercato ai prodotti stranieri. Tale discriminazione fiscale dev'essere appunto resa impossibile mediante l'applicazione dell'art. 95 del Trattato CEE, come ho già avuto modo di osservare esaminando tale articolo dal punto di vista generale. Se vogliamo che questa norma non venga svuotata di contenuto, il concetto di «prodotti similari» va interpretato in modo unitario, prescindendo dalle consuetudini nazionali. Non è difficile comprendere che proprio il richiamo alle consuetudini nazionali può costituire un comodo mezzo per mantenere in vita talune discriminazioni ai danni dei prodotti importati. Se, poi, prendiamo in considerazione le consuetudini dei consumatori di tutti gli Stati membri, constatiamo che le bevande in questione, a qualunque categoria esse appartengano — com'è dimostrato con tutta evidenza dagli esempi addotti dalla Commissione — vengono consumate nei modi più diversi e nelle più diverse occasioni. Questo sguardo panoramico permette di rendersi conto che, in pratica, ogni tipo di acquavite, indipendentemente dalla materia prima, può venire sostituito da un altro. Ciò dimostra che le diversità di gusto e di aroma delle varie acquaviti non impediscono a queste di essere similari, prescinderido dalla materia prima. Oltre alla classificazione doganale, anche i criteri di carattere sostanziale inducono quindi a ritenere che le acquaviti di cereali e quelle di vino o di frutta vadano considerate prodotti similari ai sensi dell'art. 95, 1° comma.
Mi limiterò ad aggiungere che questa conclusione non è contraddetta neppure, come invece assume il Governo francese, dalla giurisprudenza della Corte in materia di indicazioni di provenienza e di denominazioni di origine. Come è noto, gli Stati membri, in mancanza di una disciplina comunitaria, possono adottare provvedimenti per la tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine contro comportamenti sleali. Questi provvedimenti mirano sia a tutelare contro la concorrenza sleale gli interessi dei produttori, sia a proteggere il consumatore contro false indicazioni. Diverso è invece lo scopo dell'art. 95 del Trattato CEE, che consiste nell'evitare che le condizioni in cui normalmente si svolge il commercio tra gli Stati membri vengano alterate da interventi pubblici.
Giacché quanto esposto dimostra che la Repubblica francese, assoggettando le acquaviti ad un regime fiscale differenziato, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE, risulta superfluo accertare se ricorra la situazione contemplata dall'art. 95, 2° comma. Per il caso che la Corte non aderisse alle mie conclusioni, vorrei ancora solamente osservare che, quand'anche si negasse la similarità dei prodotti in questione, questi si troverebbero almeno «in concorrenza, in uno o più impieghi economici» (causa 27/67, Fink-Frucht) e pertanto sarebbero prodotti sostituibili ai sensi dell'art. 95, 2° comma. Se, comunque, la Corte decidesse di applicare questa norma, avrei molti dubbi sul fatto che sia stato provato in modo soddisfacente che i provvedimenti fiscali a protezione della produzione francese di acquavite di vino o di frutta alterano la situazione del mercato a favore di queste acquaviti. Certo, non può desumersi dalle statistiche presentate dal Governo francese — che evidenziano un aumento del consumo del whisky più rapido rispetto a quello del cognac — che la differenza di trattamento fiscale fra le due categorie di bevande non sia tale da esercitare effetti protezionistici, in quanto non disponiamo di dati concernenti l'ipotetico comportamento dei consumatori nel caso in cui le suddette categorie fossero assoggettate al medesimo trattamento fiscale. D'altra parte, mi sembra che neppure i dati prodotti dalla Commissione costituiscano una prova sufficiente del fatto che il comportamento dei consumatori sia condizionato in modo decisivo dal diverso trattamento fiscale. Siffatto comportamento dei consumatori potrebbe venire dimostrato, in fin dei conti, solo per mezzo di un'indagine demoscopica che, comunque, non si rivela necessaria nel presente caso, in quanto il Governo francese ha già violato l'art. 95, 1° comma, assoggettando le tre categorie di acquavite a differenti regimi fiscali.
Pertanto, il ricorso della Commissione risulta fondato, sicché propongo che la Corte dichiari che la Repubblica francese, adottando il sistema fiscale che contempla tributi più onerosi per le acquaviti importate, ottenute dai cereali, rispetto alle acquaviti nazionali similari, ottenute dal vino o dalla frutta, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 95, 1° comma, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e pertanto ponga le spese di causa a carico della Repubblica francese.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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