CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 14 MARZO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il presente procedimento è stato originato da una nuova domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep nell'ambito della stessa causa. La prima diede origine al procedimento 98/77. La sentenza pronunziata dalla Corte in quell'occasione è stata pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza 1978, a pag. 707.
Come ricorderete, gli antefatti sono i se-guenti.
Il sig. Schaap, nato nel 1914, lavorava dal 1929 al 1933 in Germania ed era ivi soggetto ad assicurazione obbligatoria ai fini previdenziali. Costretto nel 1933 a lasciare la Germania, egli lavorava nei Paesi Bassi dal 1934 al 1972, salvo un'interruzione nel periodo 1940 — 1945. Nel giugno 1972 egli cessava la sua attivita per malattia. Gli veniva pertanto versata, nei Paesi Bassi, per il periodo massimo di un anno, un'indennità di malattia. Successivamente, cioè dal giugno 1973, gli veniva attribuita una pensione d'invalidità a norma della legge olandese sull'assicurazione contro l'incapacità lavorativa «Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering» — WAO). Egli aveva diritto a tale pensione in forza della sola legislazione olandese. Le prestazioni contemplate dalla WAO non dipendono dalla durata dei periodi assicurativi, sono cioè di «tipo A». Contemporaneamente veniva attribuita allo Schaap una pensione d'invalidità in Germania «Erwerbsunf ahigkeitsrente»). Tale pensione — di tipo B — è di molto superiore a quella che gli sarebbe spettata in base ai soli contributi obbligatori versati in Germania nel periodo 1929 — 1933, giacché egli, avvalendosi della possibilità offertagli dalla legge tedesca emanata nel 1970 a favore delle vittime delle persecuzioni naziste («Gesetz zur Anderung und Ergänzung der Vorschriften iiber die Wiedergutmachung NS-Unrechts in der Sozialversicherung») aveva volontariamente versato contributi per riscattare il periodo 1934 — 1945, durante il quale gli era stato impedito di lavorare e di essere assicurato in Germania.
L'ente olandese competente a liquidare la pensione dello Schaap era la «Bedrijfsvereniging voor Bank-en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen» (Asspciazione di categoria delle banche, delle assicurazioni, del commercio all'ingrosso e delle libere professioni), che in prosieguo indicherò con la sigla «BB». Il 18 marzo 1975 detto ente notificava all'interessato un provvedimento con cui esso, applicando assertivamente l'art. 46, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, aveva ridotto la pensione concessagli a norma della WAO in misura pari all'intero importo della pensione tedesca, dato che, nel suo caso, il «più elevato degli importi teorici delle prestazioni» era quello olandese.
Lo Schaap impugnava tale provvedimento dinanzi al Raad van Beroep di Amsterdam, il quale respingeva il ricorso.
Contro la decisione di detto giudice lo Schaap proponeva appello avanti al Centrale Raad van Beroep.
Dinanzi al giudice d'appello la BB ammetteva, tenuto conto della sentenza di questa Corte nella causa 24/75 (Petroni/ ONPTS; Racc. 1975, pag. 1149) che l'art. 46, n. 3, non avrebbe dovuto essere applicato. Essa sosteneva però che la pensione dello Schaap andava ridotta esattamente nella medesima misura in base al regio decreto olandese 22 dicembre 1972, adottato in forza dell'art. 52 della WAO.
Il Centrale Raad van Beroep sottoponeva a questa Corte la questione se, e in quale misura, in casi come quello di specie, gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71 ostino all'applicazione di norme nazionali anticumulo.
Nell'ambito del procedimento pregiudiziale la Commissione si richiamava all'art. 46, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72, il quale recita:
«Per l'applicazione dell'art. 46, paragrafo 3, del regolamento» (vale a dire del regolamento n. 1408/71) «gli importi delle prestazioni corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non sono presi in considerazione».
Essa sosteneva che i contributi volontari versati dallo Schaap erano del tipo contemplato da tale disposizione e che, di conseguenza, la quota della pensione tedesca spettantegli in base a quei contributi (e cioè la maggior parte di essa) non avrebbe dovuto essere presa in considerazione ai fini dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71. La BB non contestava tale punto di vista. Risultava pertanto che la riduzione della pensione olandese dello Schaap resa possibile dall'art. 46, n. 3, era minore di quella consentita dal re-gio decreto olandese. (Nelle osservazioni presentate nell'ambito del presente procedimento la Commissione lascia intendere che lo Schaap si è richiamato all'art. 46, n. 2, del regolamento n. 574/72 dinanzi al Raad van Beroep di Amsterdam ed al Centrale Raad van Beroep. Tuttavia, per quanto posso capire dal fascicolo, tale norma è stata menzionata per la prima volta dalla Commissione dinanzi a questa Corte).
Nella sentenza emanata in quel primo procedimento pregiudiziale la Corte ha citato (punto 8 della motivazione) il testo dell'art. 46, n. 2, ed ha osservato (punto 9) :
«È naturale che vadano considerate come rientranti nell'ambito di detta disposizione le prestazioni corrispondenti ad un periodo assicurativo riscattato in forza delle disposizioni di una legislazione che conferisce al lavoratore la facoltà di riscattare l'assicurazione relativamente a detto periodo.»
Essa si è richiamata quindi (punto 10) alla sua sentenza 13 ottobre 1977 (causa 37/77, Greco/FNROM; Racc. 1977, pag. 1711) ed ha affermato (punto 11):
«ne consegue che, ove le dispositzioni del regolamento n. 1408/71 si rivelino più favorevoli al lavoratore della legislazione nazionale, vanno applicate quelle.»
Nel dispositivo, essa ha dichiarato che :
«Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, vanno applicate le disposizioni di detto articolo.»
All'udienza del 13 giugno 1978, nell'ambito della causa di merito riassunta dinanzi al Centrale Raad van Beroep, la BB sosteneva che l'art. 46, n. 2, non può trovare applicazione nel caso di specie. L'argomento addotto a sostegno di tale tesi può essere, a mio parere, sintetizzato come segue.
Il titolo dell'art. 46 (modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 marzo 1973, n. 878) è «Calcolo delle prestazioni in caso di sovrapposizione di periodi». Il n. 1 di detto articolo concerne espressamente il calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione conformemente all'art. 46, n. 2, lettere a) e b), del regolamento n. 1408/71 e, al 1o comma, prescrive, per tale calcolo, l'applicazione delle regole di cui all'art. 15, n. 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 574/72. Queste regole fanno parte delle norme che disciplinano il computo totale dei periodi e si riferiscono esclusivamente all'ipotesi di coincidenza di periodi. Il 2o comma del n. 1 dello stesso articolo dispone che l'importo effettivo stabilito in base alle regole suddette va maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. Tale disposizione può applicarsi solo se questi periodi, in base a dette regole, siano stati esclusi dal calcolo nella prima ipotesi. Di conseguenza, il n. 1 dell'articolo considerato si applica unicamente nel caso in cui si debbano cumulare periodi e si verifichi una coincidenza degli stessi. Il n. 2 non può essere letto prescindendo dal n. 1 e dal titolo che lo precede e deve pertanto venir considerato applicabile nella sola ipotesi di cumulo e di coincidenza di periodi. Per corroborare ulteriormente il suo punto di vista, la BB si richiamava all'art. 13, n. 5, del regolamento n. 4, del quale — a suo dire — l'art. 46 del regolamento n. 574/72 costituisce una versione aggiornata.
Il Centrale Raad van Beroep non restava insensibile a questo argomento, almeno in quanto sembra dimostrare che l'art. 46 può trovare applicazione solo in caso di coincidenza di periodi, ed inoltre riteneva degno di nota il fatto che l'art. 46, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 dispone espressamente che «per l'applicazione delle norme di calcolo di cui al presente paragrafo, le modalità di computo dei periodi che si sovrappongono sono fissate dal regolamento di applicazione …».
Esso, pertanto, ritenendo che nella fattispecie non sussista coincidenza di periodi da prendere in considerazione, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
«1.
Se il titolo dell'art. 46 del regolamento n. 574/72 faccia parte integrante dell'articolo stesso, nel senso che il contenuto dell'articolo è determinato anche dal titolo.
2.
Se, in considerazione dell'art. 46, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, il 2o comma del n. 1 e il n. 2 dell'art. 46 del regolamento n. 574/72 vadano considerati congiuntamente col 1o comma del n. 1 e col titolo dello stesso articolo, cioè vadano intesi nel senso che l'intero articolo si riferisce solo alle prestazioni calcolate conformemente all'art. 46, n. 2, lett. a) e b) del regolamento n. 1408/71, nei casi in cui vi sia stata sovrapposizione di periodi assicurativi e di conseguenza, non vengano presi in considerazione periodi di assicurazione volontaria o proseguita volontariamente, oppure se queste disposizioni, o una di esse, si riferiscano anche all'ipotesi in cui le prestazioni non siano calcolate conformemente all'art. 46, n. 2, lett. a) e b) del regolamento n. 1408/71 e non sia stato necessario escludere dal calcolo delle prestazioni i periodi di assicurazione volontaria o proseguita volontariamente.»
A mio avviso, l'unico reale problema nel caso presente è sollevato dal titolo dell'art. 46 del regolamento n. 574/72. Il fatto che l'art. 46, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 rinvili espressamente ad una norma da emanarsi nell'ambito del regolamento di attuazione e concernente le ipotesi di coincidenza di periodi non significa che il Consiglio non potesse disciplinare, in quest'ultimo regolamento, ipotesi diverse. Né è pertinente il richiamo al regolamente n. 4 già in vigore, poiché il regolamento n. 3 non conteneva alcuna disposizione analoga all'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71. Per quanto concerne il n. 1 dell'art. 46 del regolamento n. 574/72, è senz'altro possibile che la sua applicazione sia limitata a casi in cui si debbano cumulare periodi ed alcuni di questi coincidano. Non credo però che sia lecito dedurne che una siffatta limitazione valga anche per il n. 2 dello stesso articolo, redatto in termini molto più generici. Nel dir ciò, tengo conto anche del fatto che l'art. 46 conteneva un n. 3 (soppresso nel 1974) il quale disciplinava ipotesi ancor più specifiche.
Si tratta pertanto di stabilire se il titolo dell'art. 46 abbia l'effetto di limitare la portata del n. 2 di questa norma a casi in cui vi sia coincidenza di periodi.
Va innanzitutto osservato che l'espressione «sovrapposizione di periodi» non è molto precisa. In origine, si faceva menzione, nel titolo suddetto, di «sovrapposizione di periodi di assicurazione», ma la parola «assicurazione» è stata soppressa dal regolamento n. 878/73 (entrato in vigore prima che lo Schaap acquistasse il diritto alla pensione). Secondo la Commissione, tale soppressione è stata effettuata per tener conto del fatto che in alcuni nuovi Stati membri i periodi di residenza, distinti da quelli di assicurazione, possono essere presi in considerazione ai fini previdenziali.
Certo, si può pensare che nella fattispecie vi sia stata coincidenza di periodi, se non altro per quanto concerne il periodo 1934 — 1940, nel quale lo Schaap lavorò nei Paesi Bassi e che egli ha riscattato versando contributi volontari in Germania. Non credo tuttavia che questo aiuti a risolvere il problema.
Infatti, ai fini del calcolo della prestazione spettante allo Schaap a norma della WAO non è necessario prendere in considerazione alcun periodo perché innanzitutto tale prestazione gli spetta senza che sia necessario far ricorso al procedimento del cumulo e della ripartizione proporzionale e, in secondo luogo, le prestazioni contemplate dalla WAO sono di tipo A, cioè non dipendono dalla durata dei periodi assicurativi.
Come abbiamo appreso nell'ambito della causa 109/76, Blottner (Racc. 1977, pag. 1141), la WAO non stabilisce alcun requisito relativamente alla durata dei periodi assicurativi né ai fini dell'attribuzione né per il calcolo delle prestazioni. Così stando le cose, il Centrale Raad van Beroep dovrebbe verosimilmente considerare inapplicabile la nozione di coincidenza di periodi.
Nelle conclusioni presentate all'udienza del 15 febbraio 1978 e concernenti tre cause, fra cui la causa 98/77 (Racc. 1978, pag. 694), ho fatto notare come, in relazione alle prestazioni di tipo A, l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 sia formulato in modo impreciso, ad esempio in quanto si riferisce all'importo di una prestazione di tipo A spettante in forza del diritto di uno Stato membro senza bisogno di ricorrere al cumulo e alla ripartizione pro rata (importo «autonomo», com'è talora chiamato) con l'espressione «l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione da prendere in considerazione». Mi sembra che questa formulazione inesatta si sia riflessa almeno sul titolo dell'art. 46 del regolamento n. 574/72.
Com'è stato sottolineato tanto dal Governo belga quanto dalla Commissione, è inammissibile che un lavoratore venga privato dei vantaggi derivanti dai contributi volontari versati in uno Stato membro solo perché egli ha diritto a una prestazione in un altro Stato membro prescindendo dal cumulo e dalla ripartizione proporzionale. Del pari inammissibile è, secondo me, che tali vantaggi gli vengano negati per il semplice fatto che la prestazione spettantegli nel secondo Stato membro è di tipo A. Si deve pertanto concludere che il n. 2 dell'art. 46 del regolamento n. 574/72 vuol dire esattamente quello che dice e che la sua portata non può essere limitata facendo riferimento al titolo di tale articolo. Questo titolo può essere calzante per quanto concerne il n. 1, ma in relazione al n. 2 è semplicemente improprio.
Secondo la Commissione, deve ritenersi che l'art. 46 del regolamento n. 574/72 si applichi solo nei casi in cui un periodo di assicurazione volontaria maturato in uno Stato membro abbia coinciso con un periodo di assicurazione obbligatoria compiuto in un altro Stato membro. Ciò tuttavia significherebbe non solo considerare il titolo dell'articolo calzante al n. 2, ma anche tenere in non cale la soppressione della parola «assicurazione» già figurante nel titolo stesso.
In definitiva, sono del parere che le questioni sottoposte alla Corte dal Centrale Raad van Beroep vadano risolte nel senso che, nonostante la formulazione dell'art. 46, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 e del titolo dell'art. 46 del regolamento n. 574/72, il n. 2 di quest'ultimo articolo si applica in tutti i casi in cui trova applicazione il n. 3 del primo.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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