CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 15 MARZO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la presente causa è giunta dinanzi a questa Corte in seguito a rinvio pregiudiziale da parte del Tribunal de Grande Instance di Montpellier, e si riconnette alla causa 52/77 (Cayrol/Rivoira, sentenza 30. 11. 1977, Racc. pag. 2261). I fatti vi sono noti e non ritengo necessario richiamarli; vorrei tuttavia ricordare che essi hanno dato luogo a due serie di procedimenti.
In primo luogo, essi portavano al procedimento penale dinanzi al Tribunal de Grande Instance di Montpellier, a carico del sig. Cayrol, dei tre titolari della ditta Rivoira Giovanni & Figli s.n.c. e alla citazione di questa stessa società come responsabile civile, per importazione in Francia, mediante false dichiarazioni d'origine, di merci vietate. All'epoca del rinvio a questa Corte nella causa 52/77, gli imputati nel suddetto procedimento erano stati tutti condannati, per il reato in questione, al pagamento in solido di ammende pari a: 1) una somma di 1000 FF; 2) una somma di 532435 FF, corrispondente al valore delle merci considerate; 3) un'ulteriore somma di 1064870 FF, corrispondente al doppio di tale valore. Poiché, tuttavia, ad eccezione del Cayrol, erano stati condannati in contumacia, gli imputati (che chiamerò «i Rivoira») facevano opposizione alla relativa sentenza, per mancata regolare notifica della citazione. Il Cayrol, invece, addiveniva ad una transazione con l'Amministrazione doganale francese, acconsentendo a pagare un'ammenda ridotta, pari a 175000 FF.
In secondo luogo, si aveva un'azione civile contro i Rivoira, dinanzi al Tribunale di Saluzzo, da parte del Cayrol, il quale pretendeva il risarcimento dei danni adducendo che la sua condanna in Francia era stata determinata dall'uso fatto dai Rivoira del marchio e del certificato ICE. Il procedimento 52/77 aveva origine dalla domanda di pronunzia pregiudiziale proposta nella relativa causa dal Tribunale di Saluzzo. La sentenza di questa Corte in tale procedimento veniva emessa il 30 novembre 1977.
I fatti successivi, per quanto rilevanti, si possono riassumere molto brevemente.
Il 20 dicembre 1977 il Presidente del Tribunale di Saluzzo, preso atto della sentenza di questa Corte 30 novembre 1977, respingeva la domanda del Cayrol.
Il 5 giugno 1978, il Tribunal de Grande Instance di Montpellier, sentite le conclusioni delle parti in merito all'opposizione fatta dai Rivoira alla sentenza di condanna, emetteva la sentenza di rinvio nel presente procedimento.
Con tale sentenza, detto Tribunale chiede a questa Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale su due questioni.
La prima è la seguente :
«Se, in base alle norme comunitarie in vigore negli anni 1970 e 1971, l'aver legittimamente fissato un contingente bilaterale per l'uva spagnola importata nel proprio territorio fra il 1o luglio ed il 31 dicembre di ciascuno dei predetti anni consentisse alla Francia di vietare, per gli stessi periodi, l'importazione della medesima uva spagnola dall'Italia, dove tale merce si trovava in libera pratica, senza avere precedentemente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione della Commissione ai sensi dell'art. 115 del Trattato CEE».
La soluzione di tale questione dev'essere, manifestamente, negativa. Non starò a ripetere quanto ho già detto, in proposito, nella causa 52/77 (cfr. Racc. 1977, pag. 2284).
Tuttavia, è senz'altro comprensibile che il Tribunale di Montpellier desideri ottenere da voi una chiara pronunzia su questo punto, e ciò sia a causa della formulazione della sentenza emessa da questa Corte nella causa 52/77, sia in considerazione di un particolare aspetto della tesi dinanzi ad esso sostenuta, nella presente fattispecie, dall'Amministrazione doganale francese. La sentenza di questa Corte nella causa 52/77, pur essendo formulata in modo da portare inevitabilmente alla conclusione che la Repubblica francese non poteva, senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 115 del Trattato, legittimamente limitare l'importazione di uva spagnola che si trovava in libera pràtica in Italia, in realtà non contiene alcuna espressa statuizione in tal senso. La tesi sostenuta dall'Amministrazione doganale francese dinanzi al Tribunal de Grande Instance è strana in quanto, mentre viene sottolineato il fatto che la Corte, nella sentenza 52/77, riconosceva che la Repubblica francese aveva il diritto (in forza del regolamento (CEE) n. 2513/69 e nonostante l'Accordo 29 giugno 1970 fra la CEE e la Spagna) di limitare l'importazione di uva da tavola dalla Spagna nei periodi considerati nella fattispecie, si ignora completamente il fatto altrettanto importante (pacifico nella causa 52/77 ed espressamente ammesso nelle osservazioni depositate dal Governo francese nel presente procedimento) che la Repubblica francese non aveva mai chiesto, né ricevuto dalla Commissione, per i suddetti periodi, alcuna raccomandazione od autorizzazione ai sensi dell'art. 115 del Trattato CEE, in base alla quale èssa potesse adottare provvedimenti relativi all'importazione di uva spagnola che si trovasse in libera pratica in altri Stati membri.
La seconda questione sottoposta a questa Corte dal Tribunal de Grande Instance ha il seguente tenore:
«In caso di soluzione negativa della questione n. 1 :
Se, tenuto conto del fatto che l'uva spagnola importata in Francia dall'Italia durante i summenzionati periodi veniva dichiarata come prodotto italiano, la Francia potesse considerare tale dichiarazione come una violazione della legge doganale francese ed applicare le sanzioni penali contemplate dal codice doganale per le dichiarazioni false presentate allo scopo di effettuare importazioni vietate».
È evidente che tale questione non può essere direttamente risolta da questa Corte, che non è competente, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato, ad interpretare norme doganali francesi (siano esse contenute nel «Code des douanes» o altrove), né tanto meno ad indicare ad un giudice francese se e quando tali norme debbano essere applicate. Il compito di questa Corte, in un siffatto procedimento, è limitato alla pronunzia sul diritto comunitario rilevante nel caso di specie. Spetta poi al giudice nazionale applicare il proprio diritto in conformità a tale pronunzia.
Anche qui, tuttavia, la formulazione della questione sottopostavi dal Tribunale di Montpellier si spiega, se si tiene conto della tesi dinanzi a questo sostenuta, stavolta dai Rivoira. Questa tesi, la quale parte dalla circostanza che l'imputazione è basata su determinati articoli del «Code des douanes» francese, consiste nel sostenere che, nelle pronunzie di questa Corte rilevanti nella fattispecie, ed in particolare nella sentenza 52/77, si può riscontrare una distinzione fra violazione della legislazione doganale («infraction douanière»), da un lato, e violazione della legislazione commerciale («infraction à la Loi commerciale») o di norme poste a tutela del consumatore («infraction en matière de protection des consommateurs»), dall'altro. Se ne trae la conclusione che, in un caso come quello in esame, il diritto comunitario lascia al giudice nazionale soltanto la facoltà d'infliggere sanzioni amministrative («de nature administrative») e gli preclude la possibilità d'infliggere qualsiasi sanzione contemplata da norme doganali («sanction d'ordre douanier»).
A mio avviso, questa tesi è assolutamente infondata, anche se può esser stata suggerita dal riferimento, al punto 36 della motivazione della sentenza di questa Corte nella causa 41/76 (Donckerwolcke/Procuratore della Repubblica, Racc. 1976, pag. 1921) e al punto 37 della motivazione della sentenza 52/77, all'«indole puramente amministrativa dell'infrazione».
Non rientra nei compiti di questa Corte il classificare in siffatte categorie le infrazioni o le sanzioni eventualmente contemplate dal diritto interno degli Stati membri. Non vi è alcun motivo di ritenere che negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri esistano le stesse categorie o che, anche se così fosse, ciascuna categoria abbia lo stesso contenuto in ciascuno di tali ordinamenti. Questa Corte ha unicamente il compito di stabilire entro quali limiti i giudici nazionali possono, in conformità al diritto comunitario, riconoscere infrazioni del tipo di quelle di cui nella fattispecie si fa carico agli imputati ed infliggere ai singoli le relative sanzioni. Spetta ai giudici nazionali di ciascuno Stato membro individuare le norme giuridiche interne in base alle quali, entro tali limiti, può essere contestata e punita una siffatta infrazione.
Quali siano i suddetti limiti, in circostanze come quelle del caso in esame, risulta chiaramente dalla sentenza di questa Corte nella causa 52/77, di cui non mi sembra necessario ricordare il contenuto.
Il Governo francese, nelle sue osservazioni scritte, ammette che in quella sentenza veniva esattamente definito il diritto. Il suo principale argomento è stato quello secondo cui una falsa dichiarazione d'origine dovrebbe essere colpita da sanzioni più gravi se fatta a scopo fraudolento, che non qualora sia stata rilasciata in buona fede. A ciò i Rivoira hanno replicato, in udienza, essere provato che nel caso di specie, se fosse stata dichiarata la vera origine delle merci, l'Amministrazione doganale francese avrebbe vietato l'importazione, il che sarebbe stato illegittimo. Stando ai principi affermati da questa Corte, l'Amministrazione doganale francese avrebbe potuto essere interessata ad una veridica dichiarazione d'origine soltanto qualora avesse voluto controllare le importazioni di uva spagnola in Francia attraverso altri Stati membri in vista di un'eventuale richiesta di autorizzazione alla Commissione ai sensi dell'art. 115; o se avesse voluto applicare la normativa comunitaria concernente il controllo di qualità. Ora, è evidente — hanno proseguito gli imputati nella causa principale — ch'essa non si proponeva né l'uno né l'altro di questi due scopi.
A mio avviso, argomenti del genere, che le parti potranno forse utilmente svolgere dinanzi al Tribunal de Grande Instance di Montpellier allorché questo dovrà formare il proprio definitivo convincimento nella causa principale, sono del tutto irrilevanti per la soluzione delle questioni sottopostevi col provvedimento di rinvio (cfr. 1) sentenza di questa Corte nella causa 53/76, Bouhelier, Racc. 1977, pag. 197, e 2) la successiva sentenza 29 settembre 1978 del Tribunal de Grande Instance di Besançon, che costituisce anche la domanda di pronunzia pregiudiziale nel procedimento 225/78).
In merito a tali questioni, signori, dovreste a mio avviso dichiarare quanto segue:
1)
Secondo le norme comunitarie vigenti nel 1970 e nel 1971, non era consentito alla Francia, per il fatto di avere legittimamente fissato un contingente per l'importazione di uva spagnola nel proprio territorio, dal 1o luglio al 31 dicembre di ciascuno di tali anni, vietare, per gli stessi periodi, l'importazione di uva spagnola da un altro Stato membro della CEE dove il prodotto si trovasse in libera pratica, senza avere previamente chiesto ed ottenuto dalla Commissione l'autorizzazione ai sensi dell'art. 115 del Trattato CEE.
2)
Nell'ipotesi che l'uva spagnola importata in Francia da un altro Stato membro durante i suddetti periodi sia stata dichiarata originaria di tale Stato membro, al giudice francese è consentito di qualificare la dichiarazione come violazione di norme francesi e di applicare le relative sanzioni solo entro i seguenti limiti:
a)
la Francia aveva il diritto, nei periodi suddetti, di controllare le importazioni di uva spagnola nel proprio territorio in vista di un'eventuale richiesta di autorizzazione alla Commissione ai sensi dell'art. 115 del Trattato CEE; essa aveva, a tal fine, il diritto di chiedere agli operatori che intendessero importare uva indicazioni circa l'origine della merce, in quanto tale origine fosse loro nota o potesse ragionevolmente esserlo; l'inosservanza, da parte degli operatori, dell'obbligo di dichiarare la vera origine dell'uva non poteva tuttavia dar luogo all'applicazione di sanzioni eccessive, quali la confisca della merce o qualsiasi sanzione pecuniaria fissata in funzione del valore di questa.
b)
In forza dell'art. 8 del regolamento del Consiglio n. 158/66/CEE, la Francia aveva il diritto e l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per punire le infrazioni delle disposizioni del regolamento stesso; i provvedimenti adottati a norma del suddetto articolo non possono, tuttavia, implicare alcuna discriminazione tra le infrazioni riguardanti prodotti nazionali e quelle relative a prodotti esteri.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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