CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 6 GIUGNO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il caso su cui oggi devo esprimere il mio parere ha origine da diversi procedimenti penali istruiti a carico di società di pesca e di pescatori olandesi, imputati di aver contravvenuto alle disposizioni emanate dalle autorità olandesi sulla limitazione della pesca nel Mare del Nord. Nel corso di tali procedimenti à stata sollevata la questione della compatibilità tra diritto comunitario e fissazione di quote di cattura. Il problema è stato posto, da un lato, in relazione alla ripartizione delle competenze tra Comunità e Stati membri e, dall'altro, rispetto al principio della parità di trattamento sancito dal diritto comunitario stesso. La Corte si è in parte già pronunziata su questa problematica nelle cause riunite 3, 4 e 6/76 (Comelis Kramer e altri, sentenza 14 luglio 1976, Racc. 1976, pag. 1279), nella causa 61/77 (Commissione c/ Irlanda, sentenza 16 febbraio 1978, Racc. 1978, pag. 417) e nella causa 88/77 (Ministero della pesca c/ C. A. Schonenberg, sentenza 16 febbraio 1978, Racc. 1978, pag. 473).
Non è pertanto necessario ch'io ribadisca ulteriormente l'esistenza di una competenza comunitaria per la disciplina della pesca, che si estende anche alle misure di conservazione delle risorse ittiche. Come già ha rilevato la Corte nella causa Kramer, tale competenza si desume dall'intero complesso delle disposizioni del Trattato CEE in materia di agricoltura, dai regolamenti del Consiglio 20 ottobre 1970, nn. 2141 e 2142, concernenti l'at tuazione di una politica comune delle strutture e, rispettivamente, l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU n. L 236 del 27 ottobre 1970, pagg. 1 e 5) e sostituiti dai regolamenti nn. 100 e 101 del 19 gennaio 1976 (GU n. L 20 del 28 gennaio 1976, pagg. 1 e 19), nonché dall'art. 102 dell'Atto di adesione del 22 gennaio 1972, il quale stabilisce che, al più tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, determina le condizioni d'esercizio della pesca allo scopo di garantire la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare.
Come vi è noto, la disciplina comunitaria del settore ittico è rimasta finora lacunosa, dal momento che il Consiglio, contrariamente agli impegni assunti, non è ancora giunto ad un accordo sulla normativa completa in materia di conservazione delle risorse ittiche. Per supplire a tale carenza, gli Stati membri sono stati autorizzati o ad emanare, con l'approvazione della Commissione e fino all'entrata in vigore del regime comunitario, provvedimenti transitori adeguati (cfr. allegato VI alla decisione del Consiglio 3 novembre 1976 sulla Conferenza dell'Aia del 30 ottobre 1976) o a limitare le catture effettuate dai propri battelli da pesca in conformità agli obblighi internazionali già assunti o che verranno successivamente assunti (cfr. per es. regolamento (CEE) del Consiglio 6 aprile 1976, n. 811, recante autorizzazione temporanea di taluni regimi di quote di cattura nel settore della pesca; GU n. L 94 del 9 aprile 1976, pag. 1).
Un obbligo internazionale del genere vincolava gli Stati membri della CEE parti, sino alla fine del '77, della Convenzione 24 gennaio 1959 sulla pesca nell'Atlantico del Nord-Est, entrata in vigore il 27 giugno 1963 (UNTS 1964, n. 7078), e cioè tutti gli Stati membri, eccetto il Granducato del Lussemburgo e l'Italia. A norma di questa Convenzione, la Commissione per la pesca nell'Atlantico del Nord-Est — che è un organo comune creato dalla Convenzione stessa — era competente a rivolgere agli Stati contraenti delle raccomandazioni di carattere vincolante, relative tra l'altro anche alla limitazione delle catture e volte ad assicurare la conservazione delle risorse ittiche nelle dette acque. Per il 1977, con raccomandazione 25 novembre 1976, n. 15 A, la commissione per la pesca stabiliva, per la cattura di sogliole e passere nel Mare del Nord — per quelle varietà di pesci, cioè, su cui si controverte nella causa principale — un quantitativo complessivo, che suddivideva poi in singole quote spettanti a ciascuno Stato rivierasco. Le quote attribuite ai Paesi Bassi ammontavano a 9200 tonnellate per le sogliole e a 47000 tonnellate per le passere.
Dopo la denuncia della Convenzione da parte dei Paesi Bassi e degli altri Stati membri, avvenuta alla fine del '77 in seguito alla summenzionata decisione dell'Aia del 3 novembre 1976, la nuova Convenzione internazionale cui la Comunità avrebbe dovuto partecipare non veniva più conclusa.
Dopoché, nel corso delle riunioni del Consiglio tenute il 5, 6 e 7 dicembre 1977, era apparso chiaro che gli Stati membri non sarebbero riusciti ad accordarsi su una disciplina comunitaria in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, il Consiglio decideva di prorogare fino al 31 gennaio 1978 tutte le disposizioni di diritto comunitario in materia, le quali però non si riferivano alle sogliole e alle passere. Nel contempo ci si accordava sulla proroga di un anno di tutti i provvedimenti nazionali adottati nel settore che venivano a scadere alla fine di quell'anno.
Richiamandosi agli artt. 3, 4 e 6 del regolamento sulla pesca marina e costiera 1977 (Staatsblad n. 666) che lo autorizzavano tra l'altro ad adottare provvedimenti in esecuzione di convenzioni internazionali o in conformità a decisioni di organizzazioni internazionali, il Ministro olandese per l'agricoltura e la pesca emanava il 29 dicembre 1977 due decreti, entrati in vigore il 1o gennaio 1978.
Ai sensi dell'art 2 del «Beschikking voorlopige regeling vangstbeperking tong en schol 1978», a decorrere dall'entrata in vigore del decreto veniva proibita la pesca in varie zone marittime e in particolare nel mare del Nord, che era soggetto, oltre che alla giurisdizione dei Paesi Bassi, anche a quella del Belgio, della Danimarca, della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito e della Norvegia. In via eccezionale, a norma dell'art. 3, cpv. 1, del decreto, ai pescatori olandesi nel mare del Nord era consentita la pesca di sogliole fino a un massimo di 765 tonnellate e di passere fino a un massimo di 2950 tonnellate. In attuazione di questo articolo, il «Beschikking voorlopige regeling contingentering tong en schol Noordzee 1978» precisava nei dettagli la ripartizione mensile tra i singoli pescherecci olandesi delle quote di cattura permesse.
I pescatori imputati nella causa principale vengono accusati di aver contravvenuto alle disposizioni summenzionate, avendo sbarcato dai loro pescherecci quantitativi di sogliole e/o passere pescate nel mare del Nord superiori alle quote consentite per i pescherecci stessi. Avendo gli imputati fatto valere l'incompatibilità delle disposizioni in questione col diritto comunitario, l'Economische Politierechter der Arrondissementsrechtbank (Giudice di polizia economica del tribunale) di Amsterdam con ordinanza 18 luglio 1978 ha sospeso i procedimenti, sottoponendo alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
In quale data sia scaduto il termine di cui all'art. 102 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati.
2.
Se i provvedimenti fondati sul Regolamento zee- en kustvisserij 1977 (regolamento sulla pesca in mare e lungo le coste; Stb 666), quali il Beschikking voorlopige regeling vangstbeperking tong en schol 1978 (decreto sulla disciplina provvisoria della limitazione della pesca di sogliole e passere) e il Beschikking voorlopige regeling contingentering tong en schol Noordzee 1978 (decreto sulla disciplina provvisoria del contingentamento delle sogliole e delle passere nel Mare del Nord; Stb 1977 — 255), siano basati su disposizioni della Comunità, o su obblighi imposti per Trattato dalla Comunità agii Stati membri, ai sensi dell'art. 5 del Trattato CEE, ovvero su poteri attribuiti agli Stati membri dalla Comunità.
3.
Se i provvedimenti di cui sopra vadano equiparati, quanto al contenuto, al diritto comunitario».
Il mio parere su questi problemi è il seguente:
La Corte di giustizia ha già affermato nella sentenza Kramer la competenza comunitaria ad adottare provvedimenti di conservazione per il settore della pesca. Nella causa 61/77 (Commissione c/ Irlanda) la Corte ha poi statuito che, qualora la Comunità abbia esercitato i poteri attribuitile, le disposizioni da essa adottate escludono qualsiasi divergente disciplina emanante dagli Stati membri. Per contro, finché non sia scaduto il periodo transitorio fissato dall'art. 102 dell'Atto di adesione e la Comunità non abbia ancora esercitato pienamente i suoi poteri in materia — secondo la stessa sentenza — agli Stati membri è consentito adottare, nell'ambito nazionale, gli adeguati provvedimenti di conservazione, rispettando determinati presupposti.
1.
In merito alla questione sub 1, gli imputati nella causa principale deducono dalle sentenze Kramer e Commissione c/Irlanda che, al più tardi dopo la scadenza del termine fissato all'art. 102 dell'Atto di adesione, soltanto la Comunità è competente ad adottare provvedimenti di conservazione del patrimonio ittico. Poiché l'adesione dei nuovi Stati membri è avvenuta il 1o gennaio 1973, il Consiglio doveva emanare i provvedimenti contemplati dall'articolo summenzionato al più tardi il 1o gennaio 1978: gli Stati membri hanno pertanto perduto la loro competenza in materia a partire da quella data. Già dall'uso normale della lingua si ricava che il termine è scaduto al più tardi all'inizio del sesto anno. E opportuno inoltre tener presente che l'Atto di adesione fissa di regola periodi transitori della durata di 5 anni, a volte anche di 10, mai comunque di 6.
Contro quest'interpretazione, i Governi della Danimarca, della Francia, dell'Olanda e del Regno Unito, che hanno presentato osservazioni in questo procedimento, e la Commissione sostengono la tesi secondo cui il periodo di cui all'art. 102 dell'Atto di adesione è scaduto al più presto il 31 dicembre 1978.
Condivido questa tesi. È fuori dubbio che il testo dell'articolo in discussione non è chiaro in nessuna delle lingue ufficiali. Questa mancanza di chiarezza deriva dal fatto che la scadenza d'un periodo di tempo viene determinata da un altro lasso di tempo che si estende a sua volta ad un anno intero. L'interpretazione letterale-grammaticale non consente di stabilire con certezza se il periodo fissato dall'art. 102 dell'Atto di adesione termini all'inizio o soltanto alla fine del sesto anno. L'unico dato sicuro che può trarsi dal testo è che il periodo menzionato termina al più tardi il 31 dicembre 1978.
Colpisce però il fatto che in questo caso gli autori del Trattato, discostandosi dalla tecnica abituale, non abbiano delimitato il periodo in questione stabilendo una data esatta. È un fatto a mio parere troppo appariscente — e su ciò concorda in particolare la Commissione — per poter essere imputato soltanto ad una banale svista di redazione.
Un ulteriore indizio a conferma del fatto che il periodo termina soltanto alla fine del sesto anno lo deduco dalla posizione sistematica della norma nell'ambito dell'Atto di adesione. L'articolo controverso è collocato nella quarta parte dell'Atto di adesione, dedicata alle «misure transitorie». Esso è quindi soggetto al principio dell'art. 9, n. 2, dell'Atto di adesione, secondo il quale l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1977, senza pregiudizio, comunque, «delle date, dei termini e delle disposizioni particolari».
È evidente che l'Atto di adesione contempla misure transitorie per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alla normativa comunitaria vigente. Mentre, dopo il 1977, agli Stati membri viene in linea di principio imposto un obbligo di fare, l'art. 102 dell'Atto di adesione si rivolge non agli Stati membri bensì agli organi delle Comunità. Già da questo può dedursi che si tratta di una disposizione particolare nel senso dell'art. 9, n. 2, alla quale non va applicato il termine transitorio ivi stabilito. Gli Stati contraenti avrebbero inoltre certamente fatto riferimento alla scadenza del periodo transitorio, se avessero voluto intendere il 31 dicembre 1977. Dal fatto che ciò non è avvenuto, ma si è invece espressamente menzionato il sesto anno dopo l'adesione deduco che il periodo di cui all'art. 102 è scaduto soltanto il 31 dicembre 1978.
Tenendo conto della giurisprudenza della Corte, può concludersi che i Paesi Bassi all'epoca dei fatti erano ancora competenti ad adottare provvedimenti per la conservazione delle risorse ittiche, dato che la Comunità non aveva ancora esercitato pienamente i suoi poteri in materia.
2.
Nelle sentenze sopra menzionate la Corte di giustizia ha tuttavia affermato espressamente — e con ciò passo alla problematica della seconda questione pregiudiziale — che i poteri residui rimasti agli Stati membri hanno carattere meramente transitorio e che gli Stati membri sono vincolati da obblighi comunitari. I provvedimenti degli Stati membri sono quindi legittimi solo qualora siano necessari o in ogni caso adeguati e non vengano adottati unilateralmente, bensì col consenso della Commissione e degli altri Stati membri. Dal punto di vista conte nutistico, infine, essi non devono essere in contrasto col principio della parità di trattamento sancito dal diritto comunitario.
Passando ad esaminare i provvedimenti olandesi di cui trattasi alla luce dei criteri summenzionati — che si possono del resto desumere anche dal citato Allegato VI della Risoluzione dell'Aia del 3 novembre 1976 — è necessario chiarire anzitutto che le disposizioni adottate dai Peasi Bassi sottolineano espressamente il loro carattere provvisorio e che nessuno degli interessati contesta la necessità o l'opportunità dei provvedimenti.
Gli imputati nella causa principale sostengono viceversa che gli obblighi relativi alla conservazione delle risorse ittiche, che fino alla fine del '77 scaturivano dalla Convenzione sulla pesca nell'Atlantico del Nord Est, potevano venir prorogati solo da una decisione ufficiale del Consiglio. A loro parere, l'accordo raggiunto nel corso delle riunioni del 5, 6 e 7 dicembre 1977 e secondo il quale si dovevano prorogare anche i provvedimenti nazionali di conservazione, è un accordo di natura meramente politica che, pur essendo stato raggiunto in sede di Consiglio, non ha tuttavia nulla a che vedere con la CEE stessa. I termini dell'accordo non corrispondono inoltre neppure ai requisiti formali imposti dal Trattato CEE. È vero che il Consiglio, nella riunione del 30 e del 31 gennaio 1978, ha approvato una dichiarazione della Commissione secondo cui, tenendo conto della mancanza di una politica comune nel settore della pesca, è consentito adottare provvedimenti nazionali soltanto osservando le condizioni menzionate; quest'approvazione, che del pari non è stata pubblicata, non può tuttavia essere considerata un'autorizzazione a posteriori dei provvedimenti emanati dai Paesi Bassi.
Come ho già detto, dalla giurisprudenza della Corte si ricava senza possibilità di dubbio che, prima della scadenza del termine di cui all'art. 102 dell'Atto di adesione, non era necessaria alcuna autorizzazione formale da parte del Consiglio per l'emanazione di misure nazionali di conservazione. Né si può desumere qualcosa di diverso dal citato allegato VI alla risoluzione dell'Aia adottata dal Consiglio il 3 novembre 1976 e da esso soltanto confermata nella riunione del 30 e 31 gennaio 1978. Che gli Stati membri, però, dopo aver consultato la Commissione, abbiano raggiunto un accordo durante la riunione del Consiglio del dicembre 1977 è un fatto che neppure gli imputati nella causa principale contestano. Ne consegue che i Paesi Bassi, prima della scadenza del periodo transitorio menzionato nell'art. 102 dell'Atto di adesione, erano legittimati a emettere i provvedimenti di conservazione di cui si controverte.
A prescindere da queste considerazioni, gli Stati membri e la Commissione ci hanno già informato del fatto che il Consiglio in quella riunione decideva che — oltre alle misure di conservazione comunitarie — anche quelle nazionali dovevano venir prorogate al 31 gennaio 1978. Dal momento che la politica della pesca, come già detto, è di competenza della Comunità e che il Consiglio, grazie al combinato disposto dell'art. 4 del regolamento n. 101/76 e dell'art. 102 dell'Atto di adesione, è competente, per disposizione espressa, ad emanare i provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio ittico, non c'è dubbio che nell'accordo sopra menzionato debba ravvisarsi una decisione del Consiglio la quale impone agli Stati membri il preciso obbligo di prorogare le misure nazionali di conservazione. È superfluo ricordare qui che, per l'assolvimento dei propri compiti, il Consiglio non è necessariamente tenuto a rispettare le forme di cui all'art. 189 del Trattato CEE. Non è concepibile il vizio di carenza di pubblicità o di motivazione della decisone, dal momento che essa crea obblighi soltanto per gli Stati membri interessati e per le istituzioni comunitarie, ma non per i singoli.
Ne consegue che i provvedimenti di conservazione adottati dai Paesi Bassi sono conformi ai requisiti stabiliti dal diritto comunitario.
3.
Posso ora passare all'esame della terza questione. Dalle allegazioni degli imputati nella causa principale si deduce che essa verte sull'interpretazione dell'art. 7 del Trattato CEE e dell'art. 2 del regolamento n. 101/76. Il giudice nazionale deve esser messo in grado di valutare, sotto il profilo sostanziale, la compatibilità dei provvedimenti olandesi col principio della parità di trattamento, quale risulta dalle dette disposizioni. Mentre l'art. 7 del Trattato CEE vieta, in via di principio, qualsiasi discriminazione effettuata in base alla nazionalità, l'art. 2 del regolamento n. 101/76 stabilisce che il regime applicato da ciascuno degli Stati membri all'esercizio della pesca nelle acque marittime su cui esercita la propria sovranità o giurisdizione non può implicare differenze di trattamento nei confronti di altri Stati membri e che i pescherecci degli stessi Stati devono avere pari accesso ai fondali ed alla pesca nelle acque territoriali degli Stati membri.
Gli imputati nella causa principale deducono che, a prescindere dall'esistenza di un obbligo comunitario di adottare i provvedimenti controversi, il fatto stesso che gli altri Stati membri non abbiano emanato nel periodo in questione alcuna misura di conservazione corrispondente rappresenta già di per sé uno svantaggio per i pescatori olandesi. Gli stessi decreti olandesi controversi contravvengono inoltre al principio della parità di trattamento. Se il divieto vale per tutti i pescatori, i pescatori olandesi, nei limiti del contingente loro attribuito, sono i soli a venirne esonerati e si trovano con ciò in una posizione di privilegio rispetto ai pescatori degli altri Stati membri. Se invece il divieto vale solo per i pescatori olandesi, ne consegue che i pescatori provenienti dagli altri Stati membri sono legittimati a pescare senza alcuna limitazione, mentre quelli olandesi restano vincolati al rispetto delle quote, venendosi così a trovare in una posizione di svantaggio. In pratica la normativa olandese si riferisce però soltanto ai pescatori olandesi, dal momento che le autorità olandesi, al di fuori della zona di pesca di 200 miglia, non hanno giurisdizione sulle navi da pesca che battono bandiera di altri Stati e, anche entro il limite delle 200 miglia, la normativa in questione può essere applicata solo ai pescatori olandesi.
I Governi interessati e la Commissione contestano questi assunti e sostengono che la normativa controversa dà luogo, semmai, ad una discriminazione «a rovescio», non vietata dall'art. 7 del Trattato CEE.
Neppure io ravviso nelle misure di cui trattasi alcuna trasgressione del principio della parità di trattamento stabilito dal diritto comunitario.
Ho appena ricordato che, con una decisione del Consiglio adottata nel corso della riunione del 5, 6 e 7 dicembre 1977, gli Stati membri venivano obbligati a prorogare al 1o febbraio 1978 le misure di conservazione adottate per il 1977 in base alla raccomandazione 25 novembre 1976, n. 15 A, della commissione della pesca. Il Consiglio in quell'occasione partiva dal principio che l'effettiva e ragionevole conservazione del patrimonio biologico del mare può venir garantita soltanto da una normativa che sia possibilmente vincolante per tutti gli Stati interessati.
Le misure di conservazione adottate in base alla raccomandazione n. 15 A hanno diviso il quantitativo annuale complessivo delle catture di sogliole e passere nel mare del Nord in quote per ciascuno degli Stati rivieraschi. L'ambito di applicazione territoriale di questa normativa comprende le acque marittime soggette alle giurisdizione sia degli Stati membri sia della Norvegia. All'interno di quest'area, la zona in cui le quote vengono pescate è irrilevante: quel che conta è soltanto che esse non superino il quantitativo fissato. Il rispetto di questo limite dev'essere garantito mediante controlli dei singoli Stati contraenti. Non è necessario sottolineare in questo contesto che la disciplina delle quote in quanto tale non può essere in contrasto col principio della parità di trattamento quando, come già detto, viene espressamente autorizzata dal diritto comunitario.
Dopo aver attuato nel 1977 la raccomandazione della commissione per la pesca con il «Beschikking vangstbeperking tong en schol 1977» (decreto sulla limitazione della pesca di sogliole e passere, Staatscourant 1976, n. 251) ed aver emanato per la sua applicazione il «Beschikking contingentering tong en schol Nordzee 1977» (decreto sul contingentamento della pesca di sogliole e passere nel mare del Nord, Staatscourant 1976, n. 251), i Paesi Bassi — come ci è stato detto dal rappresentante del Governo olandese — in conformità alla decisione del Consiglio del 1977, hanno prorogato questi provvedimenti con i decreti del 29 dicembre 1978, sostituendo — in ragione della provvisorietà — le quote annuali con quote mensili, pari a circa 1/12 delle prime.
Dagli stessi provvedimenti controversi è tuttavia facile dedurre che essi vigono soltanto nei confronti dei pescatori olandesi — anche se ciò non è detto expressis verbis. Il divieto dell'art. 2 del decreto sulla disciplina provvisoria della limitazione della pesca di sogliole e passere 1978 non si estende soltanto al mare del Nord, bensì anche alla Manica, al Canale di Bristol e al mare d'Irlanda, ad acque cioè che non sono affatto soggette alla giurisdizione olandese o lo sono solo in parte. Un divieto valido per tutti i battelli da pesca non avrebbe comunque potuto venir stabilito — in base al criterio della territorialità — che per le acque marittime soggette alla giurisdizione olandese, mentre, in base al criterio della cittadinanza, era possibile emanare un divieto di pesca per i propri cittadini valido anche in acque al di fuori delle 200 miglia della zona di pesca. Indipendentemente da ciò, non v'era poi nessuna ragione di estendere i decreti controversi a battelli da pesca non olandesi. È evidente che le autorità olandesi non hanno alcun potere normativo nei confronti di battelli da pesca stranieri in acque marittime non soggette alla giurisdizione olandese. Per le acque soggette alla loro giurisdizione vige però già, in forza dell'art. 5, n. 1, della legge olandese sulla pesca del 1963 (Staatsblad n. 312), un divieto generale di pesca per i pescherecci stranieri. Secondo il n. 2 di quest'articolo, il divieto tuttavia non ha valore se una convenzione internazionale o una decisione di un'organizzazione internazionale stabiliscono diversamente. La decisione del Consiglio del dicembre 1977 configura appunto un atto giuridico di questo tipo, in forza del quale i provvedimenti nazionali di conservazione basati sulla disciplina delle quote stabilita dalla Convenzione sulla pesca dell'Atlantico del Nord Est dovevano venir prorogati. Ne consegue che i pescherecci di altri Stati membri non sono soggetti al divieto del n. 1, sebbene soltanto nella misura in cui il contingente assegnato ai singoli Stati non viene superato, mentro i pescatori olandesi, finché rispettano i limiti della disciplina delle quote, ne sono dispensati a norma dell'art. 3 del decreto per la limitazione provvisoria della pesca di sogliole e passere 1978.
Questa situazione giuridica rende evidente che, grazie ai provvedimenti adottati dai Paesi Bassi per la conservazione del patrimonio di sogliole e passere, i pescherecci olandesi, che senza queste disposizioni si sarebbero trovati in una posizione di vantaggio, vengono trattati alla stessa maniera dei pescherecci che battono bandiera di un altro Stato membro. Questo presuppone certo che gli altri Stati membri abbiano mantenuto in vigore, in attuazione della menzionata decisione del Consiglio, la disciplina nazionale delle quote.
Se gli altri Stati membri avessero parzialmente disatteso la decisione del Consiglio del dicembre 1977, potrebbe invero prospettarsi una discriminazione nei confronti dei pescatori olandesi. Un siffatto comportamento in contrasto col diritto comunitario da parte degli altri Stati membri non può tuttavia avere come conseguenza che venga fatto carico ai Paesi Bassi — i quali hanno osservato il Trattato — di aver trasgredito il principio della parità di trattamento stabilito dall'art. 7 del Trattato e dall'art. 2 del regolamento n. 101/76.
Mi si permetta, a chiusura della mia indagine, ancora una breve osservazione, circa la censura di disparità nella prassi repressiva penale. È noto che ogni Stato parte al Trattato sulla pesca nell'Atlantico del Nord Est deve garantire per legge che le quote di pesca ad esso attribuite non vengano superate. Pertanto anche nei Paesi Bassi il Pubblico Ministero — in via di principio — può perseguire penalmente sia i pescatori olandesi che i pescatori di altre nazionalità, qualora le quote di pesca vengano superate. Certo, sinora ci si è fermati dinanzi alla difficoltà di stabilire se le quote nazionali siano state superate. Una siffatta disparità di trattamento nella prassi scaturisce pertanto da circostanze effettivamente diverse e non configura una trasgressione del principio della parità di trattamento sancito dal diritto comunitario.
Propongo pertanto di risolvere le questioni dell'Economische Politierechter der Arrondissementsrechtbank di Rotterdam nel modo seguente:
1.
Il termine fissato dall'art. 102 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è scaduto alla fine del 1978. Al momento dei fatti all'esame del giudice a quo, i Paesi Bassi erano legittimati ad adottare provvedimenti di limitazione della pesca per la conservazione del patrimonio ittico, del tipo di quelli contenuti nel «Beschikking voorlopige regeling contingentering tong en schol Noordzee 1978».
2.
Questi provvedimenti non sono in contrasto né con l'art. 7 del Trattato CEE, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulle nazionalità, né con l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 101/76, in forza del quale la normativa dei singoli Stati membri relativa alla pesca nelle acque sottoposte alla loro sovranità o alla loro giurisdizione non può implicare differenze di trattamento nei confronti di altri Stati membri.
( 1 ) Traduzioni' dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy