CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 29 MARZO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La causa di cui oggi dovete occuparvi è l'esatta contropartita della causa Gillard, sulla quale, previe mie conclusioni del 15 giugno 1978 (Racc. 1978, pag. 1669 e segg.), vi siete pronunciati in formazione plenaria il 6 luglio dello stesso anno.
Il sig. Gillard, cittadino belga che ha lavorato in Francia, chiedeva al competente ente francese di assicurazione malattia, in base alle disposizioni di legge francesi, la pensione di vecchiaia anticipata non ridotta, spettante a taluni lavoratori subordinati ex prigionieri di guerra. Il Gillard possedeva tutti i requisiti contemplati da tali testi, salvo uno: era cittadino belga. Dato che alle sua richiesta era stato opposto un rifiuto, egli intentava causa contro l'ente.
La Cour d'appel di Nancy, infine adita, chiedeva alla Corte di giustizia di pronunciarsi sul se l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, a norma del quale il suddetto regolamento non si applica «ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze», andasse interpretato nel senso che sono del pari escluse le prestazioni non aventi strettamente carattere risarcitorio, fornite ai lavoratori che siano stati «vittime della guerra» solo in quanto ne siano rimasti danneggiati per ciò che concerne l'acquisto del diritto alle pensioni o ad altre prestazioni analoghe, quali i vantaggi in materia di trattamento di quiescenza istituiti dalla legge di cui trattasi. Una soluzione negativa avrebbe comportato l'annullamento del provvedimento di rifiuto in quanto incompatibile col principio della partita di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini degli altri Stati membri, principio sancito, sul piano della previdenza sociale, dall'art. 3, n. 1, del summenzionato regolamento.
Voi avete affermato però che l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che il regolamento non si applica alle prestazioni sociali di cui è causa. A seguito di questa sentenza, il 17 gennaio 1979, la Corte d'appello di Nancy ha respinto la domanda del Gillard.
Il sig. Even, cittadino francese residente nel Belgio, chiede al competente ente previdenziale belga, l'Office national des Pensions pour Travailleurs salariés, di poter fruire della pensione di vecchiaia anticipata non ridotta di lavoratore subordinato, in base all'art. 1o, 4o), del regio decreto 27 giugno 1969, che contempla i casi in cui lo status di benemerito della Nazione dà diritto a una prestazione del genere. L'Even è in possesso di tutti i re quisiti contemplati da tale testo, salvo uno: è cittadino francese. Egli fruisce, d'altra parte, della pensione militare d'invalidità che gli è attribuita dalla Francia e che rientra indubbiamente in un «regime di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze» ai sensi del regolamento n. 1408/71.
Anche in tal caso, l'ente previdenziale non ha accolto la domanda che gli era stata presentata e il sig. Even si è rivolto al giudice.
La Cour du travail di Liegi, adita in appello, vi sottopone, in via pregiudiziale, tre questioni che figurano nella relazione d'udienza e che, in sostanza, si riducono al problema sollevato nella causa Gillard.
1o)
La prima questione riguarda l'interpretazione della nozione di prestazioni a favore delle «vittime di guerra o delle sue conseguenze» ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1408/71.
In forza di questa disposizione, tali prestazioni sono escluse dalla sfera di applicazione materiale del regolamento n. 1408/71. Ne risulta che il principio della parità di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini degli altri Stati membri, che vieta qualsiasi discriminazione a motivo della cittadinanza, non si applica alle prestazioni a favore delle «vittime di guerra o delle sue conseguenze».
Contrariamente a quanto propone la Commissione, non mi sembra possibile considerare tali prestazioni come prestazioni previdenziali che sarebbero, senza dubbio, escluse dal regolamento n. 1408/71, ma che, per contro, non sarebbero sottratte al principio generale di non-discriminazione enunciato dall'art. 7 del Trattato. Un risultato del genere sarebbe in pieno contrasto con la volontà degli autori del regolamento n. 1408/71, che hanno inteso, a norma dell'art. 51 del Trattato, garantire, nel settore della previdenza sociale, la libera circolazione delle persone e la parità di trattamento fra cittadini comunitari. In generale, ritengo infatti che le prestazioni previdenziali sono enumerate, in maniera esauriente, dal regolamento n. 1408/71.
Nella sentenza Gillard, avete affermato che «il fatto che una disposizione (che istituisce una prestazione sociale) sia contenuta in una legge nazionale relativa alla previdenza sociale non è di per sé decisivo agli effetti della natura di prestazione previdenziale, ai sensi del regolamento n. 1408/71, del vantaggio ivi contemplato» (punto 11 della motivazione).
Proprio come nella causa Gillard, ritengo che una prestazione del genere di quella di cui trattasi costituisca, non solo formalmente, ma anche materialmente una prestazione previdenziale, più specialmente una pensione di vecchiaia anticipata non ridotta. Una pensione del genere constituisce il tipo stesso della prestazione di vecchiaia ai sensi del n. 1o, lett. c), dell'art. 4 del regolamento.
Inoltre, la disciplina nazionale di cui trattasi è stata adottata ai fini della sussistenza e dell'acquisto del diritto alle prestazioni di vecchiaia nonché del loro calcolo, espressioni usate nell'art. 51 del Trattato e negli artt. 45 e 46 del regolamento n. 1408/71.
Si può quindi dedurre dalla sentenza Gillard che la circostanza che un vantaggio sia materialmente una prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n. 1408/71 non è sufficiente per farla rientrare nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Avete infatti affermato che «la distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera d'applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano si basa infatti essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sui suoi scopi e sui criteri per la sua attribuzione» (punto 12 della motivazione).
Applicando tale criterio al caso delle prestazioni a favore delle vittime di guerra, la vostra sentenza continua (punto 13) . nel senso che una prestazione possiede questa qualità quando ha lo scopo essenziale di testimoniare, alle persone in possesso di determinati requisiti in relazione al loro status di vittime di guerra, la riconoscenza della nazione per le prove subite e di dare loro così una contropartita per i servizi resi.
Spetterà al giudice belga confrontare l'interpretazione che voi date della nozione di prestazione a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze con le disposizioni nazionali di cui trattasi per stabilire se queste corrispondano alla definizione comunitaria. Come avete più volte affermato, «nell'ambito del procedimento di cui all'art. 177, la Corte di giustizia non è competente ad interpretare il diritto interno né a valutare i suoi effetti» (sentenza 3 febbraio 1977, Benedetti, Racc. 1977, pag. 182, punto 25 della motivazione).
Quanto all'eventuale applicazione del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, mi sembra che debba essere decisamente esclusa.
La Commissione ritiene che la nozione di vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7 di tale regolamento, tenuto conto della maniera estensiva in cui essa è stata da voi interpretata, possa dar luogo ad un adito più ampio di quella di prestazione previdenziale quindi estendersi alle pensioni di vecchiaia anticipata non ridotte, attribuite agli invalidi di guerra.
Anche se viene proposta per lodevoli fini sociali, questa riqualificazione tardiva non può giustificarsi. Un vantaggio del tipo di quello di cui è causa costituisce materialmente una prestazione previdenziale ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71 giacché si concreta nell'acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia e nel calcolo di questa. E solo in quanto viene considerato come rientrante in un regime a favore delle vittime di guerra, ai sensi dell'art. 4, n. 4, dello stesso regolamento, che esso viene escluso dalla sfera d'applicazione di questo.
D'altronde, il regolamento n. 1612/68 comprende i soli vantaggi sociali cui dà diritto lo status di lavoratore o di membro della sua familia. Orbene, il vantaggio di cui trattasi viene attribuito ai lavoratori solo se essi sono titolari d'una pensione militare d'invalidità. Per l'attribuzione della pensione anticipata non ridotta, lo status di lavoratore, ove necessario, non è quindi sufficiente. A tal fine, è lo status di titolare d'una pensione militare che rappresenta la conditio sine qua non.
Equiparare una prestazione previdenziale ad un vantaggio sociale mi sembra voler creare una confusione deplorevole e non si devono forzare i testi normativi. L'Even non sostiene che la sua pensione ridotta sia insufficiente; egli chiede di poter fruire della pensione completa come un diritto e non a titolo di aiuto o di assistenza sociali. Voi stessi avete dichiarato nella sentenza 25 maggio 1971, Defrenne, (Racc. 1971, pag. 445 e segg.) che l'art. 119, relativo all'aspetto dell'esercizio dell'impiego costituito dalla retribuzione, non può applicarsi ad una prestazione di pensione. Come ben sottolineava l'avvocato generale Dutheillet de Lamothe nelle conclusioni per la summenzionata causa (Racc. 1971, pag. 460), i regimi, anche speciali, di pensione integrati al sistema previdenziale generale sono difficilmente dissociabili da questo. Inoltre, pur se si auspica, come faccio io, che il principio fondamentale della parità di trattamento sia rigorosamente osservato, dare al regolamento n. 1612/68 un ambito d'applicazione che coincida con quello del regolamento n. 1408/71, farebbe, in molti casi, correre il rischio di sacrificare il principale all'accessorio.
Le pensioni di vecchiaia del regime generale o dei regimi speciali di previdenza sociale non costituiscono quindi uno dei vantaggi contemplati dal regolamento n. 1612/68. In ogni caso, ritengo che, per affermare il contrario, la Corte dovrebbe statuire in formazione plenaria.
2o)
Qualora, come propongo, riteniate che una disposizione nazionale del tipo di quella che costituisce oggetto della causa principale istituisca una prestarione a favore delle vittime della guerra, ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 come da voi interpretato, la seconda e la terza questione sollevata dalla Cour du travail di Liegi divengono prive di oggetto.
In subordine, la seconda questione sollevata dal giudice proponente andrebbe risolta nel senso che il regolamento n. 1408/71 non contiene particolari desposizioni che limitino l'applicazione del principio della partita di trattamento in materia di pensioni di vecchiaia.
3o)
Nell'ipotesi in cui occorra inoltre prendere posizione sulla terza questione, la soluzione mi sembra risulti chiaramente dalla vostra giurisprudenza, in particolare dalla sentenza 8 aprile 1976, Hirardin (Racc. 1976, pag. 553), secondo la quale qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza, il cui divieto è sancito, in materia di libera circolazione dei lavoratori, dall'art. 48, n. 2, del Trattato e confermato, in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti, dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, non si può, opporre al lavoratore il quale quindi, ove soddisfi le altre condizioni cui è sottoposta l'attribuzione della prestazione, deve fruire di questa nello stesso modo del lavoratore nazionale.
Termino aggiungendo, col rappresentante dell'Office national des pensions pour travailleurs salariés, che l'unica soluzione per la situazione iniqua nella quale si trovano, nello stato attuale del diritto comunitario, persone come l'Even e il Gillard consiste nella stipulazione d'una convenzione bilaterale di reciprocità fra gli Stati interessati.
Concludo nel senso che dichiariate che vanno considerate come prestazioni a favore delle «vittime di guerra o delle sue conseguenze» ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 le prestazioni che, pur rientrando formalmente e materialmente nella previdenza sociale, hanno lo scopo sostanziale di offrire a coloro che sono in possesso di determinati requisiti connessi col loro status di vittime di guerra una testimonianza della gratitudine della Nazione per le prove subite e di attribuire loro quindi una contropartita per i servizi resi.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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