CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL3 MAGGIO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Avete avuto modo di assistere or ora allo scambio di domande e risposte, fra il giudice O'Keeffe e il sottoscritto, da una parte, e l'agente della Commissione, dall'altra, scambio che ha permesso di sviscerare l'argomento. Pertanto, non credo che avrebbe alcuna utilità chiedervi tempo per preparare le mie conclusioni.
Ritengo che la soluzione della controversia sia emersa dal suddetto scambio di domande e risposte. È stato chiarito che non esiste alcun testo comunitario che obblighi o autorizzi le autorità doganali ad adeguare o meno gli importi compensativi monetari nelle tre diverse ipotesi alle quali ho fatto riferimento, cioè, come vorrebbe la Commissione, ad addebitare un supplemento di importi compensativi monetari in un caso come quello in esame, a decidere di non addebitare il supplemento in caso di forza maggiore ed a decidere, in caso d'importazione in un paese a valuta deprezzata, di non concedere un importo compensativo monetario addizionale.
L'art. 20 di ciascuno dei due regolamenti in esame, il 1259/72 e il 232/75, è perfettamente neutro da questo punto di vista, limitandosi ad affermare che agli importi compensativi monetari va applicato il coefficiente 0,3.
Capisco la tesi della Commissione secondo cui, nei casi in cui l'uso del prodotto non sia stato quello contemplato dai regolamenti n. 1259/72 e n. 232/75, questo fatto esclude l'applicazione dell'eccezione di cui all'art. 20, rendendo invece applicabile la norma generale dei regolamenti della Commissione che stabiliscono in via generale gli importi compensativi monetari per il periodo in esame. Essa però prova troppo poiché, se fosse esatta, l'adeguamento dovrebbe aver luogo in tutti i casi. I regolamenti della Commissione avrebbero forse dovuto contemplare l'adeguamento in casi come quello in esame, ma, di fatto, essi tacciono in proposito. A mio parere, questa Corte non può trovare in detti regolamenti norme che in realtà essi non contengono.
Per questo motivo sono del parere che la soluzione della questione formulata per prima dal Finanzgericht dovrebbe essere in ambo i casi che l'art. 20 del regolamento n. 1259/72, o, rispettivamente, del regolamento n. 232/75, va interpretato nel senso che la riduzione degli importi compensativi monetari è subordinata alla sola condizione che la merce sia stata messa in commercio in modo conforme agli artt. 1-19 del regolamento, senza l'ulteriore condizione che essa sia stata usata in modo conforme al regolamento stesso. Ciò premesso, la seconda questione non si pone neppure.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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