CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DELL'11 OTTOBRE 1979
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La presente controversia riguarda le condizioni di applicazione del coefficiente correttore al trattamento di pensione corrisposto dalle Comunità, e più precisamente i criteri secondo cui, a norma dell'articolo 82 dello Statuto dei funzionari, tale coefficiente va stabilito.
Il signor Michaelis, funzionario delle Comunità fin dal 1953, fu dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione della Commissione del 3 febbraio 1971, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto. Successivamente gli venne riconosciuto il diritto alla pensione a decorrere dal 1 settembre 1974. La Direzione del personale lo informò di tutti gli elementi sui quali il calcolo della pensione si basava e gli trasmise un questionano da compilare, che il ricorrente restituì in data 1 agosto 1974. In tale occasione egli affermò, fra l'altro, di avere la propria residenza nella città di Vallendar nella Repubblica federale, dichiarò, ai fini della determinazione del coefficiente correttore applicabile, che voleva stabilire il proprio domicilio nella stessa località e chiese che la pensione gli fosse corrisposta in marchi tedeschi e gli venisse accreditata su di un conto corrente postale aperto a Colonia. Nello stesso modulo il ricorrente precisò, subito dopo la dichiarazione inerente al domicilio, che «il momento esatto (della scelta indicata) era oggetto di discussione con la Direzione del personale».
Il 5 settembre 1974 la Commissione notificò al ricorrente il conteggio dettagliato della pensione, nel quale si precisava (a pagina 3, punto 7) che sarebbe stato applicato il coefficiente correttore relativo alla Repubblica federale.
Con lettera inviata alla Direzione del personale l'11 settembre 1977, il signor Michaelis affermò di aver rinunciato per il momento ad eleggere domicilio in Repubblica federale, e di avere sempre conservato il suo domicilio a Bruxelles; di conseguenza, chiese di fruire del coefficiente correttore relativo al Belgio fin dall'inizio del trattamento pensionistico, e cioè a far data dal 1o settembre 1974. Su questo problema della decorrenza egli insistette, con lettera del 26 settembre 1977. La Direzione del personale finì col riconoscere a suo beneficio l'applicazione retroattiva del coefficiente correttore belga; ma soltanto a partire dal 1o gennaio 1977, tenendo conto del fatto che in una dichiarazione del 29 gennaio 1977 il ricorrente aveva per la prima volta indicato di avere la sua residenza a Bruxelles.
Il signor Michaelis presentò reclamo contro tale decisione, a norma dell'articolo 90 dello Statuto, dolendosi del fatto che non fosse stato applicato alla sua pensione il coefficiente correttore belga per il periodo dal 1o settembre 1974 al 31 dicembre 1976. La Commissione, con lettera del commissario, signor Tugendhat, del 12 luglio 1978, respinse il reclamo. Contro questa presa di posizione sfavorevole, il ricorrente ha introdotto ricorso giurisdizionale con atto del 2 ottobre 1978.
2.
L'istituzione convenuta eccepisce in via preliminare che il ricorso sarebbe irricevibile perché non conterrebbe «l'esposizione sommaria dei motivi invocati», e ciò in contrasto con il disposto dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento di procedura. Questa eccezione è priva di fondamento.
Innanzi tutto, non è esatto che l'atto introduttivo non esponga i motivi invocati. Risulta chiaro, dal testo del ricorso, che l'interessato imputa alla Commissione la violazione dell'articolo 82 dello Statuto, in cui fra l'altro si dispone che alla pensione viene attribuito il coefficiente correttore inerente al paese della Comunità dove il pensionato ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio. Questa tesi è svolta ampiamente nei punti da 8 a 24 del ricorso ed è ripresa al punto 41 dello stesso atto, ove si richiama espressamente l'articolo 82 dello Statuto. D'altra parte è ben noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento di procedura deve considerarsi rispettato ogni qualvolta il ricorso è redatto in modo tale, che si possa stabilire con sicurezza la sostanza dei motivi e si possano individuare le disposizioni sulle quali l'azione si fonda (v. da ultimo la sentenza 14 maggio 1975 nella causa 74/74, CNTA c/ Commissione, in Raccolta 1975, p. 533).
3.
La ricevibilità del ricorso è messa poi in discussione anche sotto il profilo della irregolarità del previo reclamo amministrativo. È noto che, per l'articolo 91, paragrafo 2, primo trattino, dello Statuto, un ricorso è ricevibile se «l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto. Nella specie, la Commissione ha contestato, nella lettera del 12 luglio 1978 con la quale ha respinto la richiesta del signor Michaelis di fruire ex tunc del coefficiente belga, la tempestività del reclamo. Essa ha in proposito osservato che la decisione concernente la pensione del signor Michaelis gli fu notificata il 5 settembre 1974, e che già allora fu specificato che la pensione sarebbe stata calcolata tenuto conto del coefficiente correttore relativo alla Germania. Perciò il reclamo avrebbe dovuto essere presentato nel termine di tre mesi, a decorrere da quella data, e non tre anni (anzi, più di tre anni) dopo.
Questo rilievo della convenuta mi sembra ragionevole e fondato: in effetti il signor Michaelis fu informato, il 5 settembre 1974, del fatto che l'istituzione aveva assunto come «domicilio dichiarato», ai fini della determinazione del coefficiente correttore applicabile, quello di Vallendar, nella Repubblica federale, indicato nella dichiarazione redatta dal ricorrente il 1o agosto 1974. È vero che l'amministrazione usa riprodurre gli elementi essenziali del conteggio della pensione nel prospetto esplicativo che ne accompagna la corresponsione mensile, cosicché potrebbe sostenersi la tempestività del reclamo mettendolo in relazione con l'ultimo prospetto comunicato all'interessato un mese prima. Ma a questa tesi è facile obbiettare che i prospetti esplicativi delle retribuzioni o pensioni hanno, di regola, natura ripetitiva, rispetto all'atto che ha determinato inizialmente (o eventualmente ha modificato più tardi) il loro ammontare. Se dunque si tiene presente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli atti meramente «confermativi» non possono essere oggetto di autonoma impugnazione, mi sembra debba escludersi che, nella specie, il foglio-paga, il quale non conteneva alcun elemento nuovo, quanto al coefficiente applicabile, rispetto alla decisione del 5 settembre 1974, potesse intendersi come l'atto oggetto del reclamo. Ricordo, in proposito, la sentenza di questa Corte, del 21 febbraio 1974, nelle cause riunite da 15 a 33, 52, 53, 57-109, 116, 117, 123, 132 e 135-137/73, R. Kortner e altre c/ Consiglio, Commissione e Parlamento europeo (Raccolta 1974, p. 177): si trattava, allora, di stabilire se, ai fini di un reclamo contro il rifiuto dell'amministrazione di corrispondere l'indennità di dislocazione, il termine potesse decorrere dalla data della trasmissione del foglio-paga. La Corte optò per la soluzione affermativa, ma alla condizione che «dal documento risulti chiaramente la decisione adottata dall'amministrazione» (punto 18/19 della motivazione), e sempre che la decisione stessa non fosse stata comunicata in precedenza all'interessato. Nella specie, è proprio quest'ultima situazione che si è verificata: il ricorrente infatti ricevette subito dopo il pensionamento la comunicazione della decisione dell'amministrazione in cui veniva fra l'altro determinato il coefficiente correttore, sicché in seguito i fogli-paga non fecero che rispecchiare questa decisione iniziale.
Il ricorrente invoca argomenti procedurali per negare che possa essere presa in considerazione la tempestività o meno del reclamo amministrativo. Egli eccepisce che l'istituzione convenuta non avrebbe sollevato questa eccezione nel controricorso, cosi come impone l'articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento di procedura, ma l'avrebbe dedotta per la prima volta nella memoria di duplica; di conseguenza, il mezzo in questione sarebbe irricevibile.
Ritengo che questa argomentazione sia senza fondamento. Si può anzitutto dubitare del fatto che la pretesa eccezione di tardività del reclamo sia qualificabile come «mezzo nuovo», nel senso dell'articolo 42, paragrafo 2, del Regolamento di procedura, giacché si tratta di un elemento che figura nella lettera di rigetto del reclamo; e lo stesso ricorrente si dilunga, nell'atto introduttivo, ad esaminare la questione della tempestività del reclamo proprio in relazione a quanto affermava, in proposito, la decisione amministrativa di rigetto. Ma, a parte ciò, va sottolineato che la tempestività del reclamo amministrativo è condizione di ricevibilità del ricorso giurisdizionale, e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la ricevibilità dei ricorsi va esaminata d'ufficio» (v. la sentenza del 17 marzo 1976 nelle cause riunite 67-85/75, Lesieur Cotelle et Associés, punto 12 della motivazione, Raccolta 1976, p. 391). Non può, a mio avviso, dubitarsi che questo principio sia invocabile nel caso di specie: in effetti, la norma che fissa un termine per la presentazione del reclamo tutela l'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici fra i dipendenti e l'amministrazione, e questo interesse necessariamente sfugge alla disponibilità delle parti. Se questa considerazione è, come credo, esatta, appare fuor di luogo invocare l'articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento di procedura, in relazione all'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, della stessa fonte: queste disposizioni, vietando la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, si riferiscono evidentemente a richieste rientranti nella disponibilità delle parti, e perciò fissano dei termini, intesi soprattutto a tutelare la lealtà processuale e l'effettività del contraddittorio; mentre la valutazione della ricevibilità del ricorso giurisdizionale, che va esaminata d'ufficio, non può essere preclusa dalla scadenza dei termini.
A mio avviso, dunque, vi è luogo a constatare che il reclamo fu proposto tardivamente e che, in conseguenza, il ricorso del signor Michaelis è irricevibile per violazione dell'articolo 91, paragrafo 2, primo trattino, dello Statuto.
4.
La difesa del ricorrente si sforza di ricondurre la presente controversia nel quadro dell'articolo 41 dell'Allegato VIII dello Statuto; ciò mira anche a superare l'ostacolo procedurale, costituito dalla eccezione di irricevibilità del ricorso che ho discusso fin qui.
L'articolo anzidetto dispone (al primo comma) che «Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura» e aggiunge poi (al secondo comma) che esse «possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni dello Statuto e del presente Allegato». Secondo il ricorrente, tale norma consentirebbe al pensionato di richiedere in ogni momento, senza essere assoggettato a termini preclusivi, la revisione e la modifica della pensione, con effetti retroattivi illimitati. È chiaro che, se questa tesi fosse esatta, la questione di ricevibilità dovrebbe essere risolta in senso affermativo.
Non mi sembra tuttavia che l'articolo 41 possa essere interpretato come suggerisce il ricorrente. Esso si limita ad attribuire alle istituzioni la facoltà di procedere in ogni momento alla revisione, alla modifica o alla revoca delle pensioni (rispettivamente «in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura» oppure in caso di concessione in contrasto con le norme in materia). Conviene in proposito sottolineare che l'ente debitore non è tenuto ad effettuare immediatamente la correzione quando riscontri un errore o accerti che la liquidazione contrasta con le prescrizioni statutarie: ciò risulta dall'uso della parola «possono» che figura sia nel primo che nel secondo comma dell'articolo 41 e da cui si deduce che ogni determinazione è sempre rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione. Se tale è il senso della norma, credo debba escludersi che essa rappresenti uno strumento speciale di tutela degli interessi individuali. Quei pensionati che abbiano da lamentare degli errori nel computo del trattamento loro corrisposto devono, a mio avviso, utilizzare i rimedi ordinari, sia amministrativi che giurisdizionali, previsti negli articoli 90 e 91 dello Statuto. Non mi sembra che l'articolo 41 sia rivolto a prevedere mezzi di ricorso diversi e concorrenti rispetto a quelli ordinari disciplinati nel titolo VII dello stesso Statuto.
È evidente che nulla vieta al pensionato di indirizzare all'amministrazione, se egli lo crede opportuno, la segnalazione di errori, omissioni o illegalità, per sollecitarla a valersi della facoltà derivante dall'articolo 41 e quindi a correggere l'inesattezza o la situazione in contrasto con le norme. Ma una simile segnalazione o domanda è cosa ben diversa da un reclamo o da un ricorso giurisdizionale. Da un lato, infatti, il reclamo amministrativo previsto dall'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari rappresenta una fase che necessariamente deve precedere il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 2, e non può essere sostituita da una segnalazione o richiesta basata sull'articolo 41. D'altro lato, ho già messo in luce che l'amministrazione non è tenuta a valersi della facoltà prevista da questo articolo, e quindi nemmeno a pronunciarsi a seguito dell'eventuale segnalazione o richiesta di cui stiamo parlando. Tutt'al più, una iniziativa di questo genere potrebbe essere ricondotta alla figura della domanda rivolta ad ottenere una decisione dell'autorità investita del potere di nomina, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1; ma è noto che per opporsi al rigetto di una tale domanda va proposto un regolare reclamo, come risulta dallo stesso articolo 90, paragrafo 1. Perciò l'articolo 41, lungi dal prevedere mezzi di ricorso alternativi rispetto a quelli ordinari, non fa che aprire la via a una domanda, alla quale deve seguire la procedura ordinaria di reclamo.
5.
Per cercare di sorreggere la tesi della specialità della procedura che sarebbe fondata sull'articolo 41, il ricorrente invoca tre argomenti, nessuno dei quali tuttavia mi sembra che meriti di essere accolto.
Un primo argomento è tratto dalla lettera dell'articolo 41; dato che questa norma prevede la facoltà di revisione e di modifica della pensione senza alcuna restrizione, dovrebbe ammettersi l'eventualità che sia il singolo a sollecitare la revisione o la modifica, informando l'amministrazione di un errore, un'omissione o una violazione di prescrizioni statutarie. Ho già esaminato questa ipotesi e ho escluso che essa rechi conforto all'idea, secondo cui la norma in questione istituirebbe una procedura speciale, senza termini preclusivi di alcun genere. Come ho osservato, quando la pensione sia stata determinata in contrasto con le prescrizioni statutarie, i veri e propri rimedi a disposizione dell'interessato restano quelli ordinari di cui agli articoli 90 e 91, con tutte le limitazioni anche di ordine temporale che li accompagnano.
Egualmente debole è il secondo argomento prospettato dal ricorrente, tratto dall'articolo 42 dell'Allegato VIII. Quest'ultima disposizione stabilisce che gli aventi diritto di un funzionario deceduto debbano fare domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione entro l'anno successivo alla data del decesso, pena la perdita dei diritti in questione; ciò lascerebbe intendere, a contrario, che per il funzionario pensionato non esisterebbe alcun termine dello stesso tipo. A me sembra, però, che l'articolo 42 abbia un oggetto specifico e limitato, e non abbia niente a che vedere con gli strumenti procedurali che lo Statuto riconosce ai dipendenti, per la tutela dei loro interessi nei confronti dell'amministrazione.
Con il suo terzo argomento, il ricorrente si riferisce all'articolo 85 dello Statuto, il quale concerne — come risulta dallo stesso titolo del Capitolo 4 — la «ripetizione dell'indebito». Esso stabilisce che «Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza della irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene». Secondo la difesa del signor Michaelis, sarebbe contraddittorio che la disciplina statutaria consentisse all'amministrazione di ripetere senza limiti di tempo le somme indebitamente riscosse dai funzionari, ma impedisse all'interessato di utilizzare un procedimento parimenti privo di termini di decadenza per ottenere la revisione o la modifica ex tunc del trattamento pensionistico in suo favore. Per non cadere in tale contraddizione, l'articolo 41 dovrebbe essere interpretato come norma istitutiva di un procedimento speciale, azionabile dall'individuo senza limiti di tempo.
Questo ragionamento offre il fianco alla critica. Non si può infatti condividere l'affermazione secondo cui le somme indebitamente riscosse dai funzionari sarebbero, in base al citato articolo 85, ripetibili in qualsiasi momento. Senza avere la pretesa di affrontare il problema del regime della prescrizione per i crediti delle istituzioni comunitarie nei confronti dei loro funzionari, mi limiterò ad osservare che in molti ordinamenti statali i crediti per ripetizione di indebito verso pubblici dipendenti sono parificati agli altri crediti, sotto il profilo dei limiti di tempo entro cui possono esser fatti valere. Ciò mi sembra ragionevole e conforme al principio della certezza del diritto. Se dunque si esclude la imprescrittibilità del credito dell'amministrazione verso il funzionario, viene meno la premessa dell'argomentazione del ricorrente ed appare logico, non contraddittorio, che vi siano termini di preclusione nel caso in cui il singolo chieda, con efficacia retroattiva, una modifica o comunque una correzione del proprio trattamento pensionistico. La diversa estensione dei termini concessi da un lato ai funzionari-pensionati e dall'altro all'amministrazione mi sembra potersi giustificare con la considerazione che la condotta del l'amministrazione è accompagnata da una presunzione di legittimità. D'altra parte, lo stesso articolo 85 introduce, a difesa del funzionario in buona fede, sensibili limitazioni alla ripetizione dell'indebito da parte dell'amministrazione, stabilendo che questa possa avvenire solo «se il beneficiario (della somma indebitamente corrisposta) ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era cosi evidente che egli non poteva non accorgersene».
6.
Le considerazioni che precedono confermano la irricevibilità del ricorso, per violazione dell'articolo 91, paragrafo 2, primo trattino, dello Statuto. Ciò malgrado, ritengo opportuno esaminare anche i profili di merito della controversia, che sono stati oggetto di un ampio dibattito nel corso della procedura.
Si tratta in sostanza di stabilire se la Commissione abbia violato l'articolo 82 dello Statuto, applicando alla pensione del signor Michaelis il coefficiente correttore relativo alla Repubblica federale. Il ricorrente rimprovera alla Commissione di aver considerato come «domicilio dichiarato» la Repubblica federale benché egli non avesse formulato una dichiarazione in tal senso.
Nel riassumere i fatti, all'inizio delle mie conclusioni, ho ricordato che la Commissione invitò il signor Michaelis a riempire un questionario con una serie di informazioni occorrenti per determinare i suoi diritti. La lettera di trasmissione del questionario precisava fra l'altro, al paragrafo II, che secondo la disposizione dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, le pensioni sono calcolate in base al «coefficiente correttore fissato per il paese della Comunità nel quale il titolare della pensione dichiari di fissare il proprio domicilio». Il ricorrente compilò il questionario indicando di essere residente a Vallendar, Repubblica federale, e dichiarando di scegliere la stessa località come domicilio. Tuttavia, invece di precisare la decorrenza di tale scelta (come il modulo richiedeva), egli aggiunse la frase seguente «Il momento esatto è oggetto di discussione con la Direzione del personale». Successivamente, l'amministrazione gli notificò, in data 5 settembre 1974, la decisione con cui definiva gli elementi assunti a base per il calcolo della pensione; tra questi elementi era menzionato (al punto 7) anche il coefficiente correttore stabilito per la Repubblica federale, e ciò per gli effetti di cui all'articolo 82 dello Statuto. In seguito, sino al 1977, la Commissione corrispose sempre al ricorrente la pensione calcolata secondo il coefficiente correttore della Repubblica federale.
Così stando le cose, mi sembra indiscutibile che il ricorrente effettuò la dichiarazione di domicilio ai fini della individuazione del coefficiente correttore, attenendosi alle istruzioni fornite dalla Direzione del personale in conformità all'articolo 82 dello Statuto. Non ritengo che al riguardo possa attribuirsi importanza al fatto che l'interessato omise di indicare la decorrenza della propria elezione di domicilio. In realtà, l'annotazione relativa alla discussione in corso con la Direzione del personale non aveva — neppure nelle intenzioni del ricorrente — alcuna connessione con il problema del coefficiente applicabile. La preoccupazione che indusse il ricorrente a fare quell'annotazione fu, verosimilmente, quella di evitare che le informazioni che egli forniva ai fini della pensione interferissero sull'esito di un'altra controversia da tempo (dal 1974) pendente con l'amministrazione e riguardante la concessione dell'indennità di nuova sistemazione.
Perciò, ai fini della individuazione del coefficiente correttore applicabile, la dichiarazione di domicilio era esauriente; con la ulteriore conseguenza che la condotta dell'amministrazione, la quale assunse a base di calcolo il coefficiente correttore tedesco, appare sotto questo profilo incensurabile.
7.
Secondo il ricorrente, l'articolo 82 dello Statuto sarebbe stato violato anche sotto un altro profilo: la Commissione avrebbe applicato alla pensione il coefficiente correttore relativo alla Germania, pur essendo a conoscenza del fatto che il ricorrente non aveva mai trasferito il proprio domicilio da Bruxelles a Vallendar.
Questa doglianza trascura, a mio avviso, la precisa disposizione dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. Tale norma stabilisce, come sappiamo, che le pensioni vengano calcolate secondo il coefficiente correttore relativo al paese della Comunità «in cui il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio». Il linguaggio impiegato («dichiara di stabilire ecc.») sta ad indicare che il legislatore comunitario, in questo caso, ha inteso dare prevalenza all'elemento della scelta dell'interessato. Questo orientamento si armonizza anche con altre disposizioni in materia pensionistica contenute nell'Allegato VIII: si può citare l'articolo 45, terzo comma, il quale prevede che le prestazioni possono essere pagate, «a scelta degli interessati, sia nella moneta del loro paese di origine, sia nella moneta del paese di residenza, sia nella moneta del paese ove ha sede l'istituzione alla quale apparteneva il funzionario». Aggiungo che la norma dell'articolo 82, paragrafo 1, è tanto più logica, in quanto non è raro che il titolare di una pensione mantenga la sua abitazione nella città dove lavorava in qualità di funzionario comunitario, ma disponga al tempo stesso di un'altra abitazione nel paese che è sede della sua nuova attività: ipotesi che si è appunto realizzata nel caso di specie. In una situazione del genere è ben giustificato che la scelta del domicilio rilevante sia fatta dall'interessato.
Non giungerei tuttavia fino ad affermare che la dichiarazione dell'interessato, di cui all'articolo 82, continui ad-essere determinante per la individuazione del coefficiente correttore anche quando la situazione obiettiva sia in contrasto con quella dichiarata, quando cioè l'interessato non abbia stabilito il suo domicilio nel paese indicato. In effetti, l'articolo 43 impone ai beneficiari delle pensioni l'obbligo di fornire le prove scritte che possono essere richieste, nonché quello di «comunicare all'istituzione … ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti alle prestazioni». Possono dunque verificarsi due ipotesi: che il pensionato provveda a una tale comunicazione, o che l'amministrazione venga altrimenti a conoscere che egli non domicilia nel luogo indicato. Se la comunicazione viene fatta, e dal momento in cui viene fatta, l'amministrazione è messa in grado di provvedere; e in tal caso sembra ragionevole ammettere, a fronte dell'obbligo imposto al singolo, un dovere dell'amministrazione di provvedere in conformità, tanto più che una nuova comunicazione concernente il domicilio equivale a una nuova dichiarazione di scelta. Ma, proprio per questo, la nuova comunicazione può avere effetto solo ex nunc: altrimenti, essa disconoscerebbe l'efficacia della prima dichiarazione e sarebbe espressione di un illimitato potere del pensionato di ottenere la riforma del coefficiente correttore inizialmente attribuitogli. Se invece, in mancanza di comunicazione, è l'amministrazione a scoprire il contrasto fra la dichiarazione del pensionato e la realtà, l'articolo 41 dello Statuto le dà sempre la facoltà di procedere alla revisione della pensione, ma nell'esercizio di quel potere discrezionale che, come ho detto, è salvaguardato dall'articolo 41.
I suesposti rilievi valgono a chiarire il quadro normativo al quale le doglianze del ricorrente devono essere ricondotte. In sostanza, il mio punto di vista è che l'amministrazione, quando abbia avuto conoscenza in modo indiretto del fatto che il domicilio reale del pensionato è diverso da quello dichiarato, ha la facoltà e non l'obbligo di procedere alle necessarie rettifiche, senza che il ritardo o l'omissione di tali interventi sia censurabile da parte del privato interessato. Questi, oltre ai mezzi di ricorso ordinari, ha soltanto la possibilità di provocare una revisione ex nunc del coefficiente correttore comunicando, ai sensi dell'articolo 43, di avere fissato il proprio domicilio in un paese diverso.
Si può comunque dubitare che nel nostro caso l'amministrazione fosse a conoscenza del fatto che il ricorrente era domiciliato in Belgio anziché nella Repubblica federale. L'argomento centrale, che viene portato a sostegno di questa tesi, è il seguente: la Commissione, con decisione del 20 giugno 1974, respinse la richiesta del signor Michaelis intesa ad ottenere l'indennità di nuova sistemazione (di cui all'articolo 6 dell'Allegato VII allo Statuto) per il motivo che egli non aveva dimostrato (come avrebbe dovuto) di essersi sistemato con la famiglia nella Repubblica federale; inoltre, nella stessa decisione, il direttore del personale dava atto che il ricorrente aveva mantenuto la sua residenza a Bruxelles. Questo ragionamento sottintende che i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di nuova sistemazione e per la determinazione del coefficiente correttore siano i medesimi: ma tale premessa non può essere condivisa. Mentre, infatti, l'articolo 82 dello Statuto fonda, come si è visto, sulla dichiarazione dell'interessato di stabilire il proprio domicilio in un certo paese la determinazione del coefficiente correttore, l'articolo 6 dell'Allegato VII subordina la concessione dell'indennità all'effettivo trasferimento dalla sede di servizio ad una località diversa, tanto è vero che, al paragrafo 4, dispone che l'indennità «è versata dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione del funzionario e della famiglia» nella località diversa da quella di servizio. Non c'è quindi contraddizione tra una decisione dell'amministrazione che consideri non sufficientemente dimostrata la nuova sistemazione familiare e il comportamento della stessa amministrazione che seguiti a considerare rilevante, ai fini della individuazione del coefficiente correttore, una dichiarazione di domicilio anteriormente fatta, pure se essa si riferisca alla stessa località dove il pensionato ha sostenuto, senza riuscire a provarlo, di essersi sistemato con la famiglia. Anche a questo proposito vale la considerazione già formulata della possibilità di una doppia residenza, una sola delle quali abbia carattere familiare. Non mi sembra quindi che possa affermarsi, sulle premesse accennate, che nel nostro caso l'amministrazione aveva la certezza della non corrispondenza tra la dichiarazione di domicilio e la situazione di fatto.
Gli altri elementi addotti dal ricorrente a sostegno della tesi, secondo cui l'amministrazione avrebbe sempre saputo che egli non si era effettivamente trasferito dal Belgio, non sono tali da indurmi a modificare la conclusione cui ora sono pervenuto. Così, è ben poco indicativa la dichiarazione resa alla Commissione dal ricorrente il 26 gennaio 1976 e concernente la propria situazione familiare: essa, infatti, recava due indirizzi, un primo in Bruxelles ed un secondo in Vallendar, e quindi non poteva, evidentemente, servire a chiarire la situazione. Fu soltanto la successiva dichiarazione del 29 gennaio 1977, che recava come unico indirizzo quello di Bruxelles, a eliminare le ambiguità; e perciò correttamente la Commissione ne tenne conto, facendo retroagire l'applicazione del coefficiente correttore belga alla data del 1o gennaio 1977. Non mi sembra, poi, particolarmente significativa la circostanza che il ricorrente abbia esercitato le funzioni di esperto della Commissione pressoché ininterrottamente dal 29 settembre 1971 al 31 ottobre 1976, con l'incarico di eseguire uno studio sulla politica europea in tema di approvvigionamento di materie prime. Non risulta, infatti, che tale incarico imponesse una sua costante presenza a Bruxelles. D'altra parte, nello stesso periodo il ricorrente, avendo chiesto l'indennità di nuova sistemazione, produsse alla Commissione due certificati di residenza rilasciati dalla polizia di Vallendar rispettivamente in data 7 ottobre 1971 e 27 marzo 1974 (v. la memoria di duplica della Commissione, pagina 4). E va infine ricordato che il signor Michaelis svolge da tempo funzioni di professore nell'Università di Colonia, città nella quale la pensione gli viene pagata.
8.
In via subordinata, il ricorrente sostiene che, applicando alla pensione il coefficiente tedesco in luogo di quello belga, l'amministrazione avrebbe realizzato un indebito arricchimento a suo danno. Egli chiede perciò, a questo titolo, una somma pari alla differenza che sarebbe stata pagata in meno (e indebitamente trattenuta dalla Commissione) nel periodo dal 1o settembre 1974 al 31 dicembre 1976.
Tale richiesta non può, a mio avviso, essere accolta. Anche se si vuole ammettere che l'azione di arricchimento possa in qualche caso esercitarsi contro le istituzioni (si tratta di un punto dubbio), resterebbe da superare l'ostacolo costituito dalla natura tradizionalmente sussidiaria di questo tipo di azione. È ben noto, infatti, che essa può essere esercitata solo se non siano esperibili altri rimedi. Ora, è pacifico che, nel nostro caso, il ricorrente poteva tutelare i propri interessi con i mezzi ordinari di ricorso previsti negli articoli 90 e 91 dello Statuto, e quindi manca il presupposto essenziale per potersi invocare l'arricchimento senza causa.
9.
Concludo, quindi, proponendo alla Corte di dichiarare irricevibile o, quanto meno, infondato il ricorso proposto contro la Commissione dal signor Michaelis con atto 2 ottobre 1978. Data la natura della controversia, ciascuna delle parti sopporterà l'onere delle proprie spese.
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