CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 14 MARZO 1979
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
In entrambi i casi di cui si tratta, la questione della ricevibilità si pone per due motivi: uno concernente il mancato rispetto del termine per l'introduzione dei ricorsi, l'altro inerente al mancato patrocinio di avvocato. Li esaminerò in quest'ordine.
Riguardo al primo motivo, va ricordato che le decisioni con cui la Commissione infliggeva sanzioni pecuniarie alle due società per violazione di norme CECA in materia di prezzi minimi obbligatori furono notificate il 5 giugno 1978. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Corte (CECA), i ricorsi dovevano essere proposti entro un mese dalla data della notifica.
Tenuto conto dell'articolo 81 e dell'allegato II, articolo 1, del Regolamento di procedura, i termini risultavano prolungati, nel caso di specie di dieci giorni, e pertanto scadevano il 15 luglio 1978. Entro questa data, i ricorsi dovevano essere depositati in cancelleria: infatti, per l'articolo 37, paragrafo 3, del Regolamento di procedura «ai fini dei termini processuali, si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria». Ora, i due ricorsi originari, spediti da Brescia il 15 luglio 1978, giunsero alla Corte il 20 luglio. È fuor di dubbio perciò che il termine previsto dalla citata norma non venne rispettato.
Quale conseguenza deriva da questo comportamento dei ricorrenti? Essi hanno affermato che il regolamento di procedura non contiene alcuna disposizione circa le conseguenze di vizi del ricorso. Osservo tuttavia che i termini in questione nei presenti casi sono fissati dallo Statuto della Corte (CECA), il cui articolo 39, ultimo comma, indica chiaramente, pur se in modo implicito, che il mancato rispetto dei termini di ricorso comporta decadenza. In effetti, la norma citata dispone che «nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere opposta quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore». Credo giustificato dedurre da questa espressione che, al di fuori delle due ipotesi eccezionali menzionate, lo spirare dei termini fa venir meno il diritto di introdurre i ricorsi previsti dagli articoli 36 e 37 del Trattato CECA (ai quali il citato articolo 39 si riferisce). Quanto poi al regolamento di procedura, vale la pena di sottolineare che una possibilità di proroga dei termini è ammessa solo per quelli «fissati dal presente regolamento» (articolo 82), e va pertanto esclusa per i termini stabiliti dallo Statuto della Corte (come è logico, essendo il regolamento una fonte subordinata allo Statuto).
I ricorrenti hanno invocato, fra l'altro, l'esimente della forza maggiore, basandola su due considerazioni: che il ricorso fu spedito dall'Italia entro il termine di quaranta giorni, e che la norma comunitaria, secondo cui è decisiva la data del deposito in cancelleria, sarebbe in contrasto con un principio generale di diritto italiano. È evidente che tali considerazioni non hanno nulla a che fare con la forza maggiore. Anche a voler supporre che la prima di esse implichi un riferimento a difficoltà postali, non si vede come una lettera raccomandata partita da Brescia il 15 luglio 1978 potesse arrivare lo stesso giorno a Lussemburgo! In realtà, i ricorrenti sono consapevoli di aver violato l'articolo 37, paragrafo 3, del Regolamento di procedura, e si sforzano di rimuovere quest'ostacolo invocando un preteso principio generale del diritto italiano, secondo cui sarebbe la data di spedizione di un ricorso ad avere valore decisivo, ai fini del rispetto dei termini. Ma è ovvio che qui soltanto il diritto comunitario deve trovare applicazione.
2.
Rimane da determinare il peso delle circostanze che si sono verificate dopo l'invio dei ricorsi del 15 luglio 1978. Risulta che il cancelliere aggiunto della Corte, con lettera del 21 luglio (seguita ad una telefonata del 20 luglio della quale si ignora il contenuto), restituì alle società interessate i due ricorsi, unendovi copia del Regolamento di procedura «afin que vou puissiez vous conformer aux dispositions des articles 37 et 37». I ricorrenti hanno interpretato questa lettera come esercizio del potere attribuito al cancelliere dall'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento, e hanno ritenuto che in tal modo erano stati «rimessi in termini». Nuovi ricorsi, di contenuto corrispondente ai primi ma sottoscritti questa volta da un avvocato, sono stati perciò spediti il 21 settembre 1978, e depositati alla Corte il 2 ottobre.
L'articolo 38 sopra citato (il quale si collega, fra l'altro, all'articolo 22 Statuto CECA) stabilisce ciò che i ricorsi devono contenere, e i documenti che vi devono essere allegati: il paragrafo 7 dispone che «se l'istanza non è conforme a quanto stabilito dai paragrafi 2 a 6 del presente articolo, il cancelliere impartisce un adeguato termine per regolarizzare l'istanza o produrre i documenti. In difetto della regolarizzazione dell'istanza o della produzione di documenti alla scadenza del termine suddetto, la Corte, sentito l'avvocato generale, decide se l'inosservanza della summenzionata prescrizione comporti l'irricevibilità dell'istanza per vizio di forma».
Abbiamo visto che il vizio dei ricorsi, del quale ci stiamo occupando, consiste nell'inosservanza del termine fissato dall'articolo 39 Statuto CECA. Ma l'articolo 38 del regolamento si occupa dei requisiti formali dei ricorsi, non dei termini entro i quali essi vanno proposti. Di conseguenza, il potere conferito al cancelliere dal paragrafo 7 di tale articolo non si estende affatto alla materia dei termini; sotto questo profilo, non è previsto alcun modo di «regolarizzare l'istanza», né quindi è dato alla Corte il potere discrezionale di dichiarare ricevibile una istanza non regolarizzata. D'altra parte, nel caso di specie, il cancelliere aggiunto non ha impartito alcun termine per regolarizzare il ricorso: si è limitato a ricordare agli interessati la necessità di conformarsi agli articoli 37 e 38 del Regolamento di procedura (il che poteva servire in realtà soltanto ai fini di eventuali ricorsi successivi aventi un oggetto diverso).
Ecco perché la lettera della cancelleria in data 21 luglio 1978 non poteva in nessun caso sanare il vizio costituito dal mancato rispetto del termine di ricorso, né giustificare la presentazione di nuovi ricorsi riproduttivi, ancora più largamente fuori termine.
3.
Il secondo motivo per il quale è sorta la questione della ricevibilità dei ricorsi ALA e ALFER sta nel fatto che i ricorsi originari non erano sottoscritti da avvocati, ma dai rappresentanti legali delle due società. Ora, è noto che in forza dell'articolo 20, secondo comma, dello Statuto della Corte (CECA) «le imprese e ogni altra persona fisica o giuridica devono essere assistite da un avvocato iscritto a un ordine di uno Stato membro». L'articolo 37, paragrafo 1, del Regolamento di procedura dispone a sua volta che «l'originale di ogni atto di procedura deve essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte», e l'articolo 38, paragrafo 3, impone all'avvocato che assiste o rappresenta una parte di depositare in cancelleria un certificato di iscrizione negli albi professionali di uno Stato membro.
Le società interessate affermano che la successiva pesentazione di ricorsi integrativi, ritualmente sottoscritti da avvocati, sia valsa a sanare il vizio di mancato patrocinio. Ma questa affermazione è priva di fondamento. Anche se nuovi ricorsi sottoscritti da avvocati fossero stati presentati prima dello scadere del termine fissato dal citato articolo 39 Statuto CECA, essi sarebbero stati ricevibili, non in quanto sanavano l'irregolarità degli atti precedenti, ma a titolo autonomo e distinto. Si è visto però che i cosiddetti ricorsi integrativi sono stati depositati fuori termine.
A sostegno del loro punto di vista, le ricorrenti invocano ancora una volta la comunicazione 21 luglio 1978 della cancelleria della Corte attribuendole il valore di un invito alla regolarizzazione, che avrebbe aperto quindi la via alla sanatoria. La base giuridica di questa tesi consisterebbe sempre nella disposizione dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento di procedura. Ora, basterebbe tornare ad osservare che il contenuto di quella comunicazione non dà nessuna credibilità a quanto viene affermato dalle interessate. Ma è opportuno sottolineare, in termini generali, che il meccanismo previsto dal citato articolo 38, paragrafo 7, potrebbe funzionare, nell'ambito dei vizi formali del ricorso attinenti al patrocinio, solo se l'avvocato non avesse depositato il certificato della sua iscrizione nell'albo professionale di uno Stato membro (paragrafo 3 dell'articolo 38). Il meccanismo in questione non può invece assolutamente funzionare se, essendo mancato il patrocinio di avvocato, è stata violata una regola dello Statuto della Corte. Questa violazione non è sanabile, e dà luogo alla irricevibilità dei ricorsi affetti da tale vizio.
4.
Concludo quindi proponendo alla Corte che, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla. Commissione, i ricorsi avanzati dalle società ALA e ALFER siano dichiarati irricevibili.
Quanto alle spese, credo si debba tener conto del fatto che la lettera della cancelleria del 21 luglio 1978 poteva generare degli equivoci, dato che non vi era ragione di invitare le due società a rispettare gli articoli 37 e 38 del Regolamento di procedura in una situazione in cui la loro possibilità di introdurre ricorsi ricevibili per attaccare le decisioni della Commissione in data 5 giugno 1978 era ormai da escludere radicalmente. Propongo perciò che le spese siano compensate.
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