CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 4 APRILE 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
È la seconda volta che questa causa viene inviata alla Corte in via pregiudiziale dalla Cour du travail di Mons. La prima volta, essa fu contraddistinta con il numero 22/77, e la sentenza della Corte venne pronunziata il 13 ottobre 1977 (Racc. 1977, pag. 1699).
Come ricorderete, gli antefatti sono i seguenti.
Il sig. Mura, nato il 28 ottobre 1937, aveva lavorato come minatore per circa quattro anni, dal 1957 al 1962, in Francia, e per 11 anni, dal 1962 al 1973, nel Belgio, prima di divenire invalido.
La normativa belga in questione è quella concernente le prestazioni di invalidità a favore dei minatori, la cui applicazione è di competenza del Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (Fondo nazionale di previdenza degli operai dell'industria estrattiva, FNROM) e che è contenuta per la maggior parte nel regio decreto belga 19 novembre 1970 (Moniteur Belge del 26. 11. 1970).
Ai sensi dell'art. 1 di tale regio decreto, hanno diritto alla pensione di invalidità quegli operai dell'industria estrattiva che, dopo avere lavorato per almeno dieci anni in detta industria, divengano inabili a svolgere l'attività lavorativa normale. Ai sensi dell'art. 4, che fissa l'ammontare annuo della detta pensione in determinati importi espressi in franchi belgi, gli unici criteri per l'attribuzione di questi diversi importi sono il fatto che il minatore interessato sia stato addetto a lavori in superficie o in galleria, e il fatto che egli sia celibe o coniugato, senza alcuna relazione con la durata dei periodi assicurativi. L'art. 23 contiene norme in tema di cumulo delle prestazioni: in particolare, al n. 1 esso stabilisce che la pensione di invalidità concessa ai sensi del regio decreto può cumularsi con una o più pensioni di invalidità solo fino a concorrenza dell'importo annuo della pensione stabilito dall'art. 4 per i minatori adibiti a lavori in galleria, coniugati o meno a seconda del caso concreto. Questa norma viene interpretata dalla giurisprudenza belga nel senso che essa si applica in relazione a qualunque altra pensione di vecchiaia o di invalidità, a prescindere dal fatto che sia corrisposta ai sensi della legislazione belga o di qualsivoglia legislazione straniera. L'art. 23, n. 4, pone un limite al cumulo della pensione corrisposta ai sensi del regio decreto con le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Ai sensi del regio decreto, il FNROM liquidava al Mura la pensione di invalidità integrale a decorrere dal 1o novembre 1973, senza che, per ottenerla, il Mura dovesse chiedere l'applicazione del diritto comunitario.
Al Mura veniva altresì concessa, a decorrere dalla stessa data, la pensione di invalidità francese per il periodo assicurativo maturato in Francia, spettantegli per effetto del cumulo e della ripartizione pro-rata ai sensi degli artt. 45 e 46, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71.
Venuto a conoscenza della concessione della pensione francese, il FNROM riduceva l'importo della pensione belga in conformità all'art. 46, n. 3, del suddetto regolamento. Il calcolo risultava complicato dal fatto che il Mura aveva anche diritto, nel Belgio, a prestazioni per malattia professionale, in merito alle quali si applica l'art. 23, n. 4 del regio decreto belga. Comunque il FNROM, con provvedimento 24 marzo 1975, esigeva dall'interessato il rimborso di un indebito di 10181 FB.
Il Mura adiva il Tribunal du travail di Mons, che annullava detto provvedimento, dichiarando, in base alla sentenza emessa dalla Corte nella causa 24/75 Petroni c/ ONPTS, Racc. 1975, pag. 1149), che l'interessato aveva diritto a fruire dell'intera pensione belga.
Su appello del FNROM, la Cour du travail di Mons decideva di sottoporre alla Corte di giustizia la questione del se l'art. 12 del regolamento n. 1408/71 debba prevalere sulle norme interne anticumulo.
La Corte si è pronunziata nei seguenti termini:
«Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va applicato quest'ultimo» (Racc. 1977, pagg. 1708 — 1709).
In termini identici è redatto il dispositivo della sentenza nella causa 37/77 Greco c/ FNROM, Racc. 1977, pag. 1711), pronunziata lo stesso giorno.
Non è chiaro perché in queste sentenze la Corte abbia fatto riferimento al «regime del cumulo e della ripartizione prorata». Il principio esatto, a mio parere, è quello sancito dalla Corte nel dispositivo delle sentenze nelle cause 98/77 (la prima causa Schaap, Racc. 1978, pag. 707) e 105/77 (Boerboom, ibidem, pag. 717). Tale dispositivo è del seguente tenore:
«Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, vanno applicate le disposizioni di detto articolo.» (Racc. 1978, pagg. 715 — 723).
La motivazione delle sentenze Schaap e Boerboom, alla luce dei fatti di queste cause, dimostra, credo, che il riferimento fatto in quelle sentenze al «regime di cui all'art. 46» costituisce un riferimento all'articolo nel suo complesso e a tutte le relative disposizioni accessorie. Fra dette disposizioni accessorie figura il secondo inciso dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, che esclude l'applicazione delle norme anticumulo nazionali nei casi in cui vengono concesse prestazioni di invalidità ai sensi sell'art. 46. In tali casi l'unica norma anticumulo che possa trovare applicazione è il n. 3 dello stesso art. 46, dato che il principio sancito nella sentenza Petroni non osta a che si applichi detta norma quando la pensione viene concessa non unicamente in forza della legislazione nazionale, bensì in base all'art. 46.
La Commissione conclude — a mio parere giustamente — che, nelle sentenze Schaap e Boerboom, la Corte si è pronunziata nel senso che avevo indicato nelle mie conclusioni in dette cause, che, cioè in casi come quello in esame, l'assicurato ha diritto a fruire in ciascuno Stato membro della pensione più elevata fra, da un lato, quella spettantegli unicamente in forza della legislazione dello Stato membro interessato, considerata nel suo insieme, comprese le norme anticumulo che essa eventualmente contenga, e, dall'altro, quella spettantegli in base al regolamento n. 1408/71 nel suo complesso. Come è stato messo in rilievo dalla Commissione, ciò significa che, in coerenza con il principio affermato nella sentenza Petroni, se la legislazione di uno Stato membro attribuisce a tale sogetto il diritto ad una pensione di importo più elevato di quello spettantegli in detto Stato ai sensi dell'art. 46, egli conserva questo diritto, ma la legislazione nazionale non può avere l'effetto di ridurre l'importo totale delle sue spettanze oltre il limite stabilito dagli autori del regolamento n. 1408/71, cioè il «limite più elevato degli importi teorici delle prestazioni». La Commissione sostiene, e anche qui mi sembra con buone ragioni, che la Corte dovrebbe associarsi a questo punto di vista.
I nn. 1 e 2 dell'art. 46 disciplinano tre diverse situazioni:
(1)
la situazione in cui l'interessato ha diritto a fruire della pensione in uno specifico Stato membro senza l'applicazione del procedimento del cumulo e della ripartizione prorata, ed in cui l'applicazione, nei suoi confronti, di detto procedimento porterebbe ad attribuirgli una pensione inferiore o eguale;
(2)
la situazione in cui egli ha diritto alla pensione in detto Stato senza l'applicazione del procedimento del cumulo e della ripartizione prorata, ma in cui l'applicazione di questo procedimento al suo caso ha l'effetto di attribuirgli una pensione più elevata; e
(3)
la situazione in cui detto soggetto ha diritto a fruire della pensione in quello Stato solo con l'applicazione del procedimento del cumulo e della ripartizione prorata.
L'art. 46, n. 1, si riferisce a coloro che si trovano nella prima o nella seconda situazione, stabilendo che essi hanno diritto prima facie a fruire della prestazione di importo più elevato fra la pensione determinata unicamente secondo la legislazione dello Stato membro interessato (talvolta giustamente chiamato «l'importo autonomo» della prestazione) e la pensione determinata applicando il procedimento del cumulo e della ripartizione prorata (talvolta chiamato «l'importo della prestazione ripartito prorata»). Dico prima facie per tener conto del fatto che esiste l'art. 46, n. 3.
L'art. 46, n. 2, disciplina il caso di coloro che si trovano nella terza situazione descritta.
Non riesco a scorgere alcun motivo per il quale chi si trova, in un determinato Stato membro, nella prima delle situazioni descritte debba vedere le prestazioni spettantigli prima facie ai sensi dell'art. 46 ridotte in conseguenza dell'applicazione del procedimento del cumulo e della ripartizione prorata solo perché si dà il caso che la legislazione di quello Stato contenga una norma anticumulo. In forza dell'art. 12, n. 2, 2o inciso, l'esistenza di una norma nazionale anticumulo non ha alcuna influenza sulla determinazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 46.
Il Mura che, in Francia, si trova nella terza delle situazioni sopra descritte, si trova, nel Belgio, nella prima. Egli infatti ha diritto, prima facie, nel Belgio, in forza della sola legislazione belga, alla pensione intera, l'importo della quale non dipende dalla durata del rapporto di lavoro o dei periodi assicurativi, sebbene, per poterne fruire, si richieda un periodo contributivo minimo di dieci anni, che peraltro egli ha maturato. L'applicazione nei suoi confronti del procedimento del cumulo e della ripartizione prorata non può avere l'effetto di aumentare l'importo delle sue spettanze nel Belgio, bensì unicamente quello di ridurlo o, nella migliore delle ipotesi, di lasciarlo inalterato. Pertanto, a mio parere, detto procedimento non va applicato, nel caso del Mura, nel Belgio.
Perciò non sono pertinenti eventuali questioni dettagliate a proposito dell'applicazione di questo procedimento.
Tuttavia, dopo che questa Corte si era pronunziata sul primo rinvio pregiudiziale della Cour du travail di Mons, una questione del genere è stata sollevata, nell'ambito della causa di merito riassunta dinanzi al giudice nazionale, in ragione di un argomento svolto dal Mura. Se, per ipotesi, fosse applicabile il procedimento del cumulo e della ripartizione prorata, ciò sembrerebbe, di primo acchito, comportare la riduzione del diritto dell'interessato di fruire, prima facie, di una pensione pari agli 11/15 del massimo, in quanto egli aveva lavorato quattro anni in Francia ed undici nel Belgio. L'argomento, dedotto dal Mura nel tentativo di eludere questo risultato, era basato sull'art. 46, n. 2, lett. c), che recita:
«se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione, è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato, per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di un importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica.»
La tesi sostenuta dal Mura è che, dato che il periodo richiesto dalla legislazione belga in materia per poter fruire della pensione completa è di dieci anni, la prima frase del n. 2, leu. c), comporta la sostituzione di 10 a 15 nel denominatore della frazione, mentre la seconda frase impone di sostituire 10 a 11 nel numeratore. In tal modo il Mura conserva, almeno prima facie, il diritto a fruire della pensione completa.
A questo argomento il FNROM ha opposto che il n. 2, lett. c), si applica solo in casi che rientrano esclusivamente nel n. 2, cioè quando il ricorso al cumulo e alla ripartizione prorata è necessario per poter attribuire comunque la pensione all'interessato. Il FNROM ha fatto riferimento, a sostegno di tale affermazione, alle formulazione dell'art. 46, n. 1, che si riferisce esclusivamente alle «regole di cui al paragrafo 2, lettere a) e b)».
La Cour du travail, tenuto conto di tali argomenti, ha sottoposto alla Corte la questione pregiudiziale in esame, che mira a stabilire se l'art. 46, n. 1, osti all'applicazione del n. 2, leu. c). La Cour du travail osserva, nella sentenza di rinvio, che la questione si pone soprattutto a causa della formulazione della sentenza della Corte nella causa Schaap.
Sulla limitata questione sottoposta alla Corte, concordo ancora una volta con la Commissione. L'art. 46, n. 1, non osta a che si applichi, in un caso rientrante in detta norma, il n. 2, lett. c). Quest'ultima disposizione ha solo carattere accessorio rispetto alle lett. a) e b) dello stesso n. 2, sicché non è necessario che venga espressamente menzionata in tutti i casi in cui ad esse si fa riferimento. Inoltre, sarebbe estremamente illogico ed iniquo che un soggetto al quale non si possano attribuire diritti a pensione in alcuno Stato membro senza ricorrere al cumulo ed alla ripartizione prorata potesse avvalersi del n. 2, lett. c), e che invece non potesse avvalersene colui che abbia diritto a fruire della pensione in uno Stato membro senza che sia necessario applicare detto procedimento.
La Cour du travail non chiede a questa Corte di pronunziarsi sulla questione del se, qualora il n. 2, lett. c) possa applicarsi ai casi rientranti nel n. 1, la legislazione belga in esame figuri fra quelle cui si riferisce il n. 2, lett. c). Sia il FNROM che la Commissione sostengono di no, dato che il periodo di dieci anni stabilito dalla suddetta legislazione è un periodo minimo, non un periodo massimo. Ai fini di questa causa non vi è comunque bisogno di pronunziarsi sull'argomento.
Concludo pertanto che dovreste risolvere la questione sottopostavi dalla Cour du travail come segue:
L'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non va interpretato nel senso che esso esclude l'eventuale applicazione, in casi in esso rientranti, del n. 2, lett. c) dello stesso articolo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 46, n. 1, il procedimento del cumulo e della ripartizione prorata, nel quale il n. 2, lett. c), svolge una funzione accessoria, non dovrebbe venire applicato in modo tale da decurtare l'importo della prestazione spettante prima facie all'assicurato in forza della legislazione dello Stato membro interessato.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy