CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 30 MAGGIO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759, GU n. L 282 del 1o novembre 1975, pag. 1) stabilisce all'art. 3 che, in presenza di una forte flessione dei prezzi, possono essere adottate misure d'intervento. Come tali vengono in considerazione, tra l'altro, gli aiuti all'ammasso privato.
A questo scopo il Consiglio — come previsto all'art. 7 del regolamento n. 2759/75 — ha stabilito con regolamento 29 ottobre 1975, n. 2763 (GU n. L 282, pag. 19) alcune norme generali, cui ha fatto seguito il regolamento della Commissione 29 luglio 1976, n. 1889, recante modalità di attuazione (GU n. L 206 del 31 luglio 1976, pag. 82).
Il regolamento n. 2763/75 dispone all'art. 1 che, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2759/75, è considerato ammasso privato «la conservazione in deposito di prodotti del settore delle carni suine, purché tali operazioni siano effettuate da e per conto proprio ed a rischio proprio di persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità». Il n. 3 dell'art. 1 dispone anche che: «Gli aiuti all'ammasso privato sono concessi conformemente alle disposizioni di contratti stipulati con organismi di intervento; tali contratti determinano gli obblighi reciproci dei contraenti a condizioni uniformi per ciascun prodotto». Ai sensi dell'art. 4 del regolamento vengono ammessi alla procedura di stipulazione dei contratti d'ammasso «solo gli interessati, che abbiano garantito l'osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di un deposito cauzionale, che resta acquisito in tutto o in parte se gli impegni dei contratti non sono rispettati o sono rispettati solo parzialmente».
Il già ricordato regolamento della Commissione n. 1889/76 dispone all'art. 3 che il contratto d'ammasso fornisce tra l'altro indicazioni sulla «natura e l'importo della cauzione» e impone all'ammassatore in particolare l'obbligo di: «a) ammassare entro i termini previsti e tenere in ammasso per il periodo stipulato il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi» e «c) di trasmettere immediatamente all'organismo d'intervento i documenti giustificativi delle operazioni di immissione in ammasso». L'art. 5, n. 2, stabilisce:
«La cauzione viene incamerata integralmente in caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali.»
Infine all'art. 6, nn. 2 e 3, del regolamento è stabilito che:
«2. Fermi restando gli altri obblighi dell'ammassatore, questi ha diritto all'aiuto soltanto se ha pienamente rispettato la condizione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lett. a).
3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo immediatamente dopo la constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali …»
Nei Paesi Bassi l'organismo d'intervento ai sensi dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 2759/75 — almeno per quel che riguarda determinate funzioni — è il Voedselvoorzieningsin- en -verkoopbureau (VIB), ente dipendente dal ministero dell'agricoltura e della pesca. Con comunicazione n. 9/77 il VIB ha precisato le condizioni che i contratti di aiuti all'ammasso privato di carni suine devono rispettare. In essa è stabilito tra l'altro l'obbligo di redigere settimanalmente su apposito formulario un estratto della merce immagazzinata, specificata secondo il tipo di prodotti e l'impianto di refrigerazione. Si dispone poi che gli estratti vengano trasmessi al VIB, insieme alle pezze giustificative delle operazioni d'ammasso, entro la settimana successiva a quella in cui è stato effettuato l'ammasso stesso.
Con questo ente d'intervento la ricorrente nella causa principale, Atalanta Amsterdam BV, concludeva, nel 1977, una serie di contratti sulla concessione di aiuti per l'ammasso di carni suine. Come è stato stabilito senza contestazioni nella causa principale, essa adempiva totalmente gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1889/76 (obbligo di ammassare entro i termini previsti e di tenere in ammasso per il periodo stipulato). Per singole operazioni d'ammasso l'Atalanta non faceva pervenire tempestivamente al VIB i documenti giustificativi necessari, secondo quanto disposto nella comunicazione n. 9/77: in ciò l'ente ravvisava un non corretto adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1889/76. Il 1o novembre 1977 il VIB comunicava pertanto alla ricorrente di aver incamerato la cauzione da essa versata. Per la concessione di un aiuto all'ammasso, la ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi al Produktschap voor Vee en Vlees, cui spetta il potere di decisione in materia.
In risposta ad un'istanza presentata al Produktschap e vertente anche sull'incameramento della cauzione, la ricorrente veniva informata con lettera 15 novembre 1977 di non poter ricevere alcun aiuto all'ammasso, non avendo fatto pervenire tempestivamente le pezze giustificative richieste.
La ricorrente iniziava allora dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven un procedimento relativo sia al rifiuto dell'aiuto, sia all'incameramento della cauzione. Nel corso di questo procedimento il Produktschap faceva presente di non aver voluto con la sua comunicazione scritta del 15 novembre 1977 prendere nessuna decisione sull'incameramento della cauzione, poiché la competenza in materia spetta al VIB.
Il giudice adito, con sentenza 1o novembre 1978, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177, n. 3, del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«I.
Se la lettera e lo spirito del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2759/75, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2763/75 — in particolare l'art. 1, n. 3 — e del regolamento (CEE) della Commissione n. 1889/76 — in particolare gli artt. 3, n. 2, 4, n. 2, e 8 — implichino che il potere di decisione per l'attuazione della ivi contemplata attribuzione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine — ivi compresa la prestazione e l'eventuale incameramento delle cauzioni — spetta esclusivamente agli enti d'intervento nazionali,
ovvero
detta lettera e detto spirito vadano intesi nel senso che il potere di decidere in merito all'attuazione delle discipline ivi contemplate — per quanto riguarda tanto l'attribuzione dell'aiuto quanto le cauzioni, oppure esclusivamente la prima — spetta agli Stati membri, sia pure con l'obbligo di attribuire gli aiuti d'intesa col rispettivo ente d'intervento.
II.
Se la corretta interpretazione dell'art. 6, nn. 2 e 3 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1889/76 implichi che l'ammassatore
1)
ha diritto all'aiuto qualora siano stati interamente adempiuti tutti gli obblighi indicati nell'art. 3, n. 2, lett. a) di detto regolamento,
e
2)
ha diritto al versamento dell'aiuto, non appena risulti che gli obblighi contrattuali sono stati adempiuti e, fra l'altro, le pezze giustificative relative all'immagazzinamento sono state trasmesse all'ente d'intervento, anche se non “immediatamente”,
ovvero
l'art. 6, nn. 2 e 3, vada interpretato nel senso che l'ammassatore, una volta adempiuti tutti gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, di detto regolamento, non può tuttavia far valere alcun diritto all'aiuto, qualora le pezze giustificative dell'immagazzinamento menzionate nell'art. 3, n. 2, lett. c) dello stesso regolamento siano state bensì trasmesse all'ente d'intervento competente, tuttavia non “immediatamente”.
III.
1)
Se il termine “obblighi” di cui all'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2763/75 indichi esclusivamente quelli relativi all'ammassare e al tenere in ammasso carne suina, ovvero comprenda pure obblighi accessori, relativi all'informazione ed al controllo.
2)
Se il termine “obblighi” di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1889/76 indichi unicamente quelli relativi all'ammassare ed al tenere in ammasso carne suina, ovvero comprenda pure gli obblighi indicati nell'art. 6, n. 2, lettere b)-e) di detto regolamento.
3)
Qualora l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2763/75 vada interpretato nel senso che il termine “obblighi” ivi usato indica unicamente quelli relativi all'ammassare ed al tenere in ammasso carne suina, mentre nell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1889/76 lo stesso termine comprende pure gli obblighi indicati all'art. 3, n. 2, lettere b)-e) di questo regolamento, se lo stesso art. 5, n. 2, sia valido in questa sua parte.
IV.
1)
Se l'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1889/76 vada interpretato nel senso che la cauzione viene interamente incamerata qualora gli obblighi principali o accessori siano rimasti solo parzialmente inadempiuti.
2)
In caso affermativo, se detto art. 5, n. 2, sia in questa sua parte compatibile con l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2763/75 il quale stabilisce, a proposito della cauzione, che questa viene incamerata in tutto o in parte “se gli impegni dei contratti non sono rispettati o se sono rispettati solo parzialmente”, e, in caso negativo, se l'art. 5, n. 2, sia invalido in questa sua parte.»
In merito a tali questioni, il mio parere è il seguente:
1.
La prima questione si riferisce al fatto che i regolamenti comunitari in materia menzionano più volte gli enti di intervento, cui spettano precisi compiti. Così, all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 2759/75:
«Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri adottano le misure d'intervento alle condizioni definite negli artt. da 5 a 7.»
Ai sensi dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 2763/75: «gli aiuti all'ammasso privato sono concessi conformemente alle disposizioni di contratti stipulati con organismi di intervento …». Inoltre all'art. 3, n. 2, lettere b), c) ed e), all'art. 4, n. 2, nonché all'art. 8 del regolamento n. 1889/76 si parla di «organismi d'intervento competenti».
A mio parere, però, la Commissione e i resistenti nella causa principale non hanno torto nel sostenere che in tal modo non viene designato un organo statale specifico. Il loro punto di vista mi pare inoltre convincente: il diritto comunitario non ha voluto stabilire, nelle disposizioni ricordate, che le misure d'intervento in questione possano venir adottate soltanto da un organo, né che sia inammissibile la ripartizione dei compiti tra vari enti.
A questo proposito ricordo i principi che regolano i rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale proprio nel settore agricolo. Generalmente il diritto comunitario si limita a stabilire le norme fondamentali, mentre spetta agli Stati membri adottare, nella forma che essi ritengono opportuna, i provvedimenti d'attuazione e di apprestare a questo scopo un procedimento adatto. In conformità a questi principi la giurisprudenza ha sostenuto che è compito degli Stati membri stabilire quali enti nell'ordinamento giuridico interno siano competenti ad adottare provvedimenti per l'adempimento di obblighi comunitari, mentre è esclusivamente il sistema costituzionale di ciascuno Stato membro a stabilire in qual modo lo Stato possa trasferire a determinati enti nazionali il compito di esercitare i poteri o di adempiere i doveri nascenti dai Trattati o dai regolamenti per l'attuazione del diritto comunitario (cfr. cause riunite 51-54/71, International Fruit Company c/Produktschap voor Groenten en Fruit, sentenza 15 dicembre 1971, Racc. 1971, pag. 1116).
Non vi è motivo perché per il settore dell'organizzazione dei mercati delle carni suine debba valere un principio diverso. Nell'art. 4, n. 3, del regolamento generale n. 2759/75 si parla anzi molto in generale degli organismi d'intervento designati dagli Stati membri. Nell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2763/75 è stata scelta la formula «conformemente alle disposizioni di contratti stipulati con organismi di intervento», che certamente si riferisce ad un determinato ente statale.
Dal punto di vista del diritto comunitario è dunque sufficiente che gli enti designati dagli Stati membri abbiano funzioni d'intervento: e ciò accade quando sono loro affidati compiti determinati, relativi alla concessione di aiuti per l'ammasso privato (stipulazione di contratti, pagamento di aiuti) e poteri relativi alla costituzione o all'incameramento della cauzione.
Nello stesso modo, dal punto di vista comunitario non vi è nulla da obiettare all' eventuale divisione dei compiti; al fatto cioè che, come in questo caso, un ente (il Produktschap) sia in via generale competente per le richieste d'aiuti ed un altro (il VIB) debba decidere sulla cauzione, dal momento che, stipulando esso stesso i contratti d'ammasso, può meglio valutare gli adempimenti contrattuali. Non ho l'impressione che la partecipazione alle previste misure d'intervento venga in questo modo resa sproporzionatamente più difficile, né che gli operatori economici risultino svantaggiati — in particolare rispetto a quelli di altri paesi membri. Non ho neppure dubbi su un possibile conflitto decisionale e sulla competenza di giudici diversi. Si è invero giustamente fatto riferimento all'obbligo degli Stati membri — derivante in generale dall'art. 5 del Trattato CEE e in particolare dall'organizzazione del mercato agricolo — di non pregiudicare il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. Di un pericolo di tal genere non vi è tuttavia nessun segno premonitore: al contrario, come ci è stato detto nel corso della discussione orale, pur in mancanza di espresse norme di legge o di collegamento organico, sussiste tra i vari enti competenti un coordinamento efficace, risultante da contatti stretti e permanenti, nell'ambito della quale il VIB, a quanto pare, adegua le proprie decisioni a quelle della Produktschap. D'altra parte, l'omogeneità di applicazione del diritto comunitario viene garantita dalla competenza interpretativa di questa Corte: competenza che vale nei confronti di tutti i giudici nazionali.
La prima questione del College van Beroep può dunque risolversi in modo sostanzialmente conforme alla seconda alternativa proposta dal giudice.
2.
La seconda questione concerne il problema del momento in cui sorge il diritto all'aiuto ed al suo versamento, ed in particolare dell'eventuale sua decadenza qualora, nonostante l'adempimento di tutti gli obblighi di cui all'art. 6, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1889/76, le pezze giustificative non siano state spedite immediatamente, come prescritto all'art, n. 2, lett. c), del regolamento succitato, all'ente d'intervento.
In questo contesto la Commissione ha giustamente fatto notare che i regolamenti comunitari regolano in maniera vincolante il rapporto contrattuale per l'ammasso privato di carni suine, che dovrebbe valere come misura d'intervento, e si sostituiscono, in una certa misura, al diritto delle obbligazioni nazionali. Le disposizioni comunitarie permettono inoltre di sostenere l'opinione che per le misure d'intervento in questione sia necessario procedere ad una distinzione tra obblighi principali ed obblighi accessori posti a carico del soggetto che voglia valersi a suo profitto delle misure d'intervento stesse.
Obbligo principale è evidentemente quello derivante dall'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento della Commissione n. 1889/76: «ammassare entro i termini previsti e tenere in ammasso per il periodo stipulato il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, a suo conto e rischio …». E ciò si deduce senz'altro dall'art. 6, n. 2, di questo regolamento secondo cui, fermi restando gli altri obblighi dell'ammassatore, sorge il diritto all'aiuto solo quando gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, lett. a), siano completamente rispettati. Secondo questa disposizione infatti non può esservi dubbio che il diritto all'aiuto è collegato soltanto alla condizione che siano rispettati gli obblighi di ammasso. Se infatti l'insorgere d'un tale diritto dipendesse soltanto dall'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, per l'art. 6, n. 2 del regolamento della Commissione non si sarebbe certamente scelta la formula «fermi restando gli altri obblighi», ma si sarebbe fatto piuttosto espresso riferimento a tutti gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, e non soltanto a quelli di cui alla lett. a).
L'aiuto viene invece versato — e questo lo si deduce dal n. 3 che è inequivocabilmente ben distinto dal n. 2 dell'art. 6 e che contiene una norma completamente autonoma —, quando tutti gli obblighi contrattuali sono stati rispettati: e quindi anche l'obbligo di trasmettere i documenti giustificativi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. c). Per quel che riguarda quest'ultimo obbligo si tratta dunque, nel sistema del regolamento, soltanto di un obbligo accessorio, stabilito esclusivamente per garantire il buon funzionamento dell'amministrazione e volto a rendere possibili agli enti competenti i controlli necessari.
Alla luce di queste considerazioni e tenendo presente i vari interessi in gioco, non sarebbe certo opportuno considerare l'indicazione temporale data all'art. 3, n. 2, lett. c) — invio immediato delle pezze giustificative — come un termine di decadenza, nel senso cioè che, in caso d'inosservanza, venga meno il diritto agli aiuti. Ciò verrebbe ad essere in evidente contraddizione con l'inequivocabile disposto dell'art. 6, n. 2 e verrebbe ad annullare la distinzione, voluta dal legislatore comunitario, tra il momento in cui il diritto sorge e quello in cui esso si realizza. Inoltre la Commissione ha giustamente ricordato che, secondo il sistema normativo nel suo complesso, il tempestivo adempimento dell'obbligo d'inviare le pezze giustificative può venir efficacemente garantito in altri modi, e cioè con l'incameramento di una parte della cauzione versata. Una sanzione del genere è senz'altro sufficiente per quest'obbligo che va considerato come un obbligo accessorio dell'ammassatore e che si accorda con il principio della proporzionalità, certamente molto rilevante in questo contesto. Vi è inoltre anche da riflettere — ma vi accenno soltanto, non essendo stata sollevata sul punto alcuna questione — sul fatto che l'avverbio «tempestivamente», inteso nel senso del regolamento della Commissione — che aveva già usato l'espressione «immediatamente» —, non deve in ogni caso indicare il rispetto del termine di una settimana fissato dall'ente d'intervento olandese: può invece trattarsi — a seconda delle circostanze — anche di un periodo di tempo più breve o più lungo.
La seconda questione va quindi risolta nel senso che il diritto al pagamento dell'aiuto, una volta adempiuti correttamente tutti gli obblighi, sorge anche quando per la spedizione delle pezze giustificative non sia stato rispettato il termine — da considerarsi semplicemente come ordinatorio — di cui all'art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento della Commissione n. 1889/76.
3.
La terza questione fa riferimento all'obbligo dell'ammassatore di versare la cauzione ed all'eventuale incameramento di questa. Il problema verte, da un lato, sull'interpretazione dell'art. 4, n. 2, leu. b), del regolamento n. 2763/75, in cui si stabilisce che gli interessati devono garantire l'osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di un deposito cauzionale che resta acquisito in tutto o in parte se gli impegni contrattuali non sono rispettati o sono rispettati solo parzialmente. D'altro lato, è messa in discussione l'interpretazione — eventualmente la validità — dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1889/76, in cui si stabilisce che «la cauzione viene incamerata integralmente in caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali».
Il mio parere in proposito sarà piuttosto conciso.
Credo che l'art. 4, n. 2, lett. b), in cui si parla di «stipulazione di contratti» e di garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali indichi chiaramente che la costituzione della cauzione deve garantire l'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e dunque non soltanto degli obblighi principali di cui all'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1889/76, ma anche degli obblighi accessori e particolarmente di quelli derivanti dalla lett. c) e relativi all'immediato invio dei documenti giustificativi. Ciò appare logico, dal momento che anche gli obblighi accessori hanno la loro importanza — v. lett. c), soprattutto in relazione alla possibilità di esercitare i controlli necessari. E dunque impensabile che debba mancare un apparato sanzionatorio in caso d'inosservanza.
In tal senso va interpretato anche il regolamento di attuazione della Commissione. All'art. 5, n. 2, si parla molto in generale degli obblighi derivanti dal contratto: né dal regolamento né dalla sua motivazione è possibile desumere che ci si sia voluti riferire soltanto agli obblighi principali: se ne deve pertanto concludere che l'incameramento della cauzione avviene per l'inosservanza di qualsiasi obbligo contrattuale.
Pertanto bisogna risolvere la terza questione in questo senso. Avendo dato quest'interpretazione, risulta inoltre chiaro che non è necessario approfondire il problema della validità dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1889/76. Esso potrebbe infatti porsi soltanto se, per l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75, tra gli obblighi da garantire con la cauzione rientrassero solo gli obblighi principali relativi all'ammassare e al tenere in ammasso carne suina. L'incameramento della cauzione di cui al regolamento della Commissione si riferisce invece a tutti gli obblighi.
4.
La quarta questione verte infine, nella sua prima parte, sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1889/76. Bisogna a questo proposito chiarire se in base alla disposizione citata venga in discussione l'incameramento totale della cauzione, anche quando gli obblighi contrattuali siano stati almeno parzialmente adempiuti.
A tale questione, in base alla lettera della disposizione menzionata e già citata anche in altri contesti, sembra doversi dare soluzione affermativa. La Commissione ha però convincentemente dimostrato che il vero contenuto della norma non può venir esattamente individuato in un modo così superficiale. Bisogna piuttosto considerare che, essendo stato emanato specialmente in esecuzione del regolamento del Consiglio n. 2763/75, il regolamento della Commissione va interpretato alla luce di questo regolamento e, in particolare, del suo art. 4, n. 2, lett. b). E infatti accertato che esso resta nei limiti di questo regolamento del Consiglio, rivestendo, nei suoi confronti, una mera funzione ausiliaria. Nell'interpretare il regolamento della Commissione, bisogna inoltre tener conto del ricordato principio della proporzionalità, che resta valido anche nel diritto comunitario ed a cui la Commissione ha evidentemente voluto attenersi nell'emanazione delle norme d'attuazione. In merito a questo principio, è stato rilevato recentemente nella causa 122/78 (S.A. Buitoni c/Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, sentenza 20 febbraio 1979) che esso esclude il totale incameramento della cauzione, qualora soltanto la prova dell'importazione non venga prodotta entro il termine fissato.
Se si tiene ben a mente questa considerazione e se si riflette in particolare che nell'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75 si parla anche d'incameramento parziale della cauzione, non può sorgere alcun dubbio sull'ammissibilità di tale incameramento parziale anche in forza dell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76, che del resto adesso — come ci è stato detto — dev'essere espressamente modificato in questo senso. Di ciò bisogna naturalmente tener conto quando i documenti giustificativi non vengono presentati che per una parte del quantitativo stabilito nel contratto o quando l'ammassatore non ha tempestivamente adempiuto quest'obbligo, che va considerato soltanto come accessorio.
Proprio perché, in via interpretativa, l'incameramento parziale della cauzione è stato riconosciuto possibile anche ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76, diventa superfluo, nell'economia della quarta questione, procedere all'esame della compatibilità di questa norma con il regolamento del Consiglio n. 2763/75, in cui — come ho detto — viene fatta in proposito un'e-pressa distinzione.
5.
Le questioni pregiudiziali proposte dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven possono dunque risolversi in complesso nel modo seguente:
a)
I regolamenti nn. 2759/75, 2763/75 e 1889/76 vanno interpretati nel senso che spetta agli Stati membri stabilire quali enti nazionali siano investiti dei poteri decisionali contemplati dai menzionati regolamenti e relativi alla concessione di aiuti ed alla disciplina della cauzione.
b)
Dall'art. 6, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1889/76 si deduce che l'ammassatore, anche quando non ha inviato tempestivamente all'ente d'intervento le pezze giustificative, ha diritto all'aiuto, una volta che abbia adempiuto tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3, n. 2, lett. a) di questo regolamento. Gli aiuti devono essere versati una volta accertato che tutti gli obblighi contrattuali, inclusi quelli relativi all'invio delle pezze giustificative, sono stati rispettati.
c)
Per «obblighi» ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2763/75 nonché dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1889/76 devono intendersi tutti gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, lettere a)-e) del regolamento n. 1889/76.
d)
L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1889/76 va interpretato nel senso che la cauzione viene in tutto o in parte incamerata, quando gli obblighi contrattuali non sono stati rispettati o lo sono stati solo in parte.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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