CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 21 GIUGNO 1979 ( 1 )
Signor Presidente
signori Giudici,
dopo le cause Meganck c/ Commissione (sentenza 30 maggio 1973, Racc. pag. 527) e Kuhl c/ Consiglio (sentenza 27 giugno 1973, Racc. pag. 705), è la terza volta che presento conclusioni in materia di ripetizione di somme indebitamente versate ad un dipendente delle Comunità.
I —
La lite verte sull'assegno di famiglia contemplato dall'art. 67, n. 1, dello Statuto del personale. I requisiti necessari per ottenere quest'assegno sono precisati dall'art. 1, dell'Allegato VII dello Statuto. Il n. 3 di questa disposizione, nella versione in vigore al momento dei fatti, recita :
«qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti i FB 250000 all'anno, al lordo dell'imposta, il funzionario che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico».
I capi amministrazione, nella riunione del 26 ottobre 1973, stabilivano di applicare al massimale di FB 250000 il coefficiente correttore vigente per gli stipendi. Pertanto, il 1o novembre 1973, data d'entrata in vigore del provvedimento, per i dipendenti con sede di servizio nel Belgio il massimale passava a FB 250000 x 117 %, e cioè a FB 292000.
Questo sistema restava in vigore per tutto il periodo durante il quale il ricorrente percepiva indebitamente l'assegno di famiglia.
Il ricorrente, cittadino danese, entrato in servizio presso la Commissione il 1o gennaio 1974, esercita dal 1o dicembre 1974 le funzioni di assistente aggiunto di grado B 4 presso la divisione «finanziamento e controllo» della direzione del FEAOG (direzione generale dell'agricoltura). Sua moglie, anch'essa assunta dalla convenuta in qualità di ausiliaria il 1o febbraio 1974, era nominata in ruolo col grado C 3 il 1o novembre dello stesso anno.
Il 9 novembre 1977, il ricorrente informava l'amministrazione del suo divorzio, pronunciato l'8 agosto 1977. Il 15 gennaio 1978, ricevendo la propria scheda dello stipendio, rilevava che gli era stata addebitata una «somma da restituire» di FB 96272. Con nota 10 febbraio 1978 della divisione «stipendi, pensioni, missioni, indennità diverse», il ricorrente veniva informato che questo rimborso alla fonte era effettuato perché egli aveva percepito indebitamente l'assegno di famiglia dal 1o luglio 1974 al 31 dicembre 1977. La nota precisava inoltre le modalità del recupero delle somme indebitamente percepite.
Una seconda nota, firmata dal Capo della divisione «diritti individuali, privilegi» e datata 27 febbraio, confermava la prima, precisando però che il recupero sarebbe stato effettuato soltanto per le somme percepite a partire dal 1o gennaio 1975. Per il periodo precedente, infatti, lo stipendio della moglie del ricorrente era stato versato, sotto forma di anticipi, successivamente regolarizzati, ed aveva oltrepassato il massimale stabilito per l'attribuzione dell'assegno di famiglia soltanto a causa di un adeguamento retroattivo.
Il 14 aprile 1978, il ricorrente presentava reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Lamentava di non essere stato sufficientemente tenuto al corrente della messa in atto della procedura di ripetizione. Sosteneva, in secondo luogo, che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 85 dello Statuto. Affermava di non essere stato a conoscenza dell'irregolarità dei pagamenti e contestava che essa fosse stata «così evidente che egli non poteva non accorgersene», per citare la lettera dell'art. 85 dello Statuto. A sostegno di questa tesi invocava la dichiarazione fattagli nel febbraio 1974 — secondo la quale egli aveva diritto all'assegno —, la complessità delle disposizioni in materia e il fatto che la Commissione, responsabile dell'errore, disponeva di tutte le informazioni necessarie per rettificarlo, dal momento che anche sua moglie prestava servizio presso la stessa istituzione ed era da essa stipendiata.
Dopo aver fornito per iscritto delle nuove precisazioni, la Commissione, con decisione 27 novembre 1978, respingeva la domanda del ricorrente, adducendo che egli conosceva il reddito del coniuge, che era pertanto al corrente del fatto che esso eccedeva il limite prescritto e che in ogni caso un dipendente dotato di normale diligenza deve verificare i pagamenti che riceve.
Nel frattempo, il 13 novembre, l'interessato aveva proposto un reclamo volto ad ottenere l'annullamento della nota 27 febbraio 1978 e del silenzio-rifiuto della Commissione. La lite verte sugli assegni versati dal 1o gennaio 1975 al 31 agosto 1977, dal momento che la Commissione ha rinunciato alla ripetizione per il periodo precedente e che il ricorrente non ne contesta il fondamento per quel che riguarda il periodo successivo al divorzio. La somma così pretesa ammonta — se non m'inganno — a FB 92536.
II — Dal momento che il ricorso non solleva alcun problema di ricevibilità, passerò subito all'esame del merito.
Nei rapporti tra Comunità e loro dipendenti, ia ripetizione dell'indebito è disciplinata dall'art. 85 dello Statuto, in base al quale «qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene». Nel caso di specie, la controversia, verte esclusivamente sull'«evidenza» dell'irregolarità.
A questo proposito, dalla vostra giurisprudenza si può desumere che la ripetizione è ammessa qualora dall'esame delle circostanze risulti che, usando la normale diligenza, il dipendente non poteva ignorare l'irregolarità del versamento. In caso contrario non si può esigere restituzione (sentenza Meganck, punto n. 20, Racc. 1973, pag. 534; sentenza Kuhl, punto n. 11, Racc. 1973, pag. 712). La nozione centrale da chiarire è dunque quella di diligenza normale.
Le soluzioni accolte dal diritto del pubblico impiego vigente negli Stati membri in materia di ripetizione dell'indebito sono tutte nettamente più rigorose dell'art. 85 dello Statuto. L'ho constatato nelle mie conclusioni nella causa Kuhl per il diritto francese, tedesco e italiano: diritti, questi, che hanno conservato ancora oggi il loro orientamento. Nei Paesi Bassi i tribunali respingono spesso i ricorsi contro la ripetizione dell'indebito, data la crescente precisione delle schede dello stipendio.
Nel diritto vigente nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda non si riscontrano norme speciali in materia di pubblico impiego. In forza di un principio di diritto antichissimo, che è peculiare della ripetizione dell'indebito e si richiama al regime dei quasi contratti, solo in casi eccezionali l'accipiens può evitare la ripetizione.
Se ne può dunque desumere l'esistenza di un principio generale di diritto che, contrariamente alla precedente versione dell'art. 85 dello Statuto, fa della ripetizione la regola e della non ripetizione l'eccezione. Questa differenza si è del resto attenuata dal 1o luglio 1972, data a partire dalla quale la versione dell'art. 85 secondo cui «qualsiasi somma indebitamente percepita può dar luogo a ripetizione …» è stata sostituita dal testo «qualsiasi somma indebitamente percepita dà luogo a ripetizione …».
È alla luce di queste osservazioni che è necessario accertare se il ricorrente, non accorgendosi per quasi tre anni dell'irregolarità del versamento effettuato a suo vantaggio, abbia spiegato la normale diligenza.
III — Non lo credo.
Anzitutto non può ammettersi che un dipendente giustifichi il fatto di non essersi accorto del carattere indebito di alcuni pagamenti effettuati a suo favore adducendo la sua ignoranza delle disposizioni statutarie a norma delle quali i versamenti stessi sono stati effettuati.
Questo è tanto meno ammissibile in quanto i testi in questione erano a disposizione del ricorrente nella sua madre lingua o, per quel che riguarda lo Statuto al momento dell'assunzione, in tedesco, lingua che il ricorrente conosce molto bene.
Il ricorrente sostiene pure che la Commissione era in una posizione molto più favorevole della sua per rendersi conto dell'errore commesso. A suo dire, essa disponeva a questo scopo di tutti gli elementi necessari, dal momento che la moglie era anch'essa alle dipendenze di questa istituzione. Ma l'errore dell'ammini strazione non può costituire una giustificazione. Come sostenevo nelle conclusioni per la causa Kuhl, esso è anzi, evidentemente, uno dei presupposti dell'azione ripetitoria. Il ricorrente non può in particolare addurre come argomento delle informazioni comunicategli all'atto dell'assunzione della moglie il febbraio 1974, secondo cui egli aveva diritto all'assegno di famiglia. Queste informazioni gli erano state date in fretta e in via del tutto ufficiosa.
D'altro canto egli non può pretendere di non essere stato a conoscenza dell'ammontare dei redditi della moglie, dal momento che, sino al luglio 1976, cioè per quasi 2/3 del periodo in discussione, gli stipendi dei due coniugi venivano versati sullo stesso conto bancario.
Infine, dichiarando le difficoltà incontrate nel determinare l'ammontare dello stipendio di sua moglie che doveva essere raffrontato al massimale oltre il quale l'assegno di famiglia doveva essere soppresso, il ricorrente aggiunge che, anche se fosse stato a conoscenza del reddito, non avrebbe per questo potuto rendersi conto di non aver diritto all'assegno. Questa difficoltà mi sembra tuttavia più apparente che reale. Bastava che il ricorrente addizionasse lo stipendio netto percepito da sua moglie con l'ammontare dell'imposta comunitaria per ottenere l'importo mensile il cui equivalente annuale andava paragonato al massimale stabilito dallo Statuto, modificato dal coefficiente correttore vigente per il Belgio. Questo calcolo non mi sembra che esorbiti dalle capacità di un dipendente del grado del ricorrente, il cui fascicolo rivela delle conoscenze contabili.
In quest'ordine di idee, il Centrale Raad van Beroep dei Paesi Bassi ha affermato, in una sentenza del 18 aprile 1961 (Administratieve en rechterlijke beslissingen 1961, pag. 879) che la ripetizione è lecita quando le schede dello stipendio danno al dipendente una ragionevole possibilità di controllo, indipendentemente dalla complessità della normativa. L'alto collegio olandese ha aggiunto che, benché l'amministrazione avesse l'obbligo di procedere al calcolo esatto, il dipendente doveva nondimeno profittare dell'occasione offertagli dalla consegna della scheda dello stipendio per procedere egli stesso alla verifica.
IV —
Bisogna ora accertare se possa accettarsi la tesi della Commissione secondo cui il ricorrente non ha rispettato l'impegno preso, come ogni altro dipendente, al momento della sua entrata in servizio di segnalare i cambiamenti sopravvenuti nella sua situazione, ed in particolare quelli relativi all'attività lucrativa del coniuge.
Nel diritto italiano, la ripetizione dell'indebito è in tal caso legittima, perché l'a ver omesso di comunicare delle informazioni costituisce un caso in cui il versamento è considerato come determinato dal comportamento del dipendente (Consiglio di Stato, 4a Sezione, 13 dicembre 1963, Rassegna Consiglio di Stato, 1962, 1, pag. 481).
Tuttavia, in questo campo, non penso che il ricorrente sia venuto meno alla diligenza normale che ci si poteva aspettare da lui, poiché la Commissione sapeva meglio di chiunque altro quanto guadagnasse il coniuge. Ci si può persino chiedere se, per evitare altre situazioni spiacevoli, la Commissione non possa, alla stessa stregua di altre istituzioni comunitarie e senza gravi difficoltà amministrative, far compilare annualmente dai suoi dipendenti una scheda informativa che segnali, tra l'altro, anche i redditi del coniuge, sia o no questo alle dipendenze della Commissione. Il controllo finanziario ne sarebbe certo facilitato e gli errori più agevolmente scoperti.
Concludo proponendo:
—
che il ricorso venga respinto,
—
e che in conformità all'art. 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti sopporti le proprie spese di giudizio.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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