CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 7 GIUGNO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Introduzione
In questa causa due dipendenti della Commissione di categoria C, la sig.ra Anselme e il sig. Constant, impugnano le decisioni di una commissione giudicatrice di non ammetterli come candidati di un concorso interno indetto al fine di costituire una riserva di persone disponibili per la nomina come assistenti tecnici della carriera B 5/B 4. Il punto cruciale della controversia è quello del se la commissione giudicatrice abbia errato nel ritenere che i ricorrenti non possedevano i requisiti per l'ammissione al concorso. La Commissione ha pure espresso dubbi sulla ricevibilità del ricorso, pur senza sollevare un'eccezione formale.
Il bando di concorso (all. 4 all'atto introduttivo) aveva il n. COM/BT/7/76 e, secondo la prassi della Commissione, non era datato. Pare sia stato pubblicato nel settembre o nell'ottobre 1977. Esso indicava che il concorso si sarebbe svolto solo per esami; e che l'elenco di riserva compilato in esito ad esso sarebbe stato valido sino al 31 dicembre 1978 salvo proroghe. Rispondendo ad una domanda posta dalla Corte alla fine della discussione orale, la Commissione ha dichiarato che la validità dell'elenco è stata poi prorogata fino al 30 giugno 1979. La comunicazione della relativa decisione dell'autorità che ha il potere di nomina è stata data al personale il 15 dicembre 1978.
Il bando di concorso, sotto la rubrica «I-Natura delle funzioni», indicava che i posti vacanti erano «nei seguenti settori:
1.
Telecomunicazioni: centralino, telefono, telescrivente, sale di conferenza;
2.
Tecniche audiovisive:
3.
Elettromeccanica (specialmente applicata all'edilizia, alle arti grafiche, ecc.);
4.
Arti grafiche:
a)
Edizione
b)
Fotoincisione
c)
Microfilm e fotografia industriale
d)
Offset
e)
Composizione
f)
Rilegatura».
(Vi era una discrepanza tra la versione francese e la versione inglese del bando di concorso in quanto al punto 4 a, il testo francese recava «édition», mentre in inglese si parlava di «printing», mentre si sarebbe piuttosto dovuto dire «publishing»).
I candidati dovevano specificare, nelle loro domande, tra l'altro, «il/i settore/i scelto/i (e per il settore 4, dovranno essere indicati anche due sottosettori)».
Sotto la rubrica «II — Condizioni per l'ammissione al concorso», il bando indicava i: «Titoli di studio ed esperienza professionale» richiesti dai candidati nei seguenti termini:
«— A:
1.
Diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado
e
2.
Almeno sei anni d'esperienza nel settore scelto dal candidato tra quelli enunciati al punto I “Natura delle funzioni”
e
3.
(a)
Essere entrato in servizio presso le Comunità, in qualità di funzionario o altro agente, prima del 1o gennaio 1973
oppure
(b)
Almeno quindici anni di esperienza professionale in relazione con il settore scelto;
oppure
— B:
1.
Almeno nove anni d'esperienza professionale in mansioni esecutive di carattere tecnico equiparate, ai sensi dello statuto, ai livello della categoria C
e
2.
Essere entrato in servizio presso le Comunità, in qualità di funzionario o altro agente, prima del 1o gennaio 1973».
Noterete che, mentre nell'alternativa A l'esperienza acquistata dal candidato deve essere inerente al «settore» scelto dal candidato tra quelli elencati sotto la rubrica «natura delle funzioni», la stessa condizione non è posta per quel che riguarda l'alternativa B. Inoltre, nel caso delle «arti grafiche», non vi era alcun cenno, sub A o sub B, alle «specializzazioni» scelte dai candidati.
Gli altri punti del bando riguardavano gli altri requisiti, come conoscenza delle lingue, posseduta dai candidati, natura degli esami, criteri di votazione ed alcuni altri particolari di procedura. In nessuno di questi punti si faceva espresso riferimento ai «settori» prescelti dai candidati o, nel caso delle arti grafiche, alle «specializzazioni» indicate dagli stessi.
I ricorrenti avevano entrambi presentato la loro candidatura. Entrambi hanno scelto il settore delle arti grafiche. La sig.ra Anselme indicava come specializzazioni l'editoria e la composizione, mentre il sig. Constant sceglieva la fotoincisione e il microfilm e la fotografia industriale. Nessuno dei due aveva un diploma secondario di secondo grado, cosicché essi potevano partecipare al concorso solo alle condizioni sub B. Entrambi erano alle dipendenze della Commissione da date molto anteriori al 1o gennaio 1973, cosicché il problema della loro ammissione al concorso si limitava, per entrambi, al se l'uno o l'altra possedessero i requisiti di esperienza professionale di cui alla lettera B.1.
La documentazione allegata alla candidatura dell'Anselme ( 1 al controricorso) dimostra che essa possedeva 17 anni di esperienza nella composizione. Però non risultava che essa avesse esperienza nell'editoria. La documentazione prodotta dal Constant ( 2 al controricorso) mostrava che egli aveva 12 anni di esperienza in campo fotografico, specie per quel che riguarda i microfilm, ma non risultava che avesse esperienza della fotoincisione.
Il 7 febbraio 1978, il sig. Desbois, capo della Divisione assunzioni, nomine e promozioni della Direzione generale del personale della Commissione, scriveva alla Anselme comunicandole che la commissione giudicatrice aveva respinto la sua candidatura al concorso in quanto essa non possedeva il minimo di nove anni di esperienza professionale per le mansioni d'indole tecnica, che lo Statuto del personale equiparava a quelle della categoria C, «in due specializzazioni». Lo stesso giorno il Desbois scriveva una lettera analoga al Constant (ali.ti 5 e 6 all'atto introduttivo).
Il 10 febbraio 1978 il Constant scriveva al Desbois, richiamandosi alla reiezione della sua candidatura, in questi termini:
«Pourtant, de mon dossier personnel, il ressort que dans le premier sous-domaine (microfilm et photo industrielle) je possède des connaissances approfondies dans ma spécialité. Ceci étant indiqué sur mes rapports de notation de fonctionnaire. En ce qui concerne le deuxième sous-domaine choisi (photo-gravure), le rapport de notation du 7 juillet 1971 couvrant la période du 1. 1. 1970 au 30. 6. 1971 atteste que je possède une bonne connaissance de la photogravure, ceci étant dù au fait que j'ai passe un certain temps dans ce service ce qui m'a permis d'acquérir une expérience dans ce domaine».
Egli chiedeva il riesame della sua candidatura ( 6 all'atto introduttivo).
Il rapporto informativo sul Constant per il periodo 1o.1.1970-30.6.1971 ( 13 all'atto introduttivo) infatti, dopo aver dichiarato che le sue mansioni erano «tous travaux de photographie — spécialisé dans le microfilmage», dava atto pure dell'ottima conoscenza della fotoincisione. Questo rapporto però non figurava tra i documenti che il Constant aveva allegato alla candidatura inviata alla commissione giudicatrice, né in quella documentazione vi erano richiami al rapporto stesso.
Il 14 febbraio 1978, il Constant reclamava formalmente presso il presidente della commissione giudicatrice chiedendo il riesame della sua candidatura, ma in questa lettera non menzionava le sue conoscenze nella foto-incisione. Egli si limitava a ripetere parola per parola i requisiti di cui sub B nella II parte del bando di concorso, sostenendo di possedere detti requisiti ( 7 all'atto introduttivo).
La Anselme scriveva in pari data al presidente della commissione giudicatrice ( VII al ricorso). Il giorno successivo faceva seguire una nota al Desbois in cui ritracciava la sua carriera al servizio della Commissione, ricordava la sua conoscenza delle lingue e ripeteva alcuni commenti tratti dal rapporto biennale sulla sua attività per il periodo 1975-1977. ( 8 al ricorso). Il contenuto di questa nota conferma ampiamente le qualificazioni e l'esperienza della Anselme nel settore della composizione; però nulla indica che avesse esperienza di editoria.
Il 22 febbraio 1978 il Desbois scriveva a ciascuno dei ricorrenti ( 9 all'atto introduttivo) informandoli, in termini identici, che la commissione giudicatrice aveva riesaminato i loro casi, ma era giunta alla conclusione di tener ferma la decisione già adottata. Nulla dice se, in tale occasione, la commissione giudicatrice abbia tenuto conto, a favore del Constant, del rapporto informativo per il periodo 1o. 1. 1970-30. 6. 1971. Comunque il Desbois, in entrambe le lettere, aggiungeva un «Post scriptum», invitando il destinatario ad un colloquio. Nessuno dei due pare abbia aderito all'invito.
Il 25 aprile 1978, ciascuno dei ricorrenti proponeva reclamo, a norma dell'art. 90 dello Statuto del personale, contro la decisione che l'escludeva dal concorso ( 10 all'atto introduttivo).
Il 17 maggio 1978 il sig. Rogalla, capo della divisione Statuto del personale presso la Direzione generale Personale e amministrazione della Commissione, rispondeva ai reclami invitando ciascuno di essi ad un colloquio ( 12 all'atto introduttivo). Ancora una volta non risulta che i destinatari abbiano accolto l'invito. L'autorità che ha il potere di nomina non dava ulteriore risposta ai reclami dei ricorrenti né direttamente né per interposta persona.
Il 22 novembre 1978 i ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi dinanzi alla Corte.
Sulla ricevibilità del ricorso
All'inizio ho ricordato che la Commissione ha espresso dubbi sulla ricevibilità del ricorso, senza sollevare un'eccezione formale. I dubbi si fondavano sul fatto che non si poteva escludere la decadenza dal diritto di impugnare in quanto l'azione è stata esperita nove mesi dopo la comunicazione ai ricorrenti della decisione della commissione giudicatrice. La Commissione si è richiamata in proposito alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il dipendente che vuole impugnare la decisione di una commissione giudicatrice deve proporre immediatamente il ricorso giurisdizionale, senza esperire prima il reclamo all'autorità che ha il potere di nomina a norma dell'art. 90 dello Statuto del personale.
Questo orientamento si è profilato per la prima volta nella causa 44/71 Marcato c/ Commissione (Racc. 1972, pag. 427, «seconda causa Marcato») nella quale il ricorrente aveva proposto all'autorità che ha il potere di nomina un ricorso avverso la decisione di una commissione giudicatrice che lo aveva escluso da un concorso, ed aveva poi impugnato dinanzi alla Corte il silenzio-rifiuto opposto a detto reclamo. Nessuna obiezione quanto alla ricevibilità di quel ricorso venne sollevata né dalla Commissione, né dall'avvocato generale Roemer. La Corte peró, di sua iniziativa, osservava:
«… il ricorso gerarchico alla Commissione contro la decisione di una commissione di concorso non ha alcun senso, in quanto la Commissione non ha il potere di annullare o di riformare una decisione del genere. Il solo mezzo d'impugnazione di cui dispongano gl'interessati è il ricorso alla Corte, unica competente ad annullare atti di questo tipo.
Il fatto che l'interessato si sia rivolto prima alla Commissione si spiega, tuttavia, con l'abitudine dei dipendenti di non adire direttamente la Corte, contro gli atti da cui essi si ritengano lesi, ma di rivolgersi dapprima, anche se ciò non è necessario, all'autorità che ha il potere di nomina.
Stando così le cose, sembra giusto non dichiarare irricevibile il ricorso avverso il silenzio-rifiuto della Commissione. Esso va considerato ricevibile in quanto diretto contro la decisione della commissione giudicatrice, benché questo atto sia stato notificato al più tardi …». (Punti 4-9 della motivazione).
A questa causa è seguita la causa 37/72 Marcato c/ Commissione (Racc. 1973, pag. 361, «terza causa Marcato»). In essa la Commissione, trattandosi di fatti analoghi, faceva richiamo alla seconda causa Marcato ed assumeva un atteggiamento simile a quello assunto ora. Essa prospettava il problema dell'ammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento di una commissione giudicatrice, senza sostenere formalmente che l'impugnazione fosse irricevibile. L'aw. generale Mayras sosteneva che sarebbe stato iniquo dichiarare l'irricevibilità. Egli dubitava pure che il ricorso fosse irricevibile per una ragione di diritto, giacché — egli osservava — rientra tra i doveri dell'autorità che ha il potere di nomina, cui sia stato presentato un reclamo ovvero la decisione di una commissione giudicatrice, trasmettere il reclamo alla commissione stessa affinché si pronunci in merito. La Corte affermava che:
«Il ricorso previo alla Commissione si spiega con l'abitudine dei dipendenti di non impugnare direttamente dinanzi alla Corte gli atti per loro lesivi, e di rivolgersi invece, anche se ciò non è necessario, all'autorità che ha il potere di nomina. Data questa situazione, appare equo ammettere il mezzo». (Punti 14 e 15 della motivazione).
La seconda e terza causa Marcato venivano decise sulla base di fatti precedenti alla modifica degli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale, ad opera del regolamento del Consiglio (Euratom, CECA, CEE), n. 1473/72 del luglio 1972. La prima causa in materia trattata dinanzi alla Corte e vertente su fatti posteriori alla modifica è stata la causa 31/75 (Costacurta c/ Commissione, Racc. 1975, pag. 1563). Ancora una volta la Commissione aveva osservato che si poneva il problema della ricevibilità del ricorso senza sollevare un'eccezione formale, ma in seguito prese posizione più netta all'udienza ed eccepì formalmente l'irricevibilità. Osservai che il regolamento n. 1478/72 aveva modificato la disciplina ed aveva tassativamente prescritto che i dipendenti, prima di adire la Corte, esperissero il reclamo all 'autorità che ha il potere di nomina. Mi dichiarai pure d'accordo con l'aw. generale Mayras sull'ammettere che simile ricorso non ha necessariamente solo indole defatigatoria. Infine sostenni che sarebbe stato comunque iniquo dichiarare irricevibile il ricorso del Costacurta. La Corte afferma che:
«… Si deve però osservare che i fatti della causa si sono svolti sotto l'impero del nuovo Statuto e che non sarebbe equo far carico al ricorrente di aver seguito la procedura chiaramente fissata dagli artt. 90 e 91, quali risultano dal testo attualmente in vigore».
La causa 9/76, Morello c/ Commissione (Racc. 1976, pag. 1415) è stata la prima in cui un dipendente ha impugnato direttamente dinanzi a voi la decisione di una commissione giudicatrice senza proporre previamente il ricorso amministrativo. Nel controricorso la Commisione ha ecepito l'irricevibilità del ricorso per incompatibilità con l'art. 91, ma nella controreplica ha rinunciato all'eccezione. L'aw. generale Mayras brevemente faceva osservare che, dopo le cause Marcato e Costacurta, un dipendente non aveva l'obbligo di proporre reclamo gerarchico a norma dell'art. 91 prima di adire la Corte contro la decisione di una commissione giudicatrice. La Corte stessa ritenne superfluo soffermarsi su questo punto.
Nella causa 7/77 von Wüllerstorff und Urbair c/ Commissione (Racc. 1978, pag. 769) nella quale nuovamente il dipendente aveva adito direttamente la Corte di giustizia, la Commissione tornava a prospettare il problema della ricevibilità senza sollevare eccezioni formali. Questo comportamento della Commissione era dovuto — credo — in gran parte a quanto avevo detto nella causa Costacurta ed al fatto che essa ha ritenuto che, su una siffatta questione, la certezza del diritto era di capitale importanza. Ho condiviso questo punto di vista. La Corte ha affermato:
«… L'art. 91, n. 2, dello Statuto stabilisce in effetti che il ricorso alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se l'interessato abbia previamente seguito il procedimento amministrativo di cui all'art. 90;
tale procedimento è tuttavia privo di senso nel caso di censure mosse contro le decisioni di una commissione di concorso, dato che l'autorità che ha il potere di nomina non ha alcun mezzo per riformare tali decisioni;
perciò ragioni di economia processuale, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale, ostano ad una interpretazione dell'art. 91, n. 2, che, prendendo alla lettera tale disposizione, giunga unicamente a prolungare, senza alcuna utilità, il procedimento;
il ricorrente ha quindi interpretato esattamente lo Statuto ritenendo che la condizione posta dall'art. 91 riguarda unicamente gli atti che l'autorità che ha il potere di nomina possa eventualmente riformare». (Punti 6-9 della motivazione).
Nella causa 4, 19 e 28/78 Salerno ed altri c/ Commissione (Racc. 1978, pag. 2403) nelle quali i dipendenti avevano adito la Corte senza attendere il risultato dei ricorsi gerarchici previamente proposti, la Commissione non sollevava questioni sulla ricevibilità dei ricorsi. La Corte, accogliendo le conclusioni dell'aw. generale Capotorti, affermava:
«Si pone quindi il problema di stabilire se i ricorsi siano ricevibili, sotto il profilo dell'art. 91, n. 2, dello Statuto, il quale esige che venga previamente seguito l'iter del reclamo amministrativo.
In proposito la Corte ha costantemente affermato che la presentazione, all'autorità avente il potere di nomina, di un reclamo amministrativo diretto contro la decisione di una commissione di concorso esula dall'ambito delle disposizioni statutarie, in quanto detta autorità non ha il potere di annullare o riformare le decisioni di una commissione di concorso.
Se tuttavia il dipendente si rivolge, con un reclamo amministrativo, all'autorità avente il potere di nomina, tale atto, quale che sia il suo significato giuridico, non può avere la conseguenza di privare l'interessato del diritto di adire senz'altro la Corte, poiché si tratta di un diritto irrinunciabile e sul quale, quindi, non può influire il comportamento individuale.
Ne consegue che i ricorsi sono ricevibili». (Punti 8-11 della motivazione).
Nella causa 112/78, Kobor c/ Commissione (sent. 5 aprile 1979, non ancora pubblicata) la dipendente, dopo esser stata informata il 23 settembre della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterla al concorso, e dopo che la decisione le era stata confermata dal presidente della commissione giudicatrice, il 7 ottobre, l'11 ottobre 1977 presentava reclamo gerarchico all'autorità che ha il potere di nomina, che lo respingeva. L'8 maggio 1978 essa adiva la Corte di giustizia chiedendo l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice. Nessuno pensò di eccepire l'irricevibilità.
Nella causa 117/78 Orlandi c/ Commissione (sent. 5 aprile 1979, non ancora pubblicata), tuttavia, che verteva su fatti analoghi, la Commissione sollevava il problema della ricevibilità, senza eccepire formalmente l'irricevibilità del ricorso. La Corte, accogliendo ancora una volta le conclusioni dell'aw. generale Capotorti, affermava che, pur se in queste circostanze era superfluo il reclamo all'autorità che ha il potere di nomina, il fatto che l'interessato l'avesse proposto e ne avesse atteso l'esito non poteva provocare la decadenza dal diritto di impugnazione.
Quindi, nonostante alcune lievi contraddizioni fra talune sentenze della Corte in materia, penso sia ora chiaramente stabilito che:
(i)
Il dipendente leso dalla decisione di una commissione giudicatrice non deve proporre reclamo all'autorità che ha il potere di nomina prima di adire questa Corte avverso detta decisione e normalmente non dovrebbe protrarre le cose comportandosi in tal modo.
(ii)
Tuttavia, qualora il dipendente esperisca davvero il reclamo, tanto se ne attende, quanto se non ne attende l'esito prima di adire la Corte, la sua condotta non può implicare la decadenza dal diritto d'impugnazione.
Concludo per la ricevibilità del presente ricorso e mi auguro che sia l'ultima causa in cui il problema è posto sul tappeto. D'ora in poi mi pare che la questione debba considerarsi definitivamente risolta.
Vediamo perciò il merito della controversia.
Nel merito
Il punto più dibattuto è stata l'interpretazione della parte II B 1 del bando di concorso. I ricorrenti hanno sostenuto in merito l'opportunità dell'interpretazione letterale, cosicché sarebbe stato sufficiente per essere ammessi al concorso il possedere, al 31 dicembre 1977«almeno nove anni d'esperienza professionale in mansioni esecutive di carattere tecnico equiparate, ai sensi dello Statuto, al livello della categoria C». La Commissione ha sostenuto invece che il bando di concorso andava interpretato alla luce del suo scopo, cosicché si doveva ritenere sottinteso nella parte II B 1 che l'«esperienza professionale», di cui si faceva menzione doveva esser stata acquistata nel «settore» scelto dal candidato e, nel caso in cui si fossero scelte le «arti grafiche», in entrambe le specializzazioni prescelte.
Le questioni sono quindi due:
i)
Se la Commissione possa a buon diritto sostenere che l'esperienza di cui si fa cenno nella parte II B 1 debba esser stata acquisita nel settore prescelto dal candidato; e
ii)
In caso affermativo, se, nel settore delle arti grafiche, questa esperienza debba estendersi ad entrambe le specializzazioni scelte dal candidato.
Dal canto mio non ho difficoltà ad ammettere che sul punto i) la Commissione è nel giusto. Se si sostenesse il contrario si ammetterebbe, illogicamente, che il candidato che abbia un diploma di studi secondari di secondo grado deve aver esperienza nel settore che ha prescelto (come specifica la parte II A 1), mentre il candidato senza tale titolo di studio non deve averla.
Perché allora la parte II B 1 non stabilisce espressamente che l'esperienza professionale del candidato sprovvisto del diploma di studi secondari di secondo grado deve essere nel settore da esso prescelto? Se, come immagino, la spiegazione non va ricercata nel fatto che gli autori del bando di concorso ritenevano che, nel caso del candidato con queste caratteristiche, fosse sufficiente l'esperienza in qualsiasi campo, non resta che concludere che essi pensavano che la questione fosse tanto ovvia che, avendo fretta, hanno dimenticato che sarebbe stato meglio chiarirla inequivocabilmente. Il fatto è certo criticabile, ma penso che sarebbe assurdo costringerli ad attenersi alla lettera del bando.
La questione (ii) è più complessa a mio avviso. L'esame del problema mette maggiormente in luce la trascuratezza con cui il bando è stato redatto. Benché i candidati che avessero scelto il settore delle arti grafiche fossero pregati di indicare due specializzazioni in questo ambito, il bando non chiarisce affatto perché dovessero farlo.
I ricorrenti hanno sostenuto che lo scopo poteva solo essere quello di accertare le materie in cui i candidati desideravano venir esaminati e forse di facilitare la scelta dell'autorità che ha il potere di nomina, nella lista degli idonei redatta dalla commissione giudicatrice, delle persone da nominare a determinati posti. Questo argomento mi pare però che contenga il germe dell'autodistruzione. Se questi erano gli scopi per cui i candidati esperti d'arti grafiche dovevano indicare delle specializzazioni, perché non doveva rientrare tra gli scopi del concorso anche quello di sincerarsi che essi possedessero il requisito «esperienza»? A che sarebbe servito esaminare un candidato in una specializzazione in cui egli dichiarava di non avere esperienza?
L'omissione di ogni riferimento alle specializzazioni nel settore delle arti grafiche nella parte II del bando di concorso, fa comunque sorgere un ulteriore problema. Il n. A. 2 in quella parte richiede «6 anni di esperienza»; il n. A. 3 (b) «quindici anni di esperienza professionale» e il n. B. 1 (che ci interessa particolarmente) «9 anni di esperienza professionale». Ciò significa forse che, in base al n. A. 2, il candidato che ha scelto «arti grafiche» deve avere 6 anni di; esperienza in ciascuna delle specializzazioni indicate (quindi 12 anni in totale); che, secondo il n. A. 3. (b), deve avere 15 anni di esperienza in ciascuna (cioè 30 anni complessivi) e che secondo il n. B. 1 deve avere 9 anni di esperienza in ciascuna specializzazione (cioè 18 anni complessivi)? La Commissione naturalmente ha respinto un'interpretazione così insensata. Essa ha dedotto che un totale di 6, 15 o 9 anni di esperienza (a seconda dei casi) era sufficiente (come lo era per i candidati in settori diversi dalle arti grafiche) e spettava alla commissione giudicatrice stabilire, per ciascun candidato delle «arti grafiche», se durante i prescritti 6, 15 o 9 anni, egli avesse maturato un'esperienza adeguata in ciascuna delle due specialità prescelte.
Questa interpretazione implica il sottintendere, nella parte II del bando, molti elementi che non vi sono espressamente indicati, e implica che alla commissione giudicatrice sia conferito un ampio potere discrezionale. Non senza una certa esitazione, sono tuttavia giunto alla conclusione che questa è l'interpretazione giusta. Ogni altra interpretazione renderebbe privo di senso il requisito del bando di concorso secondo cui i candidati del settore «arti grafiche» dovevano indicare due specializzazioni. Anche qui mi pare che la soluzione dipenda dal buon senso. Né dimentico l'assunto della Commissione, secondo cui l'esperienza in una sola specializzazione tra quelle richieste dal bando di concorso per i candidati che avevano scelto le «arti grafiche» non avrebbe giustificato il passaggio dalla categoria C alla categoria B.
In definitiva penso che la Commissione abbia ragione pure sulla seconda questione.
Rimane il problema delle conoscenze di fotoincisione del sig. Constant. Egli non ha eccessivamente insistito su questo argomento e a mio avviso ha fatto bene. Qualunque siano le sue conoscenze e la sua esperienza in fatto di fotoincisione (e su questo punto sappiamo solo quanto è detto nel suo rapporto per il periodo 1o. 1. 1970-30. 6. 1971, nonché quello che egli ha dichiarato al sig. Desbois nella lettera del 10 febbraio 1978) sta di fatto che egli non ne ha parlato nell'atto di candidatura. Egli non ne fa cenno nemmeno nella lettera del 14 febbraio 1978 indirizzata al presidente della commissione giudicatrice. L'unico cenno è contenuto nella lettera al sig. Desbois.
Sappiamo tutti quale dispendio di tempo richiedano i lavori delle commissioni giudicatrici presso le istituzioni comunitarie e quanto sia necessario semplificare la loro attività nella misura consentita dall' adempimento corretto ed efficiente dei loro compiti. Stando così le cose, il dipendente che intende partecipare ad un concorso deve preoccuparsi di fornire con l'atto di candidatura tutte le informazioni relative alle sue capacità. È assurdo pretendere che la commissione giudicatrice spulci il fascicolo personale di ciascun candidato per accertare se non manca nulla. Il candidato non può nemmeno presumere che l'ufficio del personale dell'istituzione da cui dipende comunichi ad una commissione giudicatrice dettagli di informazioni che egli ha segnalato all'ufficio personale, ma non alla stessa commissione.
Ne concludo che va imputato allo stesso sig. Constant il fatto che la commissione giudicatrice non abbia tenuto nel debito conto la sua esperienza di foto-incisione, tanto più che, a quanto pare, egli non ha aderito agli inviti a colloquio fattigli dal sig. Desbois e dal sig. Rogalla.
In definitiva penso che il ricorso vada respinto. Questa conclusione mi sarebbe pesata se non avessi saputo che la validità dell'elenco di riserva redatto in esito al concorso scade alla fine del mese. Non è quindi dato di vedere a che potrebbe servire una sentenza della Corte favorevole ai ricorrenti. Forse questo mostra la saggezza del principio, stabilito dalle sentenze della Corte che ho citato, secondo cui il dipendente che vuol impugnare la decisione di una commissione giudicatrice non deve perdere tempo proponendo reclamo all'autorità che il potere di nomina, ma deve adire subito la Corte.
Sulle spese
Ho riflettuto circa la possibilità di derogare in questa occasione alla norma posta dall'art. 70 del regolamento di procedura della Corte, secondo cui, se viene respinto un ricorso come il presente, ogni parte sopporta le proprie spese. La ragione è che, in gran parte, la Commissione ha dato origine a questa causa, redigendo in modo poco accurato il bando di concorso. Sono tuttavia giunto alla conclusione che non è il caso di fare deroghe, per timore che ciò possa essere interpretato dai dipendenti lesi nel senso che, ogniqualvolta un'istituzione comunitaria pubblica un avviso di posto vacante o un bando di concorso ambiguo, essi possano liberamente impugnarlo senza correre alcun rischio finanziario.
Conclusione
Propongo quindi che il ricorso sia respinto, con le conseguenze d'uso per quel che riguarda le spese.
( 1 ) Traduzionedall'inglese.
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