CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 6 DICEMBRE 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
Il numero elevato di domande di rimborso delle spese di malattia presentate dal ricorrente e l'importo rilevante della maggior parte di queste mi sembrano costituire la causa principale della presente lite. Per il periodo dall'8 marzo 1977 al 2 maggio 1978 i sig. Misenta, dipendente scientifico della Commissione addetto alla sede di Ispra del Centro comune di ricerche, presentava infatti sei domande di rimborso spese per un importo complessivo di DM 12235. Quest'importo corrisponde alle spese mediche e di spedalizzazione sostenute dal ricorrente nella Repubblica federale di Germania, suo paese d'origine, dal 10 febbraio 1976 al 2 febbraio 1978. La Commissione ci ha comunicato che dopo detto periodo il ricorrente ha ancora presentato un conto il 5 giugno 1978, per prestazioni pagate, in massima parte, in lire, ed un altro il 18 luglio dello stesso anno, sul quale compaiono unicamente prestazioni pagate in DM.
Per le sei domande di rimborso sopra menzionate, il ricorrente ha calcolato di aver subito la perdita di DM 936 (DM 9777 meno DM 8841) rispetto a quanto avrebbe percepito se, a norma dell'art. 72 dello Statuto, il rimborso avesse effettivamente coperto l'80 % delle spese so- stenute. Come si desume dal secondo specchio allegato in seguito dal ricorrente al ricorso giurisdizionale, sulle due domande di rimborso presentate nel marzo 1977 gli venivano rimborsati in meno DM 502,16.
Di fronte a quella che egli considerava come un'ingiustizia, il 2 marzo 1978 il Misenta presentava una domanda di decisione motivata ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto. Il ricorrente la limitava alla domanda di rimborso del 25 ottobre 1977, riguardante spese mediche e di spedalizzazione da lui sostenute nel proprio paese di origine dal 29 novembre 1976 al 23 agosto 1977, eccettuato quelle che avevano costituito oggetto di due note in data 22 giugno 1977, stese in lire. L'ufficio liquidatore di Ispra effettuava il calcolo di dette spese il 20 dicembre 1977 ed il conto del ricorrente veniva accreditato del rimborso in moneta italiana il 19 gennaio 1978.
Per le spese sostenute in Germania, il ricorrente chiedeva l'importo di DM 3317,40. Il conteggio da lui ricevuto il 18 gennaio lo informava che la somma era stata convertita in BFR 51249. Il conteggio indicava indi un rimborso, per il complesso delle fatture esibite, di BFR 42711, corrispondenti effettivamente all'80 % (arrotondato). Essa indicava infine che l'importo rimborsato equivaleva a LIT 997382, somma di cui la banca in Italia comunicava al ricorrente l'accredito il 20 gennaio.
Due giorni lavorativi dopo aver ricevuto tale comunicazione — il 24 gennaio 1978 — il ricorrente trasferiva sul conto presso la sua banca in Germania, previa conversione delle lire in DM al corso del giorno del mercato libero, la somma di LIT 956165, corrispondente alle spese che aveva sostenuto in DM, e veniva accreditato su detto conto della somma di DM 2316,96. In conclusione, egli riceveva quindi, nella moneta in cui aveva sostenuto delle spese per DM 3317,40, il rimborso effettivo del 69,8 % anziché dell'80 %, come stabilisce lo Statuto, che avrebbe dovuto ammontare a DM 2653,92. Egli subiva quindi una perdita di DM 336,96 (DM 2653,92 meno DM 2316,96), di cui chiedeva il rimborso, eventualmente convertito in lire al tasso del giorno del pagamento.
La domanda veniva respinta con decisione 14 marzo 1978 del Direttore generale della sede di Ispra, in qualità di autorità che ha il potere di nomina. Questa decisione informava il ricorrente del sistema di cui subiva le conseguenze spiacevoli e di quale ne era il fondamento giuridico.
Queste informazioni lo inducévano a procedere oltre: egli proponeva alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, recante la data del 5 giugno 1978 e registrato il 12 dello stesso mese. Questo reclamo manteneva per intero ferma la precedente domanda, eccettuato l'importo di cui il ricorrente chiedeva il rimborso, il quale diminuiva leggermente, passando da DM 336,96 a DM 326,92. Quest'ultima somma corrisponde, a suo dire, alla differenza tra il rimborso all'80 % che avrebbe dovuto percepire e che sarebbe stato di DM 2653,92 e l'equivalente in DM, al tasso del giorno dell'accredito bancario di 1 DM per 410,8 lire (cioè DM 2327,70), della somma versatagli in lire e da lui trasferita sül suo conto in Germania.
Non avendo la Commissione risposto entro il termine prescritto, il 23 novembre 1978 il ricorrente ha proposto il presente ricorso. In seguito, il 30 novembre 1978, la Commissione respingeva il reclamo, cosa di cui il ricorrente veniva informato con lettera in data 14 dicembre 1978, firmata dal membro della Commissione incaricato degli affari amministrativi, sig. Tugendhat.
Prima di procedere oltre, ritengo opportuno precisare i limiti della presente controversia. Per espressa volontà del ricorrente, la lite verte solo su una delle domande di rimborso (quella presentata il 25 ottobre 1977) in relazione alle quali egli ritiene di aver subito delle perdite, mentre queste si sono avute fin dalla prima domanda che figura nel fascicolo, domanda presentata dal Misenta l'8 marzo 1977 per spese che avevano avuto inizio il 1o luglio 1976. Si può tuttavia supporre che, proprio perché aveva già subito effettivamente, più volte in precedenza, — come è detto nel reclamo precontenzioso — perdite sul cambio per le stesse ragioni e perché l'andamento della lira non rendeva probabile un miglioramento rilevante entro un termine ragionevole, il ricorrente ha deciso, nel proporre il ricorso giurisdizionale, di attirare l'attenzione non solo sulle perdite da lui subite, ma anche, andando oltre il suo caso personale, sull'inadeguatezza del sistema che le aveva provocate.
A parte la domanda di rimborso di DM 326,22, il problema che il ricorrente solleva nel rivolgersi a voi, non è l'applicazione ad opera del contabile di Ispra della disciplina vigente in fatto di rimborso delle spese di malattia quando le prestazioni sono pagate in moneta forte e il rimborso viene effettuato in moneta debole. Quella che egli contesta è la stessa legittimità del sistema il quale, a suo parere, non tutelando i dipendenti contro i rischi di cambio, finisce col danneggiare la protezione contro i rischi di malattia, quale è contemplata dallo Statuto.
È quindi opportuno esaminare il sistema la cui legittimità viene criticata.
II —
I problemi del ricorrente sorgono dal fatto che egli ha sostenuto delle spese in una moneta forte (DM) e, previa conversione in franchi belgi, moneta di riferimento per il calcolo degli importi dovuti, è stato rimborsato in una moneta debole (la lira) il cui valore relativo era fortemente diminuito fra il momento in cui le spese sono state sostenute e quelle in cui sono state rimborsate.
Questo tipo di problema non era sfuggito all'attenzione della Commissione la quale, il 6 novembre 1974, adottava con procedura scritta la decisione C/2981/74, con effetto dal 1o novembre precedente. Questa decisione, ai cui lavori preparatori partecipavano i rappresentanti del personale e le cui norme venivano inoltre fatte proprie dalle altre istituzioni, aveva appunto ad oggetto i problemi amministrativi creati dalle oscillazioni monetarie. La decisione veniva adottata perché i tassi di cambio usati fino a quel momento dalla Commissione, cioè quelli dichiarati e accettati dal fondo monetario internazionale, non corrispondevano più ai valori relativi reali delle monete.
Detto testo distingue in primo luogo tre gruppi di emolumenti: anzitutto la conversione della retribuzione espressa in franchi belgi nella moneta della sede di lavoro (artt. 63 e 64 dello Statuto); indi, i trasferimenti che i dipendenti possono effettuare nel loro paese d'origine in forza dell'art. 17 dell'Allegato VII; infine, gli assegni e le indennità che contemplano il rimborso delle spese contro presentazione di fatture ovvero a forfait.
A proposito di queste ultime, la decisione dichiara che «lo scopo da raggiungere ... è anzitutto che i dipendenti siano indennizzati delle spese effettivamente sostenute». Essa prosegue affermando in modo più preciso che «si deve evitare che, per la stessa somma spesa, i dipendenti siano rimborsati in percentuali diverse a seconda che lavorino in un paese a moneta detta ”forte” o ”debole” rispetto a quella della sede centrale».
Per il rimborso delle spese contro presentazione di fatture, fra le quali le spese di malattia, la Commissione ha deciso di valersi di tassi di cambio attualizzati. In proposito vanno distinti due casi. I cambi da applicarsi tra il franco belga e le monete dei paesi che mantenevano allora dei margini di oscillazione relativamente stretti rispetto al franco belga (monete che venivano allora chiamate monete del«serpente» e monete associate) sono stabiliti al punto 1 dell'Allegato II della decisione.
I cambi da applicarsi fra il franco belga e le monete fluttuanti, tra cui là lira, a norma del punto 2 dell'Allegato II, sono invece così stabiliti: «Il contabile della Commissione stabilisce alla metà di ciascun trimestre, in base ai tassi di cambio praticati in quel momento sul mercato libero di Bruxelles, i tassi da usare a partire dal trimestre seguente».
Nel settore dell'assicurazione malattia, queste norme venivano precisate da una circolare 5 marzo 1975 dell'Ufficio centrale del regime comune d'assicurazione malattia, circolare intitolata «Disposizioni d'attuazione relative all'attualizza-zione dei tassi di cambio nel settore dell'assicurazione malattia». La competenza in proposito di detto Ufficio si basa sull'art. 17, n. 2, della normativa relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee. A norma di questo testo, l'Ufficio centrale è incaricato di coordinare e di controllare l'attività degli uffici liquidatori e di curare l'applicazione uniforme delle norme per la liquidazione delle prestazioni.
In detta circolare, l'Ufficio centrale stabilisce, per la liquidazione delle prestazioni, le due norme seguenti:
«—
Le prestazioni espresse in divise, diverse dal franco belga, sono convertite in questa moneta al tasso attualizzato in vigore alla data delle prestazioni.
—
Se il pagamento viene effettuato in una divisa diversa dal franco belga, l'importo in franchi belgi di ciascuna prestazione viene convertito nella divisa di pagamento al tasso attualizzato in vigore alla data della prestazione».
Possiamo forse riassumere le norme stabilite dai proweddimenti sopra esaminati dicendo che la decisione della Commissione stabilisce il modo per determinare i tassi di cambio attualizzati (tassi trimestrali; scelta del mercato libero) e che la circolare dell'Ufficio centrale si riferisce alla data della prestazione per la (duplice) conversione.
Il ricorrente vi chiede di dichiarare inapplicabile nei suoi confronti la decisione della Commissione 6 novembre 1974 e — aggiungo — come conseguenza, la circolare per la sua attuazione nel settore dell'assicurazione malattia, circolare emanata dall'Ufficio centrale del regime comune d'assicurazione malattia il 5 marzo 1975. Questa domanda è evidentemente limitata alla parte di questi provvedimenti riguardante il rimborso delle spese di malattia che egli ha sostenuto nella Repubblica federale. È inutile dire che essa non ha e non potrebbe avere ad oggetto l'intero sistema di rimborso di tutte le spese per le quali sono stati usati dei tassi di cambio attualizzati trimestrali, come la convenuta sembra temere.
La tesi del ricorrente è la seguente: il sistema istituito nel 1974/75 è incompatibile con l'art. 72, n. 1, dello Statuto; con l'Allegato I della normativa relativa alla copertura dei rischi di malattia (norme che riguardano il rimborso delle spese mediche) e col principio della parità di trattamento dei dipendenti, principio elaborato dalla vostra giurisprudenza. Il ricorrente aggiunge che l'applicazione dell'Allegato II, punto 2, della sopra citata decisione della Commissione non consente di raggiungere lo scopo che la stessa decisione persegue per il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Come sapete, l'art. 72, n. 1, dello Statuto, stabilisce che il dipendente ed i suoi aventi causa sono coperti contro i rischi di malattia per l'80 % delle spese sostenute. Per l'attuazione di questa disposizione è stata adottata la normativa relativa alla copertura dei rischi di malattia, il cui Allegato I, che contiene le norme per il rimborso delle spese mediche, contempla, nella maggior parte dei casi, il rimborso dell'80 % delle spese con un determinato massimale. È questo il tasso contemplato per tutte le spese che costituiscono oggetto del presente ricorso, dato che il ricorrente critica unicamente il rimborso delle spese da lui effettuate in Germania. È questo il motivo per cui si può prescindere dall'acquisto in Italia di lenti e di una montatura per occhiali, le quali sono rimborsate solo per il 65 %.
Il ricorrente sostiene pure che il sistema instaurato dalla Commissione lede il principio della parità di trattamento dei dipendenti, per quanto riguarda il rimborso delle spese di malattia nella stessa moneta d'origine, fra dipendenti che lavorano in Italia o in qualsiasi altro paese a moneta debole e quelli che lavorano nel Belgio, nel Lussemburgo o in qualunque altro paese a moneta forte. Il principio della parità di trattamento dei dipendenti è un principio generale del diritto del pubblico impiego, principio che avete più volte espressamente affermato. In particolare, ve ne siete valsi nella sentenza 16 marzo 1971, Bernardi contro Parlamento europeo (causa 48/70, Race. 1971, pag. 175, specialmente punto 27, Race. pag. 185). Ancora di recente vi siete basati su questo principio in una sentenza in cui, come qui, il ricorrente, che aveva lavorato ad Ispra, si doleva di essere stato finanziariamente svantaggiato rispetto ai dipendenti che lavoravano nel Belgio e nel Lussemburgo: la sentenza Newth del 31 maggio 1979 (causa 156/78, non ancora pubblicata, specialmente punto 13).
La parità di trattamento è inoltre manifestamente compresa nello scopo sopra menzionato che la Commissione si è prefissa, nella decisione del 6 novembre 1974, per il rimborso delle spese effettivamente sostenute. È quindi agevole per il ricorrente dimostrare che l'applicazione delle norme contenute in detto provvedimento è in contraddizione con lo scopo che esso dichiara di perseguire.
III —
Di fronte a questi addebiti, la Commissione non contesta le imperfezioni del sistema, limitandosi a sostenere che esse non sono abbastanza gravi per renderlo illegittimo. Essa sottolinea la complessità della materia e pone in rilievo tutto il da fare che si è data, ¡vi compreso col sistema criticato, e che essa continua a darsi per garantire ai propri dipendenti il rimborso equo delle spese di malattia. Essa osserva pure che molte fra le osservazioni del ricorrente sono suggerimenti per l'instaurazione di un altro sistema, suggerimenti che sono fuori luogo nell'ambito della presente causa e che, inoltre, appaiono molto criticabili.
Condivido il punto di vista della Commissione in proposito e non vorrei abusare della vostra pazienza pronunziandomi sulla fondatezza giuridica e sulla attuabilità delle riforme proposte dal ricorrente: rimborso diretto nella moneta in cui le spese sono state effettuate e scelta del tasso vigente il giorno del rimborso per il cambio fra la moneta in cui le spese sono state effettuate e quella in cui vengono rimborsate dalla Cassa. Queste considerazioni riguardano infatti chiaramente lo «jus condendum» e mi sembrano del pari superflue per valutare il sistema criticato.
È altrettanto Vero che i problemi attinenti ai cambi sohocomplessi e difficili, se non impossibili da\risolvere in modo del tutto soddisfacente sul piano giuridico. È infine incontestabile che le variazioni, talvolta cospicue, di valore delle monete sul mercato internazionale dei cambi non possono essere affatto imputate alla Commissione.
Questa doveva unicamente cercare un compromesso accettabile fra le servitù inevitabili della gestione amministrativa di un sistema complesso che si estende al mondo intero e le esigenze superiori della giustizia le quali impongono che tutti gli ammalati che si trovano in situazioni analoghe siano rimborsati nello stesso modo. La Commissione non era quindi obbligata a conseguire un determinato risultato (obligation de resultat), ma unicamente a valersi di determinati mezzi (obligation de moyen), per rifarsi ad una distinzione fondamentale del diritto francese in materia di responsabilità civile.
Ciò significa nel nostro caso che la convenuta non è tenuta a rimborsare esattamente all'80 % tutti i dipendenti che hanno sostenuto spese di malattia in qualsiasi parte del mondo. La frase «nei limiti dell'80 % delle spese sostenute», in cui all'art. 72, n. 1, dello Statuto, milita del pari a favore di questo assunto, giacché la si può interpretare — come sostiene la convenuta — nel senso che si tratta di una percentuale intorno alla quale deve effettuarsi il rimborso delle spese.
Tutto ciò non implica tuttavia che la Commissione goda di un'assoluta libertà d'azione. Essa aveva l'obbligo di mettere a punto un sistema adeguato alle circostanze e, se l'esperienza ne avesse dimostrato l'inadeguatezza, di migliorarlo al più presto.
Orbene, non mi pare che la Commissione abbia spiegato tutta la necessaria diligenza. Ciò si desume anzitutto dal fatto che lo stesso contabile della Commissione non ha potuto, a causa del deprezzamento della lira, rispettare la norma stabilita dalla decisione 6 novembre 1974, secondo la quale «(egli) stabilisce alla metà di ciascun trimestre, in base ai tassi di cambio praticati in quel momento sul mercato libero di Bruxelles, i tassi da usare a partire dal trimestre seguente».
I documenti prodotti come Allegato 5 del controricorso mostrano che i tassi da usarsi a partire da un determinato trimestre non sono stati stabiliti alla metà del trimestre precedente, bensì ad una data molto più prossima alla loro entrata in vigore. Dal fascicolo si desume del pari che detti tassi sono stati ulteriormente modificati durante il corso dello stesso trimestre della loro entrata in vigore, probabilmente perché il contabile si rendeva conto dell'imperfezione del sistema prescelto in un periodo di forte instabilità monetaria.
La negligenza della convenuta emerge pure dal ritardo con cui sono state modificate delle norme di cui — come dimostra l'atteggiamento del suo contabile — essa conosceva le lacune. Essa ha infatti indugiato fino al 1o aprile di quest'anno, cioè per quattro anni e cinque mesi, prima di sostituire il sistema dei tassi trimestrali con un sistema di tassi mensili per tutte le spese contemplate dall'Allegato I della decisione 6 novembre 1974, eccettuate le spese di malattia e di infortunio (artt. 72 e 73, 3° comma dello Statuto). Per queste la Commissione decideva che il tasso da usare era pur sempre un tasso trimestrale, ma che esso andava d'ora innanzi stabilito il primo giorno lavorativo del trimestre. Senza voler emettere un parere definitivo, nell'ambito limitato della presente controversia, sul valore di questa modifica, mi sembra che essa dimostri un maggior realismo. Quello che io critico è solo il lungo in-dugio prima di effettuarla, mentre la relativa decisione, essendo interna ed adottata con procedura scritta, doveva essere facile da modificare.
Dinanzi a questa situazione, nessuno degli argomenti addotti dalla convenuta è atto a modificare la mia impressione negativa.
Quando la Commissione pone in rilievo le caratteristiche generalmente liberali del sistema di assicurazione malattia di cui fruiscono i suoi dipendenti nonché la cura che essa pone nel cercare i tassi di conversione in franchi belgi di monete mal note, non trovo nulla da obiettare. Queste circostanze non mi paiono tuttavia atte a guistificarla sul problema specifico di cui ci occupiamo.
A parte ciò, quando essa parla di perdite per lo più minime, essa perde di vista il fatto che si tratta di perdite relative, calcolate in relazione al rimborso statutario dell'80 % e che delle leggere perdite, se sono sopportabili di tanto in tanto, cessano di esserlo quando si ripetono sistematicamente.
La Commissione fa pure carico al ricorrente di abusare della possibilità offertagli dalla libera scelta del medico di cui all'art. 9, n. 1, della normativa relativa alla copertura dei rischi malattia, giacché esibisce quasi sempre delle fatture per cure ricevute in Germania. Secondo la Commissione, i rischi di cambio sarebbero in un certo senso la contropartita del tenore molto liberale dell'art. 9.
Non condivido questo punto di vista.
Sotto il profilo dei principi, ritengo che, quando si è stabilita una norma, occorre sopportarne anche le conseguenze eventualmente favorevoli e cercare di ridurle con i mezzi opportuni, anziché giungere ad una soluzione che rischi di privarla di una parte della propria efficacia. Orbene, ciò potrebbe avvenire se gli ammalati, nel caso dei dipendenti che lavorano in un paese a moneta debole c che siano originari di un paese a moneta forte, a causa delle perdite sul cambio fossero indotti a rinunziare a farsi curare, ed a far curare il loro aventi causa, nel loro paese d'origine. Si pensi del pari ai numerosi dipendenti di Ispra che si fanno curare in Svizzera.
A parte la situazione personale del ricorrente, la facoltà di farsi curare all'estero, e particolarmente nel proprio paese d'origine, e consultarvi un medico e ricevervi delle cure, mi pare di fatto molto più spesso esercitata di quanto non affermi la convenuta.
Un'altra conseguenza della libera scelta del medico è la conversione — di cui si fa grave carico al ricorrente — in DM al tasso del mercato libero del rimborso versatogli in lire. La Commissione critica aspramente questa operazione di iniziativa privata che il ricorrente, a suo parere, avrebbe dovuto escludere dal proprio calcolo. È tuttavia manifesto che un medico stabilito in Germania si fa pagare in DM e che il confronto fra quanto si è pagato e quanto ci viene rimborsato può effettuarsi unicamente nella moneta di pagamento e, se si tratta di un'operazione effettuata da un privato, al tasso di cambio praticato ai privati.
Se ciò non bastasse, i calcoli effettuati dal ricorrente a sostegno del reclamo amministrativo mostrano che il dipendente che lavorasse a Bruxelles o a Lussemburgo e che avesse sostenuto le stesse spese in DM negli stessi trimestri, avrebbe ricevuto, in franchi belgi e seguendo lo stesso sistema di calcolo, un rimborso nettamente superiore.
La Commissione segnala ancora che, se è vero che una rilevante variazione dei tassi di cambio può avvenire a danno dei dipendenti fra la data della prestazione e quella del rimborso, l'intervallo tra la prestazione delle cure e la domanda di rimborso dipende in gran parte dai dipendenti stessi.
Invero, a norma dell'art. 13 della normativa sulle spese di malattia, la domanda di rimborso può essere fatta «entro l'anno civile seguente a quello nel corso del quale le prestazioni sono state fornite», il che, nei casi estremi, lascia quasi due anni di tempo. Secondo la Commissione, questo lungo periodo offre del pari agli assicurati la possibilità di speculare sulle monete.
In gran parte, però, l'intervallo fra la data della prestazione e quella del rimborso non dipende dalla volontà degli interessati. Ciò vale anzitutto per l'intervallo fra la data della prestazione e il ricevimento della parcella o della nota spese. In secondo luogo e soprattutto, ciò riguarda la durata delle pratiche amministrative, che spettano alla convenuta, fra la presentazione delle fatture e l'effettivo rimborso. Le possibilità di speculazione sono quindi più limitate di quanto la Commissione non affermi.
Questo pericolo, inoltre, ammesso che esista, dovrebbe essere stornato con mezzi diversi dall'instaurazione di un sistema di conversione generale, che riguarda inevitabilmente tutti i dipendenti, quelli che speculano e quelli che non speculano. Data l'instabilità del mercato delle divise, non credo che esista un mezzo per eliminare completamente questo rischio. Al massimo si può attenuarlo. Si potrebbe forse suggerire di ridurre il termine per chiedere il rimborso delle spese di malattia, il che d'altro canto faciliterebbe il lavoro degli uffici liquidatori.
Comunque, la modifica effettuata a partire dal 2° trimestre di quest'anno, nel senso di un maggior adattamento alla realtà, non è forse la migliore ammissione dell'inadeguatezza del sistema precedente?
Questa necessità di una soluzione più adatta costituisce un ulteriore punto in comune con la causa Newth (sopra menzionata) la quale, a proposito dell'indennità degressiva per dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, riguardava del pari le perdite sul cambio di un dipendente occupato in Italia rispetto ai dipendenti occupati nel Belgio o nel Lussemburgo. Queste perdite sono state considerate dalla Corte, in conformità alle conclusioni dell'avvocato generale Reischl, come una «lesione del principio di uguaglianza tra i dipendenti che si trovano in situazioni simili» (punto 13).
Non ritengo che la maggiore entità delle perdite del Newth rispetto a quelle del Misenta (30 % anziché 10-12 %) e la rarità delle dispense dall'impiego nell'interesse del servizio rispetto alla frequenza delle spese di malattia, costituiscano differenze decisive, atte a far ammettere la lesione della parità di trattamento nel primo caso ed a farle escludere nel secondo.
Oltre a ciò, in fatto di spese di malattia, il trattamento subito dal ricorrente è in contrasto con l'art. 72, n. 1, dello Statuto, e con l'Allegato I (norme relative al rimborso delle spese mediche) della disciplina relativa alla copertura dei rischi di malattia. È questo il motivo per cui considero possibile ed auspicabile attenersi a detta massima nella presente causa.
Prima di finire, mi sembra opportuno attirare l'attenzione della Commissione su determinati inconvenienti delle decisioni mediante procedura scritta. L'esperienza fatta nella presente causa ci ha mostrato che era estremamente difficile avere conoscenza del testo definitivo e completo di tali decisioni e della data precisa in cui sono state adottate. Trattandosi di atti vincolanti, anche se spiegano il loro effetto solo nell'ambito dell'istituzione comunitaria, mi pare nettamente insufficiente la semplice pubblicazione nel «Corriere del personale» parecchi mesi dopo la loro entrata in vigore.
Concludendo, propongo di accogliere il ricorso del Misenta e, di conseguenza:
—
dichiarare inapplicabile nei suoi confronti, a partire dal 1o luglio 1976, il sistema consistente nell'applicazione, alle spese di malattia da lui sostenute in Germania, della decisione della Commissione 6 novembre 1974 C/2981/74 (Allegato II, punto 2) nonché delle disposizioni d'attuazione dell'Ufficio centrale del regime d'assicurazione-malattia in data 5 marzo 1974 (punto 2 — Liquidazione delle prestazioni).
—
annullare il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo,
—
condannare la Commissione a versargli la somma di DM 326,22 più gli interessi legali, a partire dal giorno del reclamo,
—
condannare la Commissione alle spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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