CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 4 LUGLIO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
a norma del § 1, 1o comma, della legge tedesca 8 settembre 1960 sull'assicurazione vecchiaia degli artigiani (Bundesgesetzblatt I, pag. 737), «gli artigiani iscritti nell'apposito albo professionale sono assicurati — finché abbiano versato contributi, in relazione ad un'occupazione o attività soggetta all'obbligo assicurativo, per meno di 216 mensilità — in base al regime vigente per i lavoratori subordinati».
L'appellante nella causa principale (Bruno Brunori, cittadino italiano, nato nel 1932) veniva iscritto il 19 settembre 1975 nell'albo della Camera dell'artigianato di Colonia come scalpellino e specialista in pietre indipendente, ma dal 1o settembre 1976 presta nuovamente lavoro subordinato. Prima dell'isrizione egli aveva contribuito, a suo dire, per 47 mensilità all'assicurazione vecchiaia italiana e, come risulta dagli atti contenuti nel fascicolo in possesso dell'ente previdenziale competente, aveva versato 185 mensilità di contributi obbligatori all'assicurazione tedesca.
Con provvedimento 30 gennaio 1976 della Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz gli veniva comunicato che egli era soggetto all'obbligo assicurativo ai sensi della legge sull'assicurazione vecchiaia degli artigiani.
Egli proponeva opposizione contro tale provvedimento, sostenendo che, anche nell'accertamento dell'obbligo assicurativo, i contributi da lui versati in Italia dovevano essere aggiunti a quelli versati in Germania, e ciò in base all'applicazione analogica dell'art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU n. L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2). Detta norma, dopo la modifica di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2864 (GU n. L 306 del 31 dicembre 1972), ha il seguente tenore:
«1.
L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.»
L'ente previdenziale tedesco sostiene invece che, nel computo delle 216 mensilità, non vanno presi in considerazione i contributi italiani, in quanto l'art. 45, n. 1, del regolamento comunitario n. 1408/71 contempla il cumulo dei periodi assicurativi maturati all'interno e all'estero solo ai fini dell'acquisto, della conservazione o del recupero del diritto a prestazioni, ma non per l'accertamento dell'obbligo assicurativo.
In seguito a rigetto dell'opposizione e della successiva domanda giudiziale, l'interessato interponeva appello dinanzi al Landessozialgericht della Renania settentrionale-Vestfalia, il quale, con ordinanza 8 dicembre 1978, sospendeva il procedimento per sottoporre a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l'art. 45 del regolamento CEE n. 1408/71, che disciplina il computo dei periodi assicurativi maturati all'estero per l'acquisto, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni, si debba applicare in via analogica anche per stabilire se sussista l'obbligo di assicurazione.
2)
Se, nell'accertare se sussista l'obbligo assicurativo disciplinato dal § 1, 1o comma, 1 a frase della legge sull'assicurazione degli artigiani, obbligo che cessa solo dopo il versamento di 216 mensilità contributive, si possano o meno sommare ai contributi versati in Germania anche quelli versati in Italia».
Le considerazioni svolte per iscritto e oralmente dalla Commissione, secondo cui l'art. 45 del regolamento n. 1408/71 non si applica né direttamente, né per analogia, ai fini dell'accertamento dell'obbligo assicurativo, mi hanno pienamente convinto.
È lecito mettere in dubbio che il regolamento debba applicarsi nel caso di specie. L'esistenza di un rapporto assicurativo costituisce infatti, come si desume dalla definizione della nozione di «lavoratore» data dal regolamento — cfr. art. 2, n. 1, in relazione all'art. 1, leu. a), punto i) —, la condizione per l'applicazione del regolamento stesso. L'appellante nella causa principale si richiama tuttavia all'art. 45 precisamente per sostenere che, nel suo caso, non sussiste alcun obbligo assicurativo. L'insussistenza di tale obbligo, che si riscontra ad esempio qualora il cumulo dei periodi assicurativi porti ad un totale superiore a 216 mensilità, implicherebbe a sua volta l'inapplicabilità del regolamento nei confronti dell'interessato, per il periodo in cui questi aveva svolto attività indipendente.
A prescindere dal suddetto problema del campo di applicazione personale, l'applicazione del regolamento nel caso di specie è esclusa inoltre da considerazioni relative al campo di applicazione materiale dell'art. 45.
Questa norma impone agli enti previdenziali l'obbligo di tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza maturati all'estero, qualora la loro legislazione subordini l'acquisto, la conservazione o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di siffatti periodi. Il cumulo dei periodi presi in considerazione ai sensi delle normative vigenti nei vari Stati membri è inteso, secondo la volontà del legislatore comunitario, a garantire l'acquisto e la conservazione dei diritti a prestazioni, ma non può avere l'effetto di far cessare l'obbligo assicurativo. Ora, la causa principale verte, come abbiamo visto, non già sulla rivendicazione di un diritto a prestazioni, bensì sull'accertamento della sussistenza dei presupposti per la cessazione dell'obbligo assicurativo a norma del § 1, 1o comma, della legge tedesca sull'assicurazione degli artigiani. Ne consegue, a mio avviso, che l'art. 45 non può applicarsi, nemmeno per analogia, alla fattispecie in esame.
Inoltre, come è stato sottolineato nel corso del procedimento dalla Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, la legge tedesca sull'assicurazione degli artigiani ha lo scopo di garantire agli artigiani indipendenti un minimo di tutela assicurativa nell'ambito del regime vigente per i lavoratori subordinati, con limitazione temporale dell'obbligo assicurativo a 18 anni. La questione del se, in tale contesto, i periodi di assicurazione maturati all'estero rispondano come quelli compiuti all'interno all'esigenza di una sufficiente tutela assicurativa può essere perciò risolta solo dal giudice nazionale, in base al diritto interno. Come la Commissione, ritengo anch'io che non si possa rinvenire alcuna norma comunitaria di coordinamento. Tuttavia, ai sensi dell'art. 5 del Trattato CEE, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare il diritto interno in modo non contrastante col diritto comunitario
Propongo quindi di risolvere come segue le questioni di cui trattasi:
L'art. 45 del regolamento n. 1408/71, secondo cui per l'acquisto, il mantenimento o il recupero di un diritto a prestazioni si tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, non si applica né direttamente, né per analogia, al computo dei periodi di assicurazione, qualora si tratti di stabilire se sussista l'obbligo assicurativo.
Non esiste alcuna disposizione di diritto comunitario che imponga, ai fini dell'accertamento dell'obbligo assicurativo ai sensi del § 1, 1o comma, della legge tedesca sull'assicurazione degli artigiani, il cumulo dei contributi versati in Germania con quelli versati in altri Stati membri.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy