CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 21 GIUGNO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Le leggi di taluni Stati membri dispongono che il calcolo delle prestazioni in denaro conseguenti ad un infortunio sul lavoro si basa sulla retribuzione media. La presente causa ha ad oggetto la determinazione di questa.
Il sig. Jean-Louis Pennartz, dopo aver lavorato nel Belgio nel periodo agosto 1967-dicembre 1968, il 25 aprile 1969 rimaneva vittima, a Cannes, di un infortunio sul lavoro. La Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes gli attribuiva una pensione d'invalidità permanente parziale del 4 %, poi portata al 6 %.
Tale pensione veniva calcolata in base alla retribuzione media stabilita unicamente in ragione della retribuzione effettivamente riscossa dal Pennartz nell'ultimo posto occupato, durante 18 giorni, in Francia. Contestando questo metodo di calcolo, egli ritiene che occorra del pari tener conto della retribuzione percepita nel Belgio.
Tale pretesa veniva respinta dalla Com mission de première instance du Contentieux de la Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes e dalla Corte d'appello di Aix- en-Provence, per gli stessi motivi.
Detti giudici si sono basati in particolare sugli artt. 18 e 30 del regolamento n. 3, relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti per statuire che la retribuzione media doveva esser calcolata con riferimento alle sole retribuzioni riscosse nel paese in cui l'infortunio si è verificato.
Il Pennartz è ricorso in cassazione.
In forza dell'art. 177 del Trattato CEE, la Cour de Cassation vi sottopone la questione del se, a norma delle disposizioni in esame, nel caso in cui il calcolo d'una pensione per infortunio sul lavoro si basa sulla retribuzione media d'un periodo di riferimento, tale retribuzione media vada calcolata tenendo conto del complesso delle retribuzioni riscosse nel corso di detto periodo nell'uno o nell'altro degli Stati membri ovvero determinata in base alle sole retribuzioni riscosse nello Stato in cui l'infortunato lavorava al momento dell'infortunio, secondo la disciplina ed il metodo di calcolo vigenti in quest'ultimo.
Il testo di tale questione impone una osservazione preliminare.
La disposizione da interpretare è proprio l'art. 18, n. 1, del regolamento n. 3, relativo alle prestazioni di malattia-maternità, cui rinvia puramente e semplicemente la disposizione parallela in materia d'infortuni sul lavoro, l'art. 30, n. 2, del medesimo testo. Tale articolo enuncia che «se, in base alla legislazione di uno Stato membro, la liquidazione delle prestazioni in denaro tiene conto del salario medio corrisposto durante un certo periodo, il salario medio preso in considerazione per il calcolo di tali prestazioni è determinato in funzione dei salari accertati durante il periodo compiuto in virtù della legislazione di tale Stato membro».
Orbene, la nozione di «retribuzione accertata durante il periodo compiuto sotto le leggi dello Stato debitore della pensione» non si confonde necessariamente con quella di «retribuzioni riscosse nel territorio di tale Stato». Normalmente è senza dubbio così, dato che in forza dell'art. 12 del regolamento n. 3 la legislazione che va applicata è, in generale, quella dello Stato nell'ambito del cui territorio i lavoratori sono occupati. Sussistono però anche casi particolari in cui, in forza di altre disposizioni del titolo II del regolamento, il lavoratore è soggetto alla legislazione d'uno Stato membro diverso da quello in cui egli è occupato. In tale ipotesi, la legislazione di cui al combinato disposto degli ara. 30 e 18 non è quella dello Stato in cui l'infortunato lavorava al momento dell'infortunio.
Fatta questa riserva, più considerazioni m'inducono ad accogliere la seconda interpretazione formulata dalla Cour de Cassation.
Il Pennartz sosteneva che l'art. 18 si limitava a determinare la legge che va applicata per la fissazione del periodo di riferimento e non pregiudicava affatto la determinazione delle retribuzioni che vanno prese in considerazione per il calcolo della pensione. Questa interpretazione mi sembra andare contro lo stesso senso delle parole. Essa si risolve nel confondere periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media con «periodo compiuto» in forza della legislazione dello Stato membro competente. Essa porterebbe, per di più, ad eludere lo scopo delle disposizioni di cui è causa. Questi hanno la sola finalità di determinare una retribuzione media e non la legge che va applicata. Nel regolamento n. 3, la legge che va applicata è esclusivamente determinata dal titolo II (artt. 12-15).
Questa interpretazione trova conforto nelle disposizioni che hanno sostituito l'art. 30 del regolamento n. 3, a far tempo dal 1o ottobre 1972. L'art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71 infatti così recita:
«L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su una retribuzione media, determina tale retribuzione media esclusivamente in funzione delle retribuzioni accertate durante i periodi compiuti sotto tale legislazione».
Inoltre, la presa in conto da parte degli enti previdenziali delle sole retribuzioni relative ai periodi compiuti sotto la legislazione ch'essi applicano è una norma generale nei regolamenti comunitari in materia previdenziale, trattandosi del calcolo delle prestazioni in base alla retribuzione. Nel regolamento n. ,3, tale metodo viene utilizzato per il calcolo delle pensioni di vecchiaia o di morte (art. 28, n. 1, leu. c) e delle prestazioni di disoccupazione (art. 34, n. 1). Gli stessi principi si riscontrano, del pari, alla base delle analoghe disposizioni del regolamento n. 1408/71. Tuttavia, in materia di assegni di disoccupazione, l'art. 68, n. 1, di tale regolamento dispone che «se l'interessato non ha esercitato l'ultima occupazione per almeno quattro settimane in detto territorio (cioè nel territorio dello Stato membro in cui esercitava la sua ultima attività), le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad una occupazione equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro».
Infine, dato che, nella maggior parte dei casi, le leggi applicate sono quelle nazionali, tale norma si giustifica con motivi di ordine pratico. La presa in considerazione, da parte degli enti previdenziali, di retribuzioni accertate in altri Stati membri è infatti difficile. La retribuzione media definita da una disciplina nazionale non è se non raramente la retribuzione al lordo; nella maggior parte dei casi essa viene fissata in funzione di altri elementi difficili da accertare, che dipendono dalla situazione di fatto e di diritto dello Stato membro di cui trattasi. Tra questi elementi basta menzionare la disciplina fiscale per convincersi della complessità del compito.
A ciò vanno ancora aggiunte, soprattutto in periodo di instabilità monetaria, le difficoltà di conversione nella valuta dell'ente debitore.
Per questo motivo concludo nel senso che dichiariate, onde risolvere la questione sottopostavi dalla Cour de Cassation de France, che:
gli artt. 18, n. 1, e 30, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3, relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti vanno interpretati nel senso che, quando un lavoratore rimane vittima d'un infortunio sul lavoro nell'ipotesi in cui sia soggetto alle leggi d'uno Stato membro, secondo le quali il calcolo della pensione per infortunio sul lavoro tiene conto della retribuzione media di un determinato periodo, la retribuzione media da prendere in considerazione ai fini del calcolo della suddetta pensione viene determinata con riferimento unicamente alle retribuzioni accertate durante il periodo nel quale l'interessato era soggetto alle leggi dello stesso Stato membro.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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