CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 19 SETTEMBRE 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Introduzione
La presente causa è stata originata dalla domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Cour d'appel di Rouen nell'ambito di un procedimento penale promosso in forza della normativa francese in materia di controllo dei prezzi.
Appellante nella causa principale è il Procuratore Generale presso la stessa Cour d'appel. Appellati sono tre dirigenti della SARL Denkavit France, nonché questa stessa società in quanto «civilmente responsabile». I tre dirigenti sono il dott. H. Buys (il quale sostiene che il suo nome è erroneamente scritto «Buijs» nella sentenza di rinvio ed è cittadino olandese), il dott. H. Pesch (anch'egli cittadino olandese) e il sig. Yves Dullieux (che, a quanto risulta, è cittadino francese).
La società appellata (che chiamerò per brevità «Denkavit») appartiene ad un gruppo di società che fabbricano alimenti per animali e, in particolare, prodotti per l'allattamento di vitelli ed altro bestiame giovane. Tali prodotti non sono sconosciuti alla Corte, la quale ha avuto occasione di occuparsene in alcune cause precedenti, tra cui la causa 251/78, Denkavit Futtermittel GmbH c. Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen, nella quale ho presentato ieri le mie conclusioni.
Gli appellati venivano processati dinanzi al Tribunal correctionnel di Rouen per aver violato il decreto ministeriale francese 22 settembre 1976, n. 76-86/P (Bulletin Officiel des Services des Prix («BOSP») del 23 settembre 1976, pag. 364).
Il suddetto decreto disponeva, all'art. 1, che fino al 31 dicembre 1976 i prezzi — comprensivi di tutte le tasse — di qualsiasi prodotto non potevano superare, alla produzione oppure nelle diverse fasi della distribuzione, i prezzi lecitamente praticati il 15 settembre 1976 o, in mancanza, nella data anteriore più vicina.
L'art. 2 del decreto escludeva dall'ambito d'applicazione dell'art. 1 i prezzi di merci descritte come «produits frais de l'agriculture et de la pèche»).
Un comunicato pubblicato lo stesso giorno (e nella stessa pagina del BOSP) forniva indicazioni circa l'ambito d'applicazione del decreto. In esso era fra l'altro dichiarato che l'art. 1 del decreto non si applicava ai prezzi alla produzione:
«Des produits régis par le traité ayant instauré la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
Des produits frais provenant de l'agriculture et de la pèche (cf. art. 2 de l'arrèté) et des autres produits agricoles dont le prix à la production est règi par des décisions prises dans le cadre de la politique agricole de la Communauté européenne».
Il comunicato precisava inoltre che:
«Ne doivent ètre considérés comme produits agricoles et de la pèche que ceux qui n'ont pas été transformés. Si ces produits ne gardent pas leur individualité d'origine ou font l'objet d'une transformation sortant des usages normaux ou habituels de l'agriculture ou intervenant à un stade quelconque de l'industrie et du commerce, ils perdent de ce fait leur caractère initial. Ne peuvent, par exemple, ètre considérés comme produits agricoles les cuirs verts, les pulpes de betteraves ou les produits surgelés.
En ce qui concerne plus particulièrement les produits laitiers, on admettra cependant par tolérance que les beurres, la crème et les fromages dont les prix à la production pouvaient être librement déterminés à la date d'entrée en vigueur de l'arrèté, conservent leur caractère de produits agricoles, même après transformation ou affinage. Au contraire, des produits tels que les poudres de lait, les laits concentrés, les crèmes glacées présentent un caractère industriel ainsi que les fabrications telles que les yaourts, fromages frais, fromages fondus».
Un altro comunicato esplicativo veniva pubblicato il 1o ottobre 1976 (vedere il BOSP di tale data a pag. 380).
In esso veniva ribadito che, come già dichiarato nel primo comunicato, il blocco non si applicava ai prezzi alla produzione dei prodotti freschi dell'agricoltura nonché degli altri prodotti agricoli i cui prezzi erano disciplinati da provvedimenti emanati nell'ambito della politica agricola della CEE. Tuttavia, per quanto concerneva l'effetto del blocco sui prezzi nella fase della distribuzione, occorreva distinguere fra due categorie di prodotti agricoli. Nel caso dei prodotti agricoli freschi, i distributori (che, si precisava, comprendevano gli importatori, i grossisti e i dettaglianti) potevano conservare i margini di utile, in valore assoluto, praticati alla data del blocco dei prezzi. Ciò significava, da un lato, che essi potevano aumentare i prezzi per tener conto dei successivi aumenti dei prezzi alla produzione o dei prezzi CIF franco frontiera delle merci importate, ma, dall'altro, che essi dovevano far fruire la clientela di eventuali riduzioni di tali prezzi. Nel caso degli altri prodotti agricoli soggetti alla disciplina comunitaria di mercato, si precisava che l'applicazione del decreto era esclusa, «in conformità ai regolamenti comunitari», per quanto riguardava i prezzi alla distribuzione e nella fase del commercio all'ingrosso. Nelle altre fasi della distribuzione, però, i prezzi di vendita non potevano superare quelli lecitamente praticati alla data del blocco. I prodotti appartenenti all'una ed all'altra delle suddette categorie erano elencati in un allegato. L'elenco dei «prodotti freschi dell'agricoltura» comprendeva latte crudo, burro, panna fresca e taluni formaggi; nell'elenco degli altri prodotti agricoli figurava il latte in polvere sfuso.
Nessuno dei due comunicati menzionava espressamente gli alimenti per il bestiame.
Gli appellati sostengono, senza essere contraddetti, che la Denkavit fornisce i mangimi da essa fabbricati esclusivamente ai grossisti, i quali li rivendono agli allevatori.
Il 20 settembre 1976 la Denkavit aumentava i prezzi dei suoi alimenti per l'allattamento per tener conto — come asseriscono, sempre senza essere contraddetti, gli appellati — dei prezzi più elevati ch'essa aveva dovuto pagare per i prodotti agricoli di base. Tali aumenti continuavano ad essere praticati nelle vendite effettuate nel settembre e nell'ottobre 1976, dopo l'entrata in vigore del blocco dei prezzi.
L'imputazione formulata contro gli appellati era di aver venduto fra il 24 settembre ed il 31 ottobre 1976, a prezzi illegali, sei prodotti specificati per l'allattamento dei vitelli, e cioè «Denkavit Starter», «Denkavit Finition», «Denkavit C.R.», «Denkavit K.B.», «Denkavit Elevage» e «Denkavit Milk».
Con sentenza 18 maggio 1978 il Tribunal correctionnel di Rouen assolveva gli interessati dalla suddetta imputazione. Nella motivazione (riassunta nell'ultimo paragrafo della sentenza) esso dichiarava che i prodotti di cui trattasi rientrano tutti nella sfera d'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli, che essi non possono pertanto essere disciplinati da norme nazionali e che, di conseguenza, il decreto 22 settembre 1976 non può applicarsi nei loro confronti. Nel decidere in tal senso, il tribunale si richiamava a taluni precedenti, fra cui le sentenze pronunziate dalla Corte di giustizia nelle cause 31/74, Galli (Racc. 1975, vol. I, pag. 47), 65/75, Tasca (Racc. 1976, vol. I, pag. 291) e nelle cause riunite 88-90/75, SADAM c. CIP (ibidem, pag. 323).
La suddetta sentenza è stata impugnata, dinanzi alla Cour d'appel, dal Procuratore Generale, il quale ha dedotto tre motivi strettamente connessi fra di loro e che, nella sentenza di rinvio, sono esposti nei seguenti termini:
«1)
I prodotti per l'allattamento dei vitelli non sono mai stati considerati come compresi nella categoria dei prodotti agricoli il cui prezzo è retto da disposizioni comunitarie;
2)
I regimi nazionali dei prezzi sono leciti se non perturbano la formazione dei prezzi delle materie prime dei prodotti di cui trattasi;
3)
I prodotti per l'allattamento dei vitelli vanno considerati di seconda trasformazione».
La composizione di ciascuno dei sei prodotti di cui trattasi non è purtroppo del tutto chiara. La sentenza del Tribunal correctionnel non contiene alcuna espressa constatazione in proposito. Nella sentenza di rinvio la Cour d'appel dichiara che, secondo gli appellati — che non sono stati contraddetti su questo punto — i suddetti prodotti sono composti per il 60 % da polvere di latte, per il 20 % da siero di latte, per il 19,7 % da grassi vegetali e per lo 0,30 % da sostanze minerali vitaminizzate. Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte di giustizia gli appellati sostengono che il giudice di rinvio non ha riprodotto completamente ed esattamente la loro dichiarazione e che in realtà tali prodotti, a seconda del loro impiego specifico, sono così composti:
—
latte scremato in polvere: 60-65 % ;
—
siero di latte in polvere: 12-20 %;
—
amido di granturco: 4-7 %;
—
grassi: 15-20 %;
—
additivi: 0,3 %.
Gli appellati aggiungono che i grassi sono per la maggior parte di origine non vegetale, ma animale (sego e/o sugna) e che solo una piccola parte di essi è di origine vegetale (cioè olio di copra). Nelle osservazioni scritte presentate nell'ambito del presente procedimento, il Governo francese descrive a sua volta la composizione di due dei prodotti considerati, che, a prima vista, si direbbe diversa :
«Denkavit Finition»:
—
latte magro in polvere: 60 %;
—
siero di latte: 12,5 %;
—
miscuglio di grassi: 20,39 %;
—
additivi vari: 7,1 %.
«Denkavit Elevage»:
—
latte magro in polvere: 45 %;
—
latticello in polvere: 15 %;
—
siero di latte: 18,33 %;
—
miscuglio di grassi: 16,4 %;
—
additivi vari: 5,2 %.
In udienza, però, gli appellati hanno dichiarato che tale composizione non differisce molto da quella indicata nelle loro osservazioni scritte, tenuto conto del fatto che, ai fini della normativa comunitaria in materia, il latticello in polvere andava equiparato al latte magro in polvere (e questo sembra giusto) e che il Governo francese aveva considerato l'amido di granturco come additivo.
È chiaro che non tocca a questa Corte, nell'ambito di un procedimento ex art. 177 del Trattato CEE, cercare di fare piena luce su questioni di tal sorta. Ai fini della domanda pregiudiziale, la Corte deve svolgere la sua opera nel miglior modo possibile basandosi su quanto è dichiarato nel provvedimento di rinvio. Gli appellati hanno sottolineato che tutti gli ingredienti dei prodotti «Denkavit» di cui trattasi da essi indicati, ad eccezione dello 0,3 % di «additivi», sono compresi in organizzazioni comuni di mercati agricoli: il latte magro in polvere ed il siero di latte in polvere a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari), l'amido di granturco a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2727/75 (cereali), e i grassi, a seconda della loro origine, a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 136/66 (grassi), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68 (carne bovina) o del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2759/75 (carne suina). Anche tale asserzione sembra essere esatta.
La Cour d'appel ha sottoposto a questa Corte sei questioni, che ritengo opportuno esaminare nell'ordine in cui sono formulate.
La prima questione
La prima questione è la seguente:
«Se i prodotti per l'allattamento dei vitelli, della natura e della composizione sopra indicate, per la fissazione dei prezzi allo stadio della produzione o del commercio all'ingrosso vadano compresi fra i prodotti soggetti alle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. In particolare, se essi rientrino nella definizione dei prodotti lattiero-caseari (art. 1 del regolamento 27 giugno 1968, n. 804), oppure in quella degli alimenti per il bestiame (art. 4 del regolamento n. 990/72, modificato dal regolamento 7 aprile 1976, n. 804), ovvero in qualsiasi altra categoria di prodotti agricoli soggetti alle norme comunitarie in forza dell'art. 38 del Trattato di Roma».
Non può esservi dubbio che i mangimi di cui trattasi, qualunque sia la loro composizione esatta, costituiscano «prodotti agricoli» ai sensi dell'art. 38 del Trattato, poiché figurano tra i prodotti elencati nell'allegato II del Trattato stesso. L'allegato II comprende l'intero capitolo 23 di quella che, quando il Trattato venne redatto, era chiamata «la nomenclatura di Bruxelles», e tale capitolo include gli «alimenti preparati per gli animali».
Tali mangimi, qualunque ne sia l'esatta composizione, rientrano nella voce 23.07 B della Tariffa doganale comune, che comprende «preparazioni foraggiere melassate o zuccherate» e «altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali … contenenti … prodotti lattiero-caseari». Non è qui necessario stabilire in quale delle varie sottovoci in cui è suddivisa la suddetta voce essi rientrino; ciò dipende, fra l'altro, dal se e in quale misura essi contengano amido (come ricorderete, nella descrizione della loro composizione, figurante nella sentenza di rinvio, non è menzionato l'amido).
L'art. 1 del regolamento n. 804/68 definisce i prodotti compresi nell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Esso menziona, alla lettera g), la voce ex 23.07 B della TDC:
«Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento … escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento n. 120/67/CEE».
Gli alimenti per bestiame di cui trattasi contengono certamente prodotti ai quali si applica il regolamento n. 804/68 (se non altro, per la presenza del latte in polvere) ed essi non rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 120/67/CEE (ora sostituito dal regolamento n. 2727/75) poiché contengono prodotti lattiero-caseari in misura pari o superiore al 50 % (si vedano l'art. 1 e l'allegato A di tale regolamento). Di conseguenza, detti alimenti per il bestiame sono compresi nell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Per di più, a quanto mi risulta, nessuno ha sostenuto il contrario nell'ambito del presente procedimento. Ricorderete senz'altro i termini in cui il Procuratore Generale ha formulato i motivi di gravame dinanzi alla Cour d'appel e, in particolare, che égli ha definito i mangimi di cui trattasi prodotti «di seconda trasformazione». Tale affermazione — com'è abbastanza comprensibile se si considera che l'art. 38, n. 1, del Trattato definisce i «prodotti agricoli» come «prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti» — sembra aver indotto gli appellati e la Commissione a chiedersi se il Procuratore Generale intendesse dire che i prodotti per l'allattamento «Denkavit» non costituiscono affatto prodotti agricoli ai sensi del Trattato. Dinanzi a questa Corte, però, il Governo francese ha fatto chiaramente intendere di ammettere che tali prodotti rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 804/68. L'asserzione che si tratta di prodotti «di seconda trasformazione» è stata ripetuta nell'ambito di un argomento più sottile secondo cui, sebbene essi siano interessati da tale regolamento, il loro prezzo non è da questo disciplinato. Tornerò su questo argomento quando mi occuperò della terza questione della Cour d'appel.
Il regolamento n. 990/72, anch'esso menzionato nella prima questione della Cour d'appel, è un regolamento della Commissione contenente norme particolareggiate in materia di concessione di aiuti al latte magro e al latte magro in polvere usati come alimenti per il bestiame o trasformati in mangimi composti. Esso trae origine dall'art. 10 del regolamento n. 804/68 il quale, al n. 1, contempla in termini generali la concessione di aiuti al latte magro e al latte magro in polvere prodotti nella Comunità ed usati per l'alimentazione del bestiame. Al n. 2, lo stesso articolo contempla l'adozione da parte del Consiglio di norme generali relative a detti aiuti. Tali norme vennero adottate dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 986/68. Al n. 3 dell'art. 10 è prevista l'adozione, secondo il procedimento del comitato di gestione, di norme particolareggiate per l'attuazione dello stesso articolo. È su tale base che è stato adottato il regolamento n. 990/72 in sostituzione di un precedente regolamento della Commissione, n. 1106/68, che era stato largamente modificato.
L'art. 4 del regolamento n. 990/72, modificato dal regolamento (CEE) della Commissione n. 804/76 (entrato in vigore il 15 aprile 1976), definisce i mangimi composti per i quali può essere concesso l'aiuto. Trattasi, per quanto qui ci interessa, dei prodotti contenenti «un minimo del 60 % ed un massimo del 70 % di latte scremato in polvere, al quale siano aggiunti almeno … il 5 % di materie grasse non butirriche ed almeno il 2 % di amido».
Come potete constatare, se si tiene conto unicamente della composizione indicata nella sentenza di rinvio, in cui non vi è alcuna menzione di amido, c'è da dubitare che i prodotti Denkavit siano compresi nella suddetta definizione. D'altra parte essi vi rientrano manifestamente se si tiene conto della loro composizione così com'è descritta nelle osservazioni scritte degli appellati.
Di conseguenza, sono del parere che dobbiate risolvere la prima questione sottopostavi dalla Cour d'appel come segue:
1)
I prodotti per l'allattamento dei vitelli della natura e della composizione indicate nella questione sono prodotti agricoli ai sensi dell'art. 38 del Trattato CEE e rientrano nella definizione dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 1 del regolamento n. 804/68.
2)
La questione se siffatti prodotti per l'allattamento rientrino anche nella definizione dei mangimi composti di cui all'art. 4 del regolamento n. 990/72, modificato dal regolamento n. 804/76, dipende dal se essi contengano almeno il 2 % di amido.
La seconda questione
La seconda questione sollevata dalla Cour d'appel è se gli alimenti zootecnici del tipo di cui trattasi nella causa principale «siano soggetti agli importi compensativi contemplati dal regolamento 12 maggio 1971, n. 974, e, in caso affermativo, se ciò implichi di per sé la loro inclusione nell'organizzazione comune dei mercati, a norma dell'art. 1, n. 1, di detto regolamento».
La soluzione della prima parte della questione non dà adito ad alcun dubbio. Gli importi compensativi monetari («i.c.m.») sono stati applicati ai suddetti mangimi in tutti i periodi che qui interessano. Come sapete, a norma dell'art. 1, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 974/71, gli i.c.m. possono essere applicati:
«a)
ai prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;
b)
ai prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla lettera a) e che rientrano nella organizzazione comune dei mercati o sono disciplinati da una regolamentazione specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato».
Gli alimenti per il bestiame non sono, in quanto tali, soggetti a misure d'intervento né sono disciplinati da una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato. Essi sono stati assoggettati all'applicazione degli i.c.m. solo in quanto prodotti il cui prezzo dipende dal prezzo di prodotti interessati da misure d'intervento e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati. I regolamenti emanati in proposito dalla Commissione per il periodo settembre-ottobre 1976 sono accuratamente enumerati sia nelle osservazioni scritte degli appellati sia in quelle della Commissione. Non penso che sia necessario passarli in rassegna.
La seconda parte della questione, come ha osservato la Commissione, suggerisce l'idea che il carro possa essere messo dinanzi ai buoi. Gli i.c.m. possono essere applicati ad un determinato prodotto solo se questo rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 974/71: in altre parole, a meno che detto prodotto non sia interessato da una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato, gli i.c.m. non possono applicarsi ad esso, salvo che non rientri nell'organizzazione comune di un mercato agricolo. Di conseguenza, dal fatto che gli i.c.m. sono stati applicati ad un determinato prodotto non si può inferire che questo rientri nell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Qualora gli i.c.m. fossero applicati ad un prodotto non disciplinato da una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 né compreso in un'organizzazione comune di mercato, la loro applicazione allo stesso prodotto sarebbe illegittima. Tuttavia, se la soluzione da me proposta per la prima questione della Cour d'appel è esatta, questa parte della seconda questione non ha alcuna importanza.
Pertanto, a mio avviso, la seconda questione della Cour d'appel va semplicemente risolta nel senso che i mangimi come quelli indicati nella questione stessa sono stati assoggettati, in tutti i periodi che qui interessano, agli importi compensativi monetari contemplati dal regolamento n. 974/71.
Le successive questioni della Cour d'appel sono espressamente sollevate solo nell'ipotesi in cui la prima e la seconda questione vengano risolte nel senso che i prodotti Denkavit sono soggetti alla normativa comunitaria. Poiché, a mio avviso, lo sono, devo ora occuparmi delle suddette questioni.
Con la terza questione arriviamo, io credo, al punto cruciale della causa.
La terza questione
Tale questione è così formulata:
«Se l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui al regolamento 27 giugno 1968, n. 804, da sola o congiuntamente all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, di cui al regolamento n. 805/68, osti o no alla applicazione, da parte di uno Stato membro, di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi ai prodotti per l'allattamento dei bovini sopra definiti».
Nell'esaminare gli argomenti esposti a proposito di tale questione è necessario, a mio parere, tener presente che in questo procedimento le osservazioni scritte (e cioè quelle del Governo francese, degli appellati e della Commissione) sono state tutte depositate prima che l'avvocato generale Capotorti presentasse le sue conclusioni nella causa 223/78, Grosoli, e che le osservazioni orali di coloro che hanno partecipato all'udienza (gli appellati e la Commissione) sono state svolte prima che la Corte pronunziasse la sentenza nella stessa causa (e cioè prima del 12 luglio scorso). Occorre tener presente del pari che gli avvocati degli appellati sono gli stessi che hanno rappresentato il signor Grosoli, ragion per cui, naturalmente, molti degli argomenti da essi svolti in nome dei loro attuali clienti sono identici a quelli che l'avvocato generale Capotorti e la Corte hanno dovuto esaminare nella causa Grosoli.
Inevitabilmente, nel presente procedimento la discussione si è imperniata, come è accaduto nella causa Grosoli, sulle sentenze emesse dalla Corte nelle cause Galli, Tasca e SADAM e nella causa 154/77 Procureur du Roi c. Dechmann (Racc. 1978, pag. 1573), di cui le prime tre sono citate, come ho già detto, nella sentenza del Tribunal correctionnel. In udienza è stata inoltre fatta menzione della causa 10/79, Toffoli, la cui discussione orale era fissata per il giorno successivo e nell'ambito della quale l'avvocato generale Reischl presenterà domani le sue conclusioni.
Non è necessario tornare ancora una volta sull'argomento già ampiamente trattato nelle conclusioni dell'avvocato generale Capotorti e nella sentenza della Corte nella causa Grosoli. Le prime contengono una rassegna della giurisprudenza precedente ed un'analisi particolareggiata dei principi da questa stabiliti, la seconda contiene un'autorevole sintesi di tali principi.
Naturalmente, è esatto che nella fattispecie si tratta di prezzi praticati fra produttori e grossisti, mentre nella causa Grosoli la Corte ha dovuto occuparsi di prezzi praticati fra dettaglianti e consumatori. Secondo gli appellati vi è per questo motivo una differenza di principio fra le due cause. A mio avviso, però, la citata giurisprudenza mostra chiaramente che questo punto di vista non è esatto e che si tratta solo di una differenza di grado. Come ha affermato la Corte, «una disciplina nazionale in materia di prezzi agricoli, la quale si riferisca alle stesse fasi commerciali contemplate dal regime dei prezzi vigente nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato avrà maggiori probabilità di trovarsi in conflitto con questo regime che non una disciplina da applicare esclusivamente in altre fasi commerciali» (si vedano le sentenze Tasca e SADAM, 6o e, rispettivamente, 7o punto della motivazione). Tuttavia, il criterio decisivo, in tutti i casi, consiste nel se la normativa considerata sia o no tale da mettere in pericolo gli obiettivi o il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato. Si tratta di un problema che, in definitiva, dev'essere risolto, in casi come quello di specie, dal giudice nazionale competente.
Del pari ritengo che vada disatteso l'argomento del Governo francese secondo cui occorre distinguere, in via di principio, tra l'istituzione di un regime nazionale di prezzi por prodotti interessati da provvedimenti comunitari (come le misure d'intervento) che ne garantiscono il prezzo e l'emanazione di norme nazionali che disciplinano i prezzi di prodotti ottenuti mediante trasformazione dei primi (definiti dal Governo francese «prodotti di seconda trasformazione» o «prodotti industriali»). Dalla giurisprudenza della Corte risulta chiaramente che la ragione per cui provvedimenti nazionali che disciplinino i prezzi al minuto possono entrare in conflitto con la normativa comunitaria è che tali provvedimenti possono avere ripercussioni sui prezzi praticati in fasi precedenti della distribuzione. Mi sembra ovvio che, analogamente, norme nazionali in materia di controllo dei prezzi di prodotti trasformati possono incidere sui prezzi delle materie prime. Anche qui il solo criterio valido può essere l'idoneità o no delle norme nazionali considerate a mettere a repentaglio gli obiettivi o il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato.
Il Governo francese ha tentato di dimostrare che il blocco dei prezzi imposto con il decreto 22 settembre 1976 non ha avuto alcuna incidenza sugli scopi o sul funzionamento dell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari richiamandosi a quattro fattori :
1)
Il rapporto tra il costo delle materie prime figuranti fra gli ingredienti di due prodotti Denkavit («Denkavit Elevage» e «Denkavit Finition») e i prezzi di vendita di tali prodotti al 31 gennaio 1977;
2)
il fatto che il prezzo del latte magro in polvere in Francia è aumentato del 7 % nel corso del 1976;
3)
il fatto che le operazioni di denaturazione del latte magro in polvere (ai fini della fabbricazione di mangimi) non hanno subito alcun rallentamento durante il periodo del blocco dei prezzi;
4)
la dichiarazione della Commissione — in risposta ad un'interrogazione dell'onorevole Cointat, del Parlamento europeo — secondo cui, in base alle informazioni di cui disponeva, essa non riteneva che il decreto avesse avuto ripercussioni sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Senza voler offendere il Governo francese, penso che esso abbia commesso un errore di impostazione fondandosi sui primi tre dei suddetti fattori, poiché non è dato sapere quali altri fattori possono aver influito, nel periodo considerato, sui costi sopportati dai produttori francesi di prodotti per l'allattamento o sul mercato di questi prodotti. Né sarebbe realistico pretendere che, in un caso come quello di specie, i giudici penali ordinari degli Stati membri indaghino e si pronunzino sui complicati problemi economici sollevati con tale argomento. Gli scarni dati prodotti dal Governo francese non sono affatto probanti. A mio parere, per affrontare correttamente il problema è necessario esaminare il sistema di formazione dei prezzi istituito nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato e accertare se, tenuto conto della composizione dei prodotti di cui trattasi, il blocco dei prezzi potesse di per sé perturbare il funzionamento di tale sistema.
Per quanto concerne la risposta della Commissione all'interrogazione dell'onorevole Cointat, penso che sia sufficiente ricordare che, in corso di causa, la Commissione ha sottolineato di aver fornito tale risposta sulla scorta delle informazioni allora disponibili. A giudicare dalle osservazioni svolte dalla stessa Commissione dinanzi a questa Corte, non v'è dubbio alcuno che oggi la risposta sarebbe stata diversa.
Le principali caratteristiche del sistema di formazione dei prezzi dell'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono le seguenti:
i)
la fissazione annuale di un prezzo indicativo per il latte; si tratta del prezzo «che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori … sul mercato della Comunità e sui mercati esterni» (art. 3 del regolamento n. 804/68).
ii)
la fissazione di prezzi d'intervento per il burro, il latte magro in polvere e taluni formaggi italiani; detti prezzi sono fissati a livelli tali da consentire la vendita del latte al prezzo indicativo (art. 5 del regolamento).
iii)
Acquisto da parte degli enti d'intervento e sovvenzioni all'ammasso privato di tali «prodotti d'intervento» (artt. 6, 7 e 8).
iv)
Gli aiuti versati (a norma dell'art. 10) per il latte magro ed il latte magro in polvere usati come mangime o per la fabbricazione di mangimi.
v)
Un sistema di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione che interessa non solo i prodotti di intervento ma anche gli altri prodotti lattiero-caseari, compresi gli alimenti zootecnici, e che mira ad isolare i prezzi comunitari dai prezzi praticati sul mercato mondiale (artt. 14 e 17).
Inoltre, come ben sapete, il sistema degli i.c.m. si applica ai prodotti lattiero-caseari, compresi gli alimenti per il bestiame.
È difficile credere che una disciplina nazionale di blocco o di controllo dei prezzi dei mangimi a base di latte possa non perturbare il funzionamento di tale sistema.
Infatti gli appellati hanno prodotto unitamente alle osservazioni scritte (all. 5) una tabella che, a mio giudizio, dimostra in maniera lampante come tale conseguenza sia inevitabile. Questo punto di vista è condiviso anche dalla Commissione, la quale si è mostrata particolarmente preoccupata dell'effetto di una simile disciplina sulle vendite di latte magro in polvere giacente presso gli enti d'intervento.
Il Governo francese ha sostenuto che il blocco dei prezzi deve aver avuto un effetto trascurabile perché è rimasto in vigore per un periodo molto breve. A questo proposito gli appellati si sono richiamati alla sentenza nella causa 82/77, Pubblico Ministero olandese c. Van Tiggele (Racc. 1978, pag. 25), in cui è affermato che il carattere temporaneo di un provvedimento avente effetto equivalente ad una restrizione quantitativa degli scambi fra Stati membri non può rendere tale provvedimento compatibile con l'art. 30 del Trattato. Concordo con gli appellati nel ritenere che tale considerazione vale anche per il caso presente. Il divieto fatto agli Stati membri di emanare provvedimenti contrastanti con l'organizzazione comune dei mercati agricoli non può essere eluso invocando il principio «de minimis», soprattutto quando si tenta di imporre l'osservanza di tali provvedimenti mediante procedimenti penali.
Potrebbero esservi circostanze in ragione delle quali, nonostante l'apparente incompatibilità fra l'organizzazione comune dei mercati e il blocco nazionale dei prezzi, tale incompatibilità in effetti non sussiste. Questa ipotesi potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora venisse dimostrato che, in ragione forse dell'assenza di concorrenza fra i produttori di alimenti zootecnici a base di latte, i loro margini di profitto erano talmente elevati da consentir loro di sopportare agevolmente le conseguenze del blocco, sebbene quanto ci è stato dichiarato dagli appellati lasci supporre il contrario. Spetta naturalmente ai giudici francesi competenti tener conto di tali circostanze qualora vengano invocate ed adeguatamente provate dinanzi ad essi.
In definitiva, sono del parere che dobbiate risolvere come segue la terza questione sollevata dalla Cour d'appel:
1)
È vietato agli Stati membri applicare una disciplina nazionale di controllo dei prezzi ai prodotti per l'allattamento come quelli menzionati nella questione qualora l'applicazione di detta disciplina a questi prodotti metta in pericolo gli obiettivi o il funzionamento della organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari istituita dal regolamento n. 804/68 o gli obiettivi o il funzionamento di qualsiasi altra organizzazione comune di mercato istituita dal diritto comunitario;
2)
nel caso in cui la validità o l'applicabilità di una siffatta disciplina nazionale siano contestate dinanzi a un giudice di uno Stato membro, spetta a tale giudice stabilire se tale disciplina sia o no compatibile con il diritto comunitario; a tal fine detto giudice deve tener conto delle caratteristiche effettive di qualsiasi organizzazione comune di mercato interessata e in particolare del suo sistema di formazione dei prezzi.
La quarta questione
La quarta questione della Cour d'appel è la seguente:
«Se le norme sulla libera circolazione delle merci, di cui agli artt. 30-34 del Trattato di Roma e, più particolarmente, all'art. 22 del regolamento n. 804/68 per i prodotti lattiero-caseari, ostino all'applicazione, a detti prodotti, di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi che vieti la rivalsa, sui prezzi di vendita, dell'aumento dei prezzi d'acquisto delle materie prime o dei prodotti finiti».
Come ho detto ieri nelle conclusioni presentate nell'ambito della causa 251/78, dopo la scadenza del periodo transitorio l'art. 22 del regolamento n. 804/68 non aggiunge nulla a quanto stabilisce lo stesso Trattato e la sua funzione dovrebbe ormai considerarsi esaurita.
Per il resto, la soluzione della questione può essere ritrovata in sostanza nelle sentenze emesse dalla Corte nelle cause Tasca e SADAM (punto 13 e, rispettivamente, punto 15 della motivazione). Propongo pertanto che, ricalcando e modificando quanto dichiarato in dette sentenze, risolviate la quarta questione nel modo seguente:
Gli artt. 30-34 del Trattato vietano negli scambi fra Stati membri qualsiasi misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Ai fini di tale divieto è sufficiente che le misure di cui trattasi possano ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio fra gli Stati membri. Una disciplina nazionale di controllo dei prezzi che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, sebbene non costituisca necessariamente una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, può tuttavia produrre un tale effetto qualora renda in pratica lo smercio dei prodotti importati impossibile o più difficile di quello dei prodotti nazionali. In particolare, una normativa nazionale che imponga il blocco dei prezzi non può essere applicata nel caso in cui, tenuto conto dei prezzi dei prodotti importati rispetto a quelli dei prodotti nazionali, gli operatori che intendano importare materie prime o prodotti finiti nello Stato membro interessato da un altro Stato membro possano farlo soltanto in perdita.
La quinta questione
La quinta questione della Cour d'appel è redatta nei termini seguenti:
«Se l'organizzazione comune del mercato dei prodotti lattiero-caseari (regolamento n. 804/68) osti, per uno Stato membro, all'applicazione di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi, la quale non contempli disposizioni particolari per i prodotti agricoli retti da provvedimenti della CEE».
Gli appellati hanno sostenuto che tale questione è mal formulata e va risolta solo in caso di soluzione negativa della terza e della quarta questione. La Commissione, dal canto suo, ha espresso dubbi quanto alla pertinenza della questione.
Non credo che queste critiche siano giustificate.
Mi sembra che, nel formulare la questione, la Cour d'appel abbia pensato alla preoccupazione degli autori dei comunicati pubblicati sul BOSP del 23 settembre e del 1o ottobre 1976 di escludere dall'ambito d'applicazione del decreto i prodotti i cui prezzi erano disciplinati da regolamenti comunitari, e si sia chiesta se essi fossero pienamente riusciti nell'intento.
Come ho detto recentemente nelle conclusioni presentate nella causa 159/78, Commissione c/ Italia (citando la causa 167/73 Commissione c/ Repubblica francese; Racc. 1974, vol. I, pag. 359), penso che uno Stato membro violi il Trattato qualora mantenga in vigore una normativa incompatibile con il diritto comunitario, soprattutto quando tale normativa può avere l'effetto di indurre gli interessati in errore quanto alla reale situazione giuridica. Se ciò è esatto, ne consegue necessariamente,. a mio avviso, che uno Stato membro viola il Trattato qualora emani una disciplina di controllo dei prezzi senza rendere palese (in un modo o nell'altro) che tale disciplina non si applica a prodotti compresi in un'organizzazione comune di mercato quando la sua applicazione a detti prodotti sarebbe incompatibile con le disposizioni di questa organizzazione.
Vi suggerisco pertanto di risolvere la quinta questione nel senso che una normativa nazionale di blocco dei prezzi è incompatibile con il diritto comunitario se e nella misura in cui, a quanto risulta dalle sue disposizioni, si applichi a prodotti compresi in un'organizzazione comune di mercato in maniera incompatibile con le disposizioni di tale organizzazione.
La sesta questione
La sesta ed ultima questione della Cour d'appel è così formulata:
«Se il combinato disposto degli artt. 5 e 85 del Trattato di Roma osti all'applicazione, da parte di uno Stato membro, di una disciplina nazionale di blocco dei prezzi dei prodotti soggetti alle norme comunitarie».
A proposito di tale questione, gli appellati hanno svolto un argomento dotto ed elaborato il cui succo è che l'emanazione di provvedimenti di controllo dei prezzi produce sulla concorrenza fra le imprese lo stesso effetto negativo di un accordo tra imprese in materia di prezzi. Siccome tali accordi sono vietati dall'art. 85, deve ritenersi, sempre secondo tale tesi, che uno Stato membro violi l'art. 5 qualora causi lo stesso effetto emanando una determinata normativa.
A mio avviso, però, questo argomento ha un punto debole: esso cioè trascura il fatto che l'art. 85 vieta «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate» aventi determinate caratteristiche specifiche. Non c'è dubbio che uno Stato membro violerebbe l'art. 5 qualora emanasse una normativa intesa a dar vita o ad incoraggiare tali accordi, decisioni o pratiche. Tuttavia non penso che, in relazione all'art. 85, l'art. 5 possa essere interpretato in senso più lato. Accogliere un'interpretazione così estensiva condurrebbe a rendere l'art. 90 virtualmente inefficace. Ciò significherebbe del pari che il Trattato ha privato gli Stati membri di qualsiasi potere in materia di controllo dei prezzi, ciò che le sentenze pronunziate dalla Corte nelle cause Galli, Tasca, SADAM, Van Tigge le, Dechmann e Grosoli hanno chiaramente escluso.
Vi suggerisco pertanto di risolvere la sesta questione nel senso che l'art. 85 del Trattato, considerato da solo o in relazione con l'art. 5, non concerne le normative nazionali in materia di controllo dei prezzi.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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