CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 26 GIUGNO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il regolamento 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 99 del 5 maggio 1970, pag. 1) stabilisce, all'art. 39 bis, introdotto dal regolamento 12 dicembre 1972, n. 2680 (GU n. L 289 del 27 dicembre 1972, pag. 1), che gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti idonei a garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento stesso e designano uno o più organismi incaricati di controllare l'osservanza di tali disposizioni. Il regolamento 28 aprile 1970, n. 817, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 99 del 5 maggio 1970, pag. 20) dispone, all'art. 11, che i produttori sono tenuti a sottoporre i vini che possono fregiarsi della denominazione «vini di qualità prodotti in regioni determinate» ad un esame analitico e ad un esame organolettico. A questo proposito, il regolamento della Commissione 19 luglio 1971, n. 1539, che determina i metodi di analisi comunitari da applicarsi nel settore del vino (GU n. L 163 del 21 luglio 1971, pag. 41) precisa, all'art. 1, che i metodi di analisi per l'applicazione dei regolamenti nn. 816/70 e 817/70 sono quelli indicati nel suo allegato. Al punto 3 dell'allegato si dichiara:
«L'estratto secco totale è determinato per densimetria e calcolato indirettamente sulla base del valore della densità del residuo senza alcole».
In Francia, rientrano fra i vini di qualità prodotti in regioni determinate, ai sensi del regolamento n. 817/70, i vini contraddistinti dalla «appelation d'origine contrôlée». Il decreto francese 19 ottobre 1974, n. 74-871 stabilisce che i vini per i quali viene richiesta detta denominazione non possono essere messi in commercio senza un certificato ufficiale rilasciato dopo un esame effettuato in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del regolamento n. 817/70 (art. 1). A norma dell'art. 2 di questo decreto, detto esame comprende un'analisi, e le norme di procedura relative all'esame e al rilascio dei certificati sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura. Gli artt. 3 e 4 del decreto concernono il costo dell'analisi e indicano i vini ai quali questo decreto si applica direttamente. Il decreto 20 novembre 1974 del Ministro dell'agricoltura, relativo agli esami analitico ed organolettico dei vini a denominazione di origine controllata, emanato ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto, stabilisce all'art. 3 che l'esame concerne almeno l'estratto secco, determinato per densimetria e a 100 gradi.
La validità della normativa francese sopra citata veniva contestata, in particolare, dal viticoltore Roger Gallet, mediante ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato francese. Per quanto concerne gli artt. 3 e 4 del decreto n. 74-871 i quali riguardano il costo dell'esame e precisano in quale misura il decreto stesso si debba applicare direttamente a determinati tipi di vino, il Consiglio di Stato dichiarava fondate le censure formulate dal ricorrente. Non erano però criticabili, secondo il giudice adito, né l'obbligo di ottenere il certificato di autorizzazione, rilasciato in base ad un esame, né il fatto che le norme procedurali in materia vadano stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura. Per il Consiglio di Stato non era, tuttavia, del tutto chiaro se l'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura (determinazione dell'estratto secco non solo mediante il metodo densimetrico, bensì anche con riscaldamento a 100o) fosse compatibile con il n. 3 dell'allegato del regolamento della Commissione n. 1539/71, il quale si riferisce unicamente alla determinazione dell'estratto secco totale mediante misura della densità del residuo senza alcool.
Esso, pertanto, con sentenza 22 dicembre 1978, dopo aver annullato gli artt. 3 e 4 del decreto n. 74-871 e disatteso le altre censure, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«se le disposizioni allegate al regolamento della Commissione delle Comunità europee 19 luglio 1971, n. 1539, vadano intese nel senso che esse autorizzano la determinazione dell'estratto secco mediante densimetria e a 100o».
A proposito di tale questione osserverò quanto segue.
1.
Innanzitutto, è necessario ricordare — come ha fatto la Commissione — la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia e cioè le sentenze 30 settembre 1975 (cause riunite 89/74, 18 e 19/75, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bordeaux ci Robert Jean Arnaud e.a.; Race. pag. 1023) e 9 dicembre 1975 (causa 64/75, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Lione c/ Henri Mommessin e.a.; Race. pag. 1599).
Nella parte «in fatto» della prima di queste due sentenze vengono forniti chiarimenti — utili per i profani — circa la nozione di «estratto secco» (costituito dagli elementi non volatili del vino) ed i diversi metodi per la determinazione di questo. Ad esempio, viene precisato che il metodo «a 100o» consiste nel pesare il deposito residuo dopo l'evaporazione a 100o dei componenti volatili del vino, mentre il metodo densimetrico consiste nel calcolare indirettamente l'estratto secco in base alla densità del vino privato dell'alcool e riportato al volume iniziale mediante aggiunta di acqua.
Nella motivazione della stessa sentenza si afferma che la presunzione di arricchimento stabilita dal diritto francese — la quale opera quando il rapporto alcool/estratto secco supera determinati valori — costituisce, purché ammetta la prova contraria, una misura di controllo connessa all'obbligo degli Stati membri di garantire l'osservanza delle norme comunitarie, e in particolare di quelle in materia di arricchimento, acidificazione e disacidificazione. Tale misura è compatibile con le norme comunitarie sui metodi di analisi del vino, e in particolare con l'allegato del regolamento n. 1539/71, dato che ai fini della presunzione di arricchimento si può impiegare unicamente il metodo «a 100o», e l'estratto secco ridotto, cui si riferisce la normativa francese, non può venir calcolato con il metodo densimetrico. Poiché dunque il metodo «a 100o» è un elemento costitutivo necessario della presunzione di arricchimento e il metodo densimetrico non è «fine a se stesso», la normativa comunitaria vigente nel settore vitivinicolo non osta, in attesa che vengano elaborati metodi più efficaci, a che gli Stati membri utilizzino il metodo «a 100o» per determinare l'estratto secco del vino ai fini dell'applicazione di una presunzione legale di arricchimento fondata sul rapporto alcool/estratto secco.
Ciò è stato confermato dalla sentenza nella causa 64/75, nel cui dispositivo si dichiara, del pari, che:
«A norma della disciplina comunitaria attualmente in vigore, uno Stato membro può utilizzare, quale misura interna di controllo, una presunzione legale di arricchimento fondata sul rapporto tra alcool ed estratto secco calcolato mediante il metodo a 100o, purché tale presunzione ammetta la prova contraria e venga applicata in maniera da non sfavorire, di diritto o di fatto, i vini provenienti da altri Stati membri».
A mio parere, la Commissione è nel giusto quando sostiene che anche la questione oggetto del presente procedimento può essere così risolta, e cioè nel senso che il metodo «a 100o», prescritto dal decreto del Ministro francese dell'agricoltura in aggiunta al metodo densimetrico, è compatibile con il regolamento della Commissione n. 1539/71. Basta a questo proposito tenere presente che il regolamento n. 817/70 stabilisce, all'art. 7, le condizioni in cui può essere autorizzato l'aumento della gradazione alcolica. Gli Stati membri devono vigilare al rispetto di tale norma e solo quando questa sia stata osservata un vino può fregiarsi della denominazione «vino di qualità prodotto in una regione determinata». Pertanto, bisogna ritenere che nell'esame analitico del vino non si può prescindere dal controllo fondato sulla presunzione di arricchimento. L'esame relativo all'arricchimento è inscindibile — come ha spiegato la Commissione — dall'esame analitico. Orbene, se non si può contestare l'impiego del metodo «a 100o» nell'ambito della presunzione di arricchimento, non lo si potrà contestare neppure per quanto concerne l'esame complessivo, il quale costituisce un tutto inscindibile.
2.
Non privo d'interesse, nel presente caso, è poi il regolamento della Commissione 17 novembre 1978, n. 2984 (GU n. L 360 del 22 dicembre 1978, pag. 1), anche se esso, in ragione della data della sua emanazione, non può avere importanza decisiva. Detto regolamento ha sostituito il regolamento n. 1539/71 dopo la pronunzia delle sentenze sopra citate. È vero che nel suo allegato 3, concernente l'estratto secco totale, vi è la menzione: «Metodo unico: metodo densimetrico». Tuttavia, l'art. 1, n. 4, del regolamento contiene la seguente disposizione transitoria:
«Fino a che non verranno adottate disposizioni comunitarie relative ai limiti espressi in cifre degli elementi presenti che caratterizzano l'utilizzazione di talune pratiche enologiche e delle tabelle che consentano la comparazione dei dati analitici, gli Stati membri possono, per valutare se un prodotto è stato oggetto di trattamenti o manipolazioni non conformi alle disposizioni comunitarie,
—
determinare, non oltre il 31 agosto 1979, l'estratto secco con il metodo che essi hanno utilizzato prima del 19 luglio 1971 unicamente nel quadro del controllo del rapporto alcole/estratto».
Ciò vale, per l'appunto, anche per il metodo «a 100o», notoriamente impiegato in Francia fin dall'emanazione di un decreto del 1907, e che in base alla suddetta disposizione, non sarà più ammesso solo dal 1o settembre 1979; nel frattempo, si spera che vengano elaborati metodi più adeguati.
3.
Come ha proposto la Commissione ed ha suggerito anche il Governo francese, la questione sottopostavi dal Consiglio di Stato francese dovrebbe pertanto essere così risolta:
A norma della disciplina comunitaria attualmente in vigore, gli Stati membri possono, in relazione al rilascio di certificati per vini prodotti in regioni determinate, utilizzare, quale misura interna di controllo, una presunzione legale di arricchimento fondata sul rapporto fra alcool ed estratto secco determinato mediante il metodo «a 100o», purché tale presunzione ammetta la prova contraria.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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