CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 28 GIUGNO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
La sig.ra Koschniske in Wörsdorfer, cittadina tedesca, svolgeva nel 1970 un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi, ma doveva cessare tale attività il 17 marzo dello stesso anno in seguito ad una malattia. Dal 14 aprile 1971 essa fruisce, ai sensi della legge olandese sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro, di una pensione corrispondente ad un tasso di invalidità fissato tra l'80 e il 100 %.
L'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, dispone che le prestazioni per figli a carico dei titolari di pensioni o rendite sono concesse «qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono … al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione d'un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita». In forza di questa disposizione, la sig.ra Koschniske ha diritto per i suoi tre figli, residenti con lei ed il marito nella Repubblica federale di Germania, agli assegni familiari conformemente alle leggi dello Stato membro competente per la pensione o la rendita, e cioè, nel caso di specie, le leggi olandesi.
A partire dal quarto trimestre del 1977, il Raad van Arbeid di Hengelo sospendeva però l'erogazione degli assegni in applicazione dell'art. 10, n. 1, leu. b), del regolamento n. 574/72, modificato dal regolamento 26 marzo 1973, n. 878, e successivamente dal regolamento 30 aprile 1976, n. 1209, motivando che il coniuge della interessata esercitava un'attività professionale in Germania, percependo in tale paese assegni familiari per figli a carico («Kindergeld»).
L'art. 10, n. 1, è, attualmente, così redatto:
«Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione di uno Stato membro per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione è sospeso quando, durante uno stesso periodo e per lo stesso familiare:
…
b)
sono dovute prestazioni in applicazione degli articoli 77 o 78 del regolamento. Peraltro, se il titolare di pensione o di rendita che ha diritto a prestazioni a norma dell'articolo 77 del regolamento, il coniuge o la persona che ha cura degli orfani per i quali sono dovute prestazioni a norma dell'articolo 78 del regolamento esercita un'attività professionale sul territorio di detto Stato membro, è sospeso il diritto agli assegni familiari dovuti in applicazione degli articoli 77 o 78 del regolamento a norma della legislazione di un altro Stato membro; in tal caso l'interessato beneficia delle prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio risiedono i figli, a carico di questo Stato membro…».
Questa disposizione anticumulo è stata adottata per tener conto della situazione particolare esistente nei nuovi Stati membri. Nel Regno Unito, nel Regno di Danimarca e nella Repubblica d'Irlanda, come pure in alcuni Stati membri originari, il diritto alle prestazioni o assegni familiari è basato sulla residenza dei familiari nel territorio nazionale; tuttavia, contrariamente a quanto accade negli Stati membri originari, le leggi dei suddetti paesi non contengono norme anticumulo.
Tale disposizione è stata applicata nel caso dell'interessata. Il sig. Wörsdorfer svolge infatti un'attività lavorativa subordinata in Germania, dove il versamento degli assegni familiari non è subordinato a requisiti d'assicurazione o d'impiego (§ 1, n. 1, della «Bundeskindergeldgesetz» del 31 gennaio 1975).
In precedenza, per quanto risulta dagli atti, gli assegni familiari olandesi non venivano versati integralmente, ma, a norma dell'art. 10, n. 1, leu. b), del regolamento n. 574/72, soltanto nella misura in cui eccedevano gli assegni familiari tedeschi.
La sig.ra Koschniske proponeva ricorso dinanzi al Raad van Beroep di Zwolle contro il provvedimento dell'ente previdenziale olandese. Ritenendo che sussistesse un problema d'interpretazione del diritto comunitario, il giudice adito ha sospeso il procedimento, sottoponendovi, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la questione del se l'espressione «il coniuge» (in olandese «diens echtgenote»), figurante nell'art. 10, n. 1, leu. b), del regolamento n. 574/72, si applichi anche al padre dei bambini. Il problema è originato dal fatto che il termine impiegato nella versione olandese del regolamento del consiglio (echtgenote) quale corrispondente del termine francese «conjoint» si riferisce dal punto di vista semantico solo ad una persona di sesso femminile.
II —
Non vi è dubbio che tale questione va risolta in senso affermativo.
La versione olandese del testo è la sola a non utilizzare un termine che si riferisca a entrambi i sessi. Nel testo inglese troviamo la parola «spouse» e in quello tedesco il termine «Ehegatte». Ora, come la Corte ha più volte affermato (e in particolare nella sentenza van der Vecht del 5 dicembre 1967, Racc. pag. 407), «la necessità che le norme comunitarie siano interpretate in modo uniforme esclude … la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone di tener conto, in caso di dubbio, dei testi redatti nelle altre tre lingue».
Il riferimento a un'altra disposizione del regolamento n. 1408/71 avrebbe potuto chiarire i dubbi del giudice nazionale. Il n. 3 bis dell'allegato V, punto E (Irlanda) di questo regolamento, aggiunto dal regolamento del Consiglio 4 giugno 1974, n. 1392, dispone:
«Tuttavia, qualora il coniuge del lavoratore o la persona che ha cura dei figli eserciti un'attività professionale in Irlanda, le prestazioni corrisposte ai familiari sono a carico dell'istituzione irlandese, sempreché il diritto alle suddette prestazioni sussista unicamente in applicazione della legislazione irlandese».
Ora, il termine «coniuge», in questo contesto, è stato tradotto con «echtgenoot», e cioè marito o padre. Risulta dal raffronto fra queste disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 che il termine «coniuge» è ambivalente, anche nella versione olandese.
La soluzione in senso negativo della questione determinerebbe inoltre la sospensione del diritto agli assegni familiari dovuti in forza dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71 quando il titolare della pensione o della rendita è di sesso maschile e, al contrario, il suo mantenimento quando questi è di sesso femminile. Una simile discriminazione è manifestamente in contrasto col principio della parità di trattamento tra uomini e donne, sancito dall'art. 119 del Trattato CEE in materia di parità di retribuzione per lo stesso lavoro ed esteso al settore della previdenza sociale dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n. 79/7.
Sarebbe poi incompatibile con lo scopo dell'art. 10 — cioè evitare il cumulo di assegni familiari per gli stessi figli — l'ammettere tale risultato soltanto qualora titolare della pensione o della rendita sia il padre.
Vi suggerisco pertanto di risolvere la questione sottopostavi nel senso che il termine «coniuge» di cui all'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72 si riferisce sia alla moglie sia al marito di un lavoratore che ha diritto alle prestazioni per figli a carico a norma dell'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, fermo restando che l'ente competente può sospendere il versamento di queste prestazioni soltanto fino a concorrenza dell'importo effettivamente percepito in base alla legislazione d'un altro Stato membro.
Ritengo inoltre che, in conformità al principio di sana amministrazione, sia opportuno modificare nel senso suddetto la versione olandese del regolamento del Consiglio.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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