CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 20 SETTEMBRE 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il procedimento pregiudiziale sul quale prendo oggi posizione riguarda l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, istituita dal regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 864 (GU n. L 148 del 28 giugno 1968, pag. 13).
Ai termini dell'art. 3 di tale regolamento, viene fissato annualmente un prezzo indicativo del latte per la Comunità. Questo prezzo indicativo è «il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni». Esso «è fissato per latte contenente il 3,7 % di materie grasse franco latteria».
Per l'annata lattiera 1978/1979, sulla quale verte il procedimento di merito, il prezzo indicativo veniva fissato con il regolamento del Consiglio 12 maggio 1978, n. 998 (GU n. L 130 del 18 maggio 1978, pag. 5). Precedentemente, la campagna 1977/1978 e, quindi, il prezzo indicativo per essa stabilito con regolamento n. 872/77, «relativo alla fissazione, per la campagna lattiera 1977/1978, del prezzo indicativo del latte e dei prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano» (GU n. L 106 del 29 aprile 1977, pag. 17), erano stati prorogati al 21 maggio 1978 con regolamento del Consiglio 27 aprile 1978, n. 910, «relativo alla proroga della campagna lattiera 1977/1978» (GU n. L 117 del 29 aprile 1978, pag 84). Il prezzo indicativo ammontava, quindi, dal 22 maggio 1978, a 17,70 unità di conto per 100 kg e, espresso in lire, a 204,26 lire per kg.
Secondo l'opinione del ricorrente nel procedimento di merito, la legge italiana 8 luglio 1975, n. 306 è in contrasto con tale normativa. La legge di cui trattasi, da un lato prescrive che la vendita del latte prodotto dai membri di una cooperativa può avvenire soltanto tramite la cooperativa, secondo le norme da essa stabilite; dall'altro contiene disposizioni sulla determinazione del prezzo di vendita al livello della produzione. Il prezzo del latte, secondo tali disposizioni, viene fissato in via di principio, e in base a criteri stabiliti nella legge stessa, per ciascuna regione e per ciascuna annata agraria, mediante accordo fra le categorie professionali interessate (produttori, cooperative, trasformatori, centrali del latte). Tale prezzo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, divenendo così vincolante fra le parti contraenti. Se non si perviene ad un accordo nel modo indicato, il presidente della Giunta regionale nomina una commissione, presieduta da un membro dell'amministrazione e composta da cinque rappresentanti dei produttori, quattro rappresentanti dei trasformatori, un rappresentante delle centrali del latte e due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie. Tale commissione stabilisce il prezzo del latte che, ai termini del'art. 11 della suddetta legge italiana, con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione diviene immediatamente vincolante tra le parti.
Il procedimento descritto veniva applicato nella primavera del 1978, non essendo stato raggiunto un accordo fra le categorie professionali interessate. La commissione nominata con decreto 7 marzo 1978, per la quale però, palesemente, l'organizzazione degli acquirenti ed utilizzatori non aveva designato alcun rappresentante, adottava l'11 aprile 1978 una deliberazione, pubblicata nel Bollettino ufficiale del 17 aprile 1978, secondo cui il prezzo del latte, riferito chiaramente a latte con contenuto di grassi del 3,5 %, era stabilito, sino alla fine del 1978, in 260 lire al litro, IVA inclusa.
Numerose imprese del settore lattiero-caseario proponevano ricorso contro la suddetta deliberazione davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto. Esse sostengono, come già accennato, che tale atto debba venire annullato, per incompatibilità della norma su cui esso è fondato (art. 11 della citata legge italiana) con il regolamento n. 804/68, che escludeva la competenza del legislatore nazionale in materia.
La Regione, resistente nel procedimento di merito, respinge questi argomenti. Secondo la sua tesi, che vuole palesemente alludere alla ritardata fissazione del prezzo indicativo del latte per l'annata 1978/1979, finché gli organi comunitari non abbiano adottato provvedimenti concreti per l'attuazione del regolamento, non sorge alcun conflitto col diritto comunitario. Essa sostiene, inoltre, che il prezzo indicativo comunitario rappresenta null'altro che una direttiva, la quale non sottrae al legislatore nazionale la competenza ad influire sulla determinazione concreta del prezzo.
Il Tribunale adito sospendeva il procedimento con ordinanza del 28 novembre 1978 e sottoponeva a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se la normativa comunitaria, e precisamente il regolamento n. 804 del 1968 (organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari), in relazione all'art. 189, 2o comma, del Trattato CEE, impedisca allo Stato italiano di attribuire con legge alle sue autorità amministrative il potere di determinare il prezzo del latte alla produzione, anche quando la Comunità non abbia fissato il prezzo indicativo del latte a norma dell'art. 3 del regolamento n. 804/68».
Prima di affrontare la questione, voglio ancora ricordare che, poi, nell'agosto 1978 si pervenne effettivamente all'accordo di cui all'art. 8 della legge italiana. Tale accordo, che stabiliva il prezzo del latte alla produzione in 270 lire il litro, IVA inclusa, ebbe vigore per la seconda metà del 1978.
Per di più la Commissione, a motivo della legge italiana in questione, ha iniziato un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE. Con lettera del 28 luglio 1977, essa ha esposto la propria tesi in proposito ed invitato il Governo italiano a prendere posizione. Previa proroga del termine inizialmente impartitogli, detto Governo ottemperava all'invito con nota del 4 novembre 1977. In seguito, però, non si è giunti ad un parere motivato della Commissione ai sensi dell'art. 169 ed all'instaurazione di un giudizio.
1.
Per quanto riguarda la questione sottopostavi, sono anzitutto opportune, per una trattazione adeguata dei problemi sollevati, due osservazioni preliminari.
a)
Come da varie parti si fa giustamente osservare, l'ultima proposizione subordinata contenuta nella questione, «anche quando la Comunità non abbia fissato il prezzo indicativo del latte a norma dell'art. 3 del regolamento n. 804/68» può essere senz'altro trascurata.
In effetti una situazione del genere non sussisteva per il periodo sul quale verte il procedimento principale; il prezzo indicativo è stato semplicemente fissato in ritardo, ma, fino al momento della nuova fissazione, è stata in vigore la normativa della precedente annata prorogata. Si può anzi affermare che una situazione come quella ipotizzata dall'ultima subordinata della questione è del tutto inconcepibile, poiché la fissazione del prezzo indicativo costituisce un elemento indispensabile dell'organizzazione comune dei mercati lattiero-caseari.
L'esame può quindi limitarsi al problema delle facoltà spettanti agli Stati membri quando gli organi comunitari abbiano fissato il prezzo indicativo del latte.
b)
La Commissione osserva anche, giustamente, che la questione è da chiarire in quanto non si tratta, in sostanza, solo della possibilità, per lo Stato italiano o per gli Stati membri, di delegare alle autorità amministrative il potere di fissare il prezzo del latte alla produzione, bensì della possibilità di un'azione degli stessi Stati membri, nel settore di cui trattasi. Se tale possibilità esiste, infatti, è ovviamente un problema di diritto interno, quello del soggetto che ne dispone concretamente; se essa invece non esiste, anche la questione dell'eventuale delega a favore di autorità regionali diventa inconsistente.
2.
Nel corso del procedimento è stato ampiamente discusso il problema del se la criticata legge italiana contempli veramente una determinazione autoritativa del prezzo del latte alla produzione, e cioè se — così va inteso il sottostante argomento — la soluzione della questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sia effettivamente necessaria.
Il Governo italiano, in particolare, ha dedotto al riguardo che scopo principale della legge in parola è quello di promuovere la cooperazione. In tale contesto si persegue, in via di principio, l'accordo delle categorie economiche interessate sul prezzo del latte alla produzione. Se non vi si perviene, la competenza per la formazione del prezzo si trasferisce alla già menzionata commissione, nella quale il gruppo dei produttori non ha affatto la maggioranza e che, invece, si compone paritariamente di rappresentanti dei produttori e di rappresentanti degli acquirenti ed utilizzatori. Nemmeno in questa seconda fase si può, però, parlare di determinazione autoritativa dei prezzi, né di efficacia vincolante erga omnes. La deliberazione è vincolante solo per i partecipanti al procedimento. A differenza di altre normative sui prezzi, questa inoltre non prevede sanzioni. Per di più, nessuno è obbligato a vendere o ad acquistare latte alle condizioni così determinate.
Sono convinto del fatto che non abbiamo alcun motivo per addentrarci in tali considerazioni, anzi ritengo che ciò sarebbe del tutto scorretto, poiché si tratta dell'interpretazione di una legge nazionale, interpretazione per la quale la Corte — come è già stato più volte sottolineato nella giurisprudenza — in un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE non è competente. Su questo punto dovremmo pertanto attenerci alle valutazioni del giudice a quo, che nel presente caso partono indubbiamente dal presupposto della determinazione autoritativa e vincolante del prezzo del latte alla produzione, in base alla legge italiana del 1975.
Oltre a ciò, vorrei poi richiamare l'attenzione sul fatto che detto presupposto per le considerazioni di diritto comunitario che dobbiamo formulare non è manifestamente errato (è questo, secondo una giurisprudenza costante, il criterio decisivo per valutare la questione della rilevanza ai fini della soluzione della controversia). Si può infatti lasciar da parte, ora, la prima fase del processo di formazione del prezzo previsto dalla legge italiana, che manifestamente può essere bloccato dalla semplice opposizione di una delle parti interessate. Nella fase susseguente, però, l'influenza di elementi autoritativi può essere difficilmente negata. Inoltre, si può senz'altro presumere che — pur non essendo previste sanzioni — la determinazione del prezzo abbia carattere vincolante e valga, poiché nella commissione costituita d'autorità sono rappresentate tutte le categorie economiche rilevanti, per tutti gli interessati, produttori e utilizzatori, esercitando quindi notevole influenza sul mercato.
3.
Mi sembra anche utile, procedendo ora all'esame vero e proprio del problema sollevato — compatibilità di provvedimenti autoritativi nazionali in materia di prezzi con l'organizzazione comune dei mercati — riassumere alcuni principi importanti che si ricavano dalla relativa giurisprudenza.
Di questa fa parte la sentenza emessa nella causa 51/74 (23 gennaio 1975, P. J. van der Hulst's Zonen c/ Produktschap voor Siergewassen, Racc. 1975, pag. 73), in cui si afferma in generale che, quando la Comunità ha istituito una organizzazione comune dei mercati per un settore determinato, gli Stati membri debbono astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che possa derogarvi od arrecarvi pregiudizio, tenendo conto non soltanto delle disposizioni espresse, ma anche dello spirito della disciplina.
Rimando poi alla sentenza nella causa 31/74 (23 gennaio 1975, Filippo Galli, Racc. 1975, pag. 47), secondo la quale non sono compatibili col regime dei prezzi di una organizzazione comune dei mercati norme nazionali di regolazione dei prezzi, che incidano sul processo comune di formazione dei prezzi provocandovi distorsioni. Benché debbano essere considerati competenti ad intervenire nella formazione dei prezzi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo, gli Stati membri sono però tenuti a non mettere in pericolo gli obiettivi od il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato. Bisogna inoltre rispettare le esigenze di un mercato unitario. Il regime comune dei prezzi, dovendo permettere la libera circolazione delle merci, esclude normative nazionali che ostacolino il commercio nella Comunità o che possano arrecarvi pregiudizio.
È poi da citare la sentenza nella causa 60/75 (22 gennaio 1976, Carmine Antonio Russo c/ Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo, Racc. 1976, pag. 45), secondo la quale il regime dei prezzi facente parte dell'organizzazione comune dei marcati per i cereali ha lo scopo di garantire ai produttori un prezzo che tenda verso quello indicativo. Tale scopo non deve essere messo in pericolo da provvedimenti che, pur non influendo direttamente sulla formazione dei prezzi, abbiano ripercussioni sull'andamento del mercato.
Nel procedimento 65/75 (sentenza 26 febbraio 1976, Riccardo Tasca, Racc. 1976, pag. 291), parimenti da menzionare, si trattava di prezzi massimi nazionali al consumo per lo zucchero. In tale contesto la Corte ha posto in risalto che una disciplina nazionale dei prezzi, la quale si riferisca alle stesse fasi commerciali contemplate dal regime dei prezzi vigente nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato, avrà maggiori probabilità di trovarsi in conflitto con questo regime che non una disciplina da applicare esclusivamente in altre fasi commerciali. In ogni caso, prezzi massimi del genere di quelli allora in questione sono incompatibili con l'organizzazione comune di mercato, quando ne mettano in pericolo gli scopi ed il funzionamento e, in particolare, la disciplina dei prezzi, così da impedire ai produttori di raggiungere il livello del prezzo d'intervento.
Infine, è opportuno ricordare pure che, non solo nella sentenza testé menzionata, ma anche nella sentenza emessa nella causa 154/77 (29 giugno 1978, Procureur du Roi c/ P. Dechmann, Racc. 1978, pag. 1573), in cui si trattava di margini di utile nazionali per la vendita al minuto delle carni suine, è stata richiamata la necessità di non ostacolare con provvedimenti nazionali del genere il commercio intracomunitario e, in particolare, di non rendere più difficile lo smercio di prodotti d'importazione.
4.
Per l'esame del presente caso è quindi importante tener presente le caratteristiche dell'organizzazione del mercato lattiero-caseario ed in ispecie il relativo regime di prezzi.
All'inizio ho già ricordato che l'organizzazione del mercato del latte contempla un prezzo indicativo unico, fissato per l'intera Comunità, che si tende a garantire per la totalità del latte venduto, dai produttori nel corso dell'annata lattiera e può, quindi, essere definito «prezzo d'obiettivo». Vi sono, inoltre, prezzi d'intervento per il burro, il latte magro in polvere e due tipi di formaggio italiano, prezzi destinati a contribuire alla realizzazione del prezzo indicativo. Rivolta a questo scopo è anche la disciplina delle importazioni, istituita a protezione del mercato comunitario, nell'ambito della quale rileva il prezzo d'entrata, stabilito con riguardo al prezzo indicativo ed in considerazione della necessità di proteggere l'industria comunitaria di trasformazione. Ai sensi di tale disciplina, le importazioni da paesi terzi sono gravate da prelievi corrispondenti alla differenza fra prezzo d'entrata e prezzo franco frontiera. Infine, vanno ancora ricordati, trattandosi di un mercato eccedentario, i provvedimenti di sostegno e di alleggerimento del mercato. Come tali vengono in considerazione aiuti al magazzinaggio privato, sovvenzioni all'impiego di latte per l'alimentazione del bestiame, provvedimenti talvolta adottati per facilitare lo smercio di prodotti d'intervento eccedentari. In questo contesto, bisogna ancora menzionare le restituzioni e le sovvenzioni all'esportazione, fissate uniformemente per l'intera Comunità e il cui livello si orienta sui prezzi comunitari e su quelli dei rispettivi paesi di destinazione.
5.
Se si tengono presenti questi tratti essenziali, in particolare il fatto che nella Comunità, mediante determinati congegni, si mira a raggiungere un dato livello di prezzi alla produzione, così da dar vita ad un mercato il più possibile unitario, e se si tengono nel debito conto, d'altra parte, i concetti cui è informata la giurisprudenza finora esistente in materia, una soluzione adeguata della questione sottopostavi non dovrebbe presentare soverchie difficoltà.
a)
Risulta sicuramente incompatibile con l'organizzazione comune di mercato un provvedimento nazionale che fissi il prezzo, per la fase della produzione, al di sotto del livello del prezzo indicativo; esso impedisce, infatti, il raggiungimento dello scopo perseguito dalle norme comunitarie, cioè un prezzo indicativo cui si tende per tutti i produttori. Una situazione del genere — che in Italia, comunque, non sussiste — ha inoltre come conseguenza l'aumento delle richieste di intervento, a causa del prezzo troppo basso, e la tendenza all'accrescimento della produzione, accrescimento che, dal punto di vista comunitario — mi limito a ricordare il prelievo di corresponsabilità, che agisce in senso contrario — non può essere auspicabile.
b)
Altrettanto incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati è da considerarsi il provvedimento nazionale che fissi il prezzo al di sopra del livello del prezzo indicativo e del prezzo che si formerebbe attraverso il libero gioco delle forze di mercato. A sostegno di questa affermazione si possono addurre varie considerazioni.
—
Una siffatta fissazione del prezzo equivale, in realtà, ad una ulteriore garanzia per i produttori, non prevista dall'organizzazione comune dei mercati, cioè ad uno speciale trattamento dei produttori di latte del paese interessato.
—
Essa produce effetti inammissibili, in quanto impedisce l'avvicinamento al prezzo indicativo, che altrimenti si verificherebbe, in relazione a correnti di traffico attratte nello Stato considerato, in provenienza da Stati membri con produzione di latte eccedentaria e quindi prezzi alla produzione meno elevati.
—
Ad una siffatta fissazione del prezzo si collega, inoltre, un effetto di distorsione sul commercio intracomunitario. Per natura essa conduce, da un lato, all'aumento delle importazioni e, dall'altro, a maggiori difficoltà di esportazione per i prodotti di trasformazione, se la loro produzione richiede — come avviene, a quanto pare, per i due più importanti tipi di formaggio italiano — latte fresco e non si può quindi far ricorso a latte proveniente da altri Stati membri. In effetti, pare che in Italia si possa constatare un siffatto andamento del mercato. Mi limiterò a ricordare l'espansione registrata dalle importazioni di latte fresco in Italia, dopo l'emanazione della legge di cui trattasi, e che risulta dal prospetto fornito dalla Commissione; mi rifaccio, d'altra parte, alla dichiarazione resa in corso di causa dal Governo italiano e secondo cui le cifre relative all'esportazione dei due tipi principali di formaggio italiano sono rimaste costanti dal 1974 al 1977. Nel presente procedimento non è comunque necessario, per motivi che verranno esposti più avanti, chiarire in modo definitivo queste circostanze di carattere economico. Perciò non è nemmeno il caso di approfondire adesso la questione, sollevata dal Governo italiano, dell'aumento del consumo interno italiano di latte e di prodotti lattiero-caseari negli ultimi anni, come non è necessario accertare quale sia la rilevanza dell'argomento relativo al fatto che i due principali tipi di formaggio italiano verrebbero comunque prodotti, per la maggior parte, da cooperative, per le quali — essendo esse composte di produttori agricoli — la fissazione autoritativa del prezzo, della quale ora si discute, ha solo un limitato significato economico;
—
Bisogna poi pensare all'incidenza della fissazione del prezzo sul sistema comune d'intervento: un elevato prezzo del latte rappresenta costi elevati per i trasformatori, che ottengono poi un ricavo troppo ridotto, quando offrono i propri prodotti all'intervento. Inoltre, diventa certamente più difficile la riduzione, nei modi soliti, delle disponibilità di prodotti d'ammasso. In questo contesto, è ovviamente irrilevante il fatto che, proprio in Italia, l'intervento non abbia praticamente alcuna funzione, poiché è senz'altro fuori dubbio che il problema va visto nell'ambito comunitario, non essendo concepibile una scissione della normativa.
—
Infine, è stato ancora giustamente osservato che una siffatta politica dei prezzi può entrare in conflitto con la normativa comunitaria alla frontiera, per quanto riguarda i sistemi di prelievo o di restituzione i quali, come si è già ricordato, fanno riferimento al prezzo indicativo. Difficoltà sorgono in particolare per l'industria di trasformazione, la quale, da un lato, non può sostenere la concorrenza di prodotti importati — i relativi prelievi, commisurati al prezzo nazionale fissato d'autorità, sono troppo bassi — e, dall'altro, non può essere concorrenziale esportando nei paesi terzi, perché rispetto ad un prezzo nazionale troppo elevato le restituzioni comunitarie risultano troppo basse.
c)
Accogliendo le deduzioni della Commissione bisogna però andar oltre ed ammettere che non si tratta affatto del livello dei prezzi amministrati e quindi di appurare se, in realtà, questi ultimi non siano prossimi ai prezzi che si sarebbero comunque formati sul mercato (il che significa, in Italia, superiori del 20 % circa al prezzo indicativo, tenuto conto di una produzione nazionale insufficiente — 60 % circa del fabbisogno — e, per motivi strutturali, praticamente stazionaria).
In proposito si può fare una prima riflessione di carattere pratico. Se si trattasse di indagini del genere, il giudice nazionale, al quale in definitiva spetta il giudizio sulla compatibilità col diritto comunitario di provvedimenti nazionali, quando non si addivenga ad un procedimento ex art. 169 del Trattato CEE, si vedrebbe costretto a ricerche veramente complicate, che — quand'anche non andassero addirittura oltre le possibilità di un procedimento giurisdizionale — ritarderebbero oltre il dovuto la soluzione della controversia.
In proposito si possono richiamare, inoltre, varie considerazioni contenute nelle sentenze di questa Corte, che ho già prima menzionato. Così, a mio parere, è importante che in esse si parli dell'inammissibilità di provvedimenti nazionali atti a pregiudicare le organizzazioni comuni di mercato, si dichiarino inammissibili interventi nel processo di formazione dei prezzi o si consideri vietata la messa in pericolo degli scopi e del funzionamento di organizzazioni comuni di mercato. È pure importante che vengano messe in risalto le esigenze di un mercato unico e condannati provvedimenti nazionali tali da arrecare pregiudizio agli scambi fra gli Stati membri. Di conseguenza, di fronte a provvedimenti nazionali in materia di prezzi sarà sufficiente prendere in considerazione la possibilità di pregiudizio per le organizzazioni comuni di mercato e di serio pericolo, da essi derivante, per i dispositivi creati dal diritto comunitario. Per il presente caso ciò significa che, giacché l'organizzazione comune del mercato lattiero-caseario contempla un regime di prezzi alla produzione, gli Stati membri debbono astenersi, in questo settore, da qualsiasi provvedimento di determinazione dei prezzi anche se i prezzi previsti per i produttori dall'organizzazione comune non sono fissati con precisione, ma sono, per così dire, prezzi «ipotetici». Dalla constatazione che il sistema comunitario è strutturato in modo da rendere possibile, senza garantirlo, tramite determinati provvedimenti (prezzi d'intervento per prodotti di trasformazione, norme sugli scambi con i paesi terzi) un prezzo d'orientamento e da lasciare per il resto la formazione dei prezzi al libero gioco delle forze di mercato, deriva senza dubbio la necessaria conclusione che la fissazione autoritativa del prezzo, nell'ambito nazionale, ad un determinato livello è incompatibile coi principi che sono alla base di tale orientamento della politica economica comune sul mercato del latte. Altrimenti, si accetterebbe non soltanto la frantumazione del mercato comune, ma anche il serio pericolo che vengano a crearsi discriminazioni fra produttori ed utilizzatori e che vengano compromessi gli scopi dell'art. 39, il perseguimento dei quali è riservato, con la relativa valutazione comparata, alle istanze comunitarie.
Con ciò è anche chiaro che, in fondo, non è necessario approfondire la questione, già ampiamente discussa nel corso del dibattimento, relativa al se ed in quale modo — in particolare con l'eliminazione dell'IVA — sia da correggere la comparazione effettuata dalla Commissione fra il prezzo indicativo comunitario ed il prezzo medio italiano del latte che, a differenza di quanto avviene negli altri Stati membri, si è sempre situato al di sopra del prezzo indicativo, e se quindi risulti che il prezzo del latte di cui trattasi nel procedimento di merito, fissato per la Regione Veneto, non si discosti dal prezzo che si sarebbe comunque formato sul mercato. In proposito bisogna invece tener anche conto del fatto che il prezzo italiano si riferisce a latte con tenore di grassi del 3,5 %, mentre il prezzo indicativo si riferisce a latte con tenore di grassi del 3,7 %.
6.
Concludendo, propongo quindi che la questione sottopostavi dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto venga risolta nel senso che, secondo il sistema dell'organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero-caseario, quale si ricava dal regolamento n. 804/68, non è ammissibile che uno Stato membro fissi o faccia fissare d'autorità il prezzo del latte alla produzione. Poiché ciò risulta da un regolamento comunitario avente efficacia diretta il quale prevale su qualsiasi norma nazionale, anche posteriore, ne consegue l'inapplicabilità delle norme nazionali contrastanti, senza che sia necessario alcun particolare accertamento da parte del giudice costituzionale.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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