CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 25 OTTOBRE 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella causa odierna si tratta del problema dell'inquadramento di un dipendente. Il ricorrente, dottore in legge e linguista diplomato di cittadinanza tedesca, il 1o febbraio 1958, in occasione dell'istituzione della CEE e della CEEA, entrava in servizo presso il Consiglio dei ministri e dirigeva ivi la sezione tedesca del servizio linguistico, dopo aver collaborato all'elaborazione linguistica dei trattati durante i lavori preparatori. Con l'entrata in vigore dello Statuto del personale delle Comunità europee, il 1o gennaio 1962 veniva nominato in ruolo al grado LA 4, col titolo di capo di una sezione linguistica. Con provvedimento del segretario generale del Consiglio in data 25 maggio 1973, veniva promosso, insieme agli altri capi sezione e con effetto dal 1o gennaio 1973, e nominato capo della divisione traduzione col grado LA 3.
Per meglio comprendere la situazione si deve tener presente, che il servizio linguistico del Consiglio consta di sei divisioni, una per ciascuna lingua ufficiale delle Comunità, diretta ciascuna da un capo divisione. Al vertice del servizio linguistico si trova un capo servizio, assistito da un vice. A differenza di quanto si potrebbe credere, il servizio linguistico non costituisce nell'ambito organizzativo della segreteria generale del Consiglio una direzione autonoma, bensì dipende dalla direzione II — operazioni e traduzione — la quale ha come capo un direttore e appartiene alla direzione generale A. Il precedente capo del servizio linguistico, sig. Noack, era inquadrato al grado LA 3 ed ottenne ad personam il grado A 2 un anno prima del pensionamento.
Dopo che, il 13 gennaio 1974, il sig. Noack era andato in pensione, il segretario generale del Consiglio inviava al ricorrente la seguente lettera in data 30 aprile 1974:
«Note à l'attention de M. Loebisch
J'ai l'honneur de vous informer qu'à partir du 1er avril 1974 vous êtes mis à la disposition de la direction générale A, direction II: opérations — service linguistique, en qualité de chef du service linguistique.»
In seguito a questa lettera, il ricorrente riteneva che lo si sarebbe inquadrato subito, come il suo predecessore, al grado A 2. Non essendosi le sue aspettative concretate, il 12 maggio 1978 egli chiedeva all'autorità che ha il potere di nomina, a norma dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale, che il suo posto LA 3 fosse trasformato in un posto A 2, il quale sarebbe stato il solo corrispondente alle funzioni da lui esercitate come capo del servizio linguistico a partire dal 1974. Con una lettera del 17 maggio 1978 egli completava la domanda nel senso che il reinquadramento avrebbe dovuto essere effettuato al più tardi con effetto dal 4 maggio 1978, giorno dell'entrata in vigore del regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912 «che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità» (GU n. L 119 del 3 maggio 1978, pag. 1). In precedenza infatti, nella tabella relativa alla corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere di cui all'allegato I, lettera A, dello Statuto, ai gradi LA 3 ed LA 4 corrispondevano gli impieghi tipo di «capo divisione traduzione» e «capo divisione interpretazione», mentre ora, a norma dell'art. 13 di detto regolamento, al grado LA 3 corrispondeva l'impiego tipo di «capo divisione di una divisione di traduzione o di interpretazione». Il grado LA 4 era ormai riservato ai capi gruppo del servizio traduzione o interpretazione. Secondo il ricorrente, con questa modifica il Consiglio aveva tenuto conto del fatto che il servizio linguistico consta di più divisioni, ciascuna sottoposta ad un capo divisione di grado LA 3. Di conseguenza, al capo dell'unità superiore «servizio linguistico» non poteva spettare lo stesso rango dei capi divisione suoi sottoposti.
Non essendo state accolte queste sue richieste, con lettera 20 settembre 1978 il ricorrente proponeva reclamo all'autorità che ha il potere di nomina, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Essendo anche il reclamo rimasto senza esito, il 25 gennaio 1979 egli ha proposto il presente ricorso, chiedendo alla Corte di statuire che al posto di capo del servizio linguistico presso il Consiglio, posto occupato dal ricorrente, corrisponde il grado A 2 e che egli va quindi inquadrato in detto grado, con effetto dal 1o aprile 1974 o al più tardi dal 4 maggio 1978, ed inoltre di condannare la controparte ad inquadrarlo in A 2 a partire dalle date sopra indicate.
Il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione dell'art. 5 dello Statuto del personale delle Comunità europee e dell'allegato I, lettera A di questo, relativo alla corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere in ciascuna delle categorie e nel quadro linguistico, nonché la violazione di principi giuridici generali, quali quello della corrispondenza tra posto e grado, quello dell'organizzazione gerarchica del personale delle Comunità europee e quello della buona organizzazione amministrativa. L'amministrazione, non avendo osservato questi principi, avrebbe commesso uno sviamento di potere.
In particolare egli deduce quanto segue:
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Con la nota 30 aprile 1974 del segretario generale egli è stato nominato capo del servizio linguistico con effetto dal 1o aprile dello stesso anno. In tale qualità egli esercita mansioni che corrispondono a quelle di un direttore di grado A 2. Egli sta a capo di un'unità amministrativa composta di circa 300 dipendenti, fra cui circa 250 laureati, ed ha alle sue dipendenze sei impiegati di grado LA 3, i sei capi divisione traduzione e il suo vice, che egli deve valutare come primo relatore. Egli ravvisa una conferma del fatto di occupare un posto di direttore di grado A 2 nella decisione del Consiglio 7 ottobre 1963, relativa ai compiti ed alle attribuzioni dei dipendenti della segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee, la quale stabilisce che il direttore dirige un'importante unità amministrativa alle dirette dipendenze di un direttore generale o, in via eccezionale, della stessa istituzione.
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Al più tardi con l'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 4 maggio 1978, n. 912, è anche de jure assodato che il servizio linguistico è un'unità amministrativa superiore alla divisione, la quale quindi logicamente deve essere guidata da un direttore. Un indizio del fatto che il posto di capo del servizio linguistico è superiore in rango a quello di capo di una divisione di traduzione e che la nomina va quindi considerata in realtà come una promozione, egli lo ravvisa nella circostanza che la nomina è stata effettuata su proposta del comitato di promozione. Né si può opporre che, secondo l'allegato I, lettera A, dello Statuto, per il ruolo linguistico sono contemplati soltanto i gradi da LA 3 a LA 8, giacché dalla relazione del gruppo «Statuto» del Comitato dei rappresentanti permanenti in data 9 febbraio 1977 (Doc. R. 269/77 (STAT 9) (FIN 59)) si desume chiaramente che il posto di direttore di un servizio linguistico può essere coperto tanto da un impiegato del ruolo linguistico quanto da un impiegato di categoria A.
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A norma dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, per l'assunzione di dipendenti di grado A 1 e A 2 l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso. Dato che con il pensionamento del suo predecessore si è reso vacante un posto A 2, non si tratta di creare un nuovo posto o di rivalutare un posto esistente, bensì unicamente di accertare che il posto occupato dal ricorrente appartiene al grado A 2.
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L'autorità che ha il potere di nomina, rifiutando questo riconoscimento, lascia il ricorrente nello stesso grado al quale si trovano alcuni dei suoi subordinati. A parte ciò, è pregiudizievole per la sua carriera e per il suo prestigio il fatto che egli dipenda da un direttore che porta il titolo di «direttore operazioni e traduzione», il quale è assistito da un capo divisione e rappresentato dallo stesso in caso di assenza.
Il Consiglio ribatte quanto segue:
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Con la lettera 30 aprile 1974 il segretario generale non ha assegnato il ricorrente ad un posto vacante di grado superiore, bensì gli ha unicamente affidato le mansioni di capo del servizio linguistico. Questa qualifica serve, nell'ambito del servizio, a delimitare la sfera di competenza e l'attività di un dipendente, senza aver nulla a che vedere con la sua posizione statutaria. Nell'allegato I, lettera A, dello Statuto, al grado A 2 corrisponde espressamente l'impiego tipo di direttore, mentre il posto di capo del servizio linguistico non è contemplato nell'elenco delle carriere ivi contenuto.
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A parte ciò, l'autorità che ha il potere di nomina non disponeva nemmeno di un posto vacante, giacché il predecessore del ricorrente, sig. Noack, era stato semplicemente nominato ad personam, per il periodo di un anno prima del pensionamento, nel grado A 2 e il posto corrispondente aveva ricevuto una diversa destinazione già con effetto dal 16 gennaio 1974. Il ricorrente pretende giudizialmente una promozione alla quale non ha alcun diritto.
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L'autorità che ha il potere di nomina non è nemmeno obbligata a chiedere alle autorità di bilancio la creazione di un nuovo posto, dato che in primo luogo nell'organizzazione dei propri uffici essa deve perseguire in linea di massima solo l'interesse del servizio e, in secondo luogo, le mansioni del ricorrente differiscono dai compiti e dalle attribuzioni di un direttore.
È quindi decisiva la questione di come vada qualificato l'atto 30 aprile 1974 del segretario generale.
A norma dell'art. 6 dello Statuto del personale, ogni posto dev'essere contemplato dall'organigramma. Secondo l'art. 4, primo comma dello Statuto, le nomine o le promozioni possono servire esclusivamente a coprire un posto vacante di un determinato grado. Ciò significa che la nomina ad un posto vacante implica nel contempo l'assegnazione ad un determinato grado. Ne consegue che, in linea di prinicipio, il rango del dipendente dipende solo dal posto al quale egli è assegnato, non già dalle sue mansioni, intese come il complesso dei suoi compiti e delle sue attribuzioni.
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A norma dell'art. 4 dello Statuto, la nomina o la promozione ha effetto solo se è disponibile un posto vacante nel senso di posto contemplato in bilancio.
Nel nostro caso è quindi decisivo il se, come il ricorrente sostiene, al momento della pretesa assegnazione, l'autorità che ha il potere di nomina disponesse di un posto permanente di grado A 2. La questione va però chiaramente risolta in senso negativo giacché, come il Consiglio ha sostenuto, il posto permanente del capo del servizio linguistico era sempre stato un posto LA 3 e il predecessore del ricorrente era stato promosso al grado superiore solo un anno prima del pensionamento ad honorem e ad personam. Già il 16 gennaio 1974 l'autorità che ha il potere di nomina aveva disposto altrimenti di questo posto di grado A 2, cosicché il 1o aprile 1974 era disponibile solo un posto di grado LA 3, corrispondente al rango già proprio del ricorrente. Già per questo motivo va esclusa la promozione, e la lettera di cui trattasi poteva avere ad oggetto unicamente un provvedimento di tramutamento.
Contro la promozione e pure contro il tramutamento milita poi la forma della lettera stessa. A norma dell'art. 7, n. 1, dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina assegna «ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, … ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro». «Mediante nomina» significa quindi che l'atto di nomina, a norma dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto, deve indicare — affinché sia chiara la posizione giuridica del dipendente — l'assegnazione ad un posto disponibile col relativo grado ed impiego tipo.
Il provvedimento del Consiglio in data 25 maggio 1973, con cui il ricorrente veniva promosso al grado LA 3, corrisponde a questi criteri. L'atto assegna il ricorrente al posto di capo della divisione traduzione — grado LA 3 — con effetto dal 1o gennaio 1973. Per contro, la lettera di cui trattasi del direttore generale in data 30 aprile 1974 è intitolata unicamente «Note à l'attention de M. Loebisch» e non contiene né l'indicazione di un posto vacante né i relativi grado e impiego tipo; essa dispone unicamente che «… à partir du 1er avril 1974 vous êtes mis à la disposition … en qualité de chef du service linguistique». Questa differenza indica chiaramente che il ricorrente non è stato promosso ad un posto di grado superiore. Egli non è stato neppure tramutato ad un posto dello stesso grado, giacché il provvedimento di tramutamento deve possedere gli stessi requisiti di forma. Mi sembra quindi assodato che, come si desume dal testo, la nota ha unicamente assegnato il ricorrente ad altri compiti, senza mutarne il posto né il grado.
Dal testo non risulta nemmeno una promessa di promozione. Questa sarebbe efficace solo se la volontà dell'autorità che ha il potere di nomina di assumere un impegno fosse chiaramente indicata: di ciò non sussiste nel nostro caso alcun indizio.
Che anche il ricorrente all'inizio non fosse di diverso parere lo si desume dalla domanda da lui indirizzata all'autorità che ha il potere di nomina a norma dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, domanda in cui chiede espressamente che il posto LA 3 da lui coperto sia trasformato in un posto A 2. La notifica, contenuta nelle «Informazioni per il personale» del 28 maggio 1974, del fatto che con effetto dal 1o aprile 1974 il ricorrente era stato nominato capo del servizio linguistico non può neppure essa modificare la situazione, giacché naturalmente solo un atto di nomina, non già una semplice comunicazione, può avere effetto costitutivo. Nemmeno il fatto che altri sia stato nominato capo della divisione tedesca della traduzione dimostra che il ricorrente sia stato assegnato ad un posto diverso. L'amministrazione è infatti libera di disporre dei posti che le sono stati assegnati; essa può quindi avere assegnato il successore ad un altro posto, in quel momento scoperto. Infine, non vale a dimostrare che vi sia stata promozione il fatto che il provvedimento sia stato adottato su proposta del comitato di promozione. Questo infatti, in primo luogo è solo un ausiliario dell'autorità che ha il potere di nomina in procedimenti basati unicamente sul potere d'organizzazione di questa; in secondo luogo, esso non si è pronunziato sul se il ricorrente dovesse essere promosso direttore, bensì unicamente sulla sua nomina a capo del servizio linguistico.
Resta quindi solo da accertare se il ricorrente abbia diritto alla promozione. Secondo la giurisprudenza della Corte, lo Statuto non attribuisce ai dipendenti alcun diritto alla promozione, nemmeno quando essi ne possiedono i requisiti (cfr. causa 123/75, Berthold Küster c/ Parla mento, sentenza 25 novembre 1976, Racc. 1976, pag. 1701). La Corte ha inoltre costantemente affermato che per le promozioni è esclusivamente decisivo l'interesse del servizio e che l'autorità che ha il potere di nomina, grazie al suo potere di organizzazione, deve procedere alle nomine usando correttamente il proprio potere discrezionale (cfr. causa 61/70, Gianfranco Vistosi c/ Commissione, sentenza 16 giugno 1971, Racc. 1971, pag. 535; causa 61/76, Jean Jacques Geist c/ Commissione, ordinanza del 15 luglio 1976, Racc. 1976, pag. 1350). Il provvedimento discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina è quindi impugnabile solo per eccesso o sviamento di potere, se cioè le mansioni di capo del servizio linguistico assegnategli dalla lettera 30 aprile 1974, per genere, importanza ed entità superassero di molto l'attività che si può pretendere dal ricorrente in considerazione del grado LA 3 da lui occupato.
Il ricorrente ha certo ragione di sostenere che il servizio linguistico, il quale comprende più di 300 persone, fra cui circa 250 laureati, costituisce un'importante unità amministrativa ai sensi della descrizione ufficiale delle funzioni del Consiglio in data 7 ottobre 1963. Il fatto che il ricorrente, il quale fra l'altro ha compiti amministrativi atti a garantire il corretto funzionamento del servizio linguistico, sia nel contempo il superiore dei sette capi divisione non è a mio parere decisivo ai fini del livello della sua attività di servizio, tanto più che una parte non trascurabile delle attività del ricorrente consiste nel coordinare il lavoro assegnato al servizio linguistico. Contro l'assunto secondo cui il ricorrente dirige in realtà il servizio linguistico milita anche il fatto che egli, come ci è stato assicurato dal Consiglio, svolge per lo più i suoi compiti sotto la sorveglianza e la responsabilità del direttore competente, cioè non agisce in modo autonomo.
In proposito vorrei infine ricordare la giurisprudenza della Corte secondo la quale persino il fatto che un dipendente svolga compiti propri di un posto di grado superiore, può certo essere tenuto presente in vista di un'eventuale promozione, ma non può di per sè giustificare la rivalutazione dell'impiego (cfr. causa 77/70, Maurice Prelle c/Commissione, sentenza 16 giugno 1971, Racc. 1971, pag. 561; Gijsbertus van Reenen c/Commissione, sentenza 19 marzo 1975, Racc. 1975, pag. 445; Lucienne De Roubaix c/Commissione, sentenza 11 maggio 1978, Racc. 1978, pag. 1081).
Riassumendo si può quindi ritenere che non sussiste alcun indizio di superamento del margine discrezionale spettante all'autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda la valutazione delle mansioni.
Del pari, non mi è dato ravvisare alcuna violazione del principio dell'organizzazione gerarchica degli uffici. Il ricorrente ha certo ragione nel sostenere che il pubblico impiego, in quanto rapporto di diritto pubblico di superiorità o di subordinazione, abbisogna in linea di principio di una precisa gerarchia; d'altro canto non si può perdere di vista nemmeno il nesso fra rango e responsabilità. Dato che, come abbiamo visto, la responsabilità del servizio linguistico incombe in ultima analisi al direttore competente, appare giustificato inquadrare il ricorrente in un grado inferiore a quello di direttore. D'altro canto, dalla descrizione delle funzioni stabilita dal Consiglio per il ricorrente si desume che i singoli capi divisione del servizio linguistico sono competenti in primo luogo per le questioni di personale e per l'organizzazione quotidiana del lavoro. Ne consegue che la responsabilità del ricorrente, il quale è competente per l'organizzazione del servizio linguistico nel suo complesso, non è così essenzialmente diversa da quella dei capi divisione che si possa far carico all'autorità che ha'il potere di nomina di avere agito arbitrariamente e quindi non nell'interesse del servizio quando ha inquadrato il ricorrente nello stesso grado dei capi divisione, tanto più che non vi è alcuna disposizione dello Statuto la quale vieti che, nell'interesse del servizio, un dipendente venga posto alle dipendenze di un altro dipendente dello stesso grado, sotto la sorveglianza di un superiore, per l'espletamento di determinati compiti. Benché il ricorrente sia di diverso parere, nemmeno dalla sentenza 15 dicembre 1965 nella causa 15/65 (Werner Klaer c/ Alta Autorità della CECA, sentenza 15 dicembre 1965, Racc. 1965, pag. 1256) si può desumere qualcosa in contrario. In quella causa si trattava in sostanza non già del potere di organizzazione, bensì del fatto che a un dipendente erano stati affidati compiti di livello inferiore a quello delle sue mansioni e del suo grado. In questa situazione la Corte ha semplicemente rilevato che secondo la descrizione delle funzioni fra dipendenti che svolgono attività di livello diverso sussiste in linea di massima un ordine gerarchico, senza pronunziarsi sulla questione se un dipendente possa disporre di poteri gerarchici nei confronti di un altro dipendente che svolge attività di livello corrispondente.
Altrettanto poco fondato è inoltre l'assunto secondo cui il dipendente che deve valutarne un altro è necessariamente di rango superiore. Il fatto che il relatore appartenga generalmente ad un grado superiore a quello della persona che deve giudicare è dovuto alla circostanza che in linea di massima l'impiegato di rango superiore possiede maggiore cognizioni e maggiore esperienza. Ciò non esclude però — nè lo Statuto vi si oppone — che un dipendente di grande esperienza possa giudicare un collega dello stesso grado.
Dato perciò che non vi sono indizi che il ricorrente abbia ottenuto, con la lettera 30 aprile 1974 del segratario generale, un impiego superiore a quello che aveva, non si possono nemmeno invocare le sentenze nelle cause 20 e 21/63 (Jean Maudet c/Commissione, sentenza 19 marzo 1964, Racc. 1964, pag. 217) e 79 e 82/63 (Jean Reynier e Piero Erba c/Commissione, sentenza 9 giugno 1964, Racc. 1964, pag. 511). Dette cause vertevano sul se dei dipendenti delle Comunità Europee assunti coi cosiddetti «contratti di Bruxelles», i quali a norma dell'art. 102 dello Statuto del personale devono essere nominati in ruolo sotto il nuovo Statuto, avessero diritto alla conservazione della situazione giuridica ottenuta tacitamente o espressamente prima dell'entrata in vigore dello Statuto.
Che il Consiglio, modificando con l'art. 13 del regolamento n. 912/78 il testo dell'allegato I, lettera A, dello Statuto del personale per quanto riguarda il «quadro linguistico», non abbia voluto istituire nuovi posti di grado superiore è cosa manifesta e non richiede quindi uno studio approfondito. Anche se quella modifica avesse ammesso che il servizio linguistico consta di più divisioni, ciò non consentirebbe alcuna illazione circa il rango del capo dello stesso servizio. Non sorge quindi più nemmeno la questione se il passaggio dal grado LA 3 al grado A 2 sia possibile ed eventualmente in quali ipotesi.
Potrò pertanto esser breve anche a proposito del mezzo dedotto in subordine.
Il ricorrente ravvisa nel comportamento del Consiglio una violazione del principio, sancito dall'art. 5, n. 3, dello Statuto, della parità di trattamento e della parità di valore dei dipendenti. Egli sostiene in primo luogo che i suoi compiti, dopo la nomina a capo del servizio linguistico, sono sestuplicati e che egli svolge l'attività di un direttore, senza che ciò trovi riscontro nella sua carriera o nella sua retribuzione, mentre in tutte le altre istituzioni delle Comunità europee i dipendenti con mansioni analoghe sono inquadrati al grado A 2.
Come abbiamo visto, il ricorrente non è stato assegnato ad un posto di grado A 2. Le sue mansioni si distinguono, anche per quanto riguarda i compiti, le attribuzioni e la responsabilità, da quelle di un direttore di grado A 2.
Quando il ricorrente parla del diverso trattamento in fatto di grado di dipendenti aventi analoghe mansioni presso le varie istituzioni delle Comunità, si deve certo ammettere che tutti gli organi delle Comunità costituiscono un'unità funzionale e si deve in linea di principio evitare che, a causa della differenza fra i criteri di valutazione usati, le mansioni di un grado determinato varino da una istituzione all'altra. D'altro lato le istituzioni dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda l'organizzazione dei loro uffici. Si può quindi parlare di disparità di trattamento solo nel caso in cui dipendenti delle varie organizzazioni che svolgono mansioni dello stesso valore vengano trattati in modo diverso. Il Consiglio ci ha detto però che i servizi linguistici delle singole istituzioni sono organizzati in modo diverso ed occupano posizioni diverse nella struttura organizzativa. Così, ad esempio, le mansioni di capo del servizio linguistico, se non mi inganno, esistono solo presso al Corte, dove il titolare è inquadrato ad personam al grado A 2. Il posto di direttore di grado A 2 è inoltre contemplato per il capo del servizio traduzione e del servizio interpretazione del Parlamento europeo, nonché per il capo del servizio interpretazione della Commissione. Il servizio traduzione della Commissione è invece agli ordini di un direttore il quale, come nel caso del Consiglio, è inoltre responsabile di altri servizi quali la documentazione, la riproduzione e la biblioteca. Questi esempi ci mostrano già che i singoli servizi linguistici delle varie istituzioni non possono essere paragonati fra loro per quanto riguarda la rispettiva struttura e i rispettivi compiti, a prescindere dal grado di difficoltà delle mansioni da loro svolte. Ne consegue che è giustificato anche il diverso inquadramento dei capi delle varie unità amministrative.
Il ricorrente non ha pertanto alcun diritto ad essere inquadrato nel grado A 2. Propongo quindi che il ricorso sia respinto e che, a norma degli artt. 69 e 70 del regolamento di procedura, siano poste a carico del ricorrente le spese da lui incontrate.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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