CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 13 SETTEMBRE 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A norma dell'art. 9, n. 1, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU n. 117 del 19 giugno 1967, pag. 2301), per consentire l'esportazione dei prodotti compresi nell'organizzazione di mercato ai prezzi praticati sul mercato mondiale, «la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità» poteva «essere coperta da una restituzione all'esportazione». Tale restituzione, in base al n. 2 dello stesso articolo, poteva «essere differenziata secondo le destinazioni».
A questo proposito, l'art. 6, n. 1, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1967, n. 176, che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (GU n. 130 del 28 giugno 1967, pag. 2612), dispone che la restituzione è pagata qualora venga provato, fra l'altro, «che i prodotti sono stati esportati fuori dalla Comunità». A norma dell'art. 6, n. 2, in caso di applicazione dell'art. 4 dello stesso regolamento — secondo cui l'aliquota della restituzione può essere differenziata in funzione della destinazione della merce «quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario» — la restituzione viene pagata purché venga fornita la prova «che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione».
Le citate disposizioni sono integrate dal regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041, che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (GU n. 314 del 23 dicembre 1967, pag. 9), il quale, all'art. 3, subordina in particolare il pagamento della restituzione alla produzione della prova che la merce «ha lasciato il territorio geografico della Comunità, come tale». A norma dell'art. 4, gli Stati membri possono in alcuni casi, «tenuto conto del tasso della restituzione in rapporto a quello del prelievo, delle caratteristiche delle merci esportate o dei mercati d'esportazione … esigere come condizione di versamento della restituzione, oltre alla prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, la prova che il prodotto in questione è stato importato in un paese terzo e, all'occorrenza, la prova delle condizioni nelle quali esso è stato importato». In base all'art. 8, modificato dal regolamento n. 499/69 (GU n. L 69 del 17 marzo 1969, pag. 1), la prova dell'importazione in un paese terzo va fornita mediante produzione di determinati documenti che certifichino l'arrivo della merce nel paese di destinazione. Oltre a ciò, «i servizi nazionali competenti possono riconoscere altri documenti come equivalenti e possono esigere mezzi di prova complementari».
Va infine menzionato il regolamento della Commissione 1o marzo 1973, n. 648, che stabilisce disposizioni per l'attuazione degli importi compensativi monetari (GU n. L 64 del 9 marzo 1973, pag. 1), il quale, all'art. 7, dispone che negli scambi con i paesi terzi «sono applicabili agli importi compensativi monetari le disposizioni in materia di concessione di restituzioni all'esportazione, di riscossione di dazi doganali o di preievi».
Le suddette disposizioni sono rilevanti in una causa promossa dinanzi al Bundesfinanzhof (organo giurisdizionale di ultima istanza in materia fiscale) dalla ditta Geflugelschlachterei Freystadt GmbH & Co. KG contro lo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) di Amburgo-Jonas e orginata dall'ingiunzione di quest'ultimo di rimborsare restituzioni all'esportazione ed importi compensativi monetari.
Nell'estate 1973 la ricorrente vendeva ad una ditta austriaca, che agiva su incarico di una ditta avente sede nel Liechtenstein, circa 1000 tonnellate di polli da spiedo congelati, che quest'ultima rivendeva ad un'altra ditta, con sede in Berlino-Est. La merce, compresa nella voce doganale 02.02 A I b), di origine comunitaria ed in libera pratica nella Repubblica federale di Germania, veniva esportata attraverso un ufficio doganale tedesco sulla frontiera con l'Austria e proseguiva con bolletta di transito, cioè senza essere messa in libera pratica, attraverso l'Austria e la Cecoslavacchia, per essere infine consegnata direttamente, senza trasbordi, all'acquirente nella Repubblica democratica tedesca. In base ai regolamenti della Commissione vigenti al momento dell'esportazione, l'aliquota della restituzione era identica per tutti i paesi di destinazione.
Su richiesta della ricorrente, lo Haupttollamt di Amburgo-Jonas calcolava in complessivi DM 33127,72 la restituzione e in DM 10259,11 gli importi compensativi monetari, e le versava tali somme.
Con provvedimento 24 luglio 1975 il suddetto ufficio doganale ingiungeva tuttavia il rimborso della restituzione e degli importi compensativi poiché la merce era stata consegnata nella Repubblica democratica tedesca: siccome questa non è un paese terzo ai sensi dei regolamenti in materia di politica agricola comune, le agevolazioni all'esportazione non avrebbero dovuto essere concesse. Dopo aver fatto invano opposizione al suddetto provvedimento, la ricorrente adiva il Finanzgericht (tribunale competente in materia fiscale) di Amburgo, il quale, con sentenza 8 marzo 1977, respingeva però la sua domanda con la seguente motivazione:
Le norme comunitarie in materia subordinano il versamento della restituzione alla messa in libera pratica della merce in un paese terzo. La merce di cui trattasi non è stata sdoganata né in Austria né in Cecoslovacchia. Dal Protocollo sul commercio interno tedesco e sui problemi relativi, allegato al Trattato CEE, e dalla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, nell'interpretazione — vincolante per i giudici tedeschi — datane dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale) nella sentenza 31 luglio 1973, concernente il Trattato di base fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca (Raccolta della giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht, Vol. 36, pag. 1), risulta che per il trasferimento nella Repubblica democratica tedesca di merci in libera pratica nella Repubblica federale di Germania non vengono concesse né restituzioni all'esportazione né importi compensativi monetari, qualora la merce non sia stata sdoganata in un paese terzo prima di raggiungere il territorio della Repubblica democratica tedesca. Il Protocollo suddetto recita, per quanto interessa il caso presente:
«Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania».
Nel ricorso per cassazione («Revision») proposto avverso tale sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof, la ricorrente sosteneva che dagli artt. 4 e 6 del regolamento del Consiglio n. 176/67 nonché dagli artt. 3, 4 e 8 del regolamento della Commissione n. 1041/67 risulta che nel caso in cui, come nella fattispecie, per tutti i paesi terzi siano fissati restituzioni ed importi compensativi unici, non si può chiedere la prova dell'importazione in un paese terzo; restituzioni e conguaglio monetario vanno versati in base alla sola prova che la merce ha lasciato il territorio geografico della Comunità. Anche se, contrariamente a tale punto di vista, fosse necessario provare l'importazione in un paese terzo, ciò non significherebbe affatto che la merce debba essere messa in libera pratica nel paese di destinazione. Il fatto che la merce sia stata inoltrata nella Repubblica democratica tedesca senza essere stata sdoganata in Austria o in Cecoslovacchia non fa venir meno il diritto della ricorrente a fruire delle restituzioni e del conguaglio monetario poiché il Protocollo sull'interscambio tedesco non concerne le forniture effettuate via paesi terzi con la collaborazione di controparti ivi residenti.
L'Ufficio doganale interessato ribadiva, dinanzi al Bundesfinanzhof, il punto di vista che nel caso di specie non sussistono i presupposti dell'attribuzione della restituzione.
Il Ministro federale delle finanze, interveniente, sosteneva del pari che, siccome l'importazione in un paese terzo è un presupposto di fatto del diritto alla restituzione, gli Stati membri possono, in base all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1041/67, esigere oltre alla prova che la merce è uscita dal territorio comunitario, l'ulteriore prova della sua messa in libera pratica in uno Stato terzo. La merce di cui trattasi, però non è stata importata, dopo l'uscita dal territorio geografico della Comunità, in uno Stato terzo, giacché a norma del Protocollo sull'interscambio tedesco la Repubblica democratica tedesca non va considerata, sotto il profilo che qui interessa, come tale.
Con ordinanza 9 gennaio 1979, la VII Sezione del Bundesfinanzhof ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni:
«1.
Se la nozione di “esportazione” ai sensi dei regolamenti (CEE n. 123/67 (specie art. 9), n. 176/67 (specie artt. 4 e 6) e n. 1041/67 (specie art. 3, n. 1, art. 4, n. 1, art. 8) presupponga che la merce è stata messa in libera pratica, o lo sarà, nel paese di destinazione, anche se per la stessa merce non sono state fissate aliquote delle restituzioni differenziate a seconda del paese di destinazione.
2.
In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se il combinato disposto degli artt. 9 del regolamento (CEE) n. 123/67, 6 del regolamento (CEE) n. 176/67, 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 1041/67 e del “Protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono” vada inteso nel senso che le merci ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 possano fruire delle restituzioni “paesi terzi” qualora, già in libera pratica nella Comunità e vendute ad un acquirente extracomunitario, abbiano lasciato il territorio geografico della Comunità il 28 e il 30 agosto 1973 e, senza trasbordi e come merce in transito, dopo aver attraversato il territorio di paesi terzi, siano giunte nella Repubblica democratica tedesca e quivi siano state poste in libera pratica».
Il mio punto di vista in proposito è il seguente:
I —
Prima di procedere ali esame delle questioni, ritengo opportuno esporre alcune osservazioni circa la loro formulazione, poiché la portata e il contenuto delle stesse, specie della prima, sono stati diversamente valutati dai partecipanti al presente procedimento.
La ricorrente, sottolineando l'assenza, nella fattispecie, di rapporti contrattuali diretti fra ditte aventi sede nella Repubblica federale di Germania e, rispettivamente, nella Repubblica democratica tedesca, sostiene che la prima questione del Bundesfinanzhof concerne solamente l'interpretazione della nozione di esportazione figurante nei regolamenti ivi menzionati. Trattasi, a suo avviso, di un problema generale di diritto comunitario che riguarda qualsiasi esportazione da qualsiasi Stato membro e non ha niente a che vedere con la posizione della Repubblica democratica tedesca. In sostanza, il Bundesfinanzhof chiede se la nozione di esportazione comprenda, oltre all'uscita della merce dal territorio comuntario, la sua effettiva importazione nel paese di destinazione. In caso di risposta negativa, non vi sarebbe alcun bisogno di risolvere la seconda questione.
Secondo la Commissione, invece, la prima questione, formulata in termini molto generici e concernente un problema di base che interessa l'intera normativa in materia di restituzioni, va molto al di là di quanto è necessario per la soluzione della controversia specifica. Infatti, tenuto conto del Protocollo sull'interscambio tedesco, la situazione giuridica, per quanto riguarda l'esportazione di prodotti agricoli dalla Repubblica federale di Germania nella Repubblica democratica tedesca, dev'essere considerata come se fossero state fissate restituzioni solo per i paesi terzi ad eccezione della Repubblica democratica tedesca. Pertanto, ai fini della decisione della causa principale ha importanza determinante solo la soluzione della seconda questione, che può essere esaminata indipendentemente dalla prima.
Il Governo della Repubblica federale di Germania, infine, assume che la prima questione, che prescinde dall'interscambio tedesco, verte sul se, e in base a quali presupposti, sussista il diritto alla restituzione in quanto tale, connesso con l'esportazione ai sensi della normativa comunitaria. Solo nell'ambito della seconda questione si deve poi trattare il problema specifico dell'interscambio tedesco in relazione alle cosiddette «operazioni di commercio all'ingrosso di mediazione».
Quanto a me, sono d'accordo con la ricorrente e col Governo federale nel ritenere che la Corte debba esaminare la prima questione. Con questa, il Bundesfinanzhof chiede non solo, come ritiene la ricorrente, l'interpretazione della nozione di esportazione, ma anche e soprattutto — come giustamente osserva il Governo federale — quali siano i presupposti del diritto alla restituzione all'esportazione. Ciò risulta innazitutto dalla stessa questione, che mira a stabilire se l'esportazione ai sensi dei regolamenti di cui trattasi presupponga, anche nel caso in cui la restituzione non sia differenziata, «che la merce è stata messa in libera pratica, o lo sarà, nel paese di destinazione». Inoltre, nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof sottolinea che la decisione sulla legittimità del provvedimento con cui è stato ingiunto il rimborso dipende innanzitutto dall'interpretazione del diritto comunitario e precisamente dall'accertamento della «sussistenza dei presupposti per l'attribuzione della restituzione all'esportazione e degli importi compensativi monetari».
Ora, è pacifico che presupposto del diritto alla restituzione all'esportazione è, in ogni caso, che la merce sia stata esportata dalla Comunità: la questione del giudice a quo non può quindi vertere che sul se l'«esportazione» ai sensi della normativa in materia di restituzioni sia già realizzata con il trasporto della merce fuori del territorio geografico della Comunità oppure presupponga, invece, la messa in libera pratica della merce nel paese di destinazione.
Dalla soluzione di tale problema dipende, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la decisione della causa principale. Non v'è dubbio che il Protocollo sul commercio interno tedesco esclude dalla sfera d'applicazione del diritto comunitario gli scambi commerciali fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca (si veda in proposito anche la sentenza della Corte 1o ottobre 1974, causa 14/74, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH c/Hauptzollamt Amburgo-Jonas; Race. 1974, pag. 899). L'applicazione del Protocollo presuppone, però, che le operazioni effettuate nella fattispecie rientrino nell'interscambio tedesco. Il Proto collo, poiché costituisce parte integrante del Trattato CEE a norma dell'art. 239 di questo, è soggetto, al pari del Trattato stesso, all'interpretazione della Corte che ha, in particolare, il potere di definire i limiti della sua applicazione derivanti dal diritto comunitario. Tuttavia — e questo si può già dire sin d'ora — di commercio fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca, ai sensi del Protocollo, non si può più parlare quando l'«esportazione» ai sensi della normativa comunitaria in materia di restituzioni si sia già realizzata e la merce venga inoltrata nella Repubblica democratica tedesca dopo la nascita del diritto alla restituzione. A questo proposito, la consapevolezza dell'esportatore ed i rapporti contrattuali non hanno importanza, giacché l'esportazione costituisce un presupposto oggettivo della nascita del diritto alla restituzione. Pertanto, mi occuperò innanzitutto dei presupposti del diritto all'attribuzione di restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento n. 123/67.
Tratterò poi separatamente il secondo problema che la prima questione implica, e cioè quello del se in determinati casi, anche qualora la restituzione non sia differenziata, sia lecito chiedere la produzione della prova che la merce ha raggiunto la destinazione per la quale la restituzione è stata fissata.
Passerò infine ad esaminare la seconda questione sottopostavi dal Bundesfinanzhof.
II —
Per quanto concerne la prima questione, relativa ai presupposti del diritto alla restituzione, la ricorrente sostiene che la nozione di esportazione — indipendentemente dal fatto che siano o non siano state fissate aliquote di restituzione diverse in funzione della destinazione — non presuppone la messa in libera pratica della merce nel paese di destinazione. A suo avviso, dalle norme comunitarie in materia risulta che la nozione di esportazione ivi figurante viene impiegata in conformità al suo significato naturale ed all'uso comune. Pertanto l'esportazione ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 123/67 e dell'art. 1 del regolamento n. 176/67 va equiparata all'uscita materiale dal territorio geografico della Comunità. La normativa in materia, inoltre, distingue chiaramente tra avvenimenti che interessano il territorio comunitario e avvenimenti concernenti il territorio di paesi terzi. La nozione di «esportazione», come si evince dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 176/67, dal terzo considerando del regolamento n. 1041/67 e dall'art. 3 dello stesso, viene sempre impiegata in relazione al territorio comunitario. Per contro, nelle disposizioni che si riferiscono al territorio di paesi terzi — ad esempio il nono considerando del regolamento n. 1041/67 e gli artt. 4, n. 1, e 8, n. 1, dello stesso — non si parla di esportazione dalla Comunità, ma di «arrivo», di «raggiungimento» o di «importazione». La ricorrente assume infine che, anche qualora — contrariamente al suo punto di vista — l'attribuzione della restituzione fosse subordinata non all'esportazione dalla Comunità, ma all'importazione in un paese terzo, ciò non significherebbe che per importazione nel paese di destinazione debba intendersi in tutti i casi la messa in libera pratica; dagli artt. 4, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67 può invece desumersi che quest'ultimo si riferisce a varie forme d'importazione e che la messa in libera pratica costituisce solo una delle forme che questa può assumere.
1.
Il tentativo della ricorrente di evincere dalle citate disposizioni criteri per determinare il contenuto della nozione d'esportazione mi sembra però infruttuoso. Tutte le norme suddette, dalle quali la ricorrente vuole inferire che il diritto alla restituzione nasce già con l'uscita della merce dal territorio geografico della Comunità, concernono infatti semplicemente — come hanno giustamente sottolineato il Governo federale e la Commissione — modalità di pagamento che presuppongono l'esistenza del diritto alla restituzione, ma non attribuiscono tale diritto. Le disposizioni menzionate si limitano a disporre che il pagamento della restituzione può essere chiesto solo quando la merce ha lasciato il territorio comunitario; da esse non può inferirsi con certezza la definizione della nozione di esportazione su cui si fonda la normativa in materia di restituzione che qui ci interessa.
Per determinare il contenuto di questa nozione occorre rifarsi in generale allo spirito ed allo scopo della suddetta normativa. Nelle conclusioni presentate il 19 maggio 1976 nella causa 125/75 (Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH c/ Hauptzollamt Amburgo-Jonas, Racc. 1976, pag. 785) ho già esposto talune osservazioni di carattere generale circa lo spirito e la finalità delle norme in materia di restituzione facenti parte dell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari (regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804; GU n. L 148 del 28 giugno 1968, pag. 13), analoga, sotto questo profilo, all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame. Lo scopo di tale disciplina è quello di rendere competitivi, compensando la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi comuni tari, ì prodotti agricoli della Comunità, soggetti alla politica comune in materia di prezzi, sui mercati dei paesi terzi e di incentivarne il collocamento. Per quanto concerne il caso presente, ciò risulta dall'art. 9 e dall'ottavo considerando, ad esso relativo, del regolamento n. 123/67, secondo cui la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi comunitari dei prodotti rientranti nell'organizzazione di mercato va compensata mediante una restituzione, al fine di consentire l'esportazione di tali prodotti. Le merci comunitarie diventano però competitive sui mercati dei paesi terzi solo quando, dopo esser state messe in libera pratica, possono essere commerciate su tali mercati nello stesso modo dei prodotti locali. Lo scopo perseguito mediante la resituzione all'esportazione è pertanto raggiunto unicamente qualora le merci comunitarie, dopo lo sdoganamento, entrino effettivamente nel circuito commerciale dei paesi terzi.
2.
Un'ulteriore prova del fatto che il diritto alle restituzioni sussiste solo una volta che la merce sia stata messa in lisera pratica in un paese terzo è costituita dal metodo di calcolo della restituzione. E ovvio che l'importo di questa non può Essere stabilito in funzione di prezzi astratti, ma viene determinato in funzione dei prezzi effettivamente praticati sul mercato comunitario e sul mercato mondiale. Che l'importo della restituzione all'esportazione venga stabilito in funzione della situazione effettivamente esistente sui mercati dei paesi terzi risulta chiaramente, nel caso presente, dall'art.
3, n. 2, del regolamento n. 176/67, il quale menziona, quali criteri per la determinazione del prezzo sul mercato mondiale, i prezzi effettivamente praticati su detti mercati, i prezzi d'importazione più favorevoli nei paesi terzi destinatari, i prezzi alla produzione nei paesi terzi esportatori ed i prezzi d'offerta franco frontiera comunitaria. Appare evidente da tale disposizione che il diritto alle restituzione non è ancora definitivamente acquisito con l'espletamento delle formalità relative all'esportazione, ma a tal fine è inoltre necessario che la merce sia giunta sul mercato del paese terzo interessato. Diversamente — come osservano anche il Governo federale e la Commissione — non sarebbe concepibile una norma come l'art. 4 del regolamento n. 1041/67, in base al quale gli Stati membri, tenuto conto tra l'altro delle caratteristiche dei mercati d'esportazione, possono in determinati casi subordinare il versamento della restituzione alla produzione, oltre che della prova che la merce ha lasciato il territorio geografico della Comunità, della prova «che il prodotto in questione è stato importato in un paese terzo e, all'occorrenza, [del] la prova delle condizioni nelle quali esso è stato importato». Se la restituzione spettasse già dopo l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, gli Stati membri non avrebbero né il diritto né la possibilità di esigere le ulteriori prove suddette ai fini del suo versamento. Spesso tali prove possono essere richieste solo quando la merce è stata esportata, poiché solo allora possono sorgere dubbi quanto alla sua effettiva destinazione.
In base a tali considerazioni circa lo spirito e lo scopo della disciplina delle restituzioni, deve concludersi che il termine «importato» può riferirsi unicamente allo smercio. E quindi necessario che la merce sia smerciata sul mercato considerato e venga assoggettata alle leggi di mercato in funzione delle quali viene fissata la restituzione, indipendentemente dal fatto che l'aliquota della restituzione stessa sia differenziata o unica.
3.
È vano richiamarsi, come fa la ricorrente, all'art. 8 del regolamento n. 1041/67 per contestare tale conclusione. Come s'è visto, a norma dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 176/67 e dell'art. 3, 1o trattino, del regolamento n. 1041/67 è di regola sufficiente, in caso di restituzione non differenziata, la prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario; non v'è bisogno che venga provata l'importazione poiché, per quanto concerne le normali operazioni commerciali, si può ritenere che la merce, dopo essere uscita dal territorio comunitario sia quanto meno giunta in un qualsiasi paese terzo e quindi la prova dell'importazione costituirebbe un inutile appesantimento del traffico commerciale. La situazione è diversa nell'ipotesi di restituzione differenziata a seconda della destinazione, giacché in tal caso sono possibili abusi. Pertanto, il suddetto art. 8 dispone che «l'arrivo nel paese di destinazione» dev'essere comprovato mediante la produzione di determinati documenti. E chiaro che il legislatore comunitario si limita a prescrivere, sostanzialmente per motivi d'ordine pratico, al fine di intralciare nella minor misura possibile gli scambi commerciali, la produzione di documenti che attestino l'arrivo della merce nel paese di destinazione. Ciò è confermato dal nono punto del preambolo del regolamento n. 1041/67, in cui; dichiarato, fra l'altro, quanto segue:
«Considerando … che non possono essere attualmente prescritti mezzi uniformi di prova, tenuto conto delle di verse situazioni esistenti nei paesi terzi importatori; che occorre pertanto accettare la presentazione di documenti atti a dare una garanzia certa dell'arrivo a destinazione delle merci esportate, intralciando il meno possibile gli scambi».
L'art. 8 autorizza però, al tempo stesso, le autorità nazionali competenti ad esigere «mezzi di prova complementari». Tale espressione, come ho già osservato nelle conclusioni presentate nella causa 125/75, va riferita alle operazioni di distribuzione. Di conseguenza, anche dall'art. 8 si può desumere che le autorità degli Stati membri competenti per il versamento delle restituzioni, qualora abbiano dubbi circa la messa in commercio nel paese di destinazione, possono effettuare indagini specifiche e chiedere ulteriori prove della messa in libera pratica della merce.
4.
Che l'arrivo o l'importazione della merce in un paese terzo vadano equiparati allo sdoganamento risulta inoltre con particolare chiarezza dal regolamento della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192 (GU n. L 25 del 31 gennaio 1975, pag. 1), il quale ha sostituito il regolamento n. 1041/67 e, all'art. 11, che corrisponde all'art. 8 di quest'ultimo, precisa che la merce si considera importata «quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in libera circolazione nel paese terzo».
5.
. Infine, anche la Corte di giustizia ha, a mio avviso, interpretato in tal senso la nozione di esportazione nelle sentenze 28 ottobre 1971 (causa 6/71, Rheinmühlen Dusseldorf c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel; Racc. 1971, pag. 823) e 2 giugno 1976 (causa 125/75, Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH c/ Hauptzollamt Amburgo-Jonas; Race. 1976, pag. 771). Nella prima di tali sentenze, essa, a proposito dell'art. 20, n. 2, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933) — analogo all'art. 9 del regolamento n. 123/67 che qui ci interessa — ha dichiarato, richiamandosi allo scopo della restituzione all'esportazione, che la nozione di «esportazione verso paesi terzi» presuppone la messa in libera pratica della merce in un paese terzo. In base alle mie osservazioni sullo spirito e sullo scopo della disciplina delle restituzioni, le considerazioni svolte in tale sentenza devono avere importanza anche nel caso presente, indipendentemente dal fatto che in quella causa trattavasi di restituzioni ad aliquota differenziata e della definizione della nozione di «esportazione verso paesi terzi». Nella sentenza 2 giugno 1976, la Corte ha poi affermato che l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1041/67 è una disposizione di portata generale, «che si applica ogniqualvolta si debba versare una restituzione, anche se differenziata a seconda della destinazione»; tale articolo va interpretato nel senso che, in tutti i casi in cui la restituzione è differenziata, la sua attribuzione è subordinata alla messa in libera pratica della merce nel paese di destinazione. Come si è visto, questa affermazione, tenuto conto dello scopo della restituzione, vale anche nel caso in cui l'aliquota della restituzione non sia differenziata. In entrambe le cause suddette trattavasi di merci che avevano attraversato il territorio di più Stati ed erano poi state sdoganate in un altro Stato. In entrambe le cause la Corte, nel decidere si vi fosse stata esportazione ai sensi della normativa comunitaria in ma teria di restituzione, ha tenuto conto non dell'uscita della merce dal territorio geografico della Comunità, ma solo del paese di cui la merce era originaria e del paese in cui essa era stata infine sdoganala.
Nel caso presente ci troviamo di fronte ad una situazione analoga, poiché la merce ha attraversato senza trasbordi ed in regime di transito l'Austria e la Cecoslovacchia per essere messa in libera pratica nella Repubblica democratica tedesca.
6.
La tesi secondo cui la merce dev'essere importata e messa in libera circolazione nel paese di destinazione non è infirmata nemmeno dall'osservazione della ricorrente che le sovvenzioni all'esportazione sono state trasferite, mediante riduzioni di prezzo equivalenti, alle imprese aventi sede in Austria e nel Liechtenstein e che in tal modo lo scopo della normativa in materia di restituzioni (garantire il collocamento della merce incentivando l'esportazione) è stato raggiunto. Accogliere questo argomento significherebbe in realtà stimolare potentemente gli operatori economici a chiedere restituzioni all'esportazione per merci originarie della Repubblica federale di Germania e messe in libera pratica nella Repubblica democratica tedesca dopo esser state fatte transitare per un paese terzo. Orbene, a norma del Protocollo sull'interscambio tedesco, che, com'è noto esclude l'applicazione del diritto comunitario agli scambi tra le due parti della Germania, questo è appunto il risultato che dev'essere evitato. Accadrebbe infatti che per l'esportazione di prodotti agricoli dalla Repubblica federale di Germania nella Repubblica democratica tedesca verrebbero versate restituzioni in forza del diritto comunitario, mentre sulle importazioni dalla Repubblica democratica tedesca nella Repubblica federale di Ger mania non verrebbe riscosso alcun prelievo. Oltre all'equilibrio del commercio interno tedesco dei prodotti agricoli verrebbe turbato anche l'equilibrio politico-commerciale tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca.
III —
Posso ora occuparmi della questione se sia lecito esigere la prova dello sdoganamento della merce in un paese terzo anche qualora l'aliquota della restituzione non sia differenziata.
Abbiamo già visto che il semplice trasporto della merce in Austria, indipendentemente dal fatto che al tempo dei fatti di causa vigesse una restituzione ad aliquota unica o differenziata, non attribuisce il diritto alla restituzione. Di conseguenza, dev'essere lecito agli Stati membri, già in base a tale considerazione di carattere generale, subordinare il pagamento della restituzione alla produzione della prova che la merce è stata messa in libera pratica in un paese terzo anche nell'ipotesi di restituzione ad aliquota unica.
La ricorrente, per contro, si richiama in particolare agli artt. 6, n. 1, del regolamento n. 176/67 e 3, n. 1, del regolamento n. 1041/67, a norma dei quali nell'ipotesi suddetta si può esigere unicamente la prova dell'esportazione. A suo avviso, solo nel caso di restituzione ad aliquota differenziata è lecito chiedere la prova che la merce è giunta a destinazione, come risulta in particolare dall'art. 6, n. 2, del regolamento n. 176/67 e dagli artt. 4, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67.
Da parte mia, ricordo che, come ho già osservato sub II, 1, le disposizioni invocate nel presente contesto dalla ricorrente concernono semplicemente le modalità di pagamento. A norma dell'art. 4 del regolamento n. 1041/67, gli Stati membri possono anche, «in determinati casi, tenuto conto … dei mercati d'esportazione, … esigere, come condizione di versamento della restituzione, oltre alla prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, la prova che il prodotto in questione è stato importato in un paese terzo e, all'occorrenza, la prova delle condizioni nelle quali esso è stato importato». Come la Corte di giustizia ha espressamente dichiarato nella già citata sentenza emessa nella causa 125/75, questa è «una disposizione di portata generale, che si applica ogniqualvolta si debba versare una restituzione, anche se differenziata a seconda della destinazione». Nella stessa sentenza, a proposito di una fattispecie in cui vigeva una restituzione differenziata, la Corte ha inoltre dichiarato che, in base alla disposizione suddetta, si può esigere la prova che la merce è stata «sdoganata e messa in libera pratica nel paese di destinazione».
Ritengo che ciò debba valere anche per il caso di restituzione ad aliquota unica. Lo scopo della norma citata consiste infatti, come si può evincere dal preambolo del regolamento, nel reprimere gli abusi che potrebbero essere perpetrati nell'ambito del sistema delle restituzioni, soprattuto quando l'aliquota della restituzione sia differenziata. Ciò traspare con chiarezza dalla menzione dei «mercati d'esportazione» figurante nell'art. 4. Tale pericolo di abusi in relazione ai «mercati d'esportazione» sussiste però anche nel caso in cui merci originarie della Repubblica federale di Germania e destinate alla Repubblica democratica tedesca vi pervengano dopo aver attraversato, senza essere messe in libera pratica, un paese terzo. Per questo «mercato d'esportazione», infatti, in relazione alle merci originarie della Repubblica federale di Germania, non possono essere versate, a norma del Protocollo sull'interscambio tedesco, le restituzioni contemplate dal diritto comunitario; orbene, qualora fossero consentite operazioni del genere sopra descritto, tali merci fruirebbero ugualmente delle restituzioni e il Protocollo potrebbe venire eluso. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la situazione sarebbe diversa nell'ipotesi in cui la merce fosse inoltrata nella Repubblica democratica tedesca dopo essere stata regolarmente messa in libera pratica in un paese terzo, giacché in tal caso verrebbero applicati dazi o altri oneri all'esportazione.
Anche quando la restituzione non sia differenziata possono quindi sussistere legittimi dubbi circa la corretta applicazione della normativa in materia di restituzioni. Secondo la lettera e il sistema di tale normativa e secondo il tenore della sentenza nella causa 125/75, l'art. 4 dev'essere inteso, come s'è visto, nel senso che esso, ove sussistano, in generale, dubbi e fondati motivi di sospetto sulla correttezza dell'applicazione della disciplina delle restituzioni, autorizza a chiedere la prova dell'importazione in un altro paese, cioè, nel caso presente, la prova della messa in libera pratica. Esso autorizza inoltra l'esperimento di ulteriori indagini sulle circostanze in cui è avvenuta l'esportazione e la richiesta di prove supplementari qualora si possa presumere che, contrariamente a quanto accade di solito, l'importazione non abbia come scopo la vendita in loco della merce, indipendentemente dal fatto che la restituzione sia o no differenziata. Ritengo pertanto superfluo soffermarmi sulla soluzione proposta dalla Commissione, secondo cui il Procollo sul commercio interno tedesco consente l'applicazione per analogia delle norme concernenti la restituzione differenziata, soluzione che — sia detto per inciso — considero del pari accettabile.
Tale interpretazione dell'art. 4 del regolamento n. 1041/67 non è poi in contrasto, come sostiene la ricorrente, con il regolamento del Consiglio n. 176/67. L'art. 6, n. 3, di questo dispone infatti che la Commissione può adottare disposizioni complementari secondo il cosiddetto procedimento del comitato di gestione. Ora, questa disposizione non concerne il caso della restituzione ad aliquota differenziata, contemplato al n. 2 dello stesso articolo, ma riguarda l'ipotesi della restituzione ad aliquota unica, con la conseguenza che, oltre che ai normali requisiti fissati al n. 1, il pagamento della restituzione può essere subordinato ad ulteriori condizioni. E la Commissione si è avvalsa di questa possibilità con l'adozione dell'art. 4 del regolamento n. 1041/67.
IV —
A proposito della seconda questione del Bundesfinanzhof, la ricorrente sostiene che il suo esame è superfluo poiché il Protocollo sul commercio interno tedesco non può essere applicato ad operazioni commerciali come quelle effettuate nella fattispecie. A suo aviso, la Repubblica democratica tedesca dev'essere, in via di principio, trattata dalla Comunità come una paese terzo; a norma del Protocollo, una disciplina speciale vige solo «per il regime attuale del commercio interno tedesco»; in quanto disciplina speciale, il Protocollo dev'essere però interpretato in senso restrittivo. Infine, quand'anche la messa in libera pratica dovesse essere considerata presupposto indispensabile del diritto alla restituzione, sarebbe sufficiente a tal fine l'importazione nella Repubblica democratica tedesca.
Secondo la Commissione, invece, perché la ricorrente possa aver diritto alla restituzione è necessario, innanzitutto, che le relative norme comunitarie possano applicarsi nel caso di specie e, in secondo luogo, che essa soddisfi tutte le condizioni cui tale diritto è subordinato. L'applicabilità o meno del diritto comunitario dipende, a norma del Protocollo sul commercio interno tedesco, dal se le operazioni di cui alla fattispecie rientrino o non nell'interscambio tedesco. Sempre secondo la Commissione, non occorre però esaminare a fondo tale problema poiché manifestamente la ricorrente non ha le carte in regola per fruire della restituzione. Dal Protocollo sul commercio interno tedesco, che costituisce parte integrante del Trattato CEE, risulta infatti che la situazione, per quanto concerne l'esportazione di prodotti agricoli dalla Repubblica federale di Germania, va sempre considerata come se l'aliquota della restituzione fosse differenziata a seconda della destinazione: in pratica, la restituzione è uguale a zero per le esportazioni nella Repubblica democratica tedesca mentre, per le esportazioni in tutti gli altri paesi terzi, l'aliquota è quella fissata dai regolamenti comunitari. Poiché nel caso di specie il pollame è stato importato, smerciato e consumato solo nella Repubblica democratica tedesca, questa costituisce oggettivamente il solo paese di destinazione ai sensi della normativa sulle restituzioni: ora, per questa destinazione non spetta alcuna restituzione.
Sebbene, come ho detto poc'anzi, io ritenga accettabile la fictio iuris propugnata dalla Commissione, vorrei tuttavia proporre, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, un'altra soluzione, condivisa anche dal Governo federale.
Abbiamo già visto che l'esportazione ai sensi della disciplina comunitaria delle restituzioni è realizzata una volta che la merce sia messa in libera pratica nel paese di destinazione. Come la Corte ha affermato nell'ambito della causa 125/75, per stabilire se la merce è giunta sul mercato del paese di destinazione occorre fondarsi su criteri oggettivi. In conformità a tale principio, in casi come quello di specie l'esportazione può considerarsi realizzata solo con il trasferimento della merce dal territorio della Repubblica federale di Germania nella Repubblica democratica tedesca; sotto il profilo della disciplina delle restituzioni, l'operazione va considerata come un passaggio diretto di merci dalla Repubblica federale nella Repubblica democratica tedesca.
Orbene, a norma del n. 1 del Protocollo sull'interscambio tedesco — che costituisce parte integrante del Trattato CEE in base all'art. 239 di questo — una siffatta operazione va considerata come commercio tra i territori retti dalla Legge fondamentale e territori in cui questa non si applica, soggetto all'esclusiva disciplina del diritto nazionale ed estraneo alla sfera d'applicazione del diritto comunitario (vedasi in proposito la sentenza della Corte 1o ottobre 1974, causa 14/74, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH c/ Hauptzollamt Amburgo-Jonas; Race. 1974, pag. 899).
Ritenere sufficiente, per la nascita del diritto alla restituzione, che la merce venga messa in libera pratica nella Repubblica democratica tedesca dopo aver transitato attraverso un paese terzo significherebbe — come ha osservato in particolare anche la Commissione — andare contro lo spirito e lo scopo del Protocollo sull'interscambio tedesco. In tutti i casi in cui il diritto comunitario contempla l'attribuzione di restituzioni, gli esportatori sarebbero infatti stimolati ad ottenere tali restituzioni, con buona pace del Protocollo, semplicemente astenendosi dall'e-sportare direttamente nella Repubblica democratica tedesca. In tal modo non solo sarebbe minacciato l'equilibrio dell'interscambio tedesco dei prodotti agricoli, ma verrebbe inoltre ad essere turbato, come ho già detto, l'equilibrio politico-commerciale fra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca, al quale ha accennato anche la Corte di giustizia nell'ambito della causa 14/74.
V —
Le questioni sollevate dal Bundesfinanzhof possono essere risolte, in base alle considerazioni sopra svolte, come segue:
1.
Il diritto alla restituzione all'esportazione contemplata dagli artt. 9 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123, 6 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1967, n. 176, e 3 del regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041, presuppone che la merce sia stata messa in libera circolazione nel paese di destinazione, indipendentemente dal fatto che la restituzione sia o no differenziata in funzione della destinazione della merce.
2.
Qualora vi siano seri motivi di dubitare che la merce abbia raggiunto la sua destinazione effettiva, gli Stati membri possono, a norma dell'art. 4 del regolamento n. 1041/67 — che si applica ogniqualvolta si debbano versare restituzioni — esigere la prova della messa in libera pratica della merce stessa.
3.
A norma degli artt. 9 del regolamento n. 123/67 e 6 del regolamento n. 176/67, in relazione al «Protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono», non sussiste esportazione né, di conseguenza, diritto alla restituzione all'esportazione nel caso di merci contemplate dall'art. 1 del regolamento n. 123/67 le quali, dopo essere uscite dal territorio della Repubblica federale di Germania ed aver attraversato in regime di transito il territorio di paesi terzi, giungano nella Repubblica democratica tedesca e siano quivi messe in libera pratica.
( 1 ) Tradizione dal tedesco.
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