CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 24 OTTOBRE 1979
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il procedimento pregiudiziale nel quale si inseriscono le mie conclusioni di oggi solleva due interessanti problemi di interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. In primo luogo, infatti, si presenta l'occasione di chiarire se le clausole attributive di competenza pattuite fra le parti di un contratto di lavoro siano in ogni caso efficaci, alla stregua dell'articolo 17 della Convenzione, nonostante l'orientamento negativo di taluni ordinamenti statali circa la derogabilità della competenza dei giudici nazionali nella materia dei rapporti di lavoro. Qualora il problema precedente sia risolto in senso affermativo, rimane da stabilire se, trattandosi di contratti di lavoro stipulati ed eseguiti prima della data di entrata in vigore della Convenzione (e cioè anteriormente al 1o febbraio 1973), le clausole in questione debbano considerarsi efficaci, in base all'articolo 54 della Convenzione medesima, ogni qualvolta il giudice sia investito della controversia successivamente alla data sopra indicata.
Per riassumere brevemente i fatti della causa di merito, ricordo che il 27 ottobre 1971 il signor René Collin, cittadino francese, venne assunto, in qualità di operaio, dalla società a responsabilità limitata di diritto tedesco Sanicentral di Saarbrucken per svolgere un'attività lavorativa nella Repubblica federale al di fuori di qualsiasi stabilimento. Una clausola ad hoc del contratto di lavoro, redatto per iscritto, attribuiva al giudice tedesco la competenza a conoscere di eventuali controversie fra le parti in relazione agli obblighi rispettivi. Conclusosi il rapporto di lavoro l'8 dicembre 1971, il signor Collin si rivolse, con atto del 26 novembre 1973, al Tribunal d'instance de Molsheim (Bas-Rhin) come giudice del lavoro, chiedendo che la società tedesca fosse condannata a corrispondergli differenze salariali e indennità varie. Il giudice francese affermò la propria competenza, sul presupposto che, per l'ordinamento francese, sono nulle le clausole di deroga alla competenza territoriale inserite in contratti di lavoro.
La Corte di appello di Colmar, adita in seconda istanza dal datore di lavoro, confermò, con sentenza del 23 settembre 1976, la decisione del primo giudice per quanto concerne l'inderogabilità della competenza, aggiungendo che in ogni caso l'articolo 17 della Convenzione di Bruxelles non avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto la sua entrata in vigore in Francia è stata successiva alla data del contratto di cui trattasi. La causa è stata infine portata dinanzi alla Corte di Cassazione (Chambre sociale), e questa, con sentenza del 10 gennaio 1979, ha rivolto alla nostra Corte, in via pregiudiziale, la seguente domanda:
«se, in forza dell'articolo 54 della Convenzione di Bruxelles, l'articolo 17 di questa debba, ormai, far considerare valide, quando la causa viene intentata nel periodo a partire dal 1o febbraio 1973, le clausole attributive di competenza le quali, se inserite in un contratto di lavoro concluso anteriormente al 1o febbraio 1973, sarebbero state considerate nulle secondo le norme nazionali allora in vigore, essendo irrilevante al riguardo la data dell'accordo fra le parti e quella dell'esecuzione del lavoro litigioso».
2.
Che la Convenzione nel suo insieme debba essere applicata ai rapporti di lavoro, mi sembra indiscutibile. È vero che la materia del lavoro presenta aspetti particolari, i quali la differenziano notevolmente da altri settori del diritto privato e l'impregnano di numerosi elementi di diritto pubblico; è vero, inoltre, che in più di uno Stato il regime processuale delle controversie di lavoro tiene conto, nella composizione dell'organo giudicante e in certe particolarità della procedura, dell'esigenza di assicurare al lavoratore una particolare tutela nell'ambito del processo, essendo egli la parte debole nel rapporto di diritto sostanziale. Occorre però tener presente che tradizionalmente il contratto individuale di lavoro è considerato rientrare nel quadro delle obbligazioni di diritto privato e che, ad ogni modo, la Convenzione di Bruxelles non solo non esclude la materia del lavoro dal proprio campo di applicazione (a differenza di quanto è disposto per la sicurezza sociale: v. articolo 1, comma 2, n. 3), ma non la fa neppure oggetto di una disciplina diversa da quella concernente le obbligazioni contrattuali in genere. È noto infatti che alcune materie sono state oggetto di regolamentazione ad hoc in relazione alla specialità degli interessi coinvolti (le assicurazioni, le vendite rateali e i prestiti con rimborso rateizzato; le materie assegnate dall'articolo 16 alla competenza esclusiva dei giudici di un solo Stato contraente), cosicché se gli Stati contraenti avessero voluto assoggettare egualmente le controversie di lavoro ad una regolamentazione specifica, essi lo avrebbero indubbiamente fatto in modo espresso. La mancanza di disposizioni ad hoc autorizza dunque a ritenere che si sia voluto includere la materia del lavoro nella sfera di applicazione della Convenzione.
Nel «rapporto giustificativo» del Comitato di esperti che fu sottoposto ai governi insieme al progetto di Convenzione (c.d. rapporto Jenard) si trova una importante conferma di questa considerazione. Vi si nota infatti (a pagina 42) che nel progetto preliminare era stato previsto di attribuire competenza esclusiva, per le controversie nascenti da un contratto di lavoro, ai Tribunali dello Stato dove il lavoro viene prestato; ciò avrebbe eliminato ogni possibilità di proroga convenzionale della competenza. Ma questo orientamento fu accantonato, dopo lungo dibattito, per vari motivi che il rapporto elenca: l'attesa che la Comunità elabori norme circa la legge applicabile al contratto di lavoro, l'esistenza di parecchie categorie di lavoratori, in situazioni differenziate, e infine proprio la preoccupazione di non bloccare l'espressione della volontà delle parti quanto alla determinazione del foro competente. Il rapporto conclude perciò che le regole generali della Convenzione — compresi gli articoli 17 e 18 — sono applicabili per quanto concerne il contratto di lavoro, almeno finché la Convenzione non sia modificata con la stipulazione di un eventuale accordo che regoli la materia.
3.
Ciò che ho detto potrebbe bastare per riconoscere che una clausola di proroga della competenza figurante in un contratto di lavoro è lecita ed efficace, se rispetta le condizioni stabilite dall'articolo 17 della Convenzione. Un argomento ulteriore emerge, d'altronde, dalla circostanza che tale articolo menziona le eccezioni alla facoltà di deroga (rinviando alle disposizioni degli articoli 12, 15 e 16) e non include fra queste l'ipotesi dei contratti di lavoro.
L'orientamento della Convenzione appare dunque diverso e contrastante, rispetto a quello di alcuni diritti interni: in particolare, del diritto francese, che considera nulle le clausole derogatorie della competenza quando concernono la materia del lavoro (articolo R 517-1 del codice del lavoro, nel testo approvato con il decreto del 12 settembre 1974), così come del diritto italiano (articolo 413, ultimo comma, codice di procedura civile, nel testo modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533). Tale situazione induce a chiedersi se vi siano spiegazioni della divergenza e, in ogni caso, quali conseguenze essa possa avere sul piano dell'applicazione della Convenzione. Riguardo al primo punto, si può trovare un argomento formale nel fatto che la nullità della clausola di deroga secondo i diritti interni menzionati serve a salvaguardare le regole di competenza territoriale, mentre qui è in gioco la competenza internazionale dei giudici, vale a dire un profilo diverso della competenza. Tuttavia si potrebbe opporre che alla base del divieto di clausole derogatorie in materia di lavoro vi è l'esigenza di assicurare al prestatore d'opera una più adeguata protezione sul piano processuale, e che questa esigenza sussiste con caratteri non dissimili sia nei rapporti che si svolgono esclusivamente nella sfera statale, sia in quelli che presentano elementi di internazionalità e rientrano nel quadro della Convenzione. Si aggiunga che la corrispondenza fra le due situazioni acquista risalto quando si considera che la Convenzione di Bruxelles si propone di unificare, attraverso le sue regole, lo spazio giudiziario comunitario in materia civile e che, secondo queste linea, essa tende a porre i rapporti fra giudici dei paesi comunitari contraenti su un piano analogo a quello dei rapporti fra giudici di uno stesso paese.
Perciò, in ultima analisi, la linea scelta dagli autori della Convenzione sembra trovare le sue radici in una concezione dei rapporti di lavoro diversa da quella che ha ispirato le disposizioni degli ordinamenti francese e italiano; e vorrei dire pure che si collega verosimilmente all'attesa di una sistemazione più organica della materia del diritto del lavoro, come il citato rapporto Jenard chiaramente indica. Questa sistemazione è, a mio avviso, tanto più necessaria, in quanto allo stato attuale dei fatti la scelta del giudice, a norma dell'articolo 17, non è subordinata all'esistenza di un collegamento obbiettivo fra la controversia e l'autorità giudiziaria cui viene attribuita la competenza; con la conseguenza che potrebbe essere chiamato a conoscere delle controversie nascenti dal rapporto di lavoro, in base ad una clausola di proroga della competenza, anche un giudice che non avesse alcun collegamento con la realtà socio-economica, nel cui ambito il rapporto stesso si sia svolto. Mi sembra infine interessante mettere in luce che, secondo l'articolo 6 del progetto preliminare della Convenzione comunitaria sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, l'eventuale scelta della legge fatta dalle parti di un contratto di lavoro «non può avere per risultato di privare il lavoratore della protezione che gli assicurano le disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta …». Fra i due problemi della scelta della legge e della designazione del foro competente vi è senza dubbio un certo grado di parallelismo, anche se si tratta come è noto di cose diverse; e perciò ritengo significativa la preoccupazione accolta da questo progetto preliminare, di non sacrificare la protezione del lavoratore al rispetto illimitato del principio dell'autonomia della volontà.
Passo ora all'altro interrrogativo enunciato: posto che determinate norme interne di uno Stato membro, introdotte successivamente alla data di entrata in vigore della Convenzione, siano in contrasto con questa, quid juris? Indipendentemente dal problema della prevalenza o meno degli accordi internazionali sul diritto proprio di uno Stato — che è risolto affermativamente da certe Costituzioni nazionali, e trascurato da altre — credo che il legame fra diritto comunitario e Convenzione, in virtù dell'articolo 220 del Trattato di Roma, e la funzione di interpretazione uniforme affidata alla nostra Corte, siano sufficienti per rispondere che le regole della Convenzione debbono prevalere sul diritto interno, anche successivo, di uno Stato membro (oggi, come sappiamo, dopo la Convenzione di adesione, le posizioni di parti contraenti e di Stati membri coincidono). In altri termini, la posizione più volte ribadita dalla nostra Corte in tema di rapporti fra il diritto comunitario e i diritti degli Stati membri deve valere anche per la Convenzione prevista dall'articolo 220 del Trattato CEE, di cui la Corte sia chiamata ad assicurare l'interpretazione uniforme.
4.
Ho precisato all'inizio i termini della questione di diritto intertemporale che è stata prospettata dal giudice nazionale. Per risolverla, si tratta di interpretare il primo comma dell'articolo 54 della Convenzione.
Tale norma stabilisce che la Convenzione si, applica alle azioni giudiziarie promosse dopo la sua entrata in vigore. Di conseguenza, la sola condizione necessaria perché il nuovo regime sia operante anche nei confronti di controversie relative a rapporti sorti prima della data di entrata in vigore della Convenzione è che l'azione sia stata promossa successivamente a questa data. La norma transitoria, seguendo una tecnica già collaudata nei sistemi di diritto interno, attribuisce rilevanza al momento iniziale del processo, limitando così l'efficacia del nuovo regime alle procedure che siano instaurate dopo tale momento. Se una norma del genere non vi fosse stata, si sarebbe potuto sostenere che, in base al principio tempus regit actum, la Convenzione dovesse applicarsi anche ai processi in corso; per evitare gli inconvenienti, specialmente di ordine pratico, che una soluzione di questo genere avrebbe comportato, opportunamente la Convenzione ha disciplinato le situazioni di transizione dal vecchio al nuovo regime, contenendo entro limiti ragionevoli la sfera temporale d'efficacia delle nuove norme. Il criterio adottato nell'articolo 54 non dà luogo ad alcuna difficoltà quando si tratta di regolare i conflitti nel tempo di disposizioni relative a situazioni o ad atti strettamente processuali, vale a dire a situazioni o atti che si collocano all'interno del processo. Se invece la norma della Convenzione da applicare presuppone l'esistenza di un atto o di un rapporto che si sia formato anteriormente al processo, ci si può chiedere se lo stesso criterio continui ad essere valido. Potrebbe infatti apparire suggestiva la tesi, secondo cui l'articolo 54 si riferirebbe alle disposizioni della Convenzione del primo tipo suindicato, mentre per quelle collegate alla dinamica dei rapporti sostanziali fra i privati l'applicabilità sarebbe limitata all'ipotesi in cui il rapporto sia sorto dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
Ho già avuto occasione di notare, nelle conclusioni presentate il 17 novembre 1976 nella causa 25/76, Segura c. Bonakdarian (Raccolta 1976, p. 1867), che la Convenzione disciplina taluni profili di diritto sostanziale «come premesse necessarie affinché si verifichino gli effetti processuali» che essa è destinata a regolare. In altri casi (come nell'ipotesi prevista dall'articolo 17), l'espressione della volontà delle parti di raggiungere un certo fine processuale si inquadra in un contesto contrattuale, in un contesto di diritto sostanziale. Ma comunque ciò che conta, ai fini della Convenzione, è l'effetto assegnato a un determinato atto (nel nostro caso, la clausola di deroga inserita nel contratto di lavoro): precisamente, l'effetto processuale — il quale non può verificarsi se non nell'ambito della causa e dunque dopo che questa è stata instaurata — indipendentemente dal contesto contrattuale.
Stando così le cose, sono del parere che l'articolo 54 vada interpretato nel senso che esso rende applicabili le disposizioni della Convenzione del tipo dell'articolo 17 anche se il rapporto cui ci si riferisce ha preceduto la data dell'entrata in vigore della Convenzione. Perciò la norma che riconosce la liceità delle clausole di deroga alla giurisdizione si applica pure ai contratti stipulati prima di quella data.
Nel caso di specie, la posizione presa dai giudici francesi di appello era influenzata dal fatto che, al momento della stipulazione della clausola di deroga, soltanto le norme nazionali erano applicabili (non essendo ancora in vigore la Convenzione) e quelle norme determinavano, come si è visto, la nullità della clausola. Una situazione di questo genere poteva far sorgere il dubbio che l'articolo 54 non avesse, per così dire, la forza di far rivivere un patto, al quale era stata negata ab initio l'esistenza giuridica. Ma per rimuovere questo dubbio si possono fare tre ordini di considerazioni. In primo luogo, la valutazione di nullità fatta dal diritto di uno Stato non impedisce che una valutazione diversa sia fatta con un altro metro giuridico (nel nostro caso, quello della Convenzione); l'esistenza materiale del patto essendo fuori discussione, il suo significato giuridico può essere determinato in modo diverso se ci si pone dal punto di vista di un altro ordinamento. In secondo luogo, anche se si accettasse l'idea che si trattava di far rivivere ex post una clausola privata radicalmente di effetti al momento della stipulazione, può obbiettarsi che nulla impedisce a una norma di disciplinare con effetto retroattivo un determinato fenomeno; tanto più nel campo della convalida di atti inizialmente viziati in modo radicale, visto che la possibilità di tali convalide è accordata da molti ordinamenti anche alla volontà privata, sotto certe condizioni. È ben noto che gli interventi retroattivi, nel campo del diritto privato, incontrano un limite solo in alcune situazioni particolari: e cioè, di regola, nei diritti quesiti e nelle sentenze passate in giudicato; al di fuori di ipotesi di questo genere, il legislatore è libero di dettare norme anche per il passato. Ma la considerazione che mi sembra assorbente è un'altra: qui non è necessario attribuire un effetto retroattivo all'articolo 17, in forza dell'articolo 54, per il semplice motivo che la questione della validità o nullità della clausola di deroga era rilevante soltanto ai fini del processo, e che il suo effetto processuale, come ho già notato, è venuto in discussione dopo l'entrata in vigore della Convenzione. A mio avviso, insomma, la valutazione di nullità fatta nel caso di specie dal diritto francese è sempre rimasta inoperante, in quanto il contratto di lavoro aveva spiegato i suoi effetti sostanziali ma non quelli procedurali, anteriormente al 1o febbraio 1973; allorché si è realizzato il presupposto per il verificarsi degli effetti procedurali — l'introduzione dell'azione giudiziaria — la Convenzione era entrata in vigore.
5.
Propongo, in conclusione, che la Corte risponda nel modo seguente ai quesiti trasmessi dalla Corte di Cassazione francese (Chambre sociale), con sentenza del 10 gennaio 1979: «gli articoli 17 e 54 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che nelle azioni giudiziarie proposte dopo l'entrata in vigore della Convenzione le clausole attributive di competenza, stipulate nel contesto di contratti di lavoro anteriori al 1o febbraio 1973, sono da considerare valide, anche se sarebbero state considerate nulle secondo le norme nazionali in vigore al momento della stipulazione del contratto».
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