CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 16 GENNAIO 1980
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La questione pregiudiziale sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi concerne l'applicabilità dell'esimente della forza maggiore nel campo degli importi compensativi monetari.
I fatti della causa possono così riassumersi:
Nel novembre del 1977, la società Butter- und Eier-Zentrale Nordmark di Amburgo vendette a un'impresa inglese circa 18 tonnellate di burro. Il prezzo di vendita fu'calcolato sulla base del prezzo di acquisto sul mercato tedesco, da cui furono dedotti l'importo compensativo «adesione» per il Regno Unito, nonché gli importi compensativi monetari all'esportazione, per la Germania, e all'importazione per il Regno Unito. A proposito di quest'ultimo, è necessario chiarire che nei rapporti fra Regno Unito e Repubblica federale tedesca il versamento è a carico dello Stato esportatore anziché dello Stato importatore, essendo stato a tal fine stipulato un accordo ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento del Consiglio n. 974 del 12 maggio 1971 (successivamente modificato con regolamento n. 1112 del 30 aprile 1973). Perciò nella specie tutti gli importi compensativi avrebbero dovuto essere pagati dalle autorità tedesche.
La merce venne imbarcata il 10 novembre 1977 sulla nave «Hero» nel porto danese di Esbjerg. Disgraziatamente, il 13 novembre la nave fece naufragio, con perdita totale del carico. La compagnia assicuratrice rimborsò alla venditrice il prezzo della merce (che era stato pattuito cif Manchester) e gli uffici doganali tedeschi le versarono sia l'importo compensativo «adesione» sia l'importo compensativo monetario all'esportazione; rifiutarono però di corrisponderle anche l'importo compensativo monetario all'importazione affermando che esso non fosse dovuto, dato che la merce non era giunta a destinazione. Contro tale rifiuto l'impresa Butter propose ricorso davanti al Finanzgericht di Amburgo. Quest'organo giurisdizionale, con ordinanza in data 20 febbraio 1979, ha sospeso il procedimento e ha rivolto alla nostra Corte la seguente domanda pregiudiziale:
«Se l'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, per analogia con l'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192, vada interpretato nel senso che l'esportatore, qualora la merce esportata da uno Stato membro sia andata perduta, per cause di forza maggiore, durante il trasporto, nell'ipotesi in cui per quel prodotto venga corrisposto un importo compensativo monetario da parte dello Stato esportatore in luogo dello Stato importatore, a norma dell'art. 2, leu. a), del regolamento del Consiglio (CEE) 12 maggio 1971, n. 974, ha diritto al versamento dell'importo compensativo da parte dello Stato esportatore per un importo pari a quello che avrebbe potuto pretendere se la merce fosse arrivata al porto di destinazione e quivi fosse stata regolarmente sdoganata.»
2.
Il regolamento della Commissione n. 1380/75, del 29 maggio 1975, il quale disciplina le modalità di applicazione degli importi compensativi monetari, stabilisce, all'articolo 11, paragrafo 2, che il pagamento dell'importo compensativo all'importazione è subordinato alla prova del compimento delle formalità doganali di importazione. Lo stesso regolamento non considera l'ipotesi in cui sebbene l'esportazione sia avvenuta (con il compimento delle formalità doganali di esportazione e con l'uscita del prodotto dal territorio geografico dello Stato membro dal quale l'esportazione ha luogo: cfr. articolo 10, paragrafo 1) l'importazione non abbia potuto aver luogo, perché la merce è andata distrutta durante il trasporto per una causa di forza maggiore. E quindi ragionevole domandarsi come un caso del genere debba essere disciplinato.
Le alternative concepibili, a mio avviso, sono tre: o si afferma l'esistenza nel sistema comunitario dell'esimente della forza maggiore come principio generale, idoneo a regolare anche l'ipotesi descritta, oppure si applica per analogia la disposizione del regolamento della Commissione n. 192/75 del 17 gennaio 1975, in materia di restituzioni all'esportazione verso paesi terzi, che espressamente prevede il pagamento delle restituzioni all'esportazione quando la merce sia perita durante il viaggio per un evento di forza maggiore, ovvero, infine, qualora non si riscontrino le condizioni per farsi luogo all'applicazione analogica, si ritiene che il regolamento 1380/75 abbia inteso far ricadere sull'importatore il rischio del perimento della merce durante il viaggio per ciò che concerne il pagamento degli importi compensativi all'importazione. Bisogna tuttavia avvertire che, se si opta per questa terza soluzione, nell'ipotesi in cui fra gli Stati interessati sia intervenuto l'accordo contemplato dall'articolo 2 bis del regolamento 974/71, il rischio inerente al perimento della merce durante il trasporto ricadrà sul venditore, il quale, non essendo in grado di dimostrare l'avvenuta importazione della merce, non potrà reclamare dalle autorità doganali dello Stato di esportazione il pagamento degli importi compensativi monetari all'importazione e d'altra parte riceverà un indennizzo assicurativo equivalente al prezzo, precedentemente calcolato con la deduzione di tali importi.
3.
Credo debba escludersi l'esistenza, nell'ordinamento comunitario, di un principio generale che salvaguardi gli interessi dell'obbligato ponendolo al riparo da ogni conseguenza sfavorevole dell'inadempimento se questo si sia verificato per cause di forza maggiore.
Nella vostra giurisprudenza, la nozione di forza maggiore è stata elaborata con riferimento a specifiche norme dei regolamenti agricoli, applicate talora direttamente, altre volte per analogia. Tuttavia, come ho osservato nelle mie conclusioni del 5 dicembre scorso nelle cause Ferriera Valsabbia ed altri, non è stata data la «dimostrazione dell'esistenza di un principio generale, dal quale discenda una nozione uniforme di forza maggiore, riferibile a tutti i settori del diritto comunitario». La sentenza di questa Corte dell'11 luglio 1968 nella causa 4/68, Schwarzwaldmilch (Raccolta 1968, p. 498, specialmente p. 508) riconobbe infatti che «nei vari rami del diritto e nei vari campi di applicazione, la nozione di forza maggiore non ha identico contenuto»; cosicché «il suo significato va determinato in funzione dell'ambito giuridico in cui essa deve produrre effetti». Anche la sentenza del 30 gennaio 1974 nella causa 158/73, Kampffmeyer (Raccolta 1974, p. 102) ribadì la constatazione della variabile portata del concetto di forza maggiore, affermando che il senso di essa «va determinato in funzione del substrato giuridico che sta alla base della situazione controversa». Infine, la sentenza del 14 febbraio 1978 nella causa 68/77, IFG (Raccolta 1978, p. 353) ha ricordato che gli ordinamenti degli Stati membri contemplano l'esimente della forza maggiore, ma «in determinati contesti e rapporti giuridici».
L'orientamento della vostra giurisprudenza è dunque nel senso di escludere l'esistenza di un principio generale della forza maggiore ed io rimango dell'opinione che non vi sono ragioni valide per assumere una posizione diversa. Proprio la circostanza che alcune norme derivate prevedono, in relazione a situazioni particolari, l'esimente della forza maggiore, rivela che il legislatore comunitario è partito dal convincimento che un principio generale faccia difetto. Si può aggiungere che in alcuni casi la forza maggiore è invocata per risparmiare al soggetto obbligato la sanzione del suo inadempimento; in altri casi, per consentire a quel soggetto di beneficiare egualmente di un vantaggio normalmente concesso, a condizione che l'obbligo sia stato rispettato. Ciò dimostra la diversità delle funzioni che l'esimente della forza maggiore può svolgere: diversità la quale concorre a spiegare la mancata formazione di un principio generale.
4.
Passo all'esame della seconda, delle tre alternative precedentemente indicate.
Si tratta di vedere se sia applicabile analogicamente agli importi compensativi monetari la disposizione che, riguardo alle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, prevede che l'esportatore possa ottenerne il pagamento senza dover fornire la prova dell'importazione nel paese terzo di destinazione, quando la merce è perita nel trasporto per cause di forza maggiore (articolo 6 del citato regolamento della Commissione 192/75).
La nostra Corte ha esaminato in diversi casi la possibilità di applicare per analogia norme comunitarie le quali escludevano che l'inadempimento di certi obblighi verso la pubblica amministrazione, determinato da cause di forza maggiore, potesse pregiudicare l'operatore inadempiente. In particolare, la sentenza 24 giugno 1970 nella causa 73/69, Oehlmann e/Hauptzollamt Münster (Raccolta 1970, p. 467), ammise in linea di principio questa possibilità, pur escludendola poi in concreto per la profonda diversità riscontrata fra le due situazioni messe a confronto. Successivamente, la sentenza del 20 febbraio 1975 nella causa 64/74, Reich c/Hauptzollamt Landau (Raccolta 1975, p. 261) applicò in via analogica al regime dei prelievi la disposizione sulla forza maggiore contenuta nell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 87, ritenendo che «il prelievo prefissato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 31/63, per un'importazione di granoturco da uno Stato membro, è applicabile a detta importazione anche se quest'ultima non viene effettuata nel corso del mese indicato nella domanda di licenza, qualora il ritardo non sia imputabile al comportamento dell'importatore od a circostanze che un importatore prudente avrebbe potuto prevedere, ma sia dovuto a cause di forza maggiore, quali quelle contemplate all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 87/62».
Più di recente, infine, la Corte ha avuto occasione di applicare in via analogica proprio l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 192/75, inerente alle restituzioni all'esportazione, alla materia degli importi compensativi «adesione». La sentenza dell'11 luglio 1978 nella eausa 6/78, Union française des céréales c/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Raccolta 1978, p. 1675) ha infatti affermato che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento della Commissione 269/73, il quale subordina il pagamento degli importi compensativi «adesione» alla prova del compimento delle formalità di importazione, deve essere interpretato, per analogia con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 192/75, nel senso che, qualora la merce esportata da uno degli Stati membri originari in un nuovo Stato membro sia andata distrutta durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore, l'esportatore ha diritto agli stessi importi compensativi che gli sarebbero spettati se la merce fosse giunta a destinazione e se quindi le formalità di importazione fossero state ivi espletate. La Corte è pervenuta a questa conclusione soprattutto in base al principio della preferenza comunitaria, la quale doveva essere garantita negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri già prima della completa integrazione di questi ultimi nell'organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli. Essa ha ritenuto che, nel caso di distruzione della merce durante il trasporto per cause di forza maggiore, l'esportatore subirebbe una perdita reale, se non gli fossero versati gli importi compensativi «adesione», giacché l'assicurazione stipulata a favore dell'acquirente in conformità alla clausola cif coprirebbe solo il valore della merce in base ai prezzi praticati nel paese importatore e non ai prezzi comuni più elevati vigenti nel paese esportatore.
Per stabilire se sia giustificato far leva una seconda volta sull'articolo 6 del regolamento 192/75, estendendo analogicamente la esimente della forza maggiore anche al settore degli importi compensativi monetari, mi sembra opportuno cominciare col mettere a confronto gli scopi, cui rispondono le restituzioni all'esportazione, gli importi compensativi «adesione» e gli importi compensativi monetari.
Come ho avuto occasione di osservare nelle mie conclusioni pronunciate nella citata causa 6/78, Union française des céréales (Raccolta 1978, p. 1687), le restituzioni mirano a «coprire la differenza tra i corsi e i prezzi dei prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale» (cfr. il primo considerando del regolamento del Consiglio 139/67 del 21 giugno 1967); per conseguire questa finalità si è reputato necessario «prevedere una differenziazione dell'ammontare delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti, in ragione sia della lontananza dei mercati della Comunità dai paesi di destinazione sia delle condizioni particolari d'importazione di taluni paesi di destinazione» (cfr. il quinto considerando del succitato regolamento). In definitiva, come chiarisce nella sua motivazione il regolamento del Consiglio 87 del 13 gennaio 1975, «la restituzione costituisce uno strumento che permette il mantenimento delle esportazioni dei prodotti cerealicoli nei paesi terzi».
Quanto agli importi compensativi «adesione», essi furono istituiti dall'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati. Gli articoli 51 e 52 dell'Atto ammettono per i nuovi Stati membri, durante il periodo di transizione, un livello di prezzi dei prodotti agricoli diverso da quello dei prezzi comuni; tale dislivello è corretto mediante un regime di importi compensativi, che si applica negli scambi dei nuovi Stati membri con la Comunità nella sua composizione originaria. Questo meccanismo, come chiarisce la motivazione del regolamento 229/73, ha lo scopo di assicurare che la circolazione dei prodotti malgrado la differenza nei livelli di prezzi si svolga in condizioni soddisfacenti.
Gli importi compensativi monetari, infine, vennero istituiti come rimedio agli squilibri verificatisi negli ultimi dieci anni fra le valute degli Stati membri. È noto che, a cominciare dalla svalutazione del franco francese operata nel 1969, i tassi di conversione utilizzati nel quadro della politica agricola comune per i prezzi uniformi fissati in moneta nazionale non corrispondono più ai tassi che si applicano alle monete nazionali sul mercato dei cambi. Il sistema degli importi compensativi monetari, introdotto con regolamento 974/71, ha lo scopo di neutralizzare le conseguenze sulla politica agricola dei fattori monetari esterni che fanno venir meno la corrispondenza fra i tassi di conversione utilizzati nella politica agricola ed i tassi vigenti sul mercato dei cambi. Per raggiungere questo obiettivo, viene fissato un importo compensativo monetario per la moneta di ciascuno Stato membro in una misura tale che compensi le differenze fra i diversi tassi di cambio.
I tre meccanismi, che ho brevemente descritto, perseguono dunque obbiettivi tecnici differenti; e purtuttavia, al di là di questa differenza — che riflette la funzione specifica di ciascuno di essi — presentano una decisiva caratteristica comune. Tutti e tre, infatti, hanno lo scopo di permettere la circolazione dei prodotti agricoli (rispettivamente fra la Comunità e i paesi terzi, fra Stati membri originari e nuovi Stati membri, nonché nei rapporti fra Stati membri in generale) rimuovendo gli ostacoli collegati alle differenze dei prezzi vigenti nei singoli mercati ed espressi nelle valute nazionali; ostacoli che pregiudicherebbero gli scambi di quei prodotti e comprometterebbero quindi l'efficacia della politica agricola comunitaria.
L'esistenza di questo elemento di fondo comune è un primo fattore che induce a riconoscere le possibilità di ricorso al procedimento analogico, non solo (come la Corte ha già fatto) nei rapporti fra la normativa sulle restituzioni e quella sugli importi compensativi «adesione», ma anche nei rapporti fra la prima e la disciplina degli importi compensativi monetari.
Ma c'è di più: se si ha riguardo alla funzione specifica degli importi compensativi monetari, se ne può dedurre un altro motivo per l'applicazione dell'esimente della forza maggiore. Abbiamo visto, infatti, che quegli importi mirano a porre al riparo dalle fluttuazioni monetarie gli scambi intracomunitari dei prodotti agricoli. Ora, se il venditore non potesse percepire, in casi come quello che stiamo esaminando, le compensazioni monetarie all'importazione, egli subirebbe senza alcuna sua colpa un pregiudizio collegato, come effetto a causa, proprio alle fluttuazioni monetarie. Sotto tale profilo allora il sistema degli importi compensativi monetari non conseguirebbe quei risultati, per i quali è stato istituito.
5.
Tuttavia, prima di ammettere, nel caso di specie, il ricorso all'analogia, occorre fare un passo ulteriore ed esaminare le situazioni specifiche previste dai regolamenti 192 e 1380 del 1975, allo scopo di controllare se esse, oltre a collocarsi in un quadro generale che risponde a certe finalità comuni, presentino anche adeguate e significative somiglianze.
Il citato articolo 6 del regolamento 192 subordina il pagamento delle restituzioni alla prova dell'avvenuta importazione della merce nel paese terzo di destinazione ogni volta che sussistano seri dubbi circa l'effettiva destinazione del prodotto ovvero quest'ultimo sia suscettibile di essere reintrodotto nella Comunità per effetto della differenza fra il tasso di restituzione applicabile e l'onere doganale (inferiore) che grava sulla stessa categoria di merci all'importazione nell'area comunitaria. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 1380/75 in materia di importi compensativi monetari. Scopo di entrambe le disposizioni è quello di evitare le frodi: il regolamento 192 vuole far sì che il prodotto esportato non possa rientrare nella Comunità dopo la percezione delle restituzioni; il regolamento 1380 vuole parallelamente impedire che il prodotto esportato verso uno Stato membro sia poi importato in uno Stato diverso, dopo la percezione degli importi compensativi stabiliti per lo Stato al quale la merce era destinata (questa operazione sarebbe vantaggiosa qualora l'importo compensativo per il paese di apparente esportazione fosse superiore a quello fissato per il paese della destinazione effettiva).
È chiaro quindi che i regolamenti 192 e 1380 (come anche il regolamento 269/73 per gli importi «adesione») subordinano la riscossione delle sovvenzioni all'effettiva importazione nel paese di destinazione per ottenere l'identico risultato, e cioè per impedire che si compiano frodi.
Bisogna ora chiedersi a quale logica risponda l'espressa previsione dell'esimente della forza maggiore nell'articolo 6 del regolamento 192. Evidentemente il legislatore comunitario ha ritenuto che il perimento della merce per cause di forza maggiore faccia venir meno il rischio di un fraudolento rientro nel territorio comunitario delle merci esportate, e coerentemente a questa premessa ha equiparato la distruzione per forza maggiore durante il viaggio alla effettiva importazione. Una identica situazione si può verificare anche per il pagamento degli importi «adesione»: ed in questo caso la nostra Corte ha già ritenuto di applicare per analogia la disposizione sulla forza maggiore. Ma non c'è dubbio che anche per gli importi compensativi monetari il perimento della merce per cause di forza maggiore dopo l'esportazione fa venir meno il rischio di frodi; sicché non avrebbe senso rifiutare il pagamento di quella parte degli importi che serve a compensare le fluttuazioni monetarie al di sopra del livello «neutro» ed è versata, di regola, dalle autorità dello Stato importatore.
Questa considerazione mi conduce ad affermare la necessità di estendere al regime degli importi compensativi monetari l'applicazione dell'ipotesi di forza maggiore prevista nell'articolo 6 del regolamento 192 per le restituzioni all'esportazione. Né credo che valga addurre, in senso contrario, il rischio che l'applicazione dell'esimente della forza maggiore dia anch'essa luogo a frodi. Una tale preoccupazione, che è stata adombrata dalla Commissione, non può, a mio avviso, inficiare le considerazioni svolte, le quali hanno condotto ad individuare una lacuna nel regolamento 1380 ed a superarla mediante il ricorso ad altra norma prevista per un caso del tutto analogo.
6.
Mi sembra, inoltre, utile sottolineare le somiglianze che esistono, quanto alle modalità di applicazione, fra il regime delle restituzioni e quello degli importi compensativi monetari. Il regolamento della Commissione 1380/75, che riguarda il sistema degli importi compensativi, riprende infatti tutta una serie di regole che caratterizzano il regime delle restituzioni all'esportazione. E precisamente:
a)
L'articolo 8, ai fini della determinazione dell'aliquota dell'importo compensativo da accordare, precisa il modo in cui deve determinarsi il giorno dell'esportazione e le condizioni per ritenere espletate le formalità doganali d'esportazione.
Tale disposizione corrisponde quasi alla lettera all'articolo 2 del citato regolamento 192/75 concernente le restituzioni all'esportazione.
b)
L'articolo 10, paragrafo 1, riflette a sua volta sostanzialmente il contenuto dell'articolo 4, primo comma, del regolamento della Commissione 192/75. Esso dispone che il pagamento dell'importo compensativo è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione ha lasciato il territorio dello Stato membro in cui tali formalità sono state espletate.
Al riguardo ribadisco quanto già sottolineai nelle mie conclusioni nella causa Union française des céréales, e cioè che è molto significativo il fatto che «in tal modo entrambi i regimi considerati appaiono ispirarsi al criterio secondo cui l'esportazione del prodotto costituisce la condizione essenziale per la concessione della restituzione e dell'importo compensativo» (importo «adesione» o importo monetario ordinario).
C)
Il paragrafo 2 dell'articolo 10 stabiliva, inoltre, che il pagamento dell'importo compensativo monetano all'importazione fosse subordinato alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione e dell'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente dovuti. Quest'ultima condizione non è più operante, in quanto secondo gli articoli 32 e 36 dell'Atto di adesione i diritti di dogana e le tasse di effetto equivalente non possono essere riscossi a decorrere dal 1o luglio 1977. Nella sua portata attuale, la citata norma trova corrispondenza nell'articolo 6 del regolamento 192, il quale subordina egualmente il pagamento della restituzione alla condizione che il prodotto risulti importato in un paese terzo, anche se limitatamente alle due ipotesi indicate in precedenza.
7.
Una conferma della fondatezza dell'applicazione analogica della norma sulla forza maggiore si trae infine anche in questo caso (come già nel caso Union française des céréales, deciso con la citata sentenza dell'11 luglio 1978) dal principio della preferenza comunitaria. Torno a rammentare a tal proposito che la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito hanno stipulato un accordo, in conformità all'articolo 2 bis del regolamento 974, in base al quale sono le autorità dello Stato esportatore che provvedono a versare gli importi compensativi anche per la quota inerente all'importazione. Ciò posto, se nella fattispecie o in situazioni simili non si applicasse l'esimente della forza maggiore, le autorità dello Stato di esportazione non pagherebbero gli importi compensativi all'importazione; con la conseguenza che il venditore — il quale secondo gli usi commerciali ha venduto con la clausola cif — recupererebbe dalla compagnia assicuratrice solo il prezzo della merce, che è stato calcolato tenendo conto dell'introito supplementare costituito dagli importi compensativi all'importazione. Ciò comporterebbe una perdita reale, per evitare la quale i venditori dovrebbero in futuro stipulare un'assicurazione ad hoc; ne deriverebbero un aggravio di spesa e una corrispondente lievitazione dei prezzi. Ben diversa si presenta, invece, la situazione dei venditori di paesi terzi che esportano verso l'area comunitaria: essi assicurano le merci sul prezzo del mercato mondiale che è inferiore a quello comunitario; e la minore spesa per assicurazione si riflette sul livello dei prezzi da essi praticati. Sicché mi pare ragionevole far ricorso all'analogia anche per evitare simili distorsioni della concorrenza in danno del commercio intracomunitário.
Non ritengo che questa differenza di oneri assicurativi possa considerarsi — come pare sostenere la Commissione — espressione della «fisiologia» del sistema. Proprio all'interno del sistema, infatti, è possibile trovare una risposta soddisfacente a questa apparente contraddizione attraverso l'applicazione della norma sulla forza maggiore.
8.
Per tutte le considerazioni fin qui esposte, concludo suggerendo alla Corte di rispondere alla domanda pregiudiziale presentata dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza del 20 febbraio 1979, nel modo seguente:
La disposizione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 192 del 17 gennaio 1975, secondo cui in caso di distruzione della merce esportata per un evento di forza maggiore avvenuto durante il trasporto è consentito il pagamento delle restituzioni alla esportazione, in deroga alla normale condizione che la merce risulti importata in un paese terzo, è applicabile per analogia in materia di importi compensativi monetari. Pertanto, l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento della Commissione n. 1380 del 29 maggio 1975 deve essere interpretato nel senso che, qualora l'importo compensativo monetario all'importazione debba essere versato dallo Stato esportatore anziché da quello importatore, a norma dell'articolo 2, lettera a), del regolamento del Consiglio n. 974 del 12 maggio 1971, e la merce esportata sia perita durante il trasporto per cause di forza maggiore, l'esportatore ha diritto al versamento del predetto importo compensativo in misura pari a quella che avrebbe potuto pretendere se la merce fosse arrivata nello Stato membro di destinazione e fosse stata ivi regolarmente sdoganata.
Full & Egal Universal Law Academy