CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 10 LUGLIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la ricorrente nella presente causa, sig.ra P. è dipendente (di grado C 4) della Commissione, ma la sua domanda non trae origine da questo rapporto d'impiego, bensì dal fatto che anche il suo ex marito, fu Manfredo C, era dipendente (di grado D 2) della Commissione. Parlo dell'«ex marito», ma uno dei problemi da risolvere in questa sede è se la ricorrente debba considerarsi la vedova o la moglie divorziata del defunto.
In sostanza, la questione sulla quale dovrete pronunciarvi è se, in seguito al decesso di quest'ultimo, l'interessata abbia diritto alla pensione superstiti a norma dell'allegato VIII dello Statuto del personale.
Gli artt. 17-20 dell'allegato VIII contemplano il pagamento di una pensione superstiti alla vedova di un dipendente od ex dipendente. L'art. 26 stabilisce che la vedova la quale contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di reversibilità, salvo il fatto che, in determinate circostanze, le viene versato un modesto capitale. L'art. 27 ha il seguente tenore:
«La moglie divorziata di un funzionario ha diritto, al decesso di quest'ultimo, alla pensione di riversibilità definita nel presente capitolo, a condizione che la sentenza di divorzio non sia stata pronunziata esclusivamente per colpa del coniuge divorziato ( 2 ). La moglie divorziata perde tale diritto qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex marito. Essa beneficia delle disposizioni del precedente art. 26, qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex marito».
Questa formulazione risulta da una modifica apportata allo Statuto nel 1978 con regolamento del Consiglio (CECA, CEE, Euratom) n. 912/78. Non si può quindi affermare ch'essa sia stata stabilita alla luce delle norme vigenti nei soli sei Stati membri originari ovvero unicamente in base alle legislazioni degli Stati membri quali esse si configuravano all'epoca in cui, nel 1968, veniva approvata la prima versione dello Statuto.
Esporrò brevemente i fatti che sono all'origine della presente causa.
La ricorrente e il suo ex marito erano nati entrambi in Slesia, lei nel 1936, lui nel 1939. Lei era per nascita cittadina tedesca, lui cittadino italiano. Si sposavano a Woluwé-Saint-Lambert, un sobborgo di Bruxelles, il 27 aprile 1963. Col matrimonio, la ricorrente acquistava la cittadinanza italiana, ma conservava anche la cittadinanza tedesca. Dal matrimonio nascevano due figli, entrambi nel Belgio, l'uno il 2 ottobre 1963 e l'altro il 18 settembre 1968.
Il 2 febbraio 1971 la ricorrente proponeva istanza di divorzio al Tribunal de première instance di Bruxelles, adducendo, a sostegno della stessa, dieci allegazioni di fatto, relative per lo più a crudeltà e adulterio da parte del marito. Nello stesso periodo, questi agiva contro di lei in sede penale per adulterio (risulta che la legge belga offre al marito la possibilità di esperire tale azione contro la moglie). Il procedimento penale si concludeva con sentenza 14 maggio 1974 della Corte d'appello di Bruxelles, con la quale la ricorrente veniva assolta dall'imputazione di adulterio. A quanto pare, tuttavia, tale sentenza (di cui non vi è copia fra i documenti prodotti dinanzi a questa Corte) accertava l'esistenza di fatti descritti come «relations gravemente injurieuses à l'égard de» C, fra la ricorrente ed un certo «M... B...». In base a tale accertamento, il sig. C. proponeva a sua volta istanza di divorzio contro la ricorrente, dinanzi al Tribunal de première instance.
Con sentenza in data 13 giugno 1975 (di cui figura copia nel fascicolo della presente causa — allegato 1 del ricorso) il Tribunal de première instance statuiva su quattro punti. Primo: esso autorizzava la ricorrente a provare le sue dieci allegazioni. Secondo: esso «autorizzava» il divorzio «per colpa della» ricorrente. Ci è stato spiegato che ciò era dovuto al fatto che, nel Belgio, il divorzio non è un effetto della pronunzia del giudice; il matrimonio si scioglie con la registrazione della sentenza che autorizza il divorzio nei «registres de l'état civil» del luogo in cui era stato celebrato il matrimonio. Nella fattispecie, la sentenza veniva registrata a Woluwé-Saint-Lambert (ved. allegato 1 del controricorso). Terzo: il Tribunale manteneva in vigore i provvedimenti provvisori adottati dal suo presidente, con i quali si affidavano alla ricorrente i due figli nati dal matrimonio e la gestione del loro patrimonio, e si condannava il sig. C. a versare mensilmente una certa somma per il loro mantenimento. Infine, il Tribunale riservava la decisione sulle spese.
La ricorrente non si valeva dell'autorizzazione, datale con la sentenza, di addurre prove a sostegno delle allegazioni contenute nella sua istanza. Ci è stato spiegato, per suo conto, che ciò era dipeso dal fatto che, avendo essa ottenuto tutto quanto voleva con detta sentenza, e cioè il divorzio e l'affidamento dei figli, nonché la condanna del sig. C. a contribuire al loro mantenimento, non vi era alcun motivo per cui essa potesse desiderare di andar incontro alle spese e alle preoccupazioni di un nuovo processo.
Il sig. C. decedeva il 31 ottobre 1977.
Con lettera in data 25 maggio 1978 (allegato 2 del ricorso), il capo della divisione «diritti individuali e privilegi» della direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione comunicava alla ricorrente che, a termini dell'art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto, essa non aveva diritto alla pensione superstiti, ma per i due figli sarebbe stata versata la pensione di orfani ai sensi dell'art. 80 dello Statuto.
L'11 agosto 1978 la ricorrente presentava un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro il rifiuto di pagarle la pensione superstiti (allegato 5 del ricorso). Poiché a questo reclamo non veniva data risposta, deve ritenersi ch'esso sia stato tacitamente respinto.
Nel presente procedimento la ricorrente chiede :
i)
l'annullamento della decisione 25 maggio 1978 con cui le veniva negata la pensione superstiti;
ii)
l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo dell'I 1 agosto 1978;
iii)
la condanna della Commissione al pagamento in suo favore della pensione superstiti; e
iv)
gli interessi ed arretrati di tale pensione.
Con ordinanza 4 ottobre 1979 la Corte ha autorizzato la sig.ra C, madre del sig. C, ad intervenire in causa nella sua qualità di protutrice dei due figli, i quali hanno interesse alla soluzione della controversia, in quanto, a norma dell'art. 80 dello Statuto del personale, la loro pensione di orfani sarebbe ridotta della metà qualora la ricorrente dovesse percepire la pensione superstiti.
Dirò subito, per togliere di mezzo questo punto, che a mio avviso il capo della domanda relativo al silenzio-rifiuto opposto al reclamo della ricorrente è improponibile. Com'è stato recentemente sottolineato dalla Terza Sezione della Corte nelle cause 33 e 75/79 (Kuhner c/Commissione, sentenza 28 maggio 1980, ancora inedita — ved. punto 9 della motivazione), una siffatta decisione tacita, la quale non fa altro che confermare l'atto contestato, non può essere a sua volta impugnata ai sensi dell'art. 91 dello Statuto del personale. Questo, tuttavia, è solo un problema formale.
A sostegno delle sue pretese sostanziali, la ricorrente ha dedotto tre principali mezzi.
In primo luogo, con riferimento all'art. 184 del Trattato CEE, essa ha denunciato l'invalidità della clausola contenuta nell'art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto e sulla quale la Commissione ha basato il rifiuto di versarle la pensione, e cioè quella che stabilisce la condizione secondo cui la sentenza di divorzio non dev'essere stata pronunziata esclusivamente per colpa della moglie. Nel ricorso si assumeva che tale invalidità è dovuta a tutta una serie di motivi, ma nella replica e in udienza la ricorrente si è limitata a sostenere che l'invalidità deriva dal fatto che la condizione in parola viola il principio della parità di trattamento, in quanto può colpire unicamente le donne che abbiano divorziato in un paese ove il giudice ha la facoltà di pronunziare il divorzio per colpa dell'uno o dell'altro coniuge.
In secondo luogo, e in subordine, la ricorrente ha fatto valere che la Commissione ha sbagliato nel considerarla come la moglie divorziata, e non come la vedova, del sig. C, in quanto il divorzio belga non è riconosciuto né in Italia, paese di cui entrambi erano cittadini, né in Germania, paese del quale essa ha la cittadinanza.
In terzo luogo, e in via ulteriormente subordinata, essa ha sostenuto che la sentenza 13 giugno 1975, correttamente interpretata, non era stata pronunziata «esclusivamente per sua colpa», cosicché, in realtà, la condizione di cui all'art. 27 era soddisfatta.
Sono pervenuto alla conclusione che il primo mezzo della ricorrente è fondato.
Le legislazioni degli Stati membri in materia si possono riassumere come segue. In uno Stato membro, l'Irlanda, non esistono norme sul divorzio. In altri tre Stati (Belgio, Francia e Lussemburgo) il giudice che autorizza o pronunzia il divorzio può farlo per colpa dell'uno, dell'altro o di entrambi i coniugi, benché esista anche la possibilità del divorzio per mutuo consenso. Negli altri cinque Stati membri, la pronunzia di divorzio è basata sulla irrimediabile frattura matrimoniale, a prescindere dalla colpa. In Italia, è stato sempre così da quando, nel 1970, è stato introdotto il divorzio. Negli altri quattro di tali Stati membri, ciò risulta da una riforma relativamente recente, intesa ad abolire la nozione di illecito o di colpa in materia matrimoniale. Questa abolizione ha avuto luogo nel 1969 in Danimarca, in Inghilterra e nel Galles, nel 1971 nei Paesi Bassi, nel 1976 in Germania e in Scozia, nel 1978 nell'Irlanda del Nord. Ciò non significa, naturalmente, che il comportamento delle parti non possa essere preso in considerazione dal giudice, in alcuni di questi paesi, al fine di accertare se vi sia irrimediabile frattura matrimoniale o di definire questioni come il mantenimento e l'affidamento dei figli nati dal matrimonio. Il punto essenziale consiste tuttavia nel fatto che la frattura matrimoniale non implica colpa. Perciò è solo alle donne soggette, in materia di divorzio, alla giurisdizione belga, francese e lussemburghese (o di qualsiasi Stato terzo nel quale continui ad esistere la nozione di illecito matrimoniale) che può applicarsi la condizione stabilita dall'art. 27. In altri termini, ai sensi di quest'articolo, donne che abbiano tenuto lo stesso comportamento vengono trattate in modo diverso a seconda che in ragione del loro status personale (cittadinanza, domicilio, ecc.), siano soggette alla giurisdizione dell'uno o dell'altro paese. In realtà, in alcuni casi può esistere una facoltà di scelta del foro competente, di guisa che l'applicabilità o meno della condizione può dipendere dal modo in cui viene effettuata tale scelta. Inoltre, anche qualora il divorzio sia stato ottenuto nel Belgio, in Francia o nel Lussemburgo, la situazione sarà diversa a seconda del tipo di procedimento prescelto, vale a dire dipenderà dal se il divorzio sia stato ottenuto in via contenziosa o per mutuo consenso.
La Commissione ha sostenuto che tale discriminazione (che non esito a qualificare arbitraria) deriva non già dalle disposizioni dell'art. 27, le quali, di per sé, si applicano in modo uniforme in tutti i casi, bensì dalle divergenze, alle quali le Istituzioni comunitarie non solo in grado di porre rimedio, fra le legislazioni dei vari paesi. Non posso condividere questo ragionamento. Dalla sentenza emessa da questa Corte nella causa 21/74 (Airola c/ Commissione, Race. 1975, pag. 221) emerge il principio secondo cui non si deve consentire che le norme degli Stati membri diano luogo a discriminazioni, qualora ciò possa essere evitato. Le legislazioni degli Stati membri (e forse anche quelle di altri Stati) sono dati di fatto di cui le istituzioni comunitarie devono, all'occorrenza, tener conto nell'elaborare la propria legislazione. Vi sono senza dubbio dei casi in cui è impossibile mettere a punto tale legislazione in modo da evitare completamente differenze di trattamento dovute alle divergenze fra le norme interne, ma, nella fattispecie in esame, è stata adottata una formula che, per sua natura, porta necessariamente ad una discriminazione in quanto può avere l'effetto di escludere da un vantaggio soltanto le donne cui si applicano determinate legislazioni nazionali. La Commissione ha citato vari esempi di casi in cui, a suo dire, le disparità fra le normative nazionali possono dar luogo a differenze di trattamento nell'ambito dell'ordinamento comunitario, come, fra gli altri, quello della maggiore età. A mio avviso, la scelta di questo esempio non è stata felice, in quanto l'art. 2, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto supera ogni difficoltà derivante dal fatto che la maggiore età non è la stessa in tutti i paesi, stabilendo precisi limiti di età per la corresponsione degli assegni familiari. Se, invece, avesse stabilito che detti assegni devono essere versati fino al momento in cui ciascun figlio abbia raggiunto la maggiore età, questa norma sarebbe stata quasi certamente discriminatoria. Non mi sembra necessario, Signori, abusare del vostro tempo per ricordare gli altri esempi addotti dalla Commissione. Essi non mi hanno convinto della ammissibilità del fatto che, a norma dello Statuto del personale, i dipendenti e i loro familiari vengano trattati in modo diverso a seconda delle legislazioni nazionali cui sono soggetti, qualora ciò possa essere evitato.
Ancor meno convincente, a mio parere, è l'argomento, svolto dalla Commissione, secondo cui la pensione superstiti va considerata come un surrogato del mantenimento cui era obbligato, in vita, il dipendente deceduto. Detta pensione — è stato affermato — non spetta alle donne divorziate esclusivamente per loro colpa, in quanto, normalmente, esse non avrebbero avuto diritto al mantenimento. Questo argomento mi sembra porsi in contraddizione con quanto affermato dalla Corte nella sentenza 24/71 (Meinhardt e/Commissione, Race. 1972, pag. 269, punto 3 della motivazione), e cioè che le disposizioni dell'allegato VIII dello statuto non hanno lo scopo di garantire alla vedova o alla moglie divorziata la continuazione, sotto altra forma, di un'obbligazione alimentare nascente dal matrimonio o dal divorzio, bensì creano un diritto che lo Statuto attribuisce direttamente alle interessate nella loro qualità di vedova o di moglie divorziata. Inoltre, è inesatto anche il presupposto sul quale si basa l'argomento in esame. Tenuto conto delle legislazioni degli Stati membri nel loro complesso, è manifestamente impossibile affermare, sia pure in generale, che il diritto al mantenimento, spettante alla moglie divorziata nei confronti dell'ex marito, dipenda dal se il divorzio sia stato o meno pronunziato esclusivamente per di lei colpa.
La Commissione, in realtà, ha riconosciuto tale impossibilità ed ha fatto presente di aver proposto al Consiglio una modifica dell'art. 27, con la quale questo articolo attribuirebbe alla moglie divorziata il diritto alla pensione superstiti soltanto qualora l'interessata avesse diritto, al momento del decesso dell'ex marito, al mantenimento da parte sua in forza di un provvedimento giurisdizionale o di un accordo fra le parti (anche se risulta che, secondo l'attuale formulazione della proposta, la condizione per cui la sentenza di divorzio non dev'essere stata pronunziata esclusivamente per colpa della moglie verrebbe mantenuta in vigore). Mi sembra, se mi è lecito dirlo, che una siffatta redazione della norma, ovviamente abolendo la condizione, dovrebbe essere ineccepibile, ma penso che, prima della sua approvazione, si dovrebbe procedere ad uno studio accurato delle legislazioni degli Stati membri (quanto meno) in materia di crediti alimentari, in modo da garantire che non ne derivino differenze di trattamento che potrebbero essere evitate.
Se condividete, Signori, il mio punto di vista su questa prima questione, tanto basta per definire la controversia. Vorrei tuttavia aggiungere che, dopo qualche esitazione, sono giunto a concludere che, qualora debba ritenersi valida la condizione posta dall'art. 27, la ricorrente dovrebbe ottenere soddisfazione in base al suo terzo mezzo e cioè per il motivo che la sentenza del Tribunal de première instance non autorizzava il divorzio per sua esclusiva colpa.
Gli avvocati ne hanno discusso come di un problema d'interpretazione della sentenza, ma io ritengo che si tratti in realtà di un problema d'interpretazione dell'art. 27. Il significato della sentenza è sufficientemente chiaro: essa autorizzava il divorzio «per colpa della» (non già «esclusivamente per colpa della») ricorrente, autorizzava l'interessata a continuare il procedimento in base alla propria istanza, confermava provvedimenti provvisori relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli e riservava le spese. In altri termini, pur ritenendo la colpa della ricorrente, il giudice lasciava in sospeso la questione dell'eventuale concorrente colpa del sig. C. Si tratta ora di vedere se, in una situazione del genere, si applichi o no la condizione di cui all'art. 27. Per rispondere a tale quesito è utile, mi sembra, prendere in esame la formula con la quale viene espressa tale condizione in tutte e sei le versioni linguistiche. I termini usati sono i seguenti:
Danese:«såfremt hun ved skilsmissedommen ikke har fået tillagt hele skylden»;
Francese:«sous reserve que le jugement prononçant le divorce n'ait pas été rendu à ses torts exclusifs»;
Inglese:«provided that the court which pronounced the decree of divorce did not find that the divorced wife in question was solely to blame»;
Italiano:«a condizione che la sentenza di divorzio non sia stata pronunciata esclusivamente per colpa del coniuge divorziato ( 3 )»;
Olandese:«mits het echtscheidingsvonnis niet alleen de vrouw als schuldige partij aanmerkt»;
Tedesco:«sofern sie in dem Scheidungsurteil nicht für allein schuldig erklärt worden ist».
Da essi risulta, a mio avviso, che l'applicazione della condizione è subordinata al fatto che nella sentenza di divorzio sia stata accertata la colpa esclusiva della moglie. Questo presupposto ricorrerebbe, secondo me, nella fattispecie, se non vi fosse stata l'istanza della ricorrente o se tale istanza fosse stata respinta. Non è sufficiente, ritengo, il fatto che, alla data del decesso del sig. C, l'unico accertamento positivo da parte del Tribunale sia stato quello della colpa della ricorrente, poiché ciò non equivale all'accertamento della sua colpa esclusiva.
Passo ora al secondo mezzo della ricorrente, che, come ricorderete, consiste nel sostenere ch'essa dovrebbe essere trattata come la vedova, e non come la moglie divorziata del sig. C, in quanto il divorzio ottenuto nel Belgio non sarebbe riconosciuto né in Italia né in Germania.
Questo mezzo viene basato sul seguente ragionamento :
Varie disposizioni dello statuto, comprese quelle relative alla pensione superstiti, si riferiscono allo stato delle persone fisiche per attribuire o non attribuire a queste determinati vantaggi. Lo stato delle persone è retto dalle norme interne ed è possibile che una persona abbia un certo status secondo il diritto di uno Stato membro ed uno status diverso secondo il diritto di un altro Stato membro. Conflitti del genere possono essere risolti solo applicando le norme di diritto internazionale privato, ed uno dei principi generali del diritto internazionale privato è quello secondo cui lo stato di una persona fisica è disciplinato dalla legge del paese del quale essa ha la cittadinanza.
Ora, mi sembra chiaro che un principio generale siffatto non esiste. Secondo il diritto di molti paesi (compresi i tre nuovi Stati membri), lo status delle persone è retto, principalmente, dalla legge del loro «domicilio». Ma l'errore fondamentale che vizia il suddetto ragionamento è il presupposto che esista un unico ed universale complesso di norme di diritto internazionale privato, cui si possa ricorrere per risolvere qualsiasi problema di conflitto di leggi. In realtà, ciascun paese ha naturalmente le proprie norme di diritto internazionale privato (che eventualmente possono essere modificate mediante convenzioni internazionali, come quelle stipulate fra il Belgio e la Germania, e fra il Belgio e l'Italia, alle quali si è fatto cenno nel presente procedimento). Per quanto è qui rilevante, il diritto internazionale privato di ciascun paese rende possibile ai giudici di tale paese la decisione in merito al riconoscimento di un divorzio pronunziato all' estero.
Si tratta quindi di sapere se questa Corte debba elaborare una serie di norme di diritto internazionale privato da applicare sul piano comunitario. È certo che un semplice rinvio al principio della cittadinanza della persona interessata non sarebbe sufficiente: in primo luogo, perché potrebbero derivarne effetti artificiosi ed iniqui nel caso di cittadini di uno degli Stati membri in cui prevale il criterio del domicilio, o di persone domiciliate in uno di tali Stati; in secondo luogo, perché nel caso di almeno uno degli Stati membri, il Regno Unito, un siffatto rinvio sarebbe, di per sé, inoperante (i cittadini del regno Unito, secondo la definizione datane ai fini del diritto comunitario — ved. in proposito la sentenza 257/78, Devred e/Commissione,14 dicembre 1979, ancora inedita — sono soggetti a più ordinamenti giuridici diversi); infine, perché non è detto ch'esso risolverebbe necessariamente il problema dello status d'una persona che, come la ricorrente nella presente causa, abbia doppia cittadinanza. Il testo della Convenzione dell'Aia 1o giugno 1970 sul riconoscimento delle sentenze di divorzio e di separazione personale, richiamato dall'avvocato della Commissione, illustra invero in modo significativo la complessità che dovrebbe presentare la suddetta serie di norme. Vi sono, a mio avviso, buone ragioni perché la Corte non affronti una simile impresa.
In primo luogo, si tratterebbe dell'esercizio di funzioni legislative da parte di un organo giurisdizionale. Il caso si presenterebbe diversamente se la Convenzione dell'Aia fosse stata ratificata da tutti gli Stati membri o, magari, dalla maggioranza degli stessi. Risulta, però, ch'essa è stata ratificata da due soli di tali Stati (la Danimarca e il Regno Unito).
In secondo luogo, i servizi del personale delle istituzioni comunitarie, responsabili dell'applicazione dello Statuto, non sarebbero per questo dispensati dall'effettuare accertamenti per stabilire se il divorzio ottenuto in un paese sia efficace in un altro. Le complicazioni e incertezze, nonché le spese, che potrebbero essere connesse a tali accertamenti sono state perfettamente illustrate dal dibattito che hanno suscitato, nel presente procedimento, le questioni relative al se e in qual misura il divorzio belga sarebbe riconosciuto in Germania e, rispettivamente, in Italia ed alle quali, pur con tante dotte disquisizioni, non mi sembra siano state date soluzioni del tutto chiare.
Comunque, una siffatta iniziativa sarebbe inopportuna in un caso come quello di specie. Com'è stato sottolineato dalla Corte nell'ordinanza 4 ottobre 1979 che ammetteva l'intervento della sig.ra C, la vostra sentenza, in questo caso, non può avere e non avrà l'effetto di risolvere in generale una questione di status personale. Essa deciderà unicamente se la ricorrente abbia diritto alla pensione superstiti a norma dello Statuto. Se il punto di vista da me espresso quanto al primo ed al secondo mezzo della ricorrente non è esatto, la decisione pùo dipendere soltanto dalla questione del se l'interessata debba essere considerata come vedova o come moglie divorziata ai fini dello Statuto. A questo proposito, da parte mia non nutro alcun dubbio sul fatto che, per quanto riguarda i suoi rapporti con un'istituzione comunitaria per questioni disciplinate dallo Statuto, la persona che ha agito dinanzi ai giudici di uno Stato (anche non membro delle Comunità) o ne ha accettato la giurisdizione, non pùo affermare che la relativa pronunzia non è vincolante. Nel presente caso non è necessario andare oltre, dal momento che la ricorrente ha essa stessa adito il Tribunal de première instance di Bruxelles. Né ritengo necessario prendere in esame le questioni sollevate, nel corso del procedimento, circa le conseguenze che si sarebbero prodotte qualora fosse stato dimostrato che a torto, anche secondo il diritto belga, detto tribunale aveva affermato la propria competenza, o ch'esso aveva proceduto senza tener conto del diritto alla difesa.
Respingerei, perciò, il secondo mezzo della ricorrente.
Considerato, tuttavia, il punto di vista da me espresso in merito al primo ed al terzo mezzo, sono del parere che dovreste annullare la decisione notificata all'interessata, con lettera 25 maggio 1978, dal capo della divisione «diritti individuali e privilegi» della direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione e con la quale le veniva rifiutata la pensione superstiti.
Qunato alla conseguente restitutio in integrum, questa Corte ha, in forza dell'art. 91, n. 1, dello Statuto del personale, competenza anche di merito.
In particolare, Signori, Voi potete condannare la Commissione ad attribuire alla ricorrente una pensione superstiti in conformità alle disposizioni dell'allegato VIII dello Statuto (ved. sentenza Meinhardt) e penso che dovreste farlo, poiché la ricorrente ha così formulato le sue conclusioni. A mio avviso, tuttavia, la condanna dovrebbe essere precisata nel senso che dalle rate già scadute della pensione andrebbero detratte somme pari alla metà delle pensioni d'orfano percepite dalla ricorrente per i figli. Per il futuro, l'adeguamento di tali pensioni dovrebbe essere, se non mi sbaglio, automatico.
La ricorrente chiede inoltre gli interessi al tasso dell' 8 % sugli arretrati della pensione, senza specificare da quale data. Quanto al tasso, credo che le ultime due cause nelle quali la Corte ha concesso il pagamento d'interessi siano state la 115/76 (Leonardini zi Commissione, Race. 1978, pag. 735), in cui è stato chiesto e attribuito l'8 %, e la 114/77 (Jacquemart c/ Commissione, Race. 1978, pag. 1697), in cui è stato chiesto e attribuito il 6 %. Penso quindi che nella presente fattispecie si possa concedere l'8 %. Quanto alla decorrenza degli interessi, ho riassunto i principi rilevanti al riguardo nelle conclusioni da me presentata nella causa Jacquemart (ved. Race. 1978, pagg. 1718-1719) ed ho allora sostenuto che la data da prendere in considerazione era quella della presentazione del reclamo amministrativo alla Commissione. La Corte ha accolto questa tesi.
Sono del parere che lo stesso dovrebbe farsi nella presente fattispecie, di guisa che gli interessi sugli arretrati dovrebbero decorrere dall'11 agosto 1978 per le rate di pensione esigibili prima di tale data.
Infine, la ricorrente chiede che le spese del giudizio siano poste a carico della Commissione, ed io ritengo che si debba statuire in tal senso.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
( 2 ) N.d.T.: leggasi «per di lei colpa».
( 3 ) Ved. precedente N.d.T.
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