CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 15 NOVEMBRE 1979
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La causa pregiudiziale, alla quale si riferiscono le presenti conclusioni, riguarda l'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento della Commissione n. 1308 del 28 agosto 1968, relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico per l'esportazione, e concerne in particolare i limiti della nozione di forza maggiore, che l'articolo suddetto richiama. Vi è stato chiesto inoltre di precisare la portata dei princìpi sanciti nella vostra sentenza dell'11 maggio 1977 relativa alle cause riunite 99 e 100/76 sul punto dell'ampiezza degli obblighi, e della responsabilità, di chi acquista dagli organismi nazionali d'intervento burro a prezzo ridotto.
Riassumo brevemente i fatti.
Nel periodo dal 21 luglio al 14 ottobre 1970 la società tedesca Milch-, Fett- und Eier-Kontor (che indicherò d'ora in poi come MFEK) comprò in più riprese dall'organismo d'intervento tedesco «Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung» circa 168 tonnellate di burro al prezzo particolarmente favorevole previsto dal citato regolamento. Il burro doveva essere esportato entro trenta giorni dalla vendita. La società acquirente, a garanzia della effettiva e tempestiva esportazione, versò all'organismo d'intervento la cauzione prescritta. Poco dopo il suo acquisto, la MFEK rivendette tutto il burro alla società «Butter-Import-Norden» (che in seguito menzionerò con la sigla «BIN»), avente sede nel porto franco di Amburgo. Tuttavia, il burro in questione non venne mai esportato: accadde infatti che il procuratore della BIN, signor Ehlers, se ne appropriò fraudolentamente e lo rivendette sul mercato interno tedesco (tale circostanza è provata dalla sentenza del 3 aprile 1974 del Landgericht di Amburgo, che condannò lo stesso Ehlers ad una pena detentiva di parecchi anni per abuso di fiducia, con circostanze aggravanti). A seguito di ciò l'organismo d'intervento, il quale in un primo tempo aveva rimbordato la cauzione alla ditta MFEK, le chiese di versarne nuovamente l'importo e decise che esso sarebbe stato trattenuto, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento, secondo cui «Salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene incamerata se il burro … non è esportato entro il termine di cui all'articolo 3».
Tra la MFEK e l'organismo d'intervento è nata così una controversia, che attualmente è pendente innanzi al Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno. Quest'organo giurisdizionale, con ordinanza del 22 febbraio 1979, ha rivolto alla nostra Corte, in via pregiudiziale, i seguenti quesiti:
«a)
Costituisce un caso di forza maggiore, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1308 della Commissione del 28 agosto 1968 e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee concernente tale disposizione, anche il caso di un procuratore il quale, agendo di propria iniziativa in danno della società esportatrice, renda le esportazioni impossibili mediante atti penalmente rilevanti; e, nell'affermativa, è rilevante, sotto l'angolo visuale dell'obligo di prudenza e diligenza (“Sorgfaltspflicht”), che i responsabili della società attrice (amministratori, soci) abbiano avuto conoscenza delle condanne già subite dal detto procuratore al momento dell'attribuzione al medesimo dell'incarico oppure successivamente?
b)
I principi stabiliti dalla Corte nella sua sentenza dell'11 maggio 1977 (cause riunite 99 e 100/76) devono, al di là del regolamento n. 1259/72 cui questa sentenza si riferisce, essere applicati anche al regolamento preso in considerazione sopra al punto a), nel senso che la società attrice (nella causa principale) deve essere considerata responsabile del comportamento colpevole del soggetto col quale essa ha a sua volta stipulato un contratto?».
2.
Condivido l'opinione, espressa da tutte le parti intervenute nella presente procedura, secondo cui è opportuno e ragionevole invertire l'ordine dei quesiti sottoposti alla Corte. In effetti il quesito b) mira a stabilire se vi sia responsabilità del primo acquirente del burro verso l'organismo d'intervento, per la mancata osservanza delle condizioni di utilizzazione del prodotto, anche là dove questo è stato ceduto ad un terzo, e la colpa del terzo ha dato luogo alla violazione delle condizioni suddette. Mi sembra chiaro che tale punto meriti di essere esaminato per primo, poiché se la risposta dovesse essere negativa, diventerebbe inutile pronunciarsi sul quesito a) relativo alla esimente del caso fortuito; esimente la quale può entrare in gioco a favore del primo acquirente solo quando si riconosca che egli sarebbe responsabile in linea di principio per il comportamento del subacquirente.
3.
Abbiamo visto che il giudice di merito, nel formulare il quesito b), ha preso le mosse dalla sentenza di questa Corte dell'11 maggio 1977 nelle cause riunite99 e 100/76 (Raccolta 1977, p. 861) con la quale fu interpretato l'articolo 18 del regolamento 1259/72, relativo allo svincolo del deposito cauzionale versato all'organismo nazionale d'intervento subito dopo l'aggiudicazione del burro a prezzo ridotto (v. articolo 13 regolamento citato). Anche nel caso di cui allora si trattava, un aggiudicatario di burro d'intervento aveva ceduto il prodotto ad un terzo, senza procedere direttamente a quella utilizzazione che il regolamento stabiliva; la Corte ritenne che, salvo ipotesi eccezionali, «l'aggiudicatario non può sottrarsi ai suoi obblighi richiamandosi all'impegno assunto dal compratore e risultante dal contratto di compravendita» (punto 7 della motivazione). La Corte pervenne ad una tale affermazione non soltanto sulla base del testo del regolamento 1259/72, il cui articolo 10, paragrafo 5, disponeva che «I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili», ma anche in considerazione dello scopo e dell'oggetto della norma. Essa rilevò a questo proposito che il sistema istituito dal regolamento 1259/72 aveva carattere speciale e mirava a consentire la cessione delle eccedenze di burro, a condizioni particolarmente favorevoli, all'industria alimentare; che perciò era necessario adottare precauzioni idonee a garantire che il burro così ceduto non venisse immesso sul mercato normale, ma fosse effettivamente trasformato entro termini tali da consentire il controllo della regolarità dell'operazione; e, su queste premesse, giunse alla conclusione che «l'efficacia del sistema di controllo sarebbe, gravemente compromessa qualora fosse sufficiente — perché l'impegno assunto, dietro cauzione, dall'aggiudicatario possa considerarsi adempiuto — che l'obbligo di trasformazione venga accettato da un ulteriore acquirente non astretto, nei confronti dell'autorità completente, da alcun vincolo giuridico». Perciò, secondo la tesi accolta nella citata sentenza, la responsabilità imposta all'aggiudicatario del burro dall'articolo 18 del citato rego lamento 1259/72 (provare l'adempimento delle condizioni prescritte in materia di trasformazione) rimaneva ferma anche nel caso in cui l'aggiudicatario non fabbricasse direttamente i prodotti di trasformazione ma cedesse a terzi il burro non ancora trasformato o trasformato solo parzialmente.
A me sembra che il principio affermato dalla sentenza dell'11 maggio 1977 nell'interpretare il regolamento 1259/72 sia valido anche in relazione al regolamento 1308/68: i due regolamenti perseguono infatti scopi strettamente affini e stabiliscono modalità di applicazione molto simili fra loro.
Quando il regolamento 1308/68 venne emanato, vi erano nella Comunità rilevanti scorte pubbliche costituitesi in seguito agli interventi sul mercato del burro fresco ed era perciò necessario, per profittare delle possibilità di smercio sul mercato mondiale, prevedere misure che agevolassero l'esportazione di tali scorte (cfr. il primo considerando del regolamento in esame). In vista di questi obbiettivi, la Commissione stabilì che gli organismi nazionali d'intervento vendessero il burro a prezzi piuttosto bassi, purché gli acquirenti si impegnassero ad esportarlo sul mercato extracomunitario; nello stesso tempo, per garantire che l'esportazione avesse effettivamente luogo, fissò un termine breve (30 giorni) entro il quale essa doveva avvenire (articolo 3), e impose agli acquirenti una cauzione per assicurare il rispetto dell'obbligo assunto (v. articolo 4; nonché il quarto considerando). La restituzione della cauzione restava subordinata alla effettiva esportazione del prodotto.
Il regolamento 1259/72 parte nuovamente dalla constatazione dell'esistenza nella Comunità di giacenze di burro, costituite a seguito d'interventi sul mercato (primo considerando), e si propone, come il regolamento 1308/68, di favorire lo smaltimento di tali giacenze, mediante vendite a prezzo ridotto (secondo e terzo considerando); la differenza sta solo nel fatto che si prevede di effettuare tali vendite a delle imprese di trasformazione — e non più a degli esportatori — cosicché la condizione imposta agli acquirenti diventa quella di far trasformare il burro aggiudicato in burro concentrato, con incorporazione di sostanze addizionali (articolo 6). Anche in questo caso, peraltro, viene prescritto un deposito cauzionale «di trasformazione» (articoli 9, paragrafo 2, 12), svincolabile solo quando l'aggiudicatario provi che la condizione è stata rispettata (articolo 18, paragrafo 2).
Ora, è evidente che se in questo meccanismo di prevenzione delle frodi si fosse lasciato aperto uno spiraglio, consentendo in certi casi il recupero della cauzione senza assicurare nel contempo l'effettiva utilizzazione del burro, nel senso indicato dalla regolamentazione comunitaria, il sistema non sarebbe stato in grado di raggiungere gli scopi in vista dei quali era stato istituito. Una disfunzione di questo tipo si produrrebbe se si ammettesse che la cessione del prodotto ad un terzo, e l'assunzione da parte di questi dell'obbligo di esportare (nel quadro del regolamento 1308/68) o di trasformare (nell'ambito del regolamento 1259/72), costituiscano elementi sufficienti per giustificare la liberazione della cauzione. È perciò indispensabile che, anche in caso di vendita a terzi, la liberazione della cauzione versata dal primo acquirente resti subordinata all'effettiva utilizzazione nei modi prescritti del burro acquistato presso l'organismo d'intervento. Questa fu la ratio della vostra sentenza dell'11 maggio 1977, e a mio avviso essa si applica pienamente anche nel caso di specie.
È vero che il regolamento 1308/68, a differenza del successivo regolamento 1259/72, non contiene una disposizione la quale, espressamente, stabilisca la non trasferibilità degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione (citato articolo 10, paragrafo 5, del regolamento 1259/72). Ma ciò è comprensibile, perché gli autori del regolamento 1308/68, avendo fissato un termine molto breve per effettuare l'esportazione (soli 30 giorni), ritennero probabilmente superfluo considerare l'ipotesi di trasferimenti intermedi prima dell'esportazione. Inoltre, c'è da considerare che il regolamento 1308/68 seguì a breve distanza di tempo il regolamento del Consiglio 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e che pertanto esso risentì del fatto che all'epoca della sua emanazione la materia non era ancora stata adeguatamente elaborata. È appena il caso di aggiungere che la mancata previsione della vendita a terzi prima dell'esportazione non può comunque essere intesa come divieto di una tale pratica: nessun elemento autorizza infatti una tale interpretazione.
Il punto di vista qui accolto trova conferma nei princìpi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, in materia di obbligazioni. In base a tali princìpi non si può cedere una obbligazione contrattuale senza il consenso del creditore, e cioè, nel nostro caso, senza il consenso dell'organismo d'intervento. Ciò significa che il divieto di trasferire ai subacquirenti della merce gli obblighi assunti dall'aggiudicatario verso l'organismo d'intervento sussiste anche se non viene esplicitamente stabilito: l'aggiudicatario rimane insomma responsabile nei confronti di quell'organismo anche se ha venduto il prodotto. Questa proposizione risulta rafforzata, quando si tien conto che l'obbligo di esportare, assunto dall'acquirente all'atto dell'acquisto a norma dell'articolo 3 del regolamento 1308/68, pur figurando inserito nei singoli contratti, ha indubbiamente anche marcati connotati pubblicistici, sia perchè è previsto in una norma regolamentare non derogabile, sia perché investe i rapporti fra operatori privati ed organismi che svolgono una funzione di interesse generale.
Un'altra osservazione può farsi ricorrendo ancora ai princìpi generali in materia di obbligazioni. È noto che ogni obbligato può avvalersi — salvo patto contrario e sempre che non si tratti di prestazioni di carattere strettamente personale — di ausiliari per l'adempimento degli obblighi contrattuali. Ora, se si considera sotto questa luce l'obbligo di esportare la merce assunto dal primo acquirente del burro, si può ben dire che il secondo acquirente assume la veste di ausiliario del primo, nell'adempimento di quell'obbligo. In questo quadro il problema della responsabilità del primo acquirente per l'inadempimento causato dal subacquirente, trova agevole soluzione. Il comportamento dell'ausiliario dell'obbligato (nel nostro caso, della società BIN) deve infatti ritenersi assoggettato alle stesse regole che disciplinano il comportamento dell'obbligato principale, il quale provveda direttamente ad assolvere i propri obblighi contrattuali; ma non certo perché l'obbligo di esportare sia passato a carico del subacquirente, bensì solo per la veste, assunta da quest'ultimo, di ausiliario del primo acquirente.
4.
Passiamo ora ad esaminare il quesito concernente la nozione di forza maggiore. Si tratta di verificare, come abbiamo visto, se ricorra una ipotesi di forza maggiore — a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 1308/68 e della giurisprudenza di questa Corte — allorchè il legale rappresentante di una società renda impossibili con il proprio comportamento delittuoso l'adempimento di una obbligazione da parte della società rappresentata.
A tal proposito conviene ribadire che, nella specie, la società BIN, subacquirente del burro d'esportazione, ricopriva, nei rapporti con la società MFEK, primo acquirente del prodotto da parte dell'organismo d'intervento, il ruolo di ausiliaria per l'esecuzione di una obbligazione, con l'implicazione che l'adempimento o inadempimento dell'obbligazione stessa da parte della BIN dovevano considerarsi come adempimento o inadempimento imputabile alla MFEK. Perciò il contegno tenuto da un legale rappresentante della BIN (il menzionato signor Ehlers) era idoneo, in linea di principio, a far sorgere la responsabilità della società MEFK verso l'organismo di gestione, esattamente come se lo stesso contegno fosse stato tenuto da un dipendente della MFEK.
In termini generali, il problema che siamo chiamati a risolvere si traduce nello stabilire se ed in quali limiti l'esimente della forza maggiore operi quando l'inadempimento sia causato dal contegno delittuoso tenuto (evidentemente di propria iniziativa) da un soggetto di cui l'obbligato si sia servito per l'esecuzione dell'obbligazione.
Non c'è dubbio che il problema in questione debba essere qui valutato alla stregua del diritto comunitario: perché è dal regolamento 1308/68 che sono stati stabiliti sia l'obbligo di esportare il burro acquistato dall'organismo d'intervento (e le conseguenze dell'eventuale inosservanza di tale obbligo) sia l'esimente della forza maggiore.
La nozione di forza maggiore, così come è stata elaborata nella vostra giurisprudenza proprio con riferimento ai regolamenti agricoli, esige anzittuto un elemento oggettivo, e cioè il verificarsi di un fatto straordinario, estraneo alla sfera d'influenza dell'obbligato, e poi un elemento soggettivo, consistente nell'avere l'obbligato fatto tutto il possibile, agendo con precauzione, prudenza e diligenza, per evitare il verificarsi del fatto pregiudizievole e quindi dell'obbiettiva impossibilità di adempiere. In altri termini, la nozione di forza maggiore non si limita, secondo l'orientamento di questa Corte, all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali indipendenti dal soggetto obbligato, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado la migliore buona volontà. Questa incidenza dell'aspetto soggettivo nella nozione di forza maggiore si trova affermata in molteplici decisioni e costituisce ormai giurisprudenza consolidata: ricorderò le sentenze 11 luglio 1968 nella causa 4/68, Schwarzwaldmilch c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette (Raccolta 1968, p. 498), 17 dicembre 1970 nella causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Raccolta 1970, p. 1125), 30 gennaio 1974 nella causa 158/73, Kampffmeyer c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Raccolta 1974, p. 101), 15 maggio 1974 nella causa 186/73, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh (Raccolta 1974, p. 533) e 20 febbraio 1975 nella causa 64/74, Reich c/ Hauptzollamt Landau (Raccolta 1975, p. 261).
Il caso in esame va tuttavia ricondotto nell'ambito dei princìpi che reggono la responsabilità dell'imprenditore per comportamento dei propri ausiliari, e in quest'ambito deve ritenersi che il fatto doloso o colposo dell'ausiliario dia luogo sempre alla responsabilità dell'imprenditore per l'inadempimento di un suo obbligo, che da tale fatto sia derivato. Ricordo al riguardo l'articolo 1228 del codice civile italiano, secondo cui «il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro», l'articolo 278 del Bürgerliches Gesetzbuch della Repubblica federale, secondo cui «il debitore deve rispondere della colpa dei suoi rappresentanti legali e delle persone che egli utilizza per adempiere alle proprie obbligazioni, come se dovesse rispondere di colpa propria», l'articolo 1384 del codice civile francese, secondo cui i padroni e i committenti sono responsabili anche del danno causato dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui essi sono adibiti, l'articolo 1403 del Burgerlijk Wetboek dei Paesi Bassi, secondo cui «i committenti e coloro i quali impiegano altre persone al loro servizio sono responsabili del danno causato dai loro commessi e subordinati nel corso delle attività per le quali sono stati assunti». Anche se talune delle norme interne ora citate si riferiscono alla responsabilità extracontrattuale, esse tuttavia sono sempre espressione di un principio generale che regola il regime della responsabilità civile; si aggiunga poi che non tutti gli ordinamenti costruiscono distintamente la responsabilità contrattuale rispetto a quella extracontrattuale. I dati normativi che ho riferito permettono di affermare l'esistenza di un principio comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in virtù del quale l'imprenditore è sempre responsabile verso i terzi per il fatto dei propri ausiliari.
Discende da ciò che l'esimente della forza maggiore non può in nessun caso identificarsi col fatto delittuoso dell'ausiliario, giacché se tale fatto determina l'inadempimento di un obbligo dell'imprenditore verso un terzo, l'imprenditore risponde sempre, senza che sia necessario indagare se egli, usando tutta la prudenza e diligenza dell'operatore avveduto, avrebbe potuto evitare il fatto stesso e la conseguente impossibilità di adempiere. Perciò è indifferente, nella specie, che i responsabili della MFEK o della BIN fossero o no al corrente delle condanne riportate dal procuratore di quest'ultima società. Naturalmente, perché il comportamento dell'ausiliario possa dar luogo alla responsabilità dell'imprenditore, è necessario che esso si svolga in connessione ai compiti che l'imprenditore stesso abbia affidato al medesimo, come è accaduto nel caso qui esaminato.
La norma che prevede in termini rigorosi la responsabilità dell'imprenditore per il fatto dei suoi ausiliari trova la sua giustificazione nell'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento dei rapporti commerciali. Senza considerare, poi, che, qualora si ammettesse che l'imprenditore possa liberarsi della responsabilità per inadempimento a motivo del fatto doloso o colposo dell'ausiliario, si verrebbe a realizzare, sotto il profilo degli effetti economici, una sostanziale cessione del debito senza il consenso del creditore, e ciò in contrasto con il principio generale che vieta una siffatta cessione (principio cui già in precedenza ho avuto occasione di riferirmi).
La soluzione indicata trova conferma all'interno del regolamento 1308/68. È infatti evidente che accogliendo l'idea che il fatto colposo o doloso di un procuratore del subacquirente liberi dalla responsabilità per inadempimento l'imprenditore che abbia usato tutta la propria prudenza e diligenza per evitarlo, si aprirebbe una falla decisiva nel funzionamento del sistema creato da quel regolamento. Una serie di passaggi del prodotto ad altri operatori indebolirebbe sempre più l'obbligo del primo acquirente di esercitare la propria vigilanza sull'effettiva esportazione del burro e quindi renderebbe inefficace la garanzia istituita mediante il deposito della cauzione.
5.
In conclusione, sono d'avviso che la Corte risponda ai quesiti posti dal Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, con l'ordinanzadel 22 febbraio 1979, nel modo seguente:
I principi affermati nella sentenza della Corte dell'11 maggio 1977 nelle cause riunite 99 e 100/76, con riferimento al regolamento della Commissione n. 1259/72, sono validi anche per l'interpretazione del regolamento della Commissione n. 1308/68, nel senso che il primo acquirente di un prodotto venduto a prezzo agevolato da un organismo d'intervento deve essere considerato responsabile della inosservanza dell'obbligo di esportazione da parte del soggetto cui egli abbia trasferito il prodotto acquistato.
Non ricorre l'esimente della forza maggiore, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento della Commissione n. 1308/68 e della giurisprudenza in materia di questa Corte, allorché un rappresentante legale, agendo di sua iniziativa in danno della propria società e compiendo atti penalmente punibili, renda impossibile rispettare l'obbligo di esportazione, imposto dal citato regolamento all'acquirente di burro detenuto da un organismo d'intervento.
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