CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 15 GENNAIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Lo sviluppo del turismo in Ispagna ha talvolta strane conseguenze: la causa nella quale presento oggi le mie conclusioni ne costituisce un esempio; essa verte sulla classificazione, secondo la tariffa doganale comune, di «espadrillas» da donna, di origine basca, che la gente di paesi dal clima freddo e umido ha imparato ad apprezzare.
Oltre a questo aspetto aneddotico, questa causa coinvolge però anche interessi economici, come è stato messo bene in rilievo dai Governi italiano e francese. La sentenza che siete chiamati a pronunziare, sarà, infatti, gravida di conseguenze per i produttori comunitari di calzature dello stesso tipo, che debbono affrontare la vivace concorrenza dei loro colleglli spagnoli. In questa situazione di concorrenza, gli importatori delle «espadrillas» di produzione spagnola tenterebbero di utilizzare in modo improprio le varie voci della tariffa doganale comune che riguardano le calzature, provocando distorsioni negli scambi, che lederebbero tanto i produttori comunitari di «espadrillas» con suole di corda, quanto quelli di calzature con suole di gomma.
Infine, dal punto di vista giuridico, questa causa vi permetterà di accertare, una volta ancora, se, come si domanda il giudice a quo, talune note esplicative della tariffa doganale comune siano in contrasto con quanto stabilito dalla tariffa stessa.
I —
Le calzature sono classificate in quattro voci della tariffa doganale comune, nel capitolo 64 della stessa. La voce 64.01 si riferisce alle calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale. La voce 64.02 riguarda le calzature con suole esterne di cuoio e le calzature (non comprese nella voce 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale; essa si articola in due sottovoci: A, calzature con tomaia di cuoio naturale e, B, altre. La voce 64.03 comprende le calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero. La voce 64.04 comprende, infine, le calzature con suole esterne di altre materie, e in particolare di corda.
Il 2 febbraio 1978, la Ditta Hako-Schuh Dietrich Bahner di Augsburg (Repubblica federale di Germania) importava dalla Spagna una partita di calzature composte da una tomaia di stoffa e suole di corda di canapa, ricoperte di gomma sotto il tacco, sulla punta e sui bordi («Ballen»). Il rinforzo di gomma ricopre circa il 57 % della suola. L'importatore dichiarava queste calzature alla dogana come calzature con suole esterne di corda della voce 64.04. Il dazio doganale per l'importazione di queste calzature dalla Spagna è del 2,8 %.
L'ufficio doganale competente accettava in un primo momento questa dichiarazione. In seguito, però, in base ad un parere obbligatorio di classificazione doganale dell'Oberfinanzdirektion di Francoforte sul Meno, esso cambiava la classificazione doganale delle calzature, facendole rientrare nella sottovoce 64.02 Β e riscuotendo il dazio del 12 % stabilito per le importazioni dalla Spagna di merce di questa sottovoce.
La ditta importatrice faceva opposizione a questo provvedimento presso lo Haupt-Zollamt di Francoforte sul Meno. In seguito al rigetto dell'opposizione, essa introduceva un ricorso dinanzi al Finanzgericht dell'Assia. Quest'ultimo ha ritenuto necessaria, ai fini della decisione della causa, l'interpretazione, da parte di questa Corte, della voce doganale 64.02. Esso chiedo se le calzature con suole esterne di canapa, la cui superficie sia ricoperta per metà, all'incirca, da un rinforzo in gomma, possano venire classificate come calzature con suole esterne di gomma di cui alla voce doganale summenzionata.
Nella causa principale, l'importatore ha evidentemente negato che la merce potesse essere classificata in detta voce doganale, sostenendo che le calzature di cui trattasi sono calzature tipiche basche, il cui modello tradizionale, adatto ai paesi caldi, ha la suola composta unicamente di corda.
Da quando i cittadini dei paesi nordici hanno imparato a conoscere queste calzature grazie al turismo, il fabbricante ha adattato la suola, onde renderla più resistente e soprattutto per proteggerla maggiormente dall'umidità, applicando alla suola di canapa un rinforzo di gomma nei punti più delicati.
Ad avviso della ricorrente nella causa principale, questi rinforzi non sono il vero materiale costitutivo della suola, che invece è ancor sempre la corda di canapa intrecciata, e non modificano affatto la natura di questa calzatura, la quale conserva le caratteristiche della calzatura del folclore basco. Frattanto, essa può essere classificata solamente nella voce doganale 64.04.
Lo Hauptzollamt sostiene invece che la classificazione delle calzature importate nella sottovoce doganale 64.02 Β è del tutto corretta, in quanto, a suo avviso, dalla struttura del capitolo 64 della tariffa doganale comune ed, in particolare, dalla formulazione delle voci doganali 64.01-64.04, risulta che la classificazione doganale delle calzature deve basarsi sul materiale di cui è composta la suola esterna delle stesse. Atteso che la suola esterna delle calzature importate è composta di due materiali (corda di canapa intrecciata e gomma), si possono prendere in considerazione due voci doganali, 64.02 e 64.04.
Il punto 3 b) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune stabilisce che, quando una merce è classificabile in due o più voci della tariffa, la classificazione deve essere effettuata secondo la materia che conferisce alla merce il suo carattere essenziale. Nel presente caso, ad avviso dello Hauptzollamt, il carattere essenziale è conferito alla suola dal rinforzo in gomma, in quanto ricopre più della metà della superficie della stessa ed inoltre modifica sostanzialmente le modalità d'impiego delle calzature (maggiore robustezza, minore scivolosità).
Questa analisi sarebbe inoltre confermata dalle note esplicative alla tariffa doganale relative alla voce 64.02; le «espadrillas» di cui trattasi andrebbero pertanto classificate in questa voce doganale.
Tale richiamo alle note esplicative per giustificare la classificazione delle calzature di cui trattasi ha trovato perplesso il giudice a quo. Questi, pur riconoscendo che il criterio distintivo fra le voci doganali 64.02 e 64.04 è la composizione della suola esterna, ha constatato che la tariffa stessa si riferisce esclusivamente a suole composte di un unico materiale. Il caso delle suole composte in parte di corda ed in parte di gomma è preso in considerazione solamente dalle note esplicative, che adottano come criterio distintivo l'estensione, e soprattutto la posizione, sotto la suola di corda, dei rinforzi in gomma. Questa distinzione trova origine in un parere del Comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, successivamente recepito nelle note esplicative.
Il giudice a quo si domanda se dette note, aggiungendo un criterio che non ha riscontro nella tariffa doganale, non pervengano in realtà a modificare la stessa, sicché sarebbe doveroso prescindere da esse.
Questa Corte ha infatti dichiarato che le note esplicative, pur costituendo un importante mezzo di interpretazione della tariffa doganale comune, soprattutto laddove le disposizioni di questa diano adito a dubbi, non possono modificarne il testo, ed in particolare quelle disposizioni il cui significato e la cui portata siano già di per sé sufficientemente chiari (sent. 12 dicembre 1973, in causa 149/73, Witt c/Hauptzollamt Ham-burg-Ericus, Race. pag. 1587, ed in particolare il punto 3 della motivazione, pag. 1593; sent. 8 maggio 1974, in causa 183/73, Osram c/Oberfinanzdirektion, Race. pag. 477, ed in particolare il punto 12 della motivazione, pag. 486). La sentenza Dittmeyer, del 15 febbraio 1977 (cause 69 e 70/76, Race. pag. 231, ed in particolare il punto 4 della motivazione, pag. 238), adotta una soluzione simile circa i pareri del Comitato per la nomenclatura.
Invece, non si possono assimilare le note esplicative, pubblicate su parere di questo Comitato, ad atti non formali della Commissione, adottati in un periodo in cui il Comitato non esisteva ancora, come quelli ai quali fa riferimento la vostra sentenza 18 giugno 1970 (causa 74/69, Hauptzollamt Bremen c/Krohn, Race. pag. 451), citata dal giudice a quo.
Come sapete, il Comitato per la nomenclatura è stato istituito con regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97/69 (GU n. L 14, del 21 gennaio 1969, pag. 1), al fine di precisare il contenuto delle voci e sottovoci della tariffa, senza tuttavia modificarne il testo, in modo che essa abbia applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Pur senza avere quel carattere vincolante, che invece le definizioni contenute nella tariffa doganale posseggono per il fatto che questa ha la natura giuridica di un regolamento, le note esplicative hanno pertanto un valore ufficiale, del quale sono al contrario sprovvisti gli atti non formali.
II —
Esaminerò ora i dubbi formulati dal giudice tedesco.
Come ha chiarito lo Hauptzollamt, seguito su questo punto dal Finanzgericht, la composizione della suola esterna è l'unico criterio distintivo fra le voci 64.02 e 64.04 posto dalla tariffa doganale comune. Contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente nella causa principale, occorre prendere in considerazione solamente la suola, non già l'intera calzatura. La tariffa doganale comune ha recepito la distinzione fra i vari tipi di calzatura in base alla suola, introdotta dalla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, alla quale la Spagna ha aderito.
Non si tratta dunque di un criterio «ad hoc» adottato dalle autorità comunitarie per creare una protezione contro le «espadrillas» di produzione spagnola.
Risulta chiaro, a fortiori, che, trattandosi della classificazione ai fini della tariffa doganale, il concetto di moda, e soprattutto il rapporto tra la moda delle calzature e la moda dell'abbigliamento, è del tutto privo di pertinenza. Ciò è confermato dalla giurisprudenza costante di questa Corte, secondo la quale, in linea generale, per garantire la certezza del diritto e per facilitare la gestione amministrativa, il criterio decisivo per la classificazione delle merci nella tariffa doganale comune è costituito dalle caratteristiche e dalle proprietà obiettive delle merci stesse (ad es., cfr. sentenza 29 maggio 1974, causa 185/73, Hauptzollamt Bielefeld c/König, Race. pag. 607, ed in particolare il punto 18 della motivazione, pag. 620). Per un'esauriente enumerazione delle sentenze che riaffermano questo principio, mi permetto di rinviare alle conclusioni dell'avvocato generale Warner nella causa 11/79 (sentenza 4 ottobre 1979, Cleton, non ancora pubblicata).
Il problema diviene più complesso nel caso delle suole composite: nel caso di suole di corda di canapa parzialmente ricoperte di gomma, quale di questi due materiali dovrà essere preso in considerazione ai fini della classificazione doganale?
Se questo materiale è la corda di canapa, le calzature saranno calzature con suole esterne di altre materie di cui alla voce 64.04; se, invece, è la gomma, esse saranno calzature con suole esterne di gomma di cui alla sottovoce 64.02 B.
Sappiamo che il punto 3 b) delle Regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune dà a tale quesito una soluzione in astratto, chiarendo che, in un caso del genere, la classificazione deve aver luogo in base alla materia che conferisce alla merce il suo carattere essenziale.
In concreto, però, quale dei due mate-riali, la corda o la gomma, che compongono la suola delle «espadrillas», conferisce a queste calzature il loro carattere essenziale?
Elementi in proposito ci vengono forniti dal parere espresso nel 1976 dal già citato Comitato per la nomenclatura, appunto in seguito ad una richiesta della Rappresentanza spagnola presso la Comunità. Il Comitato aveva indicato, in quella che poi sarebbe divenuta una nota esplicativa della voce 64.04, che rientrano in questa voce le calzature del tipo «espadrillas» con suole esterne di corda ricoperte, sulla punta e sotto il tacco,, oppure sulla punta, sotto il tacco e nella parte mediana, di gomma o di materia plastica artificiale.
Invece, era stato chiarito, in quella che sarebbe divenuta una nota esplicativa della sottovoce 64.02 B, che le calzature dello stesso tipo, che abbiano la suola esterna di corda ricoperta con gli stessi materiali, sulla punta, sotto il tacco, nella parte mediana e sui bordi, oppure sotto il tacco e in quasi tutta la zona che va dalla punta all'inarcatura, rientrano nella sottovoce 64.02 B.
Vi rendete conto che questa distinzione è molto precisa e si fonda su due criteri, che prendono in considerazione solamente la suola: si tratta di un criterio qualitativo. Dalla lettura delle note risulta che, quando il rapporto fra la superficie dei rinforzi e quella della suola supera una certa percentuale, la gomma diviene il materiale predominante. Più ancora che l'estensione della zona ricoperta da questo materiale, conta la posizione dei punti che con esso vengono ricoperti. Dalla formulazione delle note risulta che la gomma è il materiale che conferisce alla suola le sue caratteristiche, qualora esso ricopra tutte le parti di queste che si trovano necessariamente a contatto con il suolo. In questo caso, come fa rilevare il Governo italiano, la parte in gomma ha di fatto la funzione di «suola esterna».
Inoltre, la presenza di questi rinforzi sulle parti della suola indicate in precedenza modifica le caratteristiche qualitative della calzatura. Poiché le parti della suola maggiormente soggette all'usura sono ricoperte di gomma, cioè di un materiale più resistente, la solidità e la durata delle calzature aumentano straordinariamente rispetto a quelle delle «espadrillas» che hanno solamente la suola di corda. Inoltre, l'impermeabilità della gomma permette il loro impiego su terreni umidi e scivolosi.
Queste «espadrillas» con suole composite, che, secondo le note esplicative, vanno classificate nella voce doganale 64.02, sono, per le loro possibilità'd'impiego, un prodotto distinto dalle «espadrillas» tradizionali, le cui suole sono composte esclusivamente di corda, ed analogo a quelle con suole esclusivamente di gomma.
La classificazione suggerita dalle note esplicative appare dunque del tutto logica e rispondente ai migliori criteri per la definizione di un prodotto ai fini della classificazione doganale, in quanto basata su caratteristiche intrinseche, determinate, secondo le parole del Governo francese, dalle concrete esigenze dell'uso cui il prodotto è destinato. Questa espressione si riallaccia d'altronde evidentemente alla nozione di caratteristiche e proprietà obiettive dei prodotti, la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce, in via generale, il criterio decisivo per la classificazione ai sensi della tariffa doganale comune.
Inoltre, questa classificazione altro non è che uno sviluppo ed una specificazione dell'unico criterio preso in considerazione dalla tariffa doganale per la distinzione fra le calzature della voce 64.04 e quelle della voce 64.02: le caretteristiche della suola esterna.
Orbene, questa Corte ha dichiarato che, per l'adozione di regolamenti d'attuazione del regolamento n. 97/69 (citato in precedenza), il Consiglio ha «conferito alla Commissione, che agisce di conserva con i periti doganali degli Stati membri, un ampio margine discrezionale circa la scelta tra due o più voci che potrebbero essere idonee alla classificazione di una derminata merce» (sentenza 28 marzo 1979, Biegi c/Hautpzollamt Bochum, in causa 158/78, punto 6 della motivazione, Racc. 1979, pag. 1117). Questa soluzione, adottata per una norma giuridicamente vincolante, mi sembra ancor più giustificata per semplici pareri, quali le note esplicative.
Per questi motivi, ritengo infondati i dubbi sollevati dal Finanzgericht nell'ordinanza di rinvio a proposito della compatibilità con la tariffa doganale delle note esplicative ad essa relative.
Pertanto, concludo proponendo di risolvere la questione sottopostavi nel senso che le calzature del tipo «espadrillas» con suole esterne di corda di canapa, la cui superficie sia ricoperta di gomma sulla punta, sui bordi, sotto il tacco e nella maggior parte della zona che va dalla punta all'inarcatura, sono calzature con suole esterne di gomma della sottovoce 64.02 Β della tariffa doganale comune.
Beninteso, spetta al Finanzgericht dell'Assia valutare se le calzature di cui trattasi posseggano le caratteristiche indicate. In un procedimento ai sensi dell'art. 177, infatti, la Corte può solamente interpretare in astratto il diritto comunitario — come riaffermato, ad esempio, in questa materia, nelle sentenze 14 dicembre 1972 (causa 38/72, van de Poli, Racc. pag. 1329, ed in particolare il punto 7 della motivazione, pag. 1338), da me richiamata nelle conclusioni nella causa Biegi (loc cit.) e 8 maggio 1974 (Osram, loc. cit., punto 10 della motivazione, pag. 485) da me richiamata nelle conclusioni nella causa Terrapin c/Terranova (sentenza 22 giugno 1976, causa 119/75, Race. pag. 1039 ed in particolare pag. 1073).
( 1 ) Traduzione dal francese.
Full & Egal Universal Law Academy