CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 9 GENNAIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nei procedimenti principali si discute della riscossione di conguagli su prelievi all'importazione di carni bovine in Italia. Per comprendere il caso è necessario sapere quanto segue:
In diritto italiano, a norma dell'art. 6, n. 1, delle «Disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali» (DPR 26 giugno 1965, n. 723), alle merci importate il dazio si applica secondo l'aliquota vigente alla data in cui è accettata dalla dogana la dichiarazione d'importazione. Ai termini del n. 2 di detto articolo, nella versione originaria, in caso di variazione della tariffa dopo la data indicata al n. 1, la dogana, a richiesta dell'importatore, poteva, finché la merce non fosse stata messa a disposizione dell'importatore, applicare l'aliquota più favorevole. Tale regola era applicata dall'amministrazione italiana in materia sia di dazi doganali, sia di prelievi agricoli.
Avendo la Corte dichiarato, nella sentenza 15 giugno 1976 in causa 113/75 (Giordano Frecassetti e/Amministrazione delle finanze dello Stato, Race. 1976, pag. 983), in relazione alla determinazione del prelievo da applicare ai cereali, che l'aliquota del prelievo deve essere, invariabilmente, quella vigente il giorno in cui la dichiarazione d'importazione viene accettata dagli uffici doganali, il Governo italiano, con DPR 22 settembre 1978, n. 695, aggiungeva al citato art. 6, n. 2, delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale un comma, secondo il quale la possibilità di applicare l'aliquota più favorevole non si estende ai prelievi agricoli, né alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune. L'art. 3 di detto DPR stabilisce poi che la disposizione escludente la possibilità di applicare ai prelievi l'aliquota più favorevole abbia effetto dall'I 1 settembre 1976, data in cui la sentenza in causa Frecassetti è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, già prima di questa sentenza, l'amministratione italiana delle finanze aveva ingiunto alle tre imprese Salumi, Vasanelli e Ultrocchi di pagare prelievi supplementari per importazioni di carni bovine, poiché, in mancanza di domanda scritta, l'aliquota più favorevole, divenuta applicabile dopo l'accettazione della dichiarazione d'importazione e prima della ripresa della merce, era stata riscossa er roneamente.
Le tre imprese adivano quindi con successo il Tribunale di Genova, che dichiarava ingiustificata la pretesa di ulterior tributi. Le impugnazioni interposte dall'amministrazione venivano respinte dalli Corte d'appello per il motivo che la determinazione dell'aliquota del prelievc agricolo va fatta non in base alle disposizioni doganali nazionali, bensì in base al diritto comunitario, ai cui termini si applica sempre l'aliquota del giorno dell'importazione, cioè del giorno in cui la merce viene definitivamente e irrevocabilmente introdotta nel territorio doganale e messa in libera circolazione.
L'amministrazione italiana delle finanze ricorreva in cassazione contro tali sentenze, facendo valere fra l'altro che, secondo il diritto comunitario, ritenuto applicabile dal giudice d'appello, il giorno dell'importazione, da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota è — come indicato in particolare dalla sentenza della Corte di giustizia in causa Frecassetti, pronunziata nel frattempo — quello in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione d'importazione. Secondo l'amministrazione finanziaria, l'art. 3 del DPR 22 settembre 1978, n. 695, che esclude, a partire dall'11 settembre 1976, la riscossione dei prelievi agricoli nell'aliquota meno elevata, nel precisare con ciò, contemporaneamente, l'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali fino a quel momento in conflitto col diritto comunitario, non contrasta col diritto comunitario, da cui sono direttamente disciplinati i prelievi agricoli. Il legislatore nazionale, adottando la citata norma, si è semplicemente limitato ad accogliere un principio dell'ordinamento giuridico comunitario secondo il quale, se l'interpretazione di una norma comunitaria è incerta ed in seguito ad una concorde errata interpret tazione da parte degli interessati si sono nel frattempo verificati pagamenti privi di fondamento giuridico o non sono stati riscossi tributi dovuti, si può pretendere la corretta applicazione della normativa comunitaria soltanto dal momento in cui essa è stata interpretata in modo vincolante. Hanno seguito tale principio anche la Corte di giustizia nella sentenza 8 aprile 1976 in causa 43/75 (Gabrielle Defrenne e/Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, Race. 1976, pag. 455) e la Commissione nella sua nota n. 75 425312 del 30 maggio 1975, relativa alla sentenza della Corte di giustizia in causa 34/74 (Société Roquette frères c/Stato francese, sentenza del 12 novembre 1974, Race. 1974, pag. 1217).
In base a tale argomentazione la Corte suprema di cassazione ha ritenuto che il citato art. 3 del DPR n. 695 si possa interpretare, sostanzialmente, in due modi: o nel senso che la limitazione temporale abbia valore precettivo soltanto nel suo significato «positivo» senza alcun effetto cioè sulla disciplina del periodo precedente, ovvero nel senso che la limitazione temporale abbia valore normativo anche nel suo aspetto «negativo», vietando all'amministrazione italiana, nonostante la sentenza in causa Frecassetti, la riscossione retroattiva, per il periodo anteriore all'11 settembre 1976, della differenza fra l'importo del prelievo in vigore il giorno dell'importazione e quello effettivamente riscosso in applicazione della regola dell'aliquota più favorevole. Con ordinanze in data 11 gennaio 1979 la Corte suprema di cassazione ha perciò sospeso i procedimenti e sottoposto, ai termini dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«a)
Se, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, quando le autorità dello Stato nazionale, rispetto a rapporti non ancora definiti secondo il proprio diritto interno, abbiano, in materia di importazioni, percepito o, per contro, non riscosso ciò che, invece, avrebbero dovuto non percepire o, rispettivamente avrebbero dovuto riscuotere alla stregua della normativa comunitaria del settore come successivamente interpretata da sentenza della Corte di giustizia, tale sentenza valga, nell'ordinamento interno dello Stato membro, anche per quei rapporti ovvero no, ovvero entro determinati limiti ed a date condizioni: in quest'ultima ipotesi entro quali limiti ed a quali condizioni;
b)
se comunque, ancora in relazione all'art. 177 del Trattato, dal diritto comunitario sia vietato ovvero imposto ovvero sia per esso indifferente che il diritto nazionale attribuisca agli interessati, in relazione a quei medesimi rapporti, la potestà di agire in giudizio per esigere o per ripetere — sulla base dell'interpretazione data dalla sentenza della Corte di giustizia — quanto, rispettivamente, dovuto ma non percepito ovvero quanto indebitamente pagato.»
La mia opinione in proposito è la seguente:
La prima questione si estende al problema dell'ambito cronologico di operatività della sentenza in cui la Corte di giustizia ha interpretato in via pregiudiziale una disposizione di diritto comunitario. Il giudice proponente desidera vedere chiarito se ad una fattispecie anteriore alla sentenza interpretativa resa ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE la norma comunitaria si applichi nell'interpretazione ad essa data dalla Corte digiustizia o se un'applicazione del genere non si debba escludere in base ad altri principi di diritto comunitario.
Con la seconda questione il giudice proponente vorrebbe sapere se, ed in quale misura, il diritto interno debba attribuire agli interessati la potestà di agire in giudizio per far valere i diritti che scaturiscono da detta norma.
Poiché le due questioni sono strettamente correlate, è opportuno esaminarle insieme.
Come ho già accennato, la Corte di giustizia, in causa 113/75 (Frecassetti), ha chiarito che il prelievo da riscuotere in applicazione dei due regolamenti sul mercato dei cereali (regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, GU n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933, e regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, GU n. 117 del 19 giugno 1967, pag. 2269) deve essere invariabilmente quello in vigore il giorno dell'importazione. Come si debba determinare il «giorno dell'importazione», nel senso dei citati regolamenti, è stato ivi stabilito: rilevante è il momento in cui la dichiarazione d'importazione viene accettata dall'ufficio doganale. Questa interpretazione, che la Corte ha ricavato principalmente dalla natura intrinseca dei prelievi agricoli, deve valere anche per tutti gli altri regolamenti relativi ai mercati agricoli, che prevedano parimenti la riscossione del prelievo in vigore il giorno dell'importazione. Una analoga disposizione espressa è stata, in effetti, introdotta nell'organizzazione comune dei mercati per le carni bovine (regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, GU n. L 148 del 28 giugno 1968, pag. 24), rilevante ai fini della controversia principale, soltanto successivamente, con regolamento del Consiglio 24 decembre 1971, n. 2838 (GU n. L 286 del 30 dicembre 1971, pag. 1) e non era contenuta neppure nel regolamento del Consiglio 5 febbraio 1964, n. 14, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. 34 del 27 febbraio 1964, pag. 562), precedentemente in vigore.
Indipendentemente da una tale disciplina espressa, poteva però valere anche prima soltanto lo stesso principio. Ciò risulta già dalla natura dei prelievi, destinati principalmente a proteggere e stabilizzare il mercato comunitario, mediante la compensazione di oscillazioni dei prezzi del mercato mondiale. Ne consegue anzitutto che, per quanto riguarda l'aliquota del prelievo, ci si deve riferire al momento in cui la merce può influire in modo determinante sul mercato comunitario, cioè al momento in cui la merce giunge sul mercato interno della Comunità. Tale momento, come sappiamo da quando è stata pronunziata la sentenza della Corte di giustizia 15 giugno 1976, in causa 113/75 (Frecassetti), è quello in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione di volontà dell'importatore, secondo la quale egli intende far sdoganare la merce per l'importazione definitiva. Resta quindi da verificare se l'organizzazione di mercato per le carni bovine si debba applicare nella descritta interpretazione anche alle importazioni di carni bovine anteriori alla menzionata sentenza.
Le ditte convenute nei procedimenti principali rilevano che, in mancanza di una specifica indicazione da parte del diritto comunitario, i criteri per determinare l'efficacia temporale delle sentenze pregiudiziali si devono trarre dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Dopo una ampia analisi di tale giurisprudenza, per i cui particolari mi permetto di rinviare alla memoria delle convenute, esse pervengono alla conclusione che sia impossibile pronunziarsi, in generale, in favore del principio dell'efficacia «ex tunc» oppure di quello dell'efficacia «ex nunc» delle sentenze interpretative emesse in base all'art. 177 del Trattato CEE. La soluzione di tale questione dipende piuttosto dalle caratteristiche particolari dei diversi casi singoli, come pure dai diversi metodi e risultati dell'interpretazione. Se l'interpretazione si basa sul metodo storico o letterale, si deve allora presupporre una efficacia ex tunc della sentenza, mentre è da accogliersi il principio dell'efficacia ex nunc, se l'interpretazione è di tipo sistematico e tiene conto del retroterra normativo o socioeconomico e dei suoi sviluppi. Se la Corte si limita a dichiarare il significato di una norma, si deve presumere che l'interpretazione valga dall'entrata in vigore della norma in questione, mentre ciò non si può sempre supporre se la sentenza mira all'ulteriore evoluzione ed al completamento del diritto comunitario. Nel primo caso nulla si oppone all'attribuzione di efficacia retroattiva alla sentenza interpretativa, quando essa riconosca ai singoli, nei confronti degli Stati membri, diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. Quando invece dalla sentenza risultino obblighi per i privati v'è da verificare che l'efficacia ex-tunc non contraddica esigenze fondamentali di certezza del diritto. Dalla rilevanza «ultra partes» delle sentenze si potrebbe invero sostanzialmente dedurre che ad esse vada attribuita efficacia ex tunc. L'efficacia «erga omnes», da riconoscere, entro certi limiti, all'interpretazione pregiudiziale non consente, però, sempre di concludere per l'efficacia retroattiva. Così, la Corte di giustizia ha talvolta preferito rispondere con una formulazione indeterminata alla questione del momento a partire dal quale una determinata disposizione esplichi effetto diretto, dichiarando che l'efficacia diretta della norma interpretata risaliva «al più tardi» ad una data più precisamente definita. Nella sentenza 8 aprile 1976 in causa 43/75 (Defrenne) la Corte, richiamendosi a determinate circostanze eccezionali della fattispecie, indicava infine che l'efficacia retroattiva della sentenza era limitata.
A mio parere, gli argomenti riferiti non si possono tuttavia accogliere, per diversi motivi. Come giustamente rileva la Commissione, l'art. 164 del Trattato CEE assegna alla Corte un compito puramente giurisdizionale, che esclude qualsiasi attività legislativa. Quando la Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, viene investita di una questione pregiudiziale da parte di un giudice nazionale, le è consentito soltanto interpretare il diritto comunitario in maniera generale ed astratta, chiarendo il significato della norma da interpretare. Scopo dell'interpretazione deve sempre essere quello di conseguire le finalità del Trattato nel modo migliore. Come ho già puntualizzato nelle mie conclusioni in causa 61/79 (Denkavit), la sentenza resa in via pregiudiziale ha sempre carattere declaratorio, in quanto per mezzo dei tradizionali metodi interpretativi si individua il significato di una norma, ad essa immanente fin dall'inizio. Lo stesso vale quando la Corte, per mezzo di considerazioni di diritto comparato, colma lacune del diritto comunitario. Con ciò essa non crea, come sostengono le convenute nei procedimenti principali, diritto giurisdizionale, ma individua semplicemente principi generali di diritto comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri e pertanto componenti dell'ordine giuridico comunitario, come risulta in particolare dall'art. 215, 2o comma, del Trattato CEE.
Avendo dunque la Corte stabilito, in via interpretativa, in causa 113/75 (Frecassetti), che dalla «ratio» dei prelievi consegue che il prelievo deve essere riscosso esclusivamente nell'aliquota in vigore il giorno in cui la dichiarazione di importazione viene accettata dagli uffici doganali, tale determinazione sostanziale deve valere anche per tutte le altre organizzazioni dei mercati agricoli, che prevedano prelievi e perseguano pertanto la stessa finalità.
La sentenza resa dalla Corte ai sensi dell'art. 177 non può, del pari, essere priva di importanza giuridica per altri analoghi procedimenti pendenti davanti ai giudici nazionali. La rilevanza per tali giudici dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia risulta fra l'altro dal fatto che, dopo la sentenza della Corte 27 marzo 1963 in cause 28-30/62 (Da Costa & Schaake NV, Jacob Meijer NV e Hoechst-Holland NV c/Amministrazione olandese delle imposte, Race. 1963, pag. 63), i giudici nazionali di ultima istanza che intendono seguire tale interpretazione non sono più tenuti ad un nuovo rinvio alla Corte e le istanze giurisdizionali subordinate, nel caso non effettuino un nuovo rinvio, non possono adottare un'altra interpretazione senza applicare scorrettamente il diritto comunitario. L'interpretazione della Corte ha quindi effetto anche per l'organizzazione di mercato per le carni bovine, da applicarsi nel procedimento principale, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui una parte processuale le faccia valere, i giudici nazionali debbono applicare le citate disposizioni, fin dal momento della loro entrata in vigore nell'ambito nazionale, secondo tale interpretazione. Se l'interpretazione della Corte non si applicasse a fattispecie sorte prima della pronunzia della sentenza, ciò condurrebbe, come la Commissione giustamente fa notare, a privare una norma giuridica di efficacia per il passato o ad attribuire ad essa un altro significato, scindendo così temporalmente il diritto comunitario, in spregio del principio della certezza del diritto.
Quando la Corte in alcune sentenze interpretative perviene alla conclusione che una norma esplichi efficacia diretta «al più tardi» in una data meglio precisata, essa non vuole con ciò limitare nel tempo gli effetti della sentenza, ma intende semplicemente pronunziarsi sul momento dal quale la relativa norma esplica efficacia diretta. Una simile pronunzia non è però necessaria per i regolamenti, poiché essi, ai sensi dell'art. 189, 2o comma, del Trattato CEE, sono direttamente applicabili in ogni Stato membro dalla loro entrata in vigore. Applicabilità diretta in questo senso significa, come la Corte pone in risalto nella sentenza in causa 106/77 (Amministrazione delle finanze dello Stato e/SpA Simmenthal, sentenza 9 marzo 1978, Race. 1978, pag. 629), «che le norme di diritto comunitario devono esplicare la pienezza dei loro effetti,in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità». Come la Corte ha sottolineato con giurisprudenza costante, le disposizioni direttamente applicabili sono fonte di diritti e di obblighi per tutti coloro che esse concernono, che si tratti, indifferentemente, sia di Stati membri, sia di singoli. Dall'efficacia diretta, connessa col principio della preminenza del diritto comunitario, consegue poi «che qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria» (causa 106/77 -Simmenthal). Quindi, in sostanza, qualsiasi disposizione di un ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi legislativa, amministrativa, o giudiziaria, che conduca ad un affievolimento dell'efficacia del diritto comunitario, è incompatibile con le esigenze intrinseche dello stesso diritto.
Da questa esigenza di validità uniforme del diritto comunitario consegue, in relazione alla controversia di merito, che, in linea di principio, per i prelievi riscossi in misura troppo ridotta, a causa di un'erronea applicazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati, possono essere riscossi supplementi e che, in linea di principio, la realizzazione di tali diritti deve essere tutelata dai giudici nazionali. Come ho già indicato nelle conclusioni per le cause 68/79 (Hans Just I/S e/Ministero danese delle finanze) e 61/79 (Denkavit), in considerazione della giurisprudenza ivi citata, i giudici degli Stati membri possono tutelare tali diritti soltanto conformemente agli ordinamenti giuridici nazionali, fino a che il diritto comunitario non contenga un'autonoma normativa. Nell'applicare il diritto interno i giudici degli Stati membri debbono però, come ho dimostrato ancora nelle citate conclusioni, tener conto dei limiti indicati in causa 33/76 (Rewe-Zentralfinanz eG e Rewe-Zentral AG e/Landwirtschaftskammer für das Saarland, sentenza 16 dicembre 1976, Race. 1976, pag. 1989); il perseguimento dell'oggetto dei diritti derivanti dalle norme comunitarie non deve quindi essere conformato in modo meno favorevole rispetto alla realizzazione di analoghi diritti derivanti dalla legislazione nazionale ed il perseguimento di tale oggetto per vie legali non deve essere reso praticamente impossibile.
A mio parere, e contro l'opinione delle convenute nei procedimenti principali, non sussiste neppure alcuno spunto per ricavare dal diritto comunitario, per la soluzione del presente caso, ulteriori limiti; nemmeno qualora vengano riscossi ulteriori prelievi, che, in base ad una corretta interpretazione dell'organizzazione dei mercati per le carni bovine, si sarebbero dovuti esigere già prima. Il principio dell'applicabilità diretta dei regolamenti, principio elementare del diritto comunitario, non deve essere messo in discussione dalla tutela dell'affidamento, quando gli interessi dei cittadini del mercato comune possono essere protetti in altro modo, come verrà indicato. A questa conclusione mi conducono le seguenti riflessioni.
Determinante nell'applicazione del principio della tutela dell'affidamento, riconosciuto dal diritto comunitario, è la questione se mediante provvedimenti degli organi della Comunità si provochino modifiche imprevedibili o intrusioni nella situazione dei cittadini del mercato comune e se le loro aspettative rappresentino un affidamento legittimo, pertanto degno di tutela. Con la pronunzia della Corte in causa Frecassetti il diritto è stato tuttavia, come abbiamo visto, semplicemente dichiarato, e non creato. A differenza che nella sentenza in causa Frecassetti, la Corte, nella sentenza in causa Defrenne, ha invero espressamente delimitato il campo di operatività temporale della propria sentenza, poiché «nell'ignoranza del livello complessivo al quale le retribuzioni sarebbero state fissate, considerazioni imprescindibili di certezza del diritto riguardanti il complesso degli interessi in gioco, tanto pubblici quanto privati, ostano in modo assoluto a che vengano rimesse in discussione le retribuzioni relative al passato». A prescindere dalle diverse premesse, non si può comunque dedurre da questa sentenza, come tentano di fare le convenute nei procedimenti principali ed il Governo italiano, un principio generale, secondo cui, per motivi di certezza del diritto o di tutela dell'affidamento, il campo di operatività temporale di una sentenza interpretativa sarebbe limitato anche quando ciò non venga espressamente stabilito nella sentenza stessa.
Nella causa Frecassetti la Corte ha poi attribuito ai regolamenti in materia di mercati agricoli solamente il significato da presupporre secondo l'esperienza generale. Orbene, nel caso presente si poteva partire dal presupposto che, come la Corte ha chiarito già in causa 35/71 (Schleswig-Holsteinische landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft c/Hauptzollamt Itzehoe, sentenza 15 dicembre 1971, Race. 1971, pag. 1083), il momento da prendere in considerazione per l'applicazione della normativa sui prelievi deve essere identico in tutti gli Stati membri, onde evitare il pericolo di applicare diverse aliquote di prelievo a merci che si trovano nella stessa situazione economica nello stesso momento, e la cui introduzione nel territorio degli Stati membri esplica effetti comparabili sul mercato agricolo.
Tale interpretazione ha per conseguenza che il diritto italiano, in quanto in contrasto, non poteva essere applicato e che quindi la riscossione ad esso conforme era essa stessa illegittima. Se pertanto si agisce in giudizio per l'ulteriore riscossione della differenza, di giudici nazionali tocca anche accertare se la riscossione originariamente effettuata dalle competenti autorità fosse dovuta ad errore e se tale errore non potesse essere riconosciuto dai debitori del prelievo, in altri termini, se l'uteriore riscossione non sia esclusa, nella singola fattispecie, dal principio della tutela dell'affidamento, conosciuto da tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
A mio avviso è opportuno lasciar compiere tale verifica dai giudici nazionali, secondo il proprio ordinamento giuridico, per il fatto che gli ulteriori presupposti formali e materiali del diritto, come ho indicato nelle conclusioni per le cause 68/79 (Just) e 61/79 (Denkavit), sono determinati dal diritto nazionale, a causa dell'incompletezza del diritto comunitario. Se dunque una riscossione ulteriore è già esclusa a causa di altri presupposti o termini dell'azione, da valutarsi anch'essi secondo il diritto nazionale, non è necessario il rinvio al principio della tutela del- l'affidamento. Se questo non è però il caso, i giudici nazionali devono poter far ricorso alla tutela del legittimo affidamento, quando la riscossione di tributi troppo poco elevati si effettui, ad esempio, in base ad informazioni date dalle competenti autorità, a disposizioni generali risultate successivamente non applicabili, o ad un errore delle autorità competenti non riconoscibile dal singolo in buona fede.
Sulla base delle precedenti considerazioni propongo che le questioni pregiudiziali vengano risolte come segue:
1.
I regolamenti comunitari debbono essere applicati dai giudici nazionali dal momento della loro entrata in vigore, di norma nell'interpretazione ad essi data dalla Corte in una sentenza posteriore, a meno che la Corte non abbia essa stessa delimitato espressamente nella sentenza l'ambito temporale di applicazione, oppure la questione di interpretazione venga nuovamente sottoposta alla Corte.
2.
Il diritto nazionale deve attribuire agli interessati la potestà di agire in giudizio per la realizzazione dei diritti derivanti dal regolamento. Al diritto di azione possono però essere posti limiti, in particolare dal diritto nazionale per tutelare il legittimo affidamento dei singoli.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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