CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 31 GENNAIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa vi è stata rinviata dalla Cour d'Appel di Parigi, la quale vi chiede se, in caso d'importazione, ad opera di una società francese, di vino dal Marocco, la normativa comunitaria — e in particolare i regolamenti n. 974/71 del Consiglio e nn. 648/73 e 649/73 della Commissione — imponga che gli importi compensativi monetari di cui l'importatore francese ha fruito siano da questo trasferiti all'esportatore marocchino.
La lite principale trae origine da un contratto stipulato il 18 giugno 1974 dall'Office de Commercialisation et d'Exportation (OCE), ente pubblico marocchino, con la Société Anonyme Méditerranéenne et Atlantique des Vins, Samavins.
A norma dei regolamenti della Commissione 1° marzo 1973, n. 648, che reca modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari, e n. 649, che fissa detti importi, la Samavins fruiva, all'atto dell'importazione del vino in Francia, di importi compensativi monetari, detratti dai dazi doganali che essa aveva pagato. L'OCE gliene chiedeva il trasferimento, ma essa rifiutava.
Il richiamo fatto dalla Cour d'Appel di Parigi al regolamento del Consiglio n. 974/71 dà luogo ad un rilievo. Si deve infatti precisare che, nella versione originaria, questo provvedimento il quale, come sapete, ha istituito il sistema degli importi compensativi monetari, non riguardava gli scambi con i paesi a moneta deprezzata, come la Francia nel 1974. Come l'avvocato generale Warner ha ricordato nelle conclusioni per la causa 94/77 (Zerbone, Racc. 1978, pag. 121), solo col regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509, il suo articolo 1, n. 1, è stato modificato onde rendere gli importi compensativi monetari applicabili in uno Stato membro con moneta deprezzata.
Per risolvere la precisa questione della Cour di Parigi, è sufficiente rilevare che la normativa comunitaria nel campo agrimonetario si limita a stabilire che gli importi compensativi sono versati o sono dovuti dall'operatore incaricato delle formalità doganali. L'eventuale divisione, ad opera di questo, con la propria controparte della somma riscossa o versata esula manifestamente dal diritto comunitario. Questo riguarda unicamente le relazioni fra l'amministrazione doganale e l'operatore che è in contatto diretto con essa. Le relazioni fra questi e le proprie controparti dipendono dalla loro autonoma volontà, la quale trova espressione nel contratto che li vincola, e la soluzione può essere trovata su questo piano esclusivamente contrattuale.
Per questo motivo vi propongo di risolvere come segue la questione sottopostavi dalla Cour d'Appel di Parigi:
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in caso d'importazione di merci che diano luogo al versamento d'importi compensativi monetari, il diritto comunitario non impone affatto che detti importi di cui l'importatore ha fruito siano da questo trasferiti all'esportatore.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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