CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 17 GENNAIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il presente procedimento è iniziato in seguito a rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato francese e verte su questioni relative al più remoto dei regimi comunitari per la riduzione delle eccedenze nel settore lattiero-caseario mediante il versamento di premi per la macellazione delle vacche e per l'astensione dalla cessione del latte e dei latticini. Nella fattispecie si tratta di un premio di quest'ultimo tipo, che, per brevità, chiamerò «premio di non commercializzazione». ( 2 )
Il regime veniva stabilito con regolamento (CEE) del Consiglio n. 1975/69, che entrava in vigore l'11 ottobre 1969 e che chiamerò «primo regolamento del Consiglio».
Nella parte dispositiva di questo regolamento, il Titolo I riguarda i premi di macellazione, la cui attribuzione era subordinata, in particolare, alla condizione che il beneficiario rinunciasse intregralmente alla produzione di latte e facesse macellare tutte le vacche da latte presenti nella sua azienda entro un termine estendentesi al massimo fino al 30 aprile 1970.
Il Titolo II conteneva norme relative ai premi di non commercializzazione, le quali, per quel che ci interessa, disponevano quanto segue:
«Articolo 5
Gli agricoltori che possiedono più di 10 vacche da latte possono beneficiare, dietro loro richiesta e alle condizioni qui appresso indicate, di un premio di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Articolo 6
La concessione del premio è subordinata, in particolare, all'impegno scritto del beneficiario di rinunciare totalmente e definitivamente a cedere il latte e i prodotti lattiero-caseari.
Articolo 7
1. Il premio ammonta a 200 unità di conto per ogni vacca da latte appartenente all'azienda agricola alla data della presentazione della domanda.
2. La concessione del premio è limitata al numero di vacche da latte che appartengono, a una data di riferimento fissata da ciascuno Stato membro, all'azienda gestita dal beneficiario ...
Articolo 8
1. Il pagamento del premio avviene in cinque versamenti.
2. Un importo di 100 unità di conto per vacca da latte è versato entro i 3 mesi successivi all'impegno scritto di cui all'articolo 6.
Il saldo è pagato annualmente in quattro frazioni uguali, se il beneficiario ha dimostrato in modo soddisfacente alla autorità competente di essere in possesso di un numero di unità di bovini adulti uguale o superiore al numero di vacche da latte di cui era in possesso alla data della presentazione della domanda e di aver rispettato l'impegno scritto di cui all'articolo 6».
Il Titolo III comprendeva disposizioni generali, fra le quali devo ricordare :
—
l'art. 9, secondo cui dovevano essere adottate disposizioni di attuazione secondo la «procedura del comitato di gestione» (il comitato in parola è quello «per le carni bovine»);
—
l'art. 10, il quale disponeva che gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo, tale procedura, ad imporre condizioni supplementari per la concessione di premi;
—
l'art. 11, a norma del quale
«Qualora l'impegno di cui all'articolo ... 6 non sia stato rispettato entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di premio, gli Stati membri procedono al recupero del premio, senza pregiudicare eventuali sanzioni penali»;
—
l'art. 12, secondo cui la Sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia avrebbe rimborsato agli Stati membri il 50 % dei premi corrisposti in forza del regolamento.
In conformità agli artt. 9 e 10, la Commissione adottava il regolamento (CEE) n. 2195/69, che entrava in vigore il 6 novembre 1969 e che chiamerò «primo regolamento della Commissione». Farò cenno, ora, delle disposizioni di questo testo che hanno rilevanza rispetto ai problemi sollevati dalla presente causa.
Gli artt. 1 e 2 contenevano un certo numero di definizioni, e in particolare quella di «unità di bovini adulti».
Gli artt. 3-10 stabilivano in modo dettagliato il procedimento per la richiesta e per il versamento dei premi di macellazione, procedimento che implicava fra l'altro il fatto che ciascuna vacca destinata alla macellazione fosse marcata e accompagnata, fino al macello, da una specie di carta d'identità «scheda segnaletica»). Il versamento del premio al richiedente poteva aver luogo allorché questi avesse presentato all'autorità competente le schede segnaletiche di tutte le sue vacche, ciascuna completata da un attestato del responsabile del macello o di un veterinario ufficiale, relativo alla morte dell'animale.
Gli artt. 12-15 stabilivano il procedimento per la richiesta e per il versamento dei premi di non commercializzazione. In proposito, non ritengo di dover entrare in particolari, se non per dire che tale procedimento era principalmente basato sul computo delle vacche da latte presenti nell'azienda del beneficiario ad una certa data di riferimento fissata da ciascuno Stato membro. Ciò corrispondeva a quanto disposto dall'art. 7 del primo regolamento del Consiglio. Ai sensi dell'art. 14, n. 2, lett. b), l'impegno di rinunciare alla cessione del latte e dei prodotti lattiero-caseari doveva essere soddisfatto entro sei mesi dalla data della firma dell'impegno stesso.
L'art. 16 era importante perché-chiariva ciò che risultava oscuro nel primo regolamento del Consiglio, cioè che i premi corrisposti dovevano essere recuperati non soltanto se il beneficiario non manteneva l'impegno di astenersi dalla cessione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, ma anche se non adempiva l'obbligo di essere in possesso del prescritto numero di «unità di bovini adulti». Detto articolo era redatto nei seguenti termini:
«Se il beneficiario non ha dimostrato in modo soddisfacente all'autorità competente di essere in possesso del numero di unità di bovini adulti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1975/69, gli Stati membri procedono al recupero dell'importo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, di questo stesso regolamento».
L'art. 18 precisava che il premio di macellazione e il premio di non commercializzazione non erano cumulabili per una stessa azienda. Esso aveva il seguente tenore:
«I premi di cui agli articoli 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 1975/69 non sono cumulabili per una stessa azienda».
L'art. 19 autorizzava gli Stati membri ad imporre condizioni supplementari per la concessione dei premi, ivi comprese quelle «relative alla cessione temporanea o definitiva dell'azienda del beneficiario». È pacifico che condizioni del genere non erano state imposte in Francia.
Il primo regolamento del Consiglio veniva modificato col regolamento (CEE) del Consiglio n. 1386/70, che entrava in vigore il 1o agosto 1970 e che chiamerò «secondo regolamento del Consiglio». Circa i premi di non commercializzazione, nel preambolo di questo secondo regolamento si considerava che:
«... l'esperienza acquisita dimostra l'opportunità di precisare e modificare alcune condizioni che disciplinano la concessione di detto premio, in particolare qualora l'azienda non sia gestita dal richiedente del premio durante il periodo di pagamento del premio e qualora, a seguito di circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente, quest'ultimo non sia in grado di far fronte ai suoi impegni;
... sembra giusto consentire ai beneficiari dei premi già concessi di beneficiare, a loro richiesta, delle disposizioni previste nel presente regolamento».
In sostanza, l'art. 1 del secondo regolamento del Consiglio era inteso ad aggiungere all'art. 5 del primo regolamento del Consiglio una nuova disposizione del seguente tenore:
«2.
Ogni successore nell'azienda ha il diritto di impegnarsi a proseguire l'esecuzione degli obblighi assunti dal suo predecessore. In questo caso gli acconti pagati restano acquisiti da quest'ultimo ed il saldo dei premi è versato al suo successore».
Con l'art. 2 si aggiungeva all'art. 9 del primo regolamento del Consiglio una espressa clausola attributiva di competenza quanto alla determinazione dei «casi di forza maggiore che permettono l'annullamento o la sospensione degli obblighi dell'interessato».
L'art. 3 stabiliva:
«A richiesta dell'interessato, le disposizioni previste nel presente regolamento sono applicate ai premi concessi anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento».
Con l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione n. 2240/70, che entrava in vigore l'8 novembre 1970 e che chiamerò «secondo regolamento della Commissione», l'art. 16 del primo regolamento della Commissione veniva modificato per disporre — per ciò che ora importa — quanto segue:
«1.
Se il beneficiario o qualsiasi successore nell'azienda che si sia impegnato nei confronti della competente autorità ad assolvere gli obblighi sottoscritti dal predecessore non ha dimostrato in modo soddisfacente all'autorità competente di essere in possesso del numero di unità di bovini adulti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1975/69, gli Stati membri procedono al recupero dell'importo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento.
2.
Gli organismi competenti ammettono come casi di forza maggiore che giustifichino il non recupero dell'importo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1975/69, le circostanze esterne aventi un carattere anormale che rendono definitivamente impossibile al beneficiario o al suo successore, se non a prezzo di sacrifici eccessivi, l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1975/69. In particolare, possono essere considerate come tali le circostanze seguenti:
a)
decesso del beneficiario,
b)
incapacità di lunga durata del beneficiario ad esercitare la sua professione,
c)
espropriazione di almeno il 50 % della superficie agraria utile dell'azienda gestita dal beneficiario purché tale espropriazione non fosse prevedibile il giorno dell'impegno di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1975/69».
Il nuovo art. 16 conteneva inoltre, al n.3, una disposizione relativa ai casi di forza maggiore che rendessero temporaneamente impossibile, per la persona interessata, l'osservanza dell'obbligo di essere in possesso del prescritto numero di «unità di bovini adulti» e nella quale si indicavano, a titolo di esempio, i casi di inondazione grave, di distruzione accidentale degli edifici adibiti all'allevamento e di epizoozia.
L'art. 2, come l'art. 3 del secondo regolamento del Consiglio, attribuiva all'interessato la facoltà di chiedere l'applicazione delle disposizioni così modificate ai premi di non commercializzazione concessi prima dell'entrata in vigore del secondo regolamento della Commissione.
Il sistema dei premi contemplato dai suddetti regolamenti veniva abolito, col regolamento (CEE) del Consiglio n. 1290/71, con effetto dal 30 giugno 1971. Tuttavaia, a causa delle persistenti difficoltà del settore lattiero-caseario, il Consiglio istituiva un nuovo sistema di premi col regolamento (CEE) n. 1353/73, che rimaneva in vigore sino alla fine del 1974. Un terzo regime, tuttora in vigore, veniva istituito col regolamento (CEE) del Consiglio n. 1078/77.
Si è richiamata la nostra attenzione sulle disposizioni inerenti a questi ultimi due regimi, molto più dettagliate e precise di quelle del primo regime. Non penso, però, che queste norme successive possano essere di ausilio per l'interpretazione dei regolamenti che stabilivano il primo regime.
Passo ora a considerare i fatti della causa.
La ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato francese, sig.ra Marie-Louise Damas, è proprietaria di una tenuta di 65 ettari a Garderon, Bretagne d'Armagnac, nel dipartimento del Gers. Il convenuto è il Fonds d'orientation et de régularisation des Marchés agricoles (FORMA), ente competente per l'applicazione del regime dei premi in Francia.
Il 2 aprile 1970, la sig.ra Damas ed il suo «métayer» (mezzadro) Angelo Arbusti firmavano congiuntamente, al fine di ottenere il premio di non commercializzazione, una dichiarazione (allegato 2 delle osservazioni del FORMA) dalla quale risultava che, in quel momento, nell'azienda erano presenti 21 vacche e 2 tori. L'8 aprile 1970, agendo per conto della sig.ra Damas e di Angelo Arbusti, il figlio di questi, Joseph Arbusti, sottoscriveva, come richiesto dall'art. 6 del primo regolamento del Consiglio, l'impegno scritto di rinunciare totalmente e definitivamente alla cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari (allegato 3 delle osservazioni del FORMA). Tenuto conto del termine di sei mesi concesso per l'adempimento, l'impegno doveva essere soddisfatto entro l'8 ottobre 1970.
Il 19 ottobre 1970 la sig.ra Damas riceveva dal FORMA la prima rata del premio, per una somma di 11663,84 FF. Come ricorderete, la prima rata corrispondeva alla metà dell'importo totale del premio.
A quanto pare, nel giugno 1971, la Direzione dipartimentale dell'agricoltura cominciava a sospettare che la sig.ra Damas e Angelo Arbusti non mantenessero il loro impegno, in quanto da un rendiconto presentato dalla locale cooperativa lattiero-casearia «Tempé Lait» risultava che essi continuavano a vendere latte, e faceva quindi eseguire dei controlli dai propri funzionari (in proposito riferiscono le lettere datate 25 maggio 1972 e 23 settembre 1972, inviate dal direttore dipartimentale dell'agricoltura al direttore del FORMA — allegati 7 e 8 alle osservazioni del FORMA).
In base alle informazioni ricevute dalla suddetta Direzione, il FORMA concludeva che la sig.ra Damas aveva continuato a vendere latte dopo l'8 ottobre 1970 e, di conseguenza, le chiedeva di restituire la prima rata del premio di non commercializzazione. Poiché l'interessata non ottemperava a tale invito, il 14 marzo 1972 il FORMA le notificava una ingiunzione esecutiva («état exécutoire»), secondo cui essa risultava debitrice del FORMA per la somma di 11663,84 FF (allegato 5 alle osservazioni del FORMA).
La sig.ra Damas adiva il Tribunal administratif di Pau per ottenere l'annullamento dell'ingiunzione. Poiché detto Tribunale respingeva la sua domanda, essa proponeva ricorso al Consiglio di Stato.
La Damas contesta i fatti sui quali il FORMA ha basato il proprio provvedimento. Essa ha potuto produrre in causa attestati del gestore della cooperativa Tempé Lait in data 4 febbraio 1972 e 4 aprile 1972, che smentiscono quanto risulta dal rendiconto del giugno precedente e certificano che la sig.ra Damas e Angelo Arbusti hanno cessato di vendere latte dal 7 e, rispettivamente, dall'8 settembre 1970. Ciò che, a dire della Damas, è avvenuto in seguito si può a mio avviso riassumere come segue:
Intendendo procedere alla riconversione del proprio bestiame da latte in bestiame per la produzione di carne, essa vendeva taluni dei suoi capi, e precisamente a Joseph Arbusti, che li trasferiva in un'altra fattoria da lui gestita in proprio e continuava la vendita del latte. Allo scopo suddetto, essa acquistava poi vitelli da allevamento. Tuttavia, il suo piano di riconversione doveva essere abbandonato a causa del ritiro dall'attività, nel novembre 1970, per motovi di salute, di Angelo Arbusti. Il 27 agosto 1971 la sig.ra Damas concludeva un contratto d'affitto con un certo sig. Jegerlehner, contratto che doveva avere effetto retroattivo al 1o novembre 1970. Esso riguardava, a quanto pare, l'intera azienda, ma la Damas si riservava il diritto di sfruttare alcuni terreni fino al momento della liquidazione della sua impresa di allevamento. Il latte prodotto dalle restanti vacche da latte veniva usato esclusivamente per l'allattamento dei vitelli. Dal novembre 1970, la sig.ra Damas e Angelo Arbusti cessavano ogni attività di gestione agricola che non fosse di liquidazione.
Il Consiglio di Stato, nell'ordinanza di rinvio, formula le seguenti quest'ioni:
«La decisione della controversia è subordinata alla soluzione del quesito relativo alla portata dell'impegno di cui ai regolamenti summenzionati ed in particolare 1) se detto impegno abbia carattere personale oppure sia connesso al fondo e quali siano le conseguenze, nei confronti del diritto al premio, in caso di alienazione della proprietà dell'azienda o di cessione del diritto di usufruirne; 2) se l'impegno riguardi il bestiame e se, in caso di vendita dei capi da latte relativamente ai quali era stato attribuito il premio, l'obbligo incombente al venditore passi all'acquirente».
L'esame della questione sub 2) non richiederà molto tempo. Nelle sue osservazioni scritte, il FORMA ha sostenuto che la soluzione dovrebbe essere in senso affermativo, ma in udienza l'avvocato del FORMA ha dichiarato, con tutta semplicità, di non poter mantenere tale punto di vista. In definitiva, in udienza, tutti gli interessati sono stati unanimi nel ritenere che l'impegno non può riguardare il bestiame passato nelle mani dell'acquirente. Ciò, a mio avviso, dovrebbe essere esatto. Basta pensare al procedimento stabilito per il versamento del premio di macellazione, implicante la marcatura di ciascuna vacca e la condizione che questa sia accompagnata ovunque da un documento che garantisca la sua destinazione al macello («scheda segnaletica»), per confrontarlo col procedimento per il versamento dei premi di non commercializzazione, il quale non implica una siffatta identificazione continua delle vacche di cui trattasi. Va inoltre tenuto presente che il duplice obbligo assunto da colui che richiedesse un premio di non commercializzazione era quello di rinunciare per cinque anni alla vendita del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di conservare in suo possesso, per lo stesso periodo, il prescritto numero di «unità di bovini adulti». Nella maggior parte dei casi, l'adempimento di tale obbligo rendeva necessaria la vendita delle vacche da latte e l'acquisto di bestiame da carne. A chi poteva essere venduta una vacca da latte (a prescindere dai macelli) se non ad un altro allevatore di vacche da latte? Ma forse è sufficiente osservare che invano si cercherebbe nei regolamenti in questione qualsiasi spunto a sostegno della tesi secondo cui l'onere derivante dall'impegno di astenersi dalla cessione del latte o dei latticini si trasferirebbe col possesso delle vacche.
Né nei regolamenti si rinviene alcuna disposizione nel senso che detto onere sia connesso al fondo, così da vincolare automaticamente il successore nella gestione di quest'ultimo. Sembra dubbio, invero, tenuto conto dell'art. 222 del Trattato CEE, che il Consiglio avesse il potere di creare un siffatto gravame.
Si deve perciò concludere che l'impegno aveva carattere personale; il vero problema, nella fattispecie, è quello sollevato nella seconda parte della questione 1) del Consiglio di Stato, ove si chiede «quali siano le conseguenze, nei confronti del diritto al premio, in caso di alienazione della proprietà dell'azienda o di cessione del diritto di usufruirne».
È evidente che gli autori del secondo regolamento del Consiglio e del secondo regolamento della Commissione sono partiti dal presupposto che, in base al primo regolamento del Consiglio e al primo regolamento della Commissione, colui che richiedeva un premio di non commercializzazione non poteva adempiere i suoi obblighi se non continuava a gestire la propria azienda per l'intero periodo di cinque anni. E questa la ragione per cui essi offrivano al successore nella gestione del fondo la facoltà di assumere tali obblighi a proprio carico, e stabilivano che, se veniva fatto uso di tale facoltà, il richiedente aveva il diritto di trattenere le rate del premio già percepite e il successore avrebbe avuto diritto alle rate successive. Per lo stesso motivo essi adottavano le norme (cui ho fatto riferimento, in modo alquanto prolisso) relative ai casi di forza maggiore, ed in particolare al caso di decesso o durevole incapacità del richiedente, e stabilivano che la facoltà di cui sopra o le norme relative ai casi di forza maggiore si applicavano, a richiesta dell'interessato, ai premi concessi prima dell'entrata in vigore di detti regolamenti.
Ricorderete che il secondo regolamento del Consiglio entrava in vigore il 1o agosto 1970 e il secondo regolamento della Commissione l'8 novembre 1970. Tuttavia, non risulta che la sig.ra Damas abbia cercato di ottenere ch'essi venissero applicati nei suoi confronti. Essa si è basata sulla dichiarazione contenuta in una circolare emessa il 26 gennaio 1970 dal Ministro francese dell'agricoltura, e sostanzialmente ripetuta in una lettera inviatale il 6 aprile 1970 dal direttore dipartimentale dell'agricoltura del Gers, avente il seguente tenore:
«Si richiama l'attenzione su una delle conseguenze del carattere personale degli impegni che dovranno essere sottoscritti dai beneficiari di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Il carattere personale di tale impegno implica che, in caso di cessazione dell'attività da parte dei beneficiari e indipendentemente dalla causa della cessazione (decesso, pensionamento, espropriazione dei fondi ...) prima della fine del periodo quinquennale nel corso del quale siano state versate le 4 rate per la liquidazione del premio, le somme percepite dai beneficiari restano a questi ultimi.
L'art. 16 del regolamento n. 2195/69 si applica invece ai beneficiari che, continuando a svolgere la propria attività in agricoltura, cessino di produrre carne bovina, o non siano in possesso del numero di unità di bovini adulti richiesto per la liquidazione del premio».
Ora, si tratta di stabilire se tale dichiarazione sia esatta, con la conseguenza che gli autori del secondo regolamento del Consiglio e del secondo regolamento della Commissione avrebbero commesso un errore d'interpretazione quanto agli effetti del primo regolamento del Consiglio e del primo regolamento della Commissione.
A mio avviso, ciò sarebbe strano perché significherebbe che la Commissione si sarebbe impegnata a versare somme di denaro non solo al fine di garantire la cessazione del commercio del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per cinque anni, da parte di determinate imprese agricole, ma anche, e alternativamente, allo scopo di procurare una buonuscita a singoli allevatori di vacche da latte, ciascuno dei quali sarebbe stato libero, dopo aver riscosso una o più rate del premio, di cedere la propria azienda ad altri, con la possibilità, per questi, di riprendere immediatamente, nell'ambito della stessa, il commercio del latte e dei latticini.
Inoltre, questa tesi mi sembra inconciliabile con il tenore del primo regolamento del Consiglio.
Il testo del preambolo di tale regolamento è particolarmente significativo. Dopo aver chiarito che lo scopo del regime istituito dal regolamento stesso era quello di incoraggiare la rinunzia alla produzione del latte e la rinunzia al commercio del latte e dei prodotti lattie-ro-caseari, e dopo aver fatto riferimento ai premi di macellazione come ad uno dei mezzi per conseguire tale scopo, il preambolo proseguiva considerando che :
«è possibile raggiungere l'obiettivo prefisso concedendo inoltre premi agli imprenditori agricoli che, senza cessare la loro produzione, rinuncino totalmente e definitivamente alla commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; è tuttavia necessario limitare la concessione di tale premio alle aziende la cui produttività lattiero-casearia è relativamente cospicua».
Fin dall'inizio era quindi previsto che i premi di non commercializzazione sarebbero stati corrisposti agli imprenditori agricoli che non avessero cessato la produzione e per determinate «aziende».
Inoltre, l'esistenza di una specifica e continua attività di gestione dell'«azienda» per la quale doveva essere corrisposto il premio sembra essere presunta in numerose disposizioni di entrambi i regolamenti.
L'unica norma che, nell'ambito di questi, contemplava espressamente la possibilità della cessazione dell'attività da parte del beneficiario del premio era l'art. 19, n. 1, lett. b), del primo regolamento della Commissione, che autorizzava gli Stati membri ad imporre ulteriori condizioni «relative alla cessione temporanea o definitiva dell'azienda del beneficiario». Indubbiamente, questa norma, se avulsa dal contesto, potrebbe suggerire che il beneficiario del premio poteva cedere la propria azienda, con l'unico limite delle speciali condizioni imposte dallo Stato membro interessato (condizioni che non esistevano in Francia). Ritengo tuttavia più esatto interpretare detta disposizione inserendola nel complesso del regime di cui trattasi, nel senso ch'essa attribuiva agli Stati membri il potere di dettare norme specifiche per i casi del genere di quelli da essa richiamati. Secondo questa interpretazione, deve ritenersi che gli Stati membri siano stati privati di tale potere in seguito all'emanazione del secondo regolamento del Consiglio.
Condivido perciò la tesi del FORMA, secondo cui, dato il carattere personale degli obblighi assunti da colui che avesse chiesto un premio di non commercializzazione, l'adempimento di tali obblighi richiedeva da parte dell'interessato un fare ed un non fare rispetto ad una determinata azienda (conservare il possesso del prescritto numero di «unità di bovini adulti» e astenersi dalla cessione del latte e dei prodotti lattiero-caseari), cosicché qualsiasi suo atto di disposizione relativo all'azienda implicava necessariamente una violazione di tali obblighi, sempreché non dovessero applicarsi le disposizioni del secondo regolamento del Consiglio o del secondo regolamento della Commissione.
Di conseguenza sono del parere che, risolvendo le questioni sottopostevi dal Consiglio di Stato francese, dovreste dichiarare che:
1)
L'obbligo di astenersi dalla cessione del latte e dei prodotti lattiero-caseari per un periodo di cinque anni e l'obbligo di conservare, per lo stesso periodo, il possesso di un numero di unità di bovini adulti non inferiore al numero delle vacche da latte presenti nell'azienda alla data della presentazione della domanda di un premio di non commercializzazione, obblighi imposti al richiedente dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1975/69 e dal regolamento (CEE) della Commissione n. 2195/69, non erano connessi al fondo, così da trasferirsi automaticamente a carico di qualsiasi acquirente. Tuttavia, se avesse ceduto la proprietà del fondo, o il diritto di usufruirne, durante il suddetto periodo di cinque anni, il richiedente si sarebbe precluso — salvo restando quanto disposto dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1386/70 e dal regolamento (CEE) della Commissione n. 2240/70 — la possibilità di adempiere tali obblighi, con la conseguenza che avrebbe perduto il diritto a successive rate del premio e sarebbe stato tenuto a restituire quelle già percepite.
2)
Detti obblighi non erano inerenti al bestiame, così da vincolare eventuali acquirenti delle vacche riguardo alle quali fosse stato attribuito il premio.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
( 2 ) Nella traduzione italiana viene omesso il successivo ca-poverso del lesto delle presemi conclusioni, significativo solo per la versione inglese (n.d.t.).
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