CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 4 DICEMBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa è stata intentata dalla Commissione contro la Repubblica francese, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE. La Commissione sostiene che istituendo, con la legge finanziaria per il 1976, un «contributo sull'uso della riprografia» («redevance sur l'emploi de la reprographie»), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile in forza:
i)
dell'art. 12 del Trattato, che impone agli Stati membri di astenersi dall'istituire fra loro nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente; e
ii)
dell'art. 113 del Trattato e dei regolamenti del Consiglio che istituiscono la tariffa doganale comune, che impongono agli Stati membri di astenersi dall'istituire dazi o tasse del genere negli scambi coi paesi terzi (vedasi, ad esempio, sentenze 37 e 38/73 Diamantarbeiders c/Indiamex, Race. 1973, pag. 1609).
La disposizione della legge finanziaria per il 1976 (30 dicembre 1975, n. 75-1278) di cui trattasi nella fattispecie è l'art. 22 con cui si istituiva, a partire dal 1o gennaio 1976, (a) un contributo a carico degli editori in ragione delle vendite, tranne che per le esportazioni, di libri ed altre «ouvrages de librairie de toute nature» (opere di libreria di qualsiasi natura) da essi pubblicate, ad eccezione dei manuali scolastici, delle pubblicazioni scientifiche e religiose, e altre, e (b) il contributo qui in questione.
Il gettito di detti contributi veniva destinato, in forza dell'art. 22, ad un ente denominato «Centre national des lettres». Esse dovevano registrarsi in entrata in un conto speciale denominato «Fonds national du livre» aperto nella contabilità del «Trésor» (Tesoro).
Il contributo sull'uso della riprografia doveva pagarsi (i) sulle vendite e consegne a sé stessi, tranne che per l'esportazione, di apparecchi di riprografia effettuate dalle imprese che li hanno prodotti o fatti produrre in Francia e (ii) sulle importazioni degli stessi apparecchi. L'aliquota era in entrambi i casi del 3 %. Un «arrêté» (decreto ministeriale) doveva stabilire l'elenco degli apparecchi ai quali si offriva il contributo.
Detto decreto è stato di fatto promulgato il 12 luglio 1976. Esso elenca i tipi d'apparecchi di riprografia soggetti al contributo, come segue (i numeri fra parentesi si riferiscono alla «nomenclature generale des produits», che sembra esser basata sulla tariffa doganale comune) :
«Machines à imprimer offset, de 500 kg. ou moins, d'un format égal ou inférieur à 305x445 mm (84.35.31.0 et ex 84.35.33.1);
Duplicateurs hectographiques (84.54.31.0);.
Duplicateurs à stencils (84.54.39.0);
Appareils photographiques spéciaux pour la copie des documents (90.07.13.1);
Microlecteurs combinés avec un appareil de reproduction (ex 90.09.11.0);
Appareils de photocopie à système optique (90.10.22.0);
Appareils de thermocopie (90.10.32.0);
Appareils de photocopie par contact, d'un format égal ou inférieur à 305 x 445 mm (90.10.42.0)».
La storia del Centre national des lettres risale al 1946. In tale anno veniva emanata una legge (legge 11 ottobre 1946, n. 46-2196), che istituisce una «Caisse nationale des lettres», ente munito di personalità giuridica, dotato di autonomia finanziaria e situato sotto l'egida del «Ministre de l'éducation nationale». In breve, il suo scopo originario era di apportare un aiuto finanziario agli scrittori e agli editori francesi. Le sue risorse provenivano principalmente da imposte sulla cifra d'affari di editori francesi e sui diritti da essi pagati agli autori. Con una legge del 1956 (legge 25 febbraio 1956, n. 56-202) si aggiungevano a queste risorse, diritti derivanti da una proroga, al solo profitto della Caisse, del termine per i diritti d'autore sulle opere letterarie oltre il termine valido fino ad allora. Queste imposte e detta proroga del termine dei diritti d'autore venivano abrogati dall'art. 22 della legge finanziaria per il 1976. Con un «décret» del 1973 (14 giugno 1973, n. 73-539), il nome della Caisse veniva cambiato in «Centre national des lettres» e l'ente veniva posto sotto l'egida del «Ministre des affaires culturelles». Nel corso degli anni, la legislazione (in particolare la legge del 1956, il decreto dello stesso anno, 29 novembre 1956, n. 56-1215, il decreto del 1961, 17 luglio 1961, n. 61-739, il decreto del 1973 e il decreto del 1976, 30 gennaio 1976, n. 76-113) modificava la costituzione del Centro ed ampliava la sua finalità; ma tutto ciò è irrilevante ai fini della nostra causa, salvo forse il fatto che il Centro può ora venire in aiuto non solo degli autori francesi, ma anche di autori di altre nazionalità che scrivono in francese e, com'è stato sottolineato dal Governo francese, degli autori di traduzioni in francese d'opere scritte in altre lingue.
Le fonti di reddito del Centro sono indicate all'art. 15 del decreto 30 gennaio 1976. Oltre i contributi imposti dall'art. 22 della legge finanziaria per il 1976, esse comprendono sussidi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, donazioni e legati, e varie altre fonti. Quanto all'importo dei proventi che il Centro trae dai contributi, l'agente della Commissione si è richiamato, in udienza, alla risposta fornita dal «Ministre de la culture et de la communication» ad un'interrogazione parlamentare scritta relativa alle entrate ed alle spese del Centro, che è riportata nel Journal officiel de la République française (n. 39 A.N. (Q.) del 29 settembre 1980). Le cifre fornite dal ministro, che sono naturalmente espresse in franchi francesi, possono stabilirsi come segue:
Tabella 1
Anni
1977
1978
1979
Contributo sugli editori
5 140 371
6 306 295
7 784 682
Contributo sugli apparecchi di riprografia
18 895 134
21 097 744
25 554 510
Totale
24 035 505
27 404 039
33 339 192
Nella fase scritta del procedimento, sono sorti fra le parti contrasti sul punto relativo alla misura in cui il contributo sugli apparecchi di riprografia grava, da una parte, sugli apparecchi prodotti in Francia e, dall'altra, sugli apparecchi importati. In base alle statistiche per il 1976, 1977 e per il 1978, la Commissione ha sostenuto che il valore degli apparecchi prodotti in Francia e soggetti al contributo era inferiore all'I % del valore degli apparecchi importati e che tale percentuale era in diminuzione. Inoltre, secondo la Commissione, le cifre che risultano dalle statistiche devono essere adeguate al fine di tener conto delle diverse fasi di distribuzione nelle quali gli apparecchi importati e gli apparecchi di produzione nazionale sono, rispettivamente, soggetti al contributo e, su detta base, il valore della produzione francese può stimarsi pari allo 0,33 % del valore delle importazioni. Il Governo francese, d'altra parte, ha sostenuto, in base ad altri elementi, che la produzione francese ammonta ad oltre l'8 % del totale. In esito alla fase scritta, la Corte ha invitato le parti a cercare di mettersi d'accordo sulle cifre, il che esse hanno fatto. Le cifre concordate, sempre espresse in franchi francesi, sono le seguenti:
Tabella 2
Anni
Importazioni da altri Stati membri
Importazioni dai paesi terzi
Produzione nazionale
1977
741 262 000 (77 %)
209 600 000 (21,8%)
11 768 000 (1,2%)
1978
719 141 000 (72,3 %)
266 300 000 (26,8 %)
8 982 000 (0,9%)
1979
943 146 000 (71,7 %)
358 700 000 (27,3 %)
13 427 000 (1,0 %)
All'udienza, l'agente della Commissione ha di nuovo sostenuto che le cifre relative alla produzione francese dovevano essere adeguate per ottenere una media dello 0,3 o/o onde tener conto delle diverse fasi di distribuzione in cui hanno luogo le importazioni e le vendite di apparecchi di produzione nazionale. Egli non ha spiegato perchè si dovesse così procedere. A me sembra che, in realtà, qualsiasi eventuale adeguamento dovrebbe avvenire in senso inverso: giacché il contributo è imposto sulla produzione nazionale nella fase della vendita da parte del produttore, mentre le importazioni possono aver luogo in qualsiasi fase della distribuzione (anche nella fase della vendita da parte di un dettagliante all'utente finale), si sarebbe potuto pensare che le cifre corrispondenti al valore delle esportazioni fossero quelle che potevano essere state gonfiate. In ogni caso, l'agente della Repubblica francese ha espresso il proprio stupore davanti al tentativo della Commissione di recedere dall'accordo cui le parti erano pervenute a richiesta della Corte. Ammiro la sua mo- derazione. A mio avviso, egli aveva diritto di opporsi a questo tentativo nei termini più vigorosi.
I dati in possesso della Corte a proposito delle spese del Centre national des lettres sono pure contenuti nella, risposta alla summenzionata interrogazione parlamentare. Espresse in franchi francesi, tali spese sono le seguenti:
Tabella 3
Anni
1977
1978
1979
Aiuti alla creazione letteraria
1 523 965
1 256 879
1 545 351
Aiuti di natura sociale a profitto degli autori
655 460
956 210
1 084 250
Sostegno alle attività letterarie
1 689 940
1 741 050
1 903 075
Sovvenzioni per la pubblicazione di opere difficili
833 459
721 615
614 565
Prestiti per la pubblicazione di opere difficili
3 119 630
3 579 505
4 921 100
Sovvenzioni a biblioteche pubbliche
19 396 246
21 444 717
24 022 991
Totale
27 218 700
29 699 976
34 091 332
Da un raffronto delle cifre di detta tabella con quelle della tabella n. 1 possono trarsi due conclusioni. La prima è che i contributi imposti dall'art. 22 della legge finanziaria per il 1976 costituiscono la maggior parte degli introiti del Centro. L'altra è che l'importo delle entrate che il Centro trae dal contributo sugli apparecchi di riprografia e l'importo delle spese del Centro per le sovvenzioni a biblioteche pubbliche sono pressappoco le stesse.
La questione controversa tra le parti è quella del se il contributo sugli apparecchi di riprografia costituisca una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, vietata dalle norme del diritto comunitario sulle quali si basa la Commissione, ovvero, come sostiene il Governo francese, un tributo interno cui si applica l'art. 95 del Trattato. Da una giurisprudenza costante emerge chiaramente che nessun tributo può essere l'uno e l'altro al tempo stesso, se non altro in quanto le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali sono del tutto vietate fra gli Stati membri, mentre nel caso dei tributi interni, l'art. 95 vieta soltanto la discriminazione nei confronti dei prodotti di altri Stati membri (vedansi, ad esempio, le sentenze emesse nelle cause 10/65, Deutschmann d Repubblica federale di Germania, Race. 1965, voi. 1. pag. 539; 57/65, Lütticke e/ HZA Saarlouis, Race. 1966, pag. 219; 94/74, IGAV d ENCC, Race. 1975, vol 1, pag. 699; 78/76, Steinike & Weinlig d Repubblica federale di Germania, Racc. 1977, voi. 1, pag. 595; 77/76, Cucchi d Avez, ibid. pag. 987, e 105/76, Interzuccheri d Rezzano, ibid., pag. 1029).
Per comprendere le tesi delle parti in merito a tale questione, occorre tener presente un problema che le legislazioni di tutti i paesi sviluppati hanno dovuto, a quanto pare, affrontare, e cioè il problema derivante dal fatto che la vasta disponibilità, a partire dall'inizio degli anni 60, di macchine per fotocopia e altri apparecchi di riprografia, semplici e relativamente poco costosi nell'uso, ha reso inadeguata la legge vigente, in determinati paesi, per i diritti d'autore.
Nel paragrafo 24 della comunicazione relativa all'«azione comunitaria nel settore culturale »inviata dalla Commissione al Consiglio il 22 novembre 1977 (pubblicata come supplemento 6/77 al «Bollettino delle Comunità europee»), sul quale il Governo francese ha richiamato la nostra attenzione, la Commissione, sotto il titolo «Conseguenze dello sviluppo tecnico» così si esprimeva:
«Con il progresso degli apparecchi di riproduzione audiovisiva, si pongono per gli interpreti/esecutori probemi identici a quelli che gli autori devono affrontare con l'esplosiva diffusione della riproduzione con fotocopie e microcopie. In entrambi i casi si riducono gli sbocchi senza che la perdita così subita sia compensata dalla retribuzione; per giunta, questa non è affatto proporzionale all'uso che viene fatto del lavoro originale ... Circostanza che non può non essere valutata positivamente ai fini della diffusione della cultura e, più generalmente, della comunicazione fra i popoli, ma che d'altra parte fa sorgere un nuovo problema, perchè relativamente al pubblico di paesi diversi da quello cui appartiene l'emittente televisiva, gli autori, editori e interpreti/esecutori non ricevono alcun corrispettivo per l'opera creata o prestata.
L'uso estensivo della riproduzione con fotocopie e microcopie nelle biblioteche, scuole, università, istituti di ricerca, centri di documentazione ecc. — pratica che è indispensabile finché i privati non disporranno, come avverrà fra non molto, di fotocopiatrici nella stessa misura in cui attualmente possiedono magnetofoni — pone la difficile questione dell'equilibrio da stabilire fra gli interessi degli utilizzatori e le esigenze del normale sfruttamento delle opere da parte dei loro autori ed editori. Anche se gli interessi degli utilizzatori coincidono spesso con le condizioni di una più vasta diffusione della cultura, tuttavia non si può escludere soprattutto per i libri e le riviste di alto livello, il rischio di una diminuzione delle tirature, con conseguente riduzione dei profitti degli editori e quindi degli autori. Se numerosi autori ed editori fossero costretti a rinunciare, la riprografia finirebbe per essere vittima del suo stesso prodigioso successo».
La Commissione concludeva:
«Quanto alla riproduzione dell'opera scritta, sonora e visiva, per garantire collettivamente le remunerazioni che autori, editori ed interpreti/esecutori hanno il diritto di pretendere (diritto del quale sarebbe inammissibile privarli), si dovrebbe prevedere l'inclusione di una certa somma nel prezzo di vendita degli apparecchi (fotocopiatrici, magnetofoni e registratori televisivi su nastro) e del materiale (carte per fotocopiatrici, nastri magnetici) con cui tali apparecchi funzionano: si tratterebbe di una percentuale del prezzo di vendita. In tal modo, comprando un apparecchio o del materiale, ogni utilizzatore pagherebbe un canone forfettario destinato a coprire le ulteriori utilizzazioni dell'opera che rientrano nel diritto d'autore (compresi i diritti degli editori) e nel diritto degli interpreti/esecutori. Per gli apparecchi di riproduzione su grande scala (biblioteche, università, ecc.), il canone aggiuntivo sul prezzo d'acquisto — o sul prezzo di noleggio — potrebbe essere completato da un canone periodico di utilizzazione».
La Commissione non è andata oltre.
Nel Regno Unito il problema veniva esaminato dal «Committee on Copyright and Designs Law», il «Whitford Committee», che redigeva nel marzo 1977, cioè alcuni mesi prima della comunicazione della Commissione al Consiglio, una relazione in cui un intero capitolo è dedicato a questo argomento (vedasi Cmnd. 6732, Cap. 4, «Reprography»). Oltre le categorie di utenti identificate dalla Commissione, cioè le librerie, le scuole, le università, gli istituti di ricerca ed i centri di documentazione, il Comitato Whitford ha indicato la riproduzione riprografica di documenti tutelati in base a diritti d'autore da parte dei ministeri, dell'industria (principalmente in un intento di ricerca) e dei liberi professionisti. Esso ha ritenuto che il problema è particolarmente grave per i periodici eruditi, scientifici e tecnici e che, nel caso di dette pubblicazioni, la minaccia riguarda più la sopravvivenza economica degli editori che non la retribuzione degli autori, dato che questi in complesso sono più interessati alla stima dei loro colleghi che alla riscossione dei diritti d'autore. «Tuttavia», dice il Comitato, «gli autori sarebbero lungi dall'essere soddisfatti di vedere sparire, per ragioni finanziarie, le pubblicazioni in cui figurano le loro opere e quelle dei loro colleghi». Il Comitato, dopo aver preso in esame le soluzioni prospettate e adottate in alcuni altri paesi (Repubblica federale di Germania, Paesi Bassi, Svezia, Australia, Canada e USA) ha raccomandato un sistema elastico di accordi per «il rilascio generale di licenze» agli utenti di apparecchi di riprografia applicato da società ufficialmente autorizzate a riscuotere i diritti d'autore, le quali agiscano in nome dei titolari degli stessi diritti d'autore.
Il problema è stato inquadrato dal punto di vista francese, dal sig. Jean de Bagneux, presidente della «Commission des affaires culturelles» del Senato francese, durante le discussioni al Senato su quello che è poi divenuto l'art. 22 della legge finanziaria per il 1976. Tale discussione ha avuto luogo il 22 novembre 1975 ed è stata preceduta da un dibattito sulla clausola all'Assemblea nazionale, il 23 ottobre 1975. La Commissione si è largamente basata su quanto è stato detto nel corso di tali discussioni, per provare l'effettiva intenzione degli autori dell'art. 22.
Il sig. De Bagneux ha posto l'accento sul calo della cifra d'affari degli editori d'opere scientifiche e tecniche, ch'egli ha attribuito al «développement foudroyant de la photocopie». Egli si è richiamato all'inadeguatezza della legislazione francese sui diritti d'autore (quale risulta dalla legge 11 marzo 1957) per far fronte al problema da lui illustrato parlando dell'uso, da parte di studenti e di ricercatori dell'industria, di fotocopie di opere di cui in precedenza veniva acquistato un maggior numero d'esemplari. Egli si è compiaciuto delle proposte del Governo che prevedevano, così come egli le intendeva, la corresponsione di sussidi per l'acquisto, da parte delle biblioteche, principalmente da parte delle biblioteche municipali, di opere scientifiche e tecniche la cui pubblicazione non era rimunerativa. Egli ha sottolineato che il costo di detta azione veniva valutato in 30000000 di franchi e che l'idea era di prelevare questa somma sull'industria riprografica, tassando le vendite e le importazioni d'apparecchi di riprografia. Egli ha espresso l'appoggio della sua commissione alla proposta, che veniva considerata vantaggiosa per gli autori e gli editori. In pari tempo, egli ha indicato che il gettito dell'altro contributo da istituire con detta clausola, quello sugli editori, doveva essere destinato a sovvenzioni per gli scrittori.
La Commissione ci ha invitato ad interpretare le relazioni di questi dibattiti nel senso che da essi risulterebbe che il Governo francese aveva deciso di prelevare una somma di 30000000 di franchi e che, invece di scegliere la soluzione per cui una somma del genere poteva essere prelevata mediante un tributo interno da estendere alle importazioni, detto Governo, dato il volume delle importazioni d'apparecchi di riprografia, avrebbe stabilito anzitutto l'aliquota del contributo con riferimento a queste per estenderla poi ai prodotti francesi, pur sapendo che la produzione nazionale di apparecchi di riprografia era «insignificante».
Signori, ho letto e riletto le relazioni di detti dibattiti e non posso trarne questa conclusione. Mi sembra difficile porre in relazione ciò che è stato detto all'Assemblea nazionale con la questione ora in esame. Al Senato, il dibattito è stato aperto dal discorso del sig. De Bagneux. Il seguito ha riguardato per lo più le obiezioni sollevate contro le proposte del Governo della «Commission des finances», per ragioni tecniche anch'esse irrilevanti nella fattispecie. È vero che, durante i dibattiti, sono state fatte osservazioni che posso forse permettermi di qualificare «nazionaliste». Pure il sig. De Bagneux ha detto incidentalmente che, in occasione dei suoi viaggi all'estero, egli aveva notato che le biblioteche scientifiche e tecniche erano piene di pubblicazioni inglesi, americane, tedesche ed italiane, ma che vi erano poche pubblicazioni in francese; e il «Ministre de l'économie et des finances», sig. Jean-Pierre Fourcade, ha fatto le osservazioni che sono state citate dalla Commissione e secondo le quali il tributo avrebbe colpito essenzialmente le importazioni, giacchè erano pochi gli apparecchi di riprografia prodotti in Francia. Tuttavia queste osservazioni rientravano in un discorso il cui scopo principale era quello di dimostrare che la posta in gioco era la sopravvivenza delle pubblicazioni scientifiche, tecniche e culturali e nel quale ci si sforzava di confutare le obiezioni della commission des finances». Il principale risultato dei dibattiti era la riduzione dell'aliquota del tributo dal 5 %, proposto inizialmente, al 3 %.
In ogni caso, a mio avviso, la Corte dovrebbe prendere in considerazione con estrema prudenza, per non dire di più, qualsiasi suggerimento nel senso che essa sarebbe tenuta a pronunciarsi sulla natura della legislazione adottata da uno Stato membro in relazione a ciò che è stato detto, o anche a ciò che non è stato detto, nel corso dei dibattiti che abbiano avuto luogo al Parlamento di detto Stato membro.
La Commissione ha sottolineato il fatto che le norme che impongono il contributo fanno parte del regime fiscale francese, non già della legislazione francese relativa al diritto d'autore. Secondo la Commissione, l'imposizione del contributo non risolve in maniera adegpata ed appropriata i problemi creati nel settore dei diritti d'autore dall'uso crescente di apparecchi di riprografia, i quali sono molto più complessi di quanto ammesso da parte del Governo francese. Pur riconoscendo che vi erano vari mezzi possibili per risolverli, la Commissione è pervenuta a dichiarare che, per il diritto comunitario, la questione del se il contributo costituisse o no un tributo interno dipende dal se l'imposizione dello stesso «s'insère dans le système de réglementation du droit d'auteur» («s'inserisce nel sistema di disciplina del diritto d'autore») (Replica, pag. 6).
A mio avviso, questo argomento va disatteso. Non si tratta di stabilire se le norme che impongono il contributo facciano parte del regime fiscale francese o della legislazione francese relativa ai diritti d'autore, o se, in quanto parte della legislazione sui diritti d'autore, esse siano appropriate o adeguate allo scopo, bensì di accertare, ammesso ch'esse facciano parte del regime fiscale francese o piuttosto prescindendo da questa circostanza, se l'onere costituisca, ai sensi del Trattato, un tributo interno o una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale.
Relativamente a questo punto, la tesi della Commissione, se ho ben capito, si basa su due principi che, a suo dire, sono stabiliti da decisioni di questa Corte.
Il primo è incontestabile. Trattasi del principio secondo il quale un onere che a prima vista appare come un tributo interno, in quanto grava sui prodotti importati e al tempo stesso sui prodotti nazionali, va cionondimeno considerato come una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale qualora venga riscosso al solo scopo di finanziare attività a vantaggio specifico dei prodotti nazionali tassati (vedasi sentenze emesse nelle cause 77/72, Capolongo e/ Maya, Race. 1973, voi. 1, pag. 611; 94/74, IGAV d ENCQ Race. 1975, vol. 1, pag. 699; 78/76, Steinike & Weinlig zi Repubblica federale di Germania, Race. 1977, voi. 1, pag. 595; 77/76, Cucchi e/ Avez, ibid., pag. 987, e 105/76, Interzuccheri c/ Rezzano, ibid., pag. 1029). Tuttavia, come la Corte ha avuto cura di sottolineare nelle ultime due di queste sentenze, tale principio può applicarsi solo nel caso in cui i prodotti sui quali l'onere viene imposto ed i prodotti nazionali che ne traggono vantaggio sono gli stessi. E ciò perchè il fondamento logico del principio è che, in tal caso, l'onere gravante sui prodotti nazionali viene compensato dall'utile che essi ne ricavano, di guisa che, in definitiva, l'onere viene sopportato dai soli prodotti importati. Com'è stato sottolineato dal Governo francese, tale principio non può applicarsi nella fattispecie, in cui il gettito del contributo non viene in alcun modo usato a vantaggio dell'industria francese della riprografia.
L'altro principio al quale fa riferimento la Commissione è meno chiaro. Essa si basa sul fatto che la produzione francese d'apparecchi di riprografia è così esigua da potersi dire inesistente, Con questa premessa, la Commissione richiama la giurisprudenza della Corte, secondo cui — a suo dire, o come a me pare essa voglia sostenere — uno Stato membro non deve imporre oneri fiscali su merci d'una categoria non prodotta nel proprio territorio, a meno che l'onere non si applichi a «categorie di prodotti nazionali o stranieri i quali si trovino tutti, a prescindere dalla loro origine, in condizioni analoghe». La citazione è ricavata dal punto 30 della sentenza della Corte nella causa 78/76, Steinike & Weinlig e/ Repubblica federale di Gemianía (Race. 1977. voi. 1, pag. 615). In altri termini, la Commissione afferma che, se non soddisfa questa condizione, l'onere fiscale imposto su dette merci va considerato come una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale.
Quanto all'obiezione del Governo francese secondo cui un principio del genere renderebbe illegittimo, ad esempio, un tributo sugli idrocarburi imposto da uno Stato membro che non produce petrolio (come la stessa Francia) od un tributo sui veicoli a motore imposto da uno Stato membro che non fabbrica veicoli a motore (come la Danimarca o il Lussemburgo), la Commissione ha replicato che si deve distinguere tra gli oneri fiscali tradizionali ed i nuovi. Essa sembra far capire che una distinzione del genere possa trovare una conferma giurisprudenziale nella sentenza pronunciata dalla Corte nella causa 105/76, Interzuccheri e/ Rezzano (Race. 1977, voi. 1, pag. 1029). Da parte mia, non vedo in questa sentenza alcun elemento che giustifichi tale punto di vista, il quale è, a mio avviso, incompatibile con le disposizioni del Trattato. In nessun modo da questo risulta che un onere fiscale possa considerarsi come un tributo interno e non già come una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, purché abbia un passato sufficientemente lungo. Al contrario, il Trattato distingue tra le due categorie di oneri fiscali, riferendosi ai loro rispettivi effetti, ed impone che le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali vengano abolite fra gli Stati membri, a prescindere dal fatto che siano di vecchia data.
Ritengo quindi che sia necessario esaminare accuratamente la giurisprudenza richiamata con riguardo a questo punto.
La prima sentenza cui si è fatto riferimento è quella emessa nella causa 27/67, Fink-Frucht d HZA München (Race. 1968, pag. 297). Il tributo allora in questione era la «Umsatzausgleichssteuer» (imposta di conguaglio), che prima dell'introduzione dell'IVA faceva parte del sistema tedesco di imposte sulla cifra d'affari. Nel corso del procedimento dinanzi al Finanzgericht, la Fink-Frucht sosteneva che l'art. 95 del Trattato vietava d'imporre tale onere su dei peperoni ch'essa aveva importato dall'Italia. La Germania, a quanto pare, non produce peperoni. Il Finanzgericht sottoponeva alla Corte un certo numero di questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 95, una delle quali menzionava pure l'art. 30 del Trattato, relativo alle restrizioni quantitative ed alle misure d'effetto equivalente. Si può lasciare da parte la questione relativa all'art. 30. La Corte riteneva, per quanto qui ci interessa, che l'art. 95 non vieta di applicare tributi interni ai prodotti importati da altri Stati membri, qualora non vi siano prodotti nazionali similari o altre produzioni nazionali da proteggere. Pervenendo a questa conclusione, essa affermava:
«Benché l'art. 95 tenda ad eliminare determinati ostacoli alla libera circolazione delle merci, significherebbe estenderne la portata al di là del suo scopo il desumerne il divieto di applicare tributi interni alle merci importate che non sono in concorrenza con un prodotto nazionale. Le imposizioni interne e in particolare l'imposta sull'entrata, hanno uno scopo essenzialmente fiscale. Non vi è quindi ragione che taluni prodotti importati godano di un regime privilegiato per il fatto di non essere in concorrenza con prodotti nazionali. Detta imposta, infatti, se riscossa all'importazione, anche su prodotti che non fanno concorrenza a quelli nazionali, ha lo scopo di porre in una situazione fiscale comparabile, sul territorio nazionale, tutte le categorie di prodotti, qualunque ne sia l'origine».
La Corte non parlava affatto delle tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali, a proposito delle quali non le era stata sottoposta alcuna questione.
La seconda sentenza è quella pronunciata nella causa 31/77, Stiere/HZA di Amburgo Erkus (Race. 1968, pag. 313), decisa lo stesso giorno della causa Fink-Frucht. II tributo di cui si trattava allora era ancora una volta l'imposta tedesca di conguaglio dell'imposta sulla cifra d'affari. I prodotti in questione erano limoni provenienti dall'Italia. La controversia riguardava solo l'art. 95. La Corte perveniva alla stessa conclusione, per i medesimi motivi, che nella causa Fink-Frucht, Incidentalmente, essa sottolineava che detto onere non era un'imposta specifica sui prodotti importati, ed osservava che uno Stato membro non può «colpire i prodotti che, in assenza di prodotti nazionali comparabili, non sono soggetti ai divieti dell'art. 95, con tributi talmente alti da compromettere la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune».
Viene poi la sentenza emessa nella causa 24/68, Commissione e/ Italia (Race. 1969, pag. 193). Trattavasi allora di un «diritto di statistica» imposto dalla legislazione italiana sulle importazioni e le esportazioni, ed unicamente su queste. Non si poteva quindi parlare di un tributo interno. Si doveva stabilire se si trattasse d'una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale o, come sosteneva il Governo italiano, di un onere riscosso come corrispettivo di un servizio, consentito in quanto tale dal Trattato. Definendo, nella motivazione della sentenza, la nozione di tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, la Corte affermava:
«... dagli artt. 95 e segg. si desume che la nozione di tassa d'effetto equivalente non comprende i tributi che colpiscono nello stesso modo, all'interno dello Stato, i prodotti nazionali similari o comparabili, o che quanto meno, in mancanza di prodotti del genere, rientrano nell'ambito di un tributo interno generale, ovvero hanno lo scopo di compensare, entro i limiti previsti dal Trattato, tributi interni del genere».
(punto 11 della motivazione della sentenza)
Lo stesso giorno, la Corte si pronunciava nelle cause riunite 2 e 3/69, Diamantarbeiders cl Brachfeld (Race. 1969, pag. 211). Dette cause avevano ad oggetto un tributo imposto dalla legislazione belga sulle importazioni di diamanti grezzi. Anche in questo caso non era concepibile che l'onere potesse essere un tributo interno (benché ci si possa chiedere quale sarebbe stato l'atteggiamento della Corte se la legislazione belga avesse dichiarato soggetti a tale onere tanto i diamanti importati, quanto quelli estratti nel Belgio). In ogni caso, nella sentenza la Corte ripeteva anzitutto, mutatis mutandis, la motivazione della sentenza 24/68, compreso il punto 11 che, nelle sentenze 2 e 3/69, è divenuto il punto 20, ma è comunque redatto in termini identici.
Infine, vi è la sentenza Steinike & Weinlig. Si trattava di oneri posti dalla legislazione tedesca a carico delle imprese che lavorano nell'agricoltura, nelle industrie alimentari e nelle foreste, come contributi a un fondo per la promozione di prodotti agricoli, forestali ed alimentari tedeschi. Tali oneri gravavano in maniera diversa sulle varie categorie di contribuenti. L'attrice importava dall'Italia e dai paesi terzi dei concentrati di agrumi per la loro trasformazione. Essa contestava dinanzi al Verwaltungsgericht il fatto di essere tenuta a pagare il tributo gravante sui trasformatori di ortofrutticoli. Fra le questioni sottoposte alla Corte dal Verwaltungsgericht ve ne erano alcune che, implicitamente, sollevavano il problema del se l'onere a carico dell'attrice fosse un tributo interno o una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale. Su questo punto, la Corte affermava (punto 30 della motivazione della sentenza) :
«Non costituiscono tasse d'effetto equivalente gli oneri pecuniari che rientrano in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri. Questa situazione può verificarsi anche nel caso di un prodotto importato che non trovi riscontro in un analogo prodotto nazionale, dal momento che l'onere grava su intere categorie di prodotti nazionali o stranieri i quali si trovino tutti, a prescindere dalla loro origine, in condizioni analoghe».
Perciò, in nessuna di queste cause, fatta eccezione per la causa Diamantarbeiders, la Corte si è trovata in presenza di un onere gravante esclusivamente su una categoria specifica di merci di cui non vi sia produzione nello Stato membro che lo impone, mentre nella causa Diamantarbeiders non sorgeva la questione del se l'onere potesse considerarsi come un tributo interno. Nessuna delle relative sentenze costituisce quindi un precedente diretto per affermare che un onere del genere debba essere necessariamente considerato come una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale. D'altra parte, dalle affermazioni della Corte in queste cause risulta che l'onere sull'importazione di merci, di cui non esista produzione nazionale, può considerarsi come un tributo interno solo qualora esso venga imposto in quanto parte di un sistema più vasto di tassazione che si applica alle merci importate e nel contempo alle merci nazionali. Ciò evidentemente concorda con quanto la Corte ha affermato in numerose altre cause, e cioè che un onere pecuniario può considerarsi come tributo interno solo qualora si applichi sistematicamente e nello stesso modo ai prodotti nazionali e ai prodotti importati.
Sono pervenuto alla conclusione che, nella presente causa, non è necessario, Signori, decidere se un onere gravante su merci di una categoria di cui non esiste produzione nazionale, e unicamente su dette merci, debba essere necessariamente considerata come una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, e ciò per il motivo che, a mio avviso, la premessa sulla quale si basa l'argomentazione della Commissione, vale a dire il fatto che la produzione francese d'apparecchi di riprografia sarebbe insignificante, è errata.
È certamente un principio ben consolidato che l'art. 85 del Trattato non si applica ad imprese la cui posizione sul mercato è così debole che un accordo fra esse può influire solo in misura insignificante sul libero gioco della concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, non ritengo che tale principio possa applicarsi nel presente contesto come suggerito dalla Commissione. Da una parte, abbiamo qui da fare con un prodotto industriale. A differenza della produzione in Germania di peperoni o di agrumi, o dell'industria dei diamanti nel Belgio, non vi è alcun plausibile motivo per cui la produzione di apparecchi di riprografia non si sviluppi in Francia. Qualsiasi aumento di detta produzione verrebbe colpito dal contributo proprio come la produzione esistente. D'altra parte, benché la produzione francese di apparecchi di riprografia sia esigua rispetto al valore totale degli stessi apparecchi di riprografia venduti ogni anno in Francia, essa non può, a mio avviso, considerarsi insignificante. Il suo valore ha raggiunto nel 1979 quasi 13500000 franchi francesi. Non è una cifra che possa esser tenuta in non cale in forza del principio «de minimis».
C'è ancora qualcosa da prendere in considerazione. Il decreto 12 luglio 1976 elenca, come ricorderete, otto tipi diversi di apparecchi cui si applica il contributo. Ci è stato detto, dal Governo francese, che questo elenco comprendeva tutti i tipi di apparecchi di riprografia esistenti sul mercato. Quest'asserzione non ha potuto esser validamente contestata dalla Commissione, benché questa abbia addotto la prova che, a differenza degli apparecchi per la riproduzione di testi scritti, le macchine per la riproduzione di piani non erano comprese in detto elenco. Ciò spiega forse perchè, nel caso di due tipi di apparecchi che figurano nell'elenco contenuto nel decreto 12 luglio 1976, vi è una limitazione basata sul formato («inferiore a mm 305 x 445»). Possiamo quindi probabilmente presumere che il contributo si applichi a tutti i tipi di apparecchi di riprografia destinati alla riproduzione di tali scritti. Dalla risposta ad un quesito posto in udienza da un membro della Corte risulta che, mentre né la Commissione, né il Governo francese hanno proceduto ad accertamenti di fatto, è probabile che alcuni di questi tipi non venissero affatto prodotti in Francia, mentre altri vi fossero prodotti in una proporzione superiore alla media. Può darsi quindi che, in pratica, gli apparecchi di riprografia costituiscano una categoria di merci delle quali alcune non vengono prodotte in Francia ed altre vi sono prodotte in una misura che non può in alcun modo considerarsi trascurabile.
In ogni caso, mi sembra che, ove si tenga conto della produzione francese, il contributo sugli apparecchi di riprografia costituisca un onere che si applica ad un'intera categoria di prodotti nazionali e stranieri, che sono tutti nella stessa situazione a prescindere dalla loro origine, e che di conseguenza rientrano senz'altro nella definizione di tributo interno data dalla Corte nella causa Steinike fi- Weinlig — non penso, infatti, che usando in questa definizione il termine «categorie» al plurale, la Corte abbia inteso escludere, a ragion veduta, un tributo valido per una sola categoria di merci. In pratica, non è facile in molti casi tracciare la linea di separazione fra ciò che costituisce una «categoria» e ciò che costituisce varie «categorie» di merci.
In conclusione, sono del parere che il presente ricorso debba essere respinto e che le spese vadano poste a carico della ricorrente.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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