CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 13 DICEMBRE 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori giudici,
I due rinvìi pregiudiziali pendenti dinanzi a voi hanno una identica origine; essi riguardano due procedimenti promossi, nel Belgio, a carico di due dettaglianti di carne, imputati di aver praticato prezzi di vendita al consumo non conformi al decreto ministeriale 27 marzo 1975, in seguito emendato dal decreto ministeriale 14 luglio 1976.
Queste due cause vi sono state sottoposte dalla quinta Sezione (causa 95/79) e, rispettivamente, dalla quarta Sezione (causa 96/79) del Tribunal de première instance di Namur — il giudice unico è lo stesso in entrambe le cause — in sede di opposizione proposta dai due imputati contro le sentenze in contumacia pronunziate dalla quinta Sezione di detto Tribunale il 6 novembre 1978 e, rispettivamente, il 21 marzo 1979.
Benché le due cause costituiscano oggetto di due domande separate e benché gli imputati nella causa principale siano difesi da due avvocati diversi, il 3 ottobre 1979 avete deciso che, essendo connesse quanto al loro oggetto, esse andavano riunite ai fini del procedimento orale e della sentenza. Concluderò quindi una sola volta per quanto le riguarda.
Entrambe vertono sull'interpretazione che si deve dare al regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, e in particolare — cito il provvedimento di rinvio — «art. 5, 3, 1: art. 6, 1, lettere a) e b) e dei regolamenti che hanno fissato il prezzo di base della carne bovina, in particolare i regolamenti resi esecutivi dai regolamenti 31 luglio 1972, n. 1652, 8 maggio 1973, n. 1192, 28 marzo 1974, n. 667.»
Tuttavia, la prima causa (sentenza 7 maggio 1979) verte inoltre sull'interpretazione che si deve dare al regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina, in particolare (cito): «art. 3, 4, 1: art. 5, 1, 2o comma e dei regolamenti che hanno fissato il prezzo di base della carne suina, più precisamente i regolamenti resi esecutivi coi regolamenti 29 ottobre 1971, n. 2305, 15 maggio 1973, n. 1351, 29 aprile 1974, n. 1133.»
Riguardo a questo primo punto, va rilevato che il giudice proponente, nella seconda causa (sentenza 30 maggio 1979) ha già dichiarato «con nuova statuizione» che il decreto ministeriale 27 marzo 1975, in quanto stabilisce all'art. 3 il prezzo che non può essere superato dai dettaglianti di carne suina, «è in contrasto con gli scopi del mercato agricolo comune e ostacola pertanto gli scambi in-tracomunitari» e di conseguenza «in base all'art. 107 della Costituzione», ha dichiarato «che lo stesso decreto ministeriale è in contrasto con l'art. 39 del Trattato di Roma a con il regolamento della Commissione n. 121/67».
Ci si può davvero chiedere, stando così le cose, se l'interpretazione richiesta da questo giudice circa la normativa communitaria nel settore della carne suina gli sia ancora necessaria, ai sensi dell'art. 177, 2o comma, del Trattato di Roma, per pronunziare la propria sentenza nella prima causa e se non abbia, almeno implicitamente, ritirato la domanda per quanto riguarda questo punto.
Non mi addentrerò, cionondimeno, nell'esame dell'opportunità di discutere nuovamente l'interpretazione della normativa comunitaria in questo settore. Non è comunque superfluo occuparsi ancora una volta di questo problema giacché i giudici nazionali che si sono pronunziati tenendo conto della vostra sentenza Dechmann in data 29 giugno 1978 (Race. pag. 1574 e segg.), sentenza che riguardava precisamente questo punto, sono giunti a decisioni diametralmente opposte.
Infatti, mentre il Tribunal de première instance di Neufchâteau (Sezione penale monocratica) ha deciso, il 17 maggio 1979, in base alla soluzione da voi data alla questione che aveva sollevato nella causa Dechmann, con una sentenza a prima vista piuttosto ben motivata, che il margine di utile stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 1975non ostacolava gli scambi intracomunitari di carne suina e, di conseguenza, ha tenuto ferma l'imputazione, il Tribunal de première instance di Namur (quarta Sezione monociática) il 30 maggio 1979 ha invece deciso, in modo alquanto sommario, che dalla vostra sentenza Dechmann si desumeva che, «l'imputazione non é stata provata per quanto riguarda i prezzi delle carni suine», aggiungendo che egli «faceva propria per intero», la vostra sentenza Dechmann. Così, raramente una pronunzia giurisdizionale ha dato luogo ad una siffatta unanimità giacché tutti — giudici, imputati e Governo — vi si attengono completamente, pur applicandola in modo perfettamente contraddittorio.
Proprio come la sentenza 17 maggio 1979 del Tribunal di Neufchâteau, non vi sarebbe da stupire che avverso le due sentenze di rinvio del Tribunal di Namur venisse del pari interposto appello e non si può escludere che vi sia di nuovo sottoposto il problema dell'interpretazione della normativa comunitaria nel settore della carne suina in sede vuoi d'appello, vuoi di cassazione.
Il 1o giugno 1978 (Race. pag. 1594), ho espresso il parere che: «la determinazione unilaterale da parte di uno Stato membro del prezzo di vendita al consumo della carne suina mediante il blocco del margine di utile é incompatibile col regolamento n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di cui trattasi, qualora metta in pericolo gli obiettivi od il funzionamento di detta organizzazione, in particolare il regime dei prezzi da essa istituito.»
Voi avete dichiarato (Race. pag. 1585) che «il regolamento n. 121/67 va interpretato nel senso che non osta alla fissazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di un margine di utile massimo per la vendita al minuto delle carni suine, margine calcolato essenzialmente in base ai prezzi d'acquisto praticati nelle fasi distributive anteriori, e variabile e seconda dell'andamento di detti prezzi purché l'entità del margine stesso sia tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari».
Di fronte ai risultati cui questa pronunzia ha dato luogo, sarei tentato, dal canto mio, essenzialmente per i motivi di certezza del diritto — particolarmente necessaria in materia penale — che avevo esposto nelle conclusioni del 20 settembre u. s. per le cause Danis e altri, di dire che «nei confronti di una normativa del tipo del decreto ministeriale di cui trattasi, il regolamento del Consiglio n. 121/67 e i regolamenti che hanno fissato i prezzi di base per la carne suina non attribuiscono ai dettaglianti di detta carne alcun diritto che i giudici nazionali possano tutelare.»
Cionondimeno, nelle stesse cause, avete testé dichiarato, il 6 novembre u. s., che una normativa nazionale di controllo dei prezzi che si applichi ai prodotti sottoposti ad un'organizzazione comune dei mercati «è incompatibile con detta organizzazione qualora, applicandosi ai prezzi negli stadi ulteriori della distribuzione, essa metta ... in pericolo gli scopi o il funzionamento della stessa organizzazione», formula che avevo io stesso usato nelle conclusioni della causa Dechmann.
Nello stato attuale della vostra giurisprudenza, non ritengo quindi di poter concludere nello stesso senso in cui avevo concluso nelle cause Danis e altri e mi rimetto al vostro prudente apprezzamento per quanto riguarda la formula da dare alla soluzione.
Il giudice nazionale dovrà tuttavia tener conto del fatto che il momento in cui sono avvenuti i fatti della causa principale è diverso da quello della causa Dechmann: mentre questa riguardava un periodo nel 1975, la causa dinanzi ad esso pendente riguarda il 13 aprile 1977. Egli dovrà del pari riferirsi alla risposta data dalla Commissione alle domande che le avevate rivolto con comunicazione del 13 aprile 1978 (pagg. 9 e 10), risposta che non riguarda tuttavia le stagioni 1977/78 e 1978/79.
Per quanto riguarda l'interpretazione della normativa comunitaria nel settore della carne bovina, sarò molto breve.
Si tratta infatti di un'organizzazione ancora più «strutturata» di quella per il mercato suino e la normativa comunitaria in questo settore lascia ancor meno spazio all'intervento delle autorità nazionali.
Il giudice nazionale dovrà tener conto dei dati di fatto forniti dalla Commissione che è la sola in grado di dare tutte le informazioni opportune, per quanto concerne i prezzi d'orientamento (che riguardano tuttavia solo i sei Stati membri originari), i prezzi medi sui mercati più rappresentativi e gli scambi intracomunitari nonché coi paesi terzi di bovini adulti (animali e carni).
Il giudice dovrà del pari tener conto del fatto che il momento in cui sono avvenuti i fatti della causa dinanzi ad esso pendente è diverso da quello della causa Dechmann; mentre questa riguardava un periodo nel 1975, la causa 96/79 si riferisce al mese di aprile 1977.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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