CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 22 NOVEMBRE 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
L'ultimo procedimento nel quale presento oggi le mie conclusioni concerne anch'esso, al pari delle cause riunite 253/78 e I-3/79, e della causa 37/79, un sistema selettivo di vendita nel settore della profumeria.
La SA Lancôme, con sede in parigi, fabbrica e vende sotto il marchio «Lancôme» articoli di profumeria, cosmetici e articoli da toeletta. L'altra attrice nella causa principale, la Cosparfrance Nederland BV, è un'affiliata della SA Lancôme e ne distribuisce i prodotti nei Paesi Bassi.
Per lo smercio dei suoi prodotti la Lancôme ha creato un'organizzazione selettiva di vendita che s'estende all'intero territorio della CEE e si basa su contratti di distribuzione esclusiva, stipulati dalla stessa società con i suoi rappresentanti generali nei vari Stati membri della CEE, e su contratti di distribuzione da essa conclusi con dettaglianti francesi. Il 30 gennaio 1963 la Lancôme notificava alla Commissione un contratto tipo di concessione esclusiva stipulato con i suoi rappresentanti generali per la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, il Bėglio e il Lussemburgo. Successivamente, essa notificava alla Commissione i contratti stipulati tra i suoi rappresentanti generali o le sue affiliate e i vari rivenditori da questi autorizzati.
La Commissione, dopo aver iniziato, il 27 aprile 1972, il procedimento, faceva pervenire alla Lancôme una comunicazione di addebiti il 24 luglio 1972. A seguito di tale comunicazione la Lancôme modificava i contratti al fine di consentire gli scambi commerciali tra i rivenditori da essa autorizzati nei vari Stati membri e di evitare che gli articoli Lancôme in tal modo importati o esportati venissero assoggettati ai sistemi di prezzi imposti applicati in alcuni Stati membri. Il 16 dicembre 1974 il direttore generale della concorrenza indirizzava alla Lancôme una lettera in cui, agli ultimi due paragrafi, si dichiarava quanto segue:
«Mi pregio comunicarvi che, stando così le cose, data la modesta quota detenuta dalla vostra società sul mercato dei prodotti di profumeria, di bellezza e da toeletta, nonché la presenza su questo mercato di un numero abbastanza elevato di imprese concorrenti di analoga importanza, e considerato che i legami di carattere finanziario fra la vostra impresa e il gruppo Oréal non sembrano, nel caso in esame, essere tali da influire sull'entità del vostro fatturato per i prodotti in questione, la Commissione ritiene, in base , agli elementi a sua disposizione, che non sia più necessario intervenire a proposito dei contratti sopra menzionati ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato di Roma. Pertanto, il caso può essere archiviato.
Tuttavia, desidero attirare la vostra attenzione sul fatto che la Commissione vigilerà attentamente a che l'ammissione di dettaglianti qualificati nella vostra rete di distribuzione selettiva o la loro esclusione dalla stessa non avvengano in modo arbitrario e non costituiscano un mezzo indiretto per svuotare di contenuto la libertà degli scambi tra rivenditori autorizzati».
Il gruppo Ahold NV, al quale appartengono la Etos BV e la Albert Heyn Supermart BV, convenuti nella causa principale, controlla nei Paesi Bassi un'importante catena di negozi di vendita al dettaglio, soprattutto nel settore dell'alimentazione e dei beni di largo consumo. Attualmente la Etos gestisce 59 negozi di prodotti chimico-farmaceutici nei Paesi Bassi e vende, a prezzi al mezzo-grosso, una gamma di prodotti comprendenti, fra l'altro, prodotti chimici, farmaceutici, cosmetici e profumi.
Prima di essere assorbita dal gruppo Albert Heyn (divenuto poi Ahold) la Etos aveva stipulato con la Cosparfrance contratti in base ai quali numerosi negozi da essa gestiti erano autorizzati a vendere prodotti Lancôme. Tali contratti scadevano il 20 ottobre 1975.
Le convenute nella causa principale chiedevano alla Cosparfrance forniture di articoli Lancôme per tutti i loro negozi chimico-farmaceutici e «discount drugstores» della catena Etos. La Cosparfrance rifiutava però tali forniture motivando che i «discount drugstores» non possedevano i requisiti qualitativi da essa considerati necessari e che la vendita dei suddetti prodotti a tutti i negozi interessati sarebbe stata incompatibile con il suo sistema di distribuzione selettiva.
Le convenute vendevano ugualmente prodotti Lancôme a prezzi inferiori a quelli che i rivenditori olandesi autorizzati erano tenuti a praticare.
La Lancôme a la Cosparfrance citavano allora la Albert Heyn Supermart e la Etos dinanzi all'Arrondissementsrecht-bank di Haarlem, chiedendo che venisse loro inibito di vendere articoli Lancôme nei negozi da esse gestiti e non autorizzati alla vendita di tali prodotti e che le convenute venissero condannate al risarcimento del danno arrecato con tali vendite. A sostegno delle loro domande le attrici deducevano che le convenute commettono un illecito nei loro confronti in quanto perturbano e compromettono la loro organizzazione di yendita, soprattutto col fatto di incitare i rivenditori autorizzati a violare gli impegni contrattuali assunti.
Le convenute, a loro volta, sostenevano che i contratti relativi all'organizzazione di vendita delle attrici sono parzialmente nulli perché contrastano con l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Esse assumevano inoltre che la citata lettera 16 dicembre 1974 esprime unicamente il punto di vista di un caposervizio, che non vincola la Commissione.
Constatata la divergenza di opinioni esistente tra le parti quanto all'applicabilità dell'art. 85, n. 1, al caso di specie, il giudice adito, con ordinanza 19 giugno 1979, ha proposto alla Corte di giustizia una domanda di pronunzia pregiudiziale così formulata:
«Considerato, da una parte, che:
(i)
un'impresa applica, per la vendita dei suoi prodotti di profumeria, di bellezza e da toeletta, un sistema di distribuzione selettiva;
(ii)
gli accordi sui quali si fonda questo sistema di distribuzione selettiva esistevano già al momento dell'entrata in vigore del regolamento CEE n. 17, ed erano stati tempestivamente notificati alla Commissione, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 17, su modulo B;
(iii)
agli accordi sono state apportate modifiche, come indicato dalla Commissione nella Quarta Relazione sulla politica in materia di concorrenza, al n. 94;
(iv)
il 16 dicembre 1974, il direttore generale della concorrenza ha inviato all'impresa una lettera per il cui contenuto si fa riferimento alla motivazione della presente ordinanza;
(v)
anche le altre imprese del settore della profumeria procedono quasi tutte, se non tutte, alla distribuzione selettiva per le vendite dei loro prodotti “di prestigio”, come vengono descritti dalla Commissione nella Quinta Relazione sulla politica in materia di concorrenza, nn. 57-59;
(vi)
la pubblicazione prevista all'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, non ha avuto luogo;
lasciando, d'altra parte, in sospeso il problema del se sussistano nella fattispecie circostanze come quelle indicate ai punti a) e/o b) della questione sub 3,
[il tribunale] chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunziarsi sulle seguenti questioni:
1.
Quale sia il carattere della lettera indicata sub (iv), del direttore generale della concorrenza, in particolare sotto i seguenti profili:
1.1.
Se essa abbia il valore di una dichiarazione secondo cui la Commissione ritiene che l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE non si applichi agli accordi ai quali sono state apportate le modifiche sub (iii);
1.2.
se essa abbia il valore di una esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato;
1.3.
se essa abbia effetti nei confronti dei terzi;
1.4.
se essa ponga termine alla validità provvisoria di vecchi accordi tempestivamente notificati.
2.
Se sia possibile che gli accordi ai quali sono state apportate le modifiche di cui al punto (iii) non ricadano, in ragione della quota di mercato relativamente modesta dell'impresa indicata sub (i), sotto il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CEE, nonostante che
2.1.
essi contengano norme intese, da una parte, ad attuare la selezione dei cosiddetti rivenditori autorizzati e, dall'altra, a vietare le forniture destinate ad acquirenti diversi dai consumatori e dai rivenditori autorizzati;
2.2.
anche i concorrenti dell'impresa indicata sub (i) procedano alla distribuzione selettiva;
2.3.
la distribuzione selettiva apparisse finora possibile soltanto in base all'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3.
3.
Se, nell'ipotesi che la Commissione abbia concesso ad un'impresa l'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE per l'attuazione di un sistema di distribuzione selettiva, questa esenzione venga meno qualora risulti che
a)
l'impresa in questione non si attiene alle condizioni ed agli obblighi cui la Commissione ha subordinato l'esenzione
e/o
b)
i prodotti in questione vengono in pratica offerti nell'ambito del mercato comune da parte di grossisti e dettaglianti non selezionati da detta impresa».
Nell'esaminare tali questioni posso richiamarmi in ampia misura alle mie conclusioni appena presentate nelle cause riunite 253/78 e I-3/79 e nella causa 37/79. In particolare, va osservato quanto segue.
1. Sulla prima questione
Il testo della lettera 16 dicembre 1974 del direttore generale della concorrenza è identico a quello delle lettere indirizzate ai produttori di profumi di cui alle cause riunite 253/78 e I-3/79. Per quanto concerne la valutazione del suo contenuto posso pertanto rinviare per intero alle considerazioni che ho esposto nelle conclusioni presentate nell'ambito di dette cause. Da tali considerazioni risulta che la lettera era intesa ad esprimere l'opinione del servizio competente che l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE non si applicava agli accordi notificati dalla ditta Lancôme e modificati nel senso suggerito dalla Commissione; essa non poteva in nessun modo costituire una decisione di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3. Come ho ampiamente osservato nelle conclusioni nella causa 37/79, alle quali mi riferisco qui espressamente, la lettera, poiché non va affatto considerata alla stregua di una decisione formale della Commissione, non può avere alcun effetto nei confronti dei terzi. Per lo stesso motivo, essa non può nemmeno — in base alla giurisprudenza della Corte (sentenza 14 dicembre 1977 in causa 59/77, De Bloos c/ Bouyer, Race. 1877, pag. 2359) — por termine alla validità provvisoria di precedenti accordi tempestivamente notificati. Né in proposito ha rilevanza il fatto che tali accordi siano stati modificati nel corso del procedimento amministrativo, su invito della Commissione, al fine di rendere meno gravose determinate clausole. Anche su questo punto rinvio a quanto osservato, sub 2 e) aa), nelle conclusioni da me presentate nell'ambito delle cause riunite 253/78 e I-3/79. È ovvio che la comunicazione degli addebiti da parte della Commissione non costituisce una decisione che possa mettere fine alla validità provvisoria dei cosiddetti vecchi accordi.
2. Sulla seconda questione
Per quanto concerne i punti 2.1 e 2.2, posso, ancora una volta, richiamarmi integralmente alle considerazioni svolte, in ispecie sub 1, nelle mie conclusioni nelle cause riunite già menzionate. Quanto al punto 2.3, va osservato che nel caso dei sistemi di distribuzione selettiva sui quali la Commissione e la Corte di giustizia hanno dovuto finora pronunziarsi la situazione era diversa. Sottolineo inoltre che in un caso come quello di specie, in cui il sistema di vendita non rientra, secondo la Commissione, nella sfera d'applicazione dell'art. 85, n. 1, non sarebbe affatto possibile un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3.
3. Sulla terza questione
Non è necessario che mi soffermi su tale questione, poiché è indubbio che la lettera 16 dicembre 1974 non costituisce una decisione d'esenzione della Commissione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE.
4.
Propongo pertanto che le questioni sottopostevi vengano così risolte:
a)
A norma del diritto comunitario, una lettera come quella indirizzata il 16 dicembre 1974 alla Lancôme non può essere considerata come una decisione della Commissione. Poiché si tratta di una lettera amministrativa con cui si comunica alla Lancôme che la Commissione, in base ai fatti di cui è a conoscenza, non ritiene vi sia più motivo d'intervenire nei confronti dei contratti di cui trattasi a norma dell'art. 85, n. 1, non è lecito, in base al diritto comunitario, considerarlo come un provvedimento emesso in applicazione dell'art. 85, n. 3. Una lettera siffatta non produce effetti nei confronti dei terzi.
b)
In base al diritto comunitario, è possibile che gli accordi di cui trattasi nella presente causa non ricadano sotto il divieto sancito dall'art. 85, n. 1, nonostante le circostanze menzionate dal giudice di rinvio, qualora, tenuto conto di tutti gli aspetti del contesto economico e giuridico di tali accordi — e soprattutto della quota di mercato relativamente modesta — si debba concludere che questi non influiscono sensibilmente sulla concorrenza.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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